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Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
(GU n. 304 del 31-12-2008)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di
consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei correlati
adempimenti conseguire una maggiore funzionalita' delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di prevedere interventi di riassetto
relativamente a disposizioni di carattere finanziario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
per i rapporti con il Parlamento e del Ministro dell'economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
CAPO I
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Art. 1.
Servizi radiotelevisivi
1. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo
radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San
Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31
dicembre 2009, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare,
nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi
previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione
Italiana S.p.A.
CAPO II
RIFORME PER IL FEDERALISMO
Art. 2.
Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24
dicembre 2003, n. 350
1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
2. All'articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
CAPO III
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
Art. 3.
Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».
Art. 4.
Taglia-enti
1. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 marzo 2009».
Art. 5.
Validita' delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a
limitazioni delle assunzioni
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica
alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate
successivamente al 1° gennaio 2001 relative alle amministrazioni
pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.
Art. 6.
Concorsi con riserva di posti per le assunzioni nelle pubbliche
amministrazioni
1. Le facolta' di cui all'articolo 3, comma 106, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, possono essere applicate alle procedure
concorsuali avviate entro il 30 giugno 2009.
Art. 7.
Societa' di rilevazione statistica dell'ISTAT
1. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2009».
Art. 8.
Accantonamento di risorse per previdenza complementare in favore dei
dipendenti della P.A.
1. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno
2009, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle
spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche.
CAPO IV
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Art. 9.
Versamento delle sanzioni e comandi di personale
1. Il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2
agosto 2007, n. 146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, e' prorogato di trenta giorni. Gli
importi da pagare per le suddette sanzioni, anche irrogate negli anni
successivi, sono versati fino all'importo di 50.000 euro per ciascuna
sanzione, sul conto di tesoreria intestato all'Autorita', da destinare a
spese di carattere non continuativo e non obbligatorio; la parte di
sanzione eccedente il predetto importo e' versata al bilancio dello
Stato per le destinazioni previste dalla legislazione vigente. L'
importo di 50.000 euro puo' essere ridotto o incrementato ogni sei mesi
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente natura non
regolamentare, in relazione a specifiche esigenze dell'Autorita'.
2. I comandi di personale previsti da specifiche disposizioni di legge
presso l'Autorita' sono annualmente prorogati con provvedimento dell'Autorita'
stessa, con imputazione della relativa spesa secondo i criteri di cui
all'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004,
n. 215.
CAPO V
AFFARI ESTERI
Art. 10.
Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero
(COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani
all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista
dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286. Tali elezioni
avranno luogo entro il 31 dicembre 2010.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano
in carica fino alla data di entrata in funzione dei nuovi Comitati.
CAPO VI
INTERNO
Art. 11.
Contrasto al terrorismo internazionale
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
le parole : «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 dicembre 2009».
Art. 12.
Mantenimento in bilancio delle disponibilita' finanziarie concernenti
l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province,
nonche' requisiti di servizio previsti per la promozione a viceprefetto
1. In applicazione dell'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2008, n. 129, le disponibilita' finanziarie recate dalle leggi 11 giugno
2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, ed
esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 nella pertinente
unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, nell'ambito della missione Fondi da ripartire al programma
Fondi da assegnare, sono conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate nell'esercizio successivo.
2. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, le parole: «1° gennaio 2009,» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2011,».
CAPO VII
DIFESA
Art. 13.
Emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi
1. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo
2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 31
marzo 2009.
2. Il regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro il
limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 2, comma 78, della
predetta legge n. 244 del 2007, termini e modalita' per il
riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi in
favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, e' emanato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla
proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno e del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.
3. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 2, comma
78, della predetta legge n. 244 del 2007, non impegnate al 31 dicembre
2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere
utilizzate nell'esercizio successivo.
CAPO VII
DIFESA
Art. 14.
Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa
1. All'articolo 60-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «fino all'anno 2015».
2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «fino al 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«fino all'anno 2015»;
b) al comma 4-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «fino all'anno 2015»;
c) al comma 5-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «fino all'anno 2015».
3. Dall'applicazione dei commi 1, 2 e 8 non devono derivare maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
298, le parole: «al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «al 2009».
5. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
le parole: «31 dicembre 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2011».
6. L'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' autorizzata a prorogare fino al
31 dicembre 2011 i contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo
13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre
2000, n. 424.
7. Per le strutture periferiche del Ministero della difesa,
l'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e' differita al 31 dicembre 2009.
8. Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, e'
prorogato di 2 anni.
Art. 15.
Proroga di termini in materia di accantonamenti
1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 ai sensi
dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
2. Le somme conservate nel conto residui, ai sensi dell'articolo 22,
comma 13, della legge 27 dicembre 2006, n. 298, non utilizzate nell'anno
2008, sono ulteriormente conservate nel conto residui per essere
utilizzate nell'esercizio finanziario 2009.
CAPO VIII
SVILUPPO ECONOMICO
Art. 16.
Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni
1. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, come modificato dall'articolo 4, comma 8, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «e comunque non oltre dodici
mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355» sono
sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre diciotto mesi dopo il
termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
Art. 17.
Proroga dei termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo 148
della legge 23 dicembre 2000, n. 388
1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, riassegnate nell'anno 2008 e non
impegnate al termine dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle
disponibilita' del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148,
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello
sviluppo economico.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18.
Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari
1. I termini di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, relativi alla chiusura delle procedure di
liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, nonche' relativi
al termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari medesimi,
sono prorogati al 31 dicembre 2009.
Art. 19.
Class action
1. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi
diciotto mesi».
Art. 20.
Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni
societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo di impresa S.p.A.
1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2009».
Art. 21.
Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di
petrolio liquefatto per autotrazione (GPL)
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, per l'adeguamento
degli impianti esistenti di distribuzione stradale di GPL per
autotrazione, la cui capacita' complessiva resti limitata fino a 30 m3,
e' differito al 31 dicembre 2009.
CAPO IX
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Art. 22.
Disposizioni in materia di pesca
1. All'articolo 2, comma 4, della legge 21 maggio 1998, n. 164, le
parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino
al 31 dicembre 2009».
2. Nel decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' soppresso il
numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, e sono abrogati
gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies.
Art. 23.
Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI
1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2009».
CAPO X
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Art. 24.
Limitazioni alla guida
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e
successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
Art. 25.
Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188, come da ultimo modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre
2008» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31
dicembre 2009».
Art. 26.
Proroghe convenzioni Tirrenia
1. Al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore
del cabotaggio marittimo attraverso il completamento, entro il 31
dicembre 2009, del processo di privatizzazione delle societa' esercenti
i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalita' di cui
all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e
8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, a
condizioni che assicurino la migliore valorizzazione delle suddette
societa', le convenzioni attualmente in vigore sono prorogate fino al 31
dicembre 2009, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in essere.
Conseguentemente al comma 999 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: «le convenzioni», ovunque ricorrenti, sono
sostituite dalle seguenti: «le nuove convenzioni».
Art. 27.
Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari
1. Ai fini della prosecuzione dei contratti di servizio e degli
accordi in essere, il termine di cui all'articolo 2, comma 253, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 2
dell'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' differito al
30 giugno 2009.
Art. 28.
Diritti aeroportuali
1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le
parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2009».
Art. 29.
Concessioni aeroportuali
1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
CAPO XI
LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI
Art. 30.
Delimitazione delle aree di balneabilita' delle acque
1. All'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 116, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2009».
Art. 31.
Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di
medicinali
1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, le parole: «dal 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1° gennaio 2010».
Art. 32.
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e
41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle
disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto
legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e
la data certa, e' prorogato al 16 maggio 2009.
Art. 33.
Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le
parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2009».
Art. 34.
Proroga in materia di farmaci
1. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' prorogata fino al
31 dicembre 2009. Con successiva determinazione dell'Agenzia italiana
del farmaco, da approvarsi entro il 31 gennaio 2009, sono definiti gli
aspetti applicativi.
Art. 35.
Personale degli enti di ricerca
1. Limitatamente agli enti di ricerca, l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 76,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente dall'articolo
46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' prorogata al 30
giugno 2009.
CAPO XII
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Art. 36.
Procedure di nomina in ruolo del personale docente
1. Limitatamente all'anno scolastico 2009/2010, il termine di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e'
prorogato al 31 agosto 2009.
Art. 37.
Proroga di termini in materia di istruzione
1. All'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a
decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010» sono sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo
2010-2011».
