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Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
(GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24)
Testo aggiornato
al d.l. n. 172/2008, nel testo
risultante a seguito della conversione in legge (L. 30 dicembre 2008, n. 210,
pubblicata nella G.U. n. 2 del 3-1-2009)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'articolo 1,
comma 6, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni correttive
ed integrative del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, entro due
anni dalla sua data di entrata in vigore;
Vista la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del
citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 13 settembre 2007;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20
settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica in data 24 ottobre 2007;
Vista la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 novembre 2007;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 12
dicembre 2007 e 13 dicembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i
Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
per gli affari regionali e le autonomie locali, dell'interno, della
giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo
economico, della salute, delle infrastrutture, dei trasporti e delle
politiche agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alle parti prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152
1. La parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
assume la seguente denominazione: «Disposizioni comuni e principi
generali».
2. Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
Art. 3-bis.
Principi sulla produzione del diritto ambientale
l. I principi posti dal presente articolo e dagli articoli seguenti
costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente,
adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117
commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto del Trattato
dell'Unione europea.
2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole
generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di
indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di
natura contingibile ed urgente.
3. I principi ambientali possono essere modificati o eliminati soltanto
mediante espressa previsione di successive leggi della Repubblica
italiana, purche' sia comunque sempre garantito il corretto recepimento
del diritto europeo.
Art. 3-ter.
Principio dell'azione ambientale
1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio
culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e
dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una
adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione,
dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte,
dei danni causati all'ambiente, nonche' al principio «chi inquina paga»
che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni
europee, regolano la politica della comunita' in materia ambientale.
Art. 3-quater.
Principio dello sviluppo sostenibile
1. Ogni attivita' umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente
codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine
di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni
attuali non possa compromettere la qualita' della vita e le possibilita'
delle generazioni future.
2. Anche l'attivita' della pubblica amministrazione deve essere
finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio
dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa
di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalita' gli
interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono
essere oggetto di prioritaria considerazione.
3. Data la complessita' delle relazioni e delle interferenze tra natura
e attivita' umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve
consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle
risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere,
affinche' nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si
inserisca altresi' il principio di solidarieta' per salvaguardare e per
migliorare la qualita' dell'ambiente anche futuro.
4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve
essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo
sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e
l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che
possono essere prodotte dalle attivita' umane.
Art. 3-quinquies.
Principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione
1. I principi desumibili dalle norme del decreto legislativo
costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la
tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente piu' restrittive,
qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio,
purche' cio' non comporti un'arbitraria discriminazione, anche
attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove
gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni
di essa e dell'entita' dei relativi effetti, non possano essere
sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di
governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
4. Il principio di sussidiarieta' di cui al comma 3 opera anche nei
rapporti tra regioni ed enti locali minori.
Art. 3-sexies.
Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a
scopo collaborativo
1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus,
ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere
tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente
rilevante, puo' accedere alle informazioni relative allo stato
dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.».
3. La Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
PARTE SECONDA
Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la
valutazione dell'impatto ambientale (via) e per l'autorizzazione
integrata ambientale (Ippc)
Titolo I
PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE
D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).
Art. 4.
Finalita'
1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed
attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di
determinati piani e programmi sull'ambiente;
b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985,
concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva
97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.
2. Il presente decreto individua, nell'ambito della procedura di
Valutazione dell'impatto ambientale modalita' di semplificazione e
coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi
comprese le procedure di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento,
come parzialmente modificato da questo decreto legislativo.
3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la
finalita' di assicurare che l'attivita' antropica sia compatibile con le
condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della
capacita' rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
salvaguardia della biodiversita' e di un'equa distribuzione dei vantaggi
connessi all'attivita' economica. Per mezzo della stessa si affronta la
determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti
ambientali nello svolgimento delle attivita' normative e amministrative,
di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un
impatto significativo sull'ambiente ha la finalita' di garantire un
elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e
programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile.
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalita' di proteggere
la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualita'
della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la
capacita' di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale
per la vita. A questo scopo, essa individua,
descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e
secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e
indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
1) l'uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.
Art. 5.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione
ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende,
secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del
presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita',
l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni,
la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti
delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione
sulla decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione
d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo
le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente
decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita', la
definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo
svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio
e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il
monitoraggio;
c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa,
diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e
temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente,
inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici,
chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali,
agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di
piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro
realizzazione, gestione e dismissione, nonche' di eventuali
malfunzionamenti;
d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai
beni paesaggistici in conformita' al disposto di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di
programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla
Comunita' europea, nonche' le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorita' a livello nazionale,
regionale o locale oppure predisposti da un'autorita' per essere
approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o
negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto
in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 13;
g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in
conformita' all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che
presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai
fini della valutazione ambientale;
h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in
conformita' all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di
opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un
livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione
ambientale;
i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto
definitivo, redatto in conformita' alle previsioni di cui all'articolo
22;
l) modifica: la variazione di un piano, programma o progetto approvato,
comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro
caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento,
che possano produrre effetti sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma o
progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle
loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro
potenziamento, che possano produrre effetti negativi significativi
sull'ambiente;
m) verifica di assoggettabilita': la verifica attivata allo scopo di
valutare, ove previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un
impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase
di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;
n) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante
dell'autorita' competente che conclude la verifica di assoggettabilita';
o) provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale: il
provvedimento dell'autorita' competente che conclude la fase di
valutazione del processo di VIA. E' un provvedimento obbligatorio e
vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le
intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi
comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale;
o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento previsto
dagli articoli 5 e 7 e seguenti del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59»;
p) autorita' competente: la pubblica amministrazione cui compete
l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita',
l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e
programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di
VIA, nel caso di progetti;
q) autorita' procedente: la pubblica amministrazione che elabora il
piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero
nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un
diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che
recepisce, adotta o approva il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano,
programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;
s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche
competenze o responsabilita' in campo ambientale, possono essere
interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani,
programmi o progetti;
t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e
partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del
pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei
piani, programmi e progetti;
u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi
della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i
gruppi di tali persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo' subire gli
effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un
interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le
organizzazioni non governative che promuovono la protezione
dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa
statale vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse.
Art. 6.
Oggetto della disciplina
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi
che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio
culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una
valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualita'
dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca,
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e
delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro
di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli
allegati II, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalita'
di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per
la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti
di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e
della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una
valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di
piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei
programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria
qualora l'autorita' competente valuti che possano avere impatti
significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo
12.
3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di
cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per
l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi
sull'ambiente.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa
nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di
Stato;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumita'
pubblica.
5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono
avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresi' una
valutazione per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;
b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad
opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche
parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394.
7. La valutazione e' inoltre necessaria per:
a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti
e non sono utilizzati per piu' di due anni;
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II;
c) i progetti elencati nell'allegato IV;
qualora in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20 si
ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente.
8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno
di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono
ridotte del cinquanta per cento.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate,
sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella
misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui
all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV,
qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari
situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui
all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di
assoggettabilita'.
10. L'autorita' competente in sede statale valuta caso per caso i
progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a
scopo di difesa nazionale. La esclusione di tali progetti dal campo di
applicazione del decreto, se cio' possa pregiudicare gli scopi della
difesa nazionale, e' determinata con decreto interministeriale del
Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del
presente decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la
valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via
d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumita' delle persone
e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a
seguito di calamita'. In tale caso l'autorita' competente, sulla base
della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorita' che
dispongono tali interventi:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte
con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le
informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui
e' stata concessa;
c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di
competenza regionale, prima di consentire il rilascio
dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le
informazioni messe a disposizione del pubblico.
Art. 7.
Competenze
1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui
all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi
dello Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali,
i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui
approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti
locali.
3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato
II al presente decreto .
4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali,
i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto.
5. In sede statale, l'autorita' competente e' il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di viae il
parere motivato in sede di VAS sono espressi di concerto con il Ministro
per i beni e le attivita' culturali, che collabora alla relativa
attivita' istruttoria.
6. In sede regionale, l'autorita' competente e' la pubblica
amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o
delle province autonome.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli
altri enti locali. Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali
interessati;
b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in
materia ambientale;
c) eventuali ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel
presente decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti
da sottoporre alla disciplina del presente decreto, e per lo svolgimento
della consultazione;
d) le modalita' di partecipazione delle regioni e province autonome
confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle
disposizioni nazionali in materia.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano,
ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di
valutazione in corso.
Art. 8.
Norme di organizzazione
1. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, istituita
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, assicura al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione
delle norme di cui al presente decreto.
2. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale
spetta allo Stato, e che ricadano nel campo di applicazione di cui
all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il
supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la
Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata ora
prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 90.
3. I componenti della Commissione sono nominati, nel rispetto del
principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, per un triennio.
4. I componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni
pubbliche sono posti, a seconda dei casi, in posizione di comando,
distacco, fuori ruolo o in aspettativa nel rispetto dei rispettivi
ordinamenti. Nel caso prestino la propria prestazione a tempo parziale
sono posti dall'amministrazione di appartenenza in posizione di tempo
definito. In seguito al collocamento fuori ruolo o in aspettativa del
personale, le Amministrazioni pubbliche rendono indisponibile il posto
liberato.
Art. 9.
Norme procedurali generali
1. Le modalita' di partecipazione previste dal presente decreto,
soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 7 a 10 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
2. L'autorita' competente, ove ritenuto utile indice, cosi' come
disciplinato dagli articoli che seguono, una o piu' conferenze di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del
1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle
altre autorita' pubbliche interessate.
3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del
pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate,
l'autorita' competente puo' concludere con il proponente o l'autorita'
procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per
disciplinare lo svolgimento delle attivita' di interesse comune ai fini
della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.
4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale e' facolta' del
proponente presentare all'autorita' competente motivata richiesta di non
rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo
studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale.
L'autorita' competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o
respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla
riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.
L'autorita' competente dispone comunque della documentazione riservata,
con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.
Art. 10.
Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo
dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la
relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di
applicazione dell'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali
contengono, a tale fine, anche le informazioni previste ai commi 1 e 2
dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure
supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59
del 2005.
2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per
i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e
che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato I del decreto
legislativo n. 59 del 2005, la procedura per il rilascio di
autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del
procedimento di VIA. E' in ogni caso assicurata l'unicita' della
consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorita'
competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e
delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di
valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella
autorizzazione. In questo caso, lo studio di impatto ambientale e gli
elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi
1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le
misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto
n. 59 del 2005.
3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza
di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il
rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di
impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello
stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorita'
competente si estende alle finalita' di conservazione proprie della
valutazione d'incidenza oppure dovra' dare atto degli esiti della
valutazione di incidenza. Le modalita' di informazione del pubblico
danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
4. La verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20 puo' essere
condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente
decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalita' di informazione
del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui
all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi gia'
sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le
informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso
della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono
tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.
Titolo II
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Art. 11.
Modalita' di svolgimento
1. La valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita'
procedente contestualmente al processo di formazione del piano o
programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da
12 a 18:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita';
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle
consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
2. L'autorita' competente, al fine di promuovere l'integrazione degli
obiettivi di sostenibilita' ambientale nelle politiche settoriali ed il
rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali,
nazionali ed europei:
a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilita' delle proposte di
piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi
previsti dal comma 3 dell'articolo 6;
b) collabora con l'autorita' proponente al fine di definire le forme ed
i soggetti della consultazione pubblica, nonche' l'impostazione ed i
contenuti del Rapporto ambientale e le modalita' di monitoraggio di cui
all'articolo 18;
c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei
soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato
sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonche'
sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla
sussistenza delle risorse finanziarie;.
3. La fase di valutazione e' effettuata durante la fase preparatoria del
piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio
della relativa procedura legislativa. Essa e' preordinata a garantire
che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di
detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro
elaborazione e prima della loro approvazione .
4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto
dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni
nelle valutazioni.
5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le
disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di
adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione
adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove
prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
Art. 12.
Verifica di assoggettabilita'
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3,
l'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente, su supporto
cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una
descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari
alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione
del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I
del presente decreto.
2. L'autorita' competente in collaborazione con l'autorita' procedente,
individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e
trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il
parere e' inviato entro trenta giorni all'autorita' competente ed
all'autorita' procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorita' competente con
l'autorita' procedente, l'autorita' competente, sulla base degli
elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle
osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere
impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorita' competente, sentita l'autorita' procedente, tenuto conto
dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui
al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o
escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli
articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie
prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilita', comprese le
motivazioni, deve essere reso pubblico.
Art. 13.
Redazione del rapporto ambientale
1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti
ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il
proponente e/o l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin dai
momenti preliminari dell'attivita' di elaborazione di piani e programmi,
con l'autorita' competente e gli altri soggetti competenti in materia
ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio
delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude
entro novanta giorni.
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o
all'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante
del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di
elaborazione ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e
valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del
programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio
culturale, nonche' le ragionevoli alternative che possono adottarsi in
considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o
del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le
informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti
in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del
livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei
contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per
evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se
pertinenti, approfondimenti gia' effettuati ed informazioni ottenute
nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in
attuazione di altre disposizioni normative.
5. La proposta di piano o di programma e' comunicata, anche secondo
modalita' concordate, all'autorita' competente. La comunicazione
comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso.
Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1,
decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La
proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresi'
messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del
pubblico interessato affinche' questi abbiano l'opportunita' di
esprimersi.
6. La documentazione e' depositata presso gli uffici dell'autorita'
competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui
territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o
programma o dagli impatti della sua attuazione.
Art. 14.
Consultazione
1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5,
l'autorita' procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della
regione o provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il
titolo della proposta di piano o di programma, il proponente,
l'autorita' procedente, l'indicazione delle sedi ove puo' essere presa
visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi
dove si puo' consultare la sintesi non tecnica.
2. L'autorita' competente e l'autorita' procedente mettono, altresi', a
disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il
rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la
pubblicazione sul proprio sito web.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso
di cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della proposta di
piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare
proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi.
4. Le procedure di deposito, pubblicita' e partecipazione, disposte ai
sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono
coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme del presente
decreto.
Art. 15.
Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della
consultazione
1. L'autorita' competente, in collaborazione con l'autorita' procedente,
svolge le attivita' tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la
documentazione presentata, nonche' le osservazioni, obiezioni e
suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 ed esprime il proprio
parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla
scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.
2. L'autorita' procedente, in collaborazione con l'autorita' competente,
provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce
del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o
programma per l'adozione o approvazione.
Art. 16.
Decisione
1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere
motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione,
e' trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano
o programma.
Art. 17.
Informazione sulla decisione
1. La decisione finale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel
Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si
possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la
documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche,
anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorita'
interessate:
a) il parere motivato espresso dall'autorita' competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e
come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni, nonche' le ragioni per le quali e' stato scelto il piano
o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano
state individuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.
Art. 18.
Monitoraggio
1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi
sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi
approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilita' prefissati, cosi' da individuare tempestivamente gli
impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure
correttive. Il monitoraggio e' effettuato avvalendosi del sistema delle
Agenzie ambientali.
2. Il piano o programma individua le responsabilita' e la sussistenza
delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del
monitoraggio.
3. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e
delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e' data
adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorita' competente e
dell'autorita' procedente e delle Agenzie interessate.
4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in
conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque
sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di
pianificazione o programmazione.
Titolo III
LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE
Art. 19.
Modalita' di svolgimento
1. La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le
disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita';
b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
d) lo svolgimento di consultazioni;
f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle
consultazioni;
g) la decisione;
h) l'informazione sulla decisione;
i) il monitoraggio.
2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si e'
conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo
ovvero il contrasto di valutazione su elementi gia' oggetto della VAS e'
adeguatamente motivato.
Art. 20.
Verifica di assoggettabilita'
1. Il proponente trasmette all'autorita' competente il progetto
preliminare, lo studio preliminare ambientale e una loro copia conforme
in formato elettronico su idoneo supporto nel caso di progetti:
a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente
per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono
utilizzati per piu' di due anni;
b) inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che
comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente, nonche' quelli
di cui all'allegato IV secondo le modalita' stabilite dalle Regioni e
dalle province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente
articolo.
2. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso, a cura del
proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i
progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione
per i progetti di rispettiva competenza, nonche' all'albo pretorio dei
comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e
la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere
consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali e'
possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli
atti e' depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato. Nel
caso dei progetti di competenza statale la documentazione e' depositata
anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto e'
localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio
preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorita'
competente.
3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al
comma 2 chiunque abbia interesse puo' far pervenire le proprie
osservazioni.
4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla
base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto
conto dei risultati della consultazione, verifica se il progetto abbia
possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente.
Entro la scadenza del termine l'autorita' competente deve comunque
esprimersi.
5. Se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non
costituisce modifica sostanziale, l'autorita' compente dispone
l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso,
impartisce le necessarie prescrizioni.
6. Se il progetto ha possibili impatti significativi o costituisce
modifica sostanziale si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a
28.
7. Il provvedimento di assoggettabilita', comprese le motivazioni, e'
pubblico a cura dell'autorita' competente mediante:
a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o
della provincia autonoma;
b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorita'
competente.
Art. 21.
Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
1. Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare
ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali
attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di
impatto ambientale, il proponente ha la facolta' di richiedere una fase
di consultazione con l'autorita' competente e i soggetti competenti in
materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da
includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da
adottare. La documentazione presentata dal proponente, della quale e'
fornita una copia in formato elettronico, include l'elenco delle
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e
assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio
del progetto. 2. L'autorita' competente apre una fase di consultazione
con il
proponente e in quella sede:
a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello
studio di impatto ambientale;
b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con
riferimento alla localizzazione prevista dal progetto,
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita';
d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in
sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di
consenso, senza che cio' pregiudichi la definizione del successivo
procedimento.
3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilita' per il
proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei
metodi di valutazioni disponibili
4. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni e, allo
scadere di tale termine, si passa alla fase successiva.
Art. 22.
Studio di impatto ambientale
1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli
altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi
associati sono a carico del proponente il progetto.
2. Lo studio di impatto ambientale, e' predisposto, secondo le
indicazioni di cui all'allegato VII del presente decreto e nel rispetto
degli esiti della fase di consultazione definizione dei contenuti di cui
all'articolo 21, qualora attivata.
3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti
informazioni:
a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue
caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e
possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti
sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto puo' produrre,
sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame
dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione
delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto
ambientale;
e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.
4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e
degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di
valutazione, il proponente ha facolta' di accedere ai dati ed alle
informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo
quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi
non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto
e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi
elaborati grafici. La documentazione dovra' essere predisposta al fine
consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole
riproduzione.
Art. 23.
Presentazione dell'istanza
1. L'istanza e' presentata dal proponente l'opera o l'intervento
all'autorita' competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo,
lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia
dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e 2. Dalla
data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la
partecipazione, la valutazione e la decisione.
2. Alla domanda e' altresi' allegato l'elenco delle autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque
denominati, gia' acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e
dell'esercizio dell'opera o intervento, nonche' di una copia in formato
elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli
originali presentati.
3. La documentazione e' depositata in un congruo numero di copie, a
seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorita' competente, delle
regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo
parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua
attuazione.
4. Entro trenta giorni l'autorita' competente verifica la completezza
della documentazione. Qualora questa risulti incompleta viene restituita
al proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il
progetto si intende non presentato.
Art. 24.
Consultazione
1. Contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1,
del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web
dell'autorita' competente.
2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del
proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione
va eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a
diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata. Nel
caso di progetti per i quali la competenza allo svolgimento della
valutazione ambientale spetta alle regioni, si provvedera' con la
pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.
3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre una breve
descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti
ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli
atti nella loro interezza ed i termini entro i quali e' possibile
presentare osservazioni.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui
all'articolo 23, chiunque abbia interesse puo' prendere visione del
progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi.
5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere
in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente,
singolarmente o per gruppi.
6. L'autorita' competente puo' disporre che la consultazione avvenga
mediante lo svolgimento di-un'inchiesta pubblica per l'esame dello
studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche
amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. senza che cio'
comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria.
7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui
lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e
valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale.
8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 6,
puo', anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della
conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio
con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale
del contraddittorio e' acquisito e valutato ai fini del provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale.
9. Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati in
relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell'ambito
dell'inchiesta pubblica oppure nelcorso del contraddittorio di cui al
comma 8, ne fa richiesta all'autorita' competente nei trenta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, indicando il
tempo necessario, che non puo' superare i sessanta giorni, prorogabili,
su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni.
In questo caso l'autorita' competente esprime il provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla
presentazione degli elaborati modificati. L'autorita' competente, ove
ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti,
dispone che il proponente curi la pubblicazione di un avviso a mezzo
stampa secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3. Nel caso che il
proponente sia un soggetto pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel
caso che il proponente sia un soggetto pubblico, la pubblicazione deve
avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
10. In ogni caso tutta la documentazione istruttoria deve essere
pubblica sul sito web dell'autorita' competente.
Art. 25.
Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della
consultazione
1. Le attivita' tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto
ambientale sono svolte dall'autorita' competente.
2. L'autorita' competente acquisisce e valuta tutta la documentazione
presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi
dell'articolo 24, nonche', nel caso dei progetti di competenza dello
Stato, il parere delle regioni interessate, che dovra' essere reso entro
sessanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1.
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, il
proponente, affinche' l'autorita' competente ne acquisisca le
determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i
soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la
realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia
ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro
sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23,
comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi eventualmente
indetta a tal fine dall'autorita' competente. Entro il medesimo termine
il Ministero per i beni e le attivita' culturali si esprime ai sensi
dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli
altri casi previsti dal medesimo decreto.
4. L'autorita' competente puo' concludere con le altre amministrazioni
pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle
attivita' di interesse comune ai fini della semplificazione delle
procedure.
Art. 26.
Decisione
1. L'autorita' competente conclude con provvedimento espresso e motivato
il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei
centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui
all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui e' necessario procedere ad
accertamenti ed indagini di particolare complessita', l'autorita'
competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento
di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone
comunicazione al proponente.
2. L'inutile decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dal
comma 1, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e
sospensioni intervenute, ovvero, nel caso di cui al comma 3 del presente
articolo, l'inutile decorso del termine di trecentotrenta giorni dalla
data di presentazione del progetto di cui all'articolo 23, comma 1,
implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei
Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti
interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente
ad adempire entro il termine di venti giorni. Per i progetti sottoposti
a valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le
disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di
apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel
rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e del principio
della fissazione di un termine del procedimento.
3. L'autorita' competente puo' richiedere al proponente entro centoventi
giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, in un'unica
soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con
l'indicazione di un termine per la risposta che non puo' superare i
sessanta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo
di ulteriori sessanta giorni. Il proponente puo', di propria iniziativa,
fornire integrazioni alla documentazione presentata. L'autorita'
competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei
contenuti delle integrazioni, dispone che il proponente depositi copia
delle stesse presso l'apposito ufficio dell'autorita' competente e dia
avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalita' di cui all'articolo
24, commi 2 e 3. In tal caso chiunque entro sessanta giorni puo'
presentare osservazioni aggiuntive. Il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale e' espresso entro il termine di novanta giorni
dalla trasmissione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il
proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la
domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.
L'interruzione della procedura ha effetto di pronuncia interlocutoria
negativa.
4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o
coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale,
necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento
inclusa, nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione integrata
ambientale di cui al medesimo decreto.
5. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione,
esercizio e dismissione dei progetti, nonche' quelle relative ad
eventuali malfunzionamenti. In nessun caso puo' farsi luogo all'inizio
dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale.
6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere
realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche
del progetto il provvedimento puo' stabilire un periodo piu' lungo.
Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del
proponente, dall'autorita' che ha emanato il provvedimento, la procedura
di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.
Art. 27.
Informazione sulla decisione
1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale e' pubblicato
per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e
dei luoghi ove lo stesso potra' essere consultato nella sua interezza, a
cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale
della regione, per i progetti di rispettiva competenza. Dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti
interessati.
2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve essere
pubblicato per intero e su sito web dell'autorita' competente indicando
la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto
dell'istruttoria e delle valutazioni successive.
Art. 28.
Monitoraggio
1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni
opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle
attivita' di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio
assicura, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, il
controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati
dalle opere approvate, nonche' la corrispondenza alle prescrizioni
espresse sulla compatibilita' ambientale dell'opera, anche, al fine di
individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di
consentire all'autorita' competente di essere in grado di adottare le
opportune misure correttive.
2. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e
delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e' data
adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorita' competente e
dell'autorita' procedente e delle Agenzie interessate.
Art. 29.
