AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104
Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.
(GU n. 156 del 7-7-2010 - Suppl. Ordinario n. 148)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 44,
recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo
amministrativo, nel quale, al comma 4, e' previsto che il Governo puo'
avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14, numero 2), del testo
unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054;
Vista la nota in data 8 luglio 2009 con la quale il Governo, avvalendosi
della facolta' di cui all'articolo 14, numero 2), del citato testo unico
n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di Stato la formulazione del
progetto del suddetto decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23 luglio
2009, con il quale la formulazione di detto progetto e' stata deferita
ad una commissione speciale e ne e' stata stabilita la composizione;
Visto il progetto del decreto legislativo recante il «codice del
processo amministrativo» e le relative norme di attuazione, transitorie,
di coordinamento e di abrogazione, redatto da detta commissione speciale
e trasmesso al Governo con nota del Presidente del Consiglio di Stato in
data 10 febbraio 2010;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 16 aprile 2010;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 giugno 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Approvazione del codice e delle disposizioni connesse
1. E' approvato il codice del processo amministrativo di cui
all'allegato 1 al presente decreto.
2. Sono altresi' approvate le norme di attuazione di cui all'allegato 2,
le norme transitorie di cui all'allegato 3 e le norme di coordinamento e
le abrogazioni di cui all'allegato 4.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 2010.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addi' 2 luglio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto:il Guardasigilli Alfano
INDICE GENERALE
Allegato 1 - Codice del processo amministrativo
Allegato 2 - Norme di attuazione
Allegato 3 - Norme transitorie
Allegato 4 - Norme di coordinamento e abrogazioni
INDICE SOMMARIO
ALLEGATO 1
Codice del processo amministrativo
LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa
Capo I - Principi generali
Capo II - Organi della giurisdizione amministrativa
Capo III - Giurisdizione amministrativa
Capo IV - Competenza
Capo V - Astensione e ricusazione
Capo VI - Ausiliari del giudice
Titolo II - Parti e difensori
Titolo III - Azioni e domande
Capo I - Contraddittorio e intervento
Capo II - Azioni di cognizione
Titolo IV - Pronunce giurisdizionali
Titolo V - Disposizioni di rinvio
LIBRO SECONDO
PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Ricorso
Sezione I - Ricorso e costituzione delle parti
Sezione II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini
Titolo II - Procedimento cautelare
Titolo III - Mezzi di prova e attivita' istruttoria
Capo I - Mezzi di prova
Capo II - Ammissione e assunzione delle prove
Titolo IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi
Capo I - Riunione dei ricorsi
Capo II - Discussione
Capo III - Deliberazione
Titolo V - Incidenti nel processo
Capo I - Incidente di falso
Capo II - Sospensione e interruzione del processo
Titolo VI - Estinzione e improcedibilita'
Titolo VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del
giudice
Titolo VIII - Udienze
Titolo IX - Sentenza
LIBRO TERZO
IMPUGNAZIONI
Titolo I - Impugnazioni in generale
Titolo II - Appello
Titolo III - Revocazione
Titolo IV - Opposizione di terzo
Titolo V - Ricorso per cassazione
LIBRO QUARTO
OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI
Titolo I - Giudizio di ottemperanza
Titolo II - Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
Titolo III - Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione
Titolo IV - Procedimento di ingiunzione
Titolo V - Riti abbreviati relativi a speciali controversie
Titolo VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali
Capo I - Disposizioni comuni al contenzioso elettorale
Capo II - Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai
procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali,
provinciali e regionali
Capo III - Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province,
regioni e Parlamento europeo
LIBRO QUINTO
NORME FINALI
ALLEGATO 2
Norme di attuazione
Titolo I - Registri - Orario di segreteria
Titolo II - Fascicoli di parte e d'ufficio
Titolo III - Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze
Titolo IV - Processo amministrativo telematico
Titolo V - Spese di giustizia
ALLEGATO 3
Norme transitorie
Titolo I - Definizione dei ricorsi pendenti da piu' di cinque anni alla
data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo
Titolo II - Ulteriori disposizioni transitorie
ALLEGATO 4
Norme di coordinamento e abrogazioni
INDICE SISTEMATICO
ALLEGATO 1
Codice del processo amministrativo
LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa
Capo I - Principi generali
Art. 1 - Effettivita'
Art. 2 - Giusto processo
Art. 3 - Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti
Capo II - Organi della giurisdizione amministrativa
Art. 4 - Giurisdizione dei giudici amministrativi
Art. 5 - Tribunali amministrativi regionali
Art. 6 - Consiglio di Stato
Capo III - Giurisdizione amministrativa
Art. 7 - Giurisdizione amministrativa
Art. 8 - Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali
Art. 9 - Difetto di giurisdizione
Art. 10 - Regolamento preventivo di giurisdizione
Art. 11 - Decisione sulle questioni di giurisdizione
Art. 12 - Rapporti con l'arbitrato
Capo IV - Competenza
Art. 13 - Competenza territoriale inderogabile
Art. 14 - Competenza funzionale inderogabile
Art. 15 - Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo di
competenza
Art. 16 - Regime della competenza
Capo V - Astensione e ricusazione
Art. 17 - Astensione
Art. 18 - Ricusazione
Capo VI - Ausiliari del giudice
Art. 19 - Consulente tecnico
Art. 20 - Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente
Art. 21 - Commissario ad acta
Titolo II - Parti e difensori
Art. 22 - Patrocinio
Art. 23 - Difesa personale delle parti
Art. 24 - Procura alle liti
Art. 25 - Domicilio
Art. 26 - Spese di giudizio
Titolo III - Azioni e domande
Capo I - Contraddittorio e intervento
Art. 27 - Contraddittorio
Art. 28 - Intervento
Capo II - Azioni di cognizione
Art. 29 - Azione di annullamento
Art. 30 - Azione di condanna
Art. 31 - Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullita'
Art. 32 - Pluralita' delle domande e conversione delle azioni
Titolo IV - Pronunce giurisdizionali
Art. 33 - Provvedimenti del giudice
Art. 34 - Sentenze di merito
Art. 35 - Pronunce di rito
Art. 36 - Pronunce interlocutorie
Art. 37 - Errore scusabile
Titolo V - Disposizioni di rinvio
Art. 38 - Rinvio interno
Art. 39 - Rinvio esterno
LIBRO SECONDO
PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Ricorso
Sezione I - Ricorso e costituzione delle parti
Art. 40 - Contenuto del ricorso
Art. 41 - Notificazione del ricorso e suoi destinatari
Art. 42 - Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale
Art. 43 - Motivi aggiunti
Art. 44 - Vizi del ricorso e della notificazione
Art. 45 - Deposito del ricorso e degli altri atti processuali
Art. 46 - Costituzione delle parti intimate
Art. 47 - Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi
regionali e sezioni staccate
Art. 48 - Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso
straordinario
Art. 49 - Integrazione del contraddittorio
Art. 50 - Intervento volontario in causa
Art. 51 - Intervento per ordine del giudice
Sezione II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini
Art. 52 - Termini e forme speciali di notificazione
Art. 53 - Abbreviazione dei termini
Art. 54 - Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei
termini
Titolo II - Procedimento cautelare
Art. 55 - Misure cautelari collegiali
Art. 56 - Misure cautelari monocratiche
Art. 57 - Spese del procedimento cautelare
Art. 58 - Revoca o modifica delle misure cautelari
collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta
Art. 59 - Esecuzione delle misure cautelari
Art. 60 - Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare
Art. 61 - Misure cautelari anteriori alla causa
Art. 62 - Appello cautelare
Titolo III - Mezzi di prova e attivita' istruttoria
Capo I - Mezzi di prova
Art. 63 - Mezzi di prova
Capo II - Ammissione e assunzione delle prove
Art. 64 - Disponibilita', onere e valutazione della prova
Art. 65 - Istruttoria presidenziale e collegiale
Art. 66 - Verificazione
Art. 67 - Consulenza tecnica d'ufficio
Art. 68 - Termini e modalita' dell'istruttoria
Art. 69 - Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria
Titolo IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi
Capo I - Riunione dei ricorsi
Art. 70 - Riunione dei ricorsi
Capo II - Discussione
Art. 71 - Fissazione dell'udienza
Art. 72 - Priorita' nella trattazione dei ricorsi vertenti su un'unica
questione
Art. 73 - Udienza di discussione
Art. 74 - Sentenze in forma semplificata
Capo III - Deliberazione
Art. 75 - Deliberazione del collegio
Art. 76 - Modalita' della votazione
Titolo V - Incidenti nel processo
Capo I - Incidente di falso
Art. 77 - Querela di falso
Art. 78 - Deposito della sentenza resa sulla querela di falso
Capo II - Sospensione e interruzione del processo
Art. 79 - Sospensione e interruzione del processo
Art. 80 - Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto
Titolo VI - Estinzione e improcedibilita'
Art. 81 - Perenzione
Art. 82 - Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali
Art. 83 - Effetti della perenzione
Art. 84 - Rinuncia
Art. 85 - Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilita'
Titolo VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del
giudice
Art. 86 - Procedimento di correzione
Titolo VIII - Udienze
Art. 87 - Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio
Titolo IX - Sentenza
Art. 88 - Contenuto della sentenza
Art. 89 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza
Art. 90 - Pubblicita' della sentenza
LIBRO TERZO
IMPUGNAZIONI
Titolo I - Impugnazioni in generale
Art. 91 - Mezzi di impugnazione
Art. 92 - Termini per le impugnazioni
Art. 93 - Luogo di notificazione dell'impugnazione
Art. 94 - Deposito delle impugnazioni
Art. 95 - Parti del giudizio di impugnazione
Art. 96 - Impugnazioni avverso la medesima sentenza
Art. 97 - Intervento nel giudizio di impugnazione
Art. 98 - Misure cautelari
Art. 99 - Deferimento all'adunanza plenaria
Titolo II - Appello
Art. 100 - Appellabilita' delle sentenze dei tribunali amministrativi
regionali
Art. 101 - Contenuto del ricorso in appello
Art. 102 - Legittimazione a proporre l'appello
Art. 103 - Riserva facoltativa di appello
Art. 104 - Nuove domande ed eccezioni
Art. 105 - Rimessione al primo giudice
Titolo III - Revocazione
Art. 106 - Casi di revocazione
Art. 107 - Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di
revocazione
Titolo IV - Opposizione di terzo
Art. 108 - Casi di opposizione di terzo
Art. 109 - Competenza
Titolo V - Ricorso per cassazione
Art. 110 - Motivi di ricorso
Art. 111 - Sospensione della sentenza
LIBRO QUARTO
OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI
Titolo I - Giudizio di ottemperanza
Art. 112 - Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza
Art. 113 - Giudice dell'ottemperanza
Art. 114 - Procedimento
Art. 115 - Titolo esecutivo e rilascio di estratto del provvedimento
giurisdizionale con formula esecutiva
Titolo II - Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
Art. 116 - Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
Titolo III - Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione
Art. 117 - Ricorsi avverso il silenzio
Titolo IV - Procedimento di ingiunzione
Art. 118 - Decreto ingiuntivo
Titolo V - Riti abbreviati relativi a speciali controversie
Art. 119 - Rito abbreviato comune a determinate materie
Art. 120 - Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119,
comma 1, lettera a)
Art. 121 - Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni
Art. 122 - Inefficacia del contratto negli altri casi
Art. 123 - Sanzioni alternative
Art. 124 - Tutela in forma specifica e per equivalente
Art. 125 - Ulteriori disposizioni processuali per le controversie
relative a infrastrutture strategiche e alle procedure esecutive di
progetti facenti parte del quadro strategico nazionale
Titolo VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali
Capo I - Disposizioni comuni al contenzioso elettorale
Art. 126 - Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale
Art. 127 - Esenzione dagli oneri fiscali
Art. 128 - Inammissibilita' del ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica
Capo II - Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai
procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali,
provinciali e regionali
Art. 129 - Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento
preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali
Capo III - Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province,
regioni e Parlamento europeo
Art. 130 - Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni
elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo
Art. 131 - Procedimento in appello in relazione alle operazioni
elettorali di comuni, province e regioni
Art. 132 - Procedimento in appello in relazione alle operazioni
elettorali di comuni, province, regioni e del Parlamento europeo
LIBRO QUINTO
NORME FINALI
Art. 133 - Materie di giurisdizione esclusiva
Art. 134 - Materie di giurisdizione estesa al merito
Art. 135 - Competenza funzionale inderogabile del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma
Art. 136 - Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici
Art. 137 - Norma finanziaria
ALLEGATO 2
Norme di attuazione
Titolo I - Registri - Orario di segreteria
Art. 1 - Registro generale dei ricorsi
Art. 2 - Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e
forme di comunicazione
Art. 3 - Registrazioni in forma automatizzata
Art. 4 - Orario
Titolo II - Fascicoli di parte e d'ufficio
Art. 5 - Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d'ufficio.
