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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 giugno 2009

Autorizzazione alla riammissione in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di una unita' di personale ex C1, ai sensi dell'articolo 66, commi 3 e 10, del decreto-legge n. 112/2008.

(GU n. 217 del 18-9-2009)

 

 


 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
Visto l'art. 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede, per l'anno 2009, che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente.
Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che individua, quali destinatari della norma le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008 il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la nota n. 5366 del 26 marzo 2009 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare chiede, ai sensi dell'art. 66, commi 3 e 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, l'autorizzazione a riammettere in servizio un'unita' di personale ex C1, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dell'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo, da cui si rileva una disponibilita' di risorse finanziarie utili pari a 59.965,12 euro ed un numero di unita' assumibili pari a n. 1;
Considerato che l'onere previsto per l'assunzione delle predetta unita' non supera le risorse finanziarie utilizzabili ed il numero delle assunzioni possibili secondo la normativa citata;
Ritenuto di accogliere l'urgenza assunzionale rappresentata;
Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Visto in particolare l'art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' procedere, ai sensi dell'art. 66, commi 3 e 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, alla riammissione in servizio di un'unita' di personale ex C1 per un onere a regime corrispondente a 35.506,00 euro.
2. La predetta Amministrazione e' tenuta a trasmettere, entro e non oltre il 31 gennaio 2010, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale riammesso, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure va altresi' fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
3. All'onere derivante dall'assunzione di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2009 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 25