Controlli e sanzioni
1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di
opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente
decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di
autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o
approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale,
ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle
norme vigenti, l'autorita' competente esercita il controllo
sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte
seconda del presente decreto nonche' sull'osservanza delle prescrizioni
impartite in sede di verifica di assoggettabilita' e di valutazione. Per
l'effettuazione dei controlli l'autorita' competente puo' avvalersi, nel
quadro delle rispettive competenze, del sistema agenziale.
3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o
modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze
finali delle fasi di verifica di assoggettabilita' e di valutazione,
l'autorita' competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone
al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i
termini e le modalita'. Qualora il proponente non adempia a quanto
imposto, l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese
dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le
modalita' e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa
sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilita' o di
valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo
III, nonche' nel caso di difformita' sostanziali da quanto disposto dai
provvedimenti finali, l'autorita' competente, valutata l'entita' del
pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione
della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e puo' disporre la
demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione
ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le
modalita'. In caso di inottemperanza, l'autorita' competente provvede
d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e'
effettuato con le modalita' e gli effetti previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di
autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto
ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilita' ambientale,
i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di
impatto ambientale.
6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle
norme vigenti.
Titolo IV
VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE
Art. 30.
Impatti ambientali interregionali
1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di
interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza
regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni
confinanti, il processo di valutazione ambientale e' effettuato d'intesa
tra le autorita' competenti.
2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di
interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale che
possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti,
l'autorita' competente e' tenuta a darne informazione e ad acquisire i
pareri delle autorita' competenti di tali regioni, nonche' degli enti
locali territoriali interessati dagli impatti.
Art. 31.
Attribuzione competenze
1. In caso di piani, programmi o progetti la cui valutazione ambientale
e' rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di piu'
regioni e si manifesti un conflitto tra le autorita' competenti di tali
regioni circa gli impatti ambientali di un piano, programma o progetto
localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, puo' disporre che si applichino le procedure previste dal
presente decreto per i piani, programmi e progetti di competenza
statale.
Art. 32.
Consultazioni transfrontaliere
1. In caso di piani, programmi o progetti che possono avere impatti
rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato
cosi' richieda, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo tramite, ai
sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un
contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata
ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell'ambito delle fasi di
cui agli articoli 13 e 21, provvede alla notifica dei progetti e di una
sintesi della documentazione concernente il piano, programma e progetto.
Nell'ambito della notifica e' fissato il termine, non superiore ai
sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla partecipazione
alla procedura.
2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, si
applicano al paese interessato le procedure per l'informazione e la
partecipazione del pubblico definite dal presente decreto. I pareri e le
osservazioni delle autorita' pubbliche devono pervenire entro sessanta
giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui agli articoli
14 e 24. Salvo altrimenti richiesto, verra' trasmessa, per la
partecipazione del pubblico e l'espressione dei pareri delle autorita'
pubbliche, contestualmente alla ricezione della comunicazione, la
sintesi non tecnica di cui agli articoli 13 e 23. La decisione di cui
all'articolo 26 e le condizioni che eventualmente l'accompagnano sono
trasmessi agli Stati membri consultati.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni
o le province autonome informano immediatamente il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quando progetti
di loro competenza possono avere impatti ambientali transfrontalieri e
collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione
della convenzione.
4. La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria
sono a cura del proponente o dell'autorita' procedente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero degli
affari esteri, d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i
Paesi aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie fasi
al fine di semplificare e rendere piu' efficace l'attuazione della
convenzione.
Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 33.
Oneri istruttori
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite, sulla base di quanto
previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 90, le tariffe da applicare ai proponenti per la
copertura dei costi sopportati dall'autorita' competente per
l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' istruttorie, di
monitoraggio e controllo previste dal presente decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalita' di
quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai
proponenti.
3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad
applicare le norme vigenti in materia.
4. Al fine di garantire l'operativita' della Commissione di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo
18, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e fino
all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui
al comma 1 del presente articolo, per le spese di funzionamento nonche'
per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della predetta
Commissione e' posto a carico del richiedente il versamento all'entrata
del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro
venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata
ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma e'
riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, e da apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Le somme di cui al presente comma si intendono versate a
titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di
corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale differenza
risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle
tariffe, fissate per la copertura integrale del costo effettivo del
servizio reso.
Art. 34.
Norme tecniche, organizzative e integrative
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con uno o piu' regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni
e le attivita' culturali, provvede alla modifica ed all'integrazione
delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale nel rispetto
delle finalita', dei principi e delle disposizioni di cui al presente
decreto. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13 della legge 4
febbraio 2005, n. 11, relativamente al recepimento di direttive
comunitarie modificative delle modalita' esecutive e di caratteristiche
di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale.
Resta ferma altresi', nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di
cui al presente comma, l'applicazione di quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.
2. Al fine della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
acquisisce il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti
sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
il Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, ed
acquisito il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti
sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, provvede all'aggiornamento della Strategia
nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002.
4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della strategia
nazionale di cui al comma 3, le regioni si dotano, attraverso adeguati
processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico
dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo
sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla
realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le strategie
regionali indicano insieme al contributo della regione agli obiettivi
nazionali, la strumentazione, le priorita', le azioni che si intendono
intraprendere. In tale ambito le regioni assicurano unitarieta'
all'attivita' di pianificazione. Le regioni promuovono l'attivita' delle
amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21
locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare
un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia
regionale.
5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di
riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto.
Dette strategie, definite coerentemente ai diversi livelli territoriali,
attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in
rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la dissociazione fra la
crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente, il rispetto delle
condizioni di stabilita' ecologica, la salvaguardia della biodiversita'
ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle
potenzialita' individuali quali presupposti necessari per la crescita
della competitivita' e dell'occupazione.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
le regioni e le province autonome cooperano per assicurare assetti
organizzativi, anche mediante la costituzione di apposite unita'
operative, senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse atti a
garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni finalizzate a:
a) determinare, nell'ottica della strategia di sviluppo sostenibile, i
requisiti per una piena integrazione della dimensione ambientale nella
definizione e valutazione di politiche, piani, programmi e progetti;
b) garantire le funzioni di orientamento, valutazione, sorveglianza e
controllo nei processi decisionali della pubblica amministrazione;
c) assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti
tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale;
d) favorire la promozione e diffusione della cultura della
sostenibilita' dell'integrazione ambientale;
e) agevolare la partecipazione delle autorita' interessate e del
pubblico ai processi decisionali ed assicurare un'ampia diffusione delle
informazioni ambientali.
7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle procedure di
valutazione. In particolare, assicurano che la valutazione ambientale
strategica e la valutazione d'impatto ambientale si riferiscano al
livello strategico pertinente analizzando la coerenza ed il contributo
di piani, programmi e progetti alla realizzazione degli obiettivi e
delle azioni di livello superiore. Il processo di valutazione nella sua
interezza deve anche assicurare che piani, programmi e progetti riducano
il flusso di materia ed energia che attraversa il sistema economico e la
connessa produzione di rifiuti.
8. Il sistema di monitoraggio, su base regionale, anche con le Agenzie
per la protezione dell'ambiente regionali, e nazionale, Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (APAT) e Sistema statistico
nazionale (SISTAN), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli
indicatori strutturali comunitari o altri appositamente scelti.
9. Le modifiche agli allegati alla parte seconda del presente decreto
sono apportate con regolamenti da emanarsi, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
Art. 35.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del
presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza
di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui
al presente decreto.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione
le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali
vigenti in quanto compatibili.
2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei
relativi statuti.
2-ter. Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata
in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme
vigenti al momento dell'avvio del procedimento.
Art. 36.
Abrogazioni e modifiche
1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono abrogati.
2. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono
inoltre abrogati:
a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988,
n. 377;
d) l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102;
e) il comma 2, dell'articolo 4, ed il comma 2, dell'articolo 5, della
legge 4 agosto 1990, n. 240;
f) il comma 2, dell'articolo 1, della legge 29 novembre 1990, n. 366;
g) l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380;
h) l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
i) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 460;
l) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
m) articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
n) articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992;
p) il comma 6, dell'articolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
q) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526;
r) il comma 1, dell'articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995, n. 206
(decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96);
s) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
t) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998;
v) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999;
z) il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, n. 348;
aa) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302;
bb) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000;
cc) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
dd) l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
ee) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5;
ff) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59;
gg) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) nell'articolo 5, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, alla fine sono inserite le seguenti parole:
«nonche' le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che
richiede l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente»;
b) nell'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, le parole «convoca» sono sostituite dalle seguenti: «puo'
convocare»;
c) nell'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, le parole «Nell'ambito della conferenza di servizi di cui al
comma 10 sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli
216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.»
Sono sostituite dalle seguenti: «L'autorita' competente, ai fini del
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al
comma 7, trascorsi i quali l'autorita' competente rilascia
l'autorizzazione anche in assenza di tali espressioni, ovvero
nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10, le
prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonche' il parere dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti di
competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente negli altri casi per quanto riguarda il
monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni
nell'ambiente.»;
d) nell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, le parole «L'autorita' ambientale rinnova ogni cinque anni le
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, o le condizioni
dell'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale
che non prevede un rinnovo periodico, confermandole o aggiornandole, a
partire dalla data di cui all'articolo 5, comma 18, per gli impianti
esistenti, e, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione negli
altri casi, salvo per gli impianti di produzione di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici ai quali si applica il disposto
dell'articolo 17, comma 4, per i quali il primo rinnovo
dell'autorizzazione ambientale e' effettuato dopo sette anni dalla data
di rilascio dell'autorizzazione.», sono sostituite dalle seguenti:
«L'autorita' ambientale rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione
integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione
integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o
aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio
dell'autorizzazione.»;
e) nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, sono abrogate le seguenti parole: «Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio adotta le determinazioni relative
all'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti
di competenza statale, in conformita' ai principi del presente decreto,
entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal rilascio
della valutazione di impatto ambientale. Per gli impianti gia' muniti di
valutazione di impatto ambientale, il predetto termine di sessanta
giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei
casi di inutile scadenza del termine previsto dal presente comma, o di
determinazione negativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, la decisione definitiva in ordine all'autorizzazione
integrata ambientale e' rimessa al Consiglio dei Ministri.»;
f) nell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, sono soppresse le seguenti parole «fino al termine fissato nel
calendario» nonche' le parole "entro tale termine"».
5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel presente articolo, nel
caso in cui dalla loro abrogazione o modifica derivino effetti diretti o
indiretti a carico della finanza pubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al sono fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo
dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo'
avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
supplemento ordinario.
- Il comma 6, dell'art. 1, della legge 15 dicembre 2004, n. 308,
recante: «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di
diretta applicazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
2004, n. 302, supplemento ordinario, e' il seguente:
«6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo puo'
emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive
dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una
relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti
legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento
normativo proposto.».
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' citato nelle note
alle premesse.
- L'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61, come modificato dal presente decreto e'
il seguente:
«Art. 18. - 1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in
attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di
salvaguardia ambientale, e' autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di
lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in
corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:
a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui
all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per lire 160 miliardi,
secondo quanto previsto per l'annualita' 1988 dalla tabella D della
presente legge;
b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il risanamento del
bacino idrografico padano, nonche' dei progetti relativi ai bacini
idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali;
la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi
per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli
altri bacini;
c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui parchi nazionali e
le riserve naturali, istituzione, con le procedure di cui all'art. 5,
della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino,
delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la
regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonche',
d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o
interregionali; si applicano, per i parchi nazionali cosi' istituiti, in
quanto compatibili, le nuove norme vigenti per il Parco nazionale
d'Abruzzo, in particolare per la redazione ed approvazione dei piani
regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto e per
l'amministrazione e gestione del parco; la relativa autorizzazione di
spesa viene fissata in lire 50 miliardi;
d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno
all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco nazionale
d'Abruzzo;
e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo
e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione
sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui
agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n.
349, anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi
informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni,
degli enti locali e delle unita' sanitarie locali; nonche' completamento
del piano generale di risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera
a), della legge 10 maggio 1976, n. 319; la relativa autorizzazione di
spesa viene fissata in lire 75 miliardi;
f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui
all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata da due
rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle
liste di collocamento, che riguardano: 1) la salvaguardia e
valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali
e regionali; 2) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e
privati in corpi idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti
esistenti, con particolare riferimento a rifiuti tossici e nocivi.
Questi tre progetti nazionali sono definiti dal Ministro dell'ambiente,
viste le proposte provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori
dei parchi e sentite le competenti Commissioni parlamentari. La
realizzazione di questi progetti e' affidata alle regioni ed agli enti
locali coinvolti e interessati secondo le priorita' e articolazioni ivi
contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle
liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste,
su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile
informazione e sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri
e i titoli previsti in ciascun progetto. Tale graduatoria verra' affissa
agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle
disponibilita' e' riservato a iniziative localizzate nei territori
meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 . La relativa
autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31
dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti
Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti
finanziati, sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi,
i criteri impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati;
g) avvio dei rilevamenti e delle altre attivita' strumentali alla
formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della
relativa restituzione cartografica; la relativa autorizzazione di spesa
e' fissata in lire 20 miliardi.
2. E' autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del
Servizio geologico, pari a 150 unita' nell'ambito della riorganizzazione
prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; la
relativa autorizzazione di spesa e' fissata in lire 11 miliardi per
ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le Commissioni parlamentari
competenti, propone al CIPE, per l'approvazione, il programma annuale
per l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione. Il
CIPE definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri di
priorita' territoriale e settoriale per la definizione e la selezione
dei progetti.
4. Gli interventi di cui alle lettere a), b), e) e g) del comma 1 sono
finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente
ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali
o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non
economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti e'
svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorita' fissati dal
programma di salvaguardia, dalla commissione tecnico-scientifica di cui
all'art. 14, legge 28 febbraio 1986, n. 41.
5. (Abrogato).».
- L'art. 4 della legge 4 agosto 1990, n. 240, recante «Interventi dello
Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci
e in favore dell'intermodalita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192, come modificato dal presente decreto e' il
seguente:
«Art. 4. - 1. L'ammissione ai contributi di cui all'art. 6 e' disposta,
previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e
dell'ambiente. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi
dovranno, all'atto della domanda:
a) corrispondere ai requisiti di cui alla del. 7 aprile 1993, del
Comitato interministeriale per la programmazione economica nel
trasporto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio
1993;
b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di
societa' per azioni, non inferiore a due miliardi;
c) presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che,
oltre al contributo previsto dalla presente legge, preveda il maggior
apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici
o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;
d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo una spesa per
investimenti complessiva per la quale il contributo previsto dalla
presente legge non superi il sessanta per cento dell'importo;
e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorita' competenti,
nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano
sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai
fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e dal decreto del Ministro
dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126
del 31 maggio 1991, nonche' dai successivi provvedimenti in materia.
2. (Abrogato).».
- L'art. 5 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come modificato dal
presente decreto e' il seguente:
«Art. 5. - 1. Nella convenzione di cui all'art. 4 devono essere
previsti:
a) il programma di costruzione dell'infrastruttura;
b) la procedura per l'accertamento della validita' tecnica della
progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di
adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in
corso d'opera, nonche' i collaudi provvisori e definitivi;
c) i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo quanto
disposto dall'art. 6;
d) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti gli oneri
di costruzione;
e) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, dell'esercizio;
f) i criteri di determinazione delle tariffe di prestazione dei servizi
resi dagli interporti, secondo i principi di economicita' della
gestione.
2. (Abrogato).».
- L'art. 1, della legge 29 novembre 1990, n. 366, recante «Completamento
ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del
Gran Sasso», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1990, n.
285, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1. - 1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e'
autorizzata a progettare il definitivo completamento del laboratorio di
fisica nucleare del Gran Sasso relativamente alle seguenti opere:
a) due nuove sale laboratorio in sotterraneo;
b) una galleria carrabile di accesso e servizio per il collegamento
autonomo del laboratorio in sotterraneo con l'esterno sul versante
aquilano, ivi compresa la corsia di attesa, le nicchie ospitanti il
monitoraggio ambientale e gli eventuali cunicoli di emergenza;
c) l'ampliamento ed adeguamento del centro direzionale-laboratorio
esterno, nell'area adiacente il fabbricato esistente, nonche' il suo
allaccio alla galleria di collegamento con il laboratorio sotterraneo.
2. (Abrogato).
3. L'ANAS e' autorizzata a realizzare le opere di cui al comma 1 in caso
di esito positivo della valutazione di impatto ambientale, o parte di
esse in caso di esito parzialmente positivo della suddetta valutazione,
conformemente alle indicazioni del Ministero dell'ambiente, assumendo,
se necessario, le opportune misure di mitigazione e le eventuali
alternative indicate.
4. Ricorrendo i motivi previsti dalle lettere b), c) e d) del primo
comma, dell'art. 5, della legge 8 agosto 1977, n. 584, l'ANAS puo'
curare l'esecuzione degli interi lavori di cui alla presente legge
secondo le modalita' gia' previste dai commi secondo, quarto e quinto
dell'art. 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 32.
5. Completate le opere di cui al comma 1, l'ANAS le consegna
all'Istituto nazionale di fisica nucleare, il quale provvede con propri
fondi all'attrezzatura, alla sperimentazione, alla gestione ed alla
manutenzione delle stesse.».
- L'art. 77 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
2002, n. 305, supplemento ordinario, come modificato dal presente
decreto e' il seguente:
«Art. 77. - 1-5 (Abrogati).
6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area
individuata alla lettera p-quater) del comma 4, dell'art. 1, della legge
9 dicembre 1998, n. 426, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro
per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di
euro per l'anno 2005.
7. Aggiunge i seguenti commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies
dell'art. 15, della legge 5 gennaio 1994, n. 36:
2-bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e
fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro sessanta
giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto.
2-ter. Previa richiesta del gestore del servizio di acquedotto e
contestuale versamento degli interessi, calcolati con l'applicazione del
tasso legale aumentato di due punti, il termine di pagamento, di cui al
comma 2-bis, e' differito di un anno dal ricevimento delle fatture.
2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno dall'emissione
delle fatture e' dovuta una penalita' pari al 10 per cento dell'importo
dovuto, oltre agli interessi.
2-quinquies. Per le fatture o per i corrispettivi dovuti per il servizio
di depurazione e fognatura maturati prima del 1° gennaio 2003 il termine
di pagamento e' fissato al 31 dicembre 2003.».
- L'art. 5, del citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 5 (Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata
ambientale). - 1. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della
modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti
esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 7.
Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 e ferme restando le informazioni
richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la
domanda deve comunque descrivere:
a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attivita';
b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o
prodotte dall'impianto;
c) le fonti di emissione dell'impianto;
d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
e) il tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto in ogni settore
ambientale, nonche' un'identificazione degli effetti significativi delle
emissioni sull'ambiente;
f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le
emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti
dall'impianto;
h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente,
nonche' le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che
richiede l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente;
i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in
forma sommaria;
j) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'art.
3.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere
anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) ad l)
del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore
non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale,
commerciale o personale, di tutela della proprieta' intellettuale e,
tenendo conto delle indicazioni contenute nell'art. 12, della legge 24
ottobre 1977, n. 801, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In
tale caso il richiedente fornisce all'autorita' competente anche una
versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini
dell'accessibilita' al pubblico.
3. Per le attivita' industriali di cui all'allegato I l'autorita'
competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione
delle domande per l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti
esistenti e per gli impianti nuovi gia' dotati di altre autorizzazioni
ambientali alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali
calendari sono pubblicati sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di
impianti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per gli impianti di
competenza statale di cui all'allegato V del presente decreto il
calendario di cui al presente comma e' stabilito sentiti i Ministeri
delle attivita' produttive e della salute.
4. Per gli impianti di competenza statale la presentazione della domanda
e' effettuata all'autorita' competente con le procedure telematiche, il
formato e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 13,
comma 3.
5. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto
di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di
incidente rilevante connessi a determinate attivita' industriali, o
secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti
registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonche' altre
informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o
piu' dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono
essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Tali
informazioni possono essere incluse nella domanda o essere ad essa
allegate.
6. L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali sono
depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine
della consultazione del pubblico.
7. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'art. 9, comma 4,
contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore
la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, e la sede degli uffici di cui al comma 6. Entro il termine di
quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore
provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a
diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel
caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato,
di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione
dell'impianto e del nominativo del gestore, nonche' il luogo individuato
ai sensi del comma 6 ove e' possibile prendere visione degli atti e
trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo
delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
8. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui
al comma 7, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta,
all'autorita' competente, osservazioni sulla domanda.
9. (Abrogato).
10. L'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale, puo' convocare apposita conferenza dei servizi ai
sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla
quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale e
comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri
dell'interno, della salute e delle attivita' produttive.
11. L'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale, acquisisce, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 7, trascorsi i quali
l'autorita' competente rilascia l'autorizzazione anche in assenza di
tali espressioni, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi di cui
al comma 10, le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonche' il parere
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici per
gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente negli altri casi per quanto
riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle
emissioni nell'ambiente. In presenza di circostanze intervenute
successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente
decreto, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della
salute pubblica, chiede all'autorita' competente di verificare la
necessita' di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi
dell'art. 9, comma 4.
12. Acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel
procedimento e considerate le osservazioni di cui al comma 8,
l'autorita' competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla
presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni
che garantiscono la conformita' dell'impianto ai requisiti previsti nel
presente decreto, oppure nega l'autorizzazione in caso di non
conformita' ai requisiti di cui al presente decreto.
L'autorizzazione per impianti di competenza statale di cui all'allegato
V del presente decreto e' rilasciata con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio; in caso di impianti
sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il termine
di cui sopra e' sospeso fino alla conclusione di tale procedura.
L'autorizzazione integrata ambientale non puo' essere comunque
rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di
impatto ambientale.
13. L'autorita' competente puo' chiedere integrazioni alla
documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita' di
specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo
non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione
integrativa; in tal caso, il termine di cui al comma 12, nonche' il
termine previsto per la conclusione dei lavori della conferenza dei
servizi di cui al comma 10, si intendono sospesi fino alla presentazione
della documentazione integrativa.
14. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del
presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione,
visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle
disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve
le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e
le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento
della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale
sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato
nell'allegato II. L'elenco riportato nell'allegato II, ove necessario,
e' modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e
della salute, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
15. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo
successivo aggiornamento, e' messa a disposizione del pubblico, presso
l'ufficio di cui al comma 6. Presso il medesimo ufficio sono inoltre
rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico
al procedimento.
16. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso le informazioni,
in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di
esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato I, qualora cio' si renda
necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'art. 24, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la
sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorita' competente puo'
inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni
dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprieta'
intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.
17. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere il procedimento
relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro i
termini previsti dal comma 12, si applica il potere sostitutivo di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
18. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalita'
previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso di cui al
presente decreto, secondo quanto indicato all'art. 7, nonche'
l'indicazione delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazione
integrata ambientale concessa agli impianti esistenti prevede la data,
comunque non successiva al 31 marzo 2008, entro la quale tali
prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in cui norme attuative di
disposizioni comunitarie di settore dispongano date successive per
l'attuazione delle prescrizioni, l'autorizzazione deve essere comunque
rilasciata entro il 31 marzo 2008. L'autorizzazione integrata ambientale
concessa a impianti nuovi, gia' dotati di altre autorizzazioni
ambientali all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, puo' consentire le deroghe temporanee di cui al comma 5,
dell'art. 9.
19. Tutti i procedimenti di cui al presente articolo per impianti
esistenti devono essere comunque conclusi in tempo utile per assicurare
il rispetto del termine di cui al comma 18. Le Autorita' competenti
definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle
scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata
ambientale. Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande
di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti
devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008
all'autorita' competente ovvero, qualora quest'ultima non sia stata
ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma
territorialmente competente.
20. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale,
della complessita' e del preminente interesse nazionale dell'impianto,
nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere
conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni
territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di
garantire, in conformita' con gli interessi fondamentali della
collettivita', l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo
nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali
casi l'autorita' competente, fatto comunque salvo quanto previsto al
comma 18, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione
dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma il termine di
centocinquanta giorni di cui al comma 12 e' sostituito dal termine di
trecento giorni.».
- Il comma 1, dell'art. 9 del citato decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 59, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 9 (Rinnovo e riesame). - 1. L'autorita' ambientale rinnova ogni
cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione
avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un
rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a
partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei
mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorita' competente una
domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un
aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 5, comma 1. Alla
domanda si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 5. L'autorita'
competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la
procedura prevista dall'art. 5, comma 10. Fino alla pronuncia
dell'autorita' competente, il gestore continua l'attivita' sulla base
della precedente autorizzazione.».