Surrogazione di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti
Art. 6 - Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del fascicolo
d'ufficio
Art. 7 - Rilascio di copie
Titolo III - Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze
Art. 8 - Ordine di fissazione dei ricorsi
Art. 9 - Calendario delle udienze
Art. 10 - Toghe e divise
Art. 11 - Direzione dell'udienza
Art. 12 - Polizia dell'udienza
Titolo IV - Processo amministrativo telematico
Art. 13 - Processo telematico
Titolo V - Spese di giustizia
Art. 14 - Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Art. 15 - Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie
Art. 16 - Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per
l'incentivazione della produttivita'
ALLEGATO 3
Norme transitorie
Titolo I - Definizione dei ricorsi pendenti da piu' di cinque anni alla
data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo
Art. 1 - Nuova istanza di fissazione d'udienza
Titolo II - Ulteriori disposizioni transitorie
Art. 2 - Ultrattivita' della disciplina previgente
Art. 3 - Disposizione particolare per il giudizio di appello
ALLEGATO 4
Norme di coordinamento e abrogazioni
Art. 1 - Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni
politiche e del Parlamento europeo
Art. 2 - Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni
amministrative
Art. 3 - Ulteriori norme di coordinamento
Art. 4 - Ulteriori abrogazioni
ALLEGATO 1
Codice del processo amministrativo
LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
Principi e organi della giurisdizione amministrativa
Capo I
Principi generali
Art. 1
Effettivita'
1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed
effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.
Art. 2
Giusto processo
1. Il processo amministrativo attua i principi della parita' delle
parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo
111, primo comma, della Costituzione.
2. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione
della ragionevole durata del processo.
Art. 3
Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e' motivato.
2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e
sintetica.
Capo II
Organi della giurisdizione amministrativa
Art. 4
Giurisdizione dei giudici amministrativi
1. La giurisdizione amministrativa e' esercitata dai tribunali
amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del
presente codice.
Art. 5
Tribunali amministrativi regionali
1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i
tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia
amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige.
2. Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento di tre
magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il
collegio e' presieduto dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo.
3. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione
autonoma del Trentino - Alto Adige resta disciplinato dallo statuto
speciale e dalle relative norme di attuazione.
Art. 6
Consiglio di Stato
1. Il Consiglio di Stato e' organo di ultimo grado della
giurisdizione amministrativa.
2. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento
di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro
consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio e'
presieduto dal consigliere piu' anziano nella qualifica.
3. Salvo quanto previsto dalle norme di attuazione richiamate al comma
6, l'adunanza plenaria e' composta dal presidente del Consiglio di Stato
che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati
alle sezioni giurisdizionali.
4. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato e'
sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale piu' anziano nel
ruolo; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o
di impedimento, sono sostituiti dal magistrato piu' anziano nella stessa
qualifica della rispettiva sezione.
5. Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma di Bolzano
del Tribunale regionale di giustizia amministrativa si applicano anche
le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di
attuazione.
6. Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni
dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
Capo III
Giurisdizione amministrativa
Art. 7
Giurisdizione amministrativa
1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie,
nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle
particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi,
concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere
amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti
riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in
essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o
provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.
2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si
intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al
rispetto dei principi del procedimento amministrativo.
3. La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale
di legittimita', esclusiva ed estesa al merito.
4. Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimita' del
giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o
omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al
risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri
diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.
5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e
dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini
risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di
diritti soggettivi.
6. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione
estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall'articolo
134. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo puo'
sostituirsi all'amministrazione.
7. Il principio di effettivita' e' realizzato attraverso la
concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela
degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla
legge, dei diritti soggettivi.
8. Il ricorso straordinario e' ammesso unicamente per le controversie
devolute alla giurisdizione amministrativa.
Art. 8
Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali
1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha
giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte
le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui
risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.
2. Restano riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni
pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' delle persone, salvo
che si tratti della capacita' di stare in giudizio, e la risoluzione
dell'incidente di falso.
Art. 9
Difetto di giurisdizione
1. Il difetto di giurisdizione e' rilevato in primo grado anche
d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione e' rilevato se dedotto con
specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo
implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.
Art. 10
Regolamento preventivo di giurisdizione
1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali e'
ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto
dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo
comma dell'articolo 367 dello stesso codice.
2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure cautelari, ma il
giudice non puo' disporle se non ritiene sussistente la propria
giurisdizione.
Art. 11
Decisione sulle questioni di giurisdizione
1. Il giudice amministrativo, quando declina la propria
giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne e'
fornito.
2. Quando la giurisdizione e' declinata dal giudice amministrativo in
favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le
preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti
processuali e sostanziali della domanda se il processo e' riproposto
innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la
giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio
in giudicato.
3. Quando il giudizio e' tempestivamente riproposto davanti al giudice
amministrativo, quest'ultimo, alla prima udienza, puo' sollevare anche
d'ufficio il conflitto di giurisdizione.
4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni
unite della Corte di cassazione, investite della questione di
giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice amministrativo,
ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti
salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il
giudizio e' riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di
tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.
5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e
decadenze intervenute, puo' concedere la rimessione in termini per
errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.
6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove
raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono
essere valutate come argomenti di prova.
7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la
pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione
del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande
cautelari al giudice munito di giurisdizione.
Art. 12
Rapporti con l'arbitrato
1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante
arbitrato rituale di diritto.
Capo IV
Competenza
Art. 13
Competenza territoriale inderogabile
1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o
comportamenti di pubbliche amministrazioni e' inderogabilmente
competente il tribunale amministrativo regionale nella cui
circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo
regionale e' comunque inderogabilmente competente sulle controversie
riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche
amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito
territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti e'
inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione
territoriale e' situata la sede di servizio.
3. Negli altri casi e' inderogabilmente competente, per gli atti
statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma
e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il
tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il
soggetto.
4. La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale non
e' derogabile.
Art. 14
Competenza funzionale inderogabile
1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le
controversie indicate dall'articolo 135 e dalla legge.
2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del
Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le
controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas.
3. La competenza e' funzionalmente inderogabile altresi' per i giudizi
di cui agli articoli 113 e 119, nonche' per ogni altro giudizio per il
quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente
con criteri diversi da quelli di cui all'articolo 13.
Art. 15
Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo di competenza
1. Il difetto di competenza e' rilevato in primo grado anche
d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione esso e' rilevato se dedotto con
specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo
implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.
2. Finche' la causa non e' decisa in primo grado, ciascuna parte puo'
chiedere al Consiglio di Stato di regolare la competenza. Non rilevano,
a tal fine, le pronunce istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo
36, comma 1, ne' quelle che respingono l'istanza cautelare senza
riferimento espresso alla questione di competenza. Il regolamento e'
proposto con istanza notificata alle altre parti e depositata,
unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro quindici
giorni dall'ultima notificazione presso la segreteria del Consiglio di
Stato.
3. Il Consiglio di Stato decide in camera di consiglio con ordinanza,
con la quale provvede anche sulle spese del regolamento. La pronuncia
sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il
giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. Al
procedimento si applicano i termini di cui all'articolo 55, commi da 5 a
8.
4. La pronuncia del Consiglio di Stato vincola i tribunali
amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale
diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine
perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che
pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione.
5. Quando e' proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove non
riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non
decide su tale domanda e, se non ritiene di provvedere ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, richiede d'ufficio, con ordinanza, il
regolamento di competenza, indicando il tribunale che reputa competente.
6. L'ordinanza con cui e' richiesto il regolamento e' immediatamente
trasmessa d'ufficio al Consiglio di Stato a cura della segreteria. Della
camera di consiglio fissata per regolare la competenza ai sensi del
comma 4 e' dato avviso, almeno dieci giorni prima, ai difensori che si
siano costituiti davanti al Consiglio di Stato. Fino a due giorni liberi
prima e' ammesso il deposito di memorie e documenti e sono sentiti in
camera di consiglio i difensori che ne facciano richiesta.
7. Nelle more del procedimento di cui al comma 6, il ricorrente puo'
riproporre le istanze cautelari al tribunale amministrativo regionale
indicato nell'ordinanza di cui al comma 5 il quale decide in ogni caso
sulla domanda cautelare, fermo quanto previsto dal comma 8.
8. Le pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice dichiarato
incompetente perdono comunque efficacia dopo trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza.
9. Le parti possono sempre riproporre le istanze cautelari al giudice
dichiarato competente.
10. La disciplina dei commi 8 e 9 si applica anche alle pronunce
sull'istanza cautelare rese dal giudice privato del potere di decidere
il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2.
Art. 16
Regime della competenza
1. La competenza di cui agli articoli 13 e 14 e' inderogabile anche
in ordine alle misure cautelari.
2. Il difetto di competenza e' rilevato, anche d'ufficio, con ordinanza
che indica il giudice competente. Se, nel termine perentorio di trenta
giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa e' riassunta
davanti al giudice dichiarato competente, il processo segue davanti al
nuovo giudice.
3. L'ordinanza con cui il giudice adito dichiara la propria competenza o
incompetenza e' impugnabile nel termine di trenta giorni dalla
notificazione, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, con il
regolamento di competenza di cui all'articolo 15. Il regolamento puo'
essere altresi' richiesto d'ufficio, con ordinanza, dal giudice dinanzi
al quale il giudizio e' stato riassunto ai sensi del comma 2; in tale
caso si procede ai sensi dell'articolo 15, comma 6.
4. Durante la pendenza del regolamento di competenza, il ricorrente puo'
sempre proporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo
regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 2 o in quella di cui
all'articolo 15, comma 5, il quale decide in ogni caso sulla domanda
cautelare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 8.
Capo V
Astensione e ricusazione
Art. 17
Astensione
1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalita' di
astensione previste dal codice di procedura civile.
Art. 18
Ricusazione
1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione
previste dal codice di procedura civile.
2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza
designata, con domanda diretta al presidente, quando sono noti i
magistrati che devono prendere parte all'udienza; in caso contrario,
puo' proporsi oralmente all'udienza medesima prima della discussione.
3. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere
firmata dalla parte o dall'avvocato munito di procura speciale.
4. Proposta la ricusazione, il collegio investito della controversia
puo' disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame
ritiene l'istanza inammissibile o manifestamente infondata.
5. In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza e' adottata, entro
trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione
del magistrato ricusato, che deve essere sentito.
6. I componenti del collegio chiamato a decidere sulla ricusazione non
sono ricusabili.
7. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o respinge
l'istanza di ricusazione, provvede sulle spese e puo' condannare la
parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore ad euro
cinquecento.
8. La ricusazione o l'astensione non hanno effetto sugli atti anteriori.
L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti
ai sensi del comma 4 con la partecipazione del giudice ricusato.
Capo VI
Ausiliari del giudice
Art. 19
Verificatore e consulente tecnico
1. Il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli
atti o per tutto il processo, da uno o piu' verificatori, ovvero, se
indispensabile, da uno o piu' consulenti.
2. L'incarico di consulenza puo' essere affidato a dipendenti pubblici,
professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, o altri
soggetti aventi particolare competenza tecnica. Non possono essere
nominati coloro che prestano attivita' in favore delle parti del
giudizio. La verificazione e' affidata a un organismo pubblico, estraneo
alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche.
3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono loro
affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti
richiesti.
Art. 20
Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente
1. Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti
pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, hanno
l'obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca
l'esistenza di un giustificato motivo.
2. Il consulente, o il verificatore, puo' essere ricusato dalle parti
per i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile.
Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato.
Art. 21
Commissario ad acta
1. Nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice
amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, puo' nominare
come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica l'articolo
20, comma 2.
Titolo II
Parti e difensori
Art. 22
Patrocinio
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, nei giudizi davanti ai
tribunali amministrativi regionali e' obbligatorio il patrocinio di
avvocato.
2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato e' obbligatorio il
ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni
superiori.
3. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualita'
necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il
giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro
difensore.
Art. 23
Difesa personale delle parti
1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza
l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso, in materia
elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione
europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri.
Art. 24
Procura alle liti
1. La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice
si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso
incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto.
Art. 25
Domicilio
1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la
parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale
amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso,
si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del
tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata.
2. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge
domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la
segreteria del Consiglio di Stato.
Art. 26
Spese di giudizio
1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle
spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del
codice di procedura civile.
2. Il giudice, nel pronunciare sulle spese, puo' altresi' condannare,
anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra
parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la
decisione e' fondata su ragioni manifeste o orientamenti
giurisprudenziali consolidati.
Titolo III
Azioni e domande
Capo I
Contraddittorio e intervento
Art. 27
Contraddittorio
1. Il contraddittorio e' integralmente costituito quando l'atto
introduttivo e' notificato all'amministrazione resistente e, ove
esistenti, ai controinteressati.
2. Se il giudizio e' promosso solo contro alcune delle parti e non si e'
verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l'integrazione del
contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine perentorio.
Nelle more dell'integrazione del contraddittorio il giudice puo'
pronunciare provvedimenti cautelari interinali.
Art. 28
Intervento
1. Se il giudizio non e' stato promosso contro alcuna delle parti
nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono
intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa.
2. Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio
delle relative azioni, ma vi abbia interesse, puo' intervenire
accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.
3. Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che
il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l'intervento.
Capo II
Azioni di cognizione
Art. 29
Azione di annullamento
1. L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed
eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta
giorni.
Art. 30
Azione di condanna
1. L'azione di condanna puo' essere proposta contestualmente ad
altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di
cui al presente articolo, anche in via autonoma.
2. Puo' essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto
derivante dall'illegittimo esercizio dell'attivita' amministrativa o dal
mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione
esclusiva puo' altresi' essere chiesto il risarcimento del danno da
lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti
dall'articolo 2058 del codice civile, puo' essere chiesto il
risarcimento del danno in forma specifica.
3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi e'
proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente
dal giorno in cui il fatto si e' verificato ovvero dalla conoscenza del
provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare
il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il
comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il
risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando
l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di
tutela previsti.
4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi
di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del
termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3
non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al
comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del
termine per provvedere.
