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Testo coordinato del Decreto-Legge 23 ottobre 2008, n. 162
Testo del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 2008), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997».
(GU n. 298 del 22-12-2008)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo
fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi
1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni
materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31
gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali (( su
base semestrale, )) in aumento o in diminuzione, superiori
all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione piu' significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi
8, 9 e 10.
(( 3. La compensazione e' determinata applicando alle quantita'
dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e
contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni in
aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto
ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta,
eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed
eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a piu' anni. ))
4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore
presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per
variazioni in diminuzione, la procedura e' avviata d'ufficio dalla
stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il
responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il
credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
(( 5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il
collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il
responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un
ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice,
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e'
subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento.
La garanzia e' escussa nel caso di mancata restituzione delle somme
indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilita' del ritardo
all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero
dal responsabile del procedimento.))
6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano per i materiali
da costruzione oggetto di pagamento ai sensi dell'articolo 133, comma
1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
(( 7. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni
precedenti l'anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti
ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. ))
8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e
con le modalita' indicate all'articolo 133, comma 7, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le
compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni
aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle
relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono
ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione
triennale 2009-2011.
10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione dei
soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati
dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 8 e
9, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza
dell'importo di 300 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di
spesa, con le modalita' di cui al comma 11.
(( 10-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 10, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sono definite misure volte a compensare gli
effetti derivanti dalla riduzione dei prezzi dei materiali da
costruzione provenienti dal riciclo del legno e della plastica.
10-ter. Ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163, non rientrano negli elenchi degli
organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di
cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti
trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non
usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere
finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno
1994, n.509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103,
fatte salve le misure di pubblicita' sugli appalti di lavori, servizi e
forniture.
10-quater. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere
pubbliche e al fine di incentivare la progettualita' delle
amministrazioni aggiudicatrici:
a) all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.163, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente preposto alla struttura
competente, previo accertamento positivo delle specifiche attivita'
svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attivita' di
progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non puo'
superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo
annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni
non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale
esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del
predetto accertamento, costituiscono economie.»;
b) il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e'
abrogato.
10-quinquies. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle
opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure d'appalto per i
lavori sotto soglia, all'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n.163, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
«7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro
e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista
dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque
soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.». ))
11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300
milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009,
al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il
fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, e' contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di
300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le
modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi, garantendo la
parita' di accesso per la piccola, media e grande impresa di
costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto,
nell'assegnazione delle risorse.
(( 11-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6, da 8 a 10 e 11 si
applicano anche ai contratti di lavori affidati nei settori speciali di
cui alla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, ad esclusione degli affidamenti per i quali
sia gia' previsto contrattualmente un meccanismo di adeguamento dei
prezzi. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni
precedenti l'anno 2008, resta fermo quanto contrattualmente previsto. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, 1-bis, 7 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100:
«Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi). - 4.
In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli
materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,
subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per
cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture
nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma
6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui
al comma 7.
5. La compensazione e' determinata applicando la percentuale di
variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da
costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantita' accertate dal
direttore dei lavori.
6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno,
rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli
prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.
6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione
appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.
1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di
gara puo' individuare i materiali da costruzione per i quali i
contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili
all'acquisto dei materiali, prevedono le modalita' e i tempi di
pagamento degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi
contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa
presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento
comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantita' necessarie per
l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico
contratto, previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei
lavori, a condizione comunque che il responsabile del procedimento abbia
accertato l'effettivo inizio dei lavori e che l'esecuzione degli stessi
proceda conformemente al cronoprogramma. Per tali materiali non si
applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonche' ai commi da 4 a 7
per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione e'
subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del
pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia e'
immediatamente escussa dal committente in caso di inadempimento
dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso di interruzione dei lavori o
non completamento dell'opera per cause non imputabili al committente.
L'importo della
garanzia e' gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte delle
stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
7. Per le finalita' di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme
appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori,
fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti,
nonche' le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione
appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate le somme
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme
disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei
soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli
interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.».
- Si riporta il testo dell'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006:
«Art. 128 (Programmazione dei lavori pubblici). - 1. L'attivita' di
realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo
superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale
e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori,
gia' previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica,
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di
fattibilita' e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni
che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle
loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto
con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti come
prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al
soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue
eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilita' ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le
amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita' i bisogni che
possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori
finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti
annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante
affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno
sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul
profilo di committente della stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita'.
Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori
di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento
dei lavori gia' iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli
interventi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con
capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i beni immobili
pubblici che, al fine di quanto previsto dall'art. 53, comma 6, possono
essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di
superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene
acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori
previsti dal programma triennale devono rispettare le priorita' ivi
indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi
imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e' subordinata, per i
lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa
approvazione di uno studio di fattibilita' e, per i lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 93, salvo che per
i lavori di manutenzione, per i quali e' sufficiente l'indicazione degli
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i
lavori di cui all'art. 153 per i quali e' sufficiente lo studio di
fattibilit.
7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad
uno o piu' lotti, purche' con riferimento all'intero lavoro sia stata
elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate
le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione
dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice
nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a
certificare la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun
lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco
annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o
adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti
urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto
dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o
agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilita'
delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'art. 34
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici
deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui
costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle
regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, gia' stanziati nei
rispettivi stati di previsione o bilanci, nonche' acquisibili ai sensi
dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive
modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo' essere
realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non
utilizzi risorse gia' previste tra i mezzi finanziari
dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta
eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta
o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste
dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle
ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna
forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli
schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori
sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20
e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione
per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro
associazioni e consorzi, sono altresi' trasmessi al CIPE, entro trenta
giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita' con i
documenti programmatori vigenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 142, comma 4, del decreto legislativo n.
