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Decreto-Legge 25 settembre 2009, n. 135
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee.
(GU n. 223 del 25-9-2009)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti da atti normativi comunitari, da
sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee e da procedure
di infrazione comunitaria pendenti nei confronti dello Stato italiano;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 9 e del 18 settembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per le politiche europee, di concerto con i Ministri della giustizia,
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti,
dello sviluppo economico, per i rapporti con le regioni,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle politiche
agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante
attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
Procedura d'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE
1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, il comma 15 e' sostituito dal seguente:
«15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, devono
consegnare, ove cio' sia tecnicamente fattibile, ad un centro di
raccolta di cui all'articolo 5, comma 3, direttamente, qualora iscritti
all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un
operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi
usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad
eccezione di quelle per cui e' previsto dalla legge un consorzio
obbligatorio di raccolta.»;
b) all'articolo 10, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di
riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti
del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera p), adeguate informazioni sulla
demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che
possono essere reimpiegati.».
Art. 2.
Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva
2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria -
Procedura di infrazione 2008/2097 - Disposizioni relative all'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie - direttiva 2004/49/CE
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' inoltre
funzionalmente indipendente da qualsiasi autorita' competente preposta
all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di
regolazione sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie
necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nell'ambito delle
risorse stanziate nel bilancio di previsione della spesa del predetto
Ministero.»;
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili,
le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689, provvede:
a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso
ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi,
ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo
dell'uno per cento del fatturato di settore realizzato dal soggetto
autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
all'accertamento della violazione stessa;
b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad
irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro
500.000;
c) qualora i destinatari di una richiesta dell'organismo non forniscano
le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le
informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;
d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle letterea), b) e
c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima
prevista per ogni violazione.»;
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo
le controversie relative alle sanzioni amministrative di cui al presente
articolo ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione.».
2. Nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del
decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e fino alla definizione del
comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 6,
lettera a), dello stesso decreto, al personale dell'Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferrovie si applica il trattamento giuridico ed
economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del
volo. Con delibera dell'Agenzia sono definiti, avuto riguardo al
contenuto delle corrispondenti professionalita', i criteri di
equiparazione fra le qualifiche e le posizioni economiche del personale
provvisoriamente assegnato all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e quelle previste per il personale dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza del volo, nonche' l'equiparazione tra i profili delle due
Agenzie. La delibera e' approvata con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzion pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi ed
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16, recante codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Adeguamento alla
sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella
causa C-538/07
1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, dopo la lettera m-ter) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».
2. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano,
alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun
partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e
di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del
concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione e'
corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in
separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per
i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste
contenenti l'offerta economica.». 3. L'articolo 34, comma 2, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' abrogato.
4. All'articolo 49, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, le parole: «ne' si trova in una situazione di
controllo di cui all'articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese
che partecipano alla gara» sono soppresse.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare
le offerte.
Art. 4.
Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la
promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni
tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione
delle emissioni
1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di
Kyoto, nonche' per il miglior perseguimento delle finalita' di
incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, sono soppresse le seguenti lettere: a-bis) e
a-ter);
b) all'articolo 5, comma 2, le parole: «entrata in esercizio» sono
sostituite dalla seguente: «avvio»;
c) all'articolo 11, comma 1, le parole: «del PNA» sono sostituite dalle
seguenti: «della decisione di assegnazione medesima»;
d) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e aggiornamenti»;
e) all'articolo 15, comma 5, dopo le parole: «nell'anno solare
precedente», sono inserite le seguenti: «e annota sul registro il valore
complessivo delle emissioni contenute nella dichiarazione medesima»;
f) all'articolo 20, comma 8, la parola: «assegnate» e' sostituita dalla
seguente: «rilasciate»;
g) all'articolo 20, comma 9, dopo le parole: «emessa in mancanza di»,
sono inserite le seguenti: «aggiornamento della».
2. Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, il Comitato nazionale per
la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione per le
attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni,
svolge il ruolo di autorita' competente.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentito
il Ministro per le politiche europee, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono approvate specifiche linee
guida recanti criteri e parametri per la promozione degli investimenti
in innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente,
alla riduzione delle emissioni, alla riduzione del consumo delle risorse
naturali e all'incremento dell'efficienza energetica negli impianti di
cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel
rispetto dei valori minimi previsti dalle linee guida per
l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili di cui
all'articolo 4 dell'anzidetto decreto legislativo, prevedendo
l'attribuzione di coefficienti e caratteristiche di qualita' ambientale
ai predetti impianti in funzione del rispetto degli anzidetti criteri e
parametri, nonche' garantendo un approccio integrato ed una elevata
protezione dell'ambiente nel suo complesso.
4. Il decreto di cui al comma 3 individua i coefficienti e le
caratteristiche di qualita' ambientale degli impianti, al ricorrere dei
quali i termini istruttori previsti dal citato decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, nonche', per gli impianti di nuova realizzazione
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo
decreto legislativo n. 59 del 2005, che hanno richiesto tale
autorizzazione dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo
16 gennaio 2008, n. 4, dalla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono ridotti alla meta'. Nei casi di cui al
presente comma l'autorizzazione integrata ambientale ha validita' di
otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti
certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel
caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n.
761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001.
5. Il decreto di cui al comma 3 individua altresi' i coefficienti e le
caratteristiche di qualita' ambientale degli impianti, al ricorrere dei
quali trovano applicazione i commi 10 e 11 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; l'autorizzazione o il rinnovo della
medesima di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, sono rilasciati dall'autorita' competente, previo
parere delle amministrazioni competenti in materia ambientale e
comunque, nel caso di impianti di competenza statale, dei Ministeri
dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello
sviluppo economico. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione
integrata ambientale ha validita' di otto anni, ovvero di dieci anni nel
caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO
14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato
ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.
Art. 5.
Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso
di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
nonche' allo smaltimento dei rifiuti
1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonche'
per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla
Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo
decreto, entro il 31 dicembre 2009 i produttori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti
obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalita' di cui
all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle
quantita' ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed
elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi
produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il
dato relativo alle quantita' ed alle categorie di apparecchiature
elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato
al Registro al momento dell'iscrizione.
2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla
Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di
produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali
non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano
entro il 31 dicembre 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati
al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, con le modalita' di cui all'articolo 3 del
citato decreto n. 185 del 2007, i dati relativi al peso delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i
canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo
l'allegato 1 A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per
quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.
Art. 6.
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante
attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei
prodotti alimentari
1. All'allegato 2, sezione III, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, come modificato dal comma 1 dell'articolo 27 della legge 7
luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1, lettera a), le parole: «incluso destrosio e prodotti
derivati, purche'» sono sostituite dalle seguenti: «incluso destrosio,
nonche' prodotti derivati purche'»;
b) al punto 1, lettera b), le parole: «a base di grano e prodotti
derivati, purche'» sono sostituite dalle seguenti: «a base di grano,
nonche' prodotti derivati purche'»;
c) al punto 6, lettera a), le parole: «grasso di soia raffinato e
prodotti derivati, purche'» sono sostituite dalle seguenti: «grasso
di soia raffinato, nonche' prodotti derivati purche'».
2. Resta fermo quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 29 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come introdotto dal comma 3
dell'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
Art. 7.
Disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti
nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli
all'uso e al commercio degli stessi - Procedura d'infrazione n.
2007/4915
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed
internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle
stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di
trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di
trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete
nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli
stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi
non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale.
Il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas,
ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli
effetti di legge, e' assicurato mediante la realizzazione e la gestione
degli stessi sistemi di misura secondo modalita' stabilite con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, e per i sistemi di misura della produzione nazionale di
idrocarburi, con decreto dello stesso Ministro da adottare ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625, recante attuazione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi.
2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente
connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale,
il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas, stabilisce, con uno o piu' decreti da adottare
entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di
misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I
sistemi di misura in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto devono conformarsi alle disposizioni in materia di
metrologia legale entro il termine di un anno da tale data. Con i
medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri
dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' competenti
per l'esecuzione dei controlli provvedono con le risorse umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 8.