5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda
risarcitoria puo' essere formulata nel corso del giudizio o, comunque,
sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa
sentenza.
6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di
interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di
diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo.
Art. 31
Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullita'
1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento
amministrativo, chi vi ha interesse puo' chiedere l'accertamento
dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
2. L'azione puo' essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e,
comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione
del procedimento. E' fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di
avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
3. Il giudice puo' pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in
giudizio solo quando si tratta di attivita' vincolata o quando risulta
che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalita'
e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti
dall'amministrazione.
4. La domanda volta all'accertamento delle nullita' previste dalla legge
si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La
nullita' dell'atto puo' sempre essere opposta dalla parte resistente o
essere rilevata d'ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente
comma non si applicano alle nullita' di cui all'articolo 114, comma 4,
lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del
Libro IV.
Art. 32
Pluralita' delle domande e conversione delle azioni
1. E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande
connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono
soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto
previsto dai Capi I e II del Titolo V del Libro IV.
2. Il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi
sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice puo' sempre disporre
la conversione delle azioni.
Titolo IV
Pronunce giurisdizionali
Art. 33
Provvedimenti del giudice
1. Il giudice pronuncia:
a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio;
b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero
decide sulla competenza;
c) decreto nei casi previsti dalla legge.
2. Le sentenze di primo grado sono esecutive.
3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera
di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti
dalla segreteria nel termine di cui all'articolo 89, comma 3.
4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il
giudice competente.
Art. 34
Sentenze di merito
1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della
domanda:
a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato;
b) ordina all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un
termine;
c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di
risarcimento del danno, all'adozione delle misure idonee a tutelare la
situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di
risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice
civile;
d) nei casi di giurisdizione di merito, adotta un nuovo atto, ovvero
modifica o riforma quello impugnato;
e) dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e
delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta,
che puo' avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza
di un termine assegnato per l'ottemperanza.
2. In nessun caso il giudice puo' pronunciare con riferimento a poteri
amministrativi non ancora esercitati. Salvo quanto previsto dal comma 3
e dall'articolo 30, comma 3, il giudice non puo' conoscere della
legittimita' degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con
l'azione di annullamento di cui all'articolo 29.
3. Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento
impugnato non risulta piu' utile per il ricorrente, il giudice accerta
l'illegittimita' dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.
4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice puo', in mancanza di
opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il
debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma
entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero
non adempiono agli obblighi derivanti dall'accordo concluso, con il
ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la
determinazione della somma dovuta ovvero l'adempimento degli obblighi
ineseguiti.
5. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti
pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del
contendere.
Art. 35
Pronunce di rito
1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:
a) irricevibile se accerta la tardivita' della notificazione o del
deposito;
b) inammissibile quando e' carente l'interesse o sussistono altre
ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;
c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di
interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il
contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre
ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
2. Il giudice dichiara estinto il giudizio:
a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o
riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal
giudice;
b) per perenzione;
c) per rinuncia.
Art. 36
Pronunce interlocutorie
1. Salvo che il presente codice disponga diversamente, il giudice
provvede con ordinanza in tutti i casi in cui non definisce nemmeno in
parte il giudizio.
2. Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando decide solo su
alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti istruttori per
l'ulteriore trattazione della causa.
Art. 37
Errore scusabile
1. Il giudice puo' disporre, anche d'ufficio, la rimessione in
termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di
incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.
Titolo V
Disposizioni di rinvio
Art. 38
Rinvio interno
1. Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del
Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle
impugnazioni e ai riti speciali.
Art. 39
Rinvio esterno
1. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le
disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o
espressione di principi generali.
2. Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque
disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali
concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.
LIBRO SECONDO
PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Ricorso
Sezione I
Ricorso e costituzione delle parti
Art. 40
Contenuto del ricorso
1. Il ricorso deve contenere:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle
parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il
provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua
notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
c) l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda
il ricorso, l'indicazione dei mezzi di prova e dei provvedimenti chiesti
al giudice;
d) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio
personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso,
della procura speciale.
Art. 41
Notificazione del ricorso e suoi destinatari
1. Le domande si introducono con ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente.
2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere
notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha
emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia
individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge,
decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza,
ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione
individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della
pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.
Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il
ricorso e' notificato altresi' agli eventuali beneficiari dell'atto
illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile;
altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 49.
3. La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni
dello Stato e' effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in
giudizio delle stesse.
4. Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia
particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in
giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui e' assegnato il
ricorso puo' disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia
effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalita'.
5. Il termine per la notificazione del ricorso e' aumentato di trenta
giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa,
o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa.
Art. 42
Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale
1. Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre
domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in
via principale, a mezzo di ricorso incidentale. Il ricorso si propone
nel termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione
del ricorso principale. Per i soggetti intervenuti il termine decorre
dall'effettiva conoscenza della proposizione del ricorso principale.
2. Il ricorso incidentale, notificato ai sensi dell'articolo 41 alle
controparti personalmente o, se costituite, ai sensi dell'articolo 170
del codice di procedura civile, ha i contenuti di cui all'articolo 40 ed
e' depositato nei termini e secondo le modalita' previste dall'articolo
45.
3. Le altre parti possono presentare memorie e produrre documenti nei
termini e secondo le modalita' previsti dall'articolo 46.
4. La cognizione del ricorso incidentale e' attribuita al giudice
competente per quello principale, salvo che la domanda introdotta con il
ricorso incidentale sia devoluta alla competenza del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero alla competenza
funzionale di un tribunale amministrativo regionale, ai sensi
dell'articolo 14; in tal caso la competenza a conoscere dell'intero
giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di
Roma, ovvero al tribunale amministrativo regionale avente competenza
funzionale ai sensi dell'articolo 14.
5. Nelle controversie in cui si faccia questione di diritti soggettivi
le domande riconvenzionali dipendenti da titoli gia' dedotti in giudizio
sono proposte nei termini e con le modalita' di cui al presente
articolo.
Art. 43
Motivi aggiunti
1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con
motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande gia' proposte,
ovvero domande nuove purche' connesse a quelle gia' proposte. Ai motivi
aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa
quella relativa ai termini.
2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi
dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 e' stata proposta con ricorso
separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla
riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70.
Art. 44
Vizi del ricorso e della notificazione
1. Il ricorso e' nullo:
a) se manca la sottoscrizione;
b) se, per l'inosservanza delle altre norme prescritte nell'articolo 40,
vi e' incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.
2. Se il ricorso contiene irregolarita', il collegio puo' ordinare che
sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato.
3. La costituzione degli intimati sana la nullita' della notificazione
del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,
nonche' le irregolarita' di cui al comma 2.
4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si
costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo
della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,
fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La
rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Art. 45
Deposito del ricorso e degli altri atti processuali
1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva
notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima
notificazione dell'atto stesso si e' perfezionata anche per il
destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati nei casi
e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5.
2. E' fatta salva la facolta' della parte di effettuare il deposito
dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal
momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il
notificante.
3. La parte che si avvale della facolta' di cui al comma 2 e' tenuta a
depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione
si e' perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova
le domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate.
4. La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del
provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso
non implica decadenza.
Art. 46
Costituzione delle parti intimate
1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri
confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono
costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova
di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre
l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli atti e i documenti in
base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso citati e quelli
che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.
3. Della produzione di cui al comma 2 e' data comunicazione alle parti
costituite a cura della segreteria.
4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati nei casi e nella
misura di cui all'articolo 41, comma 5.
Art. 47
Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e
sezioni staccate
1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri di
cui all'articolo 13, il deposito del ricorso e' effettuato presso la
segreteria della sezione staccata. Fuori dei casi di cui all'articolo
14, non e' considerata questione di competenza la ripartizione delle
controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel
capoluogo e sezione staccata.
2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba
essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel
capoluogo anziche' dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo
nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre
trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il
presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla
eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne
facciano richiesta. Se sono state disposte misure cautelari, si applica
l'articolo 15, commi 8 e 9.
3. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2, alla
ripartizione di cui al presente articolo non si applica l'articolo 15.
Art. 48
Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario
1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso
straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga
opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo
regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta
giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa
segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante
notificazione alle altre parti.
2. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono
efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di
deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il
ricorrente puo' comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale
amministrativo regionale.
3. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo
regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del
giudizio in sede straordinaria.
Art. 49
Integrazione del contraddittorio
1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei
controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del
contraddittorio nei confronti degli altri.
2. L'integrazione del contraddittorio non e' ordinata nel caso in cui il
ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o
infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma
semplificata ai sensi dell'articolo 74.
3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa
il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere
notificato. Puo' autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la
notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalita'. Se
l'atto di integrazione del contraddittorio non e' tempestivamente
notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35.
4. I soggetti nei cui confronti e' integrato il contraddittorio ai sensi
del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente
compiuti.
Art. 50
Intervento volontario in causa
1. L'intervento e' proposto con atto diretto al giudice adito,
recante l'indicazione delle generalita' dell'interveniente. L'atto deve
contenere le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei documenti
giustificativi, e deve essere sottoscritto ai sensi dell'articolo 40,
comma 1, lettera d).
2. L'atto di intervento e' notificato alle altre parti ed e' depositato
nei termini di cui all'articolo 45; nei confronti di quelle costituite
e' notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
3. Il deposito dell'atto di intervento di cui all'articolo 28, comma 2,
e' ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza.
Art. 51
Intervento per ordine del giudice
1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo 28,
comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando
gli atti da notificare e il termine della notificazione.
2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalita' di cui
all'articolo 46. Si applica l'articolo 49, comma 3, terzo periodo.
Sezione II
Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini
Art. 52
Termini e forme speciali di notificazione
1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono
perentori.
2. Il presidente puo' autorizzare la notificazione del ricorso o di
provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo
idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo
151 del codice di procedura civile.
3. Se il giorno di scadenza e' festivo il termine fissato dalla legge o
dal giudice per l'adempimento e' prorogato di diritto al primo giorno
seguente non festivo.
4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza e' anticipata al
giorno antecedente non festivo.
5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono
nella giornata del sabato.
Art. 53
Abbreviazione dei termini
1. Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale puo', su istanza di
parte, abbreviare fino alla meta' i termini previsti dal presente codice
per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente
sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa
fase.
2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla
domanda, e' notificato, a cura della parte che lo ha richiesto,
all'amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine
abbreviato comincia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto.
Art. 54
Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini
1. La presentazione tardiva di memorie o documenti, su richiesta di
parte, puo' essere eccezionalmente autorizzata dal collegio, assicurando
comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al
contraddittorio su tali atti, quando la produzione nel termine di legge
risulta estremamente difficile.
2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di
ciascun anno.
3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al
procedimento cautelare.
Titolo II
Procedimento cautelare
Art. 55
Misure cautelari collegiali
1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e
irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul
ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione
a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le
circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della
decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in
camera di consiglio.
2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti
irreversibili, il collegio puo' disporre la prestazione di una cauzione,
anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego
della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura
cautelare non puo' essere subordinata a cauzione quando la domanda
cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni
di primario rilievo costituzionale. Il provvedimento che impone la
cauzione ne indica l'oggetto, il modo di prestarla e il termine entro
cui la prestazione va eseguita.
3. La domanda cautelare puo' essere proposta con il ricorso di merito o
con distinto ricorso notificato alle altre parti.
4. La domanda cautelare e' improcedibile finche' non e' presentata
l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo che essa debba
essere fissata d'ufficio.
5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di
consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per
il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresi', al decimo giorno
dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e
documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.
6. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione e' effettuata a
mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non e' ancora in possesso
dell'avviso di ricevimento, puo' provare la data di perfezionamento
della notificazione producendo copia dell'attestazione di consegna del
servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle
poste. E' fatta salva la prova contraria.
7. Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori
sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge
oralmente e in modo sintetico.
8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, puo' autorizzare la
produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia
alle altre parti fino all'inizio di discussione. 9. L'ordinanza
cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e
indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole
previsione sull'esito del ricorso.
10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene
che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e
tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel
merito, fissa con ordinanza collegiale la data di discussione del
ricorso nel merito. Nello stesso senso puo' provvedere il Consiglio di
Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza
cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello e'
trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita
fissazione dell'udienza di merito.
11. L'ordinanza con cui e' disposta una misura cautelare fissa la data
di discussione del ricorso nel merito. In caso di mancata fissazione
dell'udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in appello la misura
cautelare, dispone che il tribunale amministrativo regionale provveda
alla fissazione della stessa con priorita'. A tal fine l'ordinanza e'
trasmessa a cura della segreteria al primo giudice.
12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta, su
istanza di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la
completezza dell'istruttoria e l'integrita' del contraddittorio.
13. Il giudice adito puo' disporre misure cautelari solo se ritiene
sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14;
altrimenti provvede ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 6.
Art. 56
Misure cautelari monocratiche
1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del
collegio, in caso di estrema gravita' ed urgenza, tale da non consentire
neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il
ricorrente puo', con la domanda cautelare o con distinto ricorso
notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale
amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso e' assegnato,
di disporre misure cautelari provvisorie. La domanda cautelare e'
improcedibile finche' non e' presentata l'istanza di fissazione
d'udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio.
Il presidente provvede sulla domanda solo se ritiene la competenza del
tribunale amministrativo regionale, altrimenti rimette le parti al
collegio per i provvedimenti di cui all'articolo 55, comma 13.
2. Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la
notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei
destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei controinteressati
e provvede con decreto motivato non impugnabile. La notificazione puo'
avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax. Si applica l'articolo
55, comma 6. Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento
del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al
ricorrente, il presidente puo' comunque provvedere, fatto salvo il
potere di revoca. Ove ritenuto necessario il presidente, fuori udienza e
senza formalita', sente, anche separatamente, le parti che si siano rese
disponibili prima dell'emanazione del decreto.
3. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti
irreversibili, il presidente puo' subordinare la concessione o il
diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, anche
mediante fideiussione, determinata con riguardo all'entita' degli
effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e i terzi.
4. Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la camera di
consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento e'
efficace sino a detta camera di consiglio. Il decreto perde efficacia se
il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di
consiglio di cui al periodo precedente. Fino a quando conserva
efficacia, il decreto e' sempre revocabile o modificabile su istanza di
parte notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.
5. Se la parte si avvale della facolta' di cui al secondo periodo del
comma 2 le misure cautelari perdono efficacia se il ricorso non viene
notificato per via ordinaria entro cinque giorni dalla richiesta delle
misure cautelari provvisorie.
Art. 57
Spese del procedimento cautelare
1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede
sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva
efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo
diversa statuizione espressa nella sentenza.
Art. 58
Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione
della domanda cautelare respinta
1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o
chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale
se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti
anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente al
provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova
del momento in cui ne e' venuto a conoscenza.
2. La revoca puo' essere altresi' richiesta nei casi di cui all'articolo
395 del codice di procedura civile.
Art. 59
Esecuzione delle misure cautelari
1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o
in parte, l'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre
parti, puo' chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune
misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di
ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La
liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma prescinde
da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione
espressa nella sentenza.
Art. 60
Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare
1. In sede di decisione della domanda cautelare, purche' siano
trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il
collegio, accertata la completezza del contraddittorio e
dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire,
in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata,
salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti,
ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di
giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di
competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non
superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio
dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la
proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di
competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il
prosieguo della trattazione.
Art. 61
Misure cautelari anteriori alla causa
1. In caso di eccezionale gravita' e urgenza, tale da non consentire
neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure
cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il soggetto legittimato
al ricorso puo' proporre istanza per l'adozione delle misure interinali
e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente
per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in
corso di causa.
2. L'istanza, notificata con le forme prescritte per la notificazione
del ricorso, si propone al presidente del tribunale amministrativo
regionale competente per il giudizio. Il presidente o un magistrato da
lui delegato, accertato il perfezionamento della notificazione per i
destinatari, provvede sull'istanza, sentite, ove necessario, le parti e
omessa ogni altra formalita'. La notificazione puo' essere effettuata
dal difensore a mezzo fax. Qualora l'esigenza cautelare non consenta
l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non
imputabili al ricorrente, il presidente puo' comunque provvedere, fatto
salvo il potere di revoca da esercitare nelle forme di cui all'articolo
56, comma 4, terzo e quarto periodo.
3. L'incompetenza del giudice e' rilevabile d'ufficio.
4. Il decreto che rigetta l'istanza non e' impugnabile; tuttavia la
stessa puo' essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito con
le forme delle domande cautelari in corso di causa.
5. Il provvedimento di accoglimento e' notificato dal richiedente alle
altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non
superiore a cinque giorni. Qualora dall'esecuzione del provvedimento
cautelare emanato ai sensi del presente articolo derivino effetti
irreversibili il presidente puo' disporre la prestazione di una
cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione
della misura cautelare. Il provvedimento di accoglimento perde comunque
effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga
notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia
depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di
fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai sensi del
presente articolo perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla
sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che
siano confermate o disposte in corso di causa. Il provvedimento di
accoglimento non e' appellabile ma, fino a quando conserva efficacia, e'
sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente
notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.
6. Per l'attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in
ordine alle spese si applicano le disposizioni sui provvedimenti
cautelari in corso di causa.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai giudizi in
grado di appello.
Art. 62
Appello cautelare
1. Contro le ordinanze cautelari e' ammesso appello al Consiglio di
Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione
dell'ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
2. L'appello, depositato nel termine di cui all'articolo 45, e' deciso
in camera di consiglio con ordinanza. Al giudizio si applicano gli
articoli 55, comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57.
3. L'ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari e' trasmessa
a cura della segreteria al primo giudice, anche agli effetti
dell'articolo 55, comma 11.
4. Nel giudizio di cui al presente articolo e' rilevata anche d'ufficio
la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15,
comma 5, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli
articoli 13, 14, 15, comma 5, 42, comma 4, e 55, comma 13, il giudice
competente per l'appello cautelare sottopone la questione al
contraddittorio delle parti ai sensi dell'articolo 73, comma 3, e regola
d'ufficio la competenza ai sensi dell'articolo 15, comma 4. Quando
dichiara l'incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito,
con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un
giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma 7. Per la
definizione della fase cautelare si applica l'articolo 15, comma 9.
Titolo III
Mezzi di prova e attivita' istruttoria
Capo I
Mezzi di prova
Art. 63
Mezzi di prova
1. Fermo restando l'onere della prova a loro carico, il giudice puo'
chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti.
2. Il giudice, anche d'ufficio, puo' ordinare anche a terzi di esibire
in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il
disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile;
puo' altresi' disporre l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello
stesso codice.
3. Su istanza di parte il giudice puo' ammettere la prova testimoniale,
che e' sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura
civile.
4. Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di
valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice
puo' ordinare l'esecuzione di una verificazione ovvero, se
indispensabile, puo' disporre una consulenza tecnica.
5. Il giudice puo' disporre anche l'assunzione degli altri mezzi
di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi
l'interrogatorio formale e il giuramento.
Capo II
Ammissione e assunzione delle prove
Art. 64
Disponibilita', onere e valutazione della prova
1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che
siano nella loro disponibilita' riguardanti i fatti posti a fondamento
delle domande e delle eccezioni.
2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento
della decisione le prove proposte dalle parti nonche' i fatti non
specificatamente contestati dalle parti costituite.
3. Il giudice amministrativo puo' disporre, anche d'ufficio,
l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere
che siano nella disponibilita' della pubblica amministrazione.
4. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente
apprezzamento e puo' desumere argomenti di prova dal comportamento
tenuto dalle parti nel corso del processo.
Art. 65
Istruttoria presidenziale e collegiale
1. Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato
adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per
assicurare la completezza dell'istruttoria.
2. Quando l'istruttoria e' disposta dal collegio, questo provvede con
ordinanza con la quale e' contestualmente fissata la data della
successiva udienza di trattazione del ricorso. La decisione sulla
consulenza tecnica e sulla verificazione e' sempre adottata dal
collegio.
3. Ove l'amministrazione non provveda al deposito del
provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell'articolo 46, il
presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina,
anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel
termine e nei modi opportuni.
Art. 66
Verificazione
1. Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza
individua l'organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un
termine per il suo compimento e per il deposito della relazione
conclusiva. Il capo dell'organismo verificatore, o il suo delegato se il
giudice ha autorizzato la delega, e' responsabile del compimento di
tutte le operazioni.
2. L'ordinanza e' comunicata dalla segreteria all'organismo
verificatore.
3. Con l'ordinanza di cui al comma 1 il collegio puo' disporre che venga
corrisposto all'organismo verificatore, o al suo delegato, un anticipo
sul compenso.
4. Terminata la verificazione, su istanza dell'organismo o del suo
delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente
spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una
delle parti. Si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in
materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle
eventualmente stabilite per i servizi resi dall'organismo verificatore.
Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola
definitivamente il relativo onere.
Art. 67
Consulenza tecnica d'ufficio
1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio,
il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine
entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato
a tal fine delegato per assumere l'incarico e prestare giuramento ai
sensi del comma 4. L'ordinanza e' comunicata al consulente tecnico a
cura della segreteria.
2. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono
proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1 e sono
decise dal presidente o dal magistrato delegato con decreto non
impugnabile.
3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna
termini successivi, prorogabili ai sensi dell'articolo 154 del codice di
procedura civile, per:
a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo
compenso;
b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di
consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle
operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo,
possono partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta
che e' presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con
l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati
delle indagini tecniche;
c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di uno
schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro
consulenti tecnici;
d) la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali
osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte; e) il
deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente
tecnico d'ufficio da' altresi' conto delle osservazioni e delle
conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su
di esse.
4. Il giuramento del consulente e' reso davanti al magistrato a tal fine
delegato, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 193 del codice di
procedura civile.
5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio e'
liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell'articolo 66, comma
4, primo e terzo periodo.
Art. 68
Termini e modalita' dell'istruttoria
1. Il presidente o il magistrato delegato, ovvero il collegio,
nell'ammettere i mezzi istruttori stabiliscono i termini da osservare e
ne determinano il luogo e il modo dell'assunzione applicando, in quanto
compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.
2. Per l'assunzione fuori udienza dei mezzi di prova e' delegato uno dei
componenti del collegio, il quale procede con l'assistenza del
segretario che redige i relativi verbali. Il segretario comunica alle
parti almeno cinque giorni prima il giorno, l'ora e il luogo delle
operazioni.
3. Se il mezzo istruttorio deve essere eseguito fuori dal territorio
della Repubblica, la richiesta e' formulata mediante rogatoria o per
delega al console competente, ai sensi dell'articolo 204 del codice di
procedura civile.
4. Il segretario comunica alle parti l'avviso che l'istruttoria disposta
e' stata eseguita e che i relativi atti sono presso la segreteria a loro
disposizione.
Art. 69
Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria
1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro
magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione
della prova e' disposta con provvedimento del presidente, ancorche' la
delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.
Titolo IV
Riunione, discussione e decisione dei ricorsi
Capo I
Riunione dei ricorsi
Art. 70
Riunione dei ricorsi
1. Il collegio puo', su istanza di parte o d'ufficio, disporre la
riunione di ricorsi connessi.
Capo II
Discussione
Art. 71
Fissazione dell'udienza
1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da
una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare
entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla
cancellazione della causa dal ruolo.
2. La parte puo' segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di
prelievo.
3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre
parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso.
4. La pendenza del termine di cui all'articolo 15, comma 2, e la
proposizione del regolamento di competenza non precludono la fissazione
dell'udienza di discussione ne' la decisione del ricorso, anche ai sensi
degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine di cui all'articolo 73,
comma 1, la parte interessata depositi l'istanza di regolamento di
competenza notificata ai sensi dello stesso articolo 15, comma 2. In tal
caso, il giudice puo' differire la decisione fino alla decisione del
regolamento di competenza.
5. Il decreto di fissazione e' comunicato a cura dell'ufficio di
segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al
ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine e'
ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l'udienza di
merito e' fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della
domanda cautelare.
6. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della
data di udienza.
Art. 72
Priorita' nella trattazione dei ricorsi vertenti su un'unica questione
1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere
una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i
motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa, il
presidente fissa con priorita' l'udienza di discussione.
2. Il collegio, se rileva l'insussistenza dei presupposti di cui al
comma 1, dispone con ordinanza che la trattazione della causa prosegua
con le modalita' ordinarie.
Art. 73
Udienza di discussione
1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi
prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare
repliche fino a venti giorni liberi.
2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente.
3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione
rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a
verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il
giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un
termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.
Art. 74
Sentenze in forma semplificata
1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la
manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o
infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma
semplificata. La motivazione della sentenza puo' consistere in un
sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo
ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.
Capo III
Deliberazione
Art. 75
Deliberazione del collegio
1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa.
2. La decisione puo' essere differita a una delle successive camere di
consiglio.
Art. 76
Modalita' della votazione
1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati
designati per l'udienza.
2. La decisione e' assunta in camera di consiglio con il voto dei soli
componenti del collegio.
3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione e' presa a maggioranza
di voti. Il primo a votare e' il relatore, poi il secondo componente del
collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di
Stato il primo a votare e' il relatore, poi il meno anziano in ordine di
ruolo, e cosi' continuando sino al presidente.
4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma 2, del
codice di procedura civile e gli articoli 114, quarto comma, e 118,
quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile.
Titolo V
Incidenti nel processo
Capo I
Incidente di falso
Art. 77
Querela di falso
1. Chi deduce la falsita' di un documento deve provare che sia stata
gia' proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un
termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario
competente.
2. Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal
documento del quale e' dedotta la falsita', il collegio pronuncia sulla
controversia.
3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso e'
depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del
termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente fissa
l'udienza di discussione.
4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla
definizione del giudizio di falso.
Art. 78
Deposito della sentenza resa sulla querela di falso
1. Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la
falsita' deposita copia autentica della sentenza in segreteria.
2. Il ricorso e' dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia
della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in
giudicato.
Capo II
Sospensione e interruzione del processo
Art. 79
Sospensione e interruzione del processo
1. La sospensione del processo e' disciplinata dal codice di
procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea.
2. L'interruzione del processo e' disciplinata dalle disposizioni del
codice di procedura civile.
3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo 295 del
codice di procedura civile sono appellabili. L'appello e' deciso in
camera di consiglio.
Art. 80
Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto
1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve
essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni
dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della
sospensione.
2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si e'
verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di
udienza.
3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve
essere riassunto, a cura della parte piu' diligente, con apposito atto
notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta
giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita
mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.