163/2006: «Art. 142 (Ambito di applicazione e disciplina applicabile). -
4. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni
aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti
all'osservanza della sezione IV del presente capo. Si applicano, in tale
ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni della parte I, parte IV,
parte V, nonche' le norme della parte II, titolo I e titolo II, in tema
di pubblicita' dei bandi, termini delle procedure, requisiti generali e
qualificazione degli operatori economici, subappalto, progettazione,
collaudo, piani di sicurezza, che non siano specificamente derogate
dalla sezione IV del presente capo.».
- Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante «Disciplina
civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1,
del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale
delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 1998, n. 461», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 maggio 1999, n. 125.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 1,
comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 agosto 1994, n. 196:
«Art. 1 (Enti privatizzati). - 1. Gli enti di cui all'elenco A allegato
al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1°
gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei
competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza
qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non
usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di
carattere finanziario.
2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di
lucro e assumono la personalita' giuridica di diritto privato, ai sensi
degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni
di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti
attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi
patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse
sono esenti da imposte e tasse.
3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attivita' previdenziali
e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di
lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente
istituiti, ferma restando la obbligatorieta' della iscrizione e della
contribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti
pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli
sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.
4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti
adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono essere approvati ai
sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri:
a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi
collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli
organi stessi, cosi' come previsti dagli attuali ordinamenti;
b) determinazione dei requisiti per l'esercizio dell'attivita'
istituzionale, con particolare riferimento all'onorabilita' e
professionalita' dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei
responsabili dell'associazione o fondazione. Tale professionalita' e'
considerata esistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante
l'attivita' professionale della categoria interessata;
c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la
continuita' nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a
cinque annualita' dell'importo delle pensioni in essere. Ferme restando
le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, all'eventuale adeguamento di esse si provvede, nella
fase di prima applicazione, mediante
accantonamenti pari ad una annualita' per ogni biennio.».
- Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 recante «Attuazione
della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che
svolgono attivita' autonoma di libera professione», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 92, comma 5 del decreto
legislativo n. 103/2006:
«Art. 92 (Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a
disposizione delle stazioni appaltanti). - 5. Una somma non superiore al
due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a
carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di
cui all'art. 93, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro,
con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione,
tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione
del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal regolamento in
rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La
ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse
alle specifiche prestazioni da svolgere. “La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente preposto alla struttura
competente, previo accertamento positivo delle specifiche attivita'
svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attivita' di
progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non puo'
superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo
annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni
non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale
esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del
predetto accertamento, costituiscono economie”.».
- L'art. 61, comma 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria», pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, e' abrogato.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 122 del decreto legislativo n.
163/2006:
«Art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto
soglia). - 1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria
non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di
pubblicita' e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni
appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'art. 53, comma 2,
lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessita' o in
caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal
regolamento di cui all'art. 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione,
restauro e scavi archeologici.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'art. 63, e' facoltativo ed e'
pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti
informatici di cui all'art. 66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui
all'art. 65 e' pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e
sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, con le modalita' ivi
previste.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad
obblighi di pubblicita' e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di
importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale relativa
ai contratti pubblici, sul “ profilo di committente” della stazione
appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico
presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati,
non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno
uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei
quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i
lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di
importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo
pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione
appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono
dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque,
quanto previsto dall'art. 66, comma 15 nonche' comma 7, terzo periodo.
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle
offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si
applicano l'art. 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali
sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonche'
gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte,
decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a
cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio
del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo
inferiore a cinquecentomila euro non puo' essere inferiore a ventisei
giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa
pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine
per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza
di cui alla lettera a), non puo' essere inferiore a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte,
decorrente dalla data di invio dell'invito, non puo' essere inferiore a
venti giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito
dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'art. 70 e, ove
non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore a
dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la
progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non
puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del
bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto
anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle
offerte non puo' essere inferiore a sessanta giorni con le medesime
decorrenze;
f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel
dialogo competitivo, quando del contratto e' stata data notizia con
l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni,
decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per
le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile
rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni
appaltanti, purche' indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza,
possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di
partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la
ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non
inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto
esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare
offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione
delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione
definitiva.
7. La procedura negoziata e' ammessa, oltre che nei casi di cui agli
articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore
a centomila euro.
7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e
inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'art.
57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se
sussistono aspiranti idonei in tale numero.
8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art. 32, comma 1,
lettera g), si applica la procedura prevista dall'art. 57, comma 6;
l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale
numero aspiranti idonei.
9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il
criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, la stazione
appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86; in tal caso
non si applica l'art. 86, comma 5. Comunque la facolta' di esclusione
automatica non e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e'
inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3
- Si riporta il testo dell'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n.
305:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime
aree). - 1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per le aree
sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree
depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono
le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative,
comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche' la
dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650
milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno
2005.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, recante «Disposizioni urgenti per il contenimento della
spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie
locali», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7
ottobre 2008, n. 235, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2008, n. 286:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 2. Nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con
una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per
l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai
sensi del comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte
dei conti.».
(( Art. 1-bis.
Esigenze indifferibili
1. All'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, dopo la parola: «destina» e' inserita la seguente:
“prioritariamente” e dopo la parola: «concessionari» sono inserite le
seguenti: «fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la
corresponsione di contributi alle concessionarie,». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1020 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
299, come modificato dalla presente legge:
«1020. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui
all'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' fissata
nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei
concessionari.
