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Decreto-Legge 3 giugno 2008, n. 97
Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini.
(GU n. 128 del 3-6-2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80;
Considerato il ruolo di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. quale
vettore che maggiormente assicura il servizio pubblico di trasporto
aereo nei collegamenti tra il territorio nazionale ed i Paesi non
appartenenti all'Unione europea, nonche' nei collegamenti di adduzione
sulle citate rotte del traffico passeggeri e merci dai e ai bacini di
utenza regionali;
Considerato che nel luglio 2007 si e' conclusa senza esito positivo la
procedura competitiva per la cessione di una quota del capitale di
Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. non inferiore al 30,1 per cento e
alle obbligazioni convertibili detenute dal Ministero dell'economia e
delle finanze, avviata mediante avviso di sollecitazione di
manifestazioni di interesse, pubblicato il 29 dicembre 2006;
Considerato inoltre che, successivamente alla chiusura della citata
procedura competitiva, Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. ha attivato
un processo finalizzato all'individuazione di un partner industriale o
finanziario in grado di consentire il risanamento, il rilancio e lo
sviluppo della societa', anche attraverso l'acquisizione della quota di
controllo detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze e che,
nell'aprile 2008, Air France-KLM ha ritirato la propria offerta
vincolante presentata ad Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. in data 14
marzo 2008, all'esito della fase di esclusiva concessa dalla societa'
nel gennaio del 2008;
Considerato, infine, l'aggravarsi della situazione finanziaria dell'Alitalia-Linee
aeree italiane s.p.a. manifestato nelle informazioni rese al mercato e
segnatamente nel resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2008,
comunicato al pubblico il 13 maggio e il 27 maggio 2008;
Ritenuta conseguentemente la straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare disposizioni al riguardo;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei
meccanismi di allocazione della spesa pubblica ed in materia fiscale,
nonche' per il differimento e la proroga di termini di imminente
scadenza, concernenti attivita' che richiedono una ulteriore disamina da
parte delle amministrazioni competenti, come delineate a seguito
dell'insediamento del nuovo Governo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a.
1. Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare
rilevanza e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il Consiglio dei Ministri, con
propria delibera, puo' individuare uno o piu' soggetti qualificati che,
anche nell'interesse di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a., promuovano
in esclusiva, per conto terzi ovvero anche in proprio, la presentazione
di un'offerta, indirizzata all'azionista o alla societa', finalizzata ad
acquisire il controllo di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. entro il
termine indicato nella stessa delibera.
2. Dalla data della delibera di cui al comma 1, Alitalia-Linee aeree
italiane s.p.a. consente al soggetto individuato o a soggetti dallo
stesso individuati quali interessati alla presentazione dell'offerta,
previa assunzione di adeguati impegni di riservatezza, l'accesso ai dati
e alle informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta stessa.
3. Nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto e la
presentazione dell'offerta di cui al comma 1, le attivita' comunque
finalizzate alla preparazione dell'offerta stessa non danno luogo ad
obblighi informativi ai sensi del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
4. Le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo,
alle eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento
dell'operazione, alle eventuali indennita' e manleve da rilasciarsi o
impegni da assumersi in relazione alla situazione della societa',
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
sono assunte con delibera del Consiglio dei Ministri, avendo
prioritariamente riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici
coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi
dell'offerta presentata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 80,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.
5. Al fine di assicurare la continuita' e l'economicita' dell'azione
amministrativa, gli incarichi di consulenza gia' conferiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze nell'ambito della procedura di
privatizzazione di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. possono essere
estesi, senza oneri aggiuntivi, anche oltre il termine originariamente
previsto.
Art. 2.
Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei
meccanismi di allocazione della spesa pubblica
1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie
di investimento, i diritti quesiti, nonche' l'effettiva copertura
nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma
complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 449,6 milioni di
euro per l'anno 2009, di 725 milioni di euro per l'anno 2010, di 690
milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012,
di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 742 milioni di euro per
l'anno 2014 e di 375 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di
imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' regolato come
segue:
a) per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti
aventi data certa, risultano gia' avviati prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via
telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di
attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal
contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della
predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione del
diritto alla fruizione del credito d'imposta; b) per i progetti di
investimento avviati a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti
interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle
entrate vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito di
imposta successiva a quello di cui alla lettera a).