- L'art. 17 del citato decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 59, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 17 (Disposizioni transitorie). - 1. Le disposizioni relative alle
autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di
inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, si applicano fino a quando
il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione
integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 5. I gestori degli
impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera s), del decreto
ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, che intendono conformarsi alle disposizioni di
cui all'allegato II dello stesso decreto ministeriale e ricadenti nel
campo di applicazione del presente decreto, presentano la relazione e il
progetto di adeguamento di cui all'art. 6, comma 3, del decreto
ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, contestualmente alla domanda di autorizzazione
integrata ambientale nel rispetto dei termini previsti dall'art. 5,
comma 3. Nel caso in cui la relazione e il progetto di cui sopra siano
stati gia' presentati alla data di entrata in vigore del presente
decreto la loro valutazione e' effettuata nell'ambito del procedimento
integrato.
2. I procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono
autorizzazione integrata ambientale, in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono portati a termine dalla medesima
autorita' presso la quale sono stati avviati.
3. Le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili emanate ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, tengono luogo, per gli impianti
esistenti, delle corrispondenti linee guida di cui all'art. 4, comma 1,
nelle more della loro approvazione. E' facolta' del gestore di integrare
la domanda gia' presentata a seguito della pubblicazione del pertinente
decreto di cui all'art. 4, comma 1. In tale caso il termine di cui
all'art. 5, comma 12, decorre dalla data di presentazione
dell'integrazione.
4. Fermo restando il disposto dell'art. 9, comma 1, sono fatte salve le
autorizzazioni integrate ambientali gia' rilasciate, nonche' le
autorizzazioni uniche e quelle che ricomprendono per legge tutte le
autorizzazioni ambientali richieste dalla normativa vigente alla data di
rilascio dell'autorizzazione, rilasciate dal 10 novembre 1999 alla data
di entrata in vigore del presente decreto. La stessa autorita' che ha
rilasciato l'autorizzazione verifica la necessita' di procedere al
riesame del provvedimento ai sensi dell'art. 9, comma 4.
5. Quanto previsto dall'art. 16, comma 1, non si applica al gestore di
una attivita' industriale per la quale e' prevista l'emanazione di un
calendario ai sensi dell'art. 5, comma 3, per la presentazione della
domanda di autorizzazione integrata ambientale, e nelle more della
conclusione del procedimento relativo alla domanda presentata.».
Art. 2.
Modifiche alle Parti terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152
1. All'articolo 74, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla
seguente: « h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque
reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attivita'
commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;».
2. All'articolo 74, comma 1, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
« i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di
acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche
di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e
provenienti da agglomerato;».
3. All'articolo 74, comma 1, lettera n), le parole: «in una fognatura
dinamica» sono soppresse.
4. All'articolo 74, comma 1, la lettera dd) e' sostituita dalla
seguente: «dd) "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e
il convogliamento delle acque reflue urbane.».
5. All'articolo 74, comma 1, lettera ff), le parole: «qualsiasi
immissione di acque reflue in» sono sostituite dalle seguenti:
«qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema
stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita' il
ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore».
6. All'articolo 74, comma 1, lettera oo), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «i valori limite di emissione possono essere fissati
anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori
limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di
fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto
dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di
acque reflue puo' essere preso in considerazione nella determinazione
dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire
un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di
non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.».
7. All'articolo 74, comma 2, la lettera qq) e' abrogata.
8. All'articolo 101, comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito con il
seguente: «L'autorita' competente, in sede di autorizzazione prescrive
che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero
impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi
terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.»; al medesimo
articolo 101, comma 7, lettera b) dopo le parole: «allevamento di
bestiame» sono soppresse le parole da «che, per quanto» fino alla fine
della lettera;
[8-bis. il comma 3 dell'articolo 107 e' sostituito dal seguente: «3. Non
e' ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione
dell'autorita' competente, lo smaltimento dei rifiuti, anche se
triturati, in fognatura».](*)
(*) N.d.R.:
Comma abrogato dall'art. 9 quater del d.l. 172/2008, introdotto in sede
di conversione in legge (L. 30 dicembre 2008, n.210, pubblicata nella
G.U. n. 2 del 3-1-2008)
9. All'articolo 108, comma 2, le parole: «puo' fissare» sono sostituite
dalla seguente: «fissa».
10. All'articolo 108, comma 5, le parole: «Qualora l'impianto di
trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze
pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva acque
reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di
trattamento adottato,» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora, come
nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di
trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze
pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva,
tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti
industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili
ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose,».
11. All'articolo 124, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui origina
lo scarico. Ove uno o piu' stabilimenti conferiscano, tramite condotta,
ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue
provenienti dalle loro attivita', oppure qualora tra piu' stabilimenti
sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico
delle acque reflue provenienti dalle attivita' dei consorziati,
l'autorizzazione e' rilasciata in capo al titolare dello scarico finale
o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilita' dei singoli
titolari delle attivita' suddette e del gestore del relativo impianto di
depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza
del presente decreto.».
12. All'articolo 124, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Salvo
diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e' presentata
alla provincia ovvero all'Autorita' d'ambito se lo scarico e' in
pubblica fognatura. L'autorita' competente provvede entro novanta giorni
dalla ricezione della domanda.».
12-bis. All'articolo 127, comma 1, dopo le parole «ove applicabile»,
sono aggiunte le seguenti: «e alla fine del complessivo processo di
trattamento effettuato nell'impianto di depurazione».
13. All'articolo 147, comma 2, lettera b), ed all'articolo 150, comma 1,
le parole: «unicita' della gestione» sono sostituite dalle seguenti:
«unitarieta' della gestione».
14. All'articolo 148, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ferma
restando la partecipazione obbligatoria all'Autorita' d'ambito di tutti
gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del
servizio idrico integrato e' facoltativa per i comuni con popolazione
fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunita' montane, a
condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo
consenso della Autorita' d'ambito competente.».
15. L'articolo 161 e' sostituito dal seguente:
«Art. 161.
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche
1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui al
decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma 5, e'
istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi di
cui all'articolo 141, comma 2 del presente decreto legislativo, con
particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare
adeguamento delle tariffe, nonche' alla tutela dell'interesse degli
utenti.
2. Il Comitato e' composto, nel rispetto del principio dell'equilibrio
di genere, da sette membri, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Di tali
componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di
presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone
particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla
base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.
3. I membri del Comitato durano in carica tre anni e non possono essere
confermati. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di
diritto privato operanti nel settore, ne' possono avere interessi
diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici,
essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono
collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento
economico spettante ai membri del Comitato.
4. Il Comitato, nell'ambito delle attivita' previste all'articolo 6,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, in particolare:
a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione
della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalita' di revisione
periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo
osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici
e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e gli atti che
regolano il rapporto tra le Autorita' d'ambito e i gestori in
particolare quando cio' sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli
utenti;
c) predispone con delibera una o piu' convenzioni tipo di cui
all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la
tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) emana direttive per la trasparenza della contabilita' delle gestioni
e valuta i costi delle singole prestazioni;
e) definisce i livelli minimi di qualita' dei servizi da prestare,
sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;
f) controlla le modalita' di erogazione dei servizi richiedendo
informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico,
anche al fine di individuare situazioni di criticita' e di irregolarita'
funzionali dei servizi idrici;
g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che
indichino le misure idonee al fine di assicurare la parita' di
trattamento degli utenti, garantire la continuita' della prestazione dei
servizi e verificare periodicamente la qualita' e l'efficacia delle
prestazioni;
h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di
organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle
prestazioni dei gestori;
i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualita'
dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni,
degli enti locali, delle Autorita' d'ambito, delle associazioni dei
consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo
svolgimento delle funzioni di cui al presente comma il Comitato promuove
studi e ricerche di settore;
l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei
servizi idrici e sull'attivita' svolta.
5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di
funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261,
articolo 3, comma 1, lettera o). Esso puo' richiedere di avvalersi,
altresi', dell'attivita' ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di
cui al comma 6 e di altre amministrazioni.
6. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale,
altresi', dell'Osservatorio dei servizi idrici, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1,
lettera o). L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e
restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in
materia di:
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati
dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei
servizi idrici;
c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di
programmazione dei servizi e degli impianti;
d) livelli di qualita' dei servizi erogati;
e) tariffe applicate;
f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo
sviluppo dei servizi.
6-bis Le attivita' della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio dei
servizi idrici sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie gia' operanti presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31
dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma
6. L'Osservatorio ha, altresi', facolta' di acquisire direttamente le
notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi
agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato,
dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente
decreto legislativo, nonche' dell'azione di responsabilita' nei
confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei
diritti dell'utente.
8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la
tutela degli interessi degli utenti.».
16. All'articolo 177, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti
dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il
Ministro puo' avvalersi del supporto tecnico dell'APAT - Agenzia per la
Protezione dell'Ambiente e per i sevizi tecnici, senza nuovi o maggiori
oneri ne' compensi o indennizzi per i componenti dell'APAT - Agenzia per
la Protezione dell'Ambiente e per i sevizi tecnici.».
16-bis. All'articolo 178, comma 1, alla fine, sono aggiunte le parole:
«nonche' al fine di preservare le risorse naturali».
17. All'articolo 179, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel
rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette
al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione
diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con
priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia».
18. L'articolo 181 e' sostituito dal seguente:
«Art. 181.
Recupero dei rifiuti
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorita' competenti
favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi,
attraverso:
a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;
b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di
appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al
fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per
produrre energia.
2. Al fine di favorire ed incrementare le attivita' di riutilizzo,
riciclo e recupero le autorita' competenti ed i produttori promuovono
analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte
le altre iniziative utili.
3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al
completamento delle operazioni di recupero.».
18-bis. Dopo l'articolo 181, e' introdotto il seguente:
«Art. 181-bis
Materie, sostanze e prodotti secondari
1. Non rientrano nella definizione di cui all'articolo 183, comma 1,
lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal
decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti
criteri, requisiti e condizioni:
a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di
recupero di rifiuti;
b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche
dei rifiuti dai quali si possono produrre;
c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di
recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalita' ed
alle condizioni di esercizio delle stesse;
d) siano precisati i criteri di qualita' ambientale, i requisiti
merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in
commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo,
tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute
derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o
del prodotto secondario;
e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.
2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie,
sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di
materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.
3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio
1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 181-bis del
decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 2, continua ad applicarsi la
circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n
3402/V/MIN.
5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 2 nel termine
previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione nei
successivi novanta giorni, ferma restando l'applicazione del regime
transitorio di cui al comma 4 del presente articolo.».
19. All'articolo 182, il comma 8 è abrogato.(*)
(*) N.d.R.:
Comma così modificato dall'art. 9 quater del d.l. 172/2008, introdotto
in sede di conversione in legge (L. 30 dicembre 2008, n.210, pubblicata
nella G.U. n. 2 del 3-1-2008). Il testo previgente era il seguente:
"All'articolo 182, i commi 6 e 8 sono abrogati, e per l'effetto, il
comma 3 dell'articolo 107 e' cosi' sostituito: «3. Non e' ammesso lo
smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.»"
20.
L'articolo 183 e' sostituito dal seguente:
Art. 183.
Definizioni
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le
ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende
per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie
riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di
cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attivita' ha prodotto rifiuti cioe' il
produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di
pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la
natura o la composizione di detti rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonche' il
controllo delle discariche dopo la chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento
dei rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti
urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica
umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La
frazione organica umida e' raccolta separatamente o con contenitori a
svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta
del presente decreto;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta
del presente decreto;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o piu' edifici o stabilimenti o
siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area
delimitata in cui si svolgono le attivita' di produzione dalle quali
sono originati i rifiuti;
l) stoccaggio: le attivita' di smaltimento consistenti nelle operazioni
di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B
alla parte quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di recupero
consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al
punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima
della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti
condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a
2,5 parti per milione (ppm), ne' policlorobifenile e policlorotrifenili
in quantita' superiore a 25 parti per milione (ppm);
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di
recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita'
alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale,
indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di
rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso
di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non
pericolosi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti
pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di
rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito
temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;
3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee
di rifiuti e nel rispetto delle relative nonne tecniche, nonche', per i
rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e
l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le
modalita' di gestione del deposito temporaneo;.
n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di
umidita', proveniente da raccolta differenziata o selezione o
trattamento dei rifiuti urbani;
o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilita' e a basso tenore di
umidita' proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento
dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei
quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183,
comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti
e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente
destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla
fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del
processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e
definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualita' ambientale
idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad
impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da
quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere
utilizzati;4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a
trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di
qualita' ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin
dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato;
q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le
caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis;
r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla
base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed
integrazioni, come RDF di qualita' normale, che e' ottenuto dai rifiuti
urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a
garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonche' a
ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la
presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e
il contenuto di umidita'; 3) la presenza di sostanze pericolose, in
particolare ai fini della combustione;
s) combustibile da rifiuti di qualita' elevata (CDR-Q): il combustibile
classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive
modifiche ed integrazioni, come RDF di qualita' elevata;
t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione
organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche
finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela
ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
u) compost di qualita': prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti
organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le
caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217
del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera
b);
z) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo
74, comma 1, lettera ff);
aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui
all'articolo 268, lettera a);
bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attivita' volte
ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d),
ivi compresa l'attivita' di spazzamento delle strade;
cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta
mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee
conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e
trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, citta' e autonomie
locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
dd) spazzamento delle strade: modalita' di raccolta dei rifiuti su
strada.».
21. All'articolo 184, dopo il comma 5, e' aggiunto, in fine, il
seguente: « 5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le
infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla
sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa,
nonche' la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti
ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla
parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro
della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i
depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi
materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta
previsti dal medesimo decreto interministeriale.».
21-bis. All'articolo 184, comma 3, sono apportate le seguenti
modificazioni: - alla lettera b) e' soppressa la parola «pericolosi»;-
alla lettera c) sono soppresse le parole «fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 185, comma 1, lettera i)»;- e' soppressa la lettera n).
22. L'articolo 185 e' sostituito dal seguente:
«Art. 185.
Limiti al campo di applicazione
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del
presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano
tutela ambientale e sanitaria:
1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
2) i rifiuti radioattivi;
3) i materiali esplosivi in disuso;
4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal
trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle
cave;
5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre
sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attivita' agricola;
c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in
misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti
dalle attivita' di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.
2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della
lettera p), comma 1 dell'articolo 183:
materiali fecali e vegetali provenienti da attivita' agricole utilizzati
nelle attivita' agricole o in impianti aziendali o interaziendali per
produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da
coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o
dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche
agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle
preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici
accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla
legge 14 agosto 1991, n. 281.».
23. L'articolo 186 e' sostituito dal seguente:
«Art. 186.
Terre e rocce da scavo
1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali
sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti,
rimodellazioni e rilevati purche': a) siano impiegate direttamente
nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e
definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza
dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a
riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessita' di preventivo
trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti
merceologici e di qualita' ambientale idonei a garantire che il loro
impiego non dia luogo ad emissioni e, piu' in generale, ad impatti
ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli
ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate
ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela
ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o
sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte
quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e
chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non
determini rischi per la salute e per la qualita' delle matrici
ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela
delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli
habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere
dimostrato che il materiale da utilizzare non e' contaminato con
riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonche' la
compatibilita' di detto materiale con il sito di destinazione; g) la
certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre
da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione
dei materiali di cava, e' consentito nel rispetto delle condizioni
fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).
2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della
realizzazione di opere o attivita' sottoposte a valutazione di impatto
ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale deposito in
attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono
risultare da un apposito progetto che e' approvato dall'autorita'
titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano
il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i
tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione
del progetto purche' in ogni caso non superino i tre anni.
3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della
realizzazione di opere o attivita' diverse da quelle di cui al comma 2 e
soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attivita', la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi
dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare
un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della
procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le
modalita' della dichiarazione di inizio di attivita' (DIA).
4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la
produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori
pubblici non soggetti ne' a VIA ne' a permesso di costruire o denuncia
di inizio di attivita', la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1,
nonche' i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non
possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al
progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.
5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle
condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle
disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente
decreto.
6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad
interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalita' previste
dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le
terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali
siti e' svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorita'
competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.
7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i
progetti di utilizzo gia' autorizzati e in corso di realizzazione prima
dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati
possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta
giorni, alle autorita' competenti, il rispetto dei requisiti prescritti,
nonche' le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle
condizioni e sulle modalita' di utilizzo, nonche' sugli eventuali tempi
del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad
un anno. L'autorita' competente puo' disporre indicazioni o prescrizioni
entro i successivi sessanta giorni senza che cio' comporti necessita' di
ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di
DIA.».
24. All'articolo 189 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma
3, e' sostituito dai seguenti:
«3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza
detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero
e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il
riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e
gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli
enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo
184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente
competenti, con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.
70, le quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto
delle predette attivita'. Sono esonerati da tale obbligo gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un
volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui
all'articolo 212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non pericolosi,
le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci
dipendenti.
3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire
dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di
informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di
rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di
identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del
M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui
al comma precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e
utilizzo delle apparecchiature elettroniche.».
24-bis. All'articolo 190, al comma 6, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: «I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio
territorialmente competenti» e dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente
comma 6-bis «Per le attivita' di gestione dei rifiuti costituiti da
rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei
registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche
qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita,
secondo le procedure e le modalita' fissate dall'articolo 39 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni ed integrazioni.
25. All'articolo 193, comma 6, dopo le parole «di vidimazione» sono
aggiunte le parole «ai sensi della lettera b)»; il comma 8 e' sostituito
come segue: «8. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'utilizzazione
dei fanghi di depurazione in agricoltura, e' sostituita dal formulario
di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui
all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste
nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate
nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.».
26. All'articolo 195 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al
comma 2, la lettera e), e' sostituita dalla seguente: «e) La
determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per
l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti
speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si
applica esclusivamente una tariffazione per le quantita' conferite al
servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le
quantita' conferite che deve includere, nel rispetto del principio della
copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed
una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, e'
determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della
natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative
delle attivita' che li producono. A tale tariffazione si applica una
riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle
quantita' dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver
avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti
urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano
nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di
prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense,
negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque
aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti
urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con
superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi
secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e
riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta
tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo
economico, sono definiti, entro nvanta giorni, i criteri per
l'assimilabilita' ai rifiuti urbani.»;
b) al comma 2 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «s-bis)
l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie
ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente
decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla
entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti
amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di
rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti
finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori,
a coloro che svolgono attivita' di istallazione e manutenzione presso le
utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle
operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.
27. All'articolo 197, comma 1, dopo le parole: «alle province competono»
sono inserite le seguenti: «in linea generale le funzioni amministrative
concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello
smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, ed in particolare:».
28. All'articolo 202, al comma 1, dopo le parole «disposizioni
comunitarie,» aggiungere le seguenti: «secondo la disciplina vigente in
tema di affidamento dei servizi pubblici locali».
28-bis All'articolo 203, comma 2, dopo la lettera o), e' aggiunta la
seguente lettera «p) l'obbligo di applicazione al personale, non
dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del
servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di
lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle
Organizzazioni Sindacali comparativamente piu' rappresentative, anche in
conformita' a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente
vigente».
28-ter All'articolo 205, il comma 2 e' soppresso.
29. L'articolo 206 e' sostituito dal seguente:
«Art. 206.
Accordi, contratti di programma, incentivi
1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di
perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure,
con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre
autorita' competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di
programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o
privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di
programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici piani di
settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di
processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a
prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosita' e
ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; c) lo sviluppo di innovazioni
nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con
impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili; d) le
modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti,
macchine e strumenti di controllo; e) la sperimentazione, la promozione
e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in
modo da ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti e i rischi
di inquinamento; f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di
attivita' di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; g)
l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti
nell'impianto di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di
sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze
pericolose contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti
economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla
raccolta differenziata dei rifiuti urbani; l) l'impiego di sistemi di
controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
puo' altresi' stipulare appositi accordi e contratti di programma con
soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per: a)
promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione
ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001; b) attuare programmi di
ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilita' ai fini
del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.
3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo
non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla
normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare
norme tecniche e secondarie solo in conformita' con quanto previsto
dalla normativa nazionale primaria.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse finanziarie
da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di
finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi
1 e 2 e sono fissate le modalita' di stipula dei medesimi.
5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della
Commissione delle Comunita' europee e' inoltre possibile concludere
accordi ambientali che la Commissione puo' utilizzare nell'ambito della
autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei
medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come
proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando
opportuno.».
29-bis. Dopo l'articolo 206 e' inserito il seguente:
«206-bis
Osservatorio nazionale sui rifiuti
1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte
quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione
della produzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti ed
all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei
rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla
tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e' istituito, presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato
Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti
funzioni: a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio; b) provvede all'elaborazione ed
all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione,
nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di
riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche
attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalita' di gestione dei
rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualita', per promuovere
la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili
per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo
smaltimento dei rifiuti; c) predispone il Programma generale di
prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale
imballaggi non provveda nei termini previsti; d) verifica l'attuazione
del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento
degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; e) verifica i costi di
gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e
delle modalita' di gestione ed effettua analisi comparative tra i
diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie; f) verifica
livelli di qualita' dei servizi erogati; g) predispone, un rapporto
annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
2. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti e' composto da nove membri,
scelti tra persone, esperte in materia di rifiuti, di elevata
qualificazione giuridico/amministrativa e tecnico/scientifica nel
settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, di cui: a) tre designati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con
funzione di Presidente; b) due designati dal Ministro dello sviluppo
economico, di cui uno con funzioni di vice-presidente; c) uno designato
dal Ministro della salute; d) uno designato dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali; e) uno designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze; f) uno designato dalla Conferenza
Stato-regioni.
3. La durata in carica dei componenti dell'Osservatorio e' disciplinata
dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. Il
trattamento economico dei componenti dell'Osservatorio e' determinato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, l'Osservatorio si
avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo
scopo le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono definite le modalita' organizzative e di
funzionamento dell'Osservatorio, nonche' gli enti e le agenzie di cui
esso puo' avvalersi.
6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento
dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica, pari
a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione,
provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio
Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui
all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli
articoli 233, 234, 235, 236 nonche' quelli istituiti ai sensi degli
articoli 227 e 228. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente
entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entita' del predetto onere
da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono
versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e
Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare» e conseguentemente all'articolo 170,
il comma 13 e' soppresso.
29-ter. All'articolo 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «Le
prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del
termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di
condizioni di criticita' ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle
migliori tecnologie disponibili»;
b) il comma 13 e' sostituito con il seguente: «Ferma restando
l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte
quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni
dell'autorizzazione l'autorita' competente procede, secondo la gravita'
dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere
eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un
tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la
salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni
che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per
l'ambiente.»;
c) al comma 17 sono soppresse le parole da «la medesima esclusione» fino
alla fine del comma.
29-quater. All'articolo 210 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito con il seguente: «Ferma restando
l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte
quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni
dell'autorizzazione l'autorita' competente procede, secondo la gravita'
dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere
eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un
tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la
salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni
che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per
l'ambiente.»;
b) al comma 5 sono soppresse le parole da «la medesima esclusione» fino
alla fine del comma.
30. All'articolo 212, comma 3, le lettere e) ed f) sono soppresse; al
comma 5, le parole «prodotti da terzi» sono soppresse e dopo le parole
«Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni
di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233,
234, 235 e 236,» sono aggiunte le seguenti:
«limitatamente all'attivita' di intermediazione e commercio senza
detenzione di rifiuti di imballaggio,»; il comma 8 e' sostituito come
segue: «8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni
di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, ne' ai produttori iniziali
di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto
di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti
pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i
rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione
delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione
dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione
regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con
la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai
sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede
dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali sono prodotti i
rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli
estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per il
trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di
effettuazione del trasporto medesimo; d) il versamento del diritto
annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione e'
determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed e' rideterminabile ai
sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile
1998, n. 406.L'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle imprese
di cui al presente comma effettuate entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore delle presenti disposizioni restano valide ed efficaci.»; i
commi 12, 22, 24 e 25 sono abrogati.
30-bis. All'articolo 220:
a) al comma 2, le parole da « ai sensi del regolamento» fino a «della
commissione» sono soppresse;
b) il comma 3 e' soppresso.
30-ter. All'articolo 221:
a) al comma 3, lettera a) le parole: «anche in forma associata» sono
soppresse;
b) al comma 4 l'ultimo periodo e' soppresso;
c) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « I
produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e
a un Consorzio di cui all'articolo 223, devono presentare
all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al
comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di
idonea documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni
dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo
218, comma 1, lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti
Consorzi. Il recesso e', in ogni caso, efficace solo dal momento in cui,
intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento
del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo fino a tale
momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui
all'articolo 224, comma 3, lettera h)» e nel secondo periodo, le parole:
«A tal fine i produttori» sono sostituite dalle seguenti: «Per ottenere
il riconoscimento i produttori» indi sostituire le parole «e» con «sara»
e «L'Autorita» con «L'Osservatorio»;
d) al comma 10, al primo periodo, eliminare le parole: «i costi per» e
alle lettere a), c), d), e) all'inizio aggiungere le parole «i costi
per» e alla lettera b) sostituire le parole: «gli oneri aggiuntivi» con
le parole: «il corrispettivo per i maggiori oneri».