Il 42 per cento del predetto canone e' corrisposto direttamente ad ANAS
S.p.a. che provvede a darne distinta evidenza nel piano
economico-finanziario di cui al comma 1018 e che lo destina
prioritariamente alle sue attivita' di vigilanza e controllo sui
predetti concessionari fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi
compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie, secondo
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al
conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia. Il Ministero
delle infrastrutture provvede, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, all'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo e
vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS S.p.a., nonche' dei
concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative
analoghe a quelle previste dall'articolo 163, comma 3, del codice del
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea del medesimo
comma 3 dell'art. 163, le parole: «, ove non vi siano specifiche
professionalita' interne,» sono soppresse. Le convenzioni accessive alte
concessioni in essere tra ANAS S.p.a. ed i suoi concessionari sono
corrispondentemente modificate al fine di assicurare l'attuazione delle
disposizioni del presente comma.
(( Art. 1-ter.
Disposizioni in materia di arbitrati
1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, gia' differiti dall'articolo 4-bis, comma 12, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2008, n. 129, fino al 31 dicembre 2008, sono ulteriormente differiti al
30 marzo 2009. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
e disposizioni urgenti in materia finanziaria», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2007, n. 302, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2008, n. 51:
«Art. 15 (Disposizioni in materia di arbitrati). - 1. Al fine di
consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di
cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le
disposizioni di cui all'art. 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008, e il termine del
30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, e'
differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell'art. 3
della citata legge n. 244 del 2007, le parole: «al 30 settembre e fino
alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.».
- La legge 2 agosto 2008, n. 129, recante «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante
disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei
meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia
fiscale e di proroga di termini» e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
2 agosto 2008, n. 180.
Art. 2.
Disposizioni in materia di agricoltura, pesca professionale e
autotrasporto
1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e' sostituito dal seguente:
«2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della
pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei
prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di
sostegno (( al credito e agli investimenti nel rispetto dei
vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato,
volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitivita', con
decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31 gennaio 2009
sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui al primo
periodo, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi
all'attuazione di tali misure si provvede, nel limite di 230 milioni di
euro, con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori della Tesoreria
statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente
indisponibili per essere versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio,
all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione
alle pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'importo di 200
milioni di euro, di cui 15 milioni destinati al completamento degli
interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, e del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo
di 30 milioni di euro, e utilizzate entro il 31 marzo 2009.». ))
2. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
abrogato.
(( 2-bis. Per le inderogabili esigenze conseguenti all'attuazione
del comma 1, nonche' al fine di potenziare l'azione di tutela e
valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato ad assumere, in
deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi
conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero complessivo
massimo fino a 68 unita', nei limiti di un importo massimo fino a
100.000 euro per l'anno 2008 e di un importo massimo a regime di 3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-ter. Al fine di rafforzare la tutela e la competitivita' dei prodotti
a denominazione protetta per fronteggiare la grave crisi del settore
agricolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabiliti i criteri per la fissazione dell'importo del contributo di
ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria dei «produttori ed
utilizzatori», al momento della loro immissione nel sistema di
controllo, sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole
produzioni DOP e IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge
24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni.
2-quater. Al fine di fronteggiare la crisi del settore agricolo,
all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concedibili su tutto
il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per
quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli»;
))
b) al comma 1, le parole: «al familiare» sono soppresse;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le societa'
subentranti devono essere amministrate da un giovane imprenditore
agricolo e devono essere prevalentemente composte da soggetti di eta'
compresa tra i 18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza assoluta
numerica e delle quote di partecipazione. ».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, della legge n. 133/2008.
«Art. 9 (Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi). - 2. Per
fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca
professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi
dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno di
natura patrimoniale e finanziaria nel rispetto dei vincoli posti dalla
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire
il mantenimento dei livelli di competitivita', con decreti dei Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro il 15 novembre 2008. Entro il successivo 30 novembre 2008 sono
definite le procedure di attuazione delle misure di cui sopra,
attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi
all'attuazione di tali misure si provvede nel limite di 230 milioni di
euro con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., giacenti fuori dalla
Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese
immediatamente indisponibili per essere successivamente versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione
alle pertinenti unita' previsionali di base del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per 200 milioni di euro, e del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30
milioni di euro, ed utilizzate entro il 31 dicembre 2008.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1
ottobre 2005, n. 202, recante «Misure urgenti per la prevenzione
dell'influenza aviaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre
2005, n. 229 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
2005, n. 279:
«Art. 5 (Interventi urgenti nel settore avicolo) - 3-ter. Per
l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a
decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui all'articolo
1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione
della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali.»
- Si riporta il testo dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,
recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria
1995-1997)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale maggio 1998 n. 104:
«Art. 53 (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle
attestazioni di specificita'). - 1. In attuazione di quanto previsto
all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14
luglio 1992, e all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del
Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero delle politiche agricole e
forestali e' l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'
di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attivita' di
controllo di cui all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e
all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e' svolta da
autorita' di controllo pubbliche designate e da organismi privati
autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con
decreto 25 maggio 1998, del Ministro per le politiche agricole
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 1998.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo
privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti
relativi a:
a) conformita' alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;
b) disponibilita' di personale qualificato sul prodotto specifico e di
mezzi per lo svolgimento dell'attivita' di controllo;
c) adeguatezza delle relative procedure.
3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni
controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i
requisiti di cui al comma 2.
4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:
a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi
privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si
siano eventualmente avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in materia;
c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli
organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza
di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.
5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di
controllo privato puo' riguardare anche una singola produzione
riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attivita' il Ministero delle
politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del Ministero
stesso e degli enti vigilati.
6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle
denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato
regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento
(CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero delle
politiche agricole e forestali.
7. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali
un elenco degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al
comma 2, denominato «Elenco degli organismi di controllo privati per la
denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica
protetta (IGP) e la attestazione di specificita' (STG)».
8. La scelta dell'organismo privato e' effettuata tra quelli iscritti
all'elenco di cui al comma 7:
a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni
registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n.
2081/92;
b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformita' alla normativa
nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di
controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi
dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei
suddetti soggetti la richiesta e' presentata dai soggetti proponenti le
registrazioni;
c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare
attestazioni di specificita' registrate ai sensi del citato regolamento
(CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella
corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando
allo stesso l'inizio della loro attivita'.
