acqua

 

 

REGIONE SICILIA

 

 

 

ASSESSORATO

 

DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

 

E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

CIRCOLARE 29 giugno 1993, n. 13

G.U.R.S. 14 agosto 1993, n. 38

 

Prime direttive per l'applicazione delle modifiche introdotte dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

 

Ai soprintendenti per i beni culturali

ed ambientali

Ai direttori delle sezioni tecnico-scientifiche

delle soprintendenze ai beni culturali

ed ambientali

Agli Assessorati regionali

All'Assessorato regionale del territorio e

dell'ambiente - direzione regionale urbanistica

All'Assessorato regionale del territorio e

dell'ambiente - direzione regionale territorio

All'Assessorato regionale dei lavori pubblici

- Ispettorato regionale tecnico

All'Assessorato regionale dei lavori pubblici

- I.R.T. - comitato tecnico amministrativo

All'Assessorato regionate dell'agricoltura e

delle foreste, direzione regionale foreste

Al Provveditorato regionale opere pubbliche

Al commissario dello Stato

per la Regione Siciliana

Ai presidenti delle province

della Regione Siciliana

Ai prefetti della Sicilia

Al Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali

Al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

e, p.c.

Ai dirigenti coordinatori, - gruppi di lavoro

- direzione beni culturali ed ambientali e

della pubblica istruzione

Al Centro regionale per la progettazione

ed il restauro

Al Centro regionale per l'inventario

e la catalogazione

 

La legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ha apportato significative modifiche alla disciplina delle opere  pubbliche da eseguirsi nella Regione Siciliana, determinandone una riforma complessiva ispirata al criterio della massima trasparenza dell'azione amministrativa.

Questa Amministrazione ritiene necessario fornire tempestive risposte ai quesiti che da più parti si pongono in ordine a talune disposizioni afferenti direttamente il settore dei beni culturali ed ambientali.

 

I - Composizione e competenze del Comitato tecnico amministrativo regionale.

La legge regionale n. 10/93 ha rivisitato il ruolo e la struttura del massimo organo tecnico regionale, del quale ha sottolineato e potenziato la componente tecnica introducendo correttivi idonei a garantire la protezione degli interessi paesistico-ambientali.

Va in tale direzione, in generale, la accresciuta presenza di funzionari del ruolo tecnico rispetto ai componenti provenienti dal ruolo amministrativo e, più in particolare, il peso che viene ad assumere all'interno del comitato l'amministrazione del territorio e dell'ambiente - v. art. 29, lett. m), q) e r).

L'Assessorato dei beni culturali ed ambientali designa all'interno del C.T.A.R. un dirigente superiore tecnico - art. 29, lett. o), che, nella nuova composizione del comitato, sostituisce il dirigente del ruolo amministrativo nominato ai sensi dell'art. 1, lett. i), della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21.

Particolari valutazioni si pongono per la presenza dei soprintendenti nel comitato e per il rapporto tra voto del C.T.A.R. e pareri della autorità sovraordinata, sul quale la nuova legge ha profondamente inciso.

L'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, che istituì il C.T.A.R., prevedeva originariamente che “quando il comitato debba esaminare progetti di sua competenza concernenti la tutela degli interessi archeologici, artistici, monumentali e panoramici i soprintendenti possono partecipare alle sedute, con voto consultivo”. La legge regionale n. 21/85 rese tale partecipazione obbligatoria, nel senso che il comitato, nell'esame dei medesimi progetti, era integrato dal competente soprintendente, ma così disponendo non garantiva la tutela del patrimonio paesaggistico della Regione.

Veniva infatti espressamente confermato all'art. 19 che “per i progetti sui quali esprime parere tecnico il C.T.A.R., il parere dello stesso sostituisce quello della soprintendenza”.

Facevano ad ogni modo eccezione le opere ricadenti in area sottoposta a vincolo archeologico (art. 19, sesto comma) e gli interventi conservativi o di restauro su edifici vincolati ai sensi della legge n. 1089/39 (art. 12, settimo comma).

I progetti di importo superiore a lire 5.000 milioni (art. 6, legge regionale n. 35/78), ricadenti su area paesisticamente vincolata, erano peraltro sottratti all'esame delle soprintendenze e venivano discussi in comitato.

In tale sede non poteva evidentemente trovare adeguato riscontro la tutela del paesaggio, nel frattempo accresciutasi sotto il profilo qualitativo e quantitativo per effetto della legge 8 agosto 1985, n. 431.