Numero di emergenza unico europeo. Attuazione direttiva n. 2002/22/CE -
Procedure d'infrazione n. 2006/114 e 2008/2258 ex articolo 228 TCE
1. Ai fini della realizzazione degli interventi connessi con
l'implementazione del numero di emergenza unico europeo di cui
all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa
di 42 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le
disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987,
n. 183, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato e riassegnate ai pertinenti stati di previsione, per essere
destinate alle finalita' di cui al presente articolo.
Art. 9.
Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante
attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia
di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel
medesimo settore
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007,
n. 193, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
«Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati
nelle missioni internazionali, l'Autorita' competente e' il Ministero
della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite
presso gli organi di vigilanza militare.».
Art. 10.
Eliminazione dell'obbligo di nominare un rappresentante fiscale
residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri -
Procedura d'infrazione n. 2008/4421
1. All'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo il
comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi
sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello
Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di
informazioni.».
Art. 11.
Soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in Italia -
Procedura d'infrazione n. 2003/4648 - sentenza CGCE 16 luglio 2009, resa
nella causa C-244/08
1. Al decreto dal Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma dell'articolo 17:
1) nel primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti» sono
inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;
2) nel quarto periodo, dopo le parole: «soggetto non residente» sono
inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;
b) al primo comma dell'articolo 38-ter:
1) nel primo periodo, dopo le parole: «Stati membri dell'Unione europea»
sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;
2) il terzo periodo e' soppresso.
Art. 12.
Eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese che
vogliono aderire al regime SIIQ - Procedura d'infrazione n. 2008/4524
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il
comma 141 e' inserito il seguente:
«141-bis. Le disposizioni dei commi da 119 a 141 si applicano altresi'
alle societa' residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono
inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle stabili
organizzazioni svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione
immobiliare. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il
regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attivita' di
locazione immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni e'
assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con aliquota del 20
per cento da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo
delle imposte sui redditi.».
Art. 13.
Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo
sugli oli lubrificanti rigenerati - Procedura d'infrazione n. 2004/2190
1. All'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
le parole: «e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la
denominazione «oli usati» deve intendersi riferita agli oli usati
raccolti in Italia» sono soppresse.
2. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62, nel comma 5:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli oli lubrificanti
ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base
minerale o sintetica, gia' immessi in consumo, sono sottoposti
all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli
di prima distillazione.»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per i prodotti
energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli
oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 21.»;
b) nell'allegato I, l'aliquota relativa all'imposta di consumo sugli oli
lubrificanti e' determinata in euro 750,00 per mille
chilogrammi.
3. Limitatamente alle basi ed agli oli lubrificanti rigenerati che, alle
ore zero della data di entrata in vigore della presente disposizione,
risultino giacenti, per fini commerciali, in quantita' complessivamente
non inferiore a 1.000 chilogrammi, presso depositi commerciali nazionali
e non ancora assoggettati all'imposta di consumo di cui all'articolo 62
del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' applicata
l'imposta di consumo prevista, per gli oli e le basi rigenerate, dal
medesimo articolo 62 nella formulazione in vigore il giorno precedente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. All'articolo 236, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere i) e l) sono sostituite dalle seguenti:
«i) concordare con le imprese che svolgono attivita' di rigenerazione i
parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei per l'avvio
alla rigenerazione;
l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili; »;
b) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:
1-bis) cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di
rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra
quantita' raccolte e richieste, delle capacita' produttive degli
impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti gia'
in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate
di qualita' idonea per il consumo;
1-ter) corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a
fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente
del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di
raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli oli usati al
riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sara' erogato con
riferimento alla quantita' di base lubrificante ottenuta per tonnellata
di olio usato, di qualita' idonea per il consumo ed effettivamente
ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati
ceduti dal consorzio all'impresa stessa;
1-quater) assicurare l'avvio alla combustione dell'olio usato non
rigenerabile ma riutilizzabile ovvero dell'olio rigenerabile non
ritirato dalle imprese di rigenerazione e lo smaltimento dell'olio usato
non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro
l'inquinamento.».
Art. 14.
Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione
agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non
armonizzati - Procedura d'infrazione n. 2008/4145
1. Nelle more di interventi di riordino generale del regime
tributario dei proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari, l'articolo 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente:
«Art. 10-ter. (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero). - 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, situati
negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista
di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai
sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui
redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai
sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi
medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni
operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui
proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di
investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di
riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il
valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In
ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore
della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di
acquisto delle quote medesime.
2. La ritenuta del 12,50 per cento e' altresi' applicata dai medesimi
soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1,
lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti
dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e
assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono
istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati
aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
adottato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle
imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello
Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in
costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli
compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di
liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di
sottoscrizione o di acquisto delle quote. Il costo di sottoscrizione o
acquisto e' documentato dal partecipante. In mancanza della
documentazione il costo e' documentato con una
dichiarazione sostitutiva.
3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si
considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso
intestatario, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per
successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al
soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.
4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' applicata a titolo di acconto
nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative
all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di
cui all'articolo 5 del predetto testo unico;
c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera
d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri
soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito
delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.
5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 sono
collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti
all'estero, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che intervengono nella loro riscossione.
6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2,
concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che
vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano
percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle
quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo
unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo
complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantita'.
7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50
per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.
8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di
diritto estero conformi alle direttive comunitarie e quelli non conformi
alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi
esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, con
riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle
convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie
imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi
proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti
non residenti in Italia.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli
organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo
diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai proventi percepiti a
decorrere dal 1° gennaio 2010.
Art. 15.
Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici
locali di rilevanza economica
1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di
distribuzione del gas naturale», sono inserite le seguenti: «, le
disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge
23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia
elettrica, nonche' quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario
regionale.».
b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene,
in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite
individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel
rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunita' europea e
dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare,
dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', trasparenza,
adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo
riconoscimento e proporzionalita';
b) a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione
che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad
evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le
quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e
l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio
e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per
cento.
3. In deroga alle modalita' di affidamento ordinario di cui al comma 2,
per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche
economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto
territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso
al mercato, l'affidamento puo' avvenire a favore di societa' a capitale
interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i
requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione
cosiddetta “in house” e, comunque, nel rispetto dei principi della
disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla societa' e
di prevalenza dell'attivita' svolta dalla stessa con l'ente o gli enti
pubblici che la controllano.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata
pubblicita' alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e
contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della
predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta
giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il
parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.»;
c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. L'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, in forza dell'autonomia organizzativa e
funzionale attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive
modificazioni, individua, con propria delibera, le soglie oltre le quali
gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini
dell'espressione del parere di cui al comma 4.»;
d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto
stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente:
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate
conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta “in house”
cessano, improrogabilmente e senza necessita' di deliberazione da parte
dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
b) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione mista
pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di
cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto,
al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, cessano,
improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
c) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione mista
pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di
cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza
prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a
societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a tale data e a
quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a
condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche
progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme
di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori
industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31
dicembre 2012; ove siffatta condizione non si verifichi, gli affidamenti
cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione
dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012;
e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere
da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre
2010, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante.
9. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da una
medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione
europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per
disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi
pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una procedura non
ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonche' i
soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attivita'
di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi
ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o
attivita' per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne'
tramite loro controllanti o altre societa' che siano da essi controllate
o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al primo
periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle
societa' quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti
di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara
svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza
pubblica, dello specifico servizio gia' a loro affidato.»;
e) al comma 10, primo periodo, le parole: «centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;
f) al comma 10, alla lettera a) la parola: «diretti» e' sostituita dalle
seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le parole: «patto di stabilita'
interno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle scadenze
fissate al comma 8,»;
g) al comma 10, la lettera e) e' soppressa.
2. All'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il
quarto periodo e' soppresso.
Art. 16.
Made in Italy e prodotti interamente italiani
1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la
merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa
vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed
il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali,
per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono
essere definite le modalita' di applicazione del comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di
vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di
comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto
o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in
dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla
vendita al dettaglio.