9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province
autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le
autorita' pubbliche da designare o gli organismi privati che devono
essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di
autorita' pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3,
del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che,
se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono
essere iscritti all'elenco.
10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo
1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni
nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di
inadempienza da parte delle autorita' di controllo designate.
11. Gli organismi privati autorizzati e le autorita' pubbliche designate
possono svolgere la loro attivita' per una o piu' produzioni
riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del
citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai
sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e' soggetta al controllo
di un solo organismo privato autorizzato o delle autorita' pubbliche
designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni
produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92
e' soggetta al controllo di uno o piu' organismi privati autorizzati o
delle autorita' pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro
coordinate.
12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati e'
esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle
regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di
propria competenza.
13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro
sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso,
fatta salva la facolta' di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.
14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7
sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello
Stato.
15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di
specificita' sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice
civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di
informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi
alle denominazioni.
Tali attivita' sono distinte dalle attivita' di controllo e sono svolte
nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato
regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento
(CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela gia' riconosciuti svolgono le
funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorita' nazionale
preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora
riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle
politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attivita' i
consorzi di tutela:
a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono
compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e
di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle
produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche
chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto
commercializzato;
c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalita' e i
contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n. 173, purche' rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente
articolo;
d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle
politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla
salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificita'
da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio
delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla
legge; tale attivita' e' esplicata ad ogni livello e nei confronti di
chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del
commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi,
nell'esercizio di tali funzioni, puo' essere attribuita nei modi e nelle
forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purche' essi
possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento
approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino
giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori gia'
in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono
la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di
revoca.
16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli
indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati
regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi
collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in
quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio
delle attivita' loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono
utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai
disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle
strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a
condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i
produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse.
I costi derivanti dalle attivita' contemplate al comma 15 sono a carico
di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con
regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali.
17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da
emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali
relative ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei
consorzi di tutela nonche' i criteri che assicurino una equilibrata
rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori
interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi
stessi.
18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro
statuti entro due anni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al
comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.
19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli
statuti e delle relative norme di attuazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185 recante «Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego,
in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.
144», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2000, n. 156.
«Art. 9 (Soggetti beneficiari). - 1. Al fine di favorire la creazione di
nuova imprenditorialita' in agricoltura, possono essere ammessi ai
benefici di cui all'articolo 3, i giovani imprenditori agricoli, anche
organizzati in forma societaria, subentranti nella conduzione
dell'azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo
sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui
all'articolo 10, comma 1.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data
del subentro, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui
all'articolo 2. Le societa' subentranti, alla data di presentazione
della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa
nei territori di cui all'articolo 2.
3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui
all'articolo 2.».
(( Art. 2-bis.
Disposizioni relative al trasporto e alla circolazione di veicoli
1. Al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 57, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di
manutenzione e tutela del territorio.»;
b) all'articolo 59:
1) al comma 1, le parole: «negli articoli dal 52 al 58» sono sostituite
dalle seguenti: «nel presente capo»;
2) al comma 2, lettera a), le parole: «nei suddetti articoli» sono
sostituite dalle seguenti: «nel presente capo»;
c) all'articolo 98, il comma 4-bis e' abrogato.
2. All'articolo 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi e'
consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per
il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di
via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per
l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica
destinati anch'essi alla medesima finalita'.
1-ter. E' consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O,
muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste
prescritte dall'autorita' militare, a mostre o a fiere autorizzate di
veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti,
anch'essi destinati alle medesime finalita'.». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 57, 59, 98, 99 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante: «Nuovo codice della strada»,
pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio
1992, n. 114», come modificate dalla presente legge:
«Art. 57 (Macchine agricole). - 1. Le macchine agricole sono macchine a
ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attivita' agricole
e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il
proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende
agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario,
nonche' di addetti alle lavorazioni; possono, altresi', portare
attrezzature destinate alla esecuzione di dette attivita'. E' consentito
l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela
del territorio.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si
distinguono in:
a) Semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico
munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite
per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso
agrario nonche' azionare determinati strumenti, eventualmente
equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte
integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o piu' assi: macchine munite o
predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per
l'esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da
conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello
separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La
massa complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente;
b) Trainate:
1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni
agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali
per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole
semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle
trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di
apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a
pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte
integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi
a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a
superare, su strada orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine
agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
purche' muniti di sovrappattini, nonche' le macchine agricole operatrici
ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a
superare, su strada orizzontale, la velocita' di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui
alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di
posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del
conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto
esclusivo degli addetti, purche' muniti di idonea attrezzatura non
permanente.».
«Art. 59 (Veicoli con caratteristiche atipiche). - 1. Sono considerati
atipici i veicoli elettrici leggeri da citta', i veicoli ibridi o
multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri,
nonche' gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non
rientrano fra quelli definiti nel presente capo.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri
interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i
veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e
della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione dei medesimi
veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti
per una o piu' delle categorie succitate.».
«Art. 98 (Circolazione di prova). - 1.-2. (Omissis). 3. Chiunque
adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che
su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo
dipendente munito di apposita delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la
sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 148 a euro
594; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI 4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli
a motore e di rimorchi e' consentito il trasporto di veicoli nuovi di
fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa
provvisoria.
4-bis. (Abrogato).».
«Art. 99 (Foglio di via). - 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i
rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo
della idoneita' tecnica, per recarsi ai transiti di confine per
l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall'autorita'
militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per
i quali non e' stata pagata la tassa di circolazione, devono essere
muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un
ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.
1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi e'
consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per
il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di
via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per
l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica
destinati anch'essi alla medesima finalita'.
