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Testo coordinato del Decreto-Legge 3 giugno 2008, n. 97
Testo del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 3 giugno 2008), coordinato con la legge di conversione 2 agosto 2008, n. 129 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini».
(GU n. 180 del 2-8-2008)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, nonche' dell'art. 10, comma 2 e 3, del medesimo testo unico, al
solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni
((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
(( (Soppresso). ))
Art. 2.
Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei
meccanismi di allocazione della spesa pubblica
1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie
di investimento, i diritti quesiti, nonche' l'effettiva copertura
nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma
complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 449,6 milioni di
euro per l'anno 2009, di 725 milioni di euro per l'anno 2010, di 690
milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012,
di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 742 milioni di euro per
l'anno 2014 e di 375 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di
imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' regolato come
segue:
a) per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti
aventi data certa, risultano gia' avviati prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via
telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di
attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal
contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della
predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come ((
prenotazione dell'accesso )) alla fruizione del credito
d'imposta;
b) per i progetti di investimento avviati a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario
da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica
alla Agenzia delle entrate vale come (( prenotazione dell'accesso
)) alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di
cui alla lettera a).
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati (( dai
formulari )) pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente
l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura
automatizzata ai soggetti interessati:
a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera a),
esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria;
la fruizione del credito di imposta e' possibile nell'esercizio in corso
ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione
delle disponibilita' finanziarie, negli esercizi successivi;
b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera b), la
certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario,
l'accoglimento della relativa prenotazione, nonche' nei successivi
trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a).
3. Per il credito di imposta di cui al comma 1, lettera b), i soggetti
interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta,
l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal
beneficio, entro i due anni successivi a quello di accoglimento della
prenotazione e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi
pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento
dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo. L'utilizzo del
credito d'imposta per il quale e' comunicato il nulla-osta e'
consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il
sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni
caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per
cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte,
nell'anno successivo.
4. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al presente
articolo e' approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, adottato entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Entro tre giorni dalla data di adozione del
provvedimento e' attivata la procedura per la trasmissione del
formulario.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dei commi da 271 a 279 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria
2007):
«271. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali
nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate
nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,
Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, e' attribuito un
credito d'imposta automatico secondo le modalita' di cui ai commi da 272
a 279. E' fatta salva la diversa decorrenza del credito d'imposta di cui
al precedente periodo eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui
al comma 279.
272. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura massima
consentita in applicazione delle intensita' di aiuto previste dalla
Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo
2007-2013 e non e' cumulabile con il sostegno de minimis ne' con altri
aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. 273.
Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche
mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed
attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale
di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'art. 2424 del codice
civile, destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi
produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta
nell'unita' produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi
della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono
agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti
agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
274. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente gli ammortamenti
dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni
d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli
ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato
effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli
investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si
assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto
costo non comprende le spese di manutenzione.
275. L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti che
operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche,
come definiti rispettivamente agli allgati I e II agli Orientamenti in
materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006,
nonche' ai settori dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e
assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attivita' che
riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline
comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei
grandi progetti, e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni
sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione
europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione
europea.
276. Il credito d'imposta e' determinato con riguardo ai nuovi
investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere
indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre
alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile ai fini dei
versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza e'
utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a
decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con
riferimento al quale il credito e' concesso.
277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro
il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione
o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se
entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono
entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a
strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto
all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo
d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono
acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli
investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove
acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene
esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato
che deriva dall'applicazione del presente comma e' versato entro il
termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il
periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
278. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le
disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire
la corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Tali verifiche, da
effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito
d'imposta, sono, altresi', finalizzate alla valutazione della qualita'
degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunita'
di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga
finalita'.
279. L'efficacia dei commi da 271 a 278 e' subordinata, ai sensi
dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».
Art. 3.
Disposizioni in materia fiscale
1. Per l'anno 2008, i CAF-dipendenti ovvero i professionisti
abilitati nell'ambito delle attivita' di assistenza fiscale di cui
all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
possono effettuare entro il 10 luglio 2008 la trasmissione in via
telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164. Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione
delle dichiarazioni nelle ipotesi previste dal provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 23 gennaio 2008, pubblicato
nel sito internet dell'Agenzia.
2. Per l'anno 2008 il termine di trasmissione della dichiarazione
prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' fissato al 10 luglio 2008.
3. I soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle
dichiarazioni, compresa quella unificata, scadono nel periodo dal 1°
maggio 2008 al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3,
commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.
4. I soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i
quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella
unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008, scadono fino al
29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via telematica,
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
entro il 30 settembre 2008.
5. Le persone fisiche presentano le dichiarazioni in via telematica,
compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008,
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
entro il 30 settembre 2008.
6. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
e-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, presentano in
via telematica la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, redatta sul modello approvato nell'anno 2008,
entro il 30 settembre 2008.
7. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma
140 e' inserito il seguente:
(( «140-bis. )) Al fine di consentire l'erogazione dei
rimborsi arretrati di cui ai (( commi 139 e 140 )) e di
accelerare l'erogazione delle richieste dei rimborsi correnti, su
proposta dell'Agenzia delle entrate, quote parte delle risorse
finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio e'
trasferita ad un apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'erogazione:
a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;
b) dei rimborsi per i quali non e' maturato il termine di cui al comma
139.».
8. I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, nonche' il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25
febbraio 2008, n. 74, sono abrogati.
(( 8-bis. All'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni,
dopo la parola: «emessi» sono aggiunte le seguenti: «e ricevuti».
8-ter. Al comma 1 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81, e successive modificazioni, dopo le parole: «di biocarburanti e
degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4» sono inserite le
seguenti: «, nonche' di combustibili sintetici purche' siano
esclusivamente ricavati dalle biomasse».
8-quater. Al fine di contenere i fenomeni connessi all'emergenza
ambientale nella regione Campania, i comuni della regione possono
deliberare variazioni della tassa o della tariffa relativa alla raccolta
e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2008 anche dopo
il 30 maggio 2008. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 34 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni»:
«Art. 34 (Attivita). - 1. I centri costituiti dai soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del comma l dell'art. 32 prestano l'assistenza
fiscale alle imprese. Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese
soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla
nomina del collegio sindacale, nonche' quelle alle quali non sono
applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore diverse
dalle societa' cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri
soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577.
2. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del
comma l dell'art. 32 prestano l'assistenza fiscale nei confronti dei
contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di
cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
3. I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti che la
richiedono e, in particolare:
a) elaborano e predispongono le dichiarazioni tributarie, nonche' curano
gli ulteriori adempimenti tributari;
b) redigono le scritture contabili;
c) verificano la conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni alla
relativa documentazione;
d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del
prospetto di liquidazione delle imposte;
e) comunicano ai sostituti d'imposta il risultato finale delle
dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in
sede di ritenuta d'acconto;
f) inviano all'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi
e le scelte ai fini della destinazione dell'otto e del quattro per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e
47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennita'
percepite dai membri del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dei redditi indicati
all'art. 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, i centri
costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1
dell'art. 32, svolgono le attivita' di cui alle lettere da c) a f) del
comma 3.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante «Regolamento recante norme
per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le
imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti
ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»:
«Art. 13 (Modalita' e termini di presentazione della dichiarazione dei
redditi). - 1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell'art.
37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal
decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere
all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita
dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell'8 per
mille dell'IRPEF:
a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si
riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende
prestare l'assistenza fiscale;
b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello cui si
riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla
documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di
controllo.
2. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno
di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di
dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il contratto di
lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio, ovvero, ad un
CAF-dipendenti se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di
luglio, e purche' siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che
dovra' effettuare il conguaglio. Il personale della scuola con contratto
di lavoro a tempo determinato puo' adempiere agli obblighi di
dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto d'imposta ovvero ad
un CAF-dipendenti se il predetto contratto dura almeno dal mese di
settembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di giugno
dell'anno successivo.
3. I possessori dei redditi indicati all'art. 49, comma 2, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere
agli obblighi di dichiarazione con le modalita' di cui alla lettera b)
del comma 1, del presente articolo a condizione che:
a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese di giugno al mese
di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione;
b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta che dovra'
effettuare il conguaglio.
4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati, non in possesso
di redditi di lavoro autonomo o d'impresa di cui agli articoli 49, comma
1, e 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, possono
adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' di
cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in forma
congiunta, purche' uno dei coniugi sia in possesso di redditi indicati
nei commi 1 e 3.
5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi ai
sensi del presente articolo:
a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, la dichiarazione annuale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto e la dichiarazione di sostituto
d'imposta;
b) i titolari di particolari tipologie di redditi annualmente
individuati con il decreto direttoriale di approvazione del modello di
dichiarazione dei redditi.
6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti di liquidazione
devono essere redatti su stampati conformi a quelli approvati con
decreto del Dipartimento delle entrate.».
- Si riporta il testo vigente del comma 3-bis dell'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante
«Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita'
produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»:
«Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta). -
1.-3. (omissis).
3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato,
anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che
effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25,
25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della
certificazione di cui all'art. 7-bis del medesimo decreto, trasmettono
in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art.
3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e
contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonche' gli
ulteriori dati necessari per l'attivita' di liquidazione e controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e
assicurativi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di
erogazione. Entro la stessa data sono, altresi', trasmessi in via
telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini
contributivi e assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di
conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del
presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione
dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 73 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
«Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito
delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a
responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua
assicurazione, nonche' le societa' europee di cui al regolamento (CE) n.
2157/2001 e le societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE)
n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', nonche' i trust,
residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', nonche' i trust,
residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza
personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c) del
comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni
non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti
ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto
dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa' e
gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le
societa' e le associazioni indicate nell'art. 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust
sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di
partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in
altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le
societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto
principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresi' residenti
nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli
istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi
da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'art. 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed
almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel
territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel
territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli
di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai
sensi dell'art. 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione,
un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del
trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta' di beni
immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali
immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di destinazione sugli
stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e' determinato
in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in
forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto
costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette
forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in base
all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio
dello Stato la sede dell'amministrazione di societa' ed enti, che
detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo
comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'art. 2359,
primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio
dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo
equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti
nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al
comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura
dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai
medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio
dello Stato le societa' o enti che detengano piu' del 50 per cento delle
quote dei fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'art. 37
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati
direttamente o indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o
per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo e'
individuato ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile,
anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa'.».