30-terbis. Al comma 2, dell'articolo 222, sostituire le parole
«all'autorita' di cui all'articolo 207» con le seguenti «osservatorio
nazionale sui rifiuti».
30-quater. All'articolo 223:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «I produttori che non
provvedono ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c),
costituiscono un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio di cui
all'allegato E della parte quarta del presente decreto, operante su
tutto il territorio nazionale. Ai Consorzi possono partecipare i
recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei
produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli
stessi;
b) al comma 2, sostituire le parole da «180 giorni» fino a «presente
decreto» con le seguenti : «31 dicembre 2008»;
c) sostituire il penultimo periodo del comma 2 con il seguente:
«Entro il 31 dicembre 2008 i Consorzi gia' riconosciuti dalla previgente
normativa adeguano il proprio statuto in conformita' al nuovo schema
tipo e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a
quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di
libera Concorrenza nelle attivita' di settore, ai sensi dell'articolo
221, comma 2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei
recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di
imballaggio. Lo statuto adottato da ciascun Consorzio e' trasmesso entro
quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, salvo
motivate osservazioni cui i Consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei
successivi sessanta giorni. Qualora i Consorzi non ottemperino nei
termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico»;
d) al comma 3, le parole «comma 1» aggiungere le seguenti : «e 2»;
e) sostituire il comma 4 con il seguente: «Ciascun Consorzio mette a
punto e trasmette al CONAI e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un
proprio programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti
d'imballaggio entro il 30 settembre di ogni anno»;
f) ai commi 5 e 6 sostituire le parole «all'Autorita' di cui
all'articolo 207» con le seguenti: «all'Osservatorio nazionale sui
rifiuti».
30-quinquies. All'articolo 224:
a) al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto»con le parole:
«il 30 giugno 2008»;
b) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «sulla base dei» con le
parole: «valutati i»;
c) al comma 3, lettera e), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero e' in
ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale ad essi
riconosciuto dal Conai»;
d) al comma 3, all'inizio della lettera f), inserire le parole:
«indirizza e»;
e) al comma 3, alla lettera h), sostituire le parole: «i maggiori oneri
per la» con le parole: «il corrispettivo per i maggiori oneri della»;
f) al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera : «n) acquisisce
da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi ai
flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale
e i dati degli operatori economici coinvolti. Il conferimento di tali
dati al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli stessi da
parte di questo si considerano, ai fini di quanto previsto dall'articolo
178, comma 1, di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
g) al comma 8 sostituire la prima parte, fino al terzo periodo compreso,
con la seguente: «Il contributo ambientale del Conai e' utilizzato in
via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque
conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per
l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei
rifiuti di imballaggio secondari e terziari. A tali fini, tale
contributo e' attribuito dal Conai, sulla base di apposite convenzioni,
ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla quantita'
totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi
sul mercato nazionale, al netto delle quantita' di imballaggi usati
riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale»;
indi alla fine del comma aggiungere le seguenti parole : «nonche' con
altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli
dei soggetti di cui all'articolo 221, lettere a) e c), per le attivita'
svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge»;
h) sopprimere il comma 11;
i) sostituire il comma 12 con il seguente: «In caso di mancata stipula
dell'accordo di cui al comma 5, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro
sessanta giorni, decorsi i quali senza esito positivo, provvede
direttamente, d'intesa con Ministro dello sviluppo economico, a definire
il corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5. L'accordo di cui al
comma 5 e' sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed
economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale
d'imballaggio, anche dal competente Consorzio di cui all'articolo 223.
Nel caso in cui uno di questi Consorzi non lo sottoscriva e/o non
raggiunga le intese necessarie con gli enti locali per il ritiro dei
rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle
convenzioni locali al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220».
30-quinquiesbis. Ai commi 3 e 5 dell'articolo 225 sostituire le parole
«all'Autorita' di cui all'articolo 207» con le seguenti:
«all'Osservatorio nazionale sui rifiuti».
30-quinquiester. Dopo il comma 1 dell'articolo 230 e' inserito il
seguente:
«1-bis. - I rifiuti derivanti dalla attivita' di raccolta e pulizia
delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti
dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse
pubblico o da altre attivita' economiche, sono raccolti direttamente dal
gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori
del servizio dei rifiuti solidi urbani.».
30-sexies. All'articolo 233:
a) modificare il titolo «Consorzi nazionali» in «Consorzio nazionale» ed
al comma 1 sostituire le parole: «uno o piu' Consorzi» con le parole:
«un Consorzio» e nelle parti successive la parola: «Consorzi» con la
parola: «Consorzio»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. il Consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente
normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di
lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo
approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai
principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera
concorrenza nelle attivita' di settore. Nel consiglio di amministrazione
del Consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve
essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza dei produttori di materie prime. Lo statuto adottato dal
consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il
Consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora
il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo
statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico; il decreto ministeriale di approvazione dello
statuto del Consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.»;
c) al comma 9, sopprimere le parole: «anche in forma associata»;
d) al comma 10, sostituire le parole «da eventuali contributi di
riciclaggio» con le seguenti: «dal contributo ambientale»;
e) al comma 15, sopprimere l'ultimo periodo.
30-septies. All'articolo 234:
a) modificare il titolo «Consorzi nazionali» in «Consorzio nazionale» e
di conseguenza al comma 1 sostituire le parole: «sono istituiti uno o
piu' Consorzi» con le parole: «e' istituito il Consorzio» e nelle parti
successive sostituire la parola: «Consorzi», con la parola: «Consorzio»;
b) al comma 1 sopprimere le parole da «nonche» fino a «gas e acque»;
c) il comma 2 e' cosi' sostituito: «Con decreto del Ministro
dell'ambiente delle tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni,
i beni in polietilene, che per caratteristiche ed usi, possono essere
considerati beni di lunga durata per i quali deve essere versato un
contributo per il riciclo in misura ridotta in ragione del lungo periodo
di impiego o per i quali non deve essere versato tale contributo in
ragione di una situazione di fatto di non riciclabilita' a fine vita. In
attesa di tale decreto tali beni di lunga durata restano esclusi dal
versamento di tale contributo».
d) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente
normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di
lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo
approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai
principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera
concorrenza nelle attivita' di settore. Nei consigli di amministrazione
del consorzio il numero dei consiglieri di' amministrazione in
rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve
essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza dei produttori con materie prime. Lo statuto adottato dal
consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il
consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora
il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo
statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello
statuto del consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.».
e) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo da: «Resta altresi» fino a:
«maturati nel periodo»;
f) al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) mettere in
atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al
termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo
accordi con aziende che svolgono tali attivita', con quantita' definite
e documentate;».
g) al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «anche in forma
associata»; indi sostituire le parole «all'autorita' di cui all'articolo
207» con le seguenti: «all'osservatorio nazionale sui rifiuti»;
30-octies. All'articolo 235:
a) modificare il titolo «Consorzi nazionali per la raccolta ed il
trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi» in
«Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al
piombo esauste e dei rifiuti piombosi» e le corrispondenti citazioni di
«Consorzi» in «Consorzio»;
b) al comma 1 sopprimere le parole « che non» e sostituire le parole «
costituiscono uno o piu' consorzi, i quali devono adottare» con «che
adotta»;
c) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente
normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di
lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo
approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai
principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera
concorrenza nelle attivita' di settore. Nei consigli di amministrazione
del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve
essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza dei produttori.Lo statuto adottato dal consorzio e'
trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio
e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il
consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo
statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello
statuto del consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, il comma
6-bis, e' sostituito dal presente: «Tutti i soggetti che effettuano
attivita' di gestione del rifiuto di batterie al piombo esauste e di
rifiuti piombosi, devono trasmettere contestualmente al Consorzio copia
della comunicazione di cui all'articolo 189, per la sola parte inerente
i rifiuti di batterie esauste e di rifiuti piombosi. Alla violazione
dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata
comunicazione di cui al citato articolo 189 comma 3.»;
e) i commi 4, 5, 6, 7 sono soppressi.
f) al comma 8 sostituire il numero «5» con il seguente"15» indi
sopprimere l'ultimo periodo da: «Resta altresi» fino a: «maturati nel
periodo»;
g) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
il comma 7 e' sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare al
consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti e'
istituito un contributo ambientale sulla vendita delle batterie in
relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte di tutti
i produttori e gli importatori che immettono le batterie al piombo nel
mercato italiano, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le
successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli
importatori versano direttamente al consorzio i proventi del contributo
ambientale.»;
h) ai commi 11 e 16 sostituire la parola: «sovrapprezzo» con le parole:
«contributo ambientale»;
i) sopprimere il comma 17 .
30-nonies. All'articolo 236:
a) sostituire nel titolo le parole: «Consorzi nazionali» con le parole:
«Consorzio nazionale» ed al comma 1 sopprimere le parole: «o ad uno dei
Consorzi costituiti ai sensi del comma 2»; conseguentemente nel testo
sostituire la parola «Consorzi» con la parola «Consorzio»;
b) sostituire il comma 2-con il seguente :
«2. Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente
normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di
lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo
approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai
principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera
concorrenza nelle attivita' di settore. Nei consigli di amministrazione
del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve
essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza dei produttori. Lo statuto adottato dal consorzio e'
trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio
e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il
consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo
statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello
statuto del consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.».
c) sopprimere il primo periodo del comma 3, indi collocare il secondo
periodo alla fine del comma;
d) sopprimere l'ultimo periodo del comma 14;
e) al comma 4 dopo la parola «partecipano» aggiungere «in forma
paritetica» e sostituire le parole dall'alinea a) fino alla fine con le
seguenti :"a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio
oli base vergini; b) le imprese che producono oli base mediante un
processo di rigenerazione; c) le imprese che effettuano il recupero e la
raccolta degli oli usati; d) le imprese che effettuano la sostituzione e
la vendita degli oli lubrificanti;
f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 5. Le quote di partecipazione
al consorzio sono ripartite fra le categorie di imprese di cui al comma
4 e nell'ambito di ciascuna di esse sono attribuite in proporzione delle
quantita' di lubrificanti prodotti, commercializzati rigenerati o
recuperati;
g) al comma 6 e' soppresso l'ultimo periodo.
31. All'articolo 212, comma 5, e' aggiunto alla fine il seguente
periodo: «Per le aziende speciali, i consorzi e le societa' di gestione
dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata mediante apposita comunicazione
del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale
territorialmente competente ed e' valida per i servizi di gestione dei
rifiuti urbani nei medesimi comuni; il comma 14, e' sostituito dal
seguente: «14. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente
articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti
alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
disposizioni la cui abrogazione e' differita al momento della
pubblicazione dei suddetti decreti.»; al comma 18 le parole «e le
imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al
Regolamento (CEE) 259/93 del 1° febbraio 1993» sono soppresse.
32. All'articolo 214, comma 1, alla fine, prima del punto, sono aggiunte
le seguenti parole. «ai sensi e nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 178, comma 2»; il comma 3 e' soppresso; al comma 9 le
parole: «alla sezione competente dell'Albo di cui all'articolo 212.»
sono sostituite dalle seguenti: «alla provincia.».
33. All'articolo 215, comma 1, le parole: «alla competente Sezione
regionale dell'Albo di cui all'articolo 212, che ne da' notizia alla
provincia territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti:
«alla provincia territorialmente competente.».
34. All'articolo 215, comma 3, le parole: «La sezione regionale
dell'Albo» sono sostituite dalle seguenti: «La provincia.».
35. All'articolo 215, comma 4, le parole da: «La sezione regionale
dell'Albo» fino a «disporre» sono sostituite dalle seguenti: « La
provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e
delle condizioni di cui al comma 1, dispone».
36. All'articolo 216, comma 1, le parole: «alla competente Sezione
regionale dell'Albo di cui all'articolo 212 che ne da' notizia alla
provincia territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti:
«alla provincia territorialmente competente.»; al comma 8, dopo le
parole «disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei
rifiuti» sono aggiunte le parole: «in via prioritaria in operazioni di
riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti,
nonche»; i commi 9 e 10 sono soppressi.
37. All'articolo 216, comma 3, le parole: «La sezione regionale
dell'Albo» sono sostituite dalle seguenti: « La provincia».
38. All'articolo 216, comma 4, le parole da: «La sezione regionale
dell'Albo» fino a «disporre» sono sostituite dalle seguenti: « La
provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e
delle condizioni di cui al comma 1, dispone».
39. All'articolo 216, il comma 15, e' sostituito dal seguente: «15. Le
comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del presente
decreto alle sezioni regionali dell'Albo sono trasmesse, a cura delle
Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente.».
40. Il comma 1 dell'articolo 229 e' sostituito dal seguente: «1. Ai
sensi e per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il
combustibile da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, e il combustibile da
rifiuti di qualita' elevata (CDR-Q) di seguito CDR-Q, come definito
dall'articolo 183, comma 1, lettera s), sono classificati come rifiuto
speciale.».
41. All'articolo 229 sono soppressi l'ultimo periodo del comma 4,
nonche' i commi 2, 5 e 6.
42. All'articolo 258, comma 5, ultimo capoverso, le parole «comma 43»
sono sostituite con le parole «comma 4».
42-bis. All'Allegato C della parte quarta del decreto legislativo n. 152
del 2006 la voce R14 e' soppressa
43. All'Allegato I al Titolo V della parte quarta del decreto
legislativo n. 152 del 2006 «Criteri generali per l'analisi di rischio
sanitario ambientale sito-specifica», nella voce relativa alle
«Componenti dell'analisi di rischio da parametrizzare», trattino
relativo al punto di conformita' per le acque sotterranee, le parole da
«rappresenta il punto fra la sorgente» a «dalla sorgente di
contaminazione» sono sostituite dalle seguenti:"Il punto di conformita'
per le acque sotterranee rappresenta il punto a valle idrogeologico
della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato
originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico
sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto
previsto nella parte terza (in particolare articolo 76) e nella parte
sesta del presente decreto (in particolare articolo 300).Pertanto in
attuazione del principio generale di precauzione, il punto di
conformita' deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito
contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun
contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui
all'Allegato 5 della parte quarta del presente decreto. Valori superiori
possono essere ammissibili solo in caso di fondo naturale piu' elevato o
di modifiche allo stato originario dovute all'inquinamento diffuso, ove
accertati o validati dalla Autorita' pubblica competente, o in caso di
specifici minori obiettivi di qualita' per il corpo idrico sotterraneo o
per altri corpi idrici recettori, ove stabiliti e indicati
dall'Autorita' pubblica competente, comunque compatibilmente con
l'assenza di rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a
valle. A monte idrogeologico del punto di conformita' cosi' determinato
e comunque limitatamente alle aree interne del sito in considerazione,
la concentrazione dei contaminanti puo' risultare maggiore della CSR
cosi' determinata, purche' compatibile con il rispetto della CSC al
punto di conformita' nonche' compatibile con l'analisi del rischio
igienico sanitario per ogni altro possibile recettore nell'area stessa»;
al trattino relativo ai criteri di accettabilita' del rischio
cancerogeno e dell'indice di rischio, le parole da «lxl0-5» a «(1)» sono
sostituite con le parole «lxl0-6 come valore di rischio incrementale
accettabile per la singola sostanza cancerogena e 1x10'5 come valore di
rischio incrementale accettabile cumulato per tutte le sostanze
cancerogene, mentre per le sostanze non cancerogene si applica il
criterio del non superamento della dose tollerabile o accettabile (ADI o
TDI) definita per la sostanza (Hazard Index complessivo 1).».
43-bis. Al comma 4 dell'articolo 242, le parole «I criteri per
l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati
nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto» sono sostituite
con le seguenti: «I criteri per l'applicazione della procedura di
analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle
more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione
della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1
alla parte quarta del presente decreto».
43-ter. Dopo l'articolo 252 e' inserito il seguente:
«Art. 252-bis
Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale
1. Con uno o piu' decreti del Ministro per lo sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono
individuati i siti di interesse pubblico ai fini dell'attuazione di
programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo
economico produttivo, contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile
2006, anche non compresi nel Programma Nazionale di bonifica di cui al
decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 e successive modifiche ed
integrazioni, nonche' il termine, compreso fra novanta e
trecentosessanta giorni, per la conclusione delle conferenze di servizi
di cui al comma 5. In tali siti sono attuati progetti di riparazione dei
terreni e delle acque contaminate assieme ad interventi mirati allo
sviluppo economico produttivo. Nei siti con aree demaniali e acque di
falda contaminate tali progetti sono elaborati ed approvati, entro
dodici mesi dall'adozione del decreto di cui al presente comma, con
appositi accordi di programma stipulati tra i soggetti interessati, i
Ministri per lo sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e della salute e il Presidente della Regione
territorialmente competente, sentiti il Presidente della Provincia e il
Sindaco del Comune territorialmente competenti. Gli interventi di
riparazione sono approvati in deroga alle procedure di bonifica di cui
alla parte IV del titolo V del presente decreto.
2. Gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica nonche'
quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori danni ambientali sono a
carico del soggetto responsabile della contaminazione, qualora sia
individuato, esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato
e' obbligato in via sussidiaria previa escussione del soggetto
responsabile dell'inquinamento.
3. Gli accordi di programma assicurano il coordinamento delle azioni per
determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro
connesso e funzio-nale adempimento per l'attuazione dei programmi di cui
al comma 1 e disciplinano in particolare:
a) gli obiettivi di reindustrializzazione e di sviluppo economico
produttivo e il piano economico finanziario degli investimenti da parte
di ciascuno dei proprietari delle aree comprese nel sito contaminato al
fine di conseguire detti obiettivi;
b) il coordinamento delle risultanze delle caratterizzazioni eseguite e
di quelle che si intendono svolgere;
c) gli obiettivi degli interventi di bonifica e riparazione, i relativi
obblighi dei responsabili della contaminazione e del proprietario del
sito, l'eventuale costituzione di consorzi pubblici o a partecipazione
mista per l'attuazione di tali obblighi nonche' le iniziative e le
azioni che le pubbliche amministrazioni si impegnano ad assumere ed a
finanziare;
d) la quantificazione degli effetti temporanei in termini di perdita di
risorse e servizi causati dall'inquinamento delle acque;
e) le azioni idonee a compensare le perdite temporanee di risorse e
servizi, sulla base dell'Allegato II della direttiva 2004/35/CE; a tal
fine sono preferite le misure di miglioramento della sostenibilita'
ambientale degli impianti esistenti, sotto il profilo del miglioramento
tecnologico produttivo e dell'implementazione dell'efficacia dei sistemi
di depurazione e abbattimento delle emissioni.
f) la prestazione di idonee garanzie finanziarie da parte dei privati
per assicurare l'adempimento degli impegni assunti;
g) l'eventuale finanziamento di attivita' di ricerca e di
sperimentazione di tecniche e metodologie finalizzate al trattamento
delle matrici ambientali contaminate e all'abbattimento delle
concentrazioni di contaminazione, nonche' ai sistemi di misurazione e
analisi delle sostanze contaminanti e di monitoraggio della qualita'
ecologica del sito;
h) le modalita' di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli
impegni assunti e della realizzazione dei progetti.
4. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento
dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti,
delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli
obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e produttivo.
5. I provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 3 sono
approvati ai sensi del comma 6 previo svolgimento di due conferenze di
servizi, aventi ad oggetto rispettivamente l'intervento di bonifica e
l'intervento di reindustrializzazione. La conferenza di servizi relativa
all'intervento di bonifica e' indetta dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che costituisce
l'amministrazione procedente. La conferenza di servizi relativa
all'intervento di reindustrializzazione e' indetta dal Ministero dello
sviluppo economico, che costituisce l'amministrazione procedente. Le due
conferenze di servizi sono indette ai sensi dell'articolo 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ad esse partecipano i soggetti
pubblici coinvolti nell'accordo di programma di cui al comma 1 e i
soggetti privati proponenti le opere e gli interventi nei siti di cui al
medesimo comma 1. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti
locali, sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi
competenti, sostituisce ogni atto di pertinenza degli enti medesimi.
Alle conferenze dei servizi sono ammessi gli enti, le associazioni e le
organizzazioni sindacali interessati alla realizzazione del programma.
6. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di
impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, all'esito
delle due conferenze di servizi, con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo
economico, d'intesa con la regione interessata, si autorizzano la
bonifica e la eventuale messa in sicurezza nonche' la costruzione e
l'esercizio degli impianti e delle opere annesse.
7. In considerazione delle finalita' di tutela e ripristino ambientale
perseguite dal presente articolo, l'attuazione da parte dei privati
degli impegni assunti con l'accordo di programma costituisce anche
attuazione degli obblighi di cui alla direttiva 2004/35/CE e delle
relative disposizioni di attuazione di cui alla parte VI del presente
decreto.
8. Gli obiettivi di bonifica dei suoli e delle acque sono stabiliti
dalla Tabella I dell'Allegato 5 al titolo V del presente decreto.
Qualora il progetto preliminare dimostri che tali limiti non possono
essere raggiunti nonostante l'applicazione, secondo i principi della
normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi
sopportabili, la Conferenza di Servizi indetta dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare puo' autorizzare
interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza
che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria anche se i
valori di concentrazione residui previsti nel sito risultano superiori a
quelli stabiliti dalla Tabella I dell'Allegato 5 al titolo V del
presente decreto. Tali valori di concentrazione residui sono determinati
in base ad una metodologia di analisi di rischio riconosciuta a livello
internazionale.
9. In caso di mancata partecipazione all'accordo di programma di cui al
comma 1 di uno o piu' responsabili della contaminazione, gli interventi
sono progettati ed effettuati d'ufficio dalle amministrazioni che hanno
diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno determinato
l'inquinamento, ciascuno per la parte di competenza. La presente
disposizione si applica anche qualora il responsabile della
contaminazione non adempia a tutte le obbligazioni assunte in base
all'accordo di programma.
10. Restano ferme la titolarita' del procedimento di bonifica e le altre
competenze attribuite alle Regioni per i siti contaminati che non
rientrano fra quelli di interesse nazionale di cui all'articolo 252.».
44. All'articolo 264, comma 1, la lettera n) e' soppressa. E' fatta
salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
45. All'articolo 265, al comma 1, dopo le parole «Le vigenti norme
regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto»
sono aggiunte le seguenti parole: «il recupero».
45-bis. All'articolo 266, al comma 7, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: «nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia».
46. All'articolo 1, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, i commi 25,
26, 27, 28 e 29 sono abrogati. All'articolo 265 aggiungere il seguente
comma: «6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del
presente decreto svolgono attivita' di recupero di rottami ferrosi e non
ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo di applicazione
della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 possono
proseguire le attivita' di gestione in essere alle condizioni di cui
alle disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle
autorizzazioni necessarie allo svolgimento di dette attivita' nel nuovo
regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione sono
presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
47. All'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, sull'individuazione dei rifiuti non
pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, come
modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 5 aprile 2006, n. 186, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla voce 1 «Rifiuti di carta, cartone, e prodotti di carta», punto
1.1.3., lettera b), secondo capoverso, le parole «formaldeide e
fenolo assenti» sono sostituite con le parole «formaldeide non superiore
allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso»;
b) alla voce 1 «Rifiuti di carta, cartone, e prodotti di carta», punto
1.2.3., lettera b), secondo capoverso, le parole «formaldeide e fenolo
assenti» sono sostituite con le parole «formaldeide non superiore allo
0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 74 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto:
«Art. 74 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente sezione si intende
per:
a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una
richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD 5) pari a 60 grammi di
ossigeno al giorno;
b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci
appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci
persici e le anguille;
c) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a
una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul
lato esterno dal punto piu' vicino della linea di base che serve da
riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si
estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di
transizione;
d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci
appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque
costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono
definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio; in via transitoria tali limiti sono fissati a cinquecento
metri dalla linea di costa;
f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una
concentrazione di sali tale da essere considerate appropriate per
l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;
g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di
tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal
metabolismo umano e da attivita' domestiche;
h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da
edifici od impianti in cui si svolgono attivita' commerciali o di
produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque
meteoriche di dilavamento;
i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque
reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di
dilavamento convogliate in reti fognarie,anche separate, e provenienti
da agglomerato;
l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della
superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto
con il suolo e il sottosuolo;
m) acque termali: le acque minerali naturali di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, utilizzate per le
finalita' consentite dalla stessa legge;
n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attivita'
produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia
tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali
conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane
verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
o) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante
spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione,
interramento;
p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento,
acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque
reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende
agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno
ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo
delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;
q) autorita' d'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province
per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che gestisce il
servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il
gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena
operativita' del servizio idrico integrato;
s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello
allo stato molecolare gassoso;
u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante
procedimento industriale;
v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di
lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto
trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attivita' di
piscicoltura;
z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque di nutrienti, in
particolare modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca una
abnorme proliferazione di alghe e/o di forme superiori di vita vegetale,
producendo la perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti
nell'acqua e della qualita' delle acque interessate;
aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre
1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o piu' composti azotati,
compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti
ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della
vegetazione;
bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di
attivita' umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel
terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualita' degli
ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono
direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o
deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;
dd) rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane;
ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due
canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al
convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o
meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di
prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento
delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima
pioggia;
ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un
sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di
continuita' il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore
acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,
indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a
preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque
previsti all'art. 114;
gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla
data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime
autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di
acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano gia' state
completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e
all'affidamento dei lavori, nonche' gli scarichi di acque reflue
domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e
conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque
reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e
gia' autorizzati;
ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane
mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo
scarico, garantisca la conformita' dei corpi idrici recettori ai
relativi obiettivi di qualita' ovvero sia conforme alle disposizioni
della parte terza del presente decreto;
ll) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti
la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o
chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD
5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i
solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante
un processo che in genere comporta il trattamento biologico con
sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano
comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5
alla parte terza del presente decreto;
nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al
controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attivita'
commerciali o industriali che comportano la produzione, la
trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8
alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo
produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
oo) valore limite di emissione: limite di accettabilita' di una sostanza
inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure
in massa per unita' di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa
per unita' di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati
anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori
limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di
fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto
dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di
acque reflue puo' essere preso in considerazione nella determinazione
dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire
un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di
non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;
pp) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o
indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in
acque gia' inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali
tipi di scarichi.
2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per:
a) acque superficiali: le acque interne ad eccezione di quelle
sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per
quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse
anche le acque territoriali;
b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e
tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da
riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
c) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in
superficie ma che puo' essere parzialmente sotterraneo;
d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimita'
della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa
della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate
dai flussi di acqua dolce;
f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da
un'attivita' umana;
g) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la
cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attivita'
umana, e' sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione
fattane dall'autorita' competente in base alle disposizioni degli
articoli 118 e 120;
h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di
acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente,
fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di
transizione o un tratto di acque costiere;
i) falda acquifera: uno o piu' strati sotterranei di roccia o altri
strati geologici di porosita' e permeabilita' sufficiente da consentire
un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantita'
significative di acque sotterranee;
l) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee
contenute da una o piu' falde acquifere;
m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente
laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
n) sotto-bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le
acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e laghi per
sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o
la confluenza di un fiume;
o) distretto idrografico: l'area di terra e di mare, costituita da uno o
piu' bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e
costiere che costituisce la principale unita' per la gestione dei bacini
idrografici;
p) stato delle acque superficiali: l'espressione complessiva dello stato
di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore piu' basso del
suo stato ecologico e chimico;
q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da un corpo
idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo
ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno
«buono»;
r) stato delle acque sotterranee: l'espressione complessiva dello stato
di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore piu' basso del
suo stato quantitativo e chimico;
s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da un corpo
idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo
quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno
«buono»;
t) stato ecologico: l'espressione della qualita' della struttura e del
funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque
superficiali, classificato a norma dell'Allegato 1 alla parte terza del
presente decreto;
u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo idrico superficiale
classificato in base all'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto;
v) buon potenziale ecologico: lo stato di un corpo idrico artificiale o
fortemente modificato, cosi' classificato in base alle disposizioni
pertinenti dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico
richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque
superficiali o fissati dal presento, ossia lo stallo raggiunto da un
corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti
noti supera gli standard di qualita' ambientali fissati dall'Allegato 1
alla parte terza del presente decreto, Tabella 1/A ed ai sensi della
parte terza del presente decreto;
aa) buono stato chimico delle acque sotterranee: lo stato chimico di un
corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla
tabella B.3.2 dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui un corpo idrico
sotterraneo e' modificato da estrazioni dirette e indirette;
cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il risultato della
velocita' annua media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo
idrico sotterraneo meno la velocita' annua media a lungo termine del
flusso necessario per raggiungere gli obiettivi di qualita' ecologica
per le acque superficiali connesse, di cui all'art. 76, al fine di
evitare un impoverimento significativo dello stato ecologico di tali
acque, nonche' danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;
dd) buono stato quantitativo: stato definito nella tabella B.1.2
dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
ee) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche,
persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che
danno adito a preoccupazioni analoghe;
ff) sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: le sostanze
individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dell'art. 16 della
direttiva 2000/60/CE;
gg) inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare
quelle elencate nell'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto;
hh) immissione diretta nelle acque sotterranee: l'immissione di
inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il
suolo o il sottosuolo;
ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati dal titolo II della
parte terza del presente decreto;
ll) standard di qualita' ambientale: la concentrazione di un particolare
inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota
che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente;
mm) approccio combinato: l'insieme dei controlli, da istituire o
realizzare, salvo diversa indicazione delle normative di seguito citate,
entro il 22 dicembre 2012, riguardanti tutti gli scarichi nelle acque
superficiali, comprendenti i controlli sulle emissioni basati sulle
migliori tecniche disponibili, quelli sui pertinenti valori limite di
emissione e, in caso di impatti diffusi, quelli comprendenti,
eventualmente, le migliori prassi ambientali;
tali controlli sono quelli stabiliti:
1) nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla prevenzione e
la riduzione integrate dell'inquinamento;
2) nella parte terza del presente decreto in materia di acque reflue
urbane, nitrati provenienti da fonti agricole, sostanze che presentano
rischi significativi per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente
acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di
acqua potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP, aldrin, dieldrin,
endrin, HCB, HCBD, cloroformio, tetracloruro di carbonio, EDC,
tricloroetilene, TCB e percloroetilene;
nn) acque destinate al consumo umano: le acque disciplinate dal decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli
enti pubblici o a qualsiasi attivita' economica:
1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di
acque superficiali o sotterranee;
2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che
successivamente scaricano nelle acque superficiali;
pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli altri usi
risultanti dall'attivita' conoscitiva di cui all'art. 118 che incidono
in modo significativo sullo stato delle acque. Tale nozione si applica
ai fini dell'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza
del presente decreto;
qq) (abrogata);
rr) controlli delle emissioni: i controlli che comportano una
limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle
emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in
merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di
un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle emissioni;
ss) costi ambientali: i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso
delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che
usano l'ambiente;
tt) costi della risorsa: i costi delle mancate opportunita' imposte ad
altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse
al di la' del loro livello di ripristino e ricambio naturale;
uu) impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu'
attivita' di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, e qualsiasi altra attivita' accessoria, che siano
tecnicamente connesse con le attivita' svolte in uno stabilimento e
possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento; nel caso di
attivita' non rientranti nel campo di applicazione del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'impianto si identifica nello
stabilimento. Nel caso di attivita' di cui all'Allegato I del predetto
decreto, l'impianto si identifica con il complesso assoggettato alla
disciplina della prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 101 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto:
«Art. 101 (Criteri generali della disciplina degli scarichi). - 1. Tutti
gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi
di qualita' dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori
limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
L'autorizzazione puo' in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai
suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di
arresto e per l'eventualita' di guasti nonche' per gli ulteriori periodi
transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro
autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle
migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione,
diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantita'
massima per unita' di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per
gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire
valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto:
a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in
corpi idrici superficiali;
b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in
corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del
medesimo Allegato.
3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad
essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi
accessibili per il campionamento da parte dell'autorita' competente per
il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che,
salvo quanto previsto dall'art. 108, comma 4, va effettuato
immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli
impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine,
le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
4. L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad effettuare
tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle
condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa puo'
richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto subiscano un
trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico
generale.
5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere
conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo
scopo. Non e' comunque consentito diluire con acque di raffreddamento,
di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali
di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai
limiti previsti dalla parte terza dal presente decreto. L'autorita'
competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle
acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione
di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze
di cui al comma 4.
6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino
parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la
disciplina dello scarico e' fissata in base alla natura delle
alterazioni e agli obiettivi di qualita' del corpo idrico ricettore. In
ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche
qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di
portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.
7. Salvo quanto previsto dall'art. 112, ai fini della disciplina degli
scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue
domestiche le acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del
terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
c) provenienti da imprese dedite alle attivita' di cui alle lettere a) e
b) che esercitano anche attivita' di trasformazione o di valorizzazione
della produzione agricola, inserita con carattere di normalita' e
complementarieta' funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con
materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attivita'
di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la
disponibilita';
d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano
luogo a scarico e che si caratterizzino per una densita' di allevamento
pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui
venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al
minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e
indicate dalla normativa regionale;
f) provenienti da attivita' termali, fatte salve le discipline regionali
di settore.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni
trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al
Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e
all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti le
informazioni relative alla funzionalita' dei depuratori, nonche' allo
smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalita' di cui all'art.
75, comma 5.
9. Al fine di assicurare la piu' ampia divulgazione delle informazioni
sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due anni, sui
propri Bollettini Ufficiali e siti internet istituzionali, una relazione
sulle attivita' di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di
loro competenza, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui
all'art. 75, comma 5.
10. Le Autorita' competenti possono promuovere e stipulare accordi e
contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine di
favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il
recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la
possibilita' di ricorrere a strumenti economici, di stabilire
agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per
le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla
disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e
delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 107 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto:
«Art. 107 (Scarichi in reti fognarie). - 1. Ferma restando
l'inderogabilita' dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente
ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5,
alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano
in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni
regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorita' d'ambito
competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia
assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonche' il rispetto
della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi
dell'art. 101, commi 1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti
fognarie sono sempre ammessi purche' osservino i regolamenti emanati dal
soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati
dall'Autorita' d'ambito competente.
3. Non e' ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica
autorizzazione dell'autorita' competente, lo smaltimento dei rifiuti,
anche se triturati, in fognatura.
4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative
per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi
allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalita' degli impianti
di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni
previsti dalle relative autorizzazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 108 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto:
«Art. 108 (Scarichi di sostanze pericolose). - 1. Le disposizioni
relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli
stabilimenti nei quali si svolgono attivita' che comportano la
produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui
alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze
in quantita' o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilita'
consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata
in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente,
superiori ai limiti di rilevabilita' consentiti dagli aggiornamenti a
tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto.
2. Tenendo conto della tossicita', della persistenza e della
bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui e'
effettuato lo scarico, l'autorita' competente in sede di rilascio
dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i
valori limite definiti ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2, impediscano
o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualita' previsti
nel Piano di tutela di cui all'art. 121, anche per la compresenza di
altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione piu'
restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
dell'art. 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30 ottobre
2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi
delle imprese assoggettate alle disposizioni del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di
emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori
tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una
tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche
dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle
condizioni locali dell'ambiente.
4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati
nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresi' la
quantita' massima della sostanza espressa in unita' di peso per unita'
di elemento caratteristico dell'attivita' inquinante e cioe' per materia
prima o per unita' di prodotto, in conformita' con quanto indicato nella
stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al
comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3.
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella
5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di
misurazione dello scarico e' fissato secondo quanto previsto
dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attivita' non rientranti nel
campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo
stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento
medesimo. L'autorita' competente puo' richiedere che gli scarichi
parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5
siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come
rifiuti. Qualora, come nel caso dell'art. 124, comma 2, secondo periodo,
l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le
sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5,
riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti
industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili
ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di
autorizzazione l'autorita' competente ridurra' opportunamente i valori
limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per
ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5,
tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse
acque reflue.
6. L'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione per le
sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella
medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli
scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo
inoltro alla Commissione europea.».
- Si riporta il testo dell'art. 124 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto:
«Art. 124 (Criteri generali). - 1. Tutti gli scarichi devono essere
preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui
origina lo scarico. Ove uno o piu' stabilimenti conferiscano, tramite
condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque
reflue provenienti dalle loro attivita', oppure qualora tra piu'
stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune
dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attivita' dei
consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in capo al titolare dello
scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le
responsabilita' dei singoli titolari delle attivita' suddette e del
gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle
disposizioni della parte terza del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e
di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque
reflue urbane, e' definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di
cui all'art. 101, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti
fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal
gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorita'
d'ambito.
5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali e'
definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie
nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico
integrato ed in conformita' all'autorizzazione rilasciata dall'Autorita'
di ambito.
6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli
scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo
necessario al loro avvio.
7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e'
presentata alla provincia ovvero all'Autorita' d'ambito se lo scarico e'
in pubblica fognatura. L'autorita' competente provvede entro novanta
giorni dalla ricezione della domanda.
8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, l'autorizzazione e' valida per quattro anni dal momento del
rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il
rinnovo. Lo scarico puo' essere provvisoriamente mantenuto in funzione
nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente
autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la
domanda di rinnovo e' stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi
contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108, il rinnovo deve
essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data
di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovra'
cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 puo'
prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue
domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito
della medesima.
9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una
portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un
corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo
di portata nulla e della capacita' di diluizione del corpo idrico negli
altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire
le capacita' autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque
sotterranee.
10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua
localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato,
l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a
garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso
funzionalmente connesse, avvenga in conformita' alle disposizioni della
parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio
per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti,
controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di
autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente
decreto sono a carico del richiedente. L'autorita' competente determina,
preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il
richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione
di procedibilita' della domanda. La medesima Autorita', completata
l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese
sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.
12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attivita' sia
trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa
destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi
uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o
quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve
essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo
ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia
caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data
comunicazione all'autorita' competente, la quale, verificata la
compatibilita' dello scarico con il corpo recettore, adotta i
provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.».
- Si riporta il testo dell'art. 127, del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto:
«Art. 127 (Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue). - 1.
Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono
sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del
complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di
depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro
reimpiego risulti appropriato.
2. E' vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e
salmastre.
- Si riportano i testi del comma 2, dell'art. 147 e del comma 1,
dell'art. 150, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificati dal presente decreto:
«Art. 147 (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato). -
1. (Omissis).
2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti
territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico
integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di
efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto, in particolare, dei
seguenti principi:
a) unita' del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini
idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonche' della
localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche
derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b) unitarieta' della gestione e, comunque, superamento della
frammentazione verticale delle gestioni;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di
parametri fisici, demografici, tecnici.».
«Art. 150 (Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento). -
1. L'Autorita' d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio
di unitarieta' della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di
gestione fra quelle di cui all'art. 113, comma 5, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
- Si riporta il testo dell'art. 148, del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 148 (Autorita' d'ambito territoriale ottimale). - 1. L'Autorita'
d'ambito e' una struttura dotata di personalita' giuridica costituita in
ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente
regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed
alla quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti
in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la
programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'art. 143, comma
1.
2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i
modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo
ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorita'
d'ambito di cui al comma 1, cui e' demandata l'organizzazione,
l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico
integrato.
3. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorita' d'ambito e loro
variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo,
istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorita' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni
dall'adozione delle relative delibere.
4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorita'
d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali
ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di
partecipazione di ciascuno di essi all'Autorita' d'ambito.
5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorita' d'ambito
di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione
unica del servizio idrico integrato e' facoltativa per i comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunita'
montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato,
e previo consenso della Autorita' d'ambito competente.».
- Si riporta il testo dell'art. 177, del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 177 (Campo di applicazione). - 1. La parte quarta del presente
decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti,
sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui
rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche,
sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti
portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti
contenenti amianto. Sono fatte salve disposizioni specifiche,
particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte
quarta del presente decreto, adottate in attuazione di direttive
comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di
rifiuti.
2. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti
alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute
nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di
entrata in vigore dello stesso.
2-bis. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti
dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il
Ministro puo' avvalersi del supporto tecnico dell'APAT Agenzia per la
Protezione dell'Ambiente e per i sevizi tecnici, senza nuovi o maggiori
oneri ne' compensi o indennizzi per i componenti dell'APAT Agenzia per
la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 178, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 178 (Finalita). - 1. La gestione dei rifiuti costituisce attivita'
di pubblico interesse ed e' disciplinata dalla parte quarta del presente
decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e
controlli efficaci, tenendo conto della specificita' dei rifiuti
pericolosi, nonche' al fine di preservare le risorse naturali.».
- Si riporta il testo dell'art. 179 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 179 (Criteri di priorita' nella gestione dei rifiuti). - 1. Le
pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive
competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la
prevenzione e la riduzione della produzione e della nocivita' dei
rifiuti, in particolare mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso piu'
razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti
concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile,
per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad
incrementare la quantita' o la nocivita' dei rifiuti e i rischi di
inquinamento;
c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.
2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure
dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni
altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono
adottate con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di
energia.».
- Si riporta il testo dell'art. 184 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 184 (Classificazione). - 1. Ai fini dell'attuazione della parte
quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo
l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le
caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi e rifiuti non
pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e
luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad
usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti
urbani per qualita' e quantita', ai sensi dell'art. 198, comma 2,
lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso
pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi
e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli
altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di
cui alle lettere b), e) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione, costruzione,
nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita' di scavo, fermo restando
quanto disposto dall'art. 186;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita' commerciali;
f) i rifiuti da attivita' di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e smaltimento di
rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti
delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di
fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;
n) (soppressa).
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con il Ministro delle attivita' produttive si provvede ad
istituire l'elenco dei rifiuti, conformemente all'art. 1, comma 1,
lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all'art. 1, paragrafo 4, della
direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE
del 3 maggio 2000. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del
10 maggio 2002 e riportata nell'Allegato D alla parte quarta del
presente decreto.
5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come
tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla
parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I
alla medesima parte quarta.
5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture
direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale
individuati con decreto del Ministro della difesa, nonche' la gestione
dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono
immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta
del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da
adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di
stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti
sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo
decreto interministeriale.».
- Si riporta il testo dell'art. 189 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 189 (Catasto dei rifiuti). - 1. Il Catasto dei rifiuti, istituito
dall'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato in una
Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e in Sezioni
regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le
corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la
protezione dell'ambiente e, ove tali Agenzie non siano ancora
costituite, presso la regione. Le norme di organizzazione del Catasto
sono emanate ed aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. Dall'attuazione del presente art.
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente
aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle attivita' di
gestione dei rifiuti, dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio
1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo
dei rifiuti, di cui alla decisione 20 dicembre 1993, 94/3/CE.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza
detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero
e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il
riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e
gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli
enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184,
comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente
competenti, con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.
70, le quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto
delle predette attivita'. Sono esonerati da tale obbligo gli
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un
volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui
all'art. 212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le
imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci
dipendenti.
3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire
dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di
informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di
rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di
identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del
M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui
al comma precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e
utilizzo delle apparecchiature elettroniche.
4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i
medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e
previa apposita convenzione, la comunicazione e' effettuata dal gestore
del servizio limitatamente alla quantita' conferita.
5. I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente,
secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le
seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) la quantita' dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a
seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti,
specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei
rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli
investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti, nonche' i
proventi della tariffa di cui all'art. 238 ed i proventi provenienti dai
consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli
accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
6. Le Sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del
Catasto, sulla base dei dati trasmessi dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, provvedono all'elaborazione dei
dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro trenta
giorni dal ricevimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 25
gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora i
dati, evidenziando le tipologie e le quantita' dei rifiuti prodotti,
raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonche' gli impianti di
smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicita'.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica
quanto previsto dall'art. 220, comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 190 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 190 (Registri di carico e scarico). - 1. I soggetti di cui
all'art. 189, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e
scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della
comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non
pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno
l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono
annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla
produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo:
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno
entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci
giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di
smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei
rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono
attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre,
contenere:
a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione
specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di
trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di
stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonche' presso la
sede delle imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto,
nonche' presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri
integrati con i formulari di cui all'art. 193 relativi al trasporto dei
rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di
smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a
tempo indeterminato ed al termine dell'attivita' devono essere
consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci
tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti
pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di
categoria interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad
annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede
dell'impresa copia dei dati trasmessi.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in
qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.
6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le
modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi
connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono
correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4,
regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere
di commercio territorialmente competenti.
6-bis. Per le attivita' di gestione dei rifiuti costituiti da rottami
ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di
carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora
vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le
procedure e le modalita' fissate dall'art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed
integrazioni.
7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente art. e'
definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di
cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998.
8. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e e), 223, 224, 228, 233,
234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o
contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti
documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle
vigenti normative.
9. Nell'Allegato 6.C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: "in litri" la
congiunzione: "e" e' sostituita dalla disgiunzione: "o".».
- Si riporta il testo dell'art. 193 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il trasporto effettuato
da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di
identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere
redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore
o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia
del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le
altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono
acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a
trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere
conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono
essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in
materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di
rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico
ne' ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei
rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la
quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri.
5. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente art. e'
definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del
predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
6. La definizione del modello e dei contenuti del formulario di
identificazione e le modalita' di numerazione, di vidimazione ai sensi
della lettera b) e di gestione dei formulari di identificazione, nonche'
la disciplina delle specifiche responsabilita' del produttore o
detentore, del trasportatore e del destinatario sono fissati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tenendo conto
delle specifiche modalita' delle singole tipologie di trasporto, con
particolare riferimento ai trasporti intermodali, ai trasporti per
ferrovia e alla microraccolta. Sino all'emanazione del predetto decreto
continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni:
a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del
formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145;
b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di
identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici
dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali
competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro
IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione
e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
7. Il formulario di cui al presente art. e' validamente sostituito, per
i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti
dalla normativa comunitaria di cui all'art. 194, anche con riguardo alla
tratta percorsa su territorio nazionale.
8. La scheda di accompagnamento di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'utilizzazione dei
fanghi di depurazione in agricoltura, e' sostituita dal formulario di
identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui
all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste
nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate
nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.
9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree
private non e' considerata trasporto ai fini della parte quarta del
presente decreto.
10. Il documento commerciale, di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n.
1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori
soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di
cui all'art. 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di
identificazione di cui al comma 1.
11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da
parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu' produttori o
detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel piu'
breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei
rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte
le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire
delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere
indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione
all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di
partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in
configurazione di trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni
di trasbordo non rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'art.
183, comma 1, lettera l), purche' le stesse siano dettate da esigenze di
trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i
giorni interdetti alla circolazione.
13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1
sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto
ministeriale 16 maggio 1996, n. 392.».
- Si riporta il testo comma 2, dell'art. 195, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'indicazione dei criteri e delle modalita' di adozione, secondo
principi di unitarieta', compiutezza e coordinamento, delle norme
tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di
specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi
sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'art. 178,
comma 5;
b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle
procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese
le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare
alla comunicazione prevista da tali articoli;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e delle
caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze
contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli
stessi;
d) la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero dei
prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto,
mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
delle attivita' produttive;
e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per
l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti
speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si
applica esclusivamente una tariffazione per le quantita' conferite al
servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le
quantita' conferite che deve includere, nel rispetto del principio della
copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed
una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, e'
determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della
natura dei rifiuti,del tipo,delle dimensioni economiche e operative
delle attivita' che li producono. A tale tariffazione si applica una
riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle
quantita' dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver
avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti
urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano
nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di
prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense,
negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque
aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti
urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con
superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi
secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e
riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta
tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo
economico, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per
l'assimilabilita' ai rifiuti urbani;
f) l'adozione di un modello uniforme del certificato di avvenuto
smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che dovra' indicare
per ogni carico e/o conferimento la quota smaltita in relazione alla
capacita' autorizzata annuale dello stesso impianto;
g) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il
campionamento e l'analisi dei rifiuti;
h) la determinazione dei requisiti e delle capacita' tecniche e
finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi
compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie
finanziarie a favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle
dei soggetti sottoposti all'iscrizione all'Albo di cui all'art. 212,
secondo la modalita' di cui al comma 9 dello stesso articolo;
i) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;
l) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui
all'art. 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti, ivi
inclusa l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate
ragioni tecniche, ambientali ed economiche devono essere trasportati con
modalita' ferroviaria;
m) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate
ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti
direttamente in discarica;
n) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 190 e
la definizione delle modalita' di tenuta dello stesso, nonche'
l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro
stesso;
o) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui
all'art. 227, comma 1, lettera a);
p) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente
decreto;
q) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e delle condizioni
di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare
riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della
legge 19 ottobre 1984, n. 748, e del prodotto di qualita' ottenuto
mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con
raccolta differenziata;
r) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in
conformita' alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle
convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio su proposta dell'autorita'
marittima nella cui zona di competenza si trova il porto piu' vicino al
luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il
porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;
s) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e
neutralizzanti, previamente testate da Universita' o Istituti
specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo
stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di
accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del
sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla
fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del
numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla
tipologia dell'attivita' esercitata.
s-bis) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme
comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del
presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da adottarsi
entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in
materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di
specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti
direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai
produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attivita' di
istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi
o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci
R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente
decreto.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 197, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 197 (Competenze delle province). - 1. In attuazione dell'art. 19
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono
in linea generale le funzioni amministrative concernenti la
programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei
rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in
particolare:
a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il
monitoraggio ad essi conseguenti;
b) il controllo periodico su tutte le attivita' di gestione, di
intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento
delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del
presente decreto;
c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione
delle procedure semplificate, con le modalita' di cui agli articoli 214,
215, e 216;
d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale
di coordinamento di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ove gia' adottato, e delle previsioni di cui
all'art. 199, comma 3, lettere d) e h), nonche' sentiti l'Autorita'
d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento dei rifiuti, nonche' delle zone non idonee alla
localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 202, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 202 (Affidamento del servizio). - 1. L'Autorita' d'ambito
aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante
gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo
la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici
locali, in conformita' ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' con riferimento
all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto
delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze
specifiche dei concorrenti, secondo modalita' e termini definiti con
decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel
rispetto delle competenze regionali in materia.».
- Si riporta il testo dell'art. 203, del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 203 (Schema tipo di contratto di servizio). - 1. I rapporti tra le
Autorita' d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono
regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara,
conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformita' ai
criteri ed agli indirizzi di cui all'art. 195, comma 1, lettere m), n)
ed o).
2. Lo schema tipo prevede:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario
della gestione;
c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;
d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione
integrata del servizio;
e) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio;
f) i principi e le regole generali relativi alle attivita' ed alle
tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al
corrispettivo, le modalita', i termini e le procedure per lo svolgimento
del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative
all'uopo preposte;
g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e
documenti del gestore e le relative sanzioni;
h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di
risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a
seconda della tipologia di controllo;
i) il livello di efficienza e di affidabilita' del servizio da
assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli
impianti;
l) la facolta' di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo
II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in
condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
o) i criteri e le modalita' di applicazione delle tariffe determinate
dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle
diverse categorie di utenze;
p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da
amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato
dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore
dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali
comparativamente piu' rappresentative, anche in conformita' a quanto
previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.
3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al
comma 2, le Autorita' d'ambito operano la ricognizione delle opere ed
impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. Le
Autorita' d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e
le modalita', anche su base pluriennale, per il conseguimento degli
obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano,
sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano
d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari,
accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale
ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le
risorse disponibili, quelle da reperire, nonche' i proventi derivanti
dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo
considerato.».
- Si riporta il testo dell'art. 205, del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152:
«Art. 205 (Misure per incrementare la raccolta differenziata). - 1. In
ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta
differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime
di rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
2. (Soppresso).
3. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano
conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, e'
applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento
dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorita' d'ambito, istituito
dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne
ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non
abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle
quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con il Ministro delle attivita' produttive d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo
delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonche' la nuova determinazione
del coefficiente di correzione di cui all'art. 3, comma 29, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi
di cui ai commi 1 e 2.
5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad
applicarsi la disciplina attuativa di cui all'art. 3, commi da 24 a 40,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
6. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, possono indicare maggiori
obiettivi di riciclo e recupero.».
- Si riporta il testo dell'art. 208 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che intendono realizzare e
gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche
pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente
per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la
documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso
dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale,
di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto
debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto
ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi'
allegata la comunicazione del progetto all'autorita' competente ai
predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai
sensi della parte seconda del presente decreto.
2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione
della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1,
la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita
conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici
regionali competenti e i rappresentanti delle Autorita' d'ambito e degli
enti locali interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare, con
preavviso di almeno venti giorni, anche il richiedente l'autorizzazione
o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e
chiarimenti. La documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della
data fissata per la riunione; in caso di decisione a maggioranza, la
delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione
rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di
servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita'
del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di
compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi
delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della
conferenza di servizi e sulla base delle risultanze della stessa, la
regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e
autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni
di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni
dell'art. 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla
presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio
dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da
eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento
al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli
elementi forniti dall'interessato.
10. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere il procedimento
di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma
8, si applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni
necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 e
contiene almeno i seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilita'
del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi
massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al progetto
approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene
ambientale;
d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura
dell'impianto e ripristino del sito;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al
momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; a tal fine,
le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la
fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate
conformemente a quanto disposto dall'art. 14 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformita' con quanto
previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento
termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.
12. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di
dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni
prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata
apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo' essere
proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle
garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione
possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno
cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticita'
ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie
disponibili.
13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al
titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di
inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita'
competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere
eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un
tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la
salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni
che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per
l'ambiente;
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico,
trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono
disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di
attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e
dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.
Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione
delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere rilasciata se il
richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui
all'art. 194 del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli
impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da
impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione
volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in
via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la
societa' straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di
rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita'
sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima
dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui
territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative
alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1
e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche'
l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con
provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello
specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della
salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente art. si applicano anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la
procedura di valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da
parte dei soggetti di cui all'art. 190 ed il divieto di miscelazione di
cui all'art. 187, le disposizioni del presente art. non si applicano al
deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite
dall'art. 183, comma 1, lettera m).
18. L'autorizzazione di cui al presente art. deve essere comunicata, a
cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'art. 212,
comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, degli elementi identificativi di cui all'art. 212, comma 23,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
19. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono
comunicati, previo avviso all'interessato, oltre che allo stesso, anche
all'Albo.
20. Le procedure di cui al presente art. si applicano anche per la
realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio
che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono
piu' conformi all'autorizzazione rilasciata.».
- Si riporta il testo dell'art. 210, del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari). - 1. Coloro che alla
data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto non
abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto,
ovvero intendano, comunque, richiedere una modifica dell'autorizzazione
alla gestione di cui sono in possesso, ovvero ne richiedano il rinnovo
presentano domanda alla regione competente per territorio, che si
pronuncia entro novanta giorni dall'istanza. La procedura di cui al
presente comma si applica anche a chi intende avviare una attivita' di
recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto gia' esistente,
precedentemente utilizzato o adibito ad altre attivita'. Ove la nuova
attivita' di recupero o di smaltimento sia sottoposta a valutazione di
impatto ambientale, si applicano le disposizioni previste dalla parte
seconda del presente decreto per le modifiche sostanziali.
2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento per gli impianti rientranti nel campo di applicazione
della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59.
3. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie
per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 e contiene
almeno i seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilita'
del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi
massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto alla nuova forma di
gestione richiesta;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene
ambientale;
d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento
termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura
dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o
altre equivalenti; tali garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta
per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001
(Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della
certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
l) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 208, comma 12.
4. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al
titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di
inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita'
competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere
eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un
tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la
salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni
che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per
l'ambiente.
5. Le disposizioni del presente art. non si applicano al deposito
temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 183,
comma 1, lettera m), che e' soggetto unicamente agli adempimenti
relativi al registro di carico e scarico di cui all'art. 190 ed al
divieto di miscelazione di cui all'art. 187.
6. Per i rifiuti in aree portuali e per le operazioni di imbarco e
sbarco in caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti si applica
quanto previsto dall'art. 208, comma 14.
7. Per gli impianti mobili, di cui all'art. 208, comma 15, si applicano
le disposizioni ivi previste. 8. Ove l'autorita' competente non provveda
a concludere il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione
entro i termini previsti dal comma 1, si applica il potere sostitutivo
di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
9. Le autorizzazioni di cui al presente art. devono essere comunicate, a
cura dell'amministrazione che li rilascia, all'Albo di cui all'art. 212,
comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, degli elementi identificativi di cui all'art. 212, comma 23,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 212 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1. E' costituito,
presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo
nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in
un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in
Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di
regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti
del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in
carica cinque anni.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola
attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e
competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed e'
composto da diciannove membri di comprovata e documentata esperienza
tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui
uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro delle attivita' produttive, con funzioni di
vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e) uno dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
i) sei dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie
economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative
della categoria degli autotrasportatori e due dalle associazioni che
rappresentano i gestori dei rifiuti;
l) due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sono
composte;
a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato
dallo stesso, con funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia
ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con
funzioni di vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia
ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla
provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale,
designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
e) (soppressa);
f) (soppressa).
4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del loro mandato,
rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali
dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
gia' previsti all'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai
nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2,
lettera 1), e del comma 3, lettere e) ed f), nel rispetto di quanto
previsto dal comma 16.
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo svolgimento delle attivita'
di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e
trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei
beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti
senza detenzione dei rifiuti stessi, nonche' di gestione di impianti di
smaltimento e di recupero di titolarita' di terzi e di gestione di
impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di
cui all'art. 208, comma 15. Sono esonerati dall'obbligo di cui al
presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3,
lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, limitatamente
all'attivita' di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti
di imballaggio, a condizione che dispongano di evidenze documentali o
contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti
documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle
vigenti normative. Per le aziende speciali, i consorzi e le societa' di
gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata mediante apposita
comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione
regionale territorialmente competente ed e' valida per i servizi di
gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce
titolo per l'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di
commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita'
l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia
stato autorizzato o allo svolgimento delle attivita' soggette ad
iscrizione.
7. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei
rifiuti, le imprese che effettuano attivita' di intermediazione e di
commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che
effettuano l'attivita' di gestione di impianti mobili di smaltimento e
recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a
favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del
quarantapercento nel caso di imprese in possesso della certificazione
ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni
di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, ne' ai produttori iniziali
di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto
di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti
pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i
rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione
delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione
dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione
regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con
la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai
sensi dell'art. 21 della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali sono
prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati
per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di
effettuazione del trasporto medesimo;
d) il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di
prima applicazione e' determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed e'
rideterminabile ai sensi dell'art. 21 del decreto del Ministro
dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'impresa e' tenuta a comunicare
ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le
iscrizioni delle imprese di cui al presente comma effettuate entro 60
giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni restano valide
ed efficaci.
9. Le imprese che effettuano attivita' di gestione di impianti fissi di
smaltimento e di recupero di titolarita' di terzi, le imprese che
effettuano le attivita' di bonifica dei siti e di bonifica dei beni
contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore
della regione territorialmente competente, nel rispetto dei criteri
generali di cui all'art. 195, comma 2, lettera h). Tali garanzie sono
ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese
in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En
Iso 14001. Le garanzie di cui al presente comma devono essere in ogni
caso prestate in base alla seguente distinzione:
a) le imprese che effettuano l'attivita' di gestione di impianti fissi
di smaltimento e di recupero di titolarita' di terzi devono prestare le
garanzie finanziarie a favore della regione per ogni impianto che viene
gestito;
b) le imprese che effettuano l'attivita' di bonifica dei siti e dei beni
contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore
della regione per ogni intervento di bonifica.
10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentito
il parere del Comitato nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, i
requisiti, i termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali
d'iscrizione, nonche' le modalita' e gli importi delle garanzie
finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato. Fino
all'emanazione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Il decreto di cui al presente
comma si informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le
sezioni, al fine di uniformare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per
garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e
i diritti annuali di iscrizione.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentita la Conferenza Stato regioni, sono fissati i criteri
generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a
favore delle regioni.
12. (Abrogato).
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca,
di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonche' l'accettazione,
la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale
dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in
base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato
nazionale .
14. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo,
continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data
di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
disposizioni la cui abrogazione e' differita al momento della
pubblicazione dei suddetti decreti.
15. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli
interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni
dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale
dell'Albo.
16. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle
Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai
diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le
previsioni, anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. L'integrazione del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
e provinciali con i rappresentanti di cui ai commi 2, lettera 1), e 3,
lettere e) ed f), e' subordinata all'entrata in vigore del predetto
decreto. Sino all'emanazione del citato decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre
1993 e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 13
dicembre 1995.
17. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli
19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attivita'
privata puo' essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio
dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di
competenza dell'Albo.
18. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei
rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 216, ed
effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero non sono sottoposte
alle garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte all'Albo
mediante l'invio di comunicazione di inizio di attivita' alla Sezione
regionale o provinciale territorialmente competente. Detta comunicazione
deve essere rinnovata ogni cinque anni e deve essere corredata da idonea
documentazione predisposta ai sensi dell'art. 13 del decreto
ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, nonche' delle deliberazioni del
Comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi:
a) la quantita', la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;
b) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del
mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi
di rifiuti da trasportare;
c) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi,
di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria.
19. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di
attivita' le Sezioni regionali e provinciali prendono atto dell'avventa
iscrizione e inseriscono le imprese di cui al comma 18 in appositi
elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia
territorialmente competente ed all'interessato.
20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria ai sensi del
comma 5 sono esentate dall'obbligo della comunicazione di cui al comma
18 se lo svolgimento dell'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti
sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 216 ed
effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta
variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti
per le quali tali imprese sono iscritte.
21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si applicano le disposizioni
di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alle imprese che
svolgono le attivita' di cui al comma 18 a seguito di comunicazione
corredata da documentazione incompleta o inidonea, si applica il
disposto di cui all'art. 256, comma 1.
22. (Abrogato).
23. Sono istituiti presso il Comitato nazionale i registri delle imprese
autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei
quali sono inseriti, a domanda, gli elementi identificativi dell'impresa
consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto
dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I
registri sono pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della
parte quarta del presente decreto, sono resi disponibili al pubblico,
senza oneri, anche per via telematica, secondo i criteri fissati dal
predetto decreto. Le Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato
nazionale, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione
sociale dell'impresa autorizzata, l'attivita' per la quale viene
rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attivita' di
gestione, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano
ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso
della validita' dell'autorizzazione stessa. Nel caso di ritardo
dell'Amministrazione superiore a trenta giorni dal rilascio
dell'autorizzazione, l'impresa interessata puo' inoltrare copia
autentica del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato
nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri.
24. (Abrogato).
25. (Abrogato).
26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23, 24 e 25 gli
interessati sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale di
iscrizione, per ogni tipologia di registro, pari a 50 euro,
rideterminabile ai sensi dell'art. 21 del decreto del Ministro
dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e
25 sono versati, secondo le modalita' di cui al comma 16, alla
competente Sezione regionale dell'Albo, che procede a contabilizzarli
separatamente e ad utilizzarli integralmente per l'attuazione dei
medesimi commi.
27. La tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23 decorre dall'entrata
in vigore del decreto di cui al comma 16.
28. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 220 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 220 (Obiettivi di recupero e di riciclaggio). - 1. Per conformarsi
ai principi di cui all'art. 219, i produttori e gli utilizzatori devono
conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti
di imballaggio in conformita' alla disciplina comunitaria indicati
nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.
2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di
riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di
cui all'art. 224 comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto
dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui
all'art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno
solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun
materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonche', per
ciascun materiale, la quantita' degli imballaggi riutilizzati e dei
rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato
nazionale. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai
soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i
quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate
contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di
imballaggio esportati dalla Comunita' sono presi in considerazione, ai
fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi
di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante
che l'operazione di recupero e/o di riciclaggio e' stata effettuata con
modalita' equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione
comunitaria. L'Autorita' di cui all'art. 207, entro centoventi giorni
dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari in cui
le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate
equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione
comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti
dell'Unione europea in materia.
3. (Soppresso).
4. Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, ove opportuno,
l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la
fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:
a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;
b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali
materiali.
5. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 224, comma 3, lettera e),
qualora gli obiettivi complessivi di riciclaggio e di recupero dei
rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano raggiunti alla
scadenza prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
delle attivita' produttive, alle diverse tipologie di materiali di
imballaggi sono applicate misure di carattere economico, proporzionate
al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Dette somme
saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta
differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio,
6. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di
imballaggio generati sul territorio nazionale, nonche' a tutti i sistemi
di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti e sono adottati ed
aggiornati in conformita' alla normativa comunitaria con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive.
7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro
delle attivita' produttive notificano alla Commissione dell'Unione
europea, ai sensi e secondo le modalita' di cui agli articoli 12, 16 e
17 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni del
presente titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i
progetti delle misure che si intendono adottare nell'ambito del titolo
medesimo.
8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro
delle attivita' produttive forniscono periodicamente all'Unione europea
e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione
dell'Unione europea con la decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.».
- Si riporta il testo dell'art. 221 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 221 (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori). - 1. I
produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed
efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del
Programma di cui all'art. 225, i produttori e gli utilizzatori, su
richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto
dall'accordo di programma di cui all'art. 224, comma 5, adempiono
all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque
conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo
differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con
l'attivita' di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche
amministrazioni e per le altre finalita' indicate nell'art. 224, i
produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale
imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui
al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonche' agli
obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei
rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con
riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio
nazionale imballaggi di cui all'art. 224, dei rifiuti di imballaggio
conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:
a) organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di
imballaggio su tutto il territorio nazionale;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'art. 223;
c) attestare sotto la propria responsabilita' che e' stato messo in atto
un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea
documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto
dei criteri e delle modalita' di cui ai commi 5 e 6.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare
gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio
secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori
e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire
al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei
limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'art. 195, comma
2, lettera e).
5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio nazionale
imballaggi e a un consorzio di cui all'art. 223, devono presentare
all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al
comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di
idonea documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni
dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'art. 218,
comma 1, lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti consorzi. Il
recesso e', in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto
il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e
ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo fino a tale momento
l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'art. 224,
comma 3, lettera h). Per ottenere il riconoscimento i produttori devono
dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicita', che il sistema sara' effettivamente ed
autonomamente funzionante e che sara' in grado di conseguire,
nell'ambito delle attivita' svolte, gli obiettivi di recupero e di
riciclaggio di cui all'art. 220. I produttori devono inoltre garantire
che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano
informati sulle modalita' del sistema adottato. L'Osservatorio, dopo
aver acquisito i necessari elementi di valutazione da parte del
Consorzio nazionale imballaggi, si esprime entro novanta giorni dalla
richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato,
l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi
nei successivi sessanta giorni. L'Osservatorio e' tenuto a presentare
una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie
esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti gia' operati ai sensi della
previgente normativa.
6. I produttori di cui al comma 5 elaborano e trasmettono al Consorzio
nazionale imballaggi di cui all'art. 224 un proprio Programma specifico
di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma
generale di cui all'art. 225.
7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5
presentano all'Autorita' prevista dall'art. 207 e al Consorzio nazionale
imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo
all'anno solare successivo, che sara' inserito nel programma generale di
prevenzione e gestione di cui all'art. 225.
8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5 sono
inoltre tenuti a presentare all'Autorita' prevista dall'art. 207 ed al
Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa
all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa
degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui
al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico e dei risultati
conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella
stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il
raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di
adeguamento della normativa.
9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la
revoca disposta dall'Autorita', previo avviso all'interessato, qualora i
risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di
cui all'art. 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai
commi 6 e 7, comportano per i produttori l'obbligo di partecipare ad uno
dei consorzi di cui all'art. 223 e, assieme ai propri utilizzatori di
ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dall'art. 224. I
provvedimenti dell'Autorita' sono comunicati ai produttori interessati e
al Consorzio nazionale imballaggi. L'adesione obbligatoria ai consorzi
disposta in applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai
soli fini della corresponsione del contributo ambientale previsto
dall'art. 224, comma 3, lettera h), e dei relativi interessi di mora. Ai
produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal ricevimento
della comunicazione dell'Autorita', non provvedano ad aderire ai
consorzi e a versare le somme a essi dovute si applicano inoltre le
sanzioni previste dall'art. 261.
10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:
a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei
rifiuti di imballaggio secondari e terziari; b) il corrispettivo per i
maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorita'
d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai
soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;
c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;
d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e
terziari.
11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi
compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve
comportare oneri economici per il consumatore.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 222 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«2. Nel caso in cui l'Osservatorio nazionale sui rifiuti accerti che le
pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di
raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 205, ed in particolare di
quelli di recupero e riciclaggio di cui all'art. 220, puo' richiedere al
Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi ai gestori dei servizi di
raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati
individuati dal Consorzio nazionale imballaggi medesimo mediante
procedure trasparenti e selettive, in via temporanea e d'urgenza,
comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, sempre che
cio' avvenga all'interno di ambiti ottimali opportunamente identificati,
per l'organizzazione e/o integrazione del servizio ritenuto
insufficiente. Qualora il Consorzio nazionale imballaggi, per
raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall'art.
220, decida di aderire alla richiesta, verra' al medesimo corrisposto il
valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani
corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei
materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di
imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ove il Consorzio
nazionale imballaggi non dichiari di accettare entro quindici giorni
dalla richiesta, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, nei successivi
quindici giorni, individua, mediante procedure trasparenti e selettive,
un soggetto di comprovata e documentata affidabilita' e capacita' a cui
affidare la raccolta differenziata e conferire i rifiuti di imballaggio
in via temporanea e d'urgenza, fino all'espletamento delle procedure
ordinarie di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non
superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di
impossibilita' oggettiva e documentata di aggiudicazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 223 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 223 (Consorzi). - 1. I produttori che non provvedono ai sensi
dell'art. 221, comma 3, lettera a ) e c), costituiscono un consorzio per
ciascun materiale di imballaggio di cui all'allegato E del parte quarta
del presente decreto, operante su tutto il territorio nazionale. Ai
consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non
corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli
altri consorziati ed unitamente agli stessi.
2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalita' giuridica di diritto
privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in
conformita' ad uno schema tipo, redatto dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre
2008, conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare,
a quelli di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza, nonche'
di libera concorrenza nelle attivita' di settore. Lo statuto adottato da
ciascun consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva nei
successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive. Ove il Ministro ritenga di
non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimita' o di
merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le relative
osservazioni. Entro il 31° dicembre 2008 i consorzi gia' riconosciuti
dalla previgente normativa adeguano il proprio statuto in conformita' al
nuovo schema tipo e ai principi contenuti nel presente decreto ed in
particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed
economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore,
ai sensi dell'art. 221, comma 2. Nei consigli di amministrazione dei
consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza
dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di
materie prime di imballaggio. Lo statuto adottato da ciascun consorzio
e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, salvo motivate osservazioni cui i consorzi sono tenuti ad
adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora i consorzi non
ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono
apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei
consorzi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. I consorzi di cui al comma 1 e 2 sono tenuti a garantire l'equilibrio
della propria gestione finanziaria. A tal fine i mezzi finanziari per il
funzionamento dei predetti consorzi derivano dai contributi dei
consorziati e dai versamenti effettuati dal Consorzio nazionale
imballaggi ai sensi dell'art. 224, comma 3, lettera h), secondo le
modalita' indicate dall'art. 224, comma 8, dai proventi della cessione,
nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione
ambientale, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ripresi,
raccolti o ritirati, nonche' da altri eventuali proventi e contributi di
consorziati o di terzi.
4. Ciascun consorzio mette a punto e trasmette al CONAI e
all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un proprio programma pluriennale
di prevenzione della produzione di rifiuti d'imballaggio entro il 30
settembre di ogni anno.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno i consorzi di cui al presente
articolo presentano all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al
Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e
gestione relativo all'anno solare successivo, che sara' inserito nel
programma generale di prevenzione e gestione.
6. Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui al presente art.
sono inoltre tenuti a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti
ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione
relativa all'anno precedente, con l'indicazione nominativa dei
consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel
recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.».
- Si riporta il testo dell'art. 224 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi). - 1. Per il raggiungimento
degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il
necessario coordinamento dell'attivita' di raccolta differenziata, i
produttori e gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
221, comma 2, partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale
imballaggi, in seguito denominato CONAI, che ha personalita' giuridica
di diritto privato senza fine di lucro ed e' retto da uno statuto
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
2. Entro il 30 giugno 2008, il CONAI adegua il proprio statuto ai
principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera
concorrenza nelle attivita' di settore, ai sensi dell'art. 221, comma 2.
Lo statuto adottato e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive, salvo motivate osservazioni
cui il CONAI e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni.
Qualora il CONAI non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo
statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive.
3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche
amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere
operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e
il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di
smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli
sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di
ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla
raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, valutati i programmi specifici di prevenzione di
cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il Programma generale
per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio di cui all'art. 225;
d) promuove accordi di programma con gli operatori economici per
favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne
garantisce l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'art.