1-ter. E' consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O,
muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste
prescritte all'autorita' militare, a mostre o a fiere autorizzate di
veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti,
anch'essi destinati alle medesime finalita'.
2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali
prescrizioni tecniche. La durata non puo' comunque eccedere i giorni
sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di
veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri puo' rilasciare alla fabbrica
costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso,
della durata massima di centottanta giorni.
3. Chiunque circola senza avere con se' il foglio di via e/o la targa
provvisoria di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.
4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni
tecniche del foglio di via e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per piu' di
tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa e' del pagamento
di una somma da euro 74 a euro 296 e ne consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.».
(( Art. 2-ter.
Disposizioni in materia di trasporto ferroviario in concessione
1. Al fine di assicurare la continuita' dell'erogazione del servizio
pubblico di trasporto esercitato in regime di concessione, nell'allegato
A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni
abrogate ex articolo 24», il numero 2071, relativo alla legge 3 febbraio
1965, n. 14, e' abrogato. ))
Riferimenti normativi:
- La legge 3 febbraio 1965, n. 14 recante «Regolamentazione delle
assuntorie nelle ferrotramvie esercitate in regime di concessione» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1965, n. 40.
(( Art. 2-quater.
Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, la lettera h) del comma 1 e il comma 12 sono
abrogati;
b) all'articolo 7, comma 2, nel primo periodo, le parole: «e per le
sezioni regionali, anche al fine di assicurare il necessario
coordinamento con i Comitati regionali per l'Albo degli
autotrasportatori, di cui all'articolo 11» e l'ultimo periodo sono
soppressi;
c) all'articolo 9, comma 2, la lettera b) e' abrogata;
d) l'articolo 11 e' abrogato;
e) all'articolo 12, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 9 e 12 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante: «Riordino della Consulta
generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo
nazionale degli autotrasportatori», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 gennaio 2006, n. 6, S.O. come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Organi). - 1. Sono organi della Consulta:
a) il Presidente;
b) l'Assemblea generale, composta dal Presidente, dai Vicepresidenti e
da tutti i componenti;
c) il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e
da quindici membri dell'Assemblea generale, dei quali cinque in
rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche, quattro in
rappresentanza delle associazioni di categoria, uno in rappresentanza
delle associazioni del movimento cooperativo e cinque in rappresentanza
delle altre categorie economiche e sociali.
I componenti del Comitato esecutivo sono nominati dall'Assemblea
generale, su proposta del Presidente, tenuto conto delle indicazioni
delle parti interessate;
d) il Segretario generale, nominato dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su designazione del Presidente, che lo sceglie fra
persone, anche estranee alla Pubblica amministrazione, di comprovata
competenza ed esperienza nel settore del trasporto stradale di merci e
della logistica;
e) il Comitato scientifico, composto da un Presidente, da sei membri e
da un Segretario, anche estraneo alla Pubblica amministrazione, tutti
nominati dal Presidente della Consulta, sentita l'Assemblea generale;
f) l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti,
dal Presidente del Comitato centrale, dal Segretario generale e dal
Presidente del Comitato scientifico;
g) l'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto, composto di dieci
membri, scelti dal Presidente fra i componenti dell'Assemblea aventi
specifica professionalita' in materie statistiche ed economiche;
h) (abrogata).
2. I componenti degli organi della Consulta durano in carica tre anni e
possono essere confermati. 3. I componenti degli organi della Consulta
possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle
Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.
4. Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta verso l'esterno.
5. L'Assemblea generale e' l'organo deliberativo della Consulta e si
riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno.
6. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente e
svolge i compiti ad esso delegati dall'Assemblea generale, per il
conseguimento delle finalita' assegnate alla Consulta.
7. Il Segretario generale e' l'organo esecutivo della Consulta,
collabora con il Presidente nella definizione dei programmi di attivita'
ed e' responsabile della gestione amministrativa e contabile della
Consulta stessa.
8. Il Comitato scientifico fornisce il supporto di studio e di
approfondimento alle attivita' ed alle iniziative della Consulta, con
particolare riguardo a quelle inerenti il Piano nazionale della
logistica, le indagini sulle politiche di investimento e sui costi dei
servizi, il sostegno alle imprese.
9. L'Ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del Presidente e
definisce le linee di azione della Consulta, anche con riferimento ai
rapporti con le autorita' istituzionali.
10. L'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto svolge funzioni di
monitoraggio sul rispetto delle disposizioni in mate ria di sicurezza
della circolazione e di sicurezza sociale, e provvede all'aggiornamento
degli usi e consuetudini di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), numero
6), della legge 1° marzo 2005, n. 32.
11. Il Segretario generale ed il Presidente del Comitato scientifico
partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea
generale e del Comitato esecutivo.
12. (Abrogato).
13. Il Presidente della Consulta, sentito l'Ufficio di Presidenza, puo'
istituire commissioni per la trattazione di specifiche materie, tenendo
conto delle rappresentanze presenti nell'Assemblea.».
«Art. 7 (Organizzazione e funzionamento). - 1. La realizzazione dei
programmi di attivita' e la gestione amministrativa e contabile della
Consulta sono curate dal Segretario generale, che si avvale di
dipendenti della Pubblica amministrazione, nell'ambito dell'attuale
dotazione organica, con particolare riguardo alle seguenti aree di
intervento:
a) affari generali, gestione del personale, contabilita' ed aspetti
finanziari;
b) attuazione del Piano nazionale della logistica;
c) politiche di investimento e di sostegno alle imprese;
d) realizzazione di iniziative a favore dell'intermodalita';
e) certificazione di qualita' e sicurezza;
f) comunicazione e pubblicita'.
2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera
a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di'
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica, e' stabilita la dotazione di personale
necessaria per il funzionamento della Consulta e sono dettate le
connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali.».
«Art. 9 (Attribuzioni). - 1. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale
degli autotrasportatori opera in posizione di autonomia contabile e
finanziaria, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni:
a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo
nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;
b) (abrogata);
c) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei
Comitati regionali;
d) determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di
autotrasporto, in base a quanto disposto dal decreto del Presidente
della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema
delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale;
e) collaborare con la Consulta, provvedendo, in particolare, sulla base
degli indirizzi dettati dalla Consulta stessa, ad effettuare studi
preordinati alla formulazione delle strategie di governo del settore
dell'autotrasporto, a realizzare iniziative di formazione del personale
addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a partecipare al
finanziamento delle connesse operazioni, ad attuare iniziative di
assistenza e di sostegno alle imprese di autotrasporto, ad esprimere il
proprio avviso su progetti di provvedimenti amministrativi in materia di
autotrasporto, a formulare indirizzi in materia di certificazione di
qualita' delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di
derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;
f) accreditare gli organismi di certificazione di qualita' di cui alla
lettera e) del comma 1 dell'art. 7;
g) verificare, in collaborazione con la Consulta, il rispetto dell'uniformita'
della regolamentazione e delle procedure, nonche' la tutela delle
professionalita' esistenti, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma
1, lettera m);
h) attuare le direttive del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti in materia di autotrasporto; i) curare attivita' editoriali e
di informazione alle imprese di autotrasporto, anche attraverso
strumenti informatici e telematici;
l) proporre alla Consulta iniziative specifiche, nell'interesse del
settore dell'autotrasporto.».
«Art. 12 (Organizzazione e funzionamento). - 1. L'attivita' e la
gestione amministrativa e finanziaria del Comitato centrale sono curate
dal Capo della Segreteria, nominato dal Presidente fra i funzionari del
Dipartimento per i trasporti terrestri, che si avvale di dipendenti
dello stesso Dipartimento, nell'ambito dell'attuale dotazione organica,
con particolare riguardo alle seguenti aree di intervento:
a) affari generali, gestione del personale, contabilita';
b) iniziative di sostegno alle imprese di autotrasporto ed alle
riduzioni compensate dei pedaggi autostradali;
c) sicurezza e controlli;
d) studi e ricerche di settore;
e) formazione e informazione;
f) certificazione di qualita'.
2. Con il regolamento di cui all'art. 7, comma 2, e' stabilita la
dotazione di personale necessaria per il funzionamento del Comitato
centrale e sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli
organi centrali e periferici, anche tenuto conto del criterio di delega
di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 1° marzo 2005, n.
32.».
(( Art. 2-quinquies.
Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Qualora il contratto di
trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, anche in attuazione di
accordi volontari di settore stipulati nel rispetto della disciplina
comunitaria della concorrenza, prezzi e condizioni sono rimessi alla
autonomia negoziale delle parti. Il contratto scritto, ovvero la fattura
emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli
fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal
mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore
per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve
corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico
determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello
dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri
corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella
fattura.»;
b) al comma 8, le parole: «Qualora il contratto di trasporto sia
stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno
ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile» sono soppresse;
c) al comma 10, primo periodo, le parole: «l'importo dell'adeguamento
automatico del corrispettivo dovuto dal committente per l'incremento dei
costi del carburante sostenuto dal vettore e' calcolato» sono sostituite
dalle seguenti: «l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo
dovuto dal committente per la variazione dei costi del carburante e'
calcolato»;
d) al comma 11, le parole: «agli aumenti intervenuti nel costo del
gasolio a decorrere dal 1 luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento
effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «alle variazioni intervenute
nel costo del gasolio a decorrere dal 1 gennaio 2009 o dall'ultimo
adeguamento effettuato a partire da tale data»;
e) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo
economico»;
f) il comma 24 e' abrogato.
2. Il decreto previsto dal comma 15 dell'articolo 83-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1, lettera
e), del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. A valere sulle risorse di cui al comma 29 dell'articolo 83-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rese disponibili a seguito
dell'abrogazione del comma 24 del medesimo articolo, e' autorizzata
un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008 per gli
interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera
c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. ))
Riferimenti normativi:
- L'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria.»pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195,
come modificato dalla legge reca:
«Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del
mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi). - 1.
L'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di
un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni
effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo
medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio
del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle
diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli,
determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la
quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di
autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.
3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo sono volte
a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal
mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore e sono
sottoposte a verifica con riferimento all'impatto sul mercato, dopo un
anno dalla data della loro entrata in vigore.
«4. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia
stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore
evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del
corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del
carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare
del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il
veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese
precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di
chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura.».
5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di
trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni,
la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante
sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali,
cosi' come gia' individuata nel contratto o nelle fatture emesse con
riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di
vigenza dello stesso, e' adeguata sulla base delle variazioni
intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi
del comma 1,
laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a
riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o
dell'ultimo adeguamento effettuato.
6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia
stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore
evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del
corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del
carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare
del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il
veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese
precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di
chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura.
7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di
cui al comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso
corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte
del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come
corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel
provvedimento di cui al comma 2.
8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da
quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a
quello indicato al comma 7, il vettore puo' chiedere al mittente il
pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci
su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore
si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della
prestazione di trasporto.
9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni
successivi, il vettore puo' proporre, entro i successivi quindici
giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante
ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di
procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria
iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del
trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di
trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento
dell'importo indicato e i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore
corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8. Il giudice,
verificata la regolarita' della documentazione e la correttezza dei
calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto motivato, ai
sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare
l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione
provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di
procedura civile e fissando il termine entro cui puo' essere fatta
opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I,
capo I, del medesimo codice.
