Sito giuridico ambientale
Circ.
(Min. Fin.) 3 gennaio 2001, n. 1.
Legge 23 dicembre 2000, n 388 (Finanziaria
2001). Primi chiarimenti. (Estratto)
1.4.6 Agevolazioni per gli
investimenti ambientali
Il comma 13 dell'art. 6 dispone che ai fini delle imposte sui
redditi non concorre a formare il reddito imponibile delle piccole e medie
imprese la quota di reddito destinata ad investimenti ambientali.
Il successivo comma 14 reca una disposizione antielusiva
applicabile qualora i beni che formano oggetto degli investimenti agevolati
siano ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui
sono stati effettuati.
In tal caso il reddito escluso dall'imposizione si determina
diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla
differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi
sostenuti nello stesso periodo di imposta per la realizzazione degli
investimenti ambientali.
A titolo esemplificativo quanto sopra può essere così
rappresentato:
* costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali costituenti
investimenti ambientali nel periodo di imposta 2001: lire 1.000.000;
* corrispettivi derivanti dalla cessione (avvenuta nel
periodo di imposta 2002) delle predette immobilizzazioni materiali: lire
800.000;
* costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali
costituenti investimenti ambientali nel periodo di imposta 2002: lire
2.000.000;
* reddito non assoggettato ad imposizione nel periodo di
imposta 2002: lire 2.000.000 - (800.000 - 1.000.000) = 1.800.000.
Si ricorda infine che, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le
imprese interessate ad avvalersi dell'agevolazione recata dalla disposizione in
commento debbono rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti
ambientali realizzati.
Per quanto attiene, poi, al riscontro degli investimenti
ambientali realizzati, si fa presente che il comma 17 dell'art. 6 in commento
stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesta con il Ministro dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente, sentite le categorie professionali
interessate, effettua nell'anno 2001 un censimento di detti investimenti.
Ambito soggettivo di applicazione.
In base al combinato disposto dei commi 13 e 16 dell'art. 6,
si ritiene che possono avvalersi dell'agevolazione per investimenti ambientali
i soggetti titolari di reddito di impresa (piccola o media) che determinano il
reddito in contabilità ordinaria.
Al riguardo, si ricorda che con decreto 18 settembre 1997 il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha definito piccola
e media
quell'impresa che:
* ha meno di 250 dipendenti;
* ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU,
oppure un totale in bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;
* e' in possesso del requisito di indipendenza.
Per completezza, si ricorda che l'art. 1, comma 4, del citato
D.M. 18 settembre 1997, stabilisce che un'impresa e' in possesso del requisito
di indipendenza quando il capitale o i diritti di voto non siano detenuti per
il 25 per cento o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese
non conformi alle definizioni di piccola e media impresa.
Detta soglia può essere superata se l'impresa e' detenuta da
società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori
istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo
individuale o congiunto sull'impresa oppure se il capitale e' disperso in modo
tale che sia impossibile determinare da chi e' detenuto e se l'impresa dichiara
di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di
indipendenza.
Ambito oggettivo di applicazione.
L'agevolazione recata dalla disposizione in commento trova
applicazione qualora le piccole o medie imprese abbiano investito in beni
materiali necessari per la tutela ambientale.
In particolare, il comma 15 dell'art. 6 in commento fornisce
la definizione di investimento ambientale, stabilendo che e' tale il costo di
acquisto delle immobilizzazioni materiali
di cui all'art. 2424, primo comma, lett. B), n. II del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e
riparare danni causati all'ambiente.
Si ricorda che la richiamata disposizione del codice civile
elenca, tra le immobilizzazioni materiali che concorrono alla formazione
dell'attivo dello
stato patrimoniale, i seguenti beni:
1. terreni e fabbricati;
2. impianti e macchinari;
3. attrezzature industriali e commerciali;
4. altri beni;
5. immobilizzazioni in corso e acconti.
Inoltre, secondo l'espressa dizione letterale della norma in
commento, ai fini dell'agevolazione in esame rilevano esclusivamente i costi
sostenuti per l'acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui sopra.
Conseguentemente, deve concludersi che sono escluse
dall'agevolazione in parola i costi sostenuti in dipendenza di contratti che
non comportano l'acquisto di detti beni bensi', ad esempio, la loro locazione,
oppure la concessione in uso,
usufrutto, ecc..
Va altresì osservato che per fruire dell'agevolazione in
commento e' comunque
necessario che l'acquisto delle immobilizzazioni materiali
agevolabili sia finalizzato alla prevenzione, riduzione e riparazione dei danni
provocati all'ambiente dall'attività di impresa.
Viceversa, sono in ogni caso esclusi dall'ambito di
applicazione della normativa in commento gli investimenti di bonifica
ambientale realizzati in attuazione di obblighi di legge.
Infine, il comma 19 stabilisce che a decorrere dal secondo
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della legge finanziaria (ossia, per i soggetti con periodo di imposta
coincidente con l'anno solare dal 1 gennaio 2003), la quota di reddito
destinata ad investimenti ambientali, che non concorre a formare il reddito
imponibile e' pari all'importo eccedente rispetto a quello medio degli
investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.
Valga il seguente esempio:
* investimenti realizzati nel periodo di imposta 2001: lire
1.000.000
* investimenti realizzati nel periodo di imposta 2002: lire
1.500.000
* investimenti realizzati nel periodo di imposta 2003: lire
2.000.000;
* quota di reddito 2003 che non concorre a formare il reddito
imponibile: lire 750.000 (ossia 1.000.000 + 1.500.000: 2 = 1.250.000 -
2.000.000).