Titolo VI
Estinzione e improcedibilita'
Art. 81
Perenzione
1. Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia
compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 71, comma 1, e finche'
non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall'articolo
82.
Art. 82
Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali
1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del
ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in
virtu' del quale e' fatto onere al ricorrente di presentare nuova
istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha
rilasciato la procura di cui all'articolo 24 e dal suo difensore, entro
centottanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso. In difetto di
tale nuova istanza, il ricorso e' dichiarato perento.
2. Se, in assenza dell'avviso di cui al comma 1, e' comunicato alle
parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, il
ricorso e' deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a
mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione;
altrimenti e' dichiarato perento dal presidente del collegio con
decreto.
Art. 83
Effetti della perenzione
1. La perenzione opera di diritto e puo' essere rilevata anche
d'ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
Art. 84
Rinuncia
1. La parte puo' rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della
controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o
dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la
segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel
relativo verbale.
2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti,
salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di
compensarle.
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci
giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla
prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
4. Anche in assenza delle formalita' di cui ai commi precedenti il
giudice puo' desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo
la proposizione del ricorso ed altresi' dal comportamento delle parti
argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla
decisione della causa.
Art. 85
Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilita'
1. L'estinzione e l'improcedibilita' di cui all'articolo 35 possono
essere pronunciate con decreto dal presidente o da un magistrato da lui
delegato.
2. Il decreto e' depositato in segreteria, che ne da' comunicazione alle
parti costituite.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle
parti costituite puo' proporre opposizione al collegio, con atto
notificato a tutte le altre parti.
4. Il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell'articolo 87, comma
3, ed e' deciso con ordinanza che, in caso di accoglimento
dell'opposizione, fissa l'udienza di merito.
5. In caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e
vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la
possibilita' di compensazione anche parziale.
6. L'ordinanza e' depositata in segreteria, che ne da' comunicazione
alle parti costituite.
7. Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione puo' essere proposto
appello.
8. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie e
l'udienza di discussione e' fissata d'ufficio con priorita'.
9. L'estinzione e l'improcedibilita' sono dichiarate con sentenza se si
verificano, o vengono accertate, all'udienza di discussione.
Titolo VII
Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice
Art. 86
Procedimento di correzione
1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda
per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il
provvedimento, il quale, se vi e' il consenso delle parti, dispone con
decreto, in camera di consiglio, la correzione.
2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione
pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.
3. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento
originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha
disposta.
Titolo VIII
Udienze
Art. 87
Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio
1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullita', salvo quanto
previsto dal comma 2.
2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera
di consiglio:
a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure
cautelari collegiali;
b) il giudizio in materia di silenzio;
c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi;
d) i giudizi di ottemperanza;
e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilita'
del giudizio.
3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui
alla lettera a), tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a
quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del
ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La
camera di consiglio e' fissata d'ufficio alla prima udienza utile
successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di
costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono
sentiti i difensori che ne fanno richiesta.
4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullita'
della decisione.
Titolo IX
Sentenza
Art. 88
Contenuto della sentenza
1. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano e reca
l'intestazione < < Repubblica italiana > > .
2. Essa deve contenere:
a) l'indicazione del giudice adito e del collegio che l'ha pronunciata;
b) l'indicazione delle parti e dei loro avvocati;
c) le domande;
d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della
decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi;
e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese;
f) l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorita' amministrativa;
g) l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione e'
pronunciata;
h) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore.
3. Si applica l'articolo 118, comma 3, delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile.
4. Se il presidente non puo' sottoscrivere per morte o altro
impedimento, la sentenza e' sottoscritta dal componente piu' anziano del
collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato
l'impedimento; se l'estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per
morte o altro impedimento, e' sufficiente la sottoscrizione del solo
presidente, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato
l'impedimento.
Art. 89
Pubblicazione e comunicazione della sentenza
1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo
giorno da quello della decisione della causa.
2. La sentenza, che non puo' piu' essere modificata dopo la sua
sottoscrizione, e' immediatamente resa pubblica mediante deposito nella
segreteria del giudice che l'ha pronunciata.
3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone
la data e la firma ed entro cinque giorni ne da' comunicazione alle
parti costituite.
Art. 90
Pubblicita' della sentenza
1. Qualora la pubblicita' della sentenza possa contribuire a riparare il
danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto
all'articolo 96 del codice di procedura civile, il giudice, su istanza
di parte, puo' ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante
inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme
specificamente indicate, in una o piu' testate giornalistiche,
radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se
l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, puo'
procedervi la parte a favore della quale e' stata disposta, con diritto
a ripetere le spese dall'obbligato.
LIBRO TERZO
IMPUGNAZIONI
Titolo I
Impugnazioni in generale
Art. 91
Mezzi di impugnazione
1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, la
revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i
soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 92
Termini per le impugnazioni
1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di
legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere
notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti
dalla notificazione della sentenza.
2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 del primo
comma dell'articolo 395 del codice di procedura civile e di opposizione
di terzo di cui all'articolo 108, comma 2, il termine di cui al comma 1
decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o la falsita' o la
collusione o e' stato recuperato il documento o e' passata in giudicato
la sentenza di cui al numero 6 del medesimo articolo 395.
3. In difetto della notificazione della sentenza, l'appello, la
revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di
procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati
entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando la parte che
non si e' costituita in giudizio dimostri di non aver avuto conoscenza
del processo a causa della nullita' del ricorso o della sua
notificazione.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, l'ordinanza
cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha deciso anche sulla
competenza e' appellabile ai sensi dell'articolo 62. Non costituiscono
decisione implicita sulla competenza le ordinanze istruttorie o
interlocutorie di cui all'articolo 36, comma 1, ne' quelle che
disattendono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla
questione di competenza. La sentenza che, in modo implicito o esplicito,
ha pronunciato sulla competenza insieme col merito e' appellabile nei
modi ordinari e nei termini di cui ai commi 1, 3 e 4.
Art. 93
Luogo di notificazione dell'impugnazione
1. L'impugnazione deve essere notificata nella residenza dichiarata
o nel domicilio eletto dalla parte nell'atto di notificazione della
sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata
o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza.
2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perche' il
domiciliatario si e' trasferito senza notificare una formale
comunicazione alle altre parti, la parte che intende proporre
l'impugnazione puo' presentare al presidente del tribunale
amministrativo regionale o al presidente del Consiglio di Stato, secondo
il giudice adito con l'impugnazione, un'istanza, corredata
dall'attestazione dell'omessa notificazione, per la fissazione di un
termine perentorio per il completamento della notificazione o per la
rinnovazione dell'impugnazione.
Art. 94
Deposito delle impugnazioni
1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo
il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a
pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai
sensi dell'articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata
e alla prova delle eseguite notificazioni.
Art. 95
Parti del giudizio di impugnazione
1. L'impugnazione deve essere notificata, nelle cause inscindibili, a
tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno
interesse a contraddire.
2. L'impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilita' nei
termini previsti dall'articolo 92 ad almeno una delle parti interessate
a contraddire.
3. Se la sentenza non e' stata impugnata nei confronti di tutte le parti
di cui al comma 1, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio,
fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita,
nonche' la successiva udienza di trattazione.
4. L'impugnazione e' dichiarata improcedibile se nessuna delle parti
provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal
giudice.
5. Il Consiglio di Stato, se riconosce che l'impugnazione e'
manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata,
puo' non ordinare l'integrazione del contraddittorio, quando
l'impugnazione di altre parti e' preclusa o esclusa.
6. Ai giudizi di impugnazione non si applica l'articolo 23, comma 1.
Art. 96
Impugnazioni avverso la medesima sentenza
1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa
sentenza devono essere riunite in un solo processo.
2. Possono essere proposte impugnazioni incidentali, ai sensi degli
articoli 333 e 334 del codice di procedura civile.
3. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333 del codice di
procedura civile puo' essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e
deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla
notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni
dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.
4. Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi dell'articolo 334
del codice di procedura civile possono essere impugnati anche capi
autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione principale e'
dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni
efficacia.
5. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 334 del codice di
procedura civile deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni
dalla data in cui si e' perfezionata nei suoi confronti la notificazione
dell'impugnazione principale e depositata, unitamente alla prova
dell'avvenuta notificazione, entro dieci giorni.
6. In caso di mancata riunione di piu' impugnazioni ritualmente proposte
contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non
determina l'improcedibilita' delle altre.
Art. 97
Intervento nel giudizio di impugnazione
1. Puo' intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a
tutte le parti, chi vi ha interesse.
Art. 98
Misure cautelari
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 111, il giudice
dell'impugnazione puo', su istanza di parte, valutati i motivi proposti
e qualora dall'esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile,
disporre la sospensione dell'esecutivita' della sentenza impugnata,
nonche' le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata
in camera di consiglio.
2. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi da 2 a 10, 56 e
57.
Art. 99
Deferimento all'adunanza plenaria
1. La sezione cui e' assegnato il ricorso, se rileva che il punto di
diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a
contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle
parti o d'ufficio puo' rimettere il ricorso all'esame dell'adunanza
plenaria.
2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su
richiesta delle parti o d'ufficio, puo' deferire all'adunanza plenaria
qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare
importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.
3. Se la sezione cui e' assegnato il ricorso ritiene di non condividere
un principio di diritto enunciato dall'adunanza plenaria, rimette a
quest'ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.
4. L'adunanza plenaria decide l'intera controversia, salvo che ritenga
di enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il
giudizio alla sezione remittente.
5. Se ritiene che la questione e' di particolare importanza, l'adunanza
plenaria puo' comunque enunciare il principio di diritto nell'interesse
della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile
o improcedibile, ovvero l'estinzione del giudizio. In tali casi, la
pronuncia dell'adunanza plenaria non ha effetto sulla sentenza
impugnata.
Titolo II
Appello
Art. 100
Appellabilita' delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali
1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e'
ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli
appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia.
Art. 101
Contenuto del ricorso in appello
1. Il ricorso in appello deve contenere l'indicazione del
ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle quali e'
proposta l'impugnazione, della sentenza che si impugna, nonche'
l'esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi
della sentenza gravata, le conclusioni, la sottoscrizione del ricorrente
se sta in giudizio personalmente oppure del difensore con indicazione,
in questo caso, della procura speciale rilasciata anche unitamente a
quella per il giudizio di primo grado.
2. Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate
assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano
state espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le parti
diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza
entro il termine per la costituzione in giudizio.
Art. 102
Legittimazione a proporre l'appello
1. Possono proporre appello le parti fra le quali e' stata
pronunciata la sentenza di primo grado.
2. L'interventore puo' proporre appello soltanto se titolare di una
posizione giuridica autonoma.
Art. 103
Riserva facoltativa di appello
1. Contro le sentenze non definitive e' proponibile l'appello ovvero
la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per
l'appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria
del tribunale amministrativo regionale.
Art. 104
Nuove domande ed eccezioni
1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove
domande, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, ne' nuove
eccezioni non rilevabili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli
interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche'
il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.
2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti
nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini
della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver
potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa
non imputabile.
3. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a
conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di
primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti
amministrativi impugnati.
Art. 105
Rimessione al primo giudice
1. Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado
soltanto se e' mancato il contraddittorio, oppure e' stato leso il
diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullita' della
sentenza, o riforma la sentenza che ha declinato la giurisdizione o ha
pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o la
perenzione del giudizio.
2. Nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali
amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la
competenza si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui
all'articolo 87, comma 3.
3. In ogni caso in cui il Consiglio di Stato annulla la sentenza o
l'ordinanza con rinvio della causa al giudice di primo grado, si applica
l'articolo 8, comma 2, delle norme di attuazione.
Titolo III
Revocazione
Art. 106
Casi di revocazione
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali
amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per
revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del
codice di procedura civile.
2. La revocazione e' proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice
che ha pronunciato la sentenza impugnata.
3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la
revocazione e' ammessa se i motivi non possono essere dedotti con
l'appello.
Art. 107
Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione
1. Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono
ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la
sentenza impugnata per revocazione.
2. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non puo' essere
impugnata per revocazione.
Titolo IV
Opposizione di terzo
Art. 108
Casi di opposizione di terzo
1. Un terzo, titolare di una posizione autonoma e incompatibile,
puo' fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo
regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti,
ancorche' passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o
interessi legittimi.
2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare
opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o
collusione a loro danno.
Art. 109
Competenza
1. L'opposizione di terzo e' proposta davanti al giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2.
2. Se e' proposto appello contro la sentenza di primo grado, il terzo
deve introdurre la domanda di cui all'articolo 108 intervenendo nel
giudizio di appello. Se l'opposizione di terzo e' gia' stata
proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara improcedibile
e, se l'opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine per
l'intervento nel giudizio di appello, ai sensi del periodo
precedente.
Titolo V
Ricorso per cassazione
Art. 110
Motivi di ricorso
1. Il ricorso per cassazione e' ammesso contro le sentenze del
Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 111
Sospensione della sentenza
1. Il Consiglio di Stato su istanza di parte, in caso di eccezionale
gravita' ed urgenza, puo' sospendere gli effetti della sentenza
impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari.
LIBRO QUARTO
OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI
Titolo I
Giudizio di ottemperanza
Art. 112
Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza
1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti
dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.
2. L'azione di ottemperanza puo' essere proposta per conseguire
l'attuazione:
a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del
giudice amministrativo;
c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad
esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento
dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto
riguarda il caso deciso, al giudicato;
d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad
esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio
dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della
pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione;
e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di
ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di
conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
3. Puo' essere proposta anche azione di condanna al pagamento di somme a
titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in
giudicato della sentenza, nonche' azione di risarcimento dei danni
derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato.