4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto
come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100%
Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia
analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della
realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure
che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei
presupposti previsti nei commi 1 e 2, e' punito, ferme restando le
diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le
pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un
terzo.
5. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo
le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le seguenti:
«, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,».
6. Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono aggiunti i seguenti:
“49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte
del titolare o del licenziatario, con modalita' tali da indurre il
consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine
italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli
stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti
sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare
qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del
prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da
parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le
informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di
commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il
contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 10.000 ad euro 250.000.
49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o
della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi
previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario
responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui
documenti di corredo per il consumatore.».
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
8. L'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e'
abrogato.
Art. 17.
6° Censimento generale dell'agricoltura
1. In considerazione della necessita' e urgenza di far fronte agli
obblighi comunitari di cui al regolamento (CE) n. 1166/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle
indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui
metodi di produzione agricola, e' autorizzata la spesa di euro
128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generale
dell'agricoltura.
2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
sono stabilite, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti
dalla normativa nazionale e comunitaria, la data di riferimento delle
informazioni censuarie, le modalita' di organizzazione ed esecuzione del
censimento, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di
fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e
privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, i criteri di
determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento,
le modalita' di selezione di personale con contratto a tempo
determinato, nonche' le modalita' di conferimento dell'incarico di
coordinatore e rilevatore, le modalita' di diffusione dei dati, la
comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui e' affidata
l'esecuzione dei censimenti.
3. Per le regioni individuate dal regolamento di esecuzione come
affidatarie di fasi della rilevazione censuaria, le spese derivanti
dalla progettazione ed esecuzione del censimento sono escluse dal Patto
di stabilita' interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse
all'esecuzione del censimento, l'ISTAT, gli enti e gli organismi
pubblici, indicati nel regolamento di cui al comma 2, possono avvalersi
delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di
somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse
finanziarie ad essi assegnate ai sensi dei commi 1 e 2, limitatamente
alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2012.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte ai sensi
dell'articolo 19, comma 2. A tale fine le risorse sono riversate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze ai fini del trasferimento all'ISTAT.
Art. 18.
Disposizioni in materia di prelievo mensile
1. Al fine di completare l'attuazione del regolamento (CE) n.
72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, attraverso il progressivo
riequilibrio tra la quota assegnata e la produzione conseguita, i
versamenti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 marzo
2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,
n. 119, vengono eseguiti dagli acquirenti nella misura del 5 per cento
per il periodo 2009/2010 e nella misura del 10 per cento per il periodo
successivo, esclusivamente per le aziende che non superano il livello
produttivo conseguito nel periodo 2007/2008.
Art. 19.
Recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a
prevalente capitale pubblico - Decisione della Commissione europea del 5
giugno 2002, n. 2003/193/CE
1. All'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In sede di determinazione della base imponibile, ai fini del
recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei
relativi interessi, non assumono rilevanza le plusvalenze derivanti
dalle operazioni straordinarie realizzate dalle societa' di cui al comma
1. Ai fini della corretta determinazione della base imponibile, gli
accertamenti emessi dall'Agenzia delle entrate possono essere in ogni
caso integrati o modificati in aumento mediante la notificazione di
nuovi avvisi. In deroga al comma 3, il pagamento delle somme dovute in
base agli accertamenti integrativi deve avvenire entro il quindicesimo
giorno successivo alla data di notifica di tali accertamenti.».
2. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono destinate
quanto ad euro 128.580.000, alla copertura dell'articolo 17 e per la
parte residua sono riversate alla contabilita' speciale di cui
all'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Art. 20.
Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
1. All'articolo 100, dopo il comma 4, del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, e' inserito il seguente:
«4-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della gestione
delle farmacie comunali a societa' che svolgono attivita' di
distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonche' dell'acquisizione da
parte di tali societa' di partecipazioni in societa' affidatarie della
gestione di farmacie comunali, effettuati prima della data di entrata in
vigore della presente legge.».
Art. 21.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 settembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Alfano, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
La Russa, Ministro della difesa
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Alfano