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Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5
Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
(GU n. 34 del 11-2-2009)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare
l'eccezionale situazione di crisi internazionale del settore industriale
e in particolare del comparto automobilistico, anche in relazione
all'importanza di questi settori nel sistema produttivo nazionale ed ai
riflessi di carattere occupazionale sulle famiglie e sulle imprese;
Ritenuta la necessita' di collocare in un quadro unitario le
disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla
competitivita' del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di
carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio
produttivo e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e
di salvaguardia ambientale;
Considerate, altresi', le particolari ragioni di urgenza, connesse con
la contingente situazione economico-finanziaria delle imprese e del loro
indotto e con la necessita' di sostenere la domanda di beni durevoli, di
favorirne il ricambio con finalita' di carattere ambientale e di
assicurare obiettivi di rilancio occupazionale;
Rilevata, infine, l'esigenza di potenziare le misure fiscali e
finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati
dal Protocollo di Kyoto e dalle linee guida per le politiche nazionali
di riduzione delle emissioni di gas-serra;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 febbraio 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di
veicoli ecologici
1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all'articolo 1,
commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed
al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la
demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di
categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31
dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro5»
che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre
130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, e' concesso un
contributo di euro 1500.
2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli
di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a
3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2»,
immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500
chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», e' concesso un contributo
di euro 2500.
3. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal
costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o
doppia, del motore con gas metano, nonche' mediante alimentazione
elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
il contributo e' aumentato di 1500 euro nel caso in cui il veicolo
acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2
non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al
presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con
quelle di cui al comma 1.
4. Per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima
fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», nuovi di
fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante
alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, il contributo e' incrementato fino ad euro
4000. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne
ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 2.
5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo
di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di
un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso
la demolizione con le modalita' indicate al comma 233 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' concesso un contributo di euro
500.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validita' per i
veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto
stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e
fino al 31 dicembre 2009, purche' immatricolati non oltre il 31 marzo
2010.
7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui
all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e'
rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli
impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a
metano, nei limiti della disponibilita' prevista dal comma 59
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come
ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere fruite
nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
9. Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui ai
commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
10. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti
d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto
forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.
11. Al fine di diminuire le emissioni di particolato nel settore del
trasporto pubblico, e' stabilito, nel limite di spesa per l'anno 2009 di
11 milioni di euro, un finanziamento straordinario per l'installazione
di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas
di scarico, omologati secondo il decreto del Ministro dei trasporti 25
gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano un'efficacia di abbattimento
delle emissioni di particolato non inferiori al 90 per cento, su veicoli
a motore ad accensione spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di
classe euro 0, euro 1, euro 2 proprieta' di aziende che svolgono servizi
di pubblica utilita' attraverso l'impiego di veicoli appartenenti alle
suddette categorie.
12. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e' finalizzato
alla concessione di contributi per l'installazione dei dispositivi per
l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui
al comma 11.
13. Le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma 12 sono
regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
con appositi provvedimenti emanati entro e non oltre 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano destinano prioritariamente le risorse
alle aziende di cui al comma 12 che effettuano servizio nei comuni
individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351.
14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al 25
per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione del
dispositivo per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di
scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore a 1.000
euro per ciascun dispositivo.
15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e' ripartito, con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
base dei dati relativi al trasporto pubblico.
16. I contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri
contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per
l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di
particolato dei gas di scarico.
17. L'erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma 15,
e' subordinata alla notifica da parte della regione o della provincia
autonoma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare di misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore
della mobilita', vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento
stesso.
Art. 2.
Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici
1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole
unita' immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1° luglio 2008, a
fronte di spese sostenute dalla predetta data, e' riconosciuta una
detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate,
effettuate con le stesse modalita', sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino
al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta
efficienza energetica, esclusi quelli indicati al secondo periodo,
nonche' apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo
dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo
periodo e' cumulabile con la detrazione per la sostituzione di
frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal
comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto
in cinque quote annuali di pari importo, e' calcolata su di un importo
massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula di
un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali
sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto; nel protocollo
sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di
mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalita' con le quali
assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti
con fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e
distributiva, nonche' allo sviluppo e al mantenimento di iniziative
promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta
anche dei servizi di assistenza e manutenzione.
Art. 3.
Distretti produttivi e reti di imprese
1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel
comma 2 le parole: «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti
agli enti locali» sono soppresse.