- Si riporta il testo vigente dei commi 2-bis e 3 dell'art. 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998:
«Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di conservazione delle
dichiarazioni). - 1.-2. (omissis). 2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui
almeno una societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma
precedente, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di
soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o piu'
soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico
Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come definite dall'art.
43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis, non
obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica,
possono presentare le dichiarazioni in via telematica, direttamente
avvalendosi del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via
telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano
soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di
periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di
diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate
nell'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nonche' quelle che associano soggetti appartenenti
a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori
dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I redditi delle
societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice
residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio,
indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al
valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate
diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di
costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei
conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome
collettivo o alle societa' in accomandita semplice secondo che siano
state costituite all'unanimita' o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo
o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra persone
fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono
equiparate alle societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
comma 2 puo' essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione
dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la
maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
L'oggetto principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata,
e, in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del codice
civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla
dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun
familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a
condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente,
con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con
l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata
anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi
l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai
familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla
qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in
modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei
redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in
modo continuativo e prevalente.
5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il
coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo
grado.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delledetrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»:
«Art. 3 (Soggetti passivi). - 1. Soggetti passivi dell'imposta sono
coloro che esercitano una o piu' delle attivita' di cui all'art. 2.
Pertanto sono soggetti all'imposta:
a) le societa' e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad
esse equiparate a norma dell'art. 5, comma 3, del predetto testo unico,
nonche' le persone fisiche esercenti attivita' commerciali di cui
all'art. 51 del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le societa' semplici e quelle ad esse equiparate
a norma dell'art. 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e
professioni di cui all'art. 49, comma 1, del medesimo testo unico;
d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 32
del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non
superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto
dall'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreche' non abbiano
rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6
dell'art. 34;
e) gli enti privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del citato
testo unico n. 917 del 1986, nonche' le societa' e gli enti di cui alla
lettera d) dello stesso comma;
e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' le amministrazioni
della Camera dei deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della
Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a
statuto speciale.
2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:
a) i fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n.
77, alla legge 14 agosto 1993, n. 344, e alla legge 25 gennaio 1994, n.
86;
b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
;
c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell'art.
13.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di
bollo», come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Pagamento in modo virtuale). - Per determinate categorie di
atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze,
l'intendente di finanza puo', su richiesta degli interessati, consentire
che il pagamento dell'imposta anziche' in modo ordinario o straordinario
avvenga in modo virtuale.
Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione
di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente
leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi
della relativa autorizzazione.
Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato
deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui
sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e
documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.
L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta
l'autorizzazione dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della
predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta
dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza
dell'autorizzazione e il 31 dicembre ripartendone l'ammontare in tante
rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con
scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.
Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare
all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del
numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per
voce di tariffa, nonche' degli assegni bancari estinti nel suddetto
periodo.
L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla
liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente
imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale
scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.
Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad
eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene
assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per
l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a
liquidazione provvisoria gia' eseguita, l'ufficio effettua la
riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare
al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore
del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa
alla prima rata oggetto della riliquidazione e' pagata unitamente
all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini
della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel
corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di
una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente
liquidata, la riliquidazione e' effettuata dall'Ufficio, su istanza del
contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo
indeterminato e puo' essere revocata con atto da notificarsi
all'interessato.
L'interessato, che intenda rinunziare all'autorizzazione, deve darne
comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando
contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il
periodo compreso dal 1° gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia.
Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva
dovra' essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione
della liquidazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2-quater del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, recante «Interventi urgenti per i settori
dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di
fiscalita' d'impresa», convertito con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2-quater (Interventi nel settore agroenergetico).
- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo
benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili
e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di
immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di
biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4,
nonche' di combustibili sintetici purche' siano esclusivamente ricavati
dalle biomasse con le modalita' di cui al comma 3. I medesimi soggetti
possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in
parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
Art. 4.
Differimento e proroga di termini
1. Al fine di consentire da parte dell'amministrazione finanziaria
l'efficace utilizzo delle risorse umane previste ai sensi dell'articolo
1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (( da
destinare, in misura omogenea, ai quattro dipartimenti, ))
tenuto conto che sono ancora in corso le attivita' di verifica
conoscitiva indispensabili per la allocazione delle predette risorse in
funzione delle finalita' di potenziamento dell'azione di contrasto
dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonche' delle funzioni di
controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica ivi previste, il
termine del 30 giugno 2008, stabilito nel citato comma 359, e' prorogato
al 31 ottobre 2008. (( Considerata l'impossibilita' di concludere
entro il termine del 31 maggio 2008 le procedure di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, tenuto conto che sono
ancora in corso le attivita' di verifica conoscitiva indispensabili per
la allocazione delle risorse umane in funzione delle finalita' di
potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione
fiscale, nonche' delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio
della spesa pubblica, e' autorizzato, altresi', il completamento del
programma di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 481, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, attuato con il citato decreto
ministeriale, mediante integrale utilizzo della graduatoria entro il 30
settembre 2008, anche a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ))
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e
all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
(( 2-bis. All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, le parole: «decorsi novanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2009». ))
3. Il termine per l'emanazione dei regolamenti di cui
all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
prorogato al 30 settembre 2008 per la Fondazione «Il Vittoriale degli
italiani».
(( 4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160,
e successive modificazioni, le parole: «1° luglio 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2009». ))
5. All'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le
parole: «dalla data di scadenza del termine di cui all'art. 25, comma 3,
della legge 18 aprile 2005, n. 62» sono sostituite dalle seguenti: «dal
1° gennaio 2009».
(( 6. All'articolo 2, comma 102, primo periodo, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno
2008», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». ))
7. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta
mesi».
8. All'articolo 354, comma 4, del (( codice delle assicurazioni
private di cui )) al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, le parole: «e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2
dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre
dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14
gennaio 2008, n. 21, si applicano a decorrere dall'anno accademico
2009-2010.
(( 9-bis. Il termine di durata in carica del presidente del Museo
storico della fisica e Centro di studi e ricerche, di cui alla legge 15
marzo 1999, n. 62, puo' essere prorogato secondo le modalita' di
conferma di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 5 gennaio 2000, n. 59. Al citato articolo 7, comma 2, del
predetto regolamento 5 gennaio 2000, n. 59, le parole: «una sola volta»
sono soppresse.
9-ter. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
al secondo e al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2008».
9-quater. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I prodotti di cui al comma 1 ancora presenti nei magazzini dei
distributori alla data di entrata in vigore della presente disposizione
possono continuare ad essere venduti al consumatore finale entro il 30
giugno 2009».
9-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 24 dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 30 settembre 2008
il termine di conservazione nel bilancio delle risorse relative ai
contributi statali di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che alla data di
entrata in vigore del presente decreto siano stati oggetto di revoca e
non risultino impegnate.
9-sexies. Il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva
2003/87/CE, fino alla costituzione nella forma prevista dal decreto
legislativo 7 marzo 2008, n. 51, continua ad operare nella composizione
e con i compiti previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 216». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente del comma 359, dell'art. 1, della citata
legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008):
«359. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e
dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio
della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008,
incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti
percentuali previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque per un numero
non superiore a quattro unita'. Ove tale facolta' venga esercitata, a
decorrere dalla data dell'eventuale conferimento di ciascuno degli
incarichi previsti dal presente comma, sono soppressi due posti di
livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun
incarico conferito.».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2008, reca
«Indizione della procedura di selezione e di reclutamento di
professionalita' altamente qualificate nelle materie di competenza del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, come indicato
dall'art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
- Si riporta il testo vigente dei commi 481 e 527 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006:
«481. Per il potenziamento delle attivita' e degli strumenti di analisi
e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorrere
dall'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui di
cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro da destinare al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze lo stanziamento e' ripartito tra le amministrazioni
interessate per gli scopi di cui al presente comma. A decorrere dal
medesimo anno 2007 e' altresi' autorizzata la spesa di 600.000 euro in
favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il collegamento delle
strutture di supporto del Parlamento, anche avvalendosi della
cooperazione di altre istituzioni e di istituti di ricerca. In relazione
alle finalita' di cui al presente comma, una quota, stabilita con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse
attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e'
destinata ad un programma straordinario di reclutamento di personale con
elevata professionalita'. Le relative modalita' di reclutamento sono
definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi
dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248.».
«527. Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono
procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di
un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa
annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito
un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad
assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'art. 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro»:
«Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente). - 1. Il datore
di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'art. 3, e i dirigenti,
che organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono:
a) - q) omissis;
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive
competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le
informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
s) - bb) omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 41 del citato decreto legislativo n. 81
del 2008:
«Art. 41 (Sorveglianza sanitaria). - 1. La sorveglianza sanitaria e'
effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee
nonche' dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui
all'art. 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta
dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di
valutare la sua idoneita' alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
specifica. La periodicita' di tali accertamenti, qualora non prevista
dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta
l'anno. Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita dal
medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e
periodicita' della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli
indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal
medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue
condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita'
lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla
mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare
l'idoneita' alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi
previsti dalla normativa vigente.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) in fase preassuntiva;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di
lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini
diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui
al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresi' finalizzate alla verifica
di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze
psicotrope e stupefacenti.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella
sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lettera c), secondo
i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato
cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite
mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi
alla mansione specifica:
a) idoneita';
b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o
limitazioni;
c) inidoneita' temporanea;
d) inidoneita' permanente.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita' temporanea vanno
precisati i limiti temporali di validita'.