4. Nel processo di ottemperanza puo' essere altresi' proposta la
connessa domanda risarcitoria di cui all'articolo 30, comma 5, nel
termine ivi stabilito. In tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge
nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario.
5. Il ricorso di cui al presente articolo puo' essere proposto anche al
fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalita' di ottemperanza.
Art. 113
Giudice dell'ottemperanza
1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma 2,
lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui
ottemperanza si tratta; la competenza e' del tribunale amministrativo
regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con
motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei
provvedimenti di primo grado.
2. Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il
ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui
circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui e'
chiesta l'ottemperanza.
Art. 114
Procedimento
1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso
notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del
giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si
tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio
in giudicato della sentenza.
2. Al ricorso e' allegata in copia autentica la sentenza di cui si
chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in
giudicato.
3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:
a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalita', anche
mediante la determinazione del contenuto del provvedimento
amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo
dell'amministrazione;
b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del
giudicato;
c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di
altri provvedimenti, determina le modalita' esecutive, considerando
inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di
conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano; d) nomina, ove
occorra, un commissario ad acta;
e) salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre
ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro
dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva,
ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
tale statuizione costituisce titolo esecutivo.
5. Se e' chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede con
ordinanza.
6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta
ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il
giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalita' di ottemperanza,
anche su richiesta del commissario.
8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche alle
impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal
giudice dell'ottemperanza.
9. I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti
nel Libro III.
Art. 115
Titolo esecutivo e rilascio di estratto del provvedimento
giurisdizionale con formula esecutiva
1. Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo
esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in forma esecutiva.
2. I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il
pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l'esecuzione
nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e
per l'iscrizione di ipoteca.
3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo non e'
necessaria l'apposizione della formula esecutiva.
Titolo II
Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
Art. 116
Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di
accesso ai documenti amministrativi il ricorso e' proposto entro trenta
giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla
formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e
agli eventuali controinteressati. Si applica l'articolo 49.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso e' connessa,
il ricorso di cui al comma 1 puo' essere proposto con istanza depositata
presso la segreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso
principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali
controinteressati. L'istanza e' decisa con ordinanza separatamente dal
giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa da un proprio
dipendente a cio' autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata;
sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti
richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni,
dettando, ove occorra, le relative modalita'.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai
giudizi di impugnazione.
Titolo III
Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione
Art. 117
Ricorsi avverso il silenzio
1. Il ricorso avverso il silenzio e' proposto, anche senza previa
diffida, con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un
controinteressato nel termine di cui all'articolo 31, comma 2.
2. Il ricorso e' deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di
totale o parziale accoglimento il giudice ordina all'amministrazione di
provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.
3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la
sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza
della parte interessata.
4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione
del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del
commissario.
5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un
atto connesso con l'oggetto della controversia, questo puo' essere
impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto
per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito.
6. Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30,
comma 4, e' proposta congiuntamente a quella di cui al presente
articolo, il giudice puo' definire con il rito camerale l'azione avverso
il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.
Titolo IV
Procedimento di ingiunzione
Art. 118
Decreto ingiuntivo
1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura
patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice
di procedura civile. Per l'ingiunzione e' competente il presidente o un
magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso.
Titolo V
Riti abbreviati relativi a speciali controversie
Art. 119
Rito abbreviato comune a determinate materie
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei
giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici
lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e
seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorita' amministrative indipendenti,
con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri
dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di
dismissione di imprese o beni pubblici, nonche' quelli relativi alla
costituzione, modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni da parte degli enti locali;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei
ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli connessi
concernenti la formazione e il funzionamento degli organi;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o
di pubblica utilita' e i provvedimenti di espropriazione delle
invenzioni adottati ai sensi del codice della proprieta' industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle
Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e i consequenziali provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per
la sicurezza, ai sensi dell'articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n.
124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti
della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di
energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55,
comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte
nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali
termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonche' quelle
relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere
nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione,
modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori e testimoni di giustizia.
2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei
giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso
introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonche'
quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente
disciplinati nel presente articolo.
3. Salva l'applicazione dell'articolo 60, il tribunale amministrativo
regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la
completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello
stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili
di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile,
fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza
successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza, disponendo altresi' il deposito dei documenti
necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In
caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale
amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza
di primo grado, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In
tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di
ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale
amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti.
4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravita' ed
urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato
possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento
cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in
quanto non derogate dal presente articolo.
5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara di
avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto
alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in
segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La
dichiarazione della parte e' attestata nel verbale d'udienza.
6. La parte puo' chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutivita'
del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa
pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni
dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua
pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell'esecutivita' del
dispositivo non preclude la possibilita' di chiedere la sospensione
dell'esecutivita' della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi
di appello, revocazione e opposizione di terzo.
Art. 120
Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettera a)
1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le
procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di
attivita' tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici
lavori, servizi o forniture, nonche' i connessi provvedimenti dell'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente.
2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del bando, il ricorso non
puo' comunque essere piu' proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di
aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 65 e all'articolo 225 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che tale avviso
contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha
deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se
sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure
se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso
non puo' comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo
alla data di stipulazione del contratto.
3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi, si
applica l'articolo 119.
4. Quando e' impugnata l'aggiudicazione definitiva, se la stazione
appaltante fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il
ricorso e' notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla
stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla
notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine dell'operativita' della
sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.
5. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso
e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli gia'
impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni,
decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli
avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto;
ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.
6. Quando il giudizio non e' immediatamente definito ai sensi
dell'articolo 60, l'udienza di merito, ove non indicata dal collegio ai
sensi dell'articolo 119, comma 3, e' immediatamente fissata d'ufficio
con assoluta priorita'.
7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere
impugnati con ricorso per motivi aggiunti.
8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se
ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva
o vengono proposti incidenti processuali.
9. Il dispositivo del provvedimento con cui il tribunale amministrativo
regionale definisce il giudizio e' pubblicato entro sette giorni dalla
data della sua deliberazione.
10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere
sintetici e la sentenza e' redatta, ordinariamente, nelle forme di cui
all'articolo 74.
11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10 si applicano anche nel
giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la
sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o
opposizione di terzo. La parte puo' proporre appello avverso il
dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima della
pubblicazione della sentenza.
Art. 121
Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni
1. Il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva dichiara
l'inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione
delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravita' della
condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la
declaratoria di inefficacia e' limitata alle prestazioni ancora da
eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via
retroattiva:
a) se l'aggiudicazione definitiva e' avvenuta senza previa pubblicazione
del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, quando tale pubblicazione e' prescritta dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) se l'aggiudicazione definitiva e' avvenuta con procedura negoziata
senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e
questo abbia determinato l'omissione della pubblicita' del bando o
avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando
tale pubblicazione e' prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163;
c) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine
dilatorio stabilito dall'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione abbia privato il
ricorrente della possibilita' di avvalersi di mezzi di ricorso prima
della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione,
aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia
influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento;
d) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare la sospensione
obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla
proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione
definitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 10-ter, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione,
aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia
influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento.
2. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di
cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze
imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti
siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l'altro,
quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da
rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere
rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi economici possono
essere presi in considerazione come esigenze imperative solo in
circostanze eccezionali in cui l'inefficacia del contratto conduce a
conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale mancata
proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il
vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara.
Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati
direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti
dal ritardo nell'esecuzione del contratto stesso, dalla necessita' di
indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell'operatore
economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di
inefficacia.
3. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione
del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche comunitarie.
4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia
considerato efficace o l'inefficacia sia temporalmente limitata si
applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 123.
5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b),
non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia posto in
essere la seguente procedura:
a) abbia con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di
affidamento dichiarato di ritenere che la procedura senza previa
pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana sia consentita dal decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza
comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi
dell'articolo 79-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in
cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto;
c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine
di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b).
Art. 122
Inefficacia del contratto negli altri casi
1. Fuori dei casi indicati dall'articolo 121, comma 1, e
dall'articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l'aggiudicazione
definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone
la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle
parti, dell'effettiva possibilita' per il ricorrente di conseguire
l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di
esecuzione del contratto e della possibilita' di subentrare nel
contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti
l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata
proposta.
Art. 123
Sanzioni alternative
1. Nei casi di cui all'articolo 121, comma 4, il giudice
amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare
alternativamente o cumulativamente:
a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di
importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di
aggiudicazione, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato -
con imputazione al capitolo 2301, capo 8 "Multe, ammende e sanzioni
amministrative inflitte dalle autorita' giudiziarie ed amministrative,
con esclusione di quelle aventi natura tributaria" - entro sessanta
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione;
decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari
ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza
che applica le sanzioni e' comunicata, a cura della segreteria, al
Ministero dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dalla
pubblicazione;
b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo
del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata
residua alla data di pubblicazione del dispositivo.
2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni assicurando il rispetto
del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che
siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla
gravita' della condotta della stazione appaltante e all'opera svolta
dalla stazione appaltante per l'eliminazione o attenuazione delle
conseguenze della violazione. A tal fine si applica l'articolo 73, comma
3. In ogni caso l'eventuale condanna al risarcimento dei danni non
costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni
alternative.
3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il
contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio
stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero e' stato stipulato
senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla
proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione
definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della
possibilita' di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione
del contratto e non abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di
ottenere l'affidamento.
Art. 124
Tutela in forma specifica e per equivalente
1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e il
contratto e' comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del
contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122. Se il giudice non
dichiara l'inefficacia del contratto dispone il risarcimento del danno
per equivalente, subito e provato.
2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo,
non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si e' resa
disponibile a subentrare nel contratto, e' valutata dal giudice ai sensi
dell'articolo 1227 del codice civile.
Art. 125
Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a
infrastrutture strategiche
1. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione,
approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi e relative attivita' di espropriazione, occupazione e
asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente
Capo, con esclusione dell'articolo 122, si applicano le seguenti
previsioni.
2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto
delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli
interessi che possono essere lesi, nonche' del preminente interesse
nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini
dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la
irreparabilita' del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va
comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere
prosecuzione delle procedure.
3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori
dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento
dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto gia'
stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo
per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie
relative alle procedure di cui all'articolo 140 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.
Titolo VI
Contenzioso sulle operazioni elettorali
Capo I
Disposizioni comuni al contenzioso elettorale
Art. 126
Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale
1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di
operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei
comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Art. 127
Esenzione dagli oneri fiscali
1. Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro
onere fiscale.
Art. 128
Inammissibilita' del ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica
1. Nella materia di cui al presente Titolo non e' ammesso il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
Capo II
Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti
elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali
Art. 129
Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio
per le elezioni comunali, provinciali e regionali
1. I provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le
elezioni comunali, provinciali e regionali concernenti l'esclusione di
liste o candidati possono essere immediatamente impugnati,
esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di
candidati esclusi, innanzi al tribunale amministrativo regionale
competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche
mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti
impugnati.
2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, ogni provvedimento
relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni di cui al
comma 1 e' impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento
elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti, ai sensi
del Capo III del presente Titolo.
3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere,
a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore,
esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata
o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e,
ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio
che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante
affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo
destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore
di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la
notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta
affissione;
b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede ad
affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di
costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero
di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.
5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilita' di rinvio
anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal
deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso
incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.
6. Il giudizio e' deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma
semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa
motivazione puo' consistere anche in un mero richiamo delle
argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha
inteso accogliere e fare proprie.
7. La sentenza non appellata e' comunicata senza indugio dalla
segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.
8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione
della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore,
esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata
o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e,
ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio
che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante
affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo
destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore
di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la
notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta
affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la
trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica
certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi
del comma 4;
b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che
ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in
appositi spazi accessibili al pubblico;
c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede
ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente
articolo.
10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.
Capo III
Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e
Parlamento europeo
Art. 130
Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di
comuni, province, regioni e Parlamento europeo
1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro
tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei
comizi elettorali e' ammesso ricorso soltanto alla conclusione del
procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di
proclamazione degli eletti:
a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di
qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si tratta,
al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede
il predetto ente territoriale, da depositare nella segreteria del
tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione
degli eletti;
b) quanto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia, da parte di qualsiasi candidato o elettore, davanti al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, da
depositare nella relativa segreteria entro il termine di trenta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati
proclamati eletti.
2. Il presidente, con decreto:
a) fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza;
b) designa il relatore;
c) ordina le notifiche, autorizzando, ove necessario, qualunque mezzo
idoneo;
d) ordina il deposito di documenti e l'acquisizione di ogni altra prova
necessaria;
e) ordina che a cura della segreteria il decreto sia immediatamente
comunicato, con ogni mezzo utile, al ricorrente.
3. Il ricorso e' notificato, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla
data della comunicazione del decreto di cui al comma 2:
a) all'ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni,
province, regioni;
b) all'Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un
controinteressato.
4. Entro dieci giorni dall'ultima notificazione di cui al comma 3, il
ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del ricorso
e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli
atti e documenti del giudizio.
5. L'amministrazione resistente e i controinteressati depositano nella
segreteria le proprie controdeduzioni nei quindici giorni successivi a
quello in cui la notificazione si e' perfezionata nei loro confronti.