2. E' abrogato il comma 8 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n.
228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio
2006, n. 173; all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, il secondo periodo e' soppresso.
CAPO XIII
BENI E ATTIVITA' CULTURALI
Art. 38.
Autorizzazione paesaggistica
1. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,
le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2009».
Art. 39.
Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi
1. All'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2008»
sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2009».
Art. 40.
Enti culturali
1. I termini di durata del Presidente dell'ente di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del Presidente
dell'ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20
luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.
2. I termini di durata degli organi nominati ai sensi dell'articolo 21,
comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni, sono comunque prorogabili fino al 31 dicembre 2010.
CAPO XIV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA
Art. 41.
Proroghe di termini in materia finanziaria
1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di
cui all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.
2. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative
alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1,
comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e' prorogato al 30 giugno 2009 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009.
3. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 30 settembre
2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30
giugno 2009.
4. Il termine per effettuare le assunzioni di personale gia' autorizzate
per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 30 giugno 2009.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74, comma 6, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
6. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' prorogato anche per gli anni successivi al 2008.
7. Le disposizioni dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, cosi' come interpretate dall'articolo 3, comma 73, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per gli anni 2009 e 2010.
Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2011 le indennita' e i compensi
di cui al primo periodo possono essere aggiornati, secondo le modalita'
stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni
del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2010, nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente
e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 8. All'articolo 8, comma
1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2009».
9. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2009».
10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi
delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' differito al 31 maggio 2009, ferma
la facolta' per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle
dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro il medesimo termine. Conseguentemente, al
fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo periodo,
semplificando il procedimento di organizzazione dei Ministeri,
all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «dei relativi compiti» sono inserite le
seguenti: «, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le
strutture di livello dirigenziale generale,»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. La disposizione di
cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione
degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».
11. Al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia previsioni
finanziare certe per il bilancio di previsione relativo al triennio
2009-2011, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge
27 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate per
l'anno 2011 nella misura di 30 milioni di euro. Gli interventi in favore
della minoranza slovena di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio
2001, n. 38, sono prorogati per l'anno 2008 e conseguentemente e'
autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2008, da assegnare
alla regione Friuli-Venezia Giulia. All'onere derivante dal presente
comma, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2008, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca; quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2011, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4,
del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. Le attivita' conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 9,
comma 1-bis, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, proseguono fino al 30 giugno 2009 e fino a tale data restano
efficaci gli atti convenzionali di applicazione della predetta
disposizione.
13. I provvedimenti di comando del personale appartenente a Fintecna
Spa, gia' dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale da almeno cinque anni senza soluzione di continuita',
sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento
nei ruoli dell'INPS da effettuare ai sensi degli articoli 30, 33 e
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei
posti in organico e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009 e
nell'ambito delle facolta' assunzionali previste dall'articolo 66, comma
3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
14. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di
cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e' differito fino ad un anno qualora il superamento del limite
previsto dalla predetta disposizione derivi da operazioni di
concentrazione tra banche oppure fra investitori.
15. All'Ente italiano montagna (EIM) e' concesso, per l'anno finanziario
2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009). Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. Il termine per effettuare le stabilizzazioni del personale di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007,
adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 521, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' prorogato al 30 giugno 2009, fermi restando i
limiti finanziari di cui al predetto comma 251. Nelle more del
completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque non oltre
il 30 giugno 2009, le amministrazioni interessate possono continuare ad
avvalersi, nei predetti limiti finanziari, del personale destinatario
delle procedure di cui al presente comma.
Art. 42.
Differimento di termini in materia fiscale
1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».
2. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 dal comma
1 dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
prorogato al mese di gennaio 2010. Conseguentemente, nel predetto comma,
dopo le parole: «per il calcolo dei contributi,» sono inserite le
seguenti: «per la rilevazione della misura della retribuzione e dei
versamenti eseguiti,».
3. Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli 39-bis, comma 1, e
39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2009 ed al 30 giugno 2010.
4. Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e'
fissato al 30 giugno 2009. Conseguentemente i termini di cui
all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati rispettivamente al 30
giugno 2010 ed al 30 giugno 2011.
5. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di
riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni
finanziari 2006 e 2007, e' prorogato al 2 febbraio 2009 il termine di
integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai
soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 e dell'articolo 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicati,
rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 22 del 27 gennaio 2006 e n.
