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Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.
(GU n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n.152)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni
urgenti finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla
competitivita' del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla
semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in
particolare, la liberta' di iniziativa economica, nonche' a restituire
potere di acquisto alle famiglie, a garantire la razionalizzazione,
l'efficienza e l'economicita' dell'organizzazione amministrativa, oltre
che la necessaria semplificazione dei procedimenti giudiziari incidenti
su tali ambiti;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per garantire la stabilizzazione della finanza pubblica, al
fine di garantire il rispetto degli impegni in sede internazionale ed
europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il
conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita' e crescita assunti;
Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare le
connesse disposizioni dirette a garantire gli interventi di perequazione
tributaria occorrenti per il rispetto dei citati vincoli;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 giugno 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per la semplificazione normativa;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Titolo I
FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO
Art. 1.
Finalita' e ambito di intervento
1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie
e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda meta'
dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a
conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento
di programmazione economica e finanziaria per il 2009:
a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche
che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente,
al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento
nel 2011 nonche' a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro
valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel
2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011;
a) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti
tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio
attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di
innovazione e ricerca, sviluppo dell'attivita' imprenditoriale,
efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento
dell'attivita' della pubblica amministrazione e rilancio delle
privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle citta' nonche'
attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitivita' per
la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e
giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul
costo della vita e concernenti le attivita' di impresa nonche' per la
semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti
positivi in termini di crescita economica e sociale.
Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA'
Capo I
Innovazione
Art. 2.
Banda larga
1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante
denuncia di inizio attivita'.
2. L'operatore della comunicazione ha facolta' di utilizzare per la posa
della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili gia'
esistenti di proprieta' a qualsiasi titolo pubblica o comunque in
titolarita' di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione
dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili
esistenti le parti, senza che cio' possa cagionare ritardo alcuno
all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso
di dissenso, e' determinato dal giudice.
3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare
riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di
infrastrutture, all'Autorita' Garante per le Comunicazioni dall'articolo
89, primo comma, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. All'Autorita'
Garante per le Comunicazioni compete altresi' l'emanazione del
regolamento di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 31 luglio
1997, n. 249, in materia di installazione delle reti dorsali.
4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico
dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata
da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri
la conformita' delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il
medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le
infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del
comma 2 per la posa della fibra.
5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni
effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16,
comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380.
6. La denuncia di inizio attivita' e' sottoposta al termine massimo di
efficacia di tre anni. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare
allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente
l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso.
Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato
allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di
esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di
inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento della denuncia,
l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonche' gli atti di
assenso eventualmente necessari.
10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove
entro il termine indicato al comma 3 sia riscontrata l'assenza di una o
piu' delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici
motivi ostativi di sicurezza, incolumita' pubblica o salute, notifica
all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono
necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E' comunque
salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio attivita', con
le modifiche le integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa vigente.
11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4
e nel rispetto dei commi che precedono da' comunicazione dell'inizio
dell'attivita' al Comune.
12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica
l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.
Puo' applicarsi, ove ritenuta piu' favorevole dal richiedente, le
disposizioni di cui all'articolo 45.
14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono
opporsi alla installazione nella loro proprieta' di reti e impianti
interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del
caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile
dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attivita' possa
arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e
l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non
necessita di autonomo titolo abilitativo.
15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli
impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di
proprieta' privata, senza la necessita' di alcuna preventiva richiesta
di utenza.
Art. 3.
Start up
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:
«6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1,
dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale
in societa' di cui all'articolo 5, escluse le societa' semplici e gli
enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a),
costituite da non piu' di sette anni, possedute da almeno tre anni,
ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti
indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi
alle medesime societa', rispettivamente posseduti e stipulati da almeno
tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in
quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro
conseguimento, siano reinvestite in societa' di cui all'articolo 5 e
all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attivita',
mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di
partecipazioni al capitale delle medesime, sempreche' si tratti di
societa' costituite da non piu' di tre anni.
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma precedente non puo'
in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla societa' le
cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori
alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali
ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali
ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e sviluppo.».
Art. 4.
Strumenti innovativi di investimento
1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla
realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di
innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei
soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e la
valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche
derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere
costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di
investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra
fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di
costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le
ulteriori disposizioni di attuazione.
2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a
carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai
sensi del comma 1.
Capo II
Impresa
Art. 5.
Sorveglianza dei prezzi
1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono sostituiti dai seguenti:
«198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il
Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di
sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni
segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso analizza le
segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se
necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare
l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati
dell'attivita' svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato.».
«199. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante di cui al comma
precedente si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione
dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere,
delle Camere di commercio, nonche' del supporto operativo della Guardia
di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante puo'
convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine
di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo
consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attivita'
del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito
dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico.».
2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole «di cui al comma 199», sono sostituite dalle seguenti «di
cui al comma 198».
Art. 6.
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese
1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro
promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli
dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie
esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006,
relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento
finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi
ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi gia'
esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in
prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
b) studi di prefattibilita' e di fattibilita' collegati ad investimenti
italiani all'estero, nonche' programmi di assistenza tecnica collegati
ai suddetti investimenti;
c) altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica.
3. Con una o piu' delibere del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro degli affari esteri, da adottare entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i termini,
le modalita' e le condizioni degli interventi, le attivita' e gli
obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonche' la composizione
e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma
4. Sino all'operativita' delle delibere restano in vigore i criteri e le
procedure attualmente vigenti.
4. Per le finalita' dei commi precedenti sono utilizzate le
disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita' di utilizzo
delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera il
piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo. Le ulteriori
assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge
finanziaria ovvero in via straordinaria da apposite leggi di
finanziamento.
5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei
commi 1 e 4 dell'articolo 2, ad eccezione altresi' degli articoli 10,
11, 20, 22 e 24. E', per altro abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304
ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresi', i commi 5,
6, 6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143.
6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo
contenuti nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente
articolo.
Capo III
Energia
Art. 7.
«Strategia energetica nazionale» e stipula di accordi per ridurre le
emissioni di CO2
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che
indica le priorita' per il breve ed il lungo periodo e reca la
determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso
meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di
approvvigionamento;
b) miglioramento della competitivita' del sistema energetico nazionale e
sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno
europeo;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza
energetica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di
energia nucleare;
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore
energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione
tecnologica;
f) sostenibilita' ambientale nella produzione e negli usi dell'energia,
anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori.
2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il
Ministro dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza
nazionale dell'energia e dell'ambiente.
3. Anche al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1
il Governo e' autorizzato ad avviare la stipula, entro il 31 dicembre
2009, di uno o piu' accordi con Stati membri dell'Unione Europea o Paesi
Terzi, per intraprendere il processo di sviluppo del settore
dell'energia nucleare, al fine di contenere le emissioni di CO2 e
garantire la sicurezza e l'efficienza economica dell'approvvigionamento
e produzione di energia, in conformita' al Regolamento (CE) n. 1504/2004
del 19 luglio 2004, alla Decisione 2004/491/Euratom del 29 aprile 2004,
alla Decisione 2004/294/CE dell'8 marzo 2004 e alle direttive 2003/54/CE
e 2003/55/CE del 26 giugno 2003.
2. Gli accordi potranno prevedere modelli contrattuali volti
all'ottenimento di forniture di energia nucleare a lungo termine da
rendere, con eventuali interessi, a conclusione del processo di
costruzione e ristrutturazione delle centrali presenti sul territorio
nazionale.
3. Gli accordi potranno definire, conseguentemente, tutti gli aspetti
connessi della normativa, ivi compresi l'assetto e le competenze dei
soggetti pubblici operanti nei sistemi dell'energia nucleare,
provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni
vigenti, nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 8.
Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge
9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31
luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, non
abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi
apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati
studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di
ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di
valutazione piu' conservativi e prevedendo l'uso delle migliori
tecnologie disponibili per la coltivazione.
2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui
ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata
domanda per il riconoscimento della marginalita' economica, comunicano
al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge l'elenco degli stessi
giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati
tecnici ad essi relativi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al
termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al
medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure
competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia
elettrica, in base a modalita' stabilite con decreto dello stesso
Ministero da emanare entro il medesimo termine.
4. E' abrogata ogni incentivazione sancita dall'articolo 5 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti marginali.
Art. 9.
Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi
1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «puo' essere» sono modificate con le parole: «e' adottato»;
b) al primo periodo, dopo le parole «a due punti percentuali rispetto»
e' aggiunta la seguente parola: «esclusivamente».
2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della
pesca professionale e dell'autotrasporto conseguente all'aumento dei
prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2008, l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa provvede con proprie risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali,
alle opportune misure di sostegno volte a consentire il mantenimento dei
livelli di competitivita', previa apposita convenzione tra il Ministero
dello sviluppo economico e l'Agenzia.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e
forestali e' approvata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la convenzione di cui al comma 2, che
definisce altresi' le modalita' e le risorse per l'attuazione delle
misure di cui al presente articolo. Restano ferme le modalita' di
utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le disponibilita'
giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo e'
subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione
europea.
Art. 10.
Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori
dell'energia e delle telecomunicazioni
1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
e' aggiunta la seguente lettera:
«c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di
telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero
dello sviluppo economico.».
Capo IV
Casa e infrastrutture
Art. 11.
Piano Casa
1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio
sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione
abitativa, il CIPE approva un piano nazionale di edilizia abitativa, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Il Ministero trasmette la proposta di piano alla
Conferenza unificata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso
abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da
realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di
riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali
pubblici e privati, destinati prioritariamente a prima casa per le
seguenti categorie sociali svantaggiate nell'accesso al libero mercato
degli alloggi in locazione:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della
legge n. 9 del 2007;
g) immigrati regolari.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure di
recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi
alloggi ed e' articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano
conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realta'
territoriali, attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e
all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di
strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di
altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema
integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di
immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le
risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica
in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
c) promozione da parte di privati di interventi ai sensi della parte II,
titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie
costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in esame,
potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la
partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo
transitorio dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia
sociale e nei sistemi metropolitani ai sensi del comma 5.
4. L'attuazione del Piano nazionale e' realizzata con le modalita' di
cui alla parte II, titolo III, del Capo IV del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, ovvero, per gli interventi integrati di
valorizzazione del contesto urbano e dei servizi metropolitani, ai sensi
dei commi da 5 a 8.
5. Al fine di superare i fenomeni di disagio abitativo e di degrado
urbano, concentrando gli interventi sulla effettiva consistenza dei
fenomeni di disagio e di degrado nei singoli contesti, rapportati alla
dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento,
attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di
edilizia sociale e nei sistemi metropolitani e di riqualificazione
urbana, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilita',
promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e
privati, con principale intervento finanziario privato, possono essere
stipulati appositi accordi di programma, promossi dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione di interventi destinati
a garantire la messa a disposizione di una quota di alloggi, da
destinare alla locazione a canone convenzionato, stabilito secondo
criteri di sostenibilita' economica, e all'edilizia sovvenzionata,
complessivamente non inferiore al 60% degli alloggi previsti da ciascun
programma, congiuntamente alla realizzazione di interventi di rinnovo e
rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualita' in
termini di vivibilita', salubrita', sicurezza e sostenibilita'
ambientale ed energetica. Gli interventi sono attuati, attraverso
interventi di cui alla parte II, titolo III, Capo III del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante le seguenti modalita':
a) trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli
interventi di incremento del patrimonio abitativo destinato alla
locazione a canone agevolato, con la possibilita' di prevedere come
corrispettivo della cessione dei diritti edificatori in tutto o in parte
la realizzazione di unita' abitative di proprieta' pubblica da destinare
alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione
in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui al comma 2;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione
di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualita' urbana;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di
pertinenza comunale o degli oneri di costruzione e strumenti di
incentivazione del mercato della locazione;
d) costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a), con
la possibilita' di prevedere altresi' il conferimento al fondo dei
canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, e'
identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli
aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo
della Comunita' Europea, come parte essenziale e integrante della piu'
complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce
nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di
esigenze primarie.
7. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 5, sono
appositamente disciplinate le modalita' e i termini per la verifica
periodica e ricorrente delle fasi di realizzazione del piano, in base al
cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi
conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa
allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalita' di
attuazione piu' efficienti. Gli alloggi realizzati o alienati
nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo non possono
essere oggetto di successiva alienazione prima di dieci anni
dall'acquisto originario.
8. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province
possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati di cui
al comma 5 sono dichiarati di interesse strategico nazionale al momento
della sottoscrizione dell'accordo di cui all'accordo di cui al comma 5.
Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e
successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo e'
istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse
finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1154 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 nonche' di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Gli eventuali provvedimenti
adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo
periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo,
restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli
21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese
quelle gia' trasferite alla Cassa depositi e prestiti, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di
cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in
termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di
iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate
autorizzazioni di spesa.
Art. 12.
Abrogazione della revoca delle concessioni TAV
All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8-sexiesdecies e' sostituito dal seguente: «per effetto
delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali
stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre
1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuita',
con RFI S.p.A. Ed i relativi atti integrativi prevedono la quota di
lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi
mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive
comunitarie»;
b) i commi 8-septiesdecies, 8-duodevicies ed 8-undevicies sono abrogati.
Art. 13.
Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico
1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il
patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i
rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la
conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la
semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di
proprieta' dei predetti Istituti.
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene
conto dei seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliari in
proporzione al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore
dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in
regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte
dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei
beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purche' la convivenza
duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non
conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di
interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.
3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, puo' essere
prevista la facolta' per le amministrazioni regionali e locali di
stipulare convenzioni con societa' di settore per lo svolgimento delle
attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.
Art. 14.
Expo Milano 2015
1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo
svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione
dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo
italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) e'
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni
di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni
di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445
milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano pro tempore, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, e' nominato
Commissario straordinario del Governo per l'attivita' preparatoria
urgente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il presidente della regione Lombardia e sentiti i rappresentanti
degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la
gestione delle attivita', compresa la previsione di un tavolo
istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e
sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia pro
tempore e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalita' di
erogazione dei finanziamenti.
Capo V
Istruzione e ricerca
Art. 15.
Costo dei libri scolastici
1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della
normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei
libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto
dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano
preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella
rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite
internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti
dalla normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a costi
contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle
scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio,
a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le
scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione secondaria
superiore sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da
internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio
dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on
line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni
relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente
abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni
nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni
tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, di costo contenuto
e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, sono determinati: a) le caratteristiche tecniche dei
libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il
contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on
line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa
dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria
di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e
dell'editore.
4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano
linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 16.
Facolta' di trasformazione in fondazioni delle universita'
1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto
delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica,
organizzativa e finanziaria, le Universita' pubbliche possono deliberare
la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera
di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza
assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e
passivi e nella titolarita' del patrimonio dell'Universita'. Al fondo di
dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto
dell'Agenzia del demanio, la proprieta' dei beni immobili gia' in uso
alle Universita' trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte
le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i
propri scopi secondo le modalita' consentite dalla loro natura giuridica
e operano nel rispetto dei principi di economicita' della gestione. Non
e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma.
Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento
delle attivita' previste dagli statuti delle fondazioni universitarie
sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalita' a favore
delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte
indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono
interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari
notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni
universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo
statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilita' delle
fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto puo'
prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti,
pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche in deroga alle
norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici,
fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa
e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie
assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con
periodicita' annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico;
a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entita'
dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci
delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei
rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni
universitarie secondo le modalita' previste dalla legge 21 marzo 1958,
n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta
gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di
amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca nomina un Commissario straordinario senza oneri
aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, con il compito di
salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale
nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo,
secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al
personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il
trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore
della presente norma.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le
disposizioni vigenti per le Universita' statali in quanto compatibili
con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni
medesime.
Art. 17.
Progetti di ricerca di eccellenza
1. Al fine di una piu' efficiente allocazione delle risorse
pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca
di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale
esaurimento delle finalita' originariamente perseguite, a fronte delle
ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio
2008 la Fondazione IRI e' soppressa.
2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni
altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad
eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta
l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI
ad una societa' totalitariamente controllata dallo Stato che ne curera'
la conservazione. Con il medesimo decreto potra' essere altresi'
disposta la successione di detta societa' in eventuali rapporti di
lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al
comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero
risultare incompatibili con le finalita' o l'organizzazione della
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
ai sensi del precedente comma sono destinate al finanziamento di
programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul
territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente
strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di
alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e
privati.
5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvedera' agli
adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni di attuazione del
codice civile.
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
Art. 18.
Reclutamento del personale delle societa' pubbliche
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le
societa' che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione
pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel
rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
2. Le altre societa' a partecipazione pubblica totale o di controllo
adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel
rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza,
pubblicita' e imparzialita'.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle
societa' quotate su mercati regolamentati.
Art. 19.
Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianita'
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data
di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili
con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette
conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni
per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della
medesima nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto
abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della
legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni
fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato
dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con
effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma
relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema
contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianita'
contributiva pari o superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con eta' pari o
superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
sono soppressi.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.
Art. 20.
Disposizioni in materia contributiva
1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943,
n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno
corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto
comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della
predetta indennita', non sono tenuti al versamento della relativa
contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e
conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i
periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti
pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute
a versare, secondo la normativa vigente:
a) la contribuzione per maternita';
b) la contribuzione per malattia per gli operai.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il comma 2, lettera a) dell'articolo
16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e' cosi' sostituito: «Al
versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni
che costituiscono imponibile contributivo».
4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26
aprile 1957, n. 818, sono soppresse le parole: «dell'articolo 40, n. 2,
del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e».
6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica
con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei
procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e
assistenza sociale, a fronte di una pluralita' di domande che frazionino
un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme
eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro
accessorio, la riunificazione e' disposta d'ufficio dal giudice ai sensi
dell'articolo 151 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile.
8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilita'
della domanda puo' essere richiesta dal convenuto in ogni stato e grado
del procedimento, ivi compresa la fase esecutiva.
9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stata
osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il
giudizio o revoca la provvisoria esecutivita' dei decreti e fissa alle
parti un termine perentorio per la riunificazione.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato
legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel territorio
nazionale.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la
parola: «regionali» sono soppresse le seguenti parole: «e provinciali».
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei
Comuni modalita' telematiche di trasmissione per le comunicazioni
relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi
obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.
13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il
responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a
titolo di danno erariale.
14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre
2002, n. 289 e' soppresso.
Art. 21.
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo» aggiungere le parole: «,anche se riferibili alla ordinaria
attivita' del datore di lavoro».
2. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ferma restando la disciplina
della successione di contratti di cui ai commi precedenti» aggiungere le
parole: «e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi
stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale».
3. All'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto di precedenza»
aggiungere le parole: «fatte salve diverse disposizioni di contratti
collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con
le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale».
4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede
ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che
precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della
valutazione della sua ulteriore vigenza.
Art. 22.
Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: «1. Per prestazioni di lavoro
accessorio si intendono attivita' lavorative di natura occasionale rese
nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio,
pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c)
dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive,
culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarieta'; e)
dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di eta',
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita' o un
istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attivita' agricole di
carattere stagionale; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo
230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai
servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di
stampa quotidiana e periodica.».
2. All'articolo 72 comma 4-bis le parole «lettera e-bis)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettera g)».
3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e' sostituito dal seguente: «5. Il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il
concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita' per
il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative
coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto
ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S.
e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettera
a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto».
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Art. 23.
Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei» sono
sostituite con «superiore a sei anni» .
2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e'
aggiunto il seguente comma: «5-ter. In caso di formazione esclusivamente
aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i
profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi
integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti
bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano,
per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita' di erogazione
della formazione, le modalita' di riconoscimento della qualifica
professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto
formativo».
3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 dopo le parole «alta formazione» aggiungere le parole:
«,compresi i dottorati di ricerca».
4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 dopo le parole «e le altre istituzioni formative»
aggiungere le seguenti parole: «In assenza di regolamentazioni regionali
l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e' rimessa ad
apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Universita' e
le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto
compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 53».
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999;
b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;
c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Capo VII
Semplificazioni
Art. 24.
Taglia-leggi
1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le
disposizioni elencate nell'Allegato A.
Art. 25.
Taglia-oneri amministrativi
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, e'
approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi
derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza
dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012,
alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come
stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di
competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della
funzione pubblica coordina le attivita' di misurazione in raccordo con
l'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione e le
amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione
normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi, che
definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate
al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i
relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilita' amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione
per la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui al comma 2
dell'articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, che assicura la
coerenza generale del processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo
finale di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si
provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di
cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento
dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica
delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia,
congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30
settembre 2012, il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di
concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli
interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti
sulle imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la
relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di
riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attivita'
di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle
imprese e' data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali
interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani
ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei
dirigenti responsabili.
Art. 26.
Taglia-enti
1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica
inferiore alle 50 unita', nonche' quelli di cui al comma 636
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione
degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni
sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in
attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, nonche' degli enti parco e degli enti di ricerca sono soppressi al
sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei
Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, da emanarsi entro quaranta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, e di quelli le cui funzioni
sono attribuite, con lo stesso decreto, ad organi diversi dal Ministero
che riveste competenza primaria nella materia. Le funzioni da questi
esercitate sono attribuite all'amministrazione vigilante e le risorse
finanziarie ed umane sono trasferite a quest'ultima, che vi succede a
titolo universale in ogni rapporto, anche controverso. Nel caso in cui
gli enti da sopprimere sono sottoposti alla vigilanza di piu' Ministeri,
le funzioni vengono attribuite al Ministero che riveste competenza
primaria nella materia. Nei successivi novanta giorni i Ministri
vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano
soppressi ai sensi del presente articolo.
2. Sono, altresi', soppressi tutti gli altri enti pubblici non economici
di dotazione organica superiore a quella di cui al comma 1 che, alla
scadenza del 31 dicembre 2008 non sono stati individuati dalle
rispettive amministrazioni al fine della loro conferma, riordino o
trasformazione ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244. A decorrere dalla stessa data, le relative
funzioni sono trasferite al Ministero vigilante. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione normativa e sentiti i Ministri
interessati, corredato da una situazione contabile, e' disposta la
destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli
enti soppressi. In caso di incapienza della dotazione organica del
Ministero di cui al secondo periodo, si applica l'articolo 3, comma 128,
della presente legge. Al personale che rifiuta il trasferimento si
applicano le disposizioni in materia di eccedenza e mobilita' collettiva
di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
3. All'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunti, in
fine, i seguenti enti:
«Ente italiano montagna
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
Istituto agronomico per l'oltremare».
4. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa».
5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le
parole «e il Ministro per dell'Economia e delle Finanze» sono sostituite
dalle seguenti «, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il
Ministro per la semplificazione normativa».
Art. 27.
Taglia-carta
1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009,
le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella
dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra
pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita
gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.
2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere
dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i
soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o
enti pubblici o locali e' sostituita dall'abbonamento telematico. Il
costo degli abbonamenti e' conseguentemente rideterminato entro 60
giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge.
Art. 28.
Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali
1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, l'Istituto di ricerca per la
protezione ambientale (IRPA).
2. L'IRPA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie
strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente
e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo
n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto
Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n.
157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis
del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n.
61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di
cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia
di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di
funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di amministrazione
e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento,
le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per
l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e
della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle risorse dell'IRPA.
In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da
realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di
amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti
alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso
l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor
fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
4. La denominazione «Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA)»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni:
«Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)»,
«Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e «Istituto Centrale
per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle
attivita' istituzionali fino all'avvio dell'IRPA, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio
decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.
6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attivita' dei
commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e'
composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e
privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui
almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
oppure tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata
qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo
da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al
periodo precedente. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi
esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e' garantita dagli
esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla
programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti
fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti
fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui
almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro
quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 90.
13. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attivita' dei
commissari di cui al comma 11, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 29.
Trattamento dei dati personali
1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non
sensibili e l'unico dato sensibile e' costituito dallo stato di salute o
malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa
diagnosi, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto
19 dell'Allegato B e' sostituito dall'autocertificazione, resa dal
titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare
soltanto dati personali non sensibili, che l'unico dato sensibile e'
costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza
indicazione della relativa diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo
dato e' stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste
dal presente codice nonche' dall'Allegato B).».
2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, con un aggiornamento del disciplinare tecnico
adottato nelle forme del decreto del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e con il Ministro per la semplificazione normativa, ai sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
previste modalita' semplificate di redazione del documento programmatico
per la sicurezza di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 34 e
di cui al punto 19 dell'Allegato B al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 per le correnti finalita' amministrative e contabili.
3. Qualora il decreto di cui al comma 2 non venga adottato entro il
termine ivi indicato, la disciplina di cui al comma 1 si applica a tutti
i soggetti di cui al comma 2.
4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa
attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che
contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti
informazioni:
1) le coordinate identificative del titolare del trattamento e,
eventualmente, del suo rappresentante, nonche' di un responsabile del
trattamento se designato;
2) la o le finalita' del trattamento;
3) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei
dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
4) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono
essere comunicati;
5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
6) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare
l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del
trattamento.».
5. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Garante
di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.
Art. 30.
Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese
soggette a certificazione
1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualita'
rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformita' a
norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti
dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le
ulteriori attivita' amministrative di verifica, anche ai fini
dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per
l'esercizio dell'attivita'. Le verifiche dei competenti organi
amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualita'
e la completezza della certificazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 e' espressione di un principio
generale di sussidiarieta' orizzontale ed attiene ai livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la
potesta' delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono
individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova
applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di
evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonche' le
modalita' necessarie per la compiuta attuazione della disposizione
medesima.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di
emanazione del regolamento di cui al comma 3.
Art. 31.
Durata e rinnovo della carta d'identita'
1. L'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle
seguenti: «dieci anni».
2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle
carte d'identita' in corso di validita' alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identita'
della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il
novantesimo giorno antecedente la medesima data.
Art. 32.
Strumenti di pagamento
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «euro 5.000» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 12.500»;
b) l'ultimo periodo del comma 10 e' abrogato.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato
decreto legislativo n. 231 del 2007.
3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.
Art. 33.
Applicabilita' degli studi di settore e elenco clienti fornitori
1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' sostituito dal
seguente: «1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli
accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore
gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore
devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano
in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente e'
fissato al 31 dicembre».
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 9, della
legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di regolamenti
governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal
citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque essere
adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute
nella presente legge regolino la materia, a meno che la legge successiva
non lo escluda espressamente.
3. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322
del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4-bis e' abrogato;
b) il comma 6 e' abrogato.
Art. 34.
Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione
1. L'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e'
abrogato. Sono attribuite ai comuni le funzioni esercitate dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di
verificazione prima e verificazione periodica degli strumenti metrici.
2. Presso ciascun comune e' individuato un responsabile delle attivita'
finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con
particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di
conformita' dei prodotti e strumenti di misura gia'svolti dagli uffici
di cui al precedente periodo.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
attivita' delle Amministrazioni pubbliche interessate sono svolte
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 35.
Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti
all'interno degli edifici
1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o
piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attivita' di
installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo
semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso
privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui
alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori
degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di
obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
2. L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e'
soppresso.
Art. 36.
Class action
1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di
tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti
delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447 della legge 4
dicembre 2007, n. 244, le parole «decorsi centottanta giorni» sono
sostituiti dalle seguenti: «decorso un anno».
Art. 37.
Certificazioni e prestazioni sanitarie
1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente
formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini
ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi
a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni
vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e della solidarieta' sociale, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di
Conferenza Unificata, sono individuate le disposizioni da abrogare.
2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «2. Il presente
testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario».
Art. 38.
Impresa in un giorno
1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata
di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attivita'
imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, e'
tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attivita'
o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali
delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali
ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la
concorrenzialita' delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai
sensi dell'articolo 117, seconda comma, lettera m) della Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per la semplificazione normativa, si procede
alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello
unico per le attivita' produttive di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base
ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i
soggetti privati di cui alla lettera c), lo sportello unico costituisce
l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le
vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e
fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva per conto di tutte
le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e
delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla direttiva del
Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, sia per
la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla
normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la
cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere affidata
a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di
istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una
dichiarazione di conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di procedimenti che
comportino attivita' discrezionale da parte dell'Amministrazione, i
soggetti privati accreditati svolgono unicamente attivita' istruttorie
in luogo e a supporto dello sportello unico;
d) i comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico
anche avvalendosi del sistema camerale;
e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata immediatamente nei casi in
cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio
attivita' allo sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della
dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la
realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di
d.i.a., costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il
privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui
agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con
le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di
trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative,
ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione
certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il
termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle
questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in
ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;
in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere
degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi
medesimi.
4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sono
stabiliti i requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti
privati di cui al comma 3, lettera b), e le forme di vigilanza sui
soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema
camerale, nonche' le modalita' per la divulgazione, anche informatica,
delle tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente
l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri
omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse
discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del
decreto-legge n. 4 del 2006 predispone un piano di formazione dei
dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti
del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale
la capacita' delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e
tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli
strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 39.
Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di
lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel
quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori
coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto
lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e
cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello,
la retribuzione base, l'anzianita' di servizio, nonche' le relative
posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione
relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal
datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le
trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati
relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute
da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o
per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate
specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresi' contenere un
calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di
ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonche'
l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal
lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in
cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata
intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza al
lavoro.
3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai
commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del
mese successivo.
4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le modalita' e tempi di tenuta e
conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime
transitorio.
5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni
effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli
obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico
del lavoro di cui al comma 1 e' punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di
vigilanza del libro unico del lavoro e' punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza
giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla
richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro
possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro.
In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000.
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele
registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti
trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione
si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000
euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione
si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500
euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di
cui al comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da
100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui
al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano
accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorita' competente a
ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689 e' la Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente.
8. Il primo periodo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e' sostituito dal seguente:
«Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, numeri 6
e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di
comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo
fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attivita'
lavorativa, indicando altresi' il trattamento retributivo ove previsto».
9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) nell'articolo 2, e' abrogato il comma 3;
b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e'
sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro
al di fuori della propria azienda e' obbligato a trascrivere il
nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unita'
produttiva, nonche' la misura della retribuzione nel libro unico del
lavoro»;
c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro
unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e
riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la
specificazione della quantita' e della qualita' di esso»;
d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono
abrogate le parole «e 10, primo comma», al comma 4 sono abrogate le
parole «3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma».
10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi,
e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:
a) l'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
c) gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n.
2053;
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002;
l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247;
n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano
applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e
integrazioni.
12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)»
sono soppresse.
Art. 40.
Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e' sostituito dal
seguente: «1. Per lo svolgimento della attivita' di cui all'articolo 2 i
documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio
dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui
all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di
questa facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio le generalita' del
soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove
sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri
professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato
motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di
vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con
la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di
recidiva della violazione e' data informazione tempestiva al Consiglio
provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore
per eventuali provvedimenti disciplinari».
2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'atto della
assunzione, prima dell'inizio della attivita' di lavoro, i datori di
lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una
copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla
comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro
consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attivita' lavorativa,
copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le
informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La
presente disposizione non si applica per il personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono
apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 sono abrogate le parole
«I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del
relativo periodo»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Gli
obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le
relative scritturazioni nel libro unico del lavoro».
4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
sostituito dal seguente: «6. I datori di lavoro pubblici e privati,
soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare
in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal
quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il
numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva
di cui all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e le mansioni
disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto
all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione
occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo
della quota di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il
prospetto. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del
sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto
informativo, nonche' la periodicita' e le modalita' di trasferimento dei
dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti
sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il
diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle
proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico».
5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono
soppresse le parole «nonche' apposita certificazione rilasciata dagli
uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della
presente legge».
6. Gli armatori e le societa' di armamento sono tenute a comunicare,
entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o
sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito
territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la
cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo
iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del
Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle
matricole della gente di mare nonche' a tutto il personale che a vario
titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera
a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001.
Art. 41.
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «e' considerato
lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga», inserire le
parole: «per almeno tre ore».
2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci», inserire le parole:
«sia per conto proprio che per conto di terzi».
3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
dopo le parole «attivita' operative specificamente istituzionali»,
inserire le parole: «e agli addetti ai servizi di vigilanza privata».
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le
parole «frazionati durante la giornata», inserire le parole: «o da
regimi di reperibilita».
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66, dopo le parole «di cui all'articolo 7.», sono aggiunte le parole «Il
suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come media in un
periodo non superiore a 14 giorni».
6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: «a) attivita' di lavoro
a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa
usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e
l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale».
7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66 e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui agli articoli 7,
8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi
stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative. In assenza di specifiche
disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono
essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali
stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale».
8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «3. La violazione delle
disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9,
comma 3, e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun
periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si
riferisca la violazione».
9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «4. La violazione delle
disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la
sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni
singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore».
10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «6. La violazione delle
disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla
sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce
a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso dell'anno
solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la sanzione
amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento
della sanzione in misura ridotta».
11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 eliminare le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni,
considerando le specifiche gravita' di esposizione al rischio di
infortunio,».
12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66, o».
13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del
Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e
delle necessita' di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio
della responsabilita' propria dell'incarico dirigenziale affidato, non
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto
legislativo 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le
modalita' atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che
consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie
psico-fisiche.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati
gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis, comma 5, del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Art. 42.
Accesso agli elenchi dei contribuenti
1. Nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al
fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti
fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati
comunitari:
a) all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati
per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia
presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo e' ammessa la visione
e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti
dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di
cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione,
nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono
dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Fuori dai casi sopra
previsti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con
qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il
fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La
somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in
ragione delle condizioni economiche del contravventore»;
b) all'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo del secondo comma le parole «e pubblicano» sono
soppresse;
2) il secondo periodo del secondo comma e' sostituito dal seguente: «Gli
elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso
ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto
periodo, e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei
modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa
normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge.
Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
3) al quarto comma la parola «pubblicano» e' sostituita dalle seguenti:
«formano, per le finalita' di cui al secondo comma»;
4) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Fuori dai casi sopra
previsti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con
qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il
fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La
somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in
ragione delle condizioni economiche del contravventore.».