L'Amministrazione continuava ad esaminare la cd. microprogettualità, mentre i progetti economicamente e tecnicamente più rilevanti e potenzialmente più lesivi venivano esaminati all'interno del comitato, ove il soprintendente rappresentava un interesse spesso minoritario e perciò soccombente.

Risultava così di fatto compromessa la protezione dei beni paesistici ed ambientali, in palese violazione dell'art. 9 della Costituzione.

Raccogliendo i voti di questo Assessorato, il legislatore ha posto rimedio a tale situazione con la novella contenuta al secondo e quarto comma dell'art. 29.

Ne consegue che:

- i pareri del C.T.A.R. sostituiscono a tutti gli effetti qualsiasi altro parere ad eccezione delle determinazioni che devono essere rese dalle amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio archeologico e artistico, dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini;

- i soprintendenti partecipano stabilmente ai lavori del comitato, ma tale presenza è funzionale alla loro alta qualificazione tecnico-scientifica e non impedisce che la competente sezione tecnico-scientifica della soprintendenza esprima ritualmente il proprio parere.

La innovazione normativa comporta la immediata reintegrazione delle competenze delle soprintendenze, alle quali debbono di conseguenza essere sottoposti, per il preventivo parere, i progetti di opere pubbliche, di qualsiasi importo, a condizione che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/1993 i lavori non siano stati appaltati.

Il parere deve essere reso nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta; scaduto questo termine, il parere si intende reso favorevolmente (art. 19, quarto comma, legge regionale n. 21 /85).

Non sfugge all'interprete l'evidente contraddittorietà tra la novella legislativa in argomento e l'art. 19, quinto comma, della legge regionale n. 21/85, secondo il quale “per i progetti sui quali esprime parere tecnico il Comitato tecnico amministrativo regionale, il parere dello stesso sostituisce quello della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali”.

Si tratta tuttavia di una disposizione che deve intendersi decaduta, in quanto l'art. 80 ha abrogato qualsiasi norma non compatibile con quelle contenute nella legge regionale n. 10/93.

Ad analoghe conclusioni si giunge, a parte l'elemento testuale offerto dalla precitata norma di salvaguardia, anche secondo una corretta interpretazione storico-sistematica, che definisce il contenuto del diritto positivo in funzione della volontà espressa dal legislatore con la norma da ultimo emanata, avente portata ampiamente riformatrice.

E' comunque opportuno un migliore coordinamento delle diverse norme, da realizzare mediante un auspicabile testo unico delle leggi regionali sulle opere pubbliche.

 

II - Composizione e competenee degli altri organi collegiali

La legge ha introdotto sensibili modificazioni anche ai comitati operanti nel settore agricolo-forestale.

Sono disposizioni che rispondono alla identica istanza di razionalizzazione sottesa alla riforma del C.T.A.R.

L'art. 32 della legge regionale n. 10/93 ha abolito il Comitato tecnico amministrativo, che forniva parere sui progetti predisposti dall'Ente di sviluppo agricolo (legge regionale 30 luglio 1969, n. 26).

Le funzioni di detto comitato sono state rimesse al C.T.A.R., che viene integrato quando deve esaminare i suddetti progetti.

La norma non ha inciso sulla attività di questo Assessorato, il quale non era rappresentato nel comitato, dalle cui competenze esulava la tutela paesistica (art. 17, legge regionale 8 marzo 1971, n. 5).

L'amministrazione dei beni culturali era invece chiamata a far parte del comitato tecnico-amministrativo dell'azienda delle foreste demaniali, del quale era componente il soprintendente di Palermo (art. 11, legge regionale 5 giugno 1989, n. 11).

In considerazione della rilevanza dell'attività della azienda per la tutela ambientale, erano tuttavia indispensabili migliori strumenti di coordinamento tra l'azienda medesima e gli enti preposti alla salvaguardia del paesaggio.

L'art. 31 della legge regionale n. 10/93, nel potenziare la componente tecnica del suddetto organo consultivo, ha conseguentemente previsto che ad esso partecipino tutti i soprintendenti e un dirigente tecnico del ruolo dei beni culturali ed ambientali.

La maggiore presenza degli organi di questa amministrazione si risolverà in un più alto livello di collaborazione istituzionale tra due settori, quello delle foreste e quello dei beni culturali, chiamati entrambi ad assicurare adeguata protezione al patrimonio naturale della Regione.