71 del 26 marzo 2007. La proroga non si applica nei riguardi delle
posizioni amministrative definite ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008.
6. Il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma
3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e' prorogato al 31 marzo
2009. Alla copertura degli oneri recati dal presente comma, quantificati
in 1.730 milioni di euro, si provvede mediante versamento per pari
importo all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle
entrate - Fondi di Bilancio».
7. In attesa della approvazione parlamentare del disegno di legge
recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il termine di cui
all'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
prorogato al 1° gennaio 2010.
Art. 43.
Importo massimo di emissione di titoli pubblici
1. Tenuto conto delle maggiori esigenze di finanziamento originate
dalla crisi economico-finanziaria manifestatasi con particolare
intensita' nel quarto trimestre 2008, il limite di cui all'articolo 2,
comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, non si applica fino al 31
dicembre 2008.
2. Per l'anno 2009, per assicurare la necessaria flessibilita'
gestionale delle risorse preordinate con la legge di bilancio e
corrispondere alle sopravvenute indifferibili occorrenze delle
Amministrazioni statali per la realizzazione dei relativi programmi,
entro il 30 giugno dello stesso anno il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti da comunicare
alle Commissione parlamentari e alla Corte dei conti, variazioni
compensative in termini di competenza e di cassa tra gli stanziamenti
dei Fondi previsti dagli articoli 7, 9 e 9-ter della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Copia dei decreti di cui al comma 2 viene allegata alla legge di
approvazione del rendiconto generale dello Stato.
Art. 44.
Disposizioni in materia di tutela della riservatezza
1. All'elenco n. 1, paragrafo 2, allegato alla legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole: «Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
articolo 166» sono soppresse.
2. All'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, le parole da: «tremila euro a diciottomila euro» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «da seimila euro a trentaseimila
euro».
3. L'articolo 162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'
cosi' modificato:
a) al comma 1, le parole: «da cinquemila euro a trentamila euro» sono
sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro»;
b) al comma 2, le parole: «da cinquecento euro a tremila euro» sono
sostituite dalle seguenti: «da mille euro a seimila euro»;
c) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in
violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni
indicate nell'articolo 167 e' altresi' applicata in sede amministrativa,
in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a
centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 e' escluso il
pagamento in misura ridotta.
2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di
misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo
154, comma 1, lettere c) e d), e' altresi' applicata in sede
amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da
trentamila euro a centottantamila euro.».
4. All'articolo 162-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, le parole: «, che puo' essere aumentata» fino alla fine
del comma sono soppresse.
5. All'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, le parole: «da diecimila euro a sessantamila euro» sono sostituite
dalle seguenti: «da ventimila euro a centoventimila euro» e le parole:
«e con la sanzione amministrativa accessoria» fino alla fine del comma
sono soppresse.
6. All'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, le parole: «da quattromila euro a ventiquattromila euro» sono
sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro».
7. Dopo l'articolo 164 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e' inserito il seguente:
«Art. 164-bis (Casi di minore gravita' e ipotesi aggravate). 1. Se
taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 e' di
minore gravita', avuto altresi' riguardo alla natura anche economica o
sociale dell'attivita' svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai
medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.
2. In caso di piu' violazioni di un'unica o di piu' disposizioni di cui
al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162,
comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a
banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro
a trecentomila euro. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.
3. In altri casi di maggiore gravita' e, in particolare, di maggiore
rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, ovvero quando la
violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo
delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al
doppio.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al
quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle
condizioni economiche del contravventore.».
8. All'articolo 165, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, le parole: «161, 162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «del
presente Capo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.».
9. L'articolo 169 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'
cosi' modificato:
a) nel comma 1, sono soppresse le parole da: « o con l'ammenda da» fino
alla fine del comma;
b) nel comma 2, le parole: «quarto del massimo dell'ammenda stabilita
per la contravvenzione» sono sostituite dalle seguenti: «quarto del
massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa».
10. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantacinque» sono sostituite da: «da tremila euro a
diciottomila euro».
11. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 299.000 a decorrere
dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre
2008, n. 203, (legge finanziaria 2009), in favore del Garante per la
protezione dei dati personali, a decorrere dall'esercizio 2009.
Art. 45.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Vito, Ministro per i rapporti con il Parlamento
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano