LEGGE REGIONALE 15 maggio 1991, n. 17
G.U.R.S. 18 maggio 1991, n. 25
Istituzione ed ordinamento di musei regionali e
interventi nei settori del teatro e dei beni culturali.
TESTO COORDINATO (aggiornato al Decr. Ass. BBCC
24/07/99)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Capo I
ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DI MUSEI REGIONALI
Art. 1
1. A modifica ed integrazione della legge regionale 7
novembre 1980, n. 116, sono trasformati in musei interdisciplinari i seguenti musei:
a) Museo regionale di Messina;
b) Galleria di Palazzo Bellomo di Siracusa;
c) Galleria di Palazzo Abatellis di Palermo;
d) Museo regionale di Trapani.
Art. 2
(integrato dall'art. 31, comma 8, della L.R. 16/96)
1. Sono istituiti musei regionali interdisciplinari
nelle città di Caltanissetta, Enna, Catania e Ragusa.
2. Assumono carattere di museo regionale le seguenti
istituzioni:
a) Antiquarium di Aidone;
b) Antiquarium di Gela;
c) Antiquarium di Tindari - Patti;
d) Antiquarium di Tusa;
e) Antiquarium di Giardini Naxos;
f) Antiquarium di Himera;
g) Antiquarium di Marianopoli;
h) Antiquarium di Favignana;
i) Antiquarium di Lampedusa;
l) Museo del carretto e naturalistico di Terrasini;
m) Museo di Sciacca;
n) Museo naturalistico “Cave di Cusa”;
o) Museo archeologico - Lilibeo Marsala;
p) Casa-Museo Verga di Catania;
q) Casa-Museo di Palazzolo Acreide;
r) Museo di Adrano;
s) Museo Palazzo Mirto di Palermo;
t) Museo Osservatorio Paleontologico di Palermo;
u) Museo della Pomice di Lipari;
v) Villa imperiale di Piazza Armerina;
z) Museo del sale di Trapani.
3. Sono, altresì, istituiti il museo regionale delle
miniere in Caltanissetta, con sede nelle miniere Gessolungo, La Grasta e
Trabia-Tallarita di Riesi, il museo regionale delle miniere di Agrigento con
sede in Ciavolotta, la miniera-museo di Cozzo Disi, il museo regionale naturale
di Pantalica, il museo regionale del territorio di Messina, il museo regionale
del Barocco in Noto e il museo delle tradizioni silvo-pastorali in Mistretta,
nonchè il museo regionale naturale e delle miniere di asfalto di Castelluccio e
della Tabuna, in provincia di Ragusa e il museo del carrubo, delle arti e degli
strumenti del lavoro rurale di Vittoria. (1)
4. Nelle more del verificarsi delle condizioni per la
gestione da parte della Regione dei sopradetti musei, la gestione degli stessi
può essere affidata ai comuni interessati e l'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, è autorizzato ad erogare
ai comuni medesimi i contributi di cui all'articolo 11. (1)
5. L'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione, per la celebrazione di Salvatore
Quasimodo nella ricorrenza del novantesimo anniversario della nascita del
poeta, è autorizzato a istituire a Modica anche attraverso l'acquisizione della
casa natale del poeta una biblioteca-museo regionale.
6. La gestione dei complessi boscati di pertinenza dei
musei regionali di cui al comma 3, dell'articolo 2 della legge regionale 15
maggio 1991, n. 17 è affidata all'AFDRS.
Art. 3
1. I musei interdisciplinari di cui all'articolo 1
hanno la dotazione organica di personale indicata nella tabella B/6 allegata
alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116. I musei regionali hanno la
dotazione organica indicata nella tabella B/7 allegata alla medesima legge.
2. Ai musei interdisciplinari e regionali si applicano
le norme della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, in quanto compatibili.
Art. 4
1. Al fine di assicurare la tutela, la salvaguardia,
l'agibilità, la migliore conservazione e fruizione del patrimonio archeologico
gelese e delle isole dello Stagnone presso Marsala l'Assessore regionale per i
beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, per
l'anno 1991, ad effettuare una spesa straordinaria di lire 6.500 milioni così
suddivisa:
a) per esplorazione e scavi archeologici nelle aree
più direttamente interessate da antiche testimonianze, lire 1.000 milioni, di
cui 500 milioni per la zona archeologica gelese e 500 milioni per le isole
dello Stagnone;
b) per la ricerca ed il recupero di reperti nello
specchio d'acqua antistante il porto di Gela e le isole dello Stagnone presso
Marsala, dove recentemente sono state individuate o ritrovate navi di origine
greca e punica, lire 500 milioni, di cui lire 250 milioni per la nave di
origine greca e lire 250 milioni per la nave di origine punica;
c) per la costituzione di due parchi archeologici e ambientali,
uno presso Gela e l'altro presso le isole dello Stagnone, anche a mezzo di
espropri, ove poter ubicare altresì, ai fini della fruizione, i reperti di
provenienza subacquea già recuperati e da recuperare, lire 4.000 milioni, di
cui lire 2.000 milioni per l'allestimento espositivo della nave greca e del suo
corredo e lire 2.000 milioni per l'allestimento della nave punica e del suo
corredo;
d) per il potenziamento del Museo di Gela e del Museo
di Mozia, con funzione divulgativa e didattica, lire 1.000 milioni, di cui lire
500 milioni per il Museo di Gela e lire 500 milioni per il Museo di Mozia.
Art. 5
1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla
lettera d) dell'articolo 4, il Museo di Gela e il Museo dell'isola di Mozia si
aggiungono ai musei regionali elencati all'articolo 6 della legge regionale del
7 novembre 1980, n. 116.
2. Ai musei di cui al comma 1 è attribuita la
dotazione organica di personale secondo la ripartizione numerica indicata nella
tabella B/6 annessa alla predetta legge regionale 7 novembre 1980, n. 116.
Art. 6
1. Per la tutela e la conservazione dell'area
Floristella-Grottacalda e per l'acquisizione e il recupero del palazzo Pennisi
sito nella predetta area compresa nei territori di Enna, Aidone, Piazza
Armerina e Valguarnera è istituito l'ente parco minerario
Floristella-Grottacalda.
2. L'ente parco, cui l'Ente minerario siciliano
(E.M.S.) conferirà la relativa area in proprietà, provvede alla protezione e
conservazione del complesso minerario Floristella, alla difesa e protezione del
paesaggio e dell'ambiente naturale dell'area mineraria e della circostante area
forestata, alla riqualificazione dei valori etno-antropologici e naturali del
parco e al corretto uso del relativo territorio.
3. Apposito statuto, approvato con decreto del
Presidente della Regione, provvede a regolare le attività e le finalità
dell'ente, nonché la composizione degli organi di amministrazione nei quali
sono rappresentati la Regione, la provincia regionale di Enna ed i comuni di cui
al comma 1.
4. Il presidente dell'ente è nominato con decreto del
Presidente della Regione.
5. Ogni intervento nell'area del parco è sottoposto al
preventivo parere dell'ente che ne valuta la compatibilità con le vocazioni
dell'area stessa.
6. Gli interventi deliberati dall'ente sono sottoposti
a parere preventivo dei consigli degli enti locali interessati.
7. Per le finalità del presente articolo è
autorizzata, per l'esercizio 1991, la spesa di lire 300 milioni. Per gli
esercizi successivi la predetta spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4,
secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 7
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo
annuo di lire 50 milioni, a decorrere dal 1991, a favore del Museo S. Nicolò e
SS. Salvatore, in Militello in Val di Catania.
Capo II
INTERVENTI NEI SETTORI DEL TEATRO E DEI BENI CULTURALI
Art. 8
1. Per favorire l'avvio delle attività e della
programmazione delle attività teatrali, liriche, musicali, concertistiche e di
balletto del teatro Vittorio Emanuele di Messina, l'Assessore regionale per i
beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a
concedere i seguenti ulteriori contributi a favore dell'associazione “Ente
teatro di Messina”: nell'esercizio finanziario 1991, lire 2.900 milioni;
nell'esercizio finanziario 1992, lire 5.000 milioni; a decorrere dall'esercizio
finanziario 1993, un contributo complessivo annuo di lire 13.000 milioni.
2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati
alla programmazione ed allo svolgimento della stagione teatrale, musicale,
lirica, concertistica e di balletto, nonché alla gestione della struttura
teatrale.
Art. 9
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere al comune di
Trapani un contributo di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e
1992, quale concorso alla ricostruzione del teatro Garibaldi.
Art. 10
1. E' istituito presso ciascuna delle sezioni per i
beni bibliografici delle Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali
dell'Isola un gruppo di lavoro adeguato alle esigenze di costituzione e di
aggiornamento del catalogo regionale di cui all'articolo 18, lettera d), della
legge regionale 1° agosto 1977, n. 80.
2. Il gruppo di lavoro provvede, anche con il concorso
della provincia regionale competente, a costituire ed aggiornare presso la
biblioteca comunale del capoluogo di provincia la banca comune dei dati
bibliografici anche automatizzata delle biblioteche del territorio provinciale,
utile all'incremento del catalogo regionale.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata
per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 400 milioni.
Art. 11
1. Per le finalità degli articoli 1 e 2 è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di lire 18.000 milioni così
ripartita: (1)
a) lire 9.000 milioni per l'acquisto, il riattamento e
la riparazione degli immobili;
b) lire 9.000 milioni per il loro arredamento, per le
attrezzature specialistiche e per quanto altro occorre per il funzionamento dei
musei.
2. Per gli anni successivi le predette spese saranno
determinate a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8
luglio 1977, n. 47.
Art. 12
1. All'onere di lire 30.150 milioni, derivante
dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in
corso, si fa fronte, quanto a lire 14.850 milioni, con parte delle
disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 15.300 milioni, con parte
delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario medesimo.
2. Il predetto onere e quello ricadente negli esercizi
finanziari 1992 e 1993, valutati in lire 22.450 milioni per l'anno 1992 e in
lire 21.450 milioni per l'anno 1993, trovano riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione - progetto 05.02 - Attivazione e qualificazione dell'intervento
sociale.
Art. 13
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 15 giugno 1991.
NICOLOSI
NOTE:
(1) Si riporta il testo dell'art. 58 della L.R. 15/93:
"ART. 58 - Istituzione del Museo e del Parco
archeologico-industriale della zolfara di Lercara Friddi
1. Ad integrazione del comma 3 dell'articolo 2 della legge
regionale 15 maggio 1991, n. 17 è istituito il Museo ed il Parco
archeologico-industriale della zolfara di Lercara Friddi, la cui gestione è
affidata al comune di Lercara Friddi.
2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare i contributi previsti dal
combinato disposto del comma 4 dell'articolo 2 e dell'articolo 11 della legge
regionale 15 maggio 1991, n. 17.
3. Per l'esercizio finanziario 1993 è autorizzata la spesa
di lire 100 milioni."