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati da formulari
pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di
arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai
soggetti interessati:
a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera a),
esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria;
la fruizione del credito di imposta e' possibile nell'esercizio in corso
ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione
delle disponibilita' finanziarie, negli esercizi successivi;
b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera b), la
certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario,
l'accoglimento della relativa prenotazione, nonche' nei successivi
trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a).
3. Per il credito di imposta di cui al comma 1, lettera b), i soggetti
interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta,
l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal
beneficio, entro i due anni successivi a quello di accoglimento della
prenotazione e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi
pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento
dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo. L'utilizzo del
credito d'imposta per il quale e' comunicato il nulla-osta e'
consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il
sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni
caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per
cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte,
nell'anno successivo.
4. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al presente
articolo e' approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, adottato entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Entro tre giorni dalla data di adozione del
provvedimento e' attivata la procedura per la trasmissione del
formulario.
Art. 3.
Disposizioni in materia fiscale
1. Per l'anno 2008, i CAF-dipendenti ovvero i professionisti
abilitati nell'ambito delle attivita' di assistenza fiscale di cui
all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
possono effettuare entro il 10 luglio 2008 la trasmissione in via
telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164. Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione
delle dichiarazioni nelle ipotesi previste dal provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 23 gennaio 2008, pubblicato
nel sito internet dell'Agenzia.
2. Per l'anno 2008 il termine di trasmissione della dichiarazione
prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' fissato al 10 luglio 2008.
3. I soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle
dichiarazioni, compresa quella unificata, scadono nel periodo dal 1°
maggio 2008 al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3,
commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.
4. I soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i
quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella
unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008, scadono fino al
29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via telematica,
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
entro il 30 settembre 2008.
5. Le persone fisiche presentano le dichiarazioni in via telematica,
compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008,
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
entro il 30 settembre 2008.
6. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
e-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
presentano in via telematica la dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, redatta sul modello approvato
nell'anno 2008, entro il 30 settembre 2008.
7. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma
140 e' inserito il seguente: "140-bis. Al fine di consentire
l'erogazione dei rimborsi arretrati di cui ai commi precedenti e di
accelerare l'erogazione delle richieste dei rimborsi correnti, su
proposta dell'Agenzia delle entrate, quote parte delle risorse
finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio e'
trasferita ad un apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'erogazione:
a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;
b) dei rimborsi per i quali non e' maturato il termine di cui al comma
139.".
8. I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, nonche' il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25
febbraio 2008, n. 74, sono abrogati.
Art. 4.
Differimento e proroga di termini
1. Al fine di consentire da parte dell'amministrazione finanziaria
l'efficace utilizzo delle risorse umane previste ai sensi dell'articolo
1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto conto che
sono ancora in corso le attivita' di verifica conoscitiva indispensabili
per la allocazione delle predette risorse in funzione delle finalita' di
potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione
fiscale, nonche' delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio
della spesa pubblica ivi previste, il termine del 30 giugno 2008,
stabilito nel citato comma 359, e' prorogato al 31 ottobre 2008.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e
all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
3. Il termine per l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 30
settembre 2008 per la Fondazione "Il Vittoriale degli italiani".
4. All'articolo 22 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le
parole: "1° luglio 2008" sono sostituite dalle seguenti:
"1° gennaio 2009".
5. All'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le
parole: "dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25,
comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62" sono sostituite dalle
seguenti: "dal 1° gennaio 2009".
6. Il termine di cui all'articolo 2, comma 407, primo periodo, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 31 dicembre 2008.
7. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le
parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta
mesi".
8. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, le parole: "e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2
dell'articolo 355" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre
dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355".
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14
gennaio 2008, n. 21, si applicano a decorrere dall'anno accademico
2009-2010.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 giugno 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano