Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto-Legge 30 giugno 2008, n. 113
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(GU n. 151 del 30-6-2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di
consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei correlati
adempimenti, nonche' di assicurare la funzionalita' del sistema di
istruzione universitario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Consulenza in materia di investimenti
1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre
2007, n. 164, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2008».
Art. 2.
Reclutamento di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato
1. Il termine per il completamento delle procedure di assunzione di
cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
ulteriormente differito al 31 dicembre 2008.
2. Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti
per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria e' differito
al 31 dicembre 2009. A tale fine, per gli anni 2008 e 2009, e'
autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 523, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed all'articolo 66,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento di
magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per
l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere
sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni.».
Art. 3.
Istituzione delle nuove province
1. I termini di cui agli articoli 4, comma 1, delle leggi 11 giugno
2004, n. 146, e n. 148, e dell'articolo 5, comma 1, della legge 11
giugno 2004, n. 147, relativi alla adozione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno,
concernente i provvedimenti necessari per l'istituzione nelle province
di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani, degli
uffici periferici dello Stato, sono differiti al 30 giugno 2009.
Art. 4.
Comunita' montane
1. All'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2008».
2. All'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: «31 luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2008».
Art. 5.
Termovalorizzatori
1. All'articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «per quelli in costruzione,» sono inserite le
seguenti: «con riferimento alla parte organica dei rifiuti,»;
b) le parole: «tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008».
Art. 6.
Prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere
1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2009»;
b) il comma 2-bis e' abrogato.
Art. 7.
Rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali
1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le
parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio
2009».
Art. 8.
Arbitrati
1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze
ivi prevista.
Art. 9.
Impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua
1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2008».
Art. 10.
Riordino dei consorzi di bonifica
1. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2008».
Art. 11.
Riordino delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.
1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2008».
Art. 12.
Reclutamento dei docenti universitari
1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostitute dalle seguenti:
«fino al 31 dicembre 2009» e le parole: «entro il 30 giugno
2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2008». Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112.
2. Alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto
dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
Art. 13.
Assunzione di ricercatori
1. Per l'anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle universita' e
negli enti di ricerca, le risorse di cui all'articolo 1, commi 650 e
652, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per
l'anno 2008 e al netto delle risorse gia' utilizzate nell'anno 2007,
sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle universita' ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e
per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con
le modalita' previste dal CCNL di comparto e nei limiti dell'organico
vigente presso ciascun ente, ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al limite di spesa
relativo alle cessazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della
medesima legge n. 296 del 2006.
2. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e'
abrogato.
Art. 14.
Comitato nazionale del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per
la valutazione della ricerca
1. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario (CNVSU) di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999,
n. 370, e' prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, fino al 31 maggio 2009 ovvero, se
ultimate prima della suddetta data, fino al completamento delle
procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR),
di cui all'articolo 2, commi 138-141, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286.
2. Per le attivita' di funzionamento del CNVSU e del Comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate le
risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 142, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, iscritte nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano