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Legge 27 febbraio 2009, n. 13
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
(GU n. 49 del 28-2-2009)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie
in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 27 febbraio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Alfano
***
Testo coordinato del Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 208: Testo del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31
dicembre 2008), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente».
(GU n. 49 del 28-2-2009 )
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art.11, comma I del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i simboli ((...)). A norma
dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le
modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Autorita' di bacino di rilievo nazionale
1. Il comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e' sostituito dal seguente: «2-bis. Nelle more della costituzione dei
distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del presente decreto
e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorita'
di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate,
((senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)), fino
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto».
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti
posti in essere dalle Autorita' di bacino di cui al presente articolo dal 30
aprile 2006.
3. Fino alla data di cui al comma 2, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale
restano escluse dall'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del medesimo articolo 74 da
considerare ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 2.
((3-bis. L'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, e' effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non
oltre il 28 febbraio 2010(*), dai comitati istituzionali delle autorita' di bacino
di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui
territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di
gestione non gia' rappresentate nei medesimi comitati istituzionali. Ai fini del
rispetto del termine di cui al primo periodo, le autorita' di bacino di rilievo
nazionale provvedono, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli
obiettivi dei piani di cui al presente comma all'interno del distretto
idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure
di cui all'articolo 11 della citata direttiva 2000/60/CE. Per i distretti
idrografici nei quali non e' presente alcuna Autorita' di bacino di rilievo
nazionale, provvedono le regioni.
3-ter. Affinche' l'adozione e l'attuazione dei piani di gestione abbia luogo
garantendo uniformita' ed equita' sul territorio nazionale, con particolare
riferimento alle risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi
ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, emana, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, linee guida che sono trasmesse ai comitati istituzionali di
cui al comma 3-bis.
3-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino alla data di cui al comma 2, non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1999,
recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in
materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001, e all'articolo 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 331,
recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in
materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003. ))
(*) N.d.R.: L'originario termine del 22 dicembre 2009, è stato così prorogato
dall'art. 8 del D.L. 194/2009, recante "Proroghe di termini previsti da
disposizioni legislative", pubblicato nella G.U. n. 302 del 30.12.2009,
convertito in Legge 26 febbraio 2010, n. 25 (GU n. 48 del 27-2-2010 - Suppl.
Ordinario n.39
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 170, del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dalla presente legge:
«Art. 170 (Norme transitorie). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 65,
limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino,
fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto,
continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di
bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.
279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, i
riferimenti in esso contenuti all'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, devono
intendersi riferiti all'art. 66 del presente decreto; i riferimenti alla legge
18 maggio 1989, n. 183, devono intendersi riferiti alla sezione prima della
parte terza del presente decreto, ove compatibili.
2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo
II della parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della
relativa disciplina legislativa, le Autorita' di bacino di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto.
3. Ai fini dell'applicazione della parte terza del presente decreto:
a) fino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 95, commi 4 e 5, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 28 luglio 2004;
b) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 99, comma 1, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185;
c) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 104, comma 4, si applica il
decreto ministeriale 28 luglio 1994; d) fino all'emanazione del decreto di cui
all'art. 112, comma 2, si applica il decreto ministeriale 6 luglio 2005;
e) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 114, comma 4, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 30 giugno 2004;
f) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 118, comma 2, continuano ad
applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre 2002 e il decreto ministeriale
19 agosto 2003;
g) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 123, comma 2, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 19 agosto 2003;
h) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 146, comma 3, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99;
i) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 150, comma 2, all'affidamento
della concessione di gestione del servizio idrico integrato nonche'
all'affidamento a societa' miste continuano ad applicarsi il decreto
ministeriale 22 novembre 2001, nonche' le circolari del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio del 6 dicembre 2004;
l) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 154, comma 2, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 1° agosto 1996.
4. La parte terza del presente decreto contiene le norme di recepimento delle
seguenti direttive comunitarie:
a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualita' delle acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile;
b) direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze
pericolose scaricate nell'ambiente idrico;
c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualita' delle acque dolci che richiedono
protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei
campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione
di acqua potabile;
e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualita' delle acque destinate
alla molluschicoltura;
f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita' per
gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita' per
gli scarichi di cadmio;
i) direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita' per
gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello
dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di qualita' per
gli scarichi di esaclorocicloesano;
m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell'allegato 11 della direttiva
86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli
scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 dell'allegato
della direttiva 76/464/CEE;
n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva 86/280/CEE
concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di
talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 della direttiva
76/464/CEE;
o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto
riguarda alcuni requisiti dell'allegato 1;
r) direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque.
5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di
adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell'art.
101, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa della parte terza
del presente decreto e nei piani di tutela di cui all'art. 121.
6. Resta fermo quanto disposto dall'art. 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128,
e dai decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE.
7. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'art. 112, le
attivita' di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni
regionali vigenti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto.
8. Dall'attuazione della parte terza del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.
9. Una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al quindici per
cento degli stanziamenti previsti da disposizioni statali di finanziamento e'
riservata alle attivita' di monitoraggio e studio destinati all'attuazione della
parte terza del presente decreto.
10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare.
11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della
parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e
gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art.
175.
12. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Sezione per
la vigilanza sulle risorse idriche si provvede mediante utilizzo delle risorse
di cui all'art. 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
13. (Soppresso).
14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta giorni di cui
all'art. 112, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto».
- Si riporta il testo dell'art. 74, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.:
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1. Le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63
e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni
e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di
efficienza, razionalita' ed economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura
non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A
tal fine le amministrazioni adottano misure volte: alla concentrazione
dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle
competenze degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali,
salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con
la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali
di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento
di tali compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono
corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita' dell'immissione di
nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera a), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti
logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento
con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una
riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al
numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni
possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario
delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale,
nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture
centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello
Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale,
oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti
strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del
Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da
parte dei Ministeri possono essere computate altresi' le riduzioni derivanti dai
regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma
404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai
Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno gia'
adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilita' di provvedere alla
copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione
delle relative disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In
considerazione delle esigenze di compatibilita' generali nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il
conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti
specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e
modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla
data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul
bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali
situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per
l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di
procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a
valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1
e 4 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo
e con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del
comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da
conseguire da parte di ciascuna amministrazione».
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 13, della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, pubblicati nella GUCE n. L
327 del 22 dicembre 2000:
«Art. 11 (Programma di misure). - 1. Per ciascun distretto idrografico o parte
di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno
Stato membro prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati delle
analisi prescritte dall'art. 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui
all'art. 4. Tali programmi di misure possono fare riferimento a misure derivanti
dalla legislazione adottata a livello nazionale e applicabili all'intero
territorio di uno Stato membro. Lo Stato membro puo' eventualmente adottare
misure applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di
distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio.
2. Ciascun programma annovera le “misure di base” indicate al paragrafo 3 e, ove
necessario, “misure supplementari”.
3. Con l'espressione “misure di base” si intendono i requisiti minimi del
programma, in particolare:
a) misure necessarie per attuare la normativa comunitaria in materia di
protezione delle acque, ivi comprese quelle contemplate dalla normativa di cui
all'art. 10 e all'allegato VI, parte A;
b) misure ritenute appropriate ai fini dell'art. 9;
c) misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua, per
non compromettere la realizzazione degli obbiettivi di cui all'art. 4;
d) misure per adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 7, incluse le misure
relative alla tutela della qualita' dell'acqua al fine di ridurre il livello
della depurazione necessaria per la produzione di acqua potabile;
e) misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e
sotterranee e dell'arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la
compilazione di uno o piu' registri delle estrazioni e l'obbligo di
un'autorizzazione preventiva per l'estrazione el'arginamento. Dette misure sono
periodicamente riesaminate e, se del caso, aggiornate. Gli Stati membri possono
esentare dalle misure di controllo le estrazioni e gli arginamenti che non hanno
alcun impatto significativo sullo stato delle acque;
f) misure di controllo, compreso l'obbligo di ottenere un'autorizzazione
preventiva per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi
sotterranei. L'acqua impiegata puo' essere di qualunque provenienza superficiale
o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la
realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo
idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure di
controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;
g) per gli scarichi da origini puntuali che possono provocare inquinamento,
l'obbligo di una disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti
nell'acqua, o un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base
a norme generali e vincolanti, che stabiliscono controlli delle emissioni per
gli inquinanti in questione, compresi i controlli a norma dell'art. 10 e
dell'art. 16. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e
aggiornate quando occorre;
h) per le fonti diffuse che possono provocare inquinamento, misure atte a
impedire o controllare l'immissione di inquinanti. Le misure di controllo
possono consistere in un obbligo di disciplina preventiva, come il divieto di
introdurre inquinanti nell'acqua, o in un obbligo di autorizzazione preventiva o
di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora tale obbligo non
sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. Tali misure di controllo
sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;
i) per qualsiasi altro impatto negativo considerevole sullo stato dei corpi
idrici, di cui all'art. 5 e all'allegato II, in particolare misure volte a
garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di
raggiungere lo stato ecologico prescritto o un buon potenziale ecologico per i
corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati. Le misure di
controllo possono consistere in un obbligo di autorizzazione preventiva o di
registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora un tale obbligo non
sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. Le misure di controllo sono
riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;
j) divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte salve
le disposizioni in appresso. Gli Stati membri possono autorizzare la
reintroduzione nella medesima falda di acque utilizzate a scopi geotermici. Essi
possono autorizzare inoltre, a determinate condizioni: l'introduzione di acque
contenenti sostanze derivanti da operazioni di prospezione e estrazione di
idrocarburi o attivita' minerarie e l'inserimento di acque per motivi tecnici in
formazioni geologiche da cui siano stati estratti idrocarburi o altre sostanze o
in formazioni geologiche che per motivi naturali siano permanentemente inidonee
per altri scopi. Tale inserimento non deve comportare sostanze diverse da quelle
derivanti dalle operazioni summenzionate;
la reintroduzione di acque sotterranee estratte da miniere e cave oppure di
acque associate alla costruzione o alla manutenzione di opere di ingegneria
civile, l'introduzione di gas naturale o di gas di petrolio liquefatto (GPL) a
fini di stoccaggio in formazioni geologiche che per motivi naturali siano
permanentemente inidonee per altri scopi;
l'introduzione di gas naturale o di gas di petrolio liquefatto (GPL) a fini di
stoccaggio in altre formazioni geologiche ove sussista l'esigenza
imprescindibile di assicurare la fornitura di gas e ove l'introduzione eviti
qualsiasi pericolo attuale o futuro di deterioramento della qualita' delle acque
sotterranee riceventi;
la costruzione, le opere di ingegneria civile e attivita' analoghe sul o nel
terreno che vengono direttamente a contatto con le acque sotterranee. A tal fine
gli Stati membri possono determinare quali di queste attivita' debbano ritenersi
autorizzate, a condizione che siano effettuate in base alle norme vincolanti di
carattere generale elaborate dallo Stato membro in relazione a dette attivita';
gli scarichi di piccoli quantitativi di sostanze finalizzati alla marcatura,
alla protezione o al risanamento del corpo idrico, limitati al quantitativo
strettamente necessario per le finalita' in questione;
purche' tali scarichi non compromettano il conseguimento degli obiettivi
ambientali fissati per il corpo idrico in questione;
k) in base all'azione intrapresa a norma dell'art. 16, misure per eliminare
l'inquinamento di acque superficiali da parte delle sostanze precisate
nell'elenco di priorita' convenuto in osservanza dell'art. 16, paragrafo 2, e
per ridurre progressivamente l'inquinamento da altre sostanze che altrimenti
impedirebbe agli Stati membri di conseguire gli obiettivi fissati all'art. 4 per
i corpi idrici superficiali;
l) ogni misura necessaria al fine di evitare perdite significative di inquinanti
dagli impianti tecnici e per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di
inquinamento accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni, anche mediante
sistemi per rilevare o dare l'allarme al verificarsi di tali eventi, comprese
tutte le misure atte a ridurre il rischio per gli ecosistemi acquatici, in caso
di incidenti che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti.
4. Per “misure supplementari” si intendono i provvedimenti studiati e messi in
atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli
obiettivi fissati a norma dell'art. 4. L'allegato VI, parte B, presenta un
elenco non limitativo di tali misure supplementari.
Gli Stati membri possono altresi' adottare ulteriori misure supplementari per
garantire una protezione aggiuntiva ai corpi idrici contemplati nella presente
direttiva ovvero un loro miglioramento, fra l'altro nell'attuazione di
pertinenti accordi internazionali di cui all'art. 1.
5. Allorche' i dati del monitoraggio o dati di altro tipo indicano che il
raggiungimento degli obiettivi enunciati all'art. 4 per il corpo idrico
considerato e' improbabile, gli Stati membri assicurano che: si indaghi sulle
cause delle eventuali carenze;
siano esaminati e riveduti, a seconda delle necessita',
i pertinenti permessi e autorizzazioni;
siano riesaminati e adattati, a seconda delle necessita', programmi di
monitoraggio;
siano stabilite le misure supplementari eventualmente necessarie per consentire
il raggiungimento di detti obiettivi, compresa la fissazione di appropriati
standard di qualita' ambientale secondo le procedure di cui all'allegato V.
Allorche' le cause in questione derivano da circostanze naturali o di forza
maggiore eccezionali e tali da non poter essere ragionevolmente previste, in
particolare alluvioni violente e siccita' prolungate lo Stato membro puo'
decretare che le misure supplementari non sono applicabili, fatto salvo l'art.
4, paragrafo 6.
6. Gli Stati membri, nell'applicare le misure a norma del paragrafo 3, prendono
le iniziative necessarie per non accrescere l'inquinamento delle acque marine.
Fatta salva la normativa vigente, l'attuazione delle misure adottate a norma del
paragrafo 3 non puo' in nessun caso condurre, in maniera diretta o indiretta, ad
un aumento dell'inquinamento delle acque superficiali. Tale condizione non si
applica, ove comporti un aumento dell'inquinamento dell'ambiente nel suo
complesso.
7. I programmi di misure sono approntati entro nove anni dall'entrata in vigore
della presente direttiva e tutte le misure sono applicate entro 12 anni da tale
data.
8. I programmi di misure sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro 15
anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente, ogni sei
anni. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma
aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione».
«Art. 13 (Piani di gestione dei bacini idrografici). - 1. Per ciascun distretto
idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede
a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico.
2. Per i distretti idrografici interamente compresi nella Comunita', gli Stati
membri si coordinano al fine di predisporre un unico piano di gestione del
bacino idrografico internazionale. Se detto piano unico non e' predisposto, gli
Stati membri approntano piani di gestione del bacino idrografico che abbraccino
almeno le parti del distretto idrografico internazionale comprese nel loro
territorio, ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.
3. Per i distretti idrografici internazionali che oltrepassano i confini della
Comunita', gli Stati membri si impegnano per predisporre un unico piano di
gestione del bacino e, se cio' non risulta possibile, un piano che
abbracci almeno la parte del distretto idrografico internazionale compresa nel
territorio dello Stato membro in questione.
4. Il piano di gestione del bacino idrografico comprende le informazioni
riportate all'allegato VII.
5. I piani di gestione dei bacini idrografici possono essere integrati da
programmi e piani di gestione piu' dettagliati per sotto-bacini, settori,
problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari
della gestione idrica. L'attuazione di tali misure non esenta gli Stati membri
dagli obblighi loro imposti dal resto della presente direttiva.
6. I piani di gestione dei bacini idrografici sono pubblicati entro nove anni
dall'entrata in vigore della presente direttiva.
7. I piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati
entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e,
successivamente, ogni sei anni».
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica
27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284, del 3 dicembre 1999,
recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in
materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001: «Art. 3. - 1.
Nell'ambito delle somme di cui all'art. 2, le autorita' di bacino e le regioni
possono destinare una quota non superiore al 10% delle somme assegnate alle
attivita' volte alla predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani
stralcio».
- Si riporta, il testo del comma 2, dell'art. 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 2001, n. 331, recante ripartizione dei fondi
finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per
il quadriennio 2000-2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2001, n.
191, S.O.: «2. Nell'ambito delle somme di cui al comma 1, le autorita' di bacino
e le regioni possono destinare una quota non superiore al 10% del finanziamento
alle attivita' volte alla predisposizione dei piani di bacino e dei relativi
piani stralcio. Nell'espletamento di tale attivita', per i bacini di rilievo
nazionale ed interregionale, i rispettivi comitati istituzionali possono
deliberare che una quota parte di tali risorse sia destinabile alle regioni per
le attivita' di predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani
stralcio».
Art. 2.
Danno ambientale
1. Nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e
messa in sicurezza di uno o piu' siti di (( interesse ))
nazionale, al fine della stipula di una o piu' transazioni globali, con una o
piu' imprese interessate, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla
quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonche' del
danno ambientale di cui agli articoli 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli altri eventuali danni
di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il
risarcimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo', (( sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 )), n.
133, e la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla
programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, predisporre uno schema di contratto, che viene (( concordato con le
imprese interessate )) e comunicato a regioni, province e comuni e reso
noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di
pubblicita' nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo.
2. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 1,
gli enti ed i soggetti interessati possono fare pervenire (( ai
partecipanti alla conferenza di cui al comma 3 note di commento )) sullo
schema di contratto.
3. Previa assunzione, sullo schema di transazione, del parere dell'Avvocatura
generale dello Stato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare svolge, nei successivi trenta giorni, una conferenza di servizi
decisoria, fra i soggetti pubblici aventi titolo, per acquisire e comporre gli
interessi di cui ciascuno risulti portatore, ai sensi dell'articolo 14-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabile. Le determinazioni assunte
all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio
comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque
invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
4. Acquisite le determinazioni di cui al comma 3, lo schema di contratto di
transazione, sottoscritto per accettazione dalla impresa, e' trasmesso alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione da parte del
Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
5. La stipula del contratto di transazione, non novativo, conforme allo schema
autorizzato ai sensi del comma 4, comporta abbandono del contenzioso pendente e
preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di
ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai
sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' per le altre eventuali
pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per
i fatti oggetto della transazione. (( Sono fatti salvi gli accordi
transattivi gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonche' gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma gia' conclusi
a tale data )).
(( 5-bis. La stipula del contratto di transazione comporta altresi' la
facolta' di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli stessi, in
conformita' alla loro destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti
incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto
direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica
del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attivita' di impresa
e non contrasti con eventuali necessita' di garanzia dell'adempimento
evidenziate nello schema di contratto )).
6. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti
privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione (( nei
confronti del )) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, (( quest'ultimo )), previa diffida ad adempiere nel termine
di trenta giorni, puo' dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal
caso, le somme eventualmente gia' corrisposte dai suddetti soggetti privati sono
trattenute dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in acconto dei
maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1.
7. (( I soli
proventi )) di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui
al presente articolo, (( introitati a titolo di risarcimento del danno
ambientale )), sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, per le finalita' previamente individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. (( Nei casi in cui nella
transazione sia previsto che la prestazione complessivamente dovuta dall'impresa
o dalle imprese abbia carattere soltanto pecuniario, le modalita' e le finalita'
di utilizzo della quota di proventi diversa da quella introitata a titolo di
risarcimento del danno ambientale sono definite negli strumenti di attuazione
)).
8. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvio delle procedure di cui alla Parte
VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare se il danno ambientale e'
quantificabile in un ammontare uguale o superiore a dieci milioni di euro,
ovvero i titolari dei competenti uffici dirigenziali generali se l'ammontare del
danno ambientale e' inferiore.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 18, della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante
«Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162,S.O.:
«Art. 18. - 1. Abrogato.
2. Abrogato.
3. Abrogato.
4. Abrogato.
5. Le associazioni individuate in base all'art. 13 della presente legge possono
intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di
giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
6. Abrogato.
7. Abrogato.
8. Abrogato.
9. Abrogato.
9-bis. Abrogato.
9-ter. Abrogato.».
- Si riporta il testo dell'art. 300, del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152:
«Art. 300 (Danno ambientale). - 1. E' danno ambientale qualsiasi deterioramento
significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilita'
assicurata da quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il
deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e
comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la
protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del
Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e
91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi
del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche,
nonche' alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive norme di attuazione;
b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente
negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale
ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad
eccezione degli effetti negativi cui si applica l'art. 4, paragrafo 7, di tale
direttiva;
c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le
azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;
d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio
significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito
dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati,
organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente».
- Si riporta il testo dell'art. 28, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche
statali). - 1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA).
2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e
di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi
tecnici di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e
successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui
alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto
Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui
all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla
data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo,
sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si
esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in
coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi
di amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di
funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per
l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa
vigente, nonche' per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede di
definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime
per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli
enti soppressi, nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni
amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
4. La denominazione “Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA)” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le
denominazioni: “Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici
(APAT)”, “Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)” e “Istituto Centrale
per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)”.
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita'
istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina u
commissario e due subcommissari.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, compresa l'attivita'
dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la
difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorita' giudiziarie,
i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'art. 10 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e'
composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con
elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata
qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede,
con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la
composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma
7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento
delle attivita' istituzionali e' garantito dagli esperti in carica alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla
programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'art. 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri,
architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed
economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'art. 2,
comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei
nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». - Si riporta
il testo dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, recante: «Regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a
norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158, S.O.:
«Art. 2 (Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla
programmazione e gestione degli interventi ambientali). - 1. Dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento la Commissione tecnico scientifica,
istituita ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e
del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, e'
ridenominata “Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla
programmazione e gestione degli interventi ambientali”.
2. La Commissione ai sensi del presente regolamento e secondo le direttive
generali impartite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare svolge, nell'ambito della sua autonomia valutativa, i seguenti compiti:
a) si esprime in merito alla valutazione di fattibilita' tecnico-economica con
particolare riferimento all'analisi costi benefici in relazione alle iniziative,
piani e progetti di prevenzione, protezione e risanamento ambientale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) svolge le funzioni di consulenza tecnico-giuridica al Ministro ed alle
strutture ministeriali sugli interventi, iniziative e programmi di competenza
del Ministero;
c) svolge le funzioni di nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144;
d) si esprime su ogni altro intervento che il Ministro o le strutture
dirigenziali del Ministero intendano sottoporre alla valutazione tecnica,
scientifica e giuridica della Commissione;
e) provvede agli eventuali altri adempimenti assegnati da leggi o regolamenti.
3. La Commissione e' composta da trentatre membri, tra cui il Presidente, aventi
una comprovata esperienza e competenza in una o piu' discipline attinenti l'attivita'
della Commissione stessa, nominati con incarico di esperto anche tra il
personale delle pubbliche amministrazioni. I suddetti componenti sono nominati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di natura non regolamentare, si provvede a disciplinare le modalita' di
funzionamento e di organizzazione interni della Commissione».
- Si riporta il testo dell'art. 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192:
«Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). - 01. La prima riunione della
conferenza di servizi e' convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di
indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione
dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve
pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o
informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora
impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa
data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella
immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto
definitivo ai sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano
determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della
conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal
comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai
sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime
dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3
resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene nel termine
previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente
si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta
giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza
dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta
giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni nel caso
che si appalesi la necessita' di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la decisione
concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14-quater,
nonche' quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimoni
storico-artistico e della pubblica incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad
esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine
di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze
della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella
sede.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante
non abbia espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola
volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore
documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al
comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate
assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e' pubblicato, a
cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano
a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati».
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 16, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.», pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14 del decreto legislativo n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546
del 1993 e poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine
periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui
all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le
conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della
lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita'
delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1,
lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e
integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli
uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta
gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di
uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di
raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento:
dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme
di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento
del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine,
conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono
automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo
Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art.
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato.
Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e'
determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge 15
marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente,
a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico
emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la
produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con
effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono
abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e
la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o
altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di
inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale
il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia
permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il
Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un
commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2,
comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo
quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni
ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento
ministeriale per motivi di legittimita'».
«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali) (Art. 16 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del
decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del decreto legislativo
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del decreto legislativo
n. 387 del 1998). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque
denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli
altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua
competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal
Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di
specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono
perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e
materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di
spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei
propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in
caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle
misure previste dall'art. 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di
transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3
aprile 1979, n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e
rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di
gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi
internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive
dell'organo di direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attivita'
da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o
lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo' essere conferito
anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a piu'
amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice
dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al
presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e' preposto un
segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato,
con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne
definiscono i compiti ed i poteri».
Art. 3.
(( Funzionalita' dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale )). Estensione delle funzioni del collegio dei revisori dell'APAT
1. L'articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
interpreta nel senso che l'autorizzazione ad assumere ivi prevista spiega
effetto nei confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) fino al completamento delle relative procedure, a condizione
che le stesse siano concluse entro il 31 dicembre 2010(*).
2. Nel limite delle disponibilita' dei posti di cui al citato articolo 1, comma
347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ISPRA e' autorizzato ad assumere il
personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato
inserito in graduatorie ancora vigenti e non ancora assunto.
3. Per fare fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con
la protezione civile, fino al 30 giugno 2009 l'ISPRA e' autorizzato, con oneri a
carico del relativo bilancio, ad avvalersi del personale in servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa.
(( 3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il collegio dei revisori dei conti gia'
operante in seno all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT) esercita le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti organi
gia' operanti in seno all'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui alla
legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all'Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, dalla medesima data, sono soppressi )).
(*) N.d.R.: L'originario termine del 31 dicembre 2010, è stato così prorogato
dall'art. 8 del D.L. 194/2009, recante "Proroghe di termini previsti da
disposizioni legislative", pubblicato nella G.U. n. 302 del 30.12.2009,
convertito in Legge 26 febbraio 2010, n. 25 (GU n. 48 del 27-2-2010 - Suppl.
Ordinario n.39
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 347, dell'art. 1, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
«347. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT),
per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la
protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione e' autorizzata a bandire
concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all'assunzione di personale a tempo
indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con decreto del
direttore generale n. 122 del 2005».
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante
«Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente» e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285:
«Art. 1-bis (Disposizioni concernenti organismi operanti nel settore
ambientale). - 1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da effettuare
entro il 3l dicembre 1994, si provvede anche al riordino delle commissioni e dei
comitati tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto
delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo
altresi' al conseguente trasferimento all'Agenzia del personale non piu'
impiegato presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle
corrispondenti risorse finanziarie.
2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1, trasferiti
all'ANPA ai sensi del medesimo comma, continuano a prestare la propria attivita'
nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino alla
scadenza dell'incarico. Qualora siano appartenenti al personale civile e
militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla scadenza
dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA.
3. Con apposito regolamento si provvede anche al riordino delle commissioni e
dei comitati tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri, istituti ed
enti pubblici, tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del
presente decreto.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art.
1-ter, comma 5, del presente decreto, le iniziative adottate in attuazione
dell'art. 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al
sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le relative dotazioni
tecniche sono trasferite all'ANPA secondo le modalita' definite con il medesimo
regolamento. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 9 della legge 18
maggio 1989, n. 183. Restano ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici
nazionali.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione
sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture,
le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA. A
decorrere dalla stessa data sono abrogati l'art. 4 della legge 18 marzo 1982, n.
85, e l'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282.
6. Per le attivita' relative all'ambiente marino l'ANPA si avvale dell'Istituto
centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che
e' posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalita' di
coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonche' le norme di
organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono stabilite con decreto del
Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. In applicazione del presente comma, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese
relative al funzionamento dell'ICRAM e' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente.
7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il contingente di personale di cui all'art. 3, comma 9, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, e' composto anche mediante apposito comando di dipendenti
di ogni altra amministrazione dello Stato o delle societa' a partecipazione
statale di prevalente interesse pubblico ovvero mediante ricorso alla mobilita'
volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia».
Art. 4.
Continuita' operativa della commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale
1. Al fine di rendere disponibili sin dall'inizio di ogni esercizio
finanziario le risorse occorrenti per il funzionamento della Commissione tecnica
di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS di cui all'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, le occorrenti variazioni di bilancio sulla corrispondente unita'
previsionale di base, a titolo di anticipazione e nei limiti del trenta per
cento delle somme impegnate per le medesime finalita' nell'anno precedente, con
utilizzo del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
(( 1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le
parole: «di natura regolamentare,» sono soppresse.
1-ter. In relazione all'esigenza di assicurare l'efficiente svolgimento dei
compiti e la pienezza delle funzioni della Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale, anche con riferimento ai suoi compiti di valutazione
ambientale strategica nell'ambito della strategia energetica nazionale,
all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando,
distacco o fuori ruolo, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, conservando il
diritto al trattamento economico in godimento. Le amministrazioni di rispettiva
provenienza rendono indisponibile il posto liberato. In alternativa, ai
componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica quanto previsto
dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il
personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
componenti della Commissione nominati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 90, recante «Regolamento per il riordino degli organismi
operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158, S.O.:
«Art. 9 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS). -
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' istituita la
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale che accorpa la
Commissione per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi
dell'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, e la Commissione speciale per la valutazione di impatto
ambientale, istituita ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, composta da sessanta commissari, oltre il presidente e
il segretario, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, tra liberi professionisti e tra esperti provenienti
dalle amministrazioni pubbliche, comprese universita', istituti scientifici e di
ricerca, con adeguata qualificazione in materie progettuali, ambientali,
economiche e giuridiche. Per le valutazioni di impatto ambientale di
infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia riconosciuto, in sede di
intesa, un concorrente interesse regionale, la Commissione e' integrata da un
componente designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, in
possesso dei predetti requisiti. A tale fine, entro, quindici giorni dalla data
del decreto di costituzione della Commissione, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli
stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale.
2. La Commissione e' articolata nei seguenti organi: Presidente, Assemblea
plenaria, Comitato di coordinamento e Ufficio di segreteria.
3. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai proponenti, in
applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, in
attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) esegue, in attuazione dell'art. 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, l'istruttoria tecnica di cui all'art. 184 del decreto ed esprime il
proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione di impatto ambientale
presentato dal soggetto proponente;
c) svolge le attivita' tecnico istruttorie per la valutazione ambientale
strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello
Stato, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,ed esprime il proprio
parere motivato per il successivo inoltro al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare che adotta il conseguente provvedimento.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di natura non regolamentare, sono stabiliti l'organizzazione ed il
funzionamento della Commissione.
5. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i compensi spettanti ai commissari, ai componenti
nominati in rappresentanza delle regioni e delle province autonome, al
presidente e al segretario.
6. E' posto a carico dei soggetto committente il progetto il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del
valore delle opere da realizzare, che e' riassegnata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, per essere riutilizzata esclusivamente per le
spese della Commissione.
7. La Commissione si avvale delle risorse versate a norma del comma 6, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. La Commissione puo' operare attraverso Sottocommissioni composte da un numero
variabile di componenti in ragione delle professionalita' necessarie. Per le
attivita' gia' di competenza della Commissione di cui all'art. 184, comma 2, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' costituita una Sottocommissione i
cui componenti sono individuati sentito il Ministero delle infrastrutture».
- Si riporta il testo del comma 616, dell'art. 2, della citata legge 24 dicembre
2007, n. 244: «616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di
previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi
da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalita'
stabilite dalle stesse disposizioni legislative».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 7, del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di
protezione civile.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2008, n. 120,
come modificato dalla presente legge:
«1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento
dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'art. 9 del
decreto del Presidente dellaRepubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' ridotto da
sessanta a cinquanta, ivi inclusi il presidente e il segretario. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio
decreto, alla nomina dei cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo
rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da
ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto al riordino della commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale».
- Si riporta il testo dell'art. 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, come modificato dalla presente legge:
«Art.8 (Norme di organizzazione) - 1. La Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale, istituita dall'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, assicura al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare il supporto tecnicoscientifico per l'attuazione
delle norme di cui al presente decreto.
2. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta
allo Stato, e che ricadano nel campo di applicazione di cui all'allegato V del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il supporto tecnico-scientifico
viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per
l'autorizzazione ambientale integrata ora prevista dall'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
3. I componenti della Commissione sono nominati, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela
del territorio e del mare, per un triennio.
«4. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando,
distacco o fuori ruolo, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, conservando il
diritto al trattamento economico in godimento. Le amministrazioni di rispettiva
provenienza rendono indisponibile il posto liberato. In alternativa, ai
componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica quanto previsto
dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale
in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai componenti della
Commissione nominati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123».
(( Art. 4-bis
Continuita'
operativa della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale
integrata - IPPC
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto si
applicano anche alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale
integrata - IPPC, di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
2. Ferma restando l'invarianza del compenso complessivo spettante, ai sensi del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
5 marzo 2008, a ciascun componente della Commissione istruttoria per
l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC, ai soli fini delle modalita' di
corresponsione dei compensi, gli stessi sono erogati, nella misura del 50 per
cento del loro importo totale, all'avvio di ciascuna istruttoria, e, nella
misura del restante 50 per cento, successivamente al rilascio o al diniego di
rilascio della autorizzazione ambientale integrata )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 10, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90: «Art.10 (Commissione istruttoria per
l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC). - 1. La Commissione istruttoria
per l'IPPC, istituita ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, e' composta da venticinque esperti di elevata
qualificazione giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore
pubblico e privato, di cui uno con funzioni di presidente. Per le attivita'
relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la Commissione e' integrata da un
esperto designato da ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna
provincia e da un esperto designato da ciascun comune territorialmente
competenti.
2. La Commissione, ai fini dello svolgimento delle attivita' istruttorie e di
consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate
ambientali di competenza statale, ha il compito di fornire all'autorita'
competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio
conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonche' approfondimenti
tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione. La Commissione ha
altresi' il compito di fornire al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare consulenza tecnica in ordine ai compiti del Ministero
medesimo relativamente all'attuazione del citato decreto legislativo n. 59 del
2005.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare sono nominati i membri della Commissione ed e' disciplinato il
funzionamento della Commissione stessa».
Art. 5.
(( Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani )). Disposizioni in
materia di adeguamento delle discariche nonche' di modello unico di
dichiarazione ambientale
1. All'articolo 1, comma
184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»;
(( 1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 199 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, relativo ai piani regionali di gestione dei rifiuti, il
regime transitorio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, e' prorogato fino al 30 giugno 2009. Il presidente di una regione o
di una provincia autonoma puo' chiedere, limitatamente alle discariche per
rifiuti inerti o non pericolosi, che tale termine sia ulteriormente prorogato
con richiesta motivata, da presentare entro il termine del 15 marzo 2009,
corredata da dettagliata relazione indicante modalita' e tempi di adeguamento
delle discariche alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36. L'adeguamento dovra' essere perentoriamente ultimato entro il 31
dicembre 2009. La proroga e' disposta con provvedimento del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa valutazione
tecnica della documentazione effettuata dallo stesso Ministero, ed avra'
efficacia a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al termine massimo del 31
dicembre 2009 )).
2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro un anno» sono sostituite
dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
(( 2-bis. All'articolo 220, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «il Consorzio nazionale degli
imballaggi di cui all'articolo 224» sono inserite le seguenti: «acquisisce da
tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e».
2-ter. All'articolo 221, comma 5, sesto periodo, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, le parole: «dopo aver acquisito i necessari elementi di
valutazione da parte del» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei
necessari elementi di valutazione forniti dal».
2-quater. Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare entro il
30 giugno 2010(*), i comuni che
intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi
delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2-quinquies. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, sara'
utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare,
entro il 30 aprile 2010, con riferimento all'anno 2009, da parte dei soggetti
interessati. Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con
riferimento all'anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2003, come
rettificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, con le
relative istruzioni )).
(*) N.d.R.: Termine così prorogato dall'art. 8 del D.L. 194/2009, recante
"Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative", pubblicato nella
G.U. n. 302 del 30.12.2009, convertito in Legge 26 febbraio 2010, n. 25 (GU n.
48 del 27-2-2010 - Suppl. Ordinario n.39
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 184, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.,come modificato dalla presente legge:
«184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per
l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009;
b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani,
continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d),
e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
c) il termine di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 6, del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, e' fissato al 31 dicembre 2009. Tale proroga non si applica
alle discariche di II categoria, tipo A, ex «2A», e alle discariche per rifiuti
inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto».
- Si riporta il testo dell'art. 199, del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152: «Art. 199 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite le province,
i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorita' d'ambito di cui
all'art. 201, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli
177, 178, 179, 180, 181 e 182 ed in conformita' ai criteri generali stabiliti
dall'art. 195, comma 1, lettera m) ed a quelli previsti dal presente articolo,
predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata
pubblicita' e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono misure tese alla
riduzione delle quantita', dei volumi e della pericolosita' dei rifiuti.
3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad
eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad
insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di
assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli
ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200, nonche' dell'offerta di
smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio
regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 195, comma 1, lettera
m);
d) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti necessari a
garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza,
efficacia, efficienza, economicita' e autosufficienza della gestione dei rifiuti
urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali
di cui all'art. 200, nonche' ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali
in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della
movimentazione di rifiuti;
e) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali
attraverso una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli
ambiti piu' meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione
vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono
costituire nei propri bilanci un apposito fondo;
f) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno
di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere
sulla qualita' dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle
prescrizioni dettate ai sensi dell'art. 65, comma 3, lettera f);
g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti
urbani;
h) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non
idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti
nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei
rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 195, comma 1, lettera
p);
i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il
riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di
energia;
m) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della
cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani:
n) i tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire,
suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti
urbani;
o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 195,
comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare,
comprese quelle di cui all'art. 225, comma 6;
p) i requisiti tecnici generali relativi alle attivita' di gestione dei rifiuti
nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con gli altri
strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa
vigente, ove adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica
delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio di valutazione
del rischio elaborato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT);
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali
degli inquinamenti presenti;
c) le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che
privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attivita' di
recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e' requisito
necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.
7. La regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto; nel frattempo, restano in vigore
i piani regionali vigenti.
8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata
inattivita', il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio diffida gli
organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di
protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari
alla elaborazione e approvazione del piano regionale.
9. Qualora le autorita' competenti non realizzino gli interventi previsti dal
piano regionale nei termini e con le modalita' stabiliti e tali omissioni
possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il
Ministro dell'ambiente e tutela del territorio diffida le autorita' inadempienti
a provvedere entro un termine non inferiore a centottanta giorni. Decorso
inutilmente detto termine, il Ministro puo' adottare, in via sostitutiva, tutti
i provvedimenti necessari e idonei per l'attuazione degli interventi contenuti
nel piano. A tal fine puo' avvalersi anche di commissari ad acta».
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati
a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi
conferiti al servizio pubblico;
c) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio
e recupero degli stessi;
d) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei
rifiuti solidi urbani.
11. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o
singolarmente, per le finalita' di cui alla parte quarta del presente decreto
provvedono all'aggiornamento del piano nonche' alla programmazione degli
interventi attuativi occorrenti in conformita' alle procedure e nei limiti delle
risorse previste dalla normativa vigente.
12. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, d'intesa con la regione interessata, possono essere
autorizzati, ai sensi degli articoli 214 e 216, la costruzione e l'esercizio,
oppure il solo esercizio, all'interno di insediamenti industriali esistenti, di
impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale,
qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da
raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato
combustibile da rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 214 e 216;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti».
- Si riporta il testo dell'art. 17, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36, recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59, S.O.:
«Art.17 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le discariche gia' autorizzate
alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a
ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate.
2. Fino al 31 dicembre 2006 e' consentito lo smaltimento nelle nuove discariche,
in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilita' previsti dalla
Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'art.
6 decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994,
nonche' dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente:
a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a
discariche di II categoria, tipo A;
b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente
avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;
c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati
alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore
della discarica, presenta all'autorita' competente un piano di adeguamento della
discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie
finanziarie di cui all'art. 14.
4. Con motivato provvedimento l'autorita' competente approva il piano di cui al
comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando
i lavori di adeguamento, le modalita' di esecuzione e il termine finale per
l'ultimazione degli stessi, che non puo' in ogni caso essere successivo al 16
luglio 2009. Nel provvedimento l'autorita' competente prevede anche
l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'art. 4. Le
garanzie finanziarie prestate a favore dell'autorita' competente concorrono alla
prestazione della garanzia finanziaria.
4-bis. Il provvedimento con cui l'autorita' competente approva i piani di
adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti
pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23
marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento,
che non puo' essere successivo al 1° ottobre 2008.
4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di
approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine
finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1° ottobre
2008, tale termine si intende anticipato al 1° ottobre 2008.
5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorita'
competente prescrive modalita' e tempi di chiusura della discarica,
conformemente all'art. 12, comma 1, lettera c).
6. Sono abrogati:
a) il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei
paragrafi 5 e 6 della citata Delib. 27 luglio 1984 del Comitato
interministeriale; ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 31 dicembre
2006 i valori limite e le condizioni di ammissibilita' previsti dalla
deliberazione;
b) il decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141 del Ministro dell'ambiente;
c) l'art. 5, commi 6 e 6-bis, e l' art. 28, comma 2 , del decreto legislativo n.
22 del 1997, e successive modificazioni;
d) l' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.
7. Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina.
- Si riporta il testo della lettera e), del comma 2, dell'art. 195, del citato
decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dalla presente legge:
«2. Sono inoltre di competenza dello Stato: e) La determinazione dei criteri
qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e
dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti
assimilati, entro diciotto mesi, si applica esclusivamente una tariffazione per
le quantita' conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La
tariffazione per le quantita' conferite che deve includere, nel rispetto del
principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte
fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, e'
determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei
rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attivita' che
li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata
dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantita' dei rifiuti
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite
soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai
rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i
magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli
uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei
lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono
assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di
vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi
secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto
tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta
giorni, i criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti urbani»;
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 220, del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge:
«2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio
e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'art. 224
acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi
e comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti
utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all'art. 1 della legge 25
gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al
quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio
immesso sul mercato, nonche', per ciascun materiale, la quantita' degli
imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati
provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni possono essere
presentate dai soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c), per
coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate
contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio
esportati dalla Comunita' sono presi in considerazione, ai fini dell'adempimento
degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo se
sussiste idonea documentazione comprovante che l'operazione di recupero e/o di
riciclaggio e' stata effettuata con modalita' equivalenti a quelle previste al
riguardo dalla legislazione comunitaria. L'Autorita' di cui all'art. 207, entro
centoventi giorni dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi
extracomunitari in cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio son
considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione
comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti
dell'Unione europea in materia».
- Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 221, del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge:
«5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a
un Consorzio di cui all'art. 223, devono presentare all'Osservatorio nazionale
sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c)
richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto
va presentato entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore
ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettera r) o prima del recesso da uno dei
suddetti Consorzi. Il recesso e', in ogni caso, efficace solo dal momento in
cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del
sistema e ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo fino a tale momento
l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'art. 224, comma
3, lettera
h). Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver
organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita',
che il sistema sara' effettivamente ed autonomamente funzionante e che e' in
grado di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli obiettivi di
recupero e di riciclaggio di cui all'art. 220. I produttori devono inoltre
garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano
informati sulle modalita' del sistema adottato. L'Osservatorio, sulla base dei
necessari elementi di valutazione forniti dal Consorzio nazionale imballaggi, si
esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel
termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da
emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Osservatorio e' tenuto a presentare
una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono
fatti salvi i riconoscimenti gia' operati ai sensi della previgente normativa».
- Si riporta il testo del comma 6, dell'art. 238, del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152:
«6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli
interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le
politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina,con apposito
regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al
presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le
componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle
agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le
autorita' interessate».
Art. 6.
Rifiuti ammessi in discarica
1. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».
(( 1-bis. Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 181-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a condizione che siano rispettate le
disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione
incendi e le norme in tema di protezione dell'ambiente e della salute, per il
periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, si considerano destinati in modo effettivo
ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n.
72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le materie, le sostanze ed
i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei
rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o piu' delle
operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata
urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e
cartone, vetro, plastica e legno. I quantitativi stoccati di dette materie,
sostanze e prodotti secondari non possono comunque superare la capacita' annua
autorizzata dell'impianto o, in mancanza della stessa, la potenzialita'
dell'impianto )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 6, del citato decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, come modificato dalla presente legge:
«1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti:
a) rifiuti allo stato liquido;
b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili
(H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997;
c) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come R35 in
concentrazione totale ≥ 1%;
d) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come R34 in
concentrazione totale > 5%;
e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai
sensi dell'allegato al decreto legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del D.M.
26 giugno 2000, n. 219 del Ministro dell'ambiente;
f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al decreto
legislativo n. 22 del 1997;
g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai
sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti
fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
h) materiale specifico a rischio di cui al D.M. 29 settembre 2000 del Ministro
della sanita', e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal
decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i
grassi fusi da essi derivati;
i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209; in quantita' superiore a 50 ppm;
l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantita'
superiore a 10 ppb;
m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o
rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantita' superiore al 0,5% in peso
riferito al materiale di supporto;
n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti
da attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo
e sull'ambiente non siano noti;
o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i
pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso
triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli
per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm;
p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13. 000 kJ/kg a partire dal
31 dicembre 2009».
- Si riporta il testo dell'art. 181-bis, del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152:
«Art.181-bis (Materie, sostanze e prodotti secondari). -
1. Non rientrano nella definizione di cui all'art. 183,
comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal
decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri,
requisiti e condizioni:
a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di
rifiuti;
b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei
rifiuti dai quali si possono produrre;
c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che
le producono, con particolare riferimento alle modalita' ed alle condizioni di
esercizio delle stesse;
d) siano precisati i criteri di qualita' ambientale, i requisiti merceologici e
le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e
standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio
di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del
materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.
2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e
prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con
caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.
3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n.
161, e 17 novembre 2005, n. 269.
4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 181-bis del decreto
legislativo n. 152 del 2006, comma 2, continua ad applicarsi la circolare del
Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN.
5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 2 nel termine
previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione nei successivi
novanta giorni, ferma restando l'applicazione del regime transitorio di cui al
comma 4 del presente articolo».
(( Art. 6-bis
Disposizioni in materia di acqua potabile
1. Al comma 1284-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, dopo le parole: «a favore della potabilizzazione,» e'
inserita la seguente: «naturizzazione,» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1284-bis, dell'art. 1, della citata legge 27
dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla presente legge:
«1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore
fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la
produzione di rifiuti, nonche' le emissioni di anidride carbonica, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare un fondo a favore della potabilizzazione, naturizzazione,
microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle
acque meteoriche e della permeabilita' dei suoli urbanizzati. Il fondo e'
alimentato, nel limite di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009
e 2010, dalle maggiori entrate di cui al comma 1284-ter. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
disciplinate le modalita' di funzionamento del fondo e sono individuati gli
interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo medesimo».
(( Art. 6-ter
Normale tollerabilita' delle immissioni acustiche
1. Nell'accertare la normale tollerabilita' delle immissioni e delle emissioni
acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in
ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano
specifiche sorgenti e la priorita' di un determinato uso )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 844, del codice civile:
«Art. 844 (Immissioni). - Il proprietario di un fondo non puo' impedire le
immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e
simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale
tollerabilita', avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorita' giudiziaria deve contemperare le
esigenze della produzione con le ragioni della proprieta'. Puo' tener conto
della priorita' di un determinato uso».
(( Art. 6-quater
Rifiuti contenenti idrocarburi
1. La classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini
dell'assegnazione della caratteristica di pericolo H7, «cancerogeno», si
effettua conformemente a quanto indicato per gli idrocarburi totali nella
Tabella A2 dell'Allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 284 del 4 dicembre 2008 )).
Art. 7.
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
1. All'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
«4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate
esclusivamente all'esportazione, il produttore e' considerato tale ai fini degli
articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non e' considerato produttore
chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo
finanziario, salvo che agisca in qualita' di produttore ai sensi dei numeri 1),
2) e 3); ».
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le
parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo della lettera m) del comma 1, dell'articolo 3, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione della direttiva
2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative
alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche
ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti.», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175, S.O., come modificato dalla presente
legge: «m) «produttore»: chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita
utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:
1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo
marchio;
2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori;
il rivenditore non e' considerato «produttore» se l'apparecchiatura reca il
marchio del produttore a norma del punto 1;
3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature
elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attivita' professionale e ne opera
la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate
esclusivamente all'esportazione, il produttore e' considerato tale ai fini degli
articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non e' considerato produttore
chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo
finanziario, salvo che agisca in qualita' di produttore ai sensi dei numeri 1),
2) e 3); ».
- Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 20, del citato decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dalla presente legge:
«4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei
produttori, secondo quanto indicato dall'articolo 11, paragrafo 2, della
direttiva 2002/96/CE e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2009, il
finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 11, comma 1, viene assolto
dai produttori con le modalita' stabilite all'articolo 10, comma 1 e il
finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto
dai produttori con le modalita' stabilite all'articolo 12, comma 2».
(( Art. 7-bis
Riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni
1. Ai fini della diffusione presso le pubbliche amministrazioni di
comportamenti, prassi, procedure, tecniche e mezzi di gestione che riducano i
consumi di carta, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, oltre ad organizzare iniziative e strumenti di monitoraggio e verifica,
realizza progetti e campagne di comunicazione anche con riferimento alla
riduzione dei formati di stampa ed all'uso del fronte-retro, all'utilizzo di
carta con spessore ridotto o di carte generate da macero, all'utilizzo di testi
in formato elettronico in alternativa alla stampa cartacea, al riutilizzo delle
stampe di prova e dei vecchi documenti per funzionalita' di carta per appunti.
2. Il Ministero provvede all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente )).
(( Art. 7-ter
Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003
1. All'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modificazioni,
il secondo e il terzo periodo del comma 1-bis sono sostituiti dai seguenti: «Il
contributo e' assegnato annualmente con deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di
inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),
valutata la pericolosita' dei rifiuti, ed e' ripartito, per ciascun territorio,
in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio e' ubicato il
sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura
del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio
e' ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi e' calcolato in
proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci
chilometri dall'impianto» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto legge 14 novembre 2003, n.
314, recante «Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo
stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2003, n. 268, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Misure compensative e informazione). - 1. Misure di compensazione
territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a
favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del
combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale
di cui all'articolo 1, comma 1, le misure sono trasferite al territorio che
ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi.
1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 e'
definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della
tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato,
con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
Il contributo e' assegnato annualmente con deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di
inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),
valutata la pericolosita' dei rifiuti, ed e' ripartito, per ciascun territorio,
in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio e' ubicato il
sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura
del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio
e' ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi e' calcolato in
proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci
chilometri dall'impianto.
2. Il Commissario straordinario promuove una campagna nazionale di informazione
sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi».
