Sito giuridico ambientale
LEGGE
23 dicembre 2000, n. 388:
(L. Finanziaria 2001) G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000
Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
ESTRATTO: Capo XVII interventi in materia
ambientale.
CAPO XVII
Omissis
Art. 109.
(Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile)
1. Al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello
sviluppo sostenibile e' istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito
fondo, con dotazione complessiva di lire 150 miliardi per l'anno 2001, 50
miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno, 2003. Per le annualita'
successive si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente
destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie:
a) riduzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti;
b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;
c) minore uso delle risorse naturali non riproducibile nei processi produttivi;
d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo
di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;
e) minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche
riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibile fossili, e per quanto
concerne i finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad attivita'
produttive, tenendo in particolare conto le richieste delle aziende la cui
attivita' si svolge nei territori interessati dai patti territoriali approvati;
f) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente;
g) azioni di sperimentazione della contabilita' ambientale territoriale;
h) promozione presso i comuni, le province e le regioni dell'adozione delle
procedure e dei programmi denominati Agende XXI ovvero certificazioni di
qualita' ambientale territoriale;
i) attivita' agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate alla
promozione dello sviluppo sostenibile;
l) interventi per il miglioramento della qualita' dell'ambiente urbano;
m) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti
prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri interessati, sentite le competenti Commissioni parlamentari avuto
riguardo anche agli effetti economici derivanti dall'attuazione degli
interventi di cui al comma 2, sono definiti i criteri e le disposizioni per
l'attuazione del presente articolo, i criteri e le modalita' per la concessione
dei contributi, anche mediante credito di imposta. e la relativa erogazione,
nonche' le modalita' di verifica dell'attuazione delle attivita' svolte e la
disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.
Art. 110.
(Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione
dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia)
1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo
di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e
successive modificazioni, e' istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito
di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la
promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia.
2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al 3 per cento
delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 8, commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate
al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001, e' destinata al fondo di
cui al comma 1. La predetta quota affluisce annualmente al fondo stesso.
3. Le disponibilita' finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono
destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale
finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione
dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di
energia, definiti ai sensi della citata deliberazione del CIPE del 3 dicembre
1997, nonche' al finanziamento di programmi agricoli e forestali finalizzati
all'assorbimento dell'anidride carbonica, e sono ripartite, con deliberazione
dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
4. Fra i programmi di rilievo nazionale da sottoporre alla
deliberazione del Comitato di cui al comma 3, e' inserito, su proposta del
Ministro dell'ambiente, un piano di installazione con priorita' nel Mezzogiorno
di pannelli solari, che preveda, in una logica sistemica integrata e per il
superamento della dipendenza dalla tecnologia estera:
a) l'incentivazione, mediante finanziamenti nella misura dell'80 per cento dei
costi totali, alla installazione di pannelli solari in abitazioni private;
b) il sostegno allo sviluppo tecnologico delle imprese nazionali di produzione
di collettori solari;
c) la predisposizione da parte dell'ENEA di parametri tecnici di
standardizzazione dei collettori e delle attrezzature ad essi collegate,
nonche' la revisione e il raccordo con le iniziative in atto di formazione di
tecnici per l'installazione e la manutenzione degli impianti solari termici
nell'ambito del progetto interregionale "Comune solarizzato".
Art. 111.
(Contributo straordinario all'ENEA)
1. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)
anche in cooperazione con altri soggetti, attua un programma di ricerca,
sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica
a partire dall'energia solare utilizzata come sorgente di calore ad alta
temperatura. L'ENEA attua altresi' un programma di ricerca per lo sviluppo
delle tecnologie delle celle combustibili ad alto rendimento, al fine di
sviluppare e di sperimentare, in collaborazione con produttori di impianti, con
produttori di energia e con soggetti utilizzatori della stessa, prototipi a
scala industriale e per le applicazioni stazionarie.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' assegnato all'ENEA un
contributo straordinario di complessive 200 miliardi di lire, attribuito nella
misura di lire 40 miliardi per il 2001, 70 miliardi per il 2002 e 90 miliardi
per il 2003. Il programma puo' beneficiare degli incentivi previsti dalla
legislazione vigente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di
produzione di energia rinnovabile. Il costo complessivo degli investimenti
realizzati nell'ambito del programma puo' essere coperto sino e non oltre il 40
per cento con il contributo di cui al presente comma. L'ENEA presenta entro il
31 agosto 2001 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il
progetto di massima che definisce le caratteristiche tecniche dell'impianto, la
localizzazione e la stima dei costi di realizzazione e di gestione dello stesso
impianto e indica, altresi', i soggetti con i quali sara' sviluppato il
programma
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito il Ministro dell'ambiente, valuta il progetto di massima, liquida
l'importo di 30 miliardi di lire quale corrispettivo per il progetto di massima
e liquida il contributo residuo entro il 30 settembre per l'anno 2001 ed entro
il 31 luglio per gli anni 2002 e 2003. L'ENEA presenta ogni sei mesi una
relazione sull'andamento delle attivita' di ricerca, sperimentazione,
progettazione, esecuzione del progetto e profittabilita' della gestione.