Art. 43.
Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di
sviluppo d'impresa
1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione
di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della
struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree
del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le
modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno
degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi
complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede, in particolare a:
a) individuare le attivita', le iniziative, le categorie di imprese, il
valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili
all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni
concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i
criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;
b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita convenzione,
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di
cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione,
alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione,
alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al
controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al
finanziamento dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalita' di cooperazione con le Regioni e gli enti
locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al
presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e
realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilita' per
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico
l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano
tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per
l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere
infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento stesso, la
predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il soggetto che ha
presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei
lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui
all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il
Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformita' alla
determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento
di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli
effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente,
ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di
competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti
dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici
fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite
direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di
cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua
verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati
e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e
funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le
disponibilita' assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le
risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate al
Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di
intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi
previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le
priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del Ministero per lo
sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, viene effettuata una ricognizione delle
risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al precedente comma, il Ministero per
lo sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non
possono essere piu' presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e
agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di
contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e
del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data di cui
al periodo precedente si applica la disciplina vigente prima
dell'entrata in vigore della presente legge, fatta salva la possibilita'
per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini
dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217,
218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6,
commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e' abrogato
l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati
direttamente dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, si puo'
provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al comma 1,
lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso
l'Agenzia medesima, ferme restando le modalita' di utilizzo gia'
previste dalla normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui
conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
Art. 44.
Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi
all'editoria
1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito
anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e tenuto conto delle somme
complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore
dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di
semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi
all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche' di ogni altra
disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al
contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque
la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata,
nonche' l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;
b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che
garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che
il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno
successivo a quello di riferimento.
Art. 45.
Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della
Commissione spesa pubblica
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Servizio consultivo ed ispettivo tributario e' soppresso e, dalla
medesima data, le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo
personale amministrativo e' restituito alle amministrazioni di
appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell'economia e delle
finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate
tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma
1 e, in particolare:
a) a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e
successive modificazioni;
b) b) l'articolo 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
c) c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettere d) ed
e), limitatamente al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio
2003, n. 173;
d) d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;
e) e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive
modificazioni.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477,
478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rinvenienti dall'abrogazione
del comma 477 sono iscritti in un apposito fondo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli
assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del
predetto organismo e si provvede anche con riferimento al relativo
personale, tenuto conto delle attivita' di cui al comma 480 del medesimo
articolo 1.
Capo VIII
Piano industriale della pubblica amministrazione
Art. 46.
Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica
amministrazione
1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233,
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo
3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' cosi' sostituito:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio,
le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali,
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di
legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi
e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al
suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attivita'
che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei
mestieri artigianali, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni
ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha
stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 e' abrogato.».
2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' cosi'
sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di
collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della
prestazione, solo con riferimento alle attivita' istituzionali stabilite
dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267».
3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' cosi'
sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformita' a
quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le
modalita' per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che
si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle
disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare
e determina responsabilita' erariale. Il limite massimo della spesa
annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio
preventivo».
Art. 47.
Controlli su incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi
1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' aggiunto il seguente: «16-bis. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, puo'
disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilita'
di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo
stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse
amministrazioni, avvalendosi, altresi', della Guardia di Finanza e
collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine
dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.».
Art. 48.
Risparmio energetico
1. Le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma
1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute
ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi
servizi nonche' di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o
comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.
2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento
delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.
Art. 49.
Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e'
sostituito dal seguente:
«36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze
connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento
previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le
amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,
nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la
competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle
necessita' organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti
disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a
disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della
somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonche' da ogni
successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con
riferimento alla individuazione dei contingenti di personale
utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro
per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le
amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano
principi di imparzialita' e trasparenza e non possono ricorrere
all'utilizzo del medesimo lavoratore con piu' tipologie contrattuali per
periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo
quinquennio.
4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei
lavoratori socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni,
ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore
interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla
prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale
titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione
sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione
delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai
sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si
terra' conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.».
Capo IX
Giustizia
Art. 50.
Cancellazione della causa dal ruolo
1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile
e' sostituito dal seguente:
«Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa
un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle
parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il
giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo.».
Art. 51.
Comunicazioni e notificazioni per via telematica
1. A decorrere dalla data fissata con uno o piu' decreti del
Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al
primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la
notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di
procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono
effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai
sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici.
2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1
sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale
Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa
verifica della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti
informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di
tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma
1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni
e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al
consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al
medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.
4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni
e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo
170 del codice di procedura civile.
5. All'articolo 16 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Nell'albo e' indicato
l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di
accesso ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»;
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data
fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti
i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per
via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle
forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti
informatici e telematici nel processo civile».
Art. 52.
Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
1. Dopo l'articolo 227 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti i seguenti articoli:
«Capo I
Riscossione mediante ruolo
articolo 227-bis (L) (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1. Per la
quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui
all'articolo 211.
articolo 227-ter (L) (Riscossione a mezzo ruolo). 1. Entro un mese dal
passaggio in giudicato o dalla definitivita' del provvedimento da cui
sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo.
2. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con
l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e
contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere
entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di
cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procedera' ad
esecuzione forzata.
3. Se il ruolo e' ripartito in piu' rate, l'intimazione ad adempiere
contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a
tutte le rate.».
Art. 53.
Razionalizzazione del processo del lavoro
1. Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di Procedura
Civile le parole «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle parole
«dell'articolo 420».
2. Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di Procedura Civile e'
sostituito dal seguente: «Nell'udienza il giudice, esaurita la
discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza
con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso
di particolare complessita' della controversia, il giudice fissa nel
dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito
della sentenza».
Art. 54.
Accelerazione del processo amministrativo
1. All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le
parole «dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».
2. La domanda di equa riparazione non e' proponibile se nel giudizio
dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la
violazione di cui all'articolo 2, comma 1, non e' stata presentata
un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto
17 agosto 1907, n. 642, nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei
termini di durata di cui all'articolo 4, comma 1-ter, lettera b).».
3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, le parole: «le prime tre con funzioni
consultive e le altre con funzioni giurisdizionali» sono sostituite
dalle parole: «con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla
sezione normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15
maggio 1997, n. 127»;
b) all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Il
Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio
di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni
che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le
rispettive materie di competenza e la composizione, nonche' la
composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo
comma.»;
c) all'articolo 5, primo comma, le parole da «dal consiglio» sino alla
parola: «giurisdizionali.» sono sostituite dalle seguenti parole: «dal
Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza.»;
d) all'articolo 5, comma secondo, le parole «in modo da assicurare in
ogni caso la presenza di quattro consiglieri per ciascuna sezione
giurisdizionale» sono soppresse.
Art. 55.
Accelerazione del contenzioso tributario
1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici
dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria
centrale alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non e' stata ancora
fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del
presente articolo, i predetti uffici depositano presso la competente
segreteria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla
definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi
processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a
carico della parte che le ha sopportate.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo non
si fa luogo alla nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria
centrale e le sezioni della stessa, ove occorrente, sono integrate
esclusivamente con i componenti delle commissioni tributarie regionali
presso le quali le predette sezioni hanno sede.
Art. 56.
Disposizioni transitorie
1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come
modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi
instaurati dopo la sua entrata in vigore.
Capo X
Privatizzazioni
Art. 57.
Servizi di Cabotaggio
1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione
relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si
svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione
interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle
funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali.
La gestione dei servizi di cabotaggio e' regolata da contratti di
servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto
legislativo n. 422 del 1997 in quanto applicabili al settore.
2. Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il
finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo
sono altresi' destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa
sostenuta dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi. Con decreti
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, e' disposta, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente pro tempore, la ripartizione di tali risorse. Al
fine di assicurare la congruita' e l'efficienza della spesa statale, le
Regioni, per accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano
oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri
comuni stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
3. Su richiesta delle Regioni interessate, da effettuarsi entro 120
giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'intera
partecipazione detenuta dalla Societa' Tirrenia di Navigazione S.p.a.
nelle societa' Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.a., Saremar -
Sardegna Regionale Marittima S.p.a., Toremar - Toscana Regionale
Marittima S.p.a., Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.a. e'
trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle Regioni Campania,
Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine, la Regione Puglia
e la Regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito, a
societa' da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle
attivita' e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla
Tirrenia di Navigazione S.p.a. e dalla Caremar S.p.a. per l'esercizio
dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino.
4. In deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 422
del 1997 e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali,
ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della
continuita' territoriale e la domanda di mobilita' dei cittadini, le
Regioni possono affidare, l'esercizio di servizi di cabotaggio a
societa' di capitale da esse interamente partecipate secondo le
modalita' stabilite dal diritto comunitario.
5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
secondo periodo e' soppresso.
Art. 58.
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni,
comuni ed altri enti locali
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali,
ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, sulla base e
nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e
uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza,
non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi'
redatto il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di
previsione.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente
classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente
la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di
approvazione del Piano delle Alienazioni costituisce variante allo
strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a
singoli immobili, non necessita di verifiche di conformita' agli
eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle
Province e delle Regioni.
3. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare mediante le forme
previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della
proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli
effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti
sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti
attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, e'
ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25
settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23
novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si
estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al presente
articolo. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 del suddetto
articolo si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e
l'iniziativa e' rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I
bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei
beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui all'articolo 1 possono in ogni caso individuare
forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di
salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti
competitivi.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al
presente articolo possono conferire i propri beni immobili anche
residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero
promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e
seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche' alle dismissioni
degli immobili inclusi negli elenchi di cui all'articolo 1, si applicano
le disposizione dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23
novembre 2001 n. 410.
Art. 59.
Finmeccanica S.p.a.
1. In caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente
esercizio, da parte della societa' Finmeccanica S.p.a., finalizzati ad
iniziative strategiche di sviluppo, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a sottoscrivere azioni di nuova emissione della
stessa societa' per un importo massimo di 250 milioni di euro,
attraverso l'esercizio di una quota dei diritti di opzione spettanti
allo Stato, mediante utilizzo delle risorse derivanti, almeno per pari
importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di societa'
controllate dallo Stato e che vengono versate su apposita contabilita'
speciale per le finalita' del presente articolo.
Titolo III
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello stato
Art. 60.
Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica
1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a
legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono
ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata
indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per
legge.
2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa
di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre
spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le
Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura
obbligatoria, del fondo ordinario delle universita'; delle risorse
destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5
per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche'
quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da
accordi internazionali.
3. Fermo quanto previsto ai sensi del comma 6, per il triennio
2009-2011, in sede di predisposizione del progetto di bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, i Ministri competenti possono rimodulare le
riduzioni delle missioni di spesa di cui al comma 1, tra i relativi
programmi, nel rispetto delle finalita' stabilite dalle disposizioni
legislative relative ai medesimi programmi e dei saldi di finanza
pubblica. E' consentita la rimodulazione tra spese di funzionamento e
spese per interventi previsti dalla legge nel limite massimo del 10 per
cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare
spese correnti.
4. Ai fini della predisposizione del progetto di bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, i Ministri interessati, entro la prima decade
del mese di settembre 2008, inviano, per il tramite degli uffici
centrali del bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le proposte di
rimodulazione delle risorse tra i vari programmi, per i quali potranno
essere effettuate proposte di revisione, in considerazione di quelli
ritenuti prioritari nel rispetto di quanto stabilito al comma 3.
5. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono
esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da
utilizzare per ciascun programma.
6. Fermo restando quanto previsto in materia di flessibilita' con la
legge annuale di bilancio, in via sperimentale, fino alla riforma della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni,
nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui all'articolo
17 della citata legge n. 468 del 1978, ovvero, quando si evidenzi
l'esigenza di interventi piu' tempestivi, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da
inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto
dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e nel
rispetto dell'obiettivo di pervenire al consolidamento
dell'articolazione per missioni e per programmi di ciascun stato di
previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni
finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese
di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento
differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per
interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento
delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare
spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono
trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni
competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I
pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di
trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono
essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere
gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma
4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni,
nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da
disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti
per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun ministro
prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di
spesa di propria competenza nonche' i criteri per il miglioramento della
economicita' ed efficienza e per la individuazione di indicatori di
risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle
relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge
24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68
dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 e' differito, per l'anno
2008, al 30
settembre 2008.
7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in
sede internazionale e di patto di crescita e stabilita', ogni
disposizione normativa che comporti nuove o maggiori spese e' coperta
con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore
statale e all'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche
amministrazioni.
8. Il fondo di cui all'articolo 5 comma 4, del decreto-legge 27 maggio
2008, n. 93, e' integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300
milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a
reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa
indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507, e' portata
in riduzione delle relative dotazioni di bilancio.
11. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 relative all'aiuto pubblico a favore
dei Paesi in via di sviluppo e' ridotta di 170 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009.
12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 896, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 183 milioni di euro per
l'anno 2009.
13. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 le parole «a singoli capitoli,» sono sostituite dalle
seguenti: «ai singoli programmi».
14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio della spesa
pubblica, la mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile
dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare di non
garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce
evento valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare. Ai fini
della responsabilita' contabile, il funzionario responsabile risponde
del danno derivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa
originariamente previsti, anche a causa della mancata tempestiva
adozione dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente tale
esito, nonche' dalle misure occorrenti per ricondurre la spesa entro i
predetti limiti.
15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le
amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del
soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori
ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita' previsionale di
base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e
altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili
in dodicesimi, nonche' per interessi, poste correttive e compensative
delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi
internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria,
annualita' relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui.
La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti
della responsabilita' contabile.
Art. 61.
Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa
della Corte dei conti
1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui
all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di concerto
con il Presidente della Corte, anche a richiesta delle competenti
commissioni dei Consigli regionali, possono effettuare controlli su
gestioni pubbliche in corso di svolgimento presso le amministrazioni
regionali.
2. Ove accerti gravi irregolarita' o deviazioni da obiettivi, procedure
o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive dell'organo
esecutivo regionale, la sezione regionale di controllo, con decreto
motivato, puo' intimare agli organi amministrativi competenti per la
gestione controllata l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme
gia' stanziate sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di
somme impegnate.
3. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante comunicazione
all'amministrazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo,
ed e' contestualmente trasmesso in copia al Ministro dell'economia e
delle finanze.
4. Qualora nel corso di un controllo concomitante emergano rilevanti
ritardi rispetto a quanto previsto da norme, nazionali o comunitarie, o
da direttive degli organi esecutivi competenti nella realizzazione di
piani o programmi o nell'assunzione di impegni o erogazione di spese,
contributi o trasferimenti di fondi, la Corte ne accerta, in
contraddittorio con l'amministrazione, le cause d'ordine finanziario,
procedurale o organizzativo e ne da' notifica all'amministrazione
competente ed al Ministro dell'economia e delle finanze.
6. L'amministrazione competente ha obbligo di conformarsi
all'accertamento della Corte, adottando i provvedimenti idonei a
rimuovere gli impedimenti.
Art. 62.
Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e nel
rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti
agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province
autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali e' fatto divieto di
stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 2, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, nonche' di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non
prevedano modalita' di rimborso mediante rate di ammortamento
comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento
non puo' essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali
operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. E
comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia
e la Commissione nazionale delle societa' e della borsa, con regolamento
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, individua la tipologia degli strumenti finanziari derivati
che i soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce i
criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni.
3. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle
regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali
che non siano in contrasto con quelle le disposizioni del presente
articolo.
Art. 63.
Esigenze prioritarie
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di euro 90 milioni
per l'anno 2008, per il finanziamento della partecipazione italiana alle
missioni internazionali di pace. A tal fine e' integrato l'apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno
2008.
3. In relazione alle necessita' connesse alle spese di funzionamento
delle istituzioni scolastiche il «Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche» di cui all'articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), iscritto nello stato
di previsione del Ministero della pubblica istruzione e' incrementato
dell'importo di euro 200 milioni per l'anno 2008.
4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a.
e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definita
la destinazione del contributo.
5. Per far fronte alle obbligazioni gia' assunte per la realizzazione di
interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi
pregressi, a valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti, la
Societa' ANAS S.p.a. e' autorizzata ad utilizzare, in via di
anticipazione, le disponibilita' giacenti sul conto di tesoreria n.
20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa
presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno
correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e
per l'anno 2009.
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione
e' incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009. 7. L'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali, come
determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
integrata di 300 milioni di euro per l'anno 2009.
8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze e' costituito un apposito fondo, con una dotazione
finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2009, per il
finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di
proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente.
9. All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, le parole «quadriennio 2005-2008» sono sostituite dalle
seguenti: «periodo 2005-2011».
10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del
bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli
adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali
nonche' per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, il Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrato
dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.740 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2009.
11. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto del limite del 7
per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e' autorizzato a
procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti per
infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro
per l'anno 2008.».
12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri
economico-sociali e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e trasporti, il Fondo per la promozione e il
sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione
di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per
l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate
alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306, e di cui
all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e
le modalita' previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati,
ai sensi e con le modalita' della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le
risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e trasporti, sono destinati al completamento delle
opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento.
Il finanziamento di nuovi interventi e' subordinato all'esistenza di
parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che puo'
essere finanziata con le risorse di cui al presente comma.
13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le finalita'
ivi previste e' definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In fase
di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono
ripartite in pari misura tra le finalita' previste. A decorrere
dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalita' di cui al
comma 13 e' effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di
principi di premialita' che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la
qualita' nell'erogazione dei servizi, la mobilita' pubblica e la tutela
ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, la lettera d) e' abrogata.
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
Art. 64.
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e
di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a
decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e
misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico
2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard
europei.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei parametri
previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel
triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno
scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto
decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione
complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo
2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo,
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario,
predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una
maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e
strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed
efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu'
regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la
puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli
interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata
di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche
modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una
maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola
anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi
quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola
primaria;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione
della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed
ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di
istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla
vigente normativa.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di
razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta
e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi
prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni
anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla
responsabilita' dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3,
e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno
2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro
per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in
capo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al
Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio
dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da
rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di
monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente
articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli
obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per
le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta
alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di
risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista
dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e'
destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse
contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed
allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per
ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate
economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'universita'
e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello
dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi
disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale
conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.
Art. 65.
Forze armate
1. In coerenza al processo di revisione organizzativa del Ministero
della difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle
risorse, da perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente
operative del personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri
previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331,
nonche' dalla tabella C allegata allalegge 23 agosto 2004, n. 226, cosi'
come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e dall'articolo 2, comma 71, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a
decorrere dall'anno 2010.
2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte
eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche
parziale alle modalita' ivi previste, mediante specifici piani di
razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri
settori di spesa.
3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per
un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di
risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento di minori
economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte
corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa ad
eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del
dicastero medesimo.
Art. 66.
Turn over
1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro
il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del
fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione,
di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle
assunzioni previste dal presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le
parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per
l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole
«per il medesimo anno».
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di
quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni
caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere,
per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate
nell'anno precedente.
4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le
parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per
l'anno 2008».
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla
stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati
nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero
delle unita' di personale da stabilizzare non puo' eccedere, per
ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.
6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e'
sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al
comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo
indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad
una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008
ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad
assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'articolo 39,
comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.».
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
possono procedere, per ciascun anno, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In
ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate
nell'anno precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per
cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In
ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo
le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle
cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri,
asseverata dai relativi organi di controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni
del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi
3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione
delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.
12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite
dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».
13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il
triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma
105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale
delle universita'. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso,
per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di
stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla
normativa vigente. Nei confronti delle universita' per l'anno 2012 si
applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente
comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma,
l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)
della legge n. 537 del 1993, concernente il fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per
l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di
euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1,
comma 643 di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere in ciascuno
dei predetti anni non puo' eccedere le unita' cessate nell'anno
precedente.
Art. 67.
Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei
contratti nazionali ed integrativi
1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo
12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e successive modificazioni,
sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro e'
destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20
ottobre 1960, n. 1265.
2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia
concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi
dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rivolta a
definire una piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori
prestazioni lavorative e allo svolgimento di attivita' di rilevanza
istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilita',
tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono
risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono
disapplicate.
3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di
cui all'allegato 1, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento
della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono
ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e
modalita' di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale
degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione
degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette leggi.
4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori
disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei
Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, va ridotta la
consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1,
della legge 266 del 2005. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005 n, 266 e' cosi' sostituito: «189. A
decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni
dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli
enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del
medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle universita',
determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non puo'
eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi
di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del
10 per cento.».
6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente
articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni
dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del
bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.
7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In caso di certificazione
non positiva della Corte dei Conti le parti contraenti non possono
procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il
Presidente dell'Aran, sentito il Comitato di settore ed il Presidente
del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed
alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi
contrattuali ai fini della certificazione. In seguito alla
sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di
certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la
certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali
l'ipotesi puo' essere sottoscritta definitivamente ferma restando
l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente
certificate.»;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'ipotesi di accordo e'
trasmessa dall'Aran, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al
comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri entro 7
giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e
del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi
quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da
parte dell'Aran. La procedura di certificazione dei contratti collettivi
deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi
di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando
che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio
dei Ministri, il predetto termine puo' essere sospeso una sola volta e
per non piu' di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei
comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN
provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette
giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque
essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti
richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'Aran, fatta salva
l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica
delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per i quali non si
sia conclusa la procedura di
certificazione divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo
giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Resta escluso
comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a
carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di
settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si
esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo;
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente comma: «7-bis. Tutti i
termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a giornate
lavorative.».
8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza
della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti,
tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche
informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi
di controllo interno.
9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il
Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il modello
di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori
informazioni di interesse della Corte dei Conti volte tra l'altro ad
accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla
vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai
fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della
consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi
applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri
improntati alla premialita', al riconoscimento del merito ed alla
valorizzazione dell'impegno e della qualita' della prestazione
individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla
contrattazione integrativa, nonche' a parametri di selettivita', con
particolare riferimento alle progressioni economiche.
10. La Corte dei Conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle
trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di
esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza
pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di
contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di
comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilita'
previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di
tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente
sospese ed e' fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione
negoziale successiva.
11. Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente
sul proprio sito web, con modalita' che garantiscano la piena
visibilita' e accessibilita' delle informazioni ai cittadini, la
documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia
di contrattazione integrativa.
12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente
articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' fatto divieto alle
amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse
destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di
ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo
interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni del presente articolo.
Art. 68.
Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture
1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa
selezione, per la valutazione della perdurante utilita' degli organismi
collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per realizzare,
entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi
fino al definitivo trasferimento delle attivita' ad essi demandati
nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi
dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato decreto-legge n. 223
del 2006 gli organismi collegiali: istituiti in data antecedente al 30
giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui
operativita' e' finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o
alla definizione di particolari attivita' previste dai provvedimenti di
istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalita';
istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano
da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai
regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale
di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi
operano ricorrendo, ove vi siano competenze di piu' amministrazioni,
alla conferenza di servizi.
2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del
citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilita' degli
organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga e' concessa per un
periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga
prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori
obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai
componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza a quelli
forfetari od onnicomprensivi stabilendo l'obbligo, a scadenza dei
contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con
la localita' sede dell'organismo.
3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili
sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da
assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello
conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223
del 2006.
4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del
citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica
agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo l'entrata in
vigore del citato decreto-legge.
5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonche'
di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione
delle procedure, le strutture amministrative che svolgono
prevalentemente attivita' a contenuto tecnico e di elevata
specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad
amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le
relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti
funzioni omogenee.
6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:
a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione
e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
e successive modificazioni.
b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo
1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo 4-bis
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo
2006, n. 81;
c) Commissione per l'inquadramento del personale gia' dipendente da
organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della
Comunita' Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo
1971, n. 98.
7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della
Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di
attuazione del presente articolo.
8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo
rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto al fine di gestire l'ordinato trasferimento delle
funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato i provvedimenti di
attuazione del presente articolo.
Art. 69.
Progressione triennale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la progressione economica degli
stipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie di
personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, si sviluppa in classi ed aumenti periodici triennali con effetto
sugli automatismi biennali in corso di maturazione al 1° gennaio 2009
ferme restando le misure percentuali in vigore.
2. In relazione ai risparmi relativi al sistema universitario, valutati
in 40 milioni di euro per l'anno 2009, in 80 milioni di euro per l'anno
2010, in 80 milioni di euro per l'anno 2011, in 120 milioni di euro per
l'anno 2012 e in 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tenuto
conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione
del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze le modalita' di versamento, da parte delle
singole universita' delle relative risorse con imputazione al capo X,
capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello
Stato, assicurando le necessarie attivita' di monitoraggio.
Art. 70.
Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermita' dipendente
da causa di servizio
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermita'
dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della
tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834, fermo restando il diritto all'equo indennizzo e' esclusa
l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da
norme di legge o pattizie.
2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati
gli articoli 43 e 44 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli
articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 71.
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni
1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni
di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con
esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi
carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento
accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente
previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di
settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a
causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital,
nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie
salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma
costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e
concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al
miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere
utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo
superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di
malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente
mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria pubblica.
3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza
della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo
giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce
orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere
effettuate le visite mediche di controllo, e' dalle ore 8.00 alle ore
13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non
lavorativi e i festivi.
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di
settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso
retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le
modalita' di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una
quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso
retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi
o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in
giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa,
l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente,
per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di
lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di
assenza.
5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono
equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle
somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le
assenze per congedo di maternita', compresa l'interdizione anticipata
dal lavoro, e per congedo di paternita', le assenze dovute alla
fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per
l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze
previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e
per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi.
Art. 72.
Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di eta' per il
collocamento a riposo
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti
pubblici non economici, le Universita', le Istituzioni ed Enti di
ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere esonerato dal
servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione
della anzianita' massima contributiva di 40 anni. La richiesta di
esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati,
improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che
entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianita'
contributivo richiesto e non e' revocabile. La disposizione non si
applica al personale della Scuola.
2. E' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie esigenze
funzionali, di accogliere la richiesta dando priorita' al personale
interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e
periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di
personale per le quali e' prevista una riduzione di organico.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un
trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello
complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento
del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il
dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attivita' di
volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, associazioni di
promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo
della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da
individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo e'
elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a
riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento
economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono
essere utilizzati per nuove finalita'.
4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' il
dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che
sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di
esonero dal servizio e' cumulabile con altri redditi derivanti da
prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o
per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o societa' e consorzi dalle stesse
partecipati. In ogni caso non e' consentito l'esercizio di prestazioni
lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di
appartenenza.
6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie
effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal
servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono
procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via
anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per
l'anno di cessazione dal servizio per limiti di eta' del dipendente
collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da
quelle consentite in tale anno.
7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i
seguenti: «In tal caso e' data facolta' all'amministrazione, in base
alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la
richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale
acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in
funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di
trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai
ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta'
per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.»
8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge e quelli gia' disposti con
decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008.
9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento
motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di
trattenimento in servizio gia' adottati con decorrenza dal 1° gennaio al
31 dicembre 2009.
10. I trattenimenti in servizio gia' autorizzati con effetto a decorrere
dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al
trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di
cui al comma 7.
11. Nel caso di compimento dell'anzianita' massima contributiva di 40
anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina
vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il
rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della
difesa sono definiti gli specifici criteri e le modalita' applicative
dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente
al personale dei comparti sicurezza e difesa, tenendo conto delle
rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.
Art. 73.
Part time
1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «avviene automaticamente» sono sostituite
dalle seguenti: «puo' essere concessa dall'amministrazione»;
b) al secondo periodo le parole «grave pregiudizio» sono sostituite da
«pregiudizio»;
c) al secondo periodo le parole da: «puo' con provvedimento motivato»
fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse;
d) all'ultimo periodo, dopo le parole: «il Ministro della funzione
pubblica e con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti:
«Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il
Ministro dell'economia e delle finanze».
2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»;
b) dopo le parole predetti risparmi, le parole da «puo' essere
utilizzata» fino a «dei commi da 45 a 55» sono sostituite dalle
seguenti: «e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti
dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del
personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver
provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante
trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione
stessa.»;
c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a «produttivita' individuale e
collettiva» sono soppresse.
Art. 74.
Riduzione degli assetti organizzativi
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie,
incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e
integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca,
nonche' gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni, provvedono entro il 31 ottobre 2008, secondo i rispettivi
ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo
principi di efficienza, razionalita' ed economicita', operando la
riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di
livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni
adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali,
attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e
strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche
dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il
numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di
livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono
corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita'
dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo
1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di
compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al
dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane
eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale
personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le
amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme
di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa
la gestione del personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse
umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni
dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o
interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione
delle esistenti strutture periferiche nell'ambito degli uffici
territoriali di Governo nel rispetto delle procedure previste
dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera
a), della presente disposizione da parte dei Ministeri si tiene conto
delle riduzioni apportate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo
1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto
riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata
in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85. In considerazione
delle esigenze di compatibilita' generali nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il
conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di
provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei
criteri e dei principi di cui al prente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data del 30 giugno 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai
commi 1 e 4 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Art. 75.
Autorita' indipendenti
1. Le Autorita' indipendenti, in attesa della emanazione della
specifica disciplina di riforma di cui all'articolo 3, comma 45 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto ed, in coerenza con i
rispettivi ordinamenti, riconsiderano le proprie politiche in materia di
personale in base ai principi di contenimento della relativa spesa
desumibili dalle corrispondenti norme di cui al presente decreto,
predisponendo allo scopo, appositi piani di adeguamento da inoltrare
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia
e delle finanze. Nelle more delle attivita' di verifica dei predetti
piani, da completarsi entro i quarantacinque giorni successivi alla
ricezione, fatte salve eventuali motivate esigenze istruttorie, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.
2. Presso le stesse Autorita' il trattamento economico del personale
gia' interessato dalle procedure di cui all'articolo 1, comma 519 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' determinato al livello iniziale e
senza riconoscimento dell'anzianita' di servizio maturata nei contratti
a termine o di specializzazione, senza maggiori spese e con
l'attribuzione di un assegno «ad personam», riassorbibile e non
rivalutabile pari all'eventuale differenza tra il trattamento economico
conseguito e quello spettante all'atto del passaggio in ruolo.
Art. 76.
Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio
1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni e' aggiunto alla fine il seguente periodo:
«ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di
personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione
continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il
personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati,
senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e
organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo
all'ente».
2. L'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'
abrogato.
3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: «La
corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque subordinata alla
effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il
regolamento ne stabilisce termini e modalita».
4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino
come elusivi della presente disposizione.
5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di
stabilita' interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale
delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con
particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti
disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo
accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede
di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di
virtuosita', con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto
conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di
incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla
spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel
quinquennio precedente. In tale sede sono altresi' definiti:
a) criteri e modalita' per estendere la norma anche agli enti non
sottoposti al patto di stabilita' interno;
b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 del
decreto legislativo n. 267 del 2000 e considerando in via prioritaria il
rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in
servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti
esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi
dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in
relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli
enti;
c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il
rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti -
volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni
dirigenziali in organico.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 e' fatto divieto
agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o
superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio
non puo' transitare, in caso di cessazione dell'attivita' delle aziende
medesime, alle camere di commercio di riferimento, se non previa
procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui
contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa.
Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari
in contrasto con il presente articolo.
Capo III
Patto di stabilita' interno
Art. 77.
Patto di stabilita' interno
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento
netto:
a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni,
rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente,
per gli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le
disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilita'
interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1,
gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco 2
annesso alla presente legge sono accantonati e possono essere utilizzati
solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative.
Art. 78.
Disposizioni urgenti per Roma capitale
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali
di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi
indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more
dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche
contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma,
della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza oneri aggiuntivi a carico
dello Stato e' nominato Commissario straordinario del Governo per la
ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle
societa' da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei
mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un
piano di rientro dall'indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo
VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui puo'
avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo
straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma
6;
b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre
subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal
Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria
generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera
prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in
posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico.
Per l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali
non hanno diritto ad alcun compenso o indennita', oltre alla
retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si
avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono
indisponibili per la durata dell'incarico.
3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato
rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di
competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008.
Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze
ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo
successivo alla data del 28 aprile 2008.
4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del
comune e delle societa' da esso partecipate di cui al comma 1, gestito
con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro
termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal Commissario straordinario al
Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture
finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle
risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. E' autorizzata
l'apertura di una apposita contabilita' speciale. Al fine di consentire
il perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano assorbe,
anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da
obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee
a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Il
Commissario straordinario potra' recedere, entro lo stesso termine di
presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente
articolo non puo' procedersi alla deliberazione di dissesto di cui
all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1
e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni
contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo
248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e
dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente, di
competenza degli organi istituzionali dell'Ente.
7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono prorogati di
sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo
all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui all'articolo
193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per
l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.
8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente
articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma
una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri
trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati
introiti di natura tributaria.
Capo IV
Spesa sanitaria e per invalidita'
Art. 79.
Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2009-2011:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre
ordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683 milioni di euro per
l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma
796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3,
comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed e' determinato in
103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per
l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per
ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a
carico dello Stato per l'ospedale Bambino Gesu'. Restano fermi gli
adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonche'
quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a
carico dello Stato derivante da quanto disposto dalla lettera a),
rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, e'
subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da
sottoscriversi entro il 31 luglio 2008, che, ad integrazione e modifica
dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, dell'intesa Stato-regioni
del 23 marzo 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la
salute del 5 ottobre 2006, contempli norme di efficientamento del
sistema e conseguente contenimento della dinamica dei costi, al fine di
non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non
dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale
regionale.