6. All'esito dell'udienza, il collegio, sentite le parti se presenti,
pronuncia la sentenza.
7. La sentenza e' pubblicata entro il giorno successivo alla decisione
della causa. Se la complessita' delle questioni non consente la
pubblicazione della sentenza, nello stesso termine di cui al periodo
precedente e' pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria.
In tal caso la sentenza e' pubblicata entro i dieci giorni successivi.
8. La sentenza e' immediatamente trasmessa in copia, a cura della
segreteria del tribunale amministrativo regionale, al Sindaco, alla
giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell'ufficio
elettorale nazionale, a seconda dell'ente cui si riferisce l'elezione.
Il comune, la provincia o la regione della cui elezione si tratta
provvede, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per
quindici giorni del dispositivo della sentenza nell'albo o bollettino
ufficiale dell'ente interessato a mezzo del segretario che ne e' diretto
responsabile. In caso di elezioni relative a comuni, province o regioni,
la sentenza e' comunicata anche al Prefetto. Ai medesimi incombenti si
provvede dopo il passaggio in giudicato della sentenza annotando sulla
copia pubblicata la sua definitivita'.
9. Il tribunale amministrativo regionale, quando accoglie il ricorso,
corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati
illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo. In caso
di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti il Parlamento
europeo, i voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non
hanno effetto.
10. Tutti i termini processuali diversi da quelli indicati nel presente
articolo e nell'articolo 131 sono dimezzati rispetto ai termini del
processo ordinario.
11. L'ente comunale, provinciale o regionale, della cui elezione si
tratta, comunica agli interessati la correzione del risultato
elettorale. L'Ufficio elettorale nazionale comunica la correzione del
risultato elettorale agli interessati e alla segreteria del Parlamento
europeo.
Art. 131
Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di
comuni, province e regioni
1. L'appello avverso le sentenze di cui all'articolo 130 e' proposto
entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per
coloro nei cui confronti e' obbligatoria la notifica;
per gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni
decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza
medesima nell'albo pretorio del comune.
2. Il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione. Al
giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello
innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi termini sono dimezzati
rispetto a quelli del giudizio ordinario.
3. La sentenza, quando, in riforma di quella di primo grado, accoglie il
ricorso originario, provvede ai sensi dell'articolo 130, comma 9.
4. La sentenza e' immediatamente trasmessa in copia, a cura della
segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti di cui all'articolo 130,
comma 8, i quali provvedono agli ulteriori incombenti ivi previsti e a
quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130.
Art. 132
Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del
Parlamento europeo
1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello
mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale
amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il
termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza
o, in mancanza, del dispositivo.
2. L'atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il
termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'avviso di
pubblicazione della sentenza.
3. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme
dell'articolo 131.
LIBRO QUINTO
NORME FINALI
Art. 133
Materie di giurisdizione esclusiva
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie in materia di:
1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento amministrativo;
2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o
sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra
pubbliche amministrazioni;
3) dichiarazione di inizio attivita';
4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso di
revoca del provvedimento amministrativo;
5) nullita' del provvedimento amministrativo adottato in violazione o
elusione del giudicato;
6) diritto di accesso ai documenti amministrativi;
b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a
rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle
controversie concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi e
quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale
superiore delle acque pubbliche;
c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni
di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennita', canoni ed
altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla
pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un
procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di
un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del
gestore, nonche' afferenti alla vigilanza sul credito, sulle
assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai
trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilita';
d) le controversie concernenti l'esercizio del diritto a chiedere e
ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le
pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali;
e) le controversie:
1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi,
forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del
contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria
ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla
normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con
estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di
inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione
ed alle sanzioni alternative;
2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del
prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad
esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' quelle relative
ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi
dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto;
f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle
pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente
tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le
giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del
Commissario liquidatore per gli usi civici, nonche' del giudice
ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la
corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di
natura espropriativa o ablativa;
g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli
accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente,
all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in
materia di espropriazione per pubblica utilita', ferma restando la
giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza
dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;
h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione per
causa di pubblica utilita' delle invenzioni industriali;
i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in
regime di diritto pubblico;
l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi
quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego
privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale
per le societa' e la borsa, dall'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorita' istituite ai
sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla
Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l'integrita' della pubblica
amministrazione, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti
che applicano le sanzioni ai sensi dell'articolo 326 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di
comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all'imposizione di
servitu';
n) le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai
provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione competente in
materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell'articolo 37 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle
procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti
la produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti l'energia da
fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le
centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di
trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione
nazionale o rete nazionale di gasdotti;
p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti
commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione
del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della
pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente,
all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti
costituzionalmente tutelati;
q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili
ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza
pubblica, di incolumita' pubblica e di sicurezza urbana, di edilita' e
di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato;
r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla
disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie insalubri o
pericolose;
s) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in
violazione delle disposizioni in materia di danno all'ambiente, nonche'
avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito
a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro,
delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno
ambientale, nonche' quelle inerenti le ordinanze ministeriali di
ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale;
t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di
passaporti;
v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti
l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o
le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico;
z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico
nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli
organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti
i rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti.
Art. 134
Materie di giurisdizione estesa al merito
1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione
estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:
a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato
nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV;
b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla
giurisdizione amministrativa;
c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione e' devoluta alla
giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate
dalle Autorita' amministrative indipendenti;
d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali;
e) il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui
all'articolo 8 della legge 21 novembre 1962, n. 161.
Art. 135
Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma
1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori
previsioni di legge:
a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati
ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24
marzo 1958, n. 195;
b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorita'
garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni;
c) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera l), fatta
eccezione per quelle di cui all'articolo 14, comma 2, nonche' le
controversie di cui all'articolo 104, comma 2, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui
all'articolo 133, comma 1, lettera m);
e) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera p);
f) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera o),
limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da
fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le
centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonche'
quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da
ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di
gasdotti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2;
g) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z);
h) le controversie relative al corretto esercizio dei poteri speciali
dello Stato azionista di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
n. 474, e successive modificazioni;
i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di
cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato;
l) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di
cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di
ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;
m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
o) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS,
dell'AISI e dell'AISE;
p) le controversie derivanti dall'applicazione del decreto-legge 4
febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2010, n. 50, relativo all'Istituzione dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata;
q) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli
articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al comma 1
le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo
quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1.
Art. 136
Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici
1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito
di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al processo.
Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le
comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei difensori
comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei
suddetti dati.
2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti
gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e
di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformita' tra il
contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il
deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a
quello cartaceo, e' eseguito su richiesta della segreteria e nel termine
da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il
presidente puo' dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal
presente comma.
Art. 137
Norma finanziaria
1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
ALLEGATO 2
Norme di attuazione
Titolo I
Registri - Orario di segreteria
Art. 1
Registro generale dei ricorsi
1. Presso ciascun ufficio giudiziario e' tenuto il registro di
presentazione dei ricorsi, diviso per colonne, nel quale sono annotate
tutte le informazioni occorrenti per accertare esattamente la
presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della domanda
riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli
atti e documenti prodotti, nonche' le notificazioni effettuate,
l'esecuzione del pagamento del contributo unificato, l'indicazione dei
mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati.
2. I ricorsi sono iscritti giornalmente secondo l'ordine di
presentazione.
3. Il registro e' vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario
generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il
registro si compone.
4. Il registro e' chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del
segretario generale.
Art. 2
Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di
comunicazione
1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono i
seguenti registri:
a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato e firmato
in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del
numero dei fogli di cui il registro si compone;
b) il registro delle istanze di prelievo;
c) il registro per i processi verbali di udienza;
d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;
e) il registro delle ordinanze cautelari;
f) il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali;
g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a
spese dello Stato.
2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri e ne rilascia ricevuta,
se richiesta.
3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono annotati
gli estremi della trasmissione dei provvedimenti.
4. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo le disposizioni
del presidente.
5. La segreteria cura la formazione dell'originale dei provvedimenti del
giudice, raccogliendo le sottoscrizioni necessarie e apponendo il timbro
e la firma di congiunzione tra i fogli che li compongono.
6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi
dell'articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di
cui all'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile.
Art. 3
Registrazioni in forma automatizzata
1. Le registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere
eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, n. 52, e dalla
ulteriore normativa applicabile.
2. Il segretario, ove richiesto, rilascia all'interessato dichiarazione
delle registrazioni effettuate.
Art. 4
Orario
1. Le segreterie sono aperte al pubblico nelle ore stabilite dal
presidente del tribunale amministrativo regionale, della sezione
staccata, del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana.
2. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti
sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di
consiglio, il deposito deve avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo
giorno consentito.
3. Nei casi in cui il codice prevede termini calcolati in ore le
segreterie danno atto dell'ora di deposito degli atti e dei
provvedimenti giurisdizionali e adeguano gli orari di apertura degli
uffici.
4. In ogni caso e' assicurata la possibilita' di depositare gli atti in
scadenza sino alle ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.
Titolo II
Fascicoli di parte e d'ufficio
Art. 5
Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d'ufficio. Surrogazione di
copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti
1. Ciascuna parte, all'atto della propria costituzione in giudizio,
consegna il proprio fascicolo, contenente gli originali degli atti ed i
documenti di cui intende avvalersi nonche' il relativo indice.
2. Gli atti devono essere depositati in numero di copie corrispondente
ai componenti del collegio e alle altre parti costituite. Se il
fascicolo di parte e i depositi successivi non contengono le copie degli
atti di cui al presente comma gli atti depositati sono trattenuti in
segreteria e il giudice non ne puo' tenere conto prima che la parte
abbia provveduto all'integrazione del numero di copie richieste.
3. Allorche' riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il
segretario forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce l'indice
dei documenti depositati, le copie dell'atto introduttivo e dei
documenti e, successivamente, degli altri atti delle parti, nonche',
anche per estratto, del verbale d'udienza e di ogni atto e provvedimento
del giudice o dei suoi ausiliari.
4. Il segretario, dopo aver controllato la regolarita' anche fiscale
degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte, data e
sottoscrive l'indice del fascicolo ogni qualvolta viene inserito in esso
un atto o un documento.
5. In caso di smarrimento, furto o distruzione del fascicolo d'ufficio o
di singoli atti il presidente del tribunale o della sezione, ovvero, se
la questione sorge in udienza, il collegio, ne da' comunicazione al
segretario e alle parti al fine, rispettivamente, di ricerca o deposito
di copia autentica, che tiene luogo dell'originale. Qualora non si
rinvenga copia autentica il presidente, con decreto, fissa una camera di
consiglio, di cui e' dato avviso alle parti, per la ricostruzione degli
atti o del fascicolo. Il collegio, con ordinanza, accerta il contenuto
dell'atto mancante e stabilisce se, e in quale tenore, esso debba essere
ricostituito; se non e' possibile accertare il contenuto dell'atto il
collegio ne ordina la rinnovazione, se necessario e possibile,
prescrivendone il modo.
Art. 6
Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del fascicolo d'ufficio
1. I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale
amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima
che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato.
2. In caso di appello, il segretario del giudice di appello richiede la
trasmissione del fascicolo d'ufficio al segretario del giudice di primo
grado.
3. Se e' appellata una sentenza non definitiva, ovvero un'ordinanza
cautelare, non si applica il comma 2. Tuttavia il giudice di appello,
puo', se lo ritiene necessario, chiedere la trasmissione del fascicolo
d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di
determinati atti.
4. Il presidente della sezione puo' autorizzare la sostituzione degli
eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli
stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata della
parte interessata.
Art. 7
Rilascio di copie
1. Il segretario rilascia copia delle decisioni e di ogni altro
provvedimento del giudice a richiesta degli interessati e a loro spese.
Titolo III
Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze
Art. 8
Ordine di fissazione dei ricorsi
1. La fissazione del giorno dell'udienza per la trattazione dei
ricorsi e' effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di
fissazione d'udienza nell'apposito registro, salvi i casi di fissazione
prioritaria previsti dal codice.
2. Il presidente puo' derogare al criterio cronologico per ragioni
d'urgenza, anche tenendo conto delle istanze di prelievo, o per esigenze
di funzionalita' dell'ufficio, ovvero per connessione di materia,
nonche' in ogni caso in cui il Consiglio di Stato abbia annullato la
sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al giudice di primo grado.
Art. 9
Calendario delle udienze
1. Il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati
chiamati a parteciparvi, e' fissato con cadenza annuale dai presidenti
delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, dal presidente del
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dai
presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni
staccate e interne.
Art. 10
Toghe e divise
1. I magistrati amministrativi, il personale di segreteria e il
personale ausiliario indossano nelle pubbliche udienze la toga o la
divisa stabilita dal Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa.
2. Gli avvocati vestono nelle pubbliche udienze la toga.
Art. 11
Direzione dell'udienza
1. L'udienza e' diretta dal presidente del collegio.
2. Il segretario redige il verbale dell'udienza.
Art.12
Polizia dell'udienza
1. Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non puo' fare
segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo.
2. Il presidente del collegio, ove lo ritenga necessario per il regolare
svolgimento dell'udienza, puo' chiedere l'intervento della forza
pubblica.
3. Per le riprese audiovisive delle trattazioni dei ricorsi in pubblica
udienza si applica l'articolo 147 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
Titolo IV
Processo amministrativo telematico
Art. 13
Processo telematico
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA,
sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole
tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione,
l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto
delle esigenze di flessibilita' e di continuo adeguamento delle regole
informatiche alle peculiarita' del processo amministrativo, della sua
organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali.