10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai
commi 1 e 2, l'importo dell'adeguamento automatico del corrrispettivo
dovuto dal committente per la variazione dei costi del carburante e
calcolato sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero
dello sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le
prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti qualora le
variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento
il valore preso a riferimento al momento della conclusione del
contratto. Inoltre, la quota di cui al comma 2, e' pari al 30 per cento
per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20 tonnellate, al
20 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20
tonnellate e pari o superiore a 3,5 tonnellate e al 10 per cento per i
veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.
11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano
applicazione con riferimento alle variazioni intervenute nel costo del
gasolio a decorrere dal 1° gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento
effettuato a partire da tale data.
12. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di
trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che
svolgono professionalmente operazioni di trasporto, e' fissato in trenta
giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore,
salvo diversa pattuizione scritta fra le parti, in applicazione del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il
creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6
giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla
violazione delle norme di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 consegue la sanzione
dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento
pubblico della fornitura di beni e servizi, nonche' la sanzione
dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali,
finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.
15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dall'autorita'
competente, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello
sviluppo economico.
16. Non si da' luogo all'applicazione delle sanzioni introdotte dal
comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di
trasporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza
delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi
di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e
per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di
trasporto in uno specifico settore merceologico.
17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni
dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di
assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato,
l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di
carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti
esistenti ne' al rispetto di vincoli, con finalita' commerciali,
relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra
impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono
restrizioni od obblighi circa la possibilita' di offrire, nel medesimo
impianto o nella stessa area, attivita' e servizi integrativi.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali
in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle
prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto al relativo albo
professionale» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato ai sensi delle
specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea».
20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura di almeno settemila
impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo» sono soppresse.
21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio,
promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la
diffusione dei carburanti ecocompatibili, secondo criteri di efficienza,
adeguatezza e qualita' del servizio per i cittadini, nel rispetto dei
principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina
in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.
22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i
criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di
trasporto e distribuzione del gas naturale.
23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore
dell'autotrasporto sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli
importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a
interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese
di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di
esenzione contributiva e fiscale delle indennita' di trasferta e all'imponibilita',
ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni
corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' a
incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione
imprenditoriale.
24. (Abrogato).
25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata la percentuale
delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro
straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e
successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di
lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate
all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito
imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro
interezza.
26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, e'
riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte
dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per
ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5
tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La misura
del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i
veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia
pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa
massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito di
imposta e' usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della
produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, ne' dell'imponibile agli effetti delle
imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni.
27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa
indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma
25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennita' non imponibile,
gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per
lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito di imposta,
previsti dai medesimi commi, nonche' le eventuali disposizioni
applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di
cui al comma 29.
28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione
professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di
euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di
erogazione delle risorse di cui al presente comma.
29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari
a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per
l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le
risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009,
nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9
del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea.
31. ll Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le
misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la
previa verifica della compatibilita' con la disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea.».
- L'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451
recante «Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto
pubblico locale e dell'autotrasporto» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante disposizioni
urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e
dell'autotrasporto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio
1999, n. 48, cosi' recita:
«3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il
31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture,
da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle
stesse. Entro il 31 dicembre 1999 il Ministro dei trasporti e della
navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del
presente comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del
presente decreto, emana con apposita direttiva norme per dare attuazione
ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo
delle risorse di cui al presente articolo tenendo conto dei criteri
definiti con precedenti interventi legislativi in materia.».
Art. 3.
Interventi in materia di protezione civile
1. E' autorizzata, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233
milioni di euro per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute
nel piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21
settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24
settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, di cui:
a) 18,266 milioni rivenienti dalle somme relative alle delibere CIPE 22
dicembre 2006, n. 165, e 22 dicembre 2006, n. 179, pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del (( 23 aprile
)) 2007 e n. 118 del 23 maggio 2007, di applicazione delle
sanzioni sulle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibere CIPE
36/2002 e 17/2003;
b) 103,690 milioni derivanti dalle assegnazioni alla regione Sardegna ex
delibera CIPE 20/2004, non impegnate nei termini prescritti dalla
delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 256 del 3 novembre 2006;
c) 111,044 milioni nell'ambito delle risorse destinate alla regione
Sardegna dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, pubblicata
(( nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 111 ))
del 13 maggio 2008, per la realizzazione di programmi strategici
di interesse regionale.
2. Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi
dell'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61,
convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati
corrispondono l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo,
ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni
ivi indicate, al netto dei versamenti gia' eseguiti, ridotto al quaranta
per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro
il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da (( giugno 2009 )).
Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 (( e a 10
milioni di euro per l'anno 2009 )), si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008
(( e di 10 milioni di euro per l'anno 2009 )), al fine di
compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e'
incrementato di (( 8,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 18,3
milioni di euro per l'anno 2010 e di 3,3 milioni di euro per l'anno
2011.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai soggetti
privati e, in deroga all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9
ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
dicembre 2006, n. 290, limitatamente ai pagamenti relativi a contributi
previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti pubblici che
hanno usufruito della sospensione prevista dall'articolo 13
dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento
della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, e successive proroghe e
integrazioni. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno
2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa
al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 6 milioni di
euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009
e 2010. ))
3. I medesimi soggetti, entro la stessa data del 16 gennaio 2009,
effettuano gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non
eseguiti per effetto delle sospensioni citate dalle disposizioni
legislative indicate al comma 2, con le modalita' stabilite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. I contribuenti
che, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno
n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
228 del 30 settembre 1997, hanno chiesto la sospensione della
effettuazione delle ritenute alla fonte si avvalgono della definizione,
effettuando direttamente il versamento dell'importo dovuto alle scadenze
e con le modalita' previste dal presente articolo.
4. Il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, entro le
scadenze previste dal comma 2, non determina l'inefficacia della
definizione stessa. In tale caso si applicano le sanzioni e gli
interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o
tardivo versamento delle imposte e dei contributi previdenziali,
assistenziali ed assicurativi. Per il recupero delle somme non
corrisposte alle prescritte scadenze si applicano le disposizioni
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 24 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46. Per le somme iscritte a ruolo, oggetto della
sospensione, il mancato versamento alle prescritte scadenze comporta la
riscossione coattiva delle rate non pagate.