2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali
con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per
il biennio economico 2006-2007, il livello del finanziamento cui
concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, lettera a), e'
incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del Progetto
Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in
rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis
dell'articolo 50, della legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il
secondo periodo e' soppresso.
Art. 80.
Piano straordinario di verifica delle invalidita' civili
1. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) attua, dal 1°
gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000
accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici
economici di invalidita' civile.
2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti
sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati
ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di
invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per
continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S. dispone la
sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia
stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza
giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di
notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel
caso in cui tale sospensione sia stata gia' disposta, non fornisce
idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S.
provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della
sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le
giustificazioni addotte, verra' comunicata la nuova data di visita
medica alla quale l'interessato non potra' sottrarsi, pena la revoca del
beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite
domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione.
Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del
presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da
patologie e per i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100
per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali,
in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede
obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la
persistenza dei requisiti di invalidita' necessari per il godimento dei
benefici economici.
4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti
specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di
verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio
economico verranno disposte con le medesime modalita' di cui al comma 2.
5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il
rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile
sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido
sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi
dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento
degli stati di invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo,
nonche' ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di
cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S.
medesimo.
7. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti termini e modalita' di attuazione del piano
straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in
particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione
dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla
popolazione residente nonche' alle sinergie con le diverse banche dati
presenti nell'ambito della amministrazioni pubbliche, tra le quali
quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.
Titolo IV
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Capo I
Misure fiscali
Art. 81.
Settori petrolifero e del gas
1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2008 dalle
concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizioni
previste nel comma 2, il titolare unico o contitolare di ciascuna
concessione e' tenuto a corrispondere esclusivamente allo Stato il
valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione ulteriore rispetto
a quella gia' prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto previsto dal comma 4.
2. Il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto e' dovuto al
verificarsi delle seguenti condizioni:
a) per l'olio, nel caso in cui la quotazione media annua del Brent
dell'anno di riferimento espressa in euro sia superiore almeno del 10
per cento a 55 euro per barile. La quotazione media annua del Brent
sara' determinata per ciascun anno come media delle quotazioni di fine
mese pubblicate dal Platts in dollari al barile per il greggio Brent
Dated e convertita in euro al barile sulla base del cambio medio annuo
euro/dollaro rilevato dalla Banca d'Italia.
b) per il gas, nel caso in cui la media annua dell'indice QE, di cui
all'articolo 19, comma 5-bis, lettera b), del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, dell'anno di riferimento sia superiore almeno
del 10 per cento a 0,5643 centesimi di euro/MJ.
3. Per gli anni successivi al 2008, le suddette quotazioni di
riferimento per l'olio e il gas sono rideterminate tenendo conto delle
variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali e
del costo del lavoro per unita' di prodotto nell'industria con decreto
del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. Verificandosi le condizioni di cui al comma 3, il valore
dell'ulteriore aliquota di prodotto per l'olio e per il gas da
corrispondere allo Stato si determina:
a) per le quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in
terraferma e per le quantita' di idrocarburi gassosi estratti in mare:
1) con l'aliquota del 2,1 per cento nel caso di incremento degli indici
di cui alle lettere a) e b) del comma 2 in misura pari al 10 per cento;
2) con l'aliquota dello 0,3 per cento per ogni punto percentuale di
incremento degli stessi indici ulteriore rispetto al 10 per cento;
b) per le quantita' di idrocarburi liquidi estratti in mare:
1) con l'aliquota dell'1,2 per cento nel caso di incremento dell'indice
di cui alla lettera a) del comma 2 in misura pari al 10 per cento;
2) con l'aliquota dello 0,15 per cento per ogni punto percentuale di
incremento dello stesso indice ulteriore rispetto al 10 per cento.
5. Le quantita' esenti dal pagamento dell'aliquota di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono esenti anche
dal pagamento dell'ulteriore aliquota di cui al comma 1.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione del prelievo
dell'ulteriore aliquota di cui al comma 1, inclusa la disciplina
sanzionatoria, si applica quanto previsto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, purche' compatibile con la natura
esclusivamente erariale di tale prelievo.
7. All'ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione dovuta ai sensi
dei commi da 1 a 6 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8
a 15.
8. A decorrere dall'anno 2008, per le concessioni di coltivazioni di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il
titolare unico o contitolare versa nel mese di novembre di ciascun anno
a titolo d'acconto del valore delle aliquote di prodotto dovuto per
l'anno in corso un importo pari al 100 per cento di quanto versato per
l'anno precedente.
9. Il versamento e' effettuato allo Stato, alle Regioni a statuto
ordinario ed ai Comuni interessati secondo le rispettive quote di
competenza e con le stesse modalita' previste per i versamenti di cui al
predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del 1996.
Limitatamente all'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, le somme dovute allo
Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al fondo speciale istituito con il comma 29. Se per
l'anno precedente e' stata omessa la presentazione del prospetto di cui
al predetto articolo 19, comma 11, del decreto legislativo n. 625 del
1996, l'acconto e' commisurato al 100 per cento del valore delle
aliquote di prodotto che avrebbe dovuto essere dichiarato con tale
prospetto.
10. I versamenti in acconto relativi al valore delle aliquote di
prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Stato da
cedere presso il mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 11 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono determinati valorizzando la
produzione secondo il criterio di cui al predetto articolo 19, comma
5-bis, lettera b).
11. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto, si
applica la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli interessi di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
12. Le disposizioni del comma 11 non si applicano nel caso in cui:
a) il versamento dovuto nei confronti di ciascun ente impositore
separatamente considerato e' inferiore a 100.000 euro;
b) quando l'acconto versato nei confronti di ciascun ente impositore
separatamente considerato e' inferiore a quello dovuto, ma non inferiore
al 75 per cento del valore dell'aliquota di prodotto dovuto per l'anno
in corso. Ai fini del periodo precedente e' effettuata secondo il
criterio di cui al comma 3 la valorizzazione delle aliquote di prodotto
della coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Stato da cedere
presso il mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 11 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
13. Il credito risultante dall'eccedenza dell'acconto versato rispetto a
quanto dovuto nei confronti di ciascun ente impositore e' rimborsata
entro 90 giorni dalla presentazione del prospetto di cui al predetto
articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del 1996. Nel caso
in cui il rimborso avvenga oltre tale termine maturano gli stessi
interessi di cui al comma 11.
14. La stessa eccedenza di cui al comma 13 puo' essere utilizzata in
compensazione di quanto dovuto in acconto o a saldo nei confronti di
altri enti impositori compensando prioritariamente:
a) le eccedenze nei confronti dei comuni con quanto dovuto alle
rispettive regioni di appartenenza;
b) le eccedenze nei confronti delle regioni con quanto dovuto allo Stato
anche a titolo di imposta sul reddito delle societa'.
15. Il credito di cui al comma 13 puo' essere ceduto ad altro titolare o
contitolare di concessione di coltivazione per essere compensato secondo
quanto previsto dal comma 14.
16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale
dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico,
l'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui all'articolo
75 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' applicata con
una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano
conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi
superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito
indicati:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine,
petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di
petrolio liquefatto e gas naturale;
c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.
17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. E' fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al
comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al
consumo. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila sulla
puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo.
19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l'articolo 92 e' aggiunto il seguente:
«Art. 92-bis (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di
imprese). - 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) e' effettuata secondo il
metodo della media ponderata o del «primo entrato primo uscito», anche
se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi
supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore,
esercenti le attivita' di:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine,
petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di
petrolio liquefatto e di gas naturale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui
al regolamento (CE) n. 1602/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano esercitato,
relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui
all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si
applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92.».
20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per
effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si
sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla
formazione del reddito in quanto escluso ed e' soggetto ad un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta
sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive con l'aliquota del 16 per cento.
22. L'imposta sostitutiva dovuta e' versata in un'unica soluzione
contestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio
di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917, del 1986. Alternativamente, su opzione del contribuente puo' essere
versata in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo delle
imposte sul reddito relative all'esercizio di prima applicazione
dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986 e dei due
esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata maturano interessi al
tasso annuo semplice del 3 per cento.
23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera
fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima
applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917,
del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo:
a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza del
maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla
formazione del reddito ai fini delle imposte personali e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, ma determinano la riliquidazione
della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente
al 16 per cento di tali svalutazioni e' computato in diminuzione delle
rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a
valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul
reddito;
b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte
delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917, del 1986, il diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento
dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel
caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del conferimento le
attivita' di cui al predetto articolo 92-bis e adotti lo stesso metodo
di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende definitiva
l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle
rimanenze conferite cosi' come risultante dall'ultima riliquidazione
effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore valore le
svalutazioni determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma
5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione
del reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in
corso al 31 dicembre 2011.
24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel
caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle
rimanenze di cui all'articolo 92-bis, del Testo Unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore
delle rimanenze cedute cosi' come risultante dall'ultima riliquidazione
effettuata dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento.
25. L'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi
dell'articolo 2423-bis del codice civile.
26. Il titolare unico ovvero il contitolare di concessione di
coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, conferisce allo Stato una quota, espressa in barili, pari
all'uno per cento delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1°
luglio 2008 dalle concessioni di coltivazione. Il conferimento e'
effettuato annualmente nelle forme del versamento all'Erario, a
decorrere dal 2009, entro il 31 luglio, di una somma pari al valore del
prodotto da conferire calcolato utilizzando la quotazione media annua
del Brent per barile rilevata nel periodo dal 1° luglio dell'anno
precedente al 30 giugno dell'anno in corso.
27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita' di
applicazione delle disposizioni di cui al comma 26.
28. Per la disciplina sanzionatoria si applica quanto previsto
dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
29. E' istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle
esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche
energetiche dei cittadini meno abbienti.
30. Il Fondo e' alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai
sensi dell'articolo 27 del presente decreto;
b) dalle somme dovute allo Stato a titolo di acconto delle aliquote di
prodotto della coltivazione di idrocarburi ai sensi del comma 9 secondo
periodo, del presente decreto;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualita' prevalente di cui
all'articolo 2, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da parte di
societa' ed enti operanti in specie nel comparto energetico.
31. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto
con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono
stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo per la erogazione di aiuti
eccezionali in presenza di effettive situazioni di bisogno.
32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i
prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, al
fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di
particolare bisogno e su domanda di queste, e' concessa ai cittadini
residenti che versano in condizione di maggior disagio economico,
individuati ai sensi del successivo comma, una carta acquisti
finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico
dello Stato.
33. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, disciplina, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente:
a) i criteri e le modalita' di individuazione dei titolari del beneficio
di cui al comma 32, tenendo conto dell'eta' dei cittadini, dei
trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti
gia' ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo
familiare;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalita' e i limiti per la fruizione del beneficio.
34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve
essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia
e delle finanze puo' avvalersi di altre amministrazioni, enti pubblici o
di Sogei S.p.a.
35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti
di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:
a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformita' alla
disciplina di cui al comma 33;
b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e
dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilita'
di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio
della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative
all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi,
al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del
beneficio, e tenendo conto altresi' di precedenti esperienze in
iniziative di erogazione di contributi pubblici.
36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono
informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di
cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi
effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformita'
alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie,
documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero
dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui
questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.
37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con
apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al
supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti.
38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si
provvede mediante utilizzo del Fondo di cui ai commi da 29 a 31.
Art. 82.
Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e
cooperative
1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo
periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della
predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare.
Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129,
l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a
soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti
partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza
dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai
soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La
societa' o ente controllante opera la deduzione integrale degli
interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione
di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in
diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei
soggetti partecipanti.».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del Testo Unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli
interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei
limiti del 97 per cento del loro ammontare.