4. L'ENEA e' tenuto a predisporre un piano di ristrutturazione
della propria organizzazione e della propria attivita' finalizzato alla
concentrazione su un numero limitato di rilevanti progetti di ricerca, di
sviluppo tecnologico e di trasferimento dell'innovazione.
Art. 112.
(Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico)
1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del
fondo di cui all'articolo 103 e' destinata alla prevenzione ed alla riduzione
dell'inquinamento elettromagnetico con particolare riferimento alle seguenti
finalita':
a) sostegno ad attivita' di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza
dei rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici;
b) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, nonche' adeguamento delle strutture e formazione
del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sull'inquinamento
elettromagnetico;
c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale
in grado di minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di
qualita' previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n.
381.
Art. 113.
(Compartecipazione degli enti locali ai tributi erariali con finalita'
ambientale)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo definisce, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le
compartecipazioni ai tributi erariali con finalita' ambientale da parte degli
enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti
assoggettati ai suddetti tributi, e adotta le, conseguenti iniziative, anche
legislative, di propria competenza.
2. L'entita' delle compartecipazioni e' commisurata agli oneri
degli enti locali interessati, necessari per la gestione del territorio
compatibile con la utilizzazione industriale.
3. Le entrate degli enti locali derivanti dalle compartecipazioni
non hanno carattere di compensazione del rischio ambientale e sanitario, e sono
utilizzabili per programmi di salvaguardia e di sviluppo ecocompatibile del
territorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi di protezione della salute e
dell'ambiente e di rispetto della sicurezza, posti a carico delle aziende.
Art. 114.
(Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale)
1. All'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma
9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore
dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese
quelle derivanti dall'escussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte
a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da
istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di
anticipazione:
a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza
dei siti inquinati, con priorita' per le aree per le quali ha avuto luogo il
risarcimento del danno ambientale;
b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree
per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma
nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
disciplinate le modalita' di funzionamento e di accesso al predetto fondo di
rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a
titolo di anticipazione".
2. Il decreto di cui al comma 9-ter dell'articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e'
emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di
bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25
ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli
fini civilistici, in un periodo non superiore a dieci anni. Restano fermi i
tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i
criteri per la deducibilita' dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto
economico.
4. Al fine di assicurare l'ottimale ripristino ambientale e di
incrementare il livello di sicurezza contro gli infortuni mediante la
ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave
localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre
300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza
presentino situazioni di pericolosita' potenziale di particolare rilevanza ai
fini della sicurezza dei lavoratori, sono concessi finanziamenti in conto
capitale riservati a programmi di particolare valenza e qualita' ai fini del
ripristino e ai fini di prevenzione, approvati dal comune in conformita' al
parere dell'azienda sanitaria locale, nei limiti di una disponibilita' pari a
lire 8 miliardi per il 2001, 15 miliardi per il 2002 e 15 miliardi per il 2003.
5. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9
aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, al primo comma, dopo le
parole: "laureato in ingegneria" sono inserite le seguenti:
"ovvero in geologia" e al secondo comma, dopo le parole: "in
Ingegneria Ambiente - Risorse" sono inserite le seguenti: "ovvero in
geologia".
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto, provvede a definire le modalita' e i criteri di accesso al beneficio
di cui al comma 4.
7. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999,
n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti
nell'ambito delle medesime normative, non e' punibile per i reati diretta mente
connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di
entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che siano
accertati a seguito dell'attivita' svolta, su notifica dell'interessato, ai
sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997, e
successive modificazioni, qualora la realizzazione e il completamento degli
interventi ambientali si realizzino in conformita' alle predette procedure o ai
predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia.
8. La disposizione di cui al comma 7 non e' applicabile quando i
fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque
nell'ambito di attivita' criminali organizzate volte a realizzare illeciti
guadagni in violazione delle norme ambientali.
9. Per costi sopportabili di cui al comma 6 dell'articolo 17 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui alle lettere f) ed i) del
comma 1 dell'articolo, 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre
1999, n. 471, si intendono, con riferimento ad impianti in esercizio, quelli
derivanti da una bonifica che non comporti un arresto prolungato delle attivita'
produttive o che comunque non siano sproporzionati rispetto al fatturato annuo
prodotto dall'impianto in questione.
10. Al fine di conservare e valorizzare anche per finalita' sociali
e produttive, i siti e i beni dell'attivita' mineraria con rilevante valore
storico, culturale ed ambientale, e' assegnato un finanziamento di lire 3
miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002 al
Parco geominerario della Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito da un
consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168,
costituito dai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
dalla regione Sardegna, dai comuni interessati ed, eventualmente, da altri
soggetti interessati. Al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la
valorizzazione, anche per finalita' sociali e occupazionali, dei parchi e dei
musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e
culturale, e' assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere
dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di
Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali,
dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e di
intesa con la regione Campania, e gestiti da un consorzio costituito dal
Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e
dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste.
I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono altresi' le
attivita' incompatibili con le finalita' previste dal presente comma, alla cui
violazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6
dicembre 1991, n. 394.