Le determinazioni dell'autorità sovraordinata non sono peraltro assorbite dal comitato in argomento; i progetti sui quali quest'ultimo esprime parere debbono essere sottoposti, se incidono su beni o territori vincolati, anche all'approvazione della competente soprintendenza.

La legge regionale n. 10/93 ha dunque riconfermato la esclusiva competenza di questa amministrazione per la tutela dei beni culturali ed ambientali, e ciò anche all'interno degli organi collegiali.

E' comunque necessario che sia garantita la partecipazione massima ed effettiva ai suddetti comitati, assicurando l'intervento del funzionario preposto alla sezione tecnico-scientifica chiamata in causa dall'ordine del giorno della seduta.

Questa sezione è, in via ordinaria, quella per i beni paesistici, architettonici ed urbanistici, il cui direttore dovrà accompagnare il soprintendente quando se ne ravvisi la necessità.

In particolare, ciò deve essere sempre assicurato per le sedute del Consiglio regionale dell'urbanistica (artt. 58 e 59, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71), alle quali è necessario che partecipino figure istituzionali individuate secondo la competenza per materia, oltre che per territorio.

Tanto in funzione dei compiti pregnanti del C.R.U.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento ai comitati tecnico-scientifici dei parchi regionali (art. 11, legge regionale 9 agosto 1988, n. 14).

 

III - Nulla-osta in materia di impatto ambientale

La norma contenuta nell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, sottoponendo alla preventiva approvazione dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente gli studi sulla valutazione dell'impatto ambientale arrecato da alcune categorie di opere pubbliche ivi elencate, non introduce alcuna deroga alle competenze di altre amministrazioni per la tutela di specifici pubblici interessi.

Ci si riferisce alla protezione del paesaggio, attribuita a questo Assessorato, che è chiamato ad operare, nel rispetto di un dettato normativo costituzionalmente garantito (art. 9 Cost.), attraverso le proprie strutture tecnico-scientifiche periferiche.

E' evidente che le valutazioni paesaggistiche sono correlate a quelle ambientali, ma se ne differenziano sia nei contenuti sia nelle procedure che l'ordinamento prescrive per la loro formalizzazione.

Queste procedure sono, essenzialmente, quelle dell'imposizione del vincolo paesistico e di quello monumentale, con la conseguente sottoposizione al preventivo nulla-osta delle competenti soprintendenze ai beni culturali ed arnbientali di tutte le opere che incidono sui beni vincolati (leggi n. 1089/39 e n. 1497/39).

Tra gli interventi che debbono essere preventivamente assentiti dall'autorità sovraordinata rientrano evidentemente quelli di cui all'art. 30 della legge n. 10/93, i quali infatti, a parte la eventuale approvazione della V.I.A. da parte dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, debbono essere sottoposti al parere delle altre amministrazioni competenti, ivi comprese le soprintendenze.

Si deve decisamente escludere che la fattispecie contenuta nell'art. 30 della legge regionale n. 10/93 possa assorbire e vanificare le attribuzioni dell'amministrazione del paesaggio.

Invero, i concetti di ambiente e di paesaggio appaiono strettamente correlati, anche per effetto della più recente evoluzione normativa.

Rimangono tuttavia sempre demandati a questo Assessorato i provvedimenti per la protezione dei beni paesistici. Ciò in forza di specifiche disposizioni normative (legge n. 1497/39; legge n. 431/85: leggi regionali n. 80/77, n. 116/80 e n. 15/91), che la legislazione in tema di tutela dell'ambiente si è fatta carico di confermare, non introducendo alcuna deroga alle competenze dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali.

Questa affermazione è confermata sia dalle disposizioni della legge n. 349/86, relativa alla istituzione del Ministero dell'ambiente, sia dal testo vigente del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, che, disciplinando il procedimento di approvazione del S.I.A. prescrive un espresso pronunziamento del Ministero dei beni culturali relativamente alla valutazione degli effetti paesaggistici dell'intervento, sia, infine, dallo stesso art. 30 della legge regionale n. 10/93, il quale non prevede affatto che, in sede di valutazione di impatto ambientale, l'amministrazione del paesaggio venga esautorata dalle potestà che la legge le attribuisce.

Se “il termine paesaggio ha punti di coincidenza con l'ambiente, ma certamente non lo include, nè lo esaurisce” (relazione al d.d.l. n. 2122 presentato il 27 febbraio 1990), è vero anche l'inverso; nella vigente legislazione permane la specificità delle valutazioni paesistiche, che corrispondono ad una peculiare concezione morfologica del territorio, pur nella più ampia accezione di forme e immagini dell'ambiente.