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore
della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore
della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.»;
c) all'articolo 7, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente periodo:
«Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.».
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui
al comma precedente sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro
ammontare.
5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul
reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per il medesimo periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in sede di versamento della
seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi
precedenti.
6. All'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «pari al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti «pari
al 30 per cento»;
b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite dalle
seguenti «nei diciotto esercizi successivi»;
c) le parole «il 50 per cento della medesima riserva sinistri» sono
sostituite dalle seguenti «il 75 per cento della medesima riserva
sinistri».
7. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della
riserva sinistri di cui all'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60 per cento dell'importo
iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora
dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del
diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione.
8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di
imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni dei commi 6 e 7.
9. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalita'
previsti dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' elevata al 75 per cento per
l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni
successivi.
10. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalita'
previsti dall'articolo 9 comma 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n.
1216, e' elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il
2009 e al 40 per cento per gli anni successivi.
11. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «0,40 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «0,30 per cento»;
b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite dalle
seguenti «nei diciotto esercizi successivi».
12. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni
eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3
dell'articolo 106 del testo unico delle imposte dirette approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, formate negli
esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote
costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a
quello in cui esse si sono formate.
13. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo
periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e 12.
14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «ad eccezione delle
operazioni esenti di cui all'articolo 10, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e
27-quinquies), dello stesso decreto» sono aggiunte le seguenti:
«nonche' delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6
della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma,
del medesimo decreto n. 633 del 1972»;
b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole «27-quinquies) dello stesso
decreto» sono inserite le seguenti: «nonche' delle locazioni di immobili
esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972».
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti le modalita' e i termini degli adempimenti e del versamento
dell'imposta commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i contratti di
locazione in corso alla medesima data e per quelli stipulati
successivamente.
16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Conseguentemente nel comma 264, dell'articolo 1, lettera a), della legge
n. 244 del 2007, sono soppresse le parole «, e al comma 262».
17. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, ai fondi d'investimento immobiliare
chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, che presentano i requisiti indicati nelle lettere a) e b) del
comma 2, si applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore
netto dei fondi. La societa' di gestione preleva un ammontare pari all'1
per cento a titolo di imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo
deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai
prospetti redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero
3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fondi
comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio
all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del
fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il
patrimonio alla data di cessazione del fondo. Ai fini dell'applicazione
della
presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio
netto l'ammontare dell'imposta patrimoniale dovuta per il periodo
d'imposta e accantonata nel passivo. L'imposta e' corrisposta entro il
16 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione e
le sanzioni dell'imposta non dichiarata o non versata si applicano le
disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi.
18. L'imposta di cui al comma 17 e' dovuta qualora il fondo sia
costituito con apporto di immobili, diritti reali immobiliari o
partecipazioni in societa' immobiliari per la maggior parte del suo
patrimonio e qualora:
a) le quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti salvo
che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute da uno o piu'
dei soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell'articolo 7 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dai soggetti indicati
nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, da
imprenditori individuali, societa' ed enti se le partecipazioni sono
relative all'impresa commerciale nonche' da enti pubblici ed enti di
previdenza obbligatoria;
b) e, in ogni caso, se il fondo e' istituito ai sensi degli articoli 15
e 16 del regolamento del Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e piu' dei due terzi
delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo
d'imposta, al di fuori dell'esercizio d'impresa, da persone fisiche
legate fra loro da rapporti di parentela o affinita' ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nonche' da societa' ed enti di cui le persone fisiche medesime
detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50 per cento
e da trust di cui siano disponenti o beneficiari.
19. La Societa' di gestione del risparmio verifica la condizione di cui
alla lettera a) del comma 18 al momento dell'istituzione del fondo
comune. La condizione di cui alla lettera b) del comma 18 e' verificata
costantemente dalla societa' di gestione del risparmio, considerando la
media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti. A tal fine
in caso di cessione delle quote gli acquirenti sono tenuti a rendere
apposita comunicazione scritta alla societa' di gestione del risparmio,
entro 30 giorni dalla data dell'acquisto, contenente tutte le
informazioni necessarie e aggiornate ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del comma 18, lettera b).
20. La sussistenza delle condizioni indicate nel comma 18 determina
l'applicazione dell'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a partire
dal periodo d'imposta nel quale esse si verificano.
21. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, le parole: «una ritenuta del 12,50 per cento», sono sostituite
dalle seguenti: «una ritenuta del 20 per cento».
22. All'articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo il comma 5-ter, e' inserito il seguente:
«5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel
territorio dello Stato le societa' o enti che detengano piu' del 50 per
cento delle quote dei fondi di investimento immobiliare chiusi di cui
all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano
controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di societa'
fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del
codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi
dalle societa'.».
23. Nel comma 2 dell'articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) e' abrogata.
24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle
azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
25. Le cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del
codice civile che presentano in bilancio un debito per finanziamento
contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale
debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo
dell'utile d'esercizio, cosi' come risultanti alla data di approvazione
del bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile netto
annuale al fondo di solidarieta' per i cittadini meno abbienti di cui
all'articolo 1, commi da 29 a 31 secondo le modalita' e i termini
stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della giustizia.
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli
utili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo.
27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e'
sostituito dal seguente:
«3. Sugli interessi corrisposti dalle societa' cooperative e loro
consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite
dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta
nella misura del 20 per cento.».
28. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo la lettera b) e' inserita la seguente lettera:
«b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle
societa' cooperative di consumo e loro consorzi».
29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di
imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni del comma 28.
Art. 83.
Efficienza dell'Amministrazione finanziaria
1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto
adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei
soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di
5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune
accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio
reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso.
2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalita' di
attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita
convenzione.
3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano di
ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la
capacita' operativa destinata alle attivita' di prevenzione e
repressione della evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata
agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno il 10
per cento.
4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo
il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai
comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da
accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi
precedenti.».
5. Ai fini di una piu' efficace prevenzione e repressione dei fenomeni
di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle
entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza incrementano la
capacita' operativa destinata a tali attivita' anche orientando
appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare:
a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di
indagine;
b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;
c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei
fenomeni medesimi;
d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.
6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al
comma 5 e' assicurato mediante un costante scambio informativo anche
allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di
accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari.
7. Gli esiti delle attivita' svolte formano oggetto di apposite
relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento
relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 e' pianificata l'esecuzione di un
piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione
sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla
base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni
presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonche'
acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a
quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera f), del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma
8 e' data priorita' ai contribuenti che non hanno evidenziato nella
dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono
elementi segnaletici di capacita' contributiva.
10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo
63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario di cui al
comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacita' operativa
alle attivita' di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto
certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle
persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia delle entrate e la Guardia
di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalita'
della loro cooperazione al piano.
11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in
attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate
eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del
reddito di cui siano a conoscenza.
12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e
amministrative tra le Agenzie fiscali attraverso la mobilita' dei loro
dirigenti generali di prima fascia, nonche' di contribuire al
perseguimento della maggiore efficienza e funzionalita' di tali Agenzie,
su richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che indica
altresi' l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il
Ministro dell'economia e delle finanze assegna a tale Agenzia il
dirigente generale di prima fascia in servizio presso altra Agenzia
fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la quale e' in
servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il nuovo incarico
sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a quella
percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico gia'
ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del
contratto individuale di lavoro in essere presso l'Agenzia fiscale di
provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso
senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione
vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad
accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il
dirigente generale e' in esubero ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
a) nel comma 1, lettera b), la parola «sei» e' sostituita dalla
seguente: «quattro»;
b) nel comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Meta' dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche
amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica
competenza professionale attinente ai settori nei quali opera
l'agenzia.».
14. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 13
i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di
entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il
trentesimo giorno successivo.
15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni di controllo e
monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista
della societa' di gestione del sistema informativo dell'amministrazione
finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti
conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di
amministrazione, composto di cinque componenti, e' conseguentemente
rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile.
16. Al fine di assicurare maggiore effettivita' alla previsione di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro
i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle
entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha
effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il
triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la
effettivita' della cessazione della residenza nel territorio nazionale
e' sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle
entrate, la quale si avvale delle facolta' istruttorie di cui al Titolo
IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
17. In fase di prima attuazione delle disposizioni introdotte dal comma
16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e
dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle
persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attivita'
dei comuni e' anche in questo caso incentivata con il riconoscimento
della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai
tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con
l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco
affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei
tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Adesione ai verbali di constatazione). - 1. Il contribuente
puo' prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di
imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano
l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'adesione di cui al comma 1 puo' avere ad oggetto esclusivamente il
contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire
entro i 30 giorni successivi alla data della notifica del verbale
medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio delle entrate ed
al Reparto della Guardia di finanza che ha redatto il verbale. Entro i
60 giorni successivi alla comunicazione, l'Ufficio delle entrate
notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento
parziale recante le indicazioni previste dall'articolo. 7.
3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni
applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta' e
le somme dovute possono essere versate ratealmente ai sensi
dell'articolo 8 comma 2, senza prestazione delle garanzie ivi
previste.».
19. In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a far corso dal
1° gennaio 2009 gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati anche su base
regionale o comunale, ove cio' sia compatibile con la metodologia
prevista dal primo comma, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis.
20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attuazione del comma 19, prevedendo che la
elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di
gradualita' entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa
possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro
rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della
riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto
notificandogli una comunicazione delle modalita' di restituzione
dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente
diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze
inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento,
l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore
ovvero, se tale ente non e' identificato ne' facilmente identificabile,
all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al
15 per cento, che affluisce ad apposita contabilita' speciale. Il
riversamento e' effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di
ciascun anno.
1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto
dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi
dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione
a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.
1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine
di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma
1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo
Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla
contabilita' speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».
22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-bis, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto
anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono
versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo speciale
istituito con l'articolo 1, comma 29.
23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, sono soppresse le parole da «Se» a «cancellazione
dell'ipoteca»;
b) nel comma 4, le parole da «l'ultimo» a «mese» sono sostituite dalle
seguenti: «nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione»;
c) il comma 4-bis e' abrogato. In ogni caso le sue disposizioni
continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate
ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola «131», sono
inserite le seguenti: «, moltiplicato per tre».
25. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il
Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli
interessi nazionali in economia, con compiti di indirizzo, consulenza,
nonche' di coordinamento informativo, anche mediante scambi di dati, con
le principali imprese nazionali, soprattutto a partecipazione pubblica,
che operano nei settori dell'energia, dei trasporti, della difesa, delle
telecomunicazioni, nonche' nei settori di altri pubblici servizi.
26. Al Comitato competono, altresi', anche al fine di farne oggetto di
pareri al Governo, l'analisi di fenomeni economici complessi propri
della globalizzazione, quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo
sostenibile nei Paesi in via di sviluppo, nonche' compiti di supporto
alle funzioni di coordinamento degli sforzi per lo sviluppo delle
attivita' all'estero di imprese italiane e delle iniziative di interesse
nazionale all'estero.
27. Il Comitato e' composto, in numero non superiore a dieci, da alte
professionalita' tecniche dotate di elevata specializzazione nei suoi
settori di intervento, nonche' da qualificati rappresentanti dei
Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della
difesa, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti.
28. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Il Comitato e la sua segreteria sono costituiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite
altresi' le disposizioni generali sul loro funzionamento. Il Comitato
riferisce ogni sei mesi sulla attivita' svolta e sui propri risultati.
La partecipazione al Comitato e' gratuita.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 84.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 7,
63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 81, 82 del
presente decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008,
a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per
l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente
provvedimento.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 85.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 giugno 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegati omessi