(( Art. 7-quater
Progetti ed iniziative di educazione ambientale
1. Le somme di cui al comma 10 dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non piu' dovute,
quantificate in euro 9.000.000 complessivi, sono mantenute nel conto medesimo
per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro
4.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per essere riassegnate ad un
apposito fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ripartito su
proposta del Ministro medesimo, con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze per essere impiegate in progetti ed iniziative di educazione ambientale,
comunicazione istituzionale e valorizzazione, anche attraverso il ricorso alle
nuove tecnologie, delle aree protette e della biodiversita', ivi inclusa la
promozione delle attivita' turistico-ambientali e interventi di manutenzione ed
efficientamento degli immobili di pertinenza del predetto Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica
conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede mediante
corrispondente utilizzo, per euro 2,5 milioni per l'anno 2009, euro 4,5 milioni
per l'anno 2010 ed euro 2 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del
fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, come
incrementato dall'articolo 1, comma 11, e dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2008, n. 201 )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 10, dell'art. 12, del decreto legge 14 marzo
2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale.» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62:
«10. E' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005
e 2006 per la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio al progetto Scegli Italia».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 6, del decreto legge 7 ottobre
2008, n. 154, recante «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235, e' il seguente:
«2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma
177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art.
1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per
le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari,
nonche' alla Corte dei conti».
- Si riporta il testo del comma 11, dell'art. 1, del decreto legge 23 ottobre
2008, n. 162, recante «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi
di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto,
dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle
opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche
ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre 2008, n. 249:
«11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un Fondo per
l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009.
Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di
euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza
pubblica. Il fondo di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n.154, e' contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di 300 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo
per l'adeguamento prezzi, garantendo la parita' di accesso per la piccola, media
e grande impresa di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi
diritto, nell'assegnazione delle risorse».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 3, del citato decreto legge 23
ottobre 2008, n. 162, recante «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei
prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto,
dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle
opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche
ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre 2008, n. 249:
«2. Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi
dell'art. 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'art. 2,
comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno
2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono l'ammontare dovuto per
ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo,
oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti gia' eseguiti,
ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da
versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009. Al
relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di euro
per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per
l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli
effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e' incrementato di 8,3 milioni di euro per
l'anno 2009, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3,3 milioni di euro
per l'anno 2011 in termini di sola cassa».
(( Art. 7-quinquies
Progetti di promozione della sensibilita' ambientale nella scuola secondaria
superiore e nell'universita'
1. Al fine della sensibilizzazione delle giovani generazioni in riferimento alla
conservazione di un ambiente sano, nonche' alla promozione delle prassi e dei
comportamenti ecocompatibili, sono realizzati progetti e iniziative di interesse
generale nell'ambito dei sistemi di istruzione secondaria superiore e
universitaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
relative modalita' attuative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica )).
(( Art. 7-sexies
Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare conclude
con le regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un accordo di
programma, che puo' prevedere la partecipazione di associazioni particolarmente
rappresentative a livello territoriale, al fine di regolamentare, a fini
ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato.
2. Sulla base di tale accordo, gli enti locali, a partire dal 2009, provvedono
all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati
dell'usato.
3. Gli accordi sono aperti alla partecipazione delle associazioni professionali
ed imprenditoriali interessate.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono dettati gli standard minimi che tali mercati devono avere a tutela
dell'ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le competenze delle
regioni e degli enti locali in materia di commercio.
5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente
articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n.
202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). -
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne
fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed
il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM.
Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti
di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI
cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo,
nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della
loro emanazione».
Art. 8.
Disposizioni in materia di protezione civile
1. Per fronteggiare in termini di somma urgenza le esigenze derivanti dalle
situazioni emergenziali oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 24 dicembre 2008, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da
assegnare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 si provvede con ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente
a 100 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e'
sostituito dal seguente:
(( 5-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n), del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17
ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e'
prorogato di ulteriori diciotto mesi.
5-ter. Gli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si applicano anche alla componente
volontaristica dell'Associazione italiana della Croce Rossa ed ai volontari del
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impiegati in attivita' di
protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ovvero con risorse
provenienti da finanziamenti esterni.
5-quater. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici
del 23 dicembre 2008, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2009, e' autorizzata la spesa di
19 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse sono assegnate al Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere
trasferite al commissario delegato nominato per il superamento dell'emergenza.
Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme
stanziate a carico del Fondo di protezione civile, prioritariamente per il
ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili. Al relativo onere, pari a 19
milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e
successive modificazioni.
5-quinquies. Le risorse finanziarie disponibili nella contabilita' speciale
intestata al commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3294 del 19 giugno 2003 sono trasferite al
Dipartimento della protezione civile per la realizzazione di attivita' di
cooperazione con la Repubblica di Albania in ambito di protezione civile, con
particolare riferimento alle iniziative previste dalla Piattaforma nazionale per
la riduzione del rischio da disastri di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
57 del 7 marzo 2008.
5-sexies. All'articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e
successive modificazioni, le parole: «unita' operative territoriali da
istituirsi con decreto del direttore generale» sono sostituite dalle seguenti:
«nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituire con decreto del
capo» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64, S.O.:
«2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla
dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto
dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico.».
- Si riporta il testo del comma 50, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)., pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.:
« 50. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 23, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi
contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti,
societa', persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con
una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del
predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze su proposta del Ministro competente».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli
eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai
sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione
territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi.
Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di
emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione
di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione
vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile,
puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o
maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al
Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua
emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente art., puo'
avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve
indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo
esercizio».
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere
l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere
motivate.
5-bis. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, lettera n), del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e' prorogato
di ulteriori diciotto mesi.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente art. sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci
interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della
legge 8 giugno 1990, n. 142.».
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante «Regolamento recante nuova
disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle
attivita' di protezione civile.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio
2001, n. 120:
«Art. 9 (Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato
nelle attivita' di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione
teorico-pratica). - 1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato
inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, impiegati in attivita' di
soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2
dell'art. 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorita' di protezione
civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformita' alle
funzioni trasferite ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n. 112 del
1998, nonche' autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle
disponibilita' di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo
impiego che il datore di lavoro e' tenuto a consentire, per un periodo non
superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore
di lavoro pubblico o privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalita' previste dall'art. 4 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.
2. In occasione di eventi per i quali e' dichiarato lo stato di emergenza
nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e
per i casi di effettiva necessita' singolarmente individuati, i limiti massimi
previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attivita' di soccorso ed assistenza
possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta
giorni nell'anno.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti
nei «ruolini» delle Prefetture, previsti dall'art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente impiegati dal
Prefetto in occasione di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della
legge n. 225 del 1992.
4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 1, comma 2,
impegnati in attivita' di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di
formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e
autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base della segnalazione dell'autorita'
di protezione civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in
conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 108 del decreto
legislativo n. 112 del 1998, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un
periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un
massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle
suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi
preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.
5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3
e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti
versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le
procedure indicate nell'art. 10.
6. Le attivita' di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le
esercitazioni di protezione civile, vengono programmate:
a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza;
b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli
scenari di tali attivita' ed i calendari-programma delle relative operazioni,
con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle
spese rimborsabili ai sensi dell'art. 10, nonche' di quelle riferite al comma 1,
debbono pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10
gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10
giugno per quelle previste per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva la
relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento
delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di
spesa.
7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari
dipendenti, da impiegare in attivita' addestrative o di simulazione di
emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento
della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono.
8. Dopo lo svolgimento delle attivita' di simulazione o di addestramento o in
occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorita'
di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attivita' svolta,
sulle modalita' di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese
sostenute, corredate della documentazione giustificativa.
9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai
propri dipendenti che abbiano partecipato alle attivita' di cui ai commi 1, 2, 3
e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorita' di protezione civile
territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente la
qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera
spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il
rimborso, nonche' le modalita' di accreditamento del rimborso richiesto.
10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di
volontariato indicate all'art. 1, comma 2, legittimamente impiegati in attivita'
di protezione civile, e che ne fanno richiesta, e' corrisposto il rimborso per
il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del
reddito presentata l'anno precedente a quello in cui e' stata prestata l'opera
di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere.
11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite
nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, alle attivita' di ricerca, recupero e
salvataggio in acqua nonche' alle relative attivita' esercitative, tiene conto
della normativa in materia di navigazione e si svolge nell'ambito
dell'organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
12. Le disposizioni di cui al presente art., nonche' dell'art. 10, si applicano
anche nel caso di iniziative ed attivita', svolte all'estero, purche'
preventivamente autorizzate dall'Agenzia».
«Art. 10 (Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute
nelle attivita' di soccorso, simulazione, emergenza e formazione
teorico-pratica). - 1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti
territorialmente competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti
delle disponibilita' di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di
lavoro, nonche' alle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 1, comma 2,
per le spese sostenute in occasione di attivita' e di interventi preventivamente
autorizzati e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa
piu' economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati,
sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di
idonea documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione
da parte dell'autorita' che ha autorizzato l'attivita' stessa.
2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui al comma 1
dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia.
3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea
documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorita' di pubblica
sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da:
a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di
attivita' autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;
b) altre necessita' che possono sopravvenire, comunque connesse alle attivita' e
agli interventi autorizzati.
4. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei
datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione
dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attivita' formativa».
- Si riporta il testo dell'art. 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). -
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate
dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo
le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti
per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni,
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato
una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in
2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate
derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui
costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro
per l'anno 2005, derivanti dal comma 1».
L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3294, del 19 giugno
2003, recante «Nomina del commissario delegato incaricato di effettuare il
completamento urgente della discarica di Lezhe in Albania», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2003, n. 147.
- Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 7, della legge 21 novembre 2000, n.
353, recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi.», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2000, n. 280, come modificato dalla presente
legge:
«5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai
fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli
incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale
dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in
nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituire con decreto del
capo del Corpo medesimo».
(( Art. 8-bis
Misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell'energia
elettrica da fonti rinnovabili
1. Il comma 167 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
sostituito dal seguente:
«167. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, uno o piu' decreti per definire
la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della
quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per
raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020
ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea. I decreti di cui al
primo periodo sono emanati tenendo conto:
a) della definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell'attuale livello
di produzione delle energie rinnovabili;
b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati
coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello
comunitario;
c) della determinazione delle modalita' di esercizio del potere sostitutivo del
Governo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione nei casi di inadempienza
delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati» )).
(( Art. 8-ter
Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di
terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra
1. All'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma
7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le
caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di
miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono
garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:
a) un miglioramento della qualita' della copertura arborea o della funzionalita'
per attivita' agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei
versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.
7-ter.Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti
dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le
terre e rocce da scavo. Sono altresi' equiparati i residui delle attivita' di
lavorazione di pietre e marmi derivanti da attivita' nelle quali non vengono
usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a
un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per
gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze
inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente
decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente
derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 186, del citato decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152, come modificato dalla presente legge:
«Art. 186 (Terre e rocce da scavo). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.
185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti,
possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati
purche':
a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi
preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi
sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte
destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessita' di preventivo
trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti
merceologici e di qualita' ambientale idonei a garantire che il loro impiego non
dia luogo ad emissioni e, piu' in generale, ad impatti ambientali
qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti
ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia
garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non
provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi
del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche
chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non
determini rischi per la salute e per la qualita' delle matrici ambientali
interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque
superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree
naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da
utilizzare non e' contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del
medesimo, nonche' la compatibilita' di detto materiale con il sito di
destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.
L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in
sostituzione dei materiali di cava, e' consentito nel rispetto delle condizioni
fissate all'art. 183, comma 1, lettera p).
2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della
realizzazione di opere o attivita' sottoposte a valutazione di impatto
ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale deposito in attesa
di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un
apposito progetto che e' approvato dall'autorita' titolare del relativo
procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e
rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono
essere quelli della realizzazione del progetto purche' in ogni caso non superino
i tre anni.
3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della
realizzazione di opere o attivita' diverse da quelle di cui al comma 2 e
soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attivita', la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale
deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere
dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di
costruire, se dovuto, o secondo le modalita' della dichiarazione di inizio di
attivita' (DIA).
4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione
di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti ne'
a VIA ne' a permesso di costruire o denuncia di inizio di attivita', la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale
deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono
risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal
progettista.
5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle
condizioni di cui al presente art., sono sottoposte alle disposizioni in materia
di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.
6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad
interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalita' previste dal Titolo
V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da
scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti e' svolto a cura e
spese del produttore e accertato dalle autorita' competenti nell'ambito delle
procedure previste dai commi 2, 3 e 4.
7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di
utilizzo gia' autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in
vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro
completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorita' competenti, il
rispetto dei requisiti prescritti, nonche' le necessarie informazioni sul sito
di destinazione, sulle condizioni e sulle modalita' di utilizzo, nonche' sugli
eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere
superiori ad un anno. L'autorita' competente puo' disporre indicazioni o
prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che cio' comporti
necessita' di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o
di DIA.
7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le
caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di
miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono
garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:
a) un miglioramento della qualita' della copertura arborea o della funzionalita'
per attivita' agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei
versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.
7-ter.Ai fini dell'applicazione del presente art., i residui provenienti
dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le
terre e rocce da scavo. Sono altresi' equiparati i residui delle attivita' di
lavorazione di pietre e marmi derivanti da attivita' nelle quali non vengono
usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a
un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per
gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze
inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente
decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente
derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.».
(( Art. 8-quater
Accordi di programma per la gestione dei rifiuti
1. All'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
«3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non
possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere
semplificazioni amministrative» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 206, del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dalla presente legge:
«Art. 206 (Accordi, contratti di programma, incentivi).
- 1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di
cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la
razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare
riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e le altre autorita' competenti possono stipulare appositi
accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore,
soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i
contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici piani di
settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; b) la
sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi
produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la
produzione dei rifiuti e la loro pericolosita' e ad ottimizzare il recupero dei
rifiuti; c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire
metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque
riciclabili; d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di
componenti, macchine e strumenti di controllo; e) la sperimentazione, la
promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio
in modo da ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti e i rischi di
inquinamento; f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attivita'
di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; g) l'adozione di tecniche per
il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione; h) lo
sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione
dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti; i) l'impiego da
parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati
dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; l) l'impiego di sistemi di
controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo'
altresi' stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti
pubblici e privati o con le associazioni di categoria per: a) promuovere e
favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al
regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
marzo 2001; b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del
loro ciclo di utilita' ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.
3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non
possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere
semplificazioni amministrative.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e
delle finanze, sono individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base
di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai
contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalita' di
stipula dei medesimi.
5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della Commissione
delle Comunita' europee e' inoltre possibile concludere accordi ambientali che
la Commissione puo' utilizzare nell'ambito della autoregolamentazione, intesa
come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della
coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli
accordi, quando opportuno».
(( Art. 8-quinquies
Modifica all'articolo 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006
1. All'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1,
dopo le parole: «interventi di bonifica» sono inserite le seguenti: «o messa in
sicurezza» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 243, del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dalla presente legge:
«Art. 243 (Acque di falda). - 1. Le acque di falda emunte dalle falde
sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica o messa in sicurezza di un
sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in
cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di
emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente
decreto.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 104, ai soli fini della
bonifica dell'acquifero, e' ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle
acque sotterranee nella stessa unita' geologica da cui le stesse sono state
estratte, indicando la tipologia di trattamento, le caratteristiche
quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalita' di reimmissione e le
misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema
di estrazione/reimmissione. Le acque reimmesse devono essere state sottoposte ad
un trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero e non devono contenere
altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualita' e
quantita', da quelle presenti nelle acque prelevate».
(( Art. 8-sexies
Disposizioni in materia di servizio idrico integrato
1. Gli oneri relativi alle attivita' di progettazione e di realizzazione o
completamento degli impianti di depurazione, nonche' quelli relativi ai connessi
investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito,
costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico
integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente.
Detta componente e' pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui
manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a
decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di
progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del
servizio di depurazione, purche' alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi
programmati.
2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i
gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata,
entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla
restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del
servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1,
dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attivita' di
progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da
restituire e' individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive
Autorita' d'ambito.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali
gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In
tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi
enti locali.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle
risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione,
coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori
pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le
particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente
alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto
previsto dal comma 2, nonche' le informazioni minime che devono essere
periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma
per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli
impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonche' al suo
grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicita', ivi inclusa
l'indicazione all'interno della bolletta.
5. Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza devono rientrare anche
quelle inerenti al consuntivo delle spese gia' sostenute ed al preventivo delle
spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa
vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al comma 4,
nonche' all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti.
6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto
adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale,
nell'ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle
disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo
152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 152, del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152:
«Art. 152 (Poteri di controllo e sostitutivi). - 1. L'Autorita' d'ambito ha
facolta' di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di
costruzione.
2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla
legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero
che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'Autorita'
d'ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del
gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di
legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme
restando le conseguenti penalita' a suo carico, nonche' il potere di risoluzione
e di revoca, l'Autorita' d'ambito, previa diffida, puo' sostituirsi ad esso
provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di appalti pubblici.
3. Qualora l'Autorita' d'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio
intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorita' di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante
nomina di un commissario ad acta. Qualora la regione non adempia entro
quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa
diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, mediante nomina di un commissario ad acta.
4. L'Autorita' d'ambito con cadenza annuale comunica al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio ed all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche
e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione.».
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.