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Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 208
Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
(GU n. 304 del 31-12-2008)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di porre rimedio alla
frammentarieta' e alla lacunosita' del quadro normativo necessario per
fronteggiare le emergenze nel settore delle risorse idriche, nonche' in tema di
tutela ambientale;
Considerato che occorre assicurare la continuita' e la funzionalita'
dell'esercizio delle delicate funzioni di alcuni organismi istituzionali
operanti nel sistema della tutela ambientale e della protezione civile, anche
con riferimento al tempestivo svolgimento delle procedure di autorizzazione
all'apertura di impianti di smaltimento e conversione energetica di rifiuti,
nonche' in funzione di un piu' efficace contrasto dell'inquinamento delle acque;
Considerato che non risulta ulteriormente prorogabile l'attuale sospensione
dell'attivita' delle Autorita' di bacino e che va convalidata l'attivita' posta
in essere dalle stesse e disciplinato il periodo di transizione sino
all'adozione della nuova normativa prevista dal decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
Considerata l'urgenza di garantire la certezza del diritto in relazione al
diffuso contenzioso in materia di danno ambientale, nonche' agli obiettivi di
bonifica, di risanamento e di risarcimento dell'ulteriore danno ambientale
provocato, con riferimento ai siti contaminati di interesse nazionale;
Ritenuto che occorre predisporre misure indilazionabili per assicurare la
funzionalita' di base di alcuni organismi operanti nel sistema della tutela
ambientale, evitando la dispersione di professionalita' adeguate e garantendo la
disponibilita' delle risorse finanziarie per il funzionamento;
Ritenuto necessario un differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni
concernenti la nuova tariffa integrata ambientale, in relazione all'imminente
scadenza del precedente regime transitorio, nonche' di alcune disposizioni
concernenti lo smaltimento di rifiuti non pericolosi in discarica, per
consentire la gestione delle emergenze in atto in funzione della predisposizione
di adeguate misure esecutive e dello sviluppo delle strutture impiantistiche
necessarie;
Ritenuto infine che occorra urgentemente modificare alcune disposizioni
concernenti il regime delle responsabilita' e degli obblighi del produttore in
relazione ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
18 dicembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Autorita' di bacino di rilievo nazionale
1. Il comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e' sostituito dal seguente: «2-bis. Nelle more della costituzione dei
distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto
e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorita'
di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto.».
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti
posti in essere dalle Autorita' di bacino di cui al presente articolo dal 30
aprile 2006.
3. Fino alla data di cui al comma 2, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale
restano escluse dall'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del medesimo articolo 74 da
considerare ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 2.
Art. 2.
Danno ambientale
1. Nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e
messa in sicurezza di uno o piu' siti di interesse nazionale, al fine della
stipula di una o piu' transazioni globali, con una o piu' imprese, pubbliche o
private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di
bonifica, degli oneri di ripristino, nonche' del danno ambientale di cui agli
articoli 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e 300 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti
pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo', sentita la
Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione
e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, predisporre uno schema di
contratto, che viene comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle
associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicita'
nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo.
2. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 1,
gli enti ed i soggetti interessati possono fare pervenire osservazioni sullo
schema di contratto, senza obbligo di risposta.
3. Previa assunzione, sullo schema di transazione, del parere dell'Avvocatura
generale dello Stato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare svolge, nei successivi trenta giorni, una conferenza di servizi
decisoria, fra i soggetti pubblici aventi titolo, per acquisire e comporre gli
interessi di cui ciascuno risulti portatore, ai sensi dell'articolo 14-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabile. Le determinazioni assunte
all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio
comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque
invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
4. Acquisite le determinazioni di cui al comma 3, lo schema di contratto di
transazione, sottoscritto per accettazione dalla impresa obbligata, e' trasmesso
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione da parte del
Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
5. La stipula del contratto di transazione, non novativo, conforme allo schema
autorizzato ai sensi del comma 4, comporta abbandono del contenzioso pendente e
preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di
ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai
sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' per le altre eventuali
pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali,
per i fatti oggetto della transazione. Sono fatti salvi gli accordi gia'
stipulati o di cui sia comunque in corso, prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, il procedimento per la definizione transattiva della lite
pendente.
6. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati
delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad
adempiere nel termine di trenta giorni, puo' dichiarare risolto il contratto di
transazione. In tal caso, le somme eventualmente gia' corrisposte dai suddetti
soggetti privati sono trattenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per
i titoli di cui al comma 1.
7. I proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al
presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per le finalita' previamente individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvio delle procedure di cui alla Parte
VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare se il danno ambientale e'
quantificabile in un ammontare uguale o superiore a dieci milioni di euro,
ovvero i titolari dei competenti uffici dirigenziali generali se l'ammontare del
danno ambientale e' inferiore.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3.
Funzionalita' dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
1. L'articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
interpreta nel senso che l'autorizzazione ad assumere ivi prevista spiega
effetto nei confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) fino al completamento delle relative procedure, a condizione
che le stesse siano concluse entro il 31 dicembre 2009.
2. Nel limite delle disponibilita' dei posti di cui al citato articolo 1, comma
347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ISPRA e' autorizzato ad assumere il
personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato
inserito in graduatorie ancora vigenti e non ancora assunto.
3. Per fare fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con
la protezione civile, fino al 30 giugno 2009 l'ISPRA e' autorizzato, con oneri a
carico del relativo bilancio, ad avvalersi del personale in servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa.
Art. 4.
Continuita' operativa della commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale
1. Al fine di rendere disponibili sin dall'inizio di ogni esercizio
finanziario le risorse occorrenti per il funzionamento della Commissione tecnica
di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS di cui all'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, le occorrenti variazioni di bilancio sulla corrispondente unita'
previsionale di base, a titolo di anticipazione e nei limiti del trenta per
cento delle somme impegnate per le medesime finalita' nell'anno precedente, con
utilizzo del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
Art. 5.
Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani
1. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»;
b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009».
2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro un anno» sono sostituite
dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
Art. 6.
Rifiuti ammessi in discarica
1. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».
Art. 7.
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
1. All'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, il numero 4) e' sostituito dal seguente: «4) per le sole
apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente
all'esportazione, il produttore e' considerato tale ai fini degli articoli 4, 13
e 14. Ai fini del presente decreto non e' considerato produttore chi fornisce
finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario,
salvo che agisca in qualita' di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3); ».
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le
parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Art. 8.
Disposizioni in materia di protezione civile
1. Per fronteggiare in termini di somma urgenza le esigenze derivanti dalle
situazioni emergenziali oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 24 dicembre 2008, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da
assegnare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 si provvede con ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente
a 100 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e'
sostituito dal seguente:
«5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari
delegati titolari di contabilita' speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla
chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico,
tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando
la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa,
secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il
rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica
dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile
riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate
assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della
relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti
e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati,
con le stesse modalita' di cui al presente comma, anche i dati relativi agli
interventi delegati dal commissario ad uno o piu' soggetti attuatori. I
rendiconti corredati della documentazione giustificativa sono trasmessi, per i
relativi controlli, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - Ragionerie territoriali competenti e
all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalita'
telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e all'ISTAT. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si
applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.».
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano