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Errata Corrige
Comunicato relativo al testo del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini.». (Testo coordinato pubblicato nel supplemento ordinario n. 140/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 4 agosto 2009).
(GU n. 209 del 9-9-2009)
Nel testo coordinato citato in epigrafe, alla pag. 118, seconda colonna
del sopra indicato supplemento ordinario, all'art. 16, comma 2, quinto
rigo, dove e' scritto: «… di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4
milioni di euro per l'anno 2010, …», leggasi: «… di 2,4 milioni di euro
per l'anno 2009, di 203,4 milioni di euro per l'anno 2010, …».
Inoltre, alla pag. 124, seconda colonna, all'art. 35-quinquies, dove e'
scritto: «35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione
dell'attivita' di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e di proseguire nel processo di
riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei
confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione
della riconosciuta specificita' dei compiti e delle condizioni di
impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della
sicurezza e della difesa, di cui all'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dall'anno 2010, e'
autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla
speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico
urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del
medesimo decreto-legge n. 185 del 2008.», leggasi: «35-quinquies. Al
fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attivita' di soccorso
pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, a decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 15 milioni
di euro annui da destinare alla speciale indennita' operativa per il
servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui
all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».