Deve pertanto ritenersi che non sia consentito allontanarsi dall'assetto delle competenze positivamente determinato, pervenendo ad una anomala duplicazione di controlli, o addirittura ad una inammissibile delega di attribuzioni dell'amministrazione del paesaggio a quella dell'ambiente.

Sembra invece corrispondere ad una logica procedimentale più opportuna che, qualora le opere, attività o lavorazioni di cui all'art. 30 della legge regionale n. 10/93 ricadano in aree soggette ai vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni o alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, copia del progetto (e dello studio di impatto ambientale) venga inviata anche alla soprintendenza competente per territorio, che è tenuta a rendere il parere di competenza con le modalità e nei termini di cui all'art. 19 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

La correlazione tra il concetto di paesaggio e quello di ambiente è comunque innegabilmente assai stretta.

Proprio questo Assessorato, con specifico riferimento alle opere di sistemazione idraulica, facendo proprie le preoccupazioni espresse dall'Assemblea regionale nell'ordine del giorno n. 111 del 10 febbraio 1989, con la circolare prot. n. 577 dell'1 marzo 1990 poneva l'accento sull'“individuazione indispensabile e improcrastinabile di strumenti di tutela e di metodologie operative diverse da quelle seguite finora, con maggiore riguardo verso gli ecosistemi e verso tutte le loro componenti naturali” e, in attesa della definizione di norme legislative regionali in materia di V.I.A., prescriveva alle soprintendenze di subordinare l'esame dei progetti di sistemazione idraulica alla redazione di analisi di impatto ambientale da condurre secondo i criteri del D.P.C.M. del 27 dicembre 1988.

Si procedeva, in altri terrnini, alla tutela paesistica dei corsi d'acqua secondo criteri conformi al concetto “globale” di ambiente fatto proprio dal giudice costituzionale.

La legge regionale n. 10/93 ha tuttavia posto rimedio alla lacuna legislativa a suo tempo lamentata anche da questo Assessorato, mentre, in conformità al dettato dell'art. 73, è in fase di adozione la normativa tecnica regionale sulla valutazione di impatto ambientale.

Sono pertanto venuti meno i presupposti perchè questa amministrazione eserciti valutazioni oggi certamente demandate all'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

Le opere di cui all'art. 30 della legge regionale n. 10/93, lett. a), b), c), d), e), ove ricadenti in area vincolata, saranno pertanto esaminate dalle competenti soprintendenze avendo esclusivo riguardo all'influenza delle opere in esame sul paesaggio.

E' invece rimesso all'apprezzamento dell'anzidetto Assessorato il rapporto tra l'intervento progettato e i processi fisico-chimici e biologici dell'habitat interessato.

 

IV - Accelerazione delle procedure (conferenze di servizi)

Il legislatore ha voluto potenziare lo strumento della conferenza di servizi introdotto dalla legge regionale n. 10/91.

L'iniziativa per tale conferenza viene demandata all'ufficio del genio civile competente per territorio, su proposta dell'ente che deve eseguire le opere.

Com'è noto, l'art. 15 della legge regionale 30 aprile 1991 prescrive che l'assenso alle opere deve essere comunque fornito nelle forme rituali dalle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute.

L'art. 33 della legge regionale n. 10/93 conferma questa disposizione, ma prescrive tuttavia che se non è possibile acquisire l'assenso di tutte le amministrazioni competenti, “la Giunta regionale può, in via sostitutiva, assumere in merito una determinazione definitiva”.

E' stato inoltre stabilito che l'avviso di convocazione della conferenza di servizi deve essere corredato dagli elaborati di progetto e deve essere recapitato alle amministrazioni interessate almeno trenta giorni prima della riunione.

 

V - Adempimenti burocratici

L'art. 76, recependo le indicazioni contenute nella legge regionale n. 10/91, prescrive che tutte le amministrazioni si muniscano di apposita “scheda di passaggio delle pratiche, idonea a consentire la ricostruzione, in qualsiasi momento, di uno specifico procedimento amministrativo.

Gli uffici di questo Assessorato dovranno a tal uopo riportare sul fascicolo di tutte le loro pratiche gli elementi che si evidenziano nel seguente allegato “A”.

L'Assessore: SARACENO

 

ALLEGATO A

 

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þ[VA000]vedi anche:

 

Circ. 2/96 ASS. BB.CC. - Applicazione della presente