5. I soggetti che si avvalgono della definizione tributaria comunicano,
con apposito modello, da approvarsi con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, le modalita' ed i dati relativi alla
definizione. Nel medesimo provvedimento e' stabilito anche il termine di
presentazione del modello.
Riferimenti normativi:
- L'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002,
n. 305, S.O, cosi' recita:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime
aree). - 1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per le aree
sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree
depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono
le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative,
comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche' la
dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650
milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno
2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma
3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti
dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere
del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione
territoriale delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse
stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1
della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1,
sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'art.
73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare
l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidita' e semplicita',
sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del
Documento di programmazione economico-finanziaria, e a ispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti
massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo
della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione
degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma
1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti
nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al
presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni
di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un
monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del
loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni
di monitoraggio gia' in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30
giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi
effettuati nell'anno precedente, contenente altresi' elementi di
valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso e su quella da
svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di
voto, il Ministro per gli affari regionali in qualita' di presidente
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della
Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative
all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al
Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti
Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, anche con riferimento all'art. 60, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale
delle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, nonche' quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive
per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative
imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti
di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata
alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree
ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale
delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato
decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 100 per cento delle
economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma.
Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari
all'85 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento
(CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree
sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle
deroghe previste dal citato art. 87, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.
11. (omissis);
12. (omissis);
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse
agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili
alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87,
paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita'
europea, nonche' nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che
investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del
Paese. L'agevolazione e' riconosciuta sulle spese documentate
dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese
pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste
per gli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della
regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da
sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le
risorse da riassegnare all'unita' previsionale di base 6.1.2.7
«Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la
facolta' di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma
devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro
trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo
l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione
del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto
interessato decade dal diritto al contributo e non puo' presentare una
nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio
fiscale.».
- L'art. 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 2007, n. 300, S.O» cosi' recita:
«109. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di
conservare, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i
contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi e'
presentata nei termini e con le modalita' definiti nel regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti minimi sono
esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle
fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei
corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresi', esonerati dalla
presentazione degli elenchi di cui all'art. 8-bis, comma 4-bis, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni».
- L'art. 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61 recante
«Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84, convertito
dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, recante disposizioni finanziarie
urgenti in materia di protezione civile.» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 giugno 2008, n. 132, cosi' recita:
«Art. 2. - 1. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 109, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, per la restituzione, in misura ridotta al
quaranta per cento senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante
rateizzazione per 120 rate mensili, dei tributi e contributi sospesi di
cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre
1997, n. 2668, agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n.
2728, e all'art. 2 dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, emanate dal
Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione
civile, e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di
euro 17.820.000 per l'anno 2008, euro 51.730.000 per l'anno 2009 ed euro
39.510.000 per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli
accantonamenti secondo la seguente tabella:
=====================================================================
Anni di riferimento | 2008 | 2009 | 2010
=====================================================================
Ministero della giustizia | 3.616.000| 29.959.000|20.429.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della pubblica | | |
istruzione | 10.900.000| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
Ministero per i beni e le | | |
attivita' culturali | 1.116.000| 10.190.000|13.287.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero dei trasporti | 486.000| 4.768.000| 4.107.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'universita' e | | |
della ricerca | 1.702.000| 6.813.000|1.687.000}
- L'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2002, n. 305, S.O., cosi' recita:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime
aree). - 1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per le aree
sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree
depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono
le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative,
comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche' la
dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650
milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno
2005.».
- L'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante
Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali” pubblicato
nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2008, n. 235” cosi' recita:
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435
milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno
2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'art. 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.».
- L'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263,
convertito con modificazioni , dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290,
(Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei
rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2006, n. 235, e' il
seguente:
«1-bis. La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che
le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il
beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali
ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai
datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni
individuati da ordinanze di protezione civile.».
- L'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2002, n. 305, S.O.), e' il seguente:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime
aree). - 1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per le aree
sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree
depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono
le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative,
comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche' la
dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650
milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno
2005.».
- L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2, e' il
seguente:
«Art. 14 (Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo). - Sono iscritte a
titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base alle
dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle
attestazioni allegate alle dichiarazioni;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in
base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati
dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.».
- L'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino
della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1
della L. 28 settembre 1998, n. 337). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 marzo 1999, n. 53, S.O. e' il seguente:
«Art. 24 (Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali). - 1.
I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati
dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in
forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo,
unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla
data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti
effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facolta' di richiedere il pagamento mediante avviso bonario
al debitore. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte,
se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni
dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della
ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di
rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si
procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto
previsto dall'art. 25, l'iscrizione a ruolo e' eseguita nei sei mesi
successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti all'autorita'
giudiziaria, l'iscrizione a ruolo e' eseguita in presenza di
provvedimento esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato
dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo e' eseguita dopo la decisione del
competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza
previsti dall'art. 25.
5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente puo' proporre opposizione
al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica
della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente
impositore. 6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi
inerenti il merito della pretesa contributiva e' regolato dagli articoli
442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di
primo grado il giudice del lavoro puo' sospendere l'esecuzione del ruolo
per gravi motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al
concessionario.
8. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462».
(( Art. 3-bis.
Interpretazione autentica
1. Il secondo periodo dell'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio
1991, n. 9, si interpreta nel senso che le forniture di energia
elettrica ivi previste sono erogate, ai sensi dell'articolo 4 della
legge 7 agosto 1982, n. 529, in misura decrescente nei sei anni
successivi secondo decrementi annuali calcolati in progressione
aritmetica. ))
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.