2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono
congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai
fini dell'applicazione dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi
i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la
tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese
che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione
unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonche' dei
tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene
operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le
disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente
dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i
distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e
vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un
triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese
appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla
natura, tipologia ed entita' delle imprese stesse, alla loro attitudine
alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su
base presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate e'
rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e
parita' di trattamento, sulla base di principi di mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le
somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in
contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al
numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa
consultazione delle categorie interessate e degli organismi
rappresentativi dei distretti;
10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto
l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e
l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di
osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo
di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva
e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un
triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare
dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata tenendo conto della
attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di
stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in
caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare
dovuto e' determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al
concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa
consultazione delle categorie interessate e degli organismi
rappresentativi dei distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del
numero 7) tra le imprese interessate e' rimessa al distretto, che vi
provvede in base a criteri di trasparenza e parita' di trattamento,
sulla base di principi di mutualita'; 15) in caso di osservanza del
concordato, i controlli sono
eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione
dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al
concordato; ».
3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei
consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della
legge 5 ottobre 1991, n. 317».
4. Dall'attuazione del comma 1, nonche' dell'articolo 1, commi da 366 a
371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal
presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di
euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.
Art. 4.
Aggregazione tra imprese
1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da
operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o
scissione effettuate nell'anno 2009, si considera riconosciuto, ai fini
fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali materiali e
immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del
disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente
l'importo di 5 milioni di euro.
2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi
dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nell'anno 2009, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori
valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 sui beni
strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non
eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni
di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative
da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le
imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello
stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati
tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento
ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Il maggior
valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti e' riconosciuto
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello in
cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese
interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si
siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione,
nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai
commi 1 e 2.
5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le
sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi.
6. La societa' risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro
periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere
ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni
iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade
dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui
all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si
verifica la decadenza prevista al comma 6, la societa' e' tenuta a
liquidare e versare l'imposta sul reddito delle societa' e l'imposta
regionale sulle attivita' produttive dovute sul maggior reddito,
relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza
tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei
commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e
interessi.
Art. 5.
Rivalutazione sostitutiva immobili
1. All'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
le parole: «con la misura del 7 per cento per gli immobili
ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non
ammortizzabili» sono sostitute dalle seguenti: «con la misura del 3 per
cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente
agli immobili non ammortizzabili».
Art. 6.
Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e
veicoli commerciali
1. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cuiall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono
stabilite anche le modalita' per favorire l'intervento della SACE s.p.a.
nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di
finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
veicoli commerciali di cui all'articolo 1.
Art. 7.
Controlli fiscali
1. Il controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte di
registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, fruite
in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta principale, e'
eseguito sulla base di criteri selettivi approvati con atto del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, che tengono conto di specifiche
analisi di rischio circa l'indebito utilizzo delle agevolazioni
medesime. La conseguente maggiore capacita' operativa per l'Agenzia
delle entrate viene destinata all'esecuzione di specifici controlli
volti al contrasto dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante
compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni.
2. Al comma 18 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «E' punito con
la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati
chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento
delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per
ciascun anno solare.».
3. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni
finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e
di bilancio» sono ridotte di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 100
milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011
e di 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
Art. 8.
Copertura finanziaria
1. Ai maggiori oneri derivanti dal presente decreto, valutati
rispettivamente in euro 382 milioni per l'anno 2009, euro 230,5 milioni
per l'anno 2010, euro 405,8 milioni di euro per l'anno 2011, euro 308,4
milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013 ed euro 386,2 milioni di
euro per l'anno 2014, si provvede:
a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per
l'anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a euro
77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle somme
iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non piu' dovute,
conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente
quanto ad euro 99,5 milioni sul capitolo 7420 e quanto ad euro 833,5
milioni sul capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni,
nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9
milioni di euro e' versata su
apposita contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata del
bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno
2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e
nell'anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente
pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e 95,9 milioni di euro
nell'anno 2012 e' riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di
cui al comma 2 del presente articolo;
b) quanto ad euro 10 milioni di euro per il 2009, 100 milioni di euro
per l'anno 2010, 200 milioni di euro per l'anno 2011 ed euro 308,4
milioni dall'anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi
dell'articolo 7;
c) quanto a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Conseguentemente all'utilizzo delle risorse provenienti dalle revoche
disposto dal comma 1, lettera a) del presente articolo, il
rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge
7 agosto 1997, n. 266, previsto dall'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' assicurato con gli importi di 80,5
milioni di euro e di 95,9 milioni di euro riassegnati, rispettivamente,
negli anni 2010 e 2012 ai sensi del comma 1, lettera a), ultimo periodo,
nonche' con le ulteriori disponibilita' accertate a seguito di revoche
disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il limite
complessivo di 450 milioni di euro previsto dal predetto articolo 11
compatibilmente con gli effetti stimati per ciascun anno in termini di
indebitamento netto.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Visto, il Guardasigilli: Alfano