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per
iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
9. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo,
all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo
eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca
del giudizio stesso.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 306 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla presente legge:
«Art. 306 (Disposizioni finali). - 1. omissis.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad
esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie,
previste dal presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal 1°
gennaio 2009; fino a tale data continuano a trovare applicazione le
disposizioni previgenti.
- Si riporta il testo vigente del comma 634 dell'art. 2 della citata
legge n. 244 del 2007:
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di
ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni
pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e del Ministro per l'attuazione del programma di
Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni
sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi
pubblici statali, nonche' strutture amministrative pubbliche statali,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate
che svolgono attivita' analoghe o complementari, con conseguente
riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del
contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono
funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di
diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli
stessi secondo le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n.
1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla
lettera e) del presente comma, nonche' dall'art. 9, comma 1-bis, lettera
c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono
attivita' in materie devolute alla competenza legislativa regionale
ovvero attivita' relative a funzioni amministrative conferite alle
regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di
gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi
collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalita' dei
predetti organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo
Stato risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola
liquidazione in conformita' alle norme sulla liquidazione coatta
amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il
finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o
di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici
soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza
nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture
soppressi.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117, recante «Disposizioni urgenti modificative del codice della strada
per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione», convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di limitazioni alla guida). - 1.
All'art. 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A,
rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle
disposizioni comunitarie in materia di patenti.";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo
anno dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una
potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La
limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti
al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188,
purche' la persona invalida sia presente sul veicolo.";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono
sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis";
d) al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque prima di aver
raggiunto l'eta' di venti anni," sono soppresse e le parole: «da euro 74
a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594".
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 117 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente
articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B
rilasciata a fare data dal 1° gennaio 2009.
3. All'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di minori
di anni cinque.";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro
594.".
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
e disposizioni urgenti in materia finanziaria», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 19 (Contratti pubblici). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 256,
comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli
articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato F, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.».
- Si riporta il testo del comma 102 dell'art. 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, come modificato dalla presente legge:
«Per l'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2008, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.
43. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
modificato dalla presente legge: «Art. 13 (Norme per la riduzione dei
costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della
concorrenza). - 1. Al fine di evitare lterazioni o distorsioni della
concorrenza e del mercato e di assicurare la parita' degli operatori, le
societa', a capitale interamente pubblico o misto, costituite o
partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la
produzione di beni e servizi strumentali all'attivita' di tali enti in
funzione della loro attivita', con esclusione dei servizi pubblici
locali, nonche', nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento
esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono
operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o
affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti
pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non
possono partecipare ad altre societa' o enti. Le societa' che svolgono
l'attivita' di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal
divieto di partecipazione ad altre societa' o enti.
2. Le societa' di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non
possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l'effettivita' delle precedenti disposizioni,
le societa' di cui al comma 1 cessano entro trenta mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto le attivita' non consentite. A
tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza
pubblica, le attivita' non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche
costituendo una separata societa'. I contratti relativi alle attivita'
non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono
efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del
presente comma.
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli.
Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i
contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della
predetta data.».
- Si riporta il testo dell'art. 354 del codice delle assicurazioni
private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 354 (Norme espressamente abrogate). - 1. Fermo quanto disposto
dall'art. 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel
testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono o
restano abrogati:
il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;
il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;
il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738;
la legge 7 febbraio 1979, n. 48;
gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e
6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576;
la legge 28 novembre 1984, n. 792;
la legge 22 ottobre 1986, n. 742;
la legge 11 novembre 1986, n. 772;
la legge 7 agosto 1990, n. 242;
la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;
l'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
la legge 17 febbraio 1992, n. 166;
gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
l'art. 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli
articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56;
l'art. 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
l'art. 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
l'art. 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
l'art. 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002,
n. 273;
l'art. 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;
il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307;
l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
2. I regolamenti emanati dall'ISVAP ai sensi del presente codice si
adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti
disposizioni di attuazione della normativa comunitaria.
3. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente
codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da
regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti
disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione
delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in
quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti
materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal
comma 2 dell'art. 355. In caso di violazione si applicano, con la
procedura sanzionatoria prevista dall'art. 326, gli articoli di cui ai
capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie
rispettivamente disciplinate.
5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei
corrispondenti provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti
atti:
a) i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 4 giugno 1971, e in data 12 ottobre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 26 ottobre 1972, adottati
ai sensi dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
b) il decreto ministeriale 3 luglio 2003 del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro delle attivita' produttive pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 211 dell'11 settembre 2003, adottato ai sensi dell'art. 5 della legge
5 marzo 2001, n. 57, come modificato dall'art. 23, comma 3, della legge
12 dicembre 2002, n. 273.
6. L'ISVAP, allo scopo di attuare l'obiettivo di semplificazione di cui
alla legge 23 luglio 2003, n. 229, adotta, nell'ambito delle proprie
competenze, le disposizioni previste dal presente codice con unico
regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio
previgente provvedimento a carattere generale.
7. I contratti gia' conclusi alla data di entrata in vigore del presente
codice restano regolati dalle norme anteriori.».
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14
gennaio 2008, n. 21, recante «Norme per la definizione dei percorsi di
orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le
universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati
scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea
universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della legge 2
agosto 1999, n. 264, a norma dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c)
della legge 11 gennaio 2007, n. 1»:
«Art. 4 (Valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici ai fini
dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'art. 1 della
legge 2 agosto 1999, n. 264). - 1. Il punteggio massimo degli esami di
ammissione ai corsi universitari, di cui all'art. 1 della legge 2 agosto
1999, n. 264, e' di 105 punti.
2. Nell'ambito di tale punteggio 80 punti sono assegnati sulla base del
risultato del test di ingresso e 25 punti sono assegnati agli studenti
che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore,
appositamente certificati ai sensi dell'art. 5, nell'ultimo triennio
continuativo e nell'esame di Stato.
3. I 25 punti assegnati ai risultati conseguiti nel percorso scolastico
sono determinati sulla base dei seguenti elementi:
a) la media complessiva, non inferiore a sette decimi, dei voti ottenuti
negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni di frequenza
della scuola secondaria superiore, ivi compreso lo scrutinio finale
dell'ultimo anno di corso per l'ammissione all'esame di Stato; nel caso
di studenti che abbiano ottenuto l'accesso all'esame di Stato al termine
del quarto anno - per merito o per frequenza di percorsi scolastici
quadriennali - si prende in considerazione l'ultimo biennio;
b) la valutazione finale conseguita nell'esame di Stato, al termine
dell'istruzione secondaria superiore, dal 20 per cento degli studenti
con la votazione piu' alta attribuita dalle singole commissioni, e
comunque non inferiore a 80 su 100. Il punteggio di cui alla presente
lettera puo' essere assegnato anche per scaglioni, in relazione alla
valutazione finale conseguita dallo studente;
c) la lode ottenuta nella valutazione finale dell'esame di Stato;
d) le votazioni, uguali o superiori agli otto decimi, conseguite negli
scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni in discipline,
predefinite nel bando di accesso a corsi universitari, che abbiano
diretta attinenza o siano comunque significative per il corso di laurea
prescelto.
4. I punteggi da attribuire sulla base degli elementi di cui al comma 3
sono individuati, per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e
b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1, della stessa
legge, e, per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della
medesima legge, da parte dei singoli atenei nei relativi bandi.
5. Il Ministero della pubblica istruzione, entro la fine dell'anno
scolastico, rende pubblici per ciascuna commissione di esame finale di
Stato che abbia operato nella scuola statale o paritaria, sia la
distribuzione, per fasce di punteggi, delle valutazioni conseguite dagli
studenti nel predetto esame, sia il numero di studenti che rientrano
nella condizione indicata nel comma 3, lettera b).».
«Art. 5 (Certificazioni). - 1. Le certificazioni relative alle
valutazioni di qualita' ottenute dagli studenti, in sede di scrutinio
finale degli ultimi tre anni del corso di istruzione frequentato e in
sede di esame di Stato, di cui all'art. 4, sono rilasciate dal dirigente
scolastico dell'istituzione scolastica statale o paritaria frequentata
dallo studente.
2. Per i candidati esterni che hanno superato l'esame di Stato a livelli
valutativi di qualita' cosi' come previsto dall'art. 4, comma 3, lettere
b) e c), la certificazione e' relativa soltanto a detto esame e viene
rilasciata dal dirigente scolastico dell'istituto sede di esame.
3. Le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate a richiesta
dell'interessato.». - La legge 15 marzo 1999, n. 62, reca
«Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo
storico della fisica e Centro di studi e ricerche.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto 5 gennaio 2000, n. 59,
recante «Regolamento recante istituzione del Museo della fisica e Centro
studi e ricerche, in Roma», come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Presidente). - 1. Il presidente e' nominato fra personalita' di
alta qualificazione scientifica nel settore della fisica con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il
presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovrintende alle
attivita' del Centro studi e ricerche, convoca e presiede il consiglio
di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e cura
l'esecuzione delle delibere.
2. Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato.
Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori
universitari, e' collocato nella posizione prevista dagli ordinamenti di
appartenenza; se ricercatore o professore universitario, e' collocato in
aspettativa, a domanda, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282, recante «Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari
e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita», convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di
impresa e di rideterminazione dei valori di acquisto). - 1. Le
disposizioni dell'art. 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle
assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente
al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato art. 3 della
legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16
maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive modificazioni, si applicano anche per la
rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2008. Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre
rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 31 ottobre
2008; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli
interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono
essere effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2008.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006,
n. 161, recante «Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la
limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti
all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonche' in prodotti per
la carrozzeria», come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. I prodotti elencati
nell'allegato I aventi un contenuto di COV superiore ai valori limite
previsti nell'allegato II possono essere immessi sul mercato nei dodici
mesi successivi alla data di applicazione del valore limite superato se
si dimostra che gli stessi sono stati prodotti prima di tale data.
1-bis. I prodotti di cui al comma 1 ancora presenti nei magazzini dei
distributori alla data di entrata in vigore della presente disposizione
possono continuare ad essere venduti al consumatore finale entro il 30
giugno 2009.
2. I valori limite previsti dall'allegato II, nei tre anni successivi
alle date ivi previste, non si applicano ai prodotti elencati
nell'allegato I che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono
destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione
esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.
3. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
delle attivita' produttive, ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio
2005, n. 11, si provvede alla modifica degli allegati del presente
decreto, al fine di dare attuazione a successive direttive comunitarie
per le parti in cui le stesse modifichino modalita' esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico della direttiva comunitaria recepita
con il presente decreto.».
- Si riporta il testo del comma 24 dell'art. 3 della citata legge n. 244
del 2007:
«24. I commi 28 e 29 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dal 1° agosto 2008
e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali,
entro il 31 luglio 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa
da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le
dichiarazioni di assunzioni di responsabilita' di cui al comma 29
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti
beneficiari non di diritto pubblico.».
- La Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di
emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la
direttiva 96/61/CE del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. serie L n.
275 del 25 ottobre 2003.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, reca «Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante
attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di
scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita',
con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 216 del 2006:
«Art. 8 (Autorita' nazionale competente). - 1. E' istituito il Comitato
nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione
delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite
all'art. 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato
supporto logistico e organizzativo.
1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorita'
nazionale competente ed e' designato Punto di contatto per le attivita'
JI e Autorita' nazionale designata per le attivita' CDM.
1-ter. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al
Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
2. Il Comitato ha il compito di:
a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al
pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle
attivita' produttive;
b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione
approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal
Ministro delle attivita' produttive;
c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione
sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui
all'art. 9, comma 3, della direttiva n. 2003/87/CE, presentarla al
pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle
attivita' produttive;
d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla
base delle modalita' definite nell'ambito del PNA;
e) definire le modalita' di presentazione da parte del pubblico di
osservazioni sulle materie di cui al presente comma, lettere a) e c),
nonche' i criteri e le modalita' con cui tali osservazioni sono tenute
in considerazione;
f) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui
all'art. 4;
g) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi
dell'art. 7;
h) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate;
i) approvare ai sensi dell'art. 19 i raggruppamenti di impianti che
svolgono un'attivita' elencata nell'allegato A;
l) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui
all'art. 14;
m) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro
attivita' ai sensi dell'art. 17;
n) definire i criteri di svolgimento delle attivita' di verifica e di
predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto
dall'allegato D e dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;
o) irrogare le sanzioni di cui all'art. 20 e rendere pubblici i nomi dei
gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di
emissioni a norma dell'art. 16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE;
p) definire eventuali disposizioni attuative in materia di monitoraggio
delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato E, e di
quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;
q) definire le modalita' e le forme di presentazione della domanda di
autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di
aggiornamento di tale autorizzazione;
r) definire le modalita' per la predisposizione e l'invio della
dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5, sulla base dei contenuti
minimi di cui all'allegato F;
s) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto
dall'art. 15, commi 8 e 9;
t) predisporre e presentare alla Commissione europea la relazione di cui
all'art. 23;
t-bis) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il
regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso;
t-ter) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle
emissioni e delle quote di emissione di cui all'art. 14;
t-quater) partecipare, attraverso rappresentanti scelti fra i propri
componenti e all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui
all'art. 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede
comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo
di Kyoto.
2-bis. Il Comitato svolge, altresi', attivita' di indirizzo al fine di
coordinare azioni volte a:
a) promuovere le attivita' progettuali legate ai meccanismi flessibili
del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e
l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello
nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e
le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi
per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed
imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a
beneficio del Sistema-Paese, le attivita' pianificate e le risorse
allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in
attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto
del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attivita'
progettuali per lo svolgimento di attivita' di formazione, per
l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti,
per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei
progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi
autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita' funzionale alla
facilitazione di progetti CDM/JI;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti
specifici corrispondenti alle priorita' di sviluppo sostenibile del
Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico-industriali
italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione
delle emissioni.
3. Il Comitato e' composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria
tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha
autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato
conferito dal Consiglio medesimo.
3-bis. Il Consiglio direttivo e' composto da otto membri, di cui tre
nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni
consultive, rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Per l'espletamento dei
compiti cui al comma 2, lettera t-quater) ed al comma 2-bis il Consiglio
direttivo e' integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari
esteri.
3-ter. I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero
dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del
Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.
3-quater. La Segreteria tecnica e' composta da quattordici membri di
elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia
ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il
coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque
membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri
dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal
Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Gestore servizi
elettrici, di seguito: «GSE».
4. Le modalita' di funzionamento del Comitato saranno definite in un
apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministero delle attivita' produttive; il regolamento dovra' assicurare
la costante operativita' e funzionalita' del Comitato in relazione agli
atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente
decreto.
5. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie
deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data
adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, le deliberazioni inerenti:
a) il Piano nazionale di cui alla lettera a), comma 2, da sottoporre
alla consultazione del pubblico;
b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del comma 2
notificato alla Commissione europea;
c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 da
sottoporre alla consultazione del pubblico;
d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2
approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal
Ministro delle attivita' produttive;
e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere p), q) e r)
del comma 2;
e-bis) la relazione di cui al comma 1-ter.
5-bis. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di
conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano
la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della
nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o
all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di conflitto di
interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente
provvede alla sostituzione dell'esperto.
5-ter. Il trattamento economico spettante ai membri del Comitato e'
determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5-quater. Il Comitato puo' istituire, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono
partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici,
sociali e ambientali maggiormente interessati.
5-quinquies. Per le attivita' di cui al comma 2-bis, il Consiglio
direttivo si puo' avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE.
In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro
programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attivita'
svolta.
5-sexies. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attivita'
non riconducibili a quelle di cui all'art. 26, comma 1, non deve
comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai
componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 5-quater
non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso spese a qualsiasi
titolo dovuto.
6-7. Abrogati.».
(( Art. 4-bis.
Ulteriori proroghe di termini e disposizioni connesse
1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007,
n. 164, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2008».
2. Il termine per il completamento delle procedure di assunzione di cui
all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
differito al 31 dicembre 2008.
3. Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti
per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria e' differito
al 31 dicembre 2009. A tal fine, per gli anni 2008 e 2009, e'
autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 523, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed all'articolo 66,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento di
magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per
l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere
sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni.
4. I termini di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004,
n. 146, all'articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 148, e
all'articolo 5, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 147, relativi
all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'interno, concernente i provvedimenti necessari
per l'istituzione, nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e
di Barletta-Andria-Trani, degli uffici periferici dello Stato, sono
differiti al 30 giugno 2009.
5. All'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»
sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2008».
6. All'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: «31 luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2008».
7. All'articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «per quelli in costruzione,» sono inserite le
seguenti: «con riferimento alla parte organica dei rifiuti,»;
b) le parole: «tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008».
8. Considerata l'impossibilita' di concludere entro i termini
attualmente previsti le procedure finanziarie ed evitare il sorgere di
possibili situazioni emergenziali, ai comuni delle aree individuate
dall'obiettivo «Convergenza» del regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio, dell'11 luglio 2006, aventi popolazione superiore a 500.000
abitanti e che abbiano rilevanti passivita' nei confronti delle societa'
a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione
rifiuti ed igiene ambientale nel territorio comunale, e' erogato un
contributo in conto capitale di 80 milioni di euro di cui 30 milioni
nell'anno 2008, 30 milioni nell'anno 2009 e 20 milioni nell'anno 2010. I
conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui
al presente comma. Alla corresponsione del contributo provvede il
Ministero dell'interno sulla base dei dati comunicati dai comuni
interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi
i comuni i cui territori abbiano gia' goduto di analoghi benefici a
seguito di commissariamenti o dichiarazioni di stato di emergenza. Il
contributo di cui al presente comma e' escluso dal computo delle spese
rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di
stabilita'. Le risorse finanziarie trasferite ai comuni ai sensi del
presente comma sono insuscettibili di pignoramento o sequestro.
9. Per far fronte all'intervento di cui al comma 8 si provvede, nel
limite di 90 milioni di euro per il 2008, 90 milioni di euro per il 2009
e 60 milioni di euro per il 2010, a valere sulle risorse del Fondo per
le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
10. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2009»;
b) il comma 2-bis e' abrogato.
11. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio
2009».
12. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze
ivi prevista e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
13. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2008».
14. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2008».
15. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2008».
16. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 dicembre 2009» e le parole: «entro il 30 giugno 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2008». Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112. Alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il
disposto dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.
43.
17. Per l'anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di
garantire l'assunzione di ricercatori nelle universita' e negli enti di
ricerca, le risorse di cui all'articolo 1, commi 650 e 652, della
medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2008
e al netto delle risorse gia' utilizzate nell'anno 2007, sono utilizzate
per il reclutamento di ricercatori delle universita' ai sensi
dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il
reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con le
modalita' previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
comparto e nei limiti dell'organico vigente presso ciascun ente, ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui
all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006.
L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e'
abrogato.
18. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)
di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' prorogato,
nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, fino al 31 maggio 2009 ovvero, se
ultimate prima della suddetta data, fino al completamento delle
procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR),
di cui all'articolo 2, commi da 138 a 141, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286. Per le attivita' di funzionamento del CNVSU e del Comitato
di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate le
risorse finanziarie entro i limiti di spesa previsti dall'articolo 2,
comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, iscritte nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 164
del 2007, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. Le disposizioni del
presente decreto entrano in vigore il 1° novembre 2007.
2. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre
2007 alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio si
intendono autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attivita' di
cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, al ricorrere delle medesime condizioni, si intendono autorizzati
alla prestazione dei servizi e delle attivita' di cui all'art. 1, comma
5, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
limitatamente agli strumenti finanziari derivati.
3. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre
2007 alla prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi si
intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'art. 1,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le
banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla
prestazione del servizio di collocamento, con preventiva sottoscrizione
o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del servizio
di cui all'art. 1, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
5. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le
banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla
prestazione del servizio di collocamento, senza preventiva
sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei
confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del
servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettera c-bis), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
6. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre
2007 alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di
portafogli di investimento per conto terzi si intendono autorizzate alla
prestazione del servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre
2007 alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini
nonche' mediazione si intendono autorizzate alla prestazione del
servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettera e), del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
8. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla prestazione di uno o
piu' servizi di investimento alla data del 31 ottobre 2007 si intendono
autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'art. 1, comma 5,
lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
9. Le SGR autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si
intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'art. 1,
comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
10. Le SIM, le SGR e le banche autorizzate in Italia alla data del 31
ottobre 2007 comunicano alle autorita' competenti alla tenuta dei
rispettivi albi entro il 30 novembre 2007 se non intendono avvalersi
della disposizione di cui al comma 9.
11. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati autorizzati in
Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate
all'esercizio dei mercati regolamentati di cui all'art. 63, commi 1 e 3,
e all'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
12. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati che gestiscono
sistemi di scambi organizzati multilaterali alla data del 31 ottobre
2007 si intendono autorizzate all'esercizio dell'attivita' di gestione
di sistemi multilaterali di negoziazione.
13. I soggetti abilitati adeguano entro il 30 giugno 2008 i contratti in
essere al 1° novembre 2007.
14. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui
all'art. 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2008, la riserva di attivita' di cui
all'art. 18 del medesimo decreto non pregiudica la possibilita' per i
soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in
materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui
all'art. 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di
pertinenza dei clienti.».
- Si riporta il testo dei commi 518 e 523 dell'art. 1 della citata legge
n. 296 del 2006:
«518. Per l'anno 2007, e' autorizzato, in deroga all'art. 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati
amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, entro
il limite di spesa di 1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5,671
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Alla ripartizione delle
predette assunzioni, si provvede mediante decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.».
«523. Per l'anno 2008 le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali
di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e
gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere,
per il medesimo anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente
comma si applica anche alle assunzioni del personale di cui all'art. 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano
alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a
quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui
alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 25 della medesima legge n. 226 del 2004.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 66 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione Tributaria»:
«Art. 66 (Turn over) - 1. - 2. (omissis).
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.
In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita'
cessate nell'anno precedente.
4. - 14. (omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 527 dell'art. 1 della citata
legge n. 296 del 2006:
«527. Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono
procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di
un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa
annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito
un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad
assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'art. 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 11 giugno 2004, n. 146,
recante «Istituzione della provincia di Monza e della Brianza»:
«Art. 4. - 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 21, comma 3,
lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno,
adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'art. 2, comma 2,
primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella
provincia di Monza e della Brianza degli uffici periferici dello Stato,
entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e
tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1 sono altresi' individuate le procedure per la gestione da parte
del commissario di cui all'art. 2 delle risorse rese disponibili dalla
presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle
amministrazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati, e' autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei
ruoli del personale dello Stato.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge 11 giugno 2004, n.
148, recante «Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani»:
«Art. 4. - 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 21, comma 3,
lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno,
adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'art. 2, comma 2,
primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella
provincia di Barletta-Andria-Trani degli uffici periferici dello Stato
entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e
tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1 sono altresi' individuate le procedure per la gestione da parte
del commissario di cui all'art. 2 delle risorse rese disponibili dalla
presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle
amministrazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati, e' autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei
ruoli del personale dello Stato.
4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell'ambito
delle citta' capoluogo, e' disposta con deliberazione del consiglio
provinciale in base ai criteri stabiliti dallo statuto.
5. Lo statuto stabilisce, altresi', le sedi e le modalita' di riunione
degli organi di governo della provincia.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della legge 11 giugno 2004, n.
147, recante «Istituzione della provincia di Fermo»:
«Art 5. - 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 21, comma 3,
lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno,
adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'art. 3, comma 2,
primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella
provincia di Fermo degli uffici periferici dello Stato entro i limiti
delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto
nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1 sono altresi' individuate le procedure per la gestione da parte
del commissario di cui all'art. 3, comma 2, delle risorse rese
disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici
periferici delle amministrazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati, e' autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei
ruoli del personale dello Stato.
4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione degli uffici
dell'amministrazione provinciale nel capoluogo.».
- Si riporta il testo dei commi 17 e 21 dell'art. 2 della citata legge
n. 244 del 2007:
«17. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica, entro il 30 settembre 2008 provvedono con proprie
leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della
disciplina delle comunita' montane, ad integrazione di quanto previsto
dall'art. 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da
ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunita'
montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del
fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007
all'insieme delle comunita' montane presenti nella regione.».
«21. L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma
17 e' accertato, entro il 31 ottobre 2008, sulla base delle leggi
regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate.
Gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione
del predetto decreto.».
- Si riporta il testo del comma 137 dell'art. 2 della citata legge n.
244 del 2007:
«137. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli
incentivi di cui al comma 1118 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del
2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via
prioritaria, per quelli in costruzione, con riferimento alla parte
organica dei rifiuti, e' completata dal Ministro dello sviluppo
economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti,
inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008.».
- Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006,
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il
regolamento (CE) n. 1260/1999 e' pubblicato nella G.U.U.E. serie L n.
210 del 31 luglio 2006.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003»:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime
aree). - 1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per le aree
sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree
depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono
le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative,
comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche' la
dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650
milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno
2005.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato
dalla presente legge: «Art. 3 (Proroga dei termini in materia di
prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere). -
1. Il termine stabilito dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di
prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con
oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e' prorogato al 30
giugno 2009.
2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture
ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al
Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il
progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita'
previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37.
2-bis. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 8-bis del citato decreto-legge n. 248
del 2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8-bis (Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule
staminali del cordone ombelicale). - 1. E' prorogato al 28 febbraio 2008
il termine di cui all'art. 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n.
219, per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di
una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali.
A tal fine, e per incrementare la disponibilita' di cellule staminali
del cordone ombelicale ai fini di trapianto, sono autorizzati la
raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone
ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il
Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta
avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo
consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessita' per
paziente compatibile. In relazione alle attivita' di cui al presente
articolo, il Ministro della salute, con il decreto di cui al primo
periodo, regolamenta le funzioni di coordinamento e controllo svolte dal
Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per le
rispettive competenze.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 15 del citato decreto-legge n.
248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008:
«Art. 15 (Disposizioni in materia di arbitrati). - 1. Al fine di
consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di
cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le
disposizioni di cui all'art. 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008, e il termine del
30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, e'
differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell'art. 3
della citata legge n. 244 del 2007, le parole: "al 30 settembre e fino
alla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 26 del citato decreto-legge
n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del
2008, come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura). - 1. 5.
(omissis).
6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'art. 1, comma 1055, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' differito
al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro,
tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla
fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di
cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni
Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine
suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi
quindici giorni. Il Commissario e' altresi' autorizzato a prorogare i
contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la
distribuzione dell'acqua fino al 31 dicembre 2008 nei limiti delle
risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione
sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano
state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di
verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per
il completamento delle opere medesime. Tale importo e' versato alle
entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, che e' autorizzato ad
attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle
suddette disponibilita', per concorrere al risanamento dello stesso,
facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio
dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli
interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso, in conseguenza
del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le regioni Umbria e
Toscana, un decreto avente finalita' e caratteristiche analoghe a quelle
di cui al terzo periodo del comma 1055 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
7. - 7-bis. (omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto-legge n. 248 del
2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica).
- 1. Entro il termine del 31 dicembre 2008, le regioni possono procedere
al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di
singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario
di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n.
215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri
delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture.
Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi
consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di
contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili
devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attivita'
istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai
consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 28 del citato decreto-legge
n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del
2008, come modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle
partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.). - 1. Il termine per
l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo
periodo dell'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
differito al 31 dicembre 2008 in riferimento alle societa' regionali
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attivita'
connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il
loro equilibrio economico e finanziario, le societa' regionali
continuano a svolgere le attivita' previste dai contratti di servizio
con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle
regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni
svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai
medesimi titoli. Per garantire la continuita' nell'esercizio delle
funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura
non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalita', i
termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da
completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo
periodo, le attivita' che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia
anche dopo tale subentro, nonche' le misure e le modalita' del
cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione
dell'art. 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti
regionali in materia di autoimprenditorialita' e autoimpiego, a valere
sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello
sviluppo economico.
1-bis. - 1-ter. (omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 12 del citato decreto-legge
n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del
2008, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Disposizioni in materia di universita' ed enti di ricerca). -
1. (omissis).
2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle
procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda
fascia, fino al 31 dicembre 2009 continuano ad applicarsi, relativamente
a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210,
e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; gli
organi accademici delle universita', nell'ambito delle rispettive
competenze, possono indire, entro il 30 novembre 2008, le relative
procedure di valutazione comparativa.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, recante «Disposizioni urgenti per l'universita' e la
ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di
grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di
concessione, nonche' altre misure urgenti», convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,:
«Art. 1 (Disposizioni per l'universita). - 1. Per l'anno 2005, i
programmi di cui all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, sono formulati dalle universita' ed inviati per la valutazione di
compatibilita' finanziaria al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca entro il 31 marzo 2005.
2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di
conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari e' pari
al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di
seconda fascia a tempo pieno di pari anzianita'.
2-bis. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei
professori universitari, per le procedure di valutazione comparativa
relative alla copertura di posti di professore ordinario e associato, di
cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla data
del 15 maggio 2005, la proposta della commissione giudicatrice e'
limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel
candidato giudicato piu' meritevole.».
- Si riporta il testo dei commi 648, 650, 651 e 652 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006: «648. Al fine di consentire il
reclutamento straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma
647 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare
alle universita' e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno
2008.
650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20
milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e
di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
651. Fermo quanto previsto dai commi 643, 644 e 645, entro il 30 aprile
2007 il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentiti i presidenti
degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di assunzioni di
ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal
Ministero dell'universita' e della ricerca, definendone il numero
complessivo e le modalita' procedimentali con particolare riferimento ai
criteri di valutazione dei pregressi rapporti di lavoro, dei titoli
scientifici e dell'attivita' di ricerca svolta.
652. Per l'attuazione del piano di cui al comma 651, e' autorizzata la
spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008.».
-- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 7, della legge 4
novembre 2005, n. 230, recante «Nuove disposizioni concernenti i
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il
riordino del reclutamento dei professori universitari»:
«Art. 1 - 1. 6. (omissis).
7. Per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30
settembre 2013 le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210. In
tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di
ricerca e le attivita' svolte in qualita' di assegnisti e contrattisti
ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di
borsisti postdottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398,
nonche' di contrattisti ai sensi del comma 14 del presente articolo.
L'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato ai sensi del presente
comma e' subordinata ai medesimi limiti e procedure previsti dal comma 6
per la copertura dei posti di professore ordinario e associato.
8. - 25. (omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e
la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 7 (Competenze del MURST). - 1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli
stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui
all'art. 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e
all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio
geofisico sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della legge
30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi
dell'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gia'
concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con
unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito
nello stato di previsione del medesimo Ministero.
Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i
contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di
cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
506, nonche' altri contributi e risorse finanziarie che saranno
stabilite per legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e
di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide,
dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla
montagna. Il fondo e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente tra gli enti e le
istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni
per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del
perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad erogare acconti
agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei
medesimi decreti, nonche' dei contributi assegnati come competenza nel
precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo il Consiglio nazionale della scienza e tecnologia (CNST), di
cui all'art. 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono
fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti
modificazioni ed integrazioni:
a) la lettera b) del comma 1 dell'art. 2 e' sostituita dalle seguenti:
«b) valorizza e sostiene, anche con adeguato supporto finanziario, la
ricerca libera nelle universita' e negli enti di ricerca, nel rispetto
delle autonomie previste dalla presente legge e definite nei rispettivi
ordinamenti, promuovendo opportune integrazioni e sinergie tra la
ricerca pubblica e quella del settore privato, favorendone lo sviluppo
nei settori di rilevanza strategica;
b-bis) sovrintende al monitoraggio del PNR, con riferimento anche alla
verifica della coerenza tra esso e i piani e i programmi delle
amministrazioni dello Stato e degli enti da esse vigilati; riferisce al
CIPE sull'attuazione del PNR; redige ogni tre anni un rapporto sullo
stato di attuazione del medesimo e sullo stato della ricerca nazionale;
b-ter) approva i programmi pluriennali degli enti di ricerca, con
annesso finanziamento a carico dell'apposito Fondo istituito nel proprio
stato di previsione, verifica il rispetto della programmazione triennale
del fabbisogno di personale, approva statuti e regolamenti di enti
strumentali o agenzie da esso vigilate, esercita le funzioni di cui
all'art. 8 nei confronti degli enti non strumentali, con esclusione di
ogni altro atto di controllo o di approvazione di determinazioni di enti
o agenzie, i quali sono comunque tenuti a comunicare al Ministero i
bilanci;»;
b) nella lettera c) del comma 1 dell'art. 2, le parole «sentito il CNST»
sono soppresse;
c) la lettera d) del comma 1 dell'art. 2 e' sostituita dalla seguente:
«d) riferisce al Parlamento ogni anno in apposita audizione
sull'attuazione del PNR e sullo stato della ricerca nazionale;
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 2 le parole «sentito il
CNST» sono soppresse;
e) la lettera g) del comma 1 dell'art. 2 e' sostituita dalla seguente:
«g) coordina le funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche,
istituita ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ridefinendone con apposito decreto
ministeriale finalita' ed organizzazione, ed esercita altresi',
nell'ambito di attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, funzioni
di supporto al monitoraggio e alla valutazione della ricerca, nonche' di
previsione tecnologica e di analisi di impatto delle tecnologie;»;
f) il comma 3 dell'art. 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'art. 3 sono soppressi e nel comma 3 dell'art. 3 le
parole «sentito il CNST» sono soppresse;
h) nel comma 2 dell'art. 8 le parole da «il quale» fino a «richiesta»
sono soppresse;
i) l'art. 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'art. 51 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, le parole da «previo parere» fino a «n. 59» sono
soppresse.
6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che determina competenze
del CNST.
7. E' abrogato l'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, a partire dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge 9
maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST, l'art. 4, comma 3,
lettera a), non si applica nella parte in cui sono previste loro
osservazioni e proposte preliminarmente all'approvazione del PNR. In
sede di prima applicazione del presente decreto, in assenza di
approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere ripartito, con
delibera del CIPE, finanziare interventi di ricerca di particolare
rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e la
giunta amministrativa del CNR sono prorogati fino alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo di riordino del CNR stesso, da
emanarsi ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla
montagna, di cui all'art. 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266,
e' inserito tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale ed e'
disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio
1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni, alle quali si
uniforma il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica previsto dal predetto art. 5, comma 4, della
legge n. 266 del 1997.».
- Si riporta il testo del comma 643 dell'art. 1 della citata legge n.
296 del 2006:
«643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono
procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate
correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno
precedente, purche' entro il limite delle risorse relative alla
cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente
intervenute nel precedente anno.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176, recante «Disposizioni urgenti per assicurare
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di
concorsi per ricercatori universitari», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori). - 1.
(abrogato).
1-bis. La qualita' dell'attivita' scientifica e didattica dei
ricercatori assunti dalle universita' a seguito di concorsi banditi
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e' sottoposta, dopo tre anni dalla data
di assunzione, alla valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'art. 2,
comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di
valutazione negativa il Ministero dell'universita' e della ricerca, in
sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' per gli anni successivi, provvede a detrarre dalla quota
spettante all'universita' interessata una quota pari al trattamento
economico complessivo medio dei ricercatori universitari. La valutazione
e' ripetuta dopo ulteriori tre anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
recante «Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica
e tecnologica»:
«Art. 2 (Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario). - 1. E' istituito il Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario, costituito da nove membri, anche
stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della
valutazione, scelti in una pluralita' di settori metodologici e
disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con distinto
decreto dello stesso Ministro, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del
Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi di
autonomia operativa e di pubblicita' degli atti. Il Comitato:
a) fissa i criteri generali per la valutazione delle attivita' delle
universita' previa consultazione della Conferenza dei rettori delle
universita' italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN)
e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), ove
costituito;
b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di
metodologie e pratiche di valutazione;
c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i
nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare annualmente;
d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di
valutazione degli atenei e delle altre informazioni acquisite, un
programma annuale di valutazioni esterne delle universita' o di singole
strutture didattiche, approvato dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riferimento alla
qualita' delle attivita' universitarie, sulla base di standard
riconosciuti a livello internazionale, nonche' della raccomandazione
98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in
materia di garanzia della qualita' nell'istruzione superiore;
e) predispone annualmente una relazione sulle attivita' di valutazione
svolte;
f) svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di
entrata in vigore della presente legge, all'Osservatorio per la
valutazione del sistema universitario di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio
1999, n. 229;
g) svolge, su richiesta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, ulteriori attivita' consultive, istruttorie,
di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa
tecnica, anche in relazione alle distinte attivita' delle universita',
nonche' ai progetti e alle proposte presentati dalle medesime.
2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI,
riserva, con proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di
cui all'art. 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni, un'ulteriore quota del fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' per l'attribuzione agli atenei
di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati ed in
relazione agli esiti dell'attivita' di valutazione di cui all'art. 1 e
al presente articolo.
3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario e' soppresso l'Osservatorio per la valutazione
del sistema universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario si applicano le disposizioni di cui all'art. 1,
comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la relativa
autorizzazione di spesa, da intendere riferita alle attivita' del
Comitato, e' integrata di lire 2 miliardi a decorrere dal 1° gennaio
1999.
4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il secondo
e il terzo periodo del comma 23 dell'art. 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 537.».
- Si riporta il testo dei commi da 138 a 142, dell'art. 2 del citato
decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 286 del 2006:
«138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualita'
delle attivita' delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e
privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonche' dell'efficienza
ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione
delle attivita' di ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR),
con personalita' giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti
attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualita' delle attivita' delle universita'
e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti
pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro
dell'universita' e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attivita' di valutazione
demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di
ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di
finanziamento e di incentivazione delle attivita' di ricerca e di
innovazione.
139. I risultati delle attivita' di valutazione dell'ANVUR costituiscono
criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle
universita' e agli enti di ricerca.
140. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e
della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di
imparzialita', professionalita', trasparenza e pubblicita' degli atti, e
di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo,
scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennita'.
141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 140, contestualmente alla effettiva operativita' dell'ANVUR,
sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca
(CIVR), istituito dall'art. 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario
(CNVSU), istituito dall'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il
Comitato di valutazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'art. 10 del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
142. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a 141, nel
limite di spesa di 5 milioni di euro annui, si provvede utilizzando le
risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU
nonche', per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
(( Art. 4-ter.
Fermo di emergenza temporaneo e definitivo e cassa integrazione guadagni
straordinaria nel settore della pesca.
1. In dipendenza della situazione di crisi riguardante il settore della
pesca, anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione,
e' concesso, per impresa, l'arresto temporaneo delle attivita' di pesca
per le imbarcazioni a strascico o volante, per una durata di trenta
giorni nell'arco temporale di quattro mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. In conseguenza del fermo d'emergenza di cui al comma 1, il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato a
concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla
formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ne'
del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni. La compensazione e' rapportata ai parametri
stabiliti nel programma operativo, approvato dalla Commissione europea,
per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. In
aggiunta, e' autorizzata l'erogazione di una indennita' giornaliera,
determinata secondo le procedure di cui al comma 5, per garantire a
ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i
relativi oneri previdenziali ed assistenziali. Le misure di cui al
presente comma, conseguenti all'evento di cui al comma 1, sono attuate
con le modalita' di cui al comma 5, fino alla concorrenza della somma di
35 milioni di euro. Al relativo onere, valutato in 35 milioni di euro
per l'anno 2008, si provvede, quanto a 25 milioni di euro, con le
specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 - misure per
l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria del regolamento (CE) n.
1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 10 milioni di
euro, direttamente a valere sulle disponibilita' del Fondo centrale per
il credito peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, che non vengono trasferite per le
finalita' di cui all'articolo 2, comma 121, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al comma 2, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite
relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
4. Al fine di ottimizzare il rapporto tra consistenza della flotta di
pesca e le risorse biologiche del mare, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali attiva entro il 15 luglio 2008, nei
limiti delle disponibilita' finanziarie esistenti per ciascuno degli
anni della programmazione 2007/2013, il procedimento di ristrutturazione
della flotta, utilizzando le risorse dell'Asse prioritario 1 - misura di
arresto definitivo - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio,
del 27 luglio 2006, per l'intero periodo di programmazione.
5. Le modalita' di attuazione del fermo temporaneo, l'entita' del
premio, le relative erogazioni e la definizione dei periodi di fermo
supplementare per esigenze biologiche nonche' le misure di gestione e
controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per
la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle
zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Commissione
consultiva centrale della pesca marittima, nonche' le competenti
Commissioni parlamentari.
6. Le modalita' di attuazione della misura di cui al comma 4, ivi
compreso il regime di alternativita' rispetto alla misura di cui ai
commi 1 e 2, e le modalita' di erogazione del premio sono definiti con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima.
7. All'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo
le parole: «di cui 20 milioni per il settore agricolo» sono inserite le
seguenti: «e 10 milioni per il comparto della pesca» e le parole: «460
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni».
8. Per l'attuazione del comma 7, i termini del 20 maggio 2008 e del 15
giugno 2008 di cui al citato articolo 2, comma 521, della legge n. 244
del 2007, sono differiti per il comparto della pesca rispettivamente al
15 settembre 2008 ed al 30 settembre 2008.
9. All'onere derivante dal comma 7, pari a 10 milioni di euro per l'anno
2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta'
sociale.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi inerenti
all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del
presente articolo non da' diritto alla detrazione dall'imposta prevista
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 15.
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa). - 1-4.
(omissis).
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi
passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale,
sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o
beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il
reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono
indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e
ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi
che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in
quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Le plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente.
6-9. (omissis).».
- Il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006,
relativo al Fondo europeo per la pesca, e' pubblicato nella G.U.U.E
serie «L», n. 223 del 15 agosto 2006.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 26 maggio
2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore pesca e
dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo
2003, n. 38»:
«Art. 13 (Misure di sostegno creditizio e assicurativo). - 1. Le regioni
possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto
della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, innovativi
strumenti finanziari, di garanzia del credito, ovvero assicurativi,
finalizzati al sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura.
Allo scopo, possono essere destinate, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie a valere sulle
disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito
presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione
generale per la pesca e l'acquacoltura, con amministrazione autonoma e
gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre
1971, n. 1041.».
- Si riporta il testo del comma 121 dell'art. 2 della citata legge n.
244 del 2007:
«121. Al fine di favorire l'accesso al credito e al mercato dei capitali
da parte delle imprese che operano nel settore della pesca e
dell'acquacoltura, le disponibilita' del Fondo centrale per il credito
peschereccio, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004,
n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono destinate agli interventi di cui all'art.
17, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della legge 5 agosto
1978, n. 468 recante «Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio»:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1-6. (omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o
di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura
finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la
predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e
assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le
cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della
revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli
oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente
comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti,
come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa
procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni
della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge n. 468 del 1978:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). Nello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito,
nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del
Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni
di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati
negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere
obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle
entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da
approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del
bilancio.».
- Il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006,
relativo al Fondo europeo per la pesca, e' pubblicato nella G.U.U.E
serie «L», n. 223 del 15 agosto 2006.
- Si riporta il testo del comma 521 dell'art. 2 della citata legge n.
244 del 2007, come modificato dalla presente legge:
«521. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite
complessivo di spesa di 470 milioni di euro, di cui 20 milioni per il
settore agricolo e 10 milioni per il comparto della pesca, a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo'
disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa,
concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di
disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione
di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad
aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa
intervenuti entro il 15 giugno 2008 che recepiscono le intese gia'
stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle
risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai
sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia' definiti in
specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione
nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei
trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.».
(( Art. 4-quater.
Differimento dell'efficacia di disposizioni relative a personale a
carico della finanza pubblica
1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma
52, e' inserito il seguente:
«52-bis. Le disposizioni dei commi da 44 a 52 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica da emanare entro il 31 ottobre 2008, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza
degli oneri a carico della finanza pubblica, sulla base dei seguenti
criteri:
a) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite,
della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso
l'amministrazione di appartenenza nonche' del trattamento di pensione;
b) non applicabilita' della disciplina agli emolumenti correlati a
prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non
continuativa nonche' agli emolumenti determinati ai sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
c) obbligo per la singola amministrazione o societa', che conferisca nel
medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite
massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione e dare pubblicita'
all'incarico medesimo;
d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare,
all'amministrazione che conferisce l'incarico, tutti gli altri incarichi
in corso, ai quali dare adeguata pubblicita';
e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle
modalita' applicative della presente disciplina». ))
(( Art. 4-quinquies.
Termine di entrata in vigore delle disposizioni procedurali di cui
all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
1. L'articolo 159 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 159 (Regime transitorio in materia di autorizzazione
paesaggistica). - 1. Fino al 31 dicembre 2008 il procedimento rivolto al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' disciplinato secondo il
regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al
capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora
conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione.
Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei
soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia
di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza
tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le
eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata.
Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al
precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla
data del 31 dicembre 2008.
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione da'
immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni
rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato
nonche' le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La
comunicazione e' inviata contestualmente agli interessati, per i quali
costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla
soprintendenza l'Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione
attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati.
L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto
autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli
legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati
in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o
di accertamenti il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data
di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di
effettuazione degli accertamenti.
3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle
prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente
titolo, puo' annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta
giorni successivi alla ricezione della relativa, completa
documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di
autorizzazione e' data facolta' agli interessati di richiedere
l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il
termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta,
corredata dalla documentazione prescritta, e' presentata alla
soprintendenza e ne e' data comunicazione alla amministrazione
competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di
accertamenti, il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di
ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di
effettuazione degli accertamenti.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2 e 4.
6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti
urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a
termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che
alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati
ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.
7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione puo' essere
concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui
all'articolo 141-bis.
8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i
provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, in applicazione dell'articolo 159 del
presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.
9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la
data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63,
e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la
soprintendenza, qualora non abbia gia' esercitato il potere di
annullamento, puo' esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti
commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata
dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza
all'Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini
dell'applicazione dell'articolo 146, il predetto termine decorre dalla
data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza». ))
(( Art. 4-sexies.
Eventi alluvionali del maggio 2008
1. E' autorizzata la spesa di 18.910.000 euro per l'anno 2008 e 30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per la prosecuzione
degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli
eventi alluvionali per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello
stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127
del 31 maggio 2008. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della
protezione civile, per essere trasferite, previa ripartizione tra le
regioni interessate, ai commissari delegati nominati per il superamento
dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad
integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo di protezione
civile, anche al fine di incrementare, nei limiti delle risorse
assegnate, i contributi da erogare per le unita' abitative o per le
aziende distrutte o danneggiate dagli eventi alluvionali, qualora
conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed
edilizia vigente, fino alla totale copertura dei danni subiti. Al
relativo onere, pari a 18.910.000 euro per l'anno 2008 e a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale. ))
(( Art. 4-septies.
Disposizioni relative alla Scuola superiore dell'economia e delle
finanze
1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze non puo' promuovere
la partecipazione a societa' e consorzi ne' partecipare a societa' e
consorzi gia' costituiti. Conseguentemente le partecipazioni societarie
detenute dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro.
2. Il ruolo dei professori ordinari di cui all'articolo 5, comma 5, del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre
2000, n. 301, e' soppresso. L'articolo 19, comma 15, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nonche' i commi 4-bis e 5-bis dell'articolo 5 del
citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, sono abrogati. La
Scuola superiore dell'economia e delle finanze puo' continuare ad
avvalersi di personale docente collocato, per un periodo non superiore a
tre anni eventualmente rinnovabile, in posizione di comando, aspettativa
o fuori ruolo.
3. All'articolo 12, comma 3, secondo periodo, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, dopo le parole: «previa autorizzazione,» sono inserite le
seguenti: «per un periodo non superiore a due anni suscettibile di
rinnovo,».
4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5,
comma 5, del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, ed i
ricercatori della Scuola superiore dell'economia e delle finanze in
servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono inseriti in appositi ruoli ad esaurimento. Qualora
essi esercitino il diritto di opzione per il rientro nei ruoli delle
amministrazioni di provenienza, anche ad ordinamento militare, le
risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento
retributivo sono trasferite dalla Scuola superiore dell'economia e delle
finanze all'amministrazione interessata.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il decreto ministeriale 28 settembre
2000, n. 301, e' adeguato alle disposizioni del presente articolo. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze
28 settembre 2000, n. 301, recante «Regolamento recante norme per il
riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Incarichi). - 1. La Scuola puo' avvalersi di consulenti
esterni, di soggetti con professionalita' e competenze utili allo
svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, anche di supporto
alla didattica ed alla ricerca, di personale docente di comprovata
professionalita' collocato, ove occorra e se non inquadrato, in
posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non
consente il normale espletamento delle proprie funzioni
nell'amministrazione di appartenenza. Puo', inoltre, avvalersi di
docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attivita' di
insegnamento.
2. Il personale docente di cui al comma 1 e', comunque, scelto tra
professori universitari in posizione di aspettativa senza assegni
vincitori di concorso a professore universitario in attesa di chiamata,
magistrati, avvocati dello Stato e dirigenti di amministrazioni
pubbliche: i docenti incaricati temporaneamente possono essere altresi'
scelti tra esperti, italiani o stranieri, di comprovata professionalita'.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal rettore della
Scuola, sentito il Consiglio direttivo, con le forme stabilite nei
provvedimenti di cui all'art. 6, salvo gli incarichi non temporanei di
professori ordinari i quali sono attribuiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
4. I professori della Scuola inquadrati acquisiscono, ad ogni effetto,
lo stato giuridico e le funzioni di professori ordinari con salvezza
delle procedure di avanzamento di carriera.
4-bis. (Abrogato).