Titolo V
Spese di giustizia
Art. 14
Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
1. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana e ogni tribunale amministrativo
regionale e relative sezioni staccate e' istituita una commissione per
l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato,
composta da due magistrati amministrativi, designati dal presidente, il
piu' anziano dei quali assume le funzioni di presidente della
commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'Ordine
degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun
componente sono designati uno o piu' membri supplenti. Esercita le
funzioni di segretario un funzionario di segreteria, nominato dal
presidente. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso ne'
rimborso spese.
Art. 15
Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie
1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste dal codice e'
versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di
cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni.
Art. 16
Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per
l'incentivazione della produttivita'
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate, nei limiti dei
fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non
utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per
l'incentivazione della produttivita'.
ALLEGATO 3
Norme transitorie
Titolo I
Definizione dei ricorsi pendenti da piu' di cinque anni alla data di
entrata in vigore del codice del processo amministrativo
Art. 1
Nuova istanza di fissazione d'udienza
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di
udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui
all'articolo 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi
pendenti da oltre cinque anni e per i quali non e' stata ancora fissata
l'udienza di discussione. In difetto, il ricorso e' dichiarato perento
con decreto del presidente.
2. Se tuttavia, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione
del decreto, il ricorrente deposita un atto, sottoscritto dalla parte
personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui
dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il
presidente revoca il decreto disponendo la reiscrizione della causa sul
ruolo di merito.
3. Se, nella pendenza del termine di cui al comma 1, e' comunicato alle
parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, il giudice
provvede ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del codice.
Titolo II
Ulteriori disposizioni transitorie
Art. 2
Ultrattivita' della disciplina previgente
1. Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore
del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti.
Art. 3
Disposizione particolare per il giudizio di appello
1. La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2, del codice non
si applica agli appelli depositati prima dell'entrata in vigore del
codice medesimo.
ALLEGATO 4
Norme di coordinamento e abrogazioni
Art. 1
Norme di coordinamento e abrogazione in materia di elezioni dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia
1. Alla legge 24 gennaio 1979, n.18, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 42 e' sostituito dal seguente:
"Art. 42.
La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti,
per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all'emanazione
del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle
disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.";
b) sono abrogati gli articoli 43 e 46, secondo comma.
Art. 2
Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni
amministrative
1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 83 e' sostituito dal seguente:
"Art. 83.
La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri
comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei
comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del
processo amministrativo.";
b) sono abrogati gli articoli: 83/2; 83/3; 83/4; 83/5; 83/6, 83/7; 83/8;
83/9; 83/10; 83/11; 83/12;
c) all'articolo 84, primo comma, le parole: ", la Sezione per il
contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato" sono soppresse.
2. Alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 21, primo comma, le parole: "sia in materia di
eleggibilita' sia in materia di operazioni elettorali" sono sostituite
dalle seguenti: "in materia di eleggibilita'";
b) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23.
Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali.
La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri
comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei
comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del
processo amministrativo.";
c) all'articolo 24, nella rubrica, le parole: "Consiglio regionale,
della Corte di appello e del Consiglio di Stato" sono sostituite dalle
seguenti: "Consiglio regionale e della Corte di appello" e, al primo
comma, le parole: "Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed
il Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Consiglio
regionale e la Corte d'appello di Torino";
d) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma le parole: "al Consiglio di Stato" sono sostituite
dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino" e le parole: ",
giudicando in sede di giurisdizione esclusiva" sono soppresse;
2) al secondo comma le parole: "al Consiglio di Stato" sono sostituite
dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino";
e) all'articolo 31, primo comma, le parole: "il Consiglio regionale, la
Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato" sono sostituite
dalle seguenti: "il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino";
f) all'articolo 33, terzo comma, le parole: "al Consiglio di Stato ed"
sono soppresse.
3. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, primo comma, le parole: ", sia davanti agli organi di
giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione
amministrativa," sono sostituite dalle seguenti:
"davanti agli organi di giurisdizione ordinaria";
b) all'articolo 7:
1) al comma 2 le parole: "sia per quanto riguarda la materia relativa
alle operazioni per l'elezione, sia" sono soppresse;
2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "La tutela contro le
operazioni per l'elezione dei consiglieri provinciali, successive
all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata
dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.".
c) sono abrogati gli articoli: 2 e 8.
4. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 19 il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Per i ricorsi in materia di eleggibilita' e decadenza si osservano le
norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n.
1147.";
b) all'articolo 19, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "La
tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri
regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei
comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del
processo amministrativo.".
5. Agli articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonche' all'articolo
17, primo comma, n.1), della legge 8 marzo 1951, n. 122, e all'articolo
11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole:
"il quindicesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "l'ottavo
giorno".
Art. 3
Ulteriori norme di coordinamento
1. L'articolo 17, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e'
sostituito dal seguente:
"La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 2, comma 8, e' sostituito dal seguente:
"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
b) l'articolo 15, comma 2, le parole: "commi 2, 3 e 5" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 2 e 3";
c) l'articolo 25, comma 5, e' sostituito dal seguente:
"5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi
sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.".
3. L'articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e'
sostituito dal seguente: "1. La tutela giurisdizionale davanti al
giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.".
4. L'articolo 10, comma 2-quinquies, del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,
e' sostituito dal seguente:
"2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della commissione
centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali
misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma
dell'articolo 13, comma 1, e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.".
5. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 6
e' aggiunto il seguente:
"6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza
dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti
commissariali e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
6. L'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e'
sostituito dal seguente:
"25. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
7. L'articolo 13, comma 11, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e' sostituito dal seguente:
"11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.".
8. L'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e'
sostituito dal seguente: "26. La tutela giurisdizionale davanti al
giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.".
9. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 325,
l'articolo 53 e' sostituito dal seguente:
"Art. 53 (L). Disposizioni processuali.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).
2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle
indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa
o ablativa.(L)".
10. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
l'articolo 53 e' sostituito dal seguente:
"Art. 53 (L). Disposizioni processuali.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo (L).
2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle
indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa
o ablativa (L).".
11. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese e di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le
parole: "per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche' da altre disposizioni che
richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto e' di euro
1.000; per i ricorsi" sono sostituite dalle seguenti: "per i ricorsi cui
si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal
Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del processo amministrativo,
nonche' da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il
contributo dovuto e' di euro 1.000; per i ricorsi" e alla fine del comma
e' aggiunto il seguente periodo:
"Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i
motivi aggiunti che introducono domande nuove.".
12. L'articolo 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e'
sostituito dal seguente: " Art. 9. Ricorsi avverso provvedimenti del
Ministero e dell'Autorita'
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
13. Nell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, le
parole: "e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo".
14. L'articolo 81 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, e'
sostituito dal seguente: " Art. 81. Tutela giurisdizionale 1. La tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.(L)".
15. L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398, e' sostituito dal seguente: " Art. 81(L) Tutela
giurisdizionale.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).".
16. L'articolo 142, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, e' sostituito dal seguente:
"5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
17. L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e' cosi' sostituito:
"1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
18. L'articolo 326, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e' sostituito dal seguente:
"7. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. I ricorsi sono
notificati anche all'ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio con
propri legali.".
19. Nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 10-ter, le parole: "dell'articolo 245, comma
2-quater, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo
14, comma 4, del codice del processo amministrativo";
b) l'articolo 243 bis, comma 6, e' cosi' sostituito: "6. Il diniego
totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, e' impugnabile solo
unitamente all'atto cui si riferisce, ovvero, se quest'ultimo e' gia'
stato impugnato, con motivi aggiunti.";
c) l'articolo 244 e' sostituito dal seguente: "Art. 244. Giurisdizione.
1. Il codice del processo amministrativo individua le controversie
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in
materia di contratti pubblici.";
d) l'articolo 245 e' sostituito dal seguente: "Art. 245. Strumenti di
tutela.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
e) l'articolo 245-bis e' sostituito dal seguente: "Art. 245-bis.
Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni.
1. L'inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
f) l'articolo 245-ter e' sostituito dal seguente: "Art. 245-ter.
Inefficacia dei contratti negli altri casi.
1. L'inefficacia del contratto nei casi diversi da quelli previsti
dall'articolo 245-bis e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.";
g) l'articolo 245-quater e' sostituito dal seguente: "Art. 245-quater.
Sanzioni alternative.
1. Le sanzioni alternative applicate dal giudice amministrativo
alternativamente o cumulativamente sono disciplinate dal codice del
processo amministrativo.";
h) l'articolo 245-quinquies e' sostituito dal seguente: "Art.
245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente. 1. La tutela
in forma specifica e per equivalente e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo.";
i) l'articolo 246 e' sostituito dal seguente: "Art. 246. Norme
processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e
insediamenti produttivi.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo nelle
controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
20. L'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
30, e' sostituito dal seguente: "1. Avverso i provvedimenti di
allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di
ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, la tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.".
21. L'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109, e' sostituito dal seguente:
"1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.".
22. L'articolo 22 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 22. Tutela giurisdizionale
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, avente
ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, e' disciplinata
dal codice del processo amministrativo.".
23. All'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
parole: "un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del
regio decreto 17 agosto 1907, n. 642"sono sostituite dalle seguenti:
"l'istanza di prelievo di cui all'articolo 81, comma 1, del codice del
processo amministrativo, ne' con riguardo al periodo anteriore alla sua
presentazione.".
24. L'articolo 9, comma 1, decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e'
sostituito dal seguente:
"1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.".
25. Al decreto legislativo 16 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 441 e' cosi' sostituito: "Art. 441. Tutela
giurisdizionale.
1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui al
presente Capo e' devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla
liquidazione delle indennita'; la tutela davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
b) l'articolo 1940, comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Avverso i
provvedimenti in materia di leva e contro quelli di decisione dei
ricorsi gerarchici di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti
al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.".
Art. 4
Ulteriori abrogazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono o restano abrogati i seguenti atti normativi:
1) regio decreto 17 agosto 1907, n. 638;
2) regio decreto 17 agosto 1907, n. 642;
3) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840;
4) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054: articoli da 1 a 4 compresi; da
6 a 10 compresi; da 26 a 32 compresi; 33, secondo comma; da 34 a 47; da
49 a 56 compresi;
5) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058;
6) regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148: articolo 58, secondo comma;
7) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642;
8) legge 21 dicembre 1950, n. 1018: articoli 5; 6; 9; 10;
9) legge 21 novembre 1967, n. 1185: articolo 11;
10) legge 6 dicembre 1971, n. 1034: articoli da 2 a 8 compresi; 10; da
19 a 39 compresi; 40, primo comma; da 42 a 52 compresi;
11) decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n.214:
articoli 3; 4; 5; 12; 13; 30; 34; da 37 a 40 compresi;
12) legge 20 marzo 1980, n. 75: articolo 6;
13) legge 27 febbraio 1982, n. 186: articoli 1, quarto comma , dalle
parole: "le sezioni giurisdizionali" fino alla fine; 5; 55;
14) legge 7 agosto 1990, n. 241: articoli 2-bis, comma 2; 11, comma 5;
19, comma 5; 21-quinquies, comma 1, ultimo periodo; 21-septies, comma 2;
25, commi 5-bis e 6;
15) decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: articolo 10, commi 2-sexies,
2-septies, 2-octies;
16) legge 11 agosto 1991, n. 266: articolo 6, comma 5;
17) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: articolo 145, commi
da 4 a 8;
18) legge 15 maggio 1997, n. 127: articolo 17, comma 26, secondo
periodo;
19) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: articoli 187-septies,
commi da 4 a 8; 195, commi da 4 a 8;
20) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80: articoli 33, 34 e 35;
21) legge 4 maggio 1998, n. 133: articolo 4, comma 3;
22) legge 22 febbraio 2000, n. 28: articoli 10, comma 10; 11-quinquies,
comma 4;
23) legge 21 luglio 2000, n. 205: articoli 1; 2; 3, commi 1, 2, 3; 4; 6,
comma 2; 7; 8; 11; 12;
24) legge 7 dicembre 2000, n. 383: articolo 10, comma 2;
25) decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378: articolo 45, comma 2;
26) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:
articolo 45, comma 2;
27) decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188: articolo 37, comma 7;
28) decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259: articolo 92, comma 9;
29) decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280: articolo 3, commi 2, 3 e 4;
30) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, comma 552;
31) decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2005, n. 109: articolo 2-sexies, comma 1;
32) decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155: articolo 3, comma 4-bis;
33) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: articolo 27, comma 13,
primo periodo;
34) decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21: articolo 3, commi
2-bis, 2-ter e 2-quater;
35) legge 28 dicembre 2005, n. 262: articolo 24, commi 5 e 6;
36) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: articoli 310, comma 2,
limitatamente alle parole:", in sede di giurisdizione esclusiva,"; 316,
comma 1, limitatamente alle parole:", in sede di giurisdizione
esclusiva,";
37) legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 1308;
38) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145: articolo 8, comma 13,
primo periodo;
39) decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123: articolo 4;
40) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: articolo 54, comma 3,
lettere c) e d);
41) decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: articolo 20, comma 8,
fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo
20 marzo 2010, n. 53;
42) legge 18 giugno 2009, n. 69: articolo 46, comma 24, limitatamente
alle parole: "amministrativi e";
43) legge 23 luglio 2009, n. 99: articoli 41; 53, comma 2.