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Decreto 27 marzo 2008

Ministero dei Trasporti. Decorrenza delle modalita' per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualita' da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

(GU n. 80 del 4-4-2008)

 

 

 


IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto stradale

Vista la legge 1° marzo 2005, n 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera b), punto 8);
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore», ed in particolare l'art. 11;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori», ed in particolare gli articoli 4, comma 1, lettera i), e 9, comma 2, lettera f);
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Vista la legge 2 maggio 1997, n. 264, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP) e successive modificazioni;
Visto il decreto dirigenziale 17 febbraio 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui sono state definite le modalita' e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualita' da parte delle imprese di autotrasporto;
Vista la delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori 27 giugno 2006, n. 14, con cui sono stati definiti gli indirizzi in materia di certificazione di qualita' delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici con il relativo Codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell'autotrasporto;
Vista la delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori 27 giugno 2006, n. 15, con cui e' stato istituito un elenco degli ispettori della qualita' e sicurezza delle imprese di autotrasporto;
Vista la delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori 26 ottobre 2006, n. 23, con cui e' stato definito un programma di corso per ispettori valutatori di qualita' ai fini della sicurezza e le relative modalita' di espletamento dell'esame e i criteri di valutazione dei candidati;
Vista la delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori 28 marzo 2007, n. 5, e successive, con cui sono stati ammessi nell'elenco degli ispettori i candidati risultati idonei agli esami;
Vista la delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori 7 giugno 2007, n. 17, con cui e' stato approvato un regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione della norma tecnica denominata codice di pratica;
Vista la delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori 26 luglio 2007, n. 18, e successive delibere, con cui sono stati istituiti un elenco degli istituti accreditati come organismi di certificazione della norma tecnica denominata codice di pratica e sono stati iscritti gli istituti accreditati presso il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;
Vista la delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori 18 dicembre 2007, n. 39, con cui e' stata definita una check list per gli audit di certificazione e il modello di certificato del codice di pratica;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori nella riunione del 27 febbraio 2008;
Considerato che sono state pienamente definite le modalita' e le procedure atte all'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualita' da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286;

Decreta:

Art. 1.
Decorrenza adozione sistemi di certificazione
1. Le imprese di autotrasporto che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, intendono adottare un sistema di certificazione di qualita' ai fini della sicurezza, in attuazione dell'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, si attengono alle procedure previste con il decreto dirigenziale 17 febbraio 2006, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e definite con le delibere del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alle premesse.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il direttore generale: Ricozzi