5. Il numero complessivo dei professori incaricati non temporanei di cui
ai commi 3 e 4 non puo' superare le trenta unita'.
5-bis. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383
recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi,
formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili). -
1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le
funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi,
delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con
attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente,
ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono
disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i
sistemi informatici esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13
maggio 1999, n. 133. La posta unitaria di partecipazione a scommesse,
giochi e concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le modalita' tecniche dei giochi, delle
scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto
dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai
sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di
legge e regolamentari vigenti.
3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e
donazioni, soppressa ai sensi del capo VI della presente legge, e'
prioritariamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di
accertamento di cui all'art. 1, comma 7, previa adeguata ed idonea
formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per l'Agenzia
delle entrate. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze puo'
stipulare apposite convenzioni con universita' degli studi, nonche'
avvalersi, previa autorizzazione, per un periodo non superiore a due
anni suscettibile di rinnovo, di personale docente universitario, anche
in posizione di aspettativa o fuori ruolo.
4. Con le modalita' previste dal comma 4 dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2 e 3 dell'art. 67 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dai regolamenti di
amministrazione delle agenzie fiscali, nei confronti dei dirigenti e
degli altri soggetti appartenenti alle strutture interessate dal
riordino previsto dal presente articolo puo' essere disposto
unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo restando, fino
alla scadenza del contratto, il trattamento economico previsto.
5. L'art. 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, si
interpreta nel senso che le relative disposizioni si applicano a tutti i
beni immobili compresi nelle saline gia' in uso dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi italiani, non
destinati, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 26 del
2001, a riserva naturale.».
(( Art. 4-octies.
Disposizioni in materia di trasferimento e smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania
1. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di
emergenza nella gestione dei rifiuti nella regione Campania, e' vietato
il trasferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani, esclusi quelli
della raccolta differenziata inviati presso impianti per il riutilizzo,
il riciclo o il recupero di materia, in altre regioni.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 9
ottobre 2006, n. 263, recante «Misure straordinarie per fronteggiare
l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per
la raccolta differenziata», convertito, con modificazioni, dalla legge 6
dicembre 2006, n. 290:
«Art. 5 (Bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche). 1 -
2-quater (omissis).
3. Il commissario delegato puo' disporre, d'intesa con le regioni
interessate, lo smaltimento ed il recupero fuori regione, nella massima
sicurezza ambientale e sanitaria, di una parte dei rifiuti prodotti.».
(( Art. 4-novies.
Ulteriori disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti e di
impianti di termovalorizzazione
1. I rifiuti provenienti dagli impianti di selezione e trattamento di
Caivano (Napoli), Tufino (Napoli), Giugliano (Napoli), Santa Maria Capua
Vetere (Caserta), Avellino - localita' Pianodardine, Battipaglia
(Salerno) e Casalduni (Benevento), ai fini delle successive fasi di
gestione nell'ambito della regione Campania, sono sempre assimilati alla
tipologia di rifiuti aventi codice CER 20.03.01.
2. Su proposta motivata del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, definisce le modalita' per concedere
gli incentivi pubblici di competenza statale, previsti dalla
deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile
1992, agli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio
delle province di Salerno, Napoli e Caserta. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, recante «Misure straordinarie per fronteggiare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile», convertito, con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123:
«Art. 1 (Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri). - 1. (Omissis).
2. In deroga all'art. 1, commi 376 e 377, all'art. 3, comma 44, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e 10 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta irripetibilita' e
straordinarieta' per far fronte alla gravissima situazione in corso, e,
comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell'emergenza
rifiuti nella regione Campania e' preposto un Sottosegretario di Stato
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato:
«il Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via eccezionale e
in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio
2004, n. 215, puo' essere nominato il Capo del Dipartimento della
protezione civile, di cui resta ferma la competenza ad esercitare in
tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge
24 febbraio 1992, n. 225, nonche' alla materia di cui all'art. 5-bis,
comma 5, del decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli
indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
- La deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29
aprile 1992, «Prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione,
vettoriamento e produzione per conto dell'Enel, parametri relativi allo
scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilita' a fonte
rinnovabile» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio
1992.
(( Art. 4-decies.
Modifiche alla disciplina delle deroghe previste dal decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, 123
Al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 9, comma 2, le parole: «, alla stregua delle previsioni
derogatorie di cui all'articolo 18» sono soppresse;
b) all'articolo 10, comma 2, le parole: «In deroga alle disposizioni in
materia di disciplina degli scarichi di cui all'articolo 18,» sono
soppresse;
c) all'articolo 18, comma 1, il quindicesimo capoverso e' soppresso;
d) all'articolo 18, comma 1, trentatreesimo capoverso, le parole:
«articoli 5, 7, fermo il rispetto dell'articolo 6 della direttiva
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 5»;
e) all'articolo 18, comma 1, trentasettesimo capoverso, dopo le parole:
«decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia
ambientale"» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni,»;
dopo la parola: «182» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai
commi 4 e 5»; dopo la parola: «193» sono inserite le seguenti: «,
limitatamente ai rifiuti non pericolosi»; le parole: «194, limitatamente
ai commi 5 e 6,» sono soppresse; dopo la parola: «208» sono inserite le
seguenti: «, ad eccezione dei commi 1 e 11»; dopo la parola: «212» le
parole: «limitatamente ai commi da 5 a 13» sono sostituite dalle
seguenti: «commi da 5 a 13, limitatamente all'impiego delle Forze
armate»;
f) all'articolo 18, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Il
Sottosegretario di Stato svolge le funzioni di autorita' competente di
spedizione di cui all'articolo 194, commi 5 e 6, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, in deroga alle disposizioni ivi previste"». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 9, 10 e 18 del citato decreto-legge
n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 123 del
2008: come modificati dalla presente legge:
«Art. 9 (Discariche). - (Omissis).
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei
rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01;
19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; 20.03.99, fermo
restando quanto previsto dal comma 3; presso i suddetti impianti e'
inoltre autorizzato, nel rispetto della distinzione tra categorie di
discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di settore, lo
smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER:
19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonche' 19.12.11* per il solo parametro
«idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e
trattamento dei rifiuti urbani.
(Omissis).».
Art. 10 (Impianti di depurazione) - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 9, comma 4, sono autorizzate presso gli impianti di
depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le
attivita' di pretrattamento, trattamento e smaltimento del percolato
prodotto dalle discariche regionali.
2. E' autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario e
comunque non oltre il 31 dicembre 2009, l'immissione nei corpi idrici
ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, in
una misura che non superi di oltre il 50 per cento i limiti fissati dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal
Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati nell'ambito
delle amministrazioni statali e regionali competenti per materia, cui
non spetta alcun compenso, emolumento o rimborso spese, avente il
compito di valutare, in relazione agli obiettivi di qualita' previsti
dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2000, e 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 febbraio 2006, attraverso un'apposita pianificazione di
monitoraggi continui, la presunta entita' e durata degli effetti in
relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema
antropico dei siti che ospitano i predetti impianti, nonche' di proporre
agli enti territorialmente competenti le eventuali misure di
salvaguardia.
Art. 18 (Deroghe) - 1. Per le finalita' di cui al presente decreto e
fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e
dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della
sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale, il
Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati, ove
necessario per la salvaguardia della salute pubblica e per il tempo
strettamente necessario a garantire la tutela di tale interesse, a
derogare alle seguenti disposizioni:
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;
legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici»
articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,
recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3,
5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e
riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani»
articoli 1, 7, 8, 12, 17;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 119;
legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del R.D. 22
maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel
Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D.
22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i
termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751»,
articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, recante «Regolamento usi
civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge
urbanistica» titoli I, II e III;
legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitivita' dei provvedimenti
adottati dai prefetti, in base all'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n.
2248»; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato» art. 56;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; art. 8, comma 1,
secondo periodo;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l'edificabilita' dei
suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante
«Attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed
alle comunita' montane», articoli 69, 81, 82 e 101;
legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive
modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;
legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazione,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni urgenti per la
tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree
protette» articoli 6, 11 e 13;
legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;
legge della regione Campania 1° marzo 1994, n. 11;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante
«Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati
interministeriali soppressi e per il riordino della relativa
disciplina»;
legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, recante
«Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio», allegato A,
articoli 3, 4, 5, 7 e 8;
legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle
Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita» art. 2, comma
12 e articolo 3, commi 1 e 7;
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
«Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59»; legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, art.
10 e 11;
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1998, n. 408, recante
«Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei
veicoli a motore e loro rimorchi.» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16 e
18;
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica», art. 3, comma 12 e art. 15;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109
legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni»,
articoli 9 e 12;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante
«Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori
pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 ;e successive modificazioni», articoli 29 e 30;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita», come modificato e integrato dal
decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003)», art. 24;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», art. 5; articoli 8, 9 e
10, limitatamente alla tempistica e alle modalita' ivi previste,14,
fermo il rispetto dell'art. 10 della citata direttiva 1999/31/CE, punto
2.4.2 dell'allegato I, quarto capoverso;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data
13 marzo 2003, articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
67 del 21 marzo 2003;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n.
63, e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, articoli 20, 21, 22,
25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilita'
dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4, commi 1 e
3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia
ambientale», e successive modificazioni, articoli 178, limitatamente ai
commi 4 e 5, 182, limitatamente ai commi 4 e 5, 193, limitatamente ai
rifiuti non pericolosi, 202, 205, 208, ad eccezione dei commi 1 e 11,
212, commi da 5 a 13, limitatamente all'impiego delle Forze armate, 214,
215, 216, 238;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37,
40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92,
93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129,
132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III, 241 e 243
e relative disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554;
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie
emergenza rifiuti Campania» art. 1, comma 1, art. 3, comma 1-ter;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»
art. 1, commi 1117 e 1118;
decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per
emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», art. 1, comma 3, art.
3;
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla
legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'art. 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;
le normative statali e regionali in materia di espropriazioni,
salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;
leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.
1-bis. Il Sottosegretario di Stato svolge le funzioni di autorita'
competente di spedizione di cui all'art. 194, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga alle disposizioni ivi
previste.».
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.