11. E' istituito con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa
con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, con il Ministero delle
politiche agricole e forestali, con le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania,
Lazio, Molise e Puglia, nonche' con gli Enti parco nazionali interessati, il
coordinamento nazionale dei tratturi e della civilta' della transumanza,
all'interno del programma d'azione per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino,
denominato "Appennino Parco d'Europa". In tale intesa sono
individuati:
a) i siti, gli itinerari le attivita' antropiche e i beni che hanno rilevanza
naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale e
connessi con la civilta' della transumanza;
b) gli obiettivi per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei siti e dei
beni di cui alla lettera a) anche ai fini dello sviluppo integrato sostenibile
delle aree del coordinamento di cui al presente comma.
12. Il coordinamento nazionale di cui al comma 11 e' gestito da un
consorzio formato, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti parco di cui al
medesimo comma 11, nonche' dalle province, dai comuni e dalle comunita' montane
interessati. Alle attivita' di promozione e programmazione dello sviluppo del
coordinamento partecipano soggetti pubblici e privati, quali universita',
associazioni ambientalistiche e culturali, enti economici e di volontariato,
organizzazioni sociali.
13. L'istituzione e il funzionamento del coordinamento di cui ai
commi 11 e 12 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni
nel 2001, di lire 1.000 milioni nel 2002 e di lire 1.000 milioni nel 2003.
14. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalita'
sociali e produttive, i siti e i beni dell'attivita' mineraria con rilevante
valore storico, culturale e ambientale, e' assegnato un finanziamento di lire
un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco tecnologico ed archeologico
delle colline metallifere grossetane e al Parco museo delle miniere
dell'Amiata, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali e con la regione Toscana e gestito
da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i
beni e le attivita' culturali, dalla regione Toscana e dagli enti locali. Al
fine di consentire la realizzazione di opere di recupero e di ripristino della
ufficiosita' del fiume Sile e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per
l'anno 2001 a favore dell'Ente parco naturale del fiume Sile.
15. Al fine di conservare e valorizzare gli antichi siti di
escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica, culturale e
ambientale connessi con l'attivita' estrattiva, e' assegnato un finanziamento
di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco
archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto del Ministro
dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e
con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero
dell'ambiente, dal ministero per i beni e le attivita' culturali, dalla regione
Toscana, dagli enti locali e dall'Ente parco delle Alpi Apuane. Nell'intesa,
previo parere dei comuni interessati, sono individuati:
a) i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica,
culturale e ambientale connessi con l'attivita' estrattiva;
b) gli obiettivi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei siti
e dei beni di cui alla lettera a).
16. I siti ed i beni di cui alla lettera a) del comma 15 compresi
nell'area del Parco regionale delle Alpi Apuane e gli obiettivi di cui alla
lettera b) dello stesso comma 15 ad essi correlati sono individuati dal
Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e con l'Ente parco delle Alpi Apuane.
17. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e'
approvato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di
completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di
Bagnoli. Il piano e' predisposto, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, dal soggetto attuatore previsto dall'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e nel rispetto
degli strumenti urbanistici vigenti relativi all'area interessata e comprende
il completamento delle azioni gia' previste dal citato articolo 1, comma 1, del
decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
582 del 1996, nonche' la conservazione degli elementi di archeologia
industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1,
introdotti dall'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al
piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori finanziati, sono
allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi gia'
realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri,
nonche' un motivato parere del comune di Napoli. A tale fine e' autorizzata la
spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.
18. Sono abrogati i commi 1, da 3 a 13 e 15 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, alla legge
n. 582 del 1996.
19. Il Comitato di coordinamento di alta vigilanza e la commissione
per il controllo ed il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 4, del citato
decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
582 del 1996, cessano le loro funzioni alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 17, con la presentazione di
un documento conclusivo riepilogativo delle opere effettuate e dei costi
sostenuti. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva
attuazione del piano di recupero di Bagnoli e' attribuita al Ministero
dell'ambiente, il quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi
stabiliti nel piano stesso, puo', previa diffida a conformarsi alle previsioni
entro congruo termine, disporre l'affidamento a terzi per l'esecuzione dei
lavori in danno, ai sensi dell'articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di
avanzamento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
582 del 1996. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero
ed alla valorizzazione dell'area di Bagnoli, e' attribuita facolta' al comune
di Napoli, entro il 31 dicembre 2001, di acquisire la proprieta' delle aree
oggetto degli interventi di bonifica anche attraverso una societa' di
trasformazione urbana. In tale caso possono partecipare al capitale sociale,
fino alla completa acquisizione della proprieta' delle aree al patrimonio della
societa' medesima, esclusivamente il comune di Napoli, la provincia di Napoli e
la regione Campania. Il comune di Napoli, a seguito del trasferimento di
proprieta', subentra nelle attivita' di bonifica attualmente gestite dalla
societa' Bagnoli spa con il trasferimento dei contratti in essere, dei
finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli non ancora utilizzati, ivi
compresi i finanziamenti per il completamento della bonifica, gli affidamenti
dei lavori avverranno secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione
con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, e altresi' secondo modