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Decreto 27 marzo 2008
Ministero dei Trasporti. Decorrenza delle modalita' per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualita' da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
(GU n. 80 del 4-4-2008)
IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto stradale
Vista la legge 1° marzo 2005, n 32, recante «Delega al Governo per il
riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose»,
ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera b), punto 8);
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante
«Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione
regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore», ed in
particolare l'art. 11;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante «Riordino
della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per
l'Albo nazionale degli autotrasportatori», ed in particolare gli
articoli 4, comma 1, lettera i), e 9, comma 2, lettera f);
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice
della strada» e successive modificazioni;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, di ratifica ed esecuzione
dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci
pericolose su strada (ADR) e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, di attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti,
della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Vista la legge 2 maggio 1997, n. 264, di ratifica ed esecuzione
dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate
deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP) e
successive modificazioni;
Visto il decreto dirigenziale 17 febbraio 2006 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con cui sono state definite le modalita'
e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di
qualita' da parte delle imprese di autotrasporto;
Vista la delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori 27 giugno 2006, n. 14, con cui sono stati definiti gli
indirizzi in materia di certificazione di qualita' delle imprese che
effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di
rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici con il relativo Codice di
pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell'autotrasporto;
Vista la delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori 27 giugno 2006, n. 15, con cui e' stato istituito un
elenco degli ispettori della qualita' e sicurezza delle imprese di
autotrasporto;
Vista la delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori 26 ottobre 2006, n. 23, con cui e' stato definito un
programma di corso per ispettori valutatori di qualita' ai fini della
sicurezza e le relative modalita' di espletamento dell'esame e i criteri
di valutazione dei candidati;
Vista la delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori 28 marzo 2007, n. 5, e successive, con cui sono stati
ammessi nell'elenco degli ispettori i candidati risultati idonei agli
esami;
Vista la delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori 7 giugno 2007, n. 17, con cui e' stato approvato un
regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione della
norma tecnica denominata codice di pratica;
Vista la delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori 26 luglio 2007, n. 18, e successive delibere, con cui
sono stati istituiti un elenco degli istituti accreditati come organismi
di certificazione della norma tecnica denominata codice di pratica e
sono stati iscritti gli istituti accreditati presso il Comitato centrale
per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;
Vista la delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori 18 dicembre 2007, n. 39, con cui e' stata definita una
check list per gli audit di certificazione e il modello di certificato
del codice di pratica;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per l'Albo
nazionale degli autotrasportatori nella riunione del 27 febbraio 2008;
Considerato che sono state pienamente definite le modalita' e le
procedure atte all'adozione volontaria di sistemi di certificazione di
qualita' da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione
dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286;
Decreta:
Art. 1.
Decorrenza adozione sistemi di certificazione
1. Le imprese di autotrasporto che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, intendono adottare un sistema di certificazione di
qualita' ai fini della sicurezza, in attuazione dell'art. 11, comma 3
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, si attengono alle
procedure previste con il decreto dirigenziale 17 febbraio 2006, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e definite con le
delibere del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cui alle premesse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Il direttore generale: Ricozzi