223, i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) e gli
altri operatori economici, anche eventualmente destinando una quota del
contributo ambientale CONAI, di cui alla lettera h), ai consorzi che
realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle
minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli
obiettivi globali di cui all'Allegato E alla parte quarta del presente
decreto. Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero
e' in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale ad essi
riconosciuto dal Conai;
f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra le amministrazioni
pubbliche, i consorzi e gli altri operatori economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne
di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma
generale;
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i
maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all'art. 221, comma
10, lettera b), nonche' gli oneri per il riciclaggio e per il recupero
dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta
differenziata, in proporzione alla quantita' totale, al peso ed alla
tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al
netto delle quantita' di imballaggi usati riutilizzati nell'anno
precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina e
pone a carico dei consorziati, con le modalita' individuate dallo
statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma
8, il contributo denominato contributo ambientale CONAI;
i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto
dall'art. 222, comma 1, lettera b), anche definendone gli ambiti di
applicazione;
l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i
consorzi di cui all'art. 223 e i soggetti di cui all'art. 221, comma 3,
lettere a) e c), con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono
relativi alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiale
oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo agli imballaggi,
esclusa in ogni caso l'utilizzazione del contributo ambientale CONAI;
m) fornisce i dati e le informazioni richieste dall'Autorita' di cui
all'art. 207 e assicura l'osservanza degli indirizzi da questa
tracciati;
n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati
relativi ai flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal
territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Il
conferimento di tali dati al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e
l'utilizzo degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini di
quanto previsto dall'art. 178, comma 1, di rilevante interesse pubblico
ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e
riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e
dai consorzi di cui all'art. 223 nelle riserve costituenti il loro
patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a
condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto
qualsiasi forma, ai consorziati ed agli aderenti di tali avanzi e
riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi gestionali,
dei consorzi e del CONAI.
5. Il CONAI puo' stipulare un accordo di programma quadro su base
nazionale con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con
l'Unione delle province italiane (UPI) o con le Autorita' d'ambito al
fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilita'
gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni. In
particolare, tale accordo stabilisce:
a) l'entita' dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio, di cui all'art. 221, comma 10, lettera b), da
versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo
criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza di gestione
del servizio medesimo, nonche' sulla base della tariffa di cui all'art.
238, dalla data di entrata in vigore della stessa;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
c) le modalita' di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle
esigenze delle attivita' di riciclaggio e di recupero.
6. L'accordo di programma di cui al comma 5 e' trasmesso all'Autorita'
di cui all'art. 207, che puo' richiedere eventuali modifiche ed
integrazioni entro i successivi sessanta giorni.
7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3, lettera h),
sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul
mercato previa cauzione.
8. Il contributo ambientale del Conai e' utilizzato in via prioritaria
per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio
pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di
raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e
terziari. A tali fini, tale contributo e' attribuito dal Conai, sulla
base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'art. 223, in
proporzione alla quantita' totale, al peso ed alla tipologia del
materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle
quantita' di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per
ciascuna tipologia di materiale. Il CONAI provvede ai mezzi finanziari
necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi
dell'attivita', con i contributi dei consorziati e con una quota del
contributo ambientale CONAI, determinata nella misura necessaria a far
fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto dei criteri
di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, delle funzioni
conferitegli dal presente titolo nonche' con altri contributi e proventi
di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'art.
221, lettere a) e c), per le attivita' svolte in loro favore in
adempimento alle prescrizioni di legge.
9. L'applicazione del contributo ambientale CONAI esclude
l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo
costituiscono ad altri contributi con finalita' ambientali previsti
dalla parte quarta del presente decreto o comunque istituiti in
applicazione del presente decreto.
10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di
voto un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle
attivita' produttive.
11. (Soppresso).
12. In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 5, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a
trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali senza esito
positivo, provvede direttamente, d'intesa con Ministro dello sviluppo
economico, a definire il corrispettivo di cui alla lettera a) del comma
5. L'accordo di cui al comma 5 e' sottoscritto, per le specifiche
condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di
ciascun materiale d'imballaggio, anche dal competente consorzio di cui
all'art. 223. Nel caso in cui uno di questi consorzi non lo sottoscriva
e/o non raggiunga le intese necessarie con gli enti locali per il ritiro
dei rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle
convenzioni locali al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'art. 220.
13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi finali
di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio indicati nel
programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi di cui
all'art. 225, il CONAI adotta, nell'ambito delle proprie disponibilita'
finanziarie, forme particolari di incentivo per il ritiro dei rifiuti di
imballaggi nelle aree geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli
obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 205, comma 1, entro
i limiti massimi di riciclaggio previsti dall'Allegato E alla parte
quarta del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 225 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 225 (Programma generale di prevenzione e di gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio). - 1. Sulla base dei programmi
specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma
4, il CONAI elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e
di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua,
con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le
misure per conseguire i seguenti obiettivi:
a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
b) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di
imballaggio riciclabili rispetto alla quantita' di imballaggi non
riciclabili;
c) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di
imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantita' di imballaggi non
riutilizzabili;
d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di
permettere ad esso di sopportare piu' tragitti o rotazioni nelle
condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:
a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di
imballaggio da recuperare ogni cinque anni e, nell'ambito di questo
obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in
peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio,
con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli
obiettivi di cui alla lettera a).
3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI trasmette all'Osservatorio
nazionale sui rifiuti un piano specifico di prevenzione e gestione
relativo all'anno solare successivo, che sara' inserito nel programma
generale di prevenzione e gestione.
4. La relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente
e' trasmessa per il parere all'Autorita' di cui all'art. 207, entro il
30 giugno di ogni anno. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI si
provvede alla approvazione ed alle eventuali modificazioni e
integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
5. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto, lo stesso
e' elaborato in via sostitutiva dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti.
In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi
previsti dall'allegato E alla parte quarta del presente decreto.
6. I piani regionali di cui all'art. 199 sono integrati con specifiche
previsioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
sulla base del programma di cui al presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 230 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 230 (Rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione delle
infrastrutture). - 1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da
attivita' di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente
dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione
di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, puo'
coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attivita' manutentiva
o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui
competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di
manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale
tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica,
finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente,
direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto
ad alcun trattamento.
1-bis. I rifiuti derivanti dalla attivita' di raccolta e pulizia delle
infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli
impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o
da altre attivita' economiche, sono raccolti direttamente dal gestore
della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del
servizio dei rifiuti solidi urbani.
2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al
comma 1 e' eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione
dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica e'
conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti
derivanti da attivita' manutentiva, effettuata direttamente da gestori
erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli
impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.
4. Fermo restando quanto previsto nell'art. 190, comma 3, i registri di
carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle
attivita' di cui al presente art. possono essere tenuti nel luogo di
produzione dei rifiuti cosi' come definito nel comma 1.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e
delle infrastrutture, sono definite le modalita' di gestione dei rifiuti
provenienti dalle attivita' di pulizia manutentiva delle fognature,
sulla base del criterio secondo il quale tali rifiuti si considerano
prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge
l'attivita' di pulizia manutentiva.».
- Si riporta il testo dell'art. 233 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 233 (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei
grassi vegetali ed animali esausti). - 1. Al fine di razionalizzare ed
organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali
esausti, tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio. I
sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui
all'art. 237.
2. Il Consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente
normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di
lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo
approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai
principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera
concorrenza nelle attivita' di settore. Nel consiglio di amministrazione
del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve
essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza dei produttori di materie prime. Lo statuto adottato dal
consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il
consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora
il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo
statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico;
Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.».
3. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti
compiti:
a) assicurano la raccolta presso i soggetti di cui al comma 12, il
trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei
grassi vegetali e animali esausti;
b) assicurano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti
raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
c) promuovono lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di
settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo
di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e
grassi vegetali e animali esausti.
4. Le deliberazioni degli organi dei consorzi, adottate in relazione
alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a norma dello
statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.
5. Partecipano ai consorzi:
a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali
ed animali esausti;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali
esausti;
c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio
di oli e grassi vegetali e animali esausti;
d) eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di
riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).
6. Le quote di partecipazione ai consorzi sono determinate in base al
rapporto tra la capacita' produttiva di ciascun consorziato e la
capacita' produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati
appartenenti alla medesima categoria,
7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio
di amministrazione dei consorzi che vi provvede annualmente secondo
quanto stabilito dallo statuto.
8. Nel caso di incapacita' o di impossibilita' di adempiere, per mezzo
delle stesse imprese consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto,
stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e
animali esausti stabiliti dalla parte quarta del presente decreto, il
consorzio puo', nei limiti e nei modi determinati dallo statuto,
stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per
l'assolvimento degli obblighi medesimi.
9. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono, entro
centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello
Statuto tipo ai sensi del comma 2, organizzare autonomamente, la
gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il
territorio nazionale. In tale ipotesi gli operatori stessi devono
richiedere all'Autorita' di cui all'art. 207, previa trasmissione di
idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal
fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il
sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', che il
sistema e' effettivamente ed autonoma mente funzionante e che e' in
grado di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli obiettivi
fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire
che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalita'
del sistema adottato. L'Autorita', dopo aver acquisito i necessari
elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla
richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato,
l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi
nei successivi sessanta giorni. L'Autorita' e' tenuta a presentare una
relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.
10. I consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria
gestione finanziaria. Le risorse finanziarie dei consorzi sono
costituite:
a) dai proventi delle attivita' svolte dai consorzi;
b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
c) dalle quote consortili;
d) dal contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori
di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al
mercato interno e ricadenti nelle finalita' consortili di cui al comma
1, determinati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, al fine di garantire l'equilibrio di gestione dei consorzi.
11. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 9
trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio ed al Ministro delle attivita' produttive i bilanci
preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione;
inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti presentano agli
stessi Ministri una relazione tecnica sull'attivita' complessiva
sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare
precedente.
12. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2,
chiunque, in ragione della propria attivita' professionale, detiene oli
e grassi vegetali e animali esausti e' obbligato a conferirli ai
consorzi direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai
consorzi, fermo restando quanto previsto al comma 9. L'obbligo di
conferimento non esclude la facolta' per il detentore di cedere oli e
grassi vegetali e animali esausti ad imprese di altro Stato membro della
Comunita' europea.
13. Chiunque, in ragione della propria attivita' professionale ed in
attesa del conferimento ai consorzi, detenga oli e grassi animali e
vegetali esausti e' obbligato a stoccare gli stessi in apposito
contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di
smaltimento.
14. Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in
materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale.
15. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 5
che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita' proprie
delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della
parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui
al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 9, entro sessanta
giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attivita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 234 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 234 (Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in
polietilene). - 1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la
raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati
allo smaltimento, e' istituito il consorzio per il riciclaggio dei
rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'art.
218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi
rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e 231.
I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui
all'art. 237.
2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente delle tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono
definiti, entro 90 giorni, i beni in polietilene, che per
caratteristiche ed usi, possono essere considerati beni di lunga durata
per i quali deve essere versato un contributo per il riciclo in misura
ridotta in ragione del lungo periodo di impiego o per i quali non deve
essere versato tale contributo in ragione di una situazione di fatto di
non riciclabilita' a fine vita. In attesa di tale decreto tali beni di
lunga durata restano esclusi dal versamento di tale contributo.
3. Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente
normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di
lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo
approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,entro
centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai
principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera
concorrenza nelle attivita' di settore. Nei consigli di amministrazione
del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve
essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza dei produttori con materie prime. Lo statuto adottato dal
consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il
consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora
il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo
statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello
statuto del consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Ai consorzi partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
b) gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;
c) i riciclatori e i recuperatoli di rifiuti di beni in polietilene.
5. Ai consorzi possono partecipare in qualita' di soci aggiunti i
produttori ed importatori di materie prime in polietilene per la
produzione di beni in polietilene e le imprese che effettuano la
raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni in polietilene. Le
modalita' di partecipazione vengono definite nell'ambito dello statuto
di cui al comma 3.
6. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4
che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita' proprie
delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della
parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui
al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 7, entro sessanta
giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attivita'.
7. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono entro
centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello
Statuto tipo ai sensi del comma 2:
a) organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in
polietilene su tutto il territorio nazionale;
b) mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in
polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al
recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attivita', con
quantita' definite e documentate;
Nelle predette ipotesi gli operatori stessi devono richiedere
all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, previa trasmissione di idonea
documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i
predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', che il sistema
e' effettivamente ed autonomamente funzionante e che e' in grado di
conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli obiettivi fissati
dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli
utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalita' del
sistema adottato. L'Osservatorio, dopo aver acquisito i necessari
elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla
richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato,
l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi
nei successivi sessanta giorni. L'Osservatorio presenta una relazione
annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.
8. Il consorzio di cui al comma 1 si propone come obiettivo primario di
favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo
di utilita' per avviarli ad attivita' di riciclaggio e di recupero. A
tal fine il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i
seguenti compiti:
a) promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei
rifiuti di beni in polietilene;
c) promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non
riutilizzabili;
d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei
materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
e) assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso
in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio,
nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.
9. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, il consorzio puo'
ricorrere a forme di deposito cauzionale.
10. Il consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della propria
gestione finanziaria. I mezzi finanziari per il funzionamento del
consorzio sono costituiti:
a) dai proventi delle attivita' svolte dal consorzio;
b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui al comma
13.
11. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione
alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a norma dello
statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
12. Il consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7
trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio ed al Ministro delle attivita' produttive il bilancio
preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione.
Il consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7, entro il
31 maggio di ogni anno, presentano una relazione tecnica sull'attivita'
complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti
nell'anno solare precedente.
13. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive determina ogni due anni con
proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e, in caso di
mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, puo' stabilire un
contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto
delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di beni
di polietilene per il mercato interno. Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive determina gli obiettivi di riciclaggio a valere per il primo
biennio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto.
14. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 3, chiunque,
in ragione della propria attivita', detiene rifiuti di beni in
polietilene e' obbligato a conferirli al consorzio riconosciuto o
direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio
stesso, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 7. L'obbligo di
conferimento non esclude la facolta' per il detentore di cedere i
rifiuti di bene in polietilene ad imprese di altro Stato membro della
Comunita' europea.».
- Si riporta il testo dell'art. 235 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 235 (Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle
batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi). - 1. Al fine di
razionalizzare ed organizzare la gestione delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi, tutte le imprese di cui all'art.
9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificato dal
comma 15 del presente articolo, aderiscono al consorzio di cui al
medesimo art. 9-quinquies che adotta sistemi di gestione conformi ai
principi di cui all'art. 237.
2. il Consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente
normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di
lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo
approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,entro 120
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti
nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza,
efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza
nelle attivita' di settore. Nei consigli di amministrazione del
consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza
dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a
quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei
produttori. Lo statuto adottato dal consorzio e' trasmesso entro
quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad
adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non
ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono
apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del
consorzio epubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. All'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, il comma
6-bis, e' sostituito dal presente: Tutti i soggetti che effettuano
attivita' di gestione del rifiuto di batterie al piombo esauste e di
rifiuti piombosi, devono trasmettere contestualmente al Consorzio copia
della comunicazione di cui all'art. 189, per la sola parte inerente i
rifiuti di batterie esauste e di rifiuti piombosi. Alla violazione
dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata
comunicazione di cui al citato art. 189 comma 3.
4. (Soppresso).
5. (Soppresso).
6. (Soppresso).
7. (Soppresso).
8. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 15
che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita' proprie
delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della
parte quarta del presente decreto aderiscono al Consorzio di cui al
comma 1 entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio
della propria attivita'.
9. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto di cui
al comma 2, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti
piombosi e' obbligato al loro conferimento al Consorzio, direttamente o
mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in
base alla normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione di
tali rifiuti, fermo restando quanto previsto al comma 3. L'obbligo di
conferimento non esclude la facolta' per il detentore di cedere le
batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro
della Comunita' europea.
10. All'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, il
comma 7 e' sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare al consorzio
i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti e' istituito un
contributo ambientale sulla vendita delle batterie in relazione al
contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte di tutti i produttori
e gli importatori che immettono le batterie al piombo nel mercato
italiano, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive
fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori versano
direttamente al consorzio i proventi del contributo ambientale.».
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono
determinati: il contributo ambientale di cui al comma 10, la percentuale
dei costi da coprirsi con l'applicazione di tale contributo ambientale.
12. Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in attesa del
conferimento ai sensi del comma 9, detenga batterie esauste e' obbligato
a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle
disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
13. Il consorzio di cui al comma 1 trasmette annualmente al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle
attivita' produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta
giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni
anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri una relazione
tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro
singoli aderenti nell'anno solare precedente.
14. Al comma 2 dell'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988,
n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, e' aggiunta la seguente lettera: "d-bis) promuovere la
sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei consumatori sulle
tematiche della raccolta e dell'eliminazione delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi".
15. Il comma 3 dell'art. 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, e' sostituito dal seguente:
"Al Consorzio, che e' dotato di personalita' giuridica di diritto
privato senza scopo di lucro, partecipano:
a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste
e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario
raffinato od in lega;
b) le imprese che svolgono attivita' di fabbricazione oppure di
importazione di batterie al piombo;
c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi;
d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie
al piombo.".
16. Dopo il comma 3, dell'art. 9-quinquies, del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nell'ambito di ciascuna categoria, le quote di partecipazione da
attribuire ai singoli soci sono determinate come segue:
a) per le imprese di riciclo di cui alla lettera a) del comma 3 sono
determinate in base al rapporto fra la capacita' produttiva di piombo
secondario del singolo soggetto consorziato e quella complessiva di
tutti i consorziati appartenenti alla stessa categoria;
b) per le imprese che svolgono attivita' di fabbricazione, oppure
d'importazione delle batterie al piombo di cui alla lettera b) del comma
3, sono determinate sulla base del contributo ambientale versato al
netto dei rimborsi;
c) le quote di partecipazione delle imprese e loro associazioni di cui
alle lettere c) e d) del comma 3 del presente art. sono attribuite alle
associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie al piombo esauste,
in proporzione ai quantitativi conferiti al Consorzio dai rispettivi
associati, e alle associazioni dell'artigianato che installano le
batterie di avviamento al piombo.".
17. (Soppresso).
18. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e
riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio
nelle riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono alla
formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di
distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e
riserve, anche in caso di scioglimento del consorzio medesimo.».
- Si riporta il testo dell'art. 236 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 236 (Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento
degli oli minerali usati). - 1. Al fine di razionalizzare e organizzare
la gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla
rigenerazione tesa alla produzione di oli base, le imprese di cui al
comma 4, sono tenute a partecipare all'assolvimento dei compiti previsti
al comma 12 tramite adesione al consorzio di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. I consorzi adottano sistemi di
gestione conformi ai principi di cui all'art. 237.
2. Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente
normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di
lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo
approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,entro
centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai
principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera
concorrenza nelle attivita' di settore. Nei consigli di amministrazione
del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve
essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza dei produttori. Lo statuto adottato dal consorzio e'
trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio
e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il
consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo
statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello
statuto del consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le imprese che eliminano gli oli minerali usati tramite
co-combustione e all'uopo debitamente autorizzate e gli altri consorzi
di cui al presente art. sono tenute a fornire al Consorzio di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, i dati
tecnici di cui al comma 12, lettera h), affinche' tale consorzio
comunichi annualmente tutti i dati raccolti su base nazionale ai
Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione
illustrativa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le sanzioni di
cui all'art. 258 per la mancata comunicazione di cui all'art. 189, comma
3.
4. Ai Consorzi partecipano in forma paritetica tutte le imprese che:
a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base
vergini;
b) le imprese che producono oli base mediante un processo di
rigenerazione;
c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;
d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli
lubrificanti.
5. Le quote di partecipazione al consorzio sono ripartite fra le
categorie di imprese di cui al comma 4 e nell'ambito di ciascuna di esse
sono attribuite in proporzione delle quantita' di lubrificanti prodotti,
commercializzati, rigenerati o recuperati.
6. Le deliberazioni degli organi dei Consorzi, adottate in relazione
alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a norma dello
statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati.
7. I consorzi determinano annualmente, con riferimento ai costi
sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli
obblighi di cui al presente articolo, il contributo per chilogrammo
dell'olio lubrificante che sara' messo a consumo nell'anno successivo.
Ai fini della parte quarta del presente decreto si considerano immessi
al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento
dell'imposta di consumo.
8. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al consorzio i
contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalita' ed i termini
fissati ai sensi del comma 9.
9. Le modalita' e i termini di accertamento, riscossione e versamento
dei contributi di cui al comma 8, sono stabiliti con decreto del
Ministro della economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attivita'
produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese
dall'approvazione dello statuto del consorzio.
10. I consorzi di cui al comma 1 trasmettono annualmente al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle
attivita' produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta
giorni dalla loro approvazione. I Consorzi di cui al comma 1, entro il
31 maggio di ogni anno, presentano al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio ed al Ministro delle attivita' produttive una
relazione tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e
dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.
11. Lo statuto di cui al comma 2, prevede, in particolare, gli organi
dei consorzi e le relative modalita' di nomina.
12. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti
compiti:
a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle
tematiche della raccolta;
b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai
detentori e dalle imprese autorizzate;
c) espletare direttamente la attivita' di raccolta degli oli usati dai
detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta
risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa;
d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta
eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento;
e) cedere gli oli usati raccolti:
1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione di oli
base;
2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico economico e
organizzativo, alla combustione o coincenerimento;
3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi di cui ai numeri
precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito
permanente;
f) perseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la
realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi;
g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera
circolazione dei beni, di economicita' della gestione, nonche' della
tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria,
delle acque del suolo;
h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed
eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente al Consorzio di
cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95,
affinche' tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri che esercitano il
controllo, corredati da una relazione illustrativa;
i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili
raccolti e della produzione dell'impianto, i quantitativi di oli usati
richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto
della raccolta;
l) assicurare lo smaltimento degli oli usati nel caso non sia possibile
o economicamente conveniente il recupero, nel rispetto delle
disposizioni contro l'inquinamento.
13. I consorzi possono svolgere le proprie funzioni sia direttamente che
tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori
di attivita' o determinate aree territoriali. L'attivita' dei mandatari
e' svolta sotto la direzione e la responsabilita' dei consorzi stessi.
14. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4
che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita' proprie
delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della
parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei Consorzi di cui
al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio
della propria attivita'.
15. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 2,
chiunque detiene oli minerali esausti e' obbligato al loro conferimento
ai Consorzi di cui al comma 1, direttamente o mediante consegna a
soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa
vigente, a esercitare le attivita' di gestione di tali rifiuti.
L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per il detentore di
cedere gli oli minerali esausti ad imprese di altro Stato membro della
Comunita' europea.
16. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e
riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi
di cui al comma 1 nelle riserve costituenti il patrimonio netto non
concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato
il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di
tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi
medesimi.».
- Si riporta il testo dell'art. 214 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 214 (Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei
rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate). - 1. Le procedure
semplificate di cui al presente Capo devono garantire in ogni caso un
elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e
nel rispetto di quanto disposto dall'art. 178, comma 2.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio
di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e,
per i rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti,
con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per
ciascun tipo di attivita' le norme, che fissano i tipi e le quantita' di
rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento
di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di
produzione degli stessi e le attivita' di recupero di cui all'Allegato C
alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure
semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura
si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e
condizioni.
3. (Soppresso).
4. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure
semplificate devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i
procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non
costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina
del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, per accedere alle
procedure semplificate, le attivita' di trattamento termico e di
recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti
speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano inferiori a quelli stabiliti per gli
impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa
vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio
2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del
potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base
annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui agli articoli 215, comma 2, e 216, commi 1, 2 e 3,
5. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle
attivita' di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai
decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n.
161.
6. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve
riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui
all'Allegato II del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259.
7. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216,
comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e'
tenuto a versare alla Sezione regionale dell'Albo il diritto di
iscrizione annuale di cui all'art. 212, comma 26.
8. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle
condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2
e 3 e' disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia
di qualita' dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti
industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di
operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente
art. resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli
208, 209, 210 e 211.
9. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal
presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
relative alle attivita' private sottoposte alla disciplina degli
articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano,
altresi', le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990,
n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme
tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e
3 dell'art. 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di
inizio di attivita' alla provincia.».
- Si riporta il testo dell'art. 215 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 215 (Autosmaltimento). - 1. A condizione che siano rispettate le
norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'art. 214, commi
1, 2 e 3, le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi
effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere
intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di
attivita' alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni
dal ricevimento della comunicazione stessa.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) il tipo, la quantita' e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualita' delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che
effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine
di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa, e' allegata
una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui
al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure
autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme
tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento
motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita',
salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente
detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine e secondo le
prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque
anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209,
210 e 211 le attivita' di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la
discarica di rifiuti.».
- Si riporta il testo dell'art. 216 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione che siano
rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui
all'art. 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero
dei rifiuti puo' essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente
competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
stessa. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui
all'art. 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'art.
227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio
delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di una visita
preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da
effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta
comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a
ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili
nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita' medesime sono
sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o
alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi
siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni
tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche
in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di
recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo
ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per
la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero
recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che
effettuano la comunicazione di inizio di attivita' e, entro il termine
di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa, e' allegata
una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui
al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei
rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo di trattamento o
di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere
recuperati, nonche' l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di
recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme
tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con
provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare alla
normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine e
secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque
anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente art. sostituisce,
limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni
determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma
1 che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle attivita' di
recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'art. 269 in caso di
modifica sostanziale dell'impianto,
7. Le disposizioni semplificate del presente art. non si applicano alle
attivita' di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attivita' per il riciclaggio e per il recupero di materia prima
secondaria e di produzione di compost di qualita' dai rifiuti
provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere
combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di
cui al comma 1.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di
cui all'art. 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle altre
emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva
l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e
ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, determina modalita', condizioni e misure relative alla
concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative
vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze,
oggetti, nonche' come combustibile per produrre energia elettrica,
tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero
energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di
combustibile da rifiuti e nel rispetto di quanto previsto dalla
direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 e dal relativo decreto
legislativo di attuazione 29 dicembre 2003, n. 387.
9. (Soppresso).
10. (Soppresso).
11 Alle attivita' di cui al presente art. si applicano integralmente le
norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non
vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di
cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre
mesi prima della loro entrata in vigore.
13. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati
ai sensi del presente art. sono sottoposte alle procedure semplificate
di comunicazione di inizio di attivita' solo se effettuate presso
l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del
presente decreto.
14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, le norme tecniche di cui
ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei
centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati
presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e
di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le modalita' di stoccaggio e i
termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle
predette operazioni.
15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del
presente decreto alle sezioni regionali dell'Albo sono trasmesse, a cura
delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente.».
- Si riporta il testo dell'art. 229 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 229 (Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualita'
elevata - cdr e cdr-q). - 1. Ai sensi e per gli effetti della parte
quarta del presente decreto, il combustibile da rifiuti (Cdr), di
seguito Cdr, e il combustibile da rifiuti di qualita' elevata (CDR -Q)
di seguito CDR-Q, come definito dall'art. 183, comma 1, lettera s), sono
classificati come rifiuto speciale.
2. (Soppresso).
3. La produzione del CDR e del CDR-Q deve avvenire nel rispetto della
gerarchia del trattamento dei rifiuti e rimane comunque subordinata al
rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio
dell'impianto previste dalla parte quarta del presente decreto. Nella
produzione del CDR e del CDR-Q e' ammesso per una percentuale massima
del cinquanta per cento in peso l'impiego di rifiuti speciali non
pericolosi. Per la produzione e l'impiego del CDR e' ammesso il ricorso
alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216.
4. Ai fini della costruzione e dell'esercizio degli impianti di
incenerimento o coincenerimento che utilizzano il CDR si applicano le
specifiche disposizioni, comunitarie e nazionali, in materia di
autorizzazione integrata ambientale e di incenerimento dei rifiuti. Per
la costruzione e per l'esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica e per i cementifici che utilizzano CDR-Q si applica la
specifica normativa di settore.
5. (Soppresso).
6. (Soppresso).».
- Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 258 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete
o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei
registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei
rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge
consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a
millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le
indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma
contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per
legge, nonche' nei casi di mancato invio alle autorita' competenti e di
mancata conservazione dei registri di cui all'art. 190, comma 1, o del
formulario di cui all'art. 193.».
- Si riporta l'Allegato C al Titolo V della parte quarta del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto:
«Allegato C
Operazioni di recupero
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero
come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
possano recare pregiudizio all'ambiente:
R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per
produrre energia;
R2 Rigenerazione/recupero di solventi;
R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come
solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni
biologiche;
R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;
R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi;
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti;
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia;
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate
da R1 a R10;
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da
R1 a R11;
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni
indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima
della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti;
R14 (soppressa).».
- Si riporta l'Allegato 1 al Titolo V della parte quarta del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto:
«Allegato 1
CRITERI GENERALI PER L'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE
SITO-SPECIFICA
Premessa.
Il presente allegato definisce gli elementi necessari per la redazione
dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica (nel seguito
analisi di rischio), da utilizzarsi per la definizione degli obiettivi
di bonifica. L'analisi di rischio si puo' applicare prima, durante e
dopo le operazioni di bonifica o messa in sicurezza.
L'articolato normativo fa riferimento a due criteri-soglia di
intervento: il primo (CSC) da considerarsi valore di attenzione,
superato il quale occorre svolgere una caratterizzazione ed il secondo
(CSR) che identifica i livelli di contaminazione residua accettabili,
calcolati mediante analisi di rischio, sui quali impostare gli
interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica.
Il presente allegato definisce i criteri minimi da applicare nella
procedura di analisi di rischio inversa che verra' utilizzata per il
calcolo delle CSR, cioe' per definire in modo rigoroso e cautelativo per
l'ambiente gli obiettivi di bonifica aderenti alla realta' del sito, che
rispettino i criteri di accettabilita' del rischio cancerogeno e
dell'indice di rischio assunti nei punti di conformita' prescelti.
Concetti e principi base.
Nell'applicazione dell'analisi di rischio dei siti contaminati ed ai
fini di una interpretazione corretta dei risultati finali occorre tenere
conto dei seguenti concetti:
la grandezza rischio, in tutte le sue diverse accezioni, ha
costantemente al suo interno componenti probabilistiche. Nella sua
applicazione per definire gli obiettivi di risanamento e' importante
sottolineare che la probabilita' non e' legata all'evento di
contaminazione (gia' avvenuto), quanto alla natura probabilistica degli
effetti nocivi che la contaminazione, o meglio l'esposizione ad un certo
contaminante, puo' avere sui ricettori finali.
Ai fini di una piena accettazione dei risultati dovra' essere posta una
particolare cura nella scelta dei parametri da utilizzare nei calcoli,
scelta che dovra' rispondere sia a criteri di conservativita', il
principio della cautela e' intrinseco alla procedura di analisi di
rischio, che a quelli di sito-specificita' ricavabili dalle indagini di
caratterizzazione svolte.
L'individuazione e l'analisi dei potenziali percorsi di esposizione e
dei bersagli e la definizione degli obiettivi di bonifica, in coerenza
con gli orientamenti strategici piu' recenti, devono tenere presente la
destinazione d'uso del sito prevista dagli strumenti di programmazione
territoriale.
Componenti dell'analisi di rischio da parametrizzare.
Sulla base della struttura del processo decisionale di «analisi di
rischio», indipendentemente dal tipo di metodologia impiegata, dovranno
essere parametrizzate le seguenti componenti: contaminanti indice,
sorgenti, vie e modalita' di esposizione, ricettori finali.
Di seguito si presentano gli indirizzi necessari per la loro definizione
ai fini dei calcoli.
Contaminanti indice.
Particolare attenzione dovra' essere posta nella scelta delle sostanze
di interesse (contaminanti indice) da sottoporre ai calcoli di analisi
di rischio.
La scelta dei contaminanti indice, desunti dai risultati della
caratterizzazione, deve tener conto dei seguenti fattori:
* Superamento della o delle CSC, ovvero dei valori di fondo naturali.
* Livelli di tossicita'.
* Grado di mobilita' e persistenza nelle varie matrici ambientali
* Correlabilita' ad attivita' svolta nel sito
* Frequenza dei valori superiori al CSC.
Sorgenti
Le indagini di caratterizzazione dovranno portare alla valutazione della
geometria della sorgente: tale valutazione dovra' necessariamente tenere
conto delle dimensioni globali del sito, in modo da procedere,
eventualmente, ad una suddivisione in aree omogenee sia per le
caratteristiche idrogeologiche che per la presenza di sostanze
contaminanti, da sottoporre individualmente ai calcoli di analisi di
rischio.
In generale l'esecuzione dell'analisi di rischio richiede
l'individuazione di valori di concentrazione dei contaminanti
rappresentativi in corrispondenza di ogni sorgente di contaminazione
(suolo superficiale, suolo profondo, falda) secondo modalita' e criteri
che si diversificano in funzione del grado di approssimazione richiesto.
Tale valore verra' confrontato con quello ricavato dai calcoli di
analisi di rischio, per poter definire gli interventi necessari. Salvo
che per le contaminazioni puntuali (hot-spots), che verranno trattate in
modo puntuale, tali concentrazioni dovranno essere di norma stabilite su
basi statistiche (media aritmetica, media geometrica, UCL 95% del valore
medio).
Le vie e le modalita' di esposizione
Le vie di esposizione sono quelle mediante le quali il potenziale
bersaglio entra in contatto con le sostanze inquinanti.
Si ha una esposizione diretta se la via di esposizione coincide con la
sorgente di contaminazione; si ha una esposizione indiretta nel caso in
cui il contatto del recettore con la sostanza inquinante avviene a
seguito della migrazione dello stesso e quindi avviene ad una certa
distanza dalla sorgente.
Le vie di esposizione per le quali occorre definire i parametri da
introdurre nei calcoli sono le seguenti:
- Suolo superficiale (compreso fra piano campagna e 1 metro di
profondita).
- Suolo profondo (compreso fra la base del precedente e la massima
profondita' indagata).
- Aria outdoor (porzione di ambiente aperto, aeriforme, dove si possono
avere evaporazioni di sostanze inquinanti provenienti dai livelli piu'
superficiali).
- Aria indoor (porzione di ambiente aeriforme confinata in ambienti
chiusi.
- Acqua sotterranea (falda superficiale e/o profonda).
Le modalita' di esposizione attraverso le quali puo' avvenire il
contatto tra l'inquinante ed il bersaglio variano in funzione delle vie
di esposizione sopra riportate e sono distinguibili in:
- ingestione di acqua potabile.
- ingestione di suolo.
- contatto dermico.
- inalazione di vapori e particolato.
I recettori o bersagli della contaminazione Sono i recettori umani,
identificabili in residenti e/o lavoratori presenti nel sito (on-site) o
persone che vivono al di fuori del sito (off-site).
Di fondamentale importanza e' la scelta del punto di conformita'
(soprattutto quello per le acque sotterranee) e del livello di rischio
accettabile sia per le sostanze cancerogene che non-cancerogene;
- punto di conformita' per le acque sotterranee.
Il punto di conformita' per le acque sotterranee rappresenta il punto a
valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il
ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo)
del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi
potenziali, secondo quanto previsto nella parte terza (in particolare
art. 76) e nella parte sesta del presente decreto (in particolare art.
300).Pertanto in attuazione del principio generale di precauzione, il
punto di conformita' deve essere di norma fissato non oltre i confini
del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun
contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui
all'Allegato 5 della parte quarta del presente decreto. Valori superiori
possono essere ammissibili solo in caso di fondo naturale piu' elevato o
di modifiche allo stato originario dovute all'inquinamento diffuso, ove
accertati o validati dalla Autorita' pubblica competente, o in caso di
specifici minori obiettivi di qualita' per il corpo idrico sotterraneo o
per altri corpi idrici recettori, ove stabiliti e indicati
dall'Autorita' pubblica competente, comunque compatibilmente con
l'assenza di rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a
valle. A monte idrogeologico del punto di conformita' cosi' determinato
e comunque limitatamente alle aree interne del sito in considerazione,
la concentrazione dei contaminanti puo' risultare maggiore della CSR
cosi' determinata, purche' compatibile con il rispetto della CSC al
punto di conformita' nonche' compatibile con l'analisi del rischio
igienico sanitario per ogni altro possibile recettore nell'area stessa;
- criteri di accettabilita' del rischio cancerogeno e dell'indice di
rischio.
Si propone 1x 10^«-6» come valore di rischio incrementale accettabile
per la singola sostanza cancerogena e 1x 10^«-5» come valore di rischio
incrementale accettabile cumulato per tutte le sostanze cancerogene,
mentre per le sostanze non cancerogene si applica il criterio del non
superamento della dose tollerabile o accettabile (ADI o TDI) definita
per la sostanza (Hazard Index complessivo "1).
Procedure di calcolo e stima del rischio.
Le procedure di calcolo finalizzate alla caratterizzazione quantitativa
del rischio, data l'importanza della definizione dei livelli di bonifica
(CSR), dovranno essere condotte mediante l'utilizzo di metodologie quale
ad esempio ASTM PS 104, di comprovata validita' sia dal punto di vista
delle basi scientifiche che supportano gli algoritmi di calcolo, che
della riproducibilita' dei risultati.
Procedura di validazione.
Al fine di consentire la validazione dei risultati ottenuti da parte
degli enti di controllo e' necessario avere la piena rintracciabilita'
dei dati di input con relative fonti e dei criteri utilizzati per i
calcoli.
Gli elementi piu' importanti sono di seguito riportati:
* Criteri di scelta dei contaminanti indice.
* Modello concettuale del sito alla luce dei risultati delle indagini di
caratterizzazione con percorsi di esposizione e punti di conformita'.
* Procedure di calcolo utilizzate.
* Fonti utilizzate per la determinazione dei parametri di input degli
algoritmi di calcolo.».
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 242, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito e'
applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la
determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri
per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della
salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto
decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di
rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente
decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di
caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i
risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata
dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con
il soggetto responsabile, cui e' dato un preavviso di almeno venti
giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta
giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento e' inviato ai
componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della
data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la
delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione
rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della
conferenza.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 264, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 264 (Abrogazione di norme). - 1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono
abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede
l'ulteriore vigenza:
a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione
dell'art. 9 e dell'art. 9-quinquies come riformulato dal presente
decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di
continuita' nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista
dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi
dell'art. 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n, 475,
continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei
corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del
presente decreto;
d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli
articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies;
e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;
f) l'art. 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
g) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'art. 103 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
h) l'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8
agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre
1994;
i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare
che non vi sia alcuna soluzione di continuita' nel passaggio dalla
preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente
decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata
in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla
parte quarta del presente decreto;
l) l'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dall'art. 14 della legge 8 agosto 2002, n. 178;
m) l'art. 9, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ultimo
periodo, dalle parole: "i soggetti di cui all'art. 38, comma 3, lettera
a) sino alla parola: "CONAI";
n) (soppressa);
o) gli articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 95. Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, ino
al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente
decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla
data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla
data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai
sensi della normativa vigente, ivi compresi il decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e
il decreto 16 maggio 1996, n. 392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 173 del 25 luglio 1996. Al fine di assicurare che non vi sia
soluzione di continuita' nel passaggio dalla preesistente normativa a
quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti
attuativi dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95,
continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei
corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del
presente decreto;
p) l'art. 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93.».
- Si riporta il testo dell'art. 265, del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 265 (Disposizioni transitorie). - 1. Le vigenti norme
regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto, il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino
all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in
attuazione della parte quarta del presente decreto. Al fine di
assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuita' nel passaggio
dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del
presente decreto, le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle
rispettive competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione
alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente decreto, nel
rispetto di quanto stabilito dall'art. 264, comma 1, lettera i). Ogni
riferimento ai rifiuti tossici e nocivi continua ad intendersi riferito
ai rifiuti pericolosi.
2. In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia
di trasporto dei rifiuti, di cui all'art. 195, comma 2, lettera l), e
fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 182 in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di arico, i
rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime
normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle
operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree
portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci
pericolose.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con
il Ministro delle attivita' produttive, individua con apposito decreto
le forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e per lo
sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso le universita', nonche'
presso le imprese e i loro consorzi.
4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da
tale data, puo' essere presentata all'autorita' competente adeguata
relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica gia'
autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del
presente decreto. L'autorita' competente esamina la documentazione e
dispone le varianti al progetto necessarie.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con il Ministro delle attivita' produttive sono disciplinati
modalita', presupposti ed effetti economici per l'ipotesi in cui i
soggetti aderenti ai vigenti consorzi pongano in essere o aderiscano a
nuovi consorzi o a forme ad essi alternative, in conformita' agli schemi
tipo di statuto approvati dai medesimi Ministri, senza che da cio'
derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti alla data di entrata
in vigore della parte quarta del presente decreto e sottoposte alla
disciplina di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono
autorizzate in via transitoria, previa presentazione della relativa
domanda, e fino al rilascio o al definitivo diniego dell'autorizzazione
medesima, ad utilizzare, impiegandoli nel proprio ciclo produttivo, i
rottami ferrosi individuati dal codice GA 430 dell'Allegato II (lista
verde dei rifiuti) del regolamento (CE) 1° febbraio 1993, n. 259 e i
rottami non ferrosi individuati da codici equivalenti del medesimo
Allegato.
6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto svolgono attivita' di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi
che erano da considerarsi escluse dal campo di applicazione della parte
quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le
attivita' di gestione in essere alle condizioni di cui alle disposizioni
previgenti fino al rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie
allo svolgimento di dette attivita' nel nuovo regime. Le relative
istanze di autorizzazione o iscrizione sono presentate entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
- Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 266, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e
dei trasporti, delle attivita' produttive e della salute, e' dettata la
disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure
relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo,
provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non
superi i seimila metri cubi di materiale, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie in materia.».
- L'Allegato 1, Suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli
articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, supplemento
ordinario.
Art. 3.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal
presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
3. All'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 161 e
206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli organismi
interessati fanno fronte con le modalita' di cui al comma 2.
4. Resta ferma l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Note all'art. 3:
- L'art. 161 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' il
seguente:
«Art. 161 (Osservatorio sulle risorse idriche e sui rifiuti). - 1.
L'Autorita', per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un
Osservatorio sui settori di propria competenza. L'Osservatorio svolge
funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e
conoscitivi formando una banca dati connessa con i sistemi informativi
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle Autorita' di
bacino e dei soggetti pubblici che detengono informazioni nel settore.
In particolare, l'Osservatorio raccoglie ed elabora dati inerenti:
a) al censimento dei partecipanti alle gare per l'affidamento dei
servizi, nonche' dei soggetti gestori relativamente ai dati
dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
b) alle condizioni generali di contratto e convenzioni per l'esercizio
dei servizi;
c) ai modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di
programmazione dei servizi e degli impianti;
d) ai livelli di qualita' dei servizi erogati;
e) alle tariffe applicate;
f) ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo
sviluppo dei servizi.
2. I gestori dei servizi idrici e di raccolta e smaltimento dei rifiuti
trasmettono ogni dodici mesi all'Osservatorio i dati e le informazioni
di cui al comma 1 e comunque tutti i dati che l'Osservatorio richieda
loro in qualsiasi momento.
3. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio effettua, su richiesta
dell'Autorita', elaborazioni al fine, tra l'altro, di:
a) definire indici di produttivita' per la valutazione della
economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi;
b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei
servizi;
c) definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche
tariffarie praticate, anche a supporto degli organi decisionali in
materia di fissazione di tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il
rispetto dei criteri fissati in materia dai competenti organi statali;
d) individuare situazioni di criticita' e di irregolarita' funzionale
dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in
materia;
e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;
f) verificare la fattibilita' e la congruita' dei programmi di
investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica
tariffaria;
g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi.
4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate secondo
deliberazione dell'Autorita' e nel rispetto delle disposizioni generali.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica, sono determinate, nel rispetto del principio
dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, la
dotazione organica dell'Osservatorio, cui e' preposto un dirigente, e le
spese di funzionamento. Per l'espletamento dei propri compiti,
l'Osservatorio, su indicazione dell'Autorita', puo' avvalersi della
consulenza di esperti nel settore e stipulare convenzioni con enti
pubblici di ricerca e con societa' specializzate.».
- L'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, e convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' il seguente:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri
organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per
organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque
denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del
trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale
riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui al
comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino
degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle
strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla
legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti
tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono
funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle
strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni,
con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi
automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi
realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente
e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della
scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai
provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con
l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilita'
dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale
proroga della durata dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo
stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con
atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e
all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle
more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni
assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il
termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa
di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti
previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale
fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli atti di
natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per
l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte
degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia
provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto divieto alle
amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi
di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente art. non trovano diretta applicazione
alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del
Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente art. non si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».
Art. 4.
Disposizioni transitorie e finali
1. Ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la VIA e' in corso, con l'avvenuta presentazione del
progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme
vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati
gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 gennaio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Bonino, Ministro per le politiche europee
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Parisi, Ministro della difesa
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Turco, Ministro della salute
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Bianchi, Ministro dei trasporti
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
ALLEGATO I
Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12.
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati:
• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
• carattere cumulativo degli impatti;
• natura transfrontaliera degli impatti;
• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
ALLEGATO II
Progetti di competenza statale
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonchè impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonchè terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.
2) Installazioni relative a:
- centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
- centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;
- Impianti per l'estrazione dell'amianto, nonchè per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto;
- centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per l aproduzione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).
3) Impianti destinati:
- al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
- alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari;
- al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di residui altamente radioattivi;
- allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati;
- esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi;
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.
4) Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri".
5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.
6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi si trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie1 di seguito indicate
Classe di prodotto |
Soglie* (Gg/anno) |
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) |
200 |
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi |
200 |
c) idrocarburi solforati |
100 |
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati |
100 |
e) idrocarburi fosforosi |
100 |
f) idrocarburi alogenati |
100 |
g) composti organometallici |
100 |
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa) |
100 |
i) gomme sintetiche |
100 |
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie2 di seguito indicate
Classe di prodotto |
Soglie* (Gg/anno) |
j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile |
100 |
k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati |
100 |
l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio |
100 |
___________
1 Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga
2 Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga.
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) con capacità produttiva complessiva annua superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa come somma delle capacità produttive relative ai singoli composti elencati nella presente classe di prodotto).
7) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare.
8) Stoccaggio:
- di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 m3;
- superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3;
- di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 m3;
- di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 m3;
- di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t.
9) oleodotti, gasdotti o condutture per prodotti chimici di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800 mm.
10) Opere relative a
- tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonchè aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza;
- autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta si autoveicoli;
- strade extraurbane a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempre che la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;
- parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5 ha, localizzati nei contri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO.
11) Porti marittimi commerciali, nonchè vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.
12) Interventi per la difesa del mare:
- terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose;
- piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi;
- condotte sottomarine per il trasporto degli idrocarburi;
- sfruttamento minerario piattaforma continentale.
13) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m3, nonchè impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m3.
14) Trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui nucleari.
15) Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.
16) Opere ed interventi relativi a trasferimenti d'acqua che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.
17) Stoccaggio di gas combustibile e di CO2 in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi.
18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sè sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
ALLEGATO III
Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui al derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.
c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenz atermica complessiva superiore a 150 MW;
c bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
d) Impianti industriali destinati:
- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi.
f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.00 t/anno di materie prime lavorate.
h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici pericolosi a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m3.
i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.
m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
n) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legisaltivo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3.
q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152).
r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.00 abitanti equivalenti.
s) Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di material estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.
t) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacitò superiore a 100.000 m3.
u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
v) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche.
z) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.
aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3.
ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
- 85000 posti per polli da ingrasso, 60000 per galline;
- 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
- 900 posti per scrofe.
ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonchè concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sè sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
ALLEGATO IV
Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilitò di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
1. Agricoltura
a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;
b) iniziale forestazione di una superificie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;
c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;
d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;
e) piscicoltura per superficie complessiva di oltre i 5 ettari;
f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.
2. Industria energetica ed estrattiva
a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi compese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie;
c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;
d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;
f) installazione di oleodotti e gasdostti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;
h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;
i) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
l) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonchè di scisti bituminose;
m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW.
n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali
a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2, 5 tonnellate all'ora;
c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante:
- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo al'ora,
- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorchè la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materia plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche detinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3;
g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzioni dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;
i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
l) cockerie (distillazione a secco di carbone);
m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;
n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
p) impianti destinati alla produzione di cinkler (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in latri tipi di forni aventi una capacità di produzione do oltre 50 tonnellate al giorno.
4. Industria dei prodotti alimentari
a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;
c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;
d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
e) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta
a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o l atintura di fibre tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.
6. Industria della gomma e delle materie plastiche
a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
7. progetti di infrastrutture
a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreti legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 50 posti auto;
c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonchè impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;
d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonchè le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;
e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;
g) strade extraurbane secondarie;
h) costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a1500 metri;
i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;
o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
p) aeroporti;
q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonchè progetti di intervento su porti già esistenti;
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e son tracciato di lunghezza superiore a 3 km.
z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Altri progetti
a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 30 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricedenti all'interno di centri abitati;
b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quanto l'area impegnata supera i 500 m2;
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3;
h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;
i) cave e e torbiere;
l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materi eprime lavorate;
n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.00 metri cubi;
o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;
q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;
s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).
ALLEGATO V
Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20
1. Caratteristiche dei progetti
Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:
- delle dimensioni del progetto,
- del cumulo con altri progetti,
- dell'utilizzazione di risorse naturali,
- della produzione di rifiuti,
- dell'inquinamento e disturbi alimentari
- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.
2. Localizzazione dei progetti
Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
- dell'utilizzazione attuale del territorio;
- della ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
g) zone a forte densità demografica;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;
i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale
Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:
- della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.
ALLEGATO VI
Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13.
Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonchè i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonchè le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
ALLEGATO VI
Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'art. 22.
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;
d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.
2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.
3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonchè il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.
4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:
a) dovuti all'esistenza del progetto;
b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
nonchè la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.
5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente.
5.bis. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio;
6. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.
7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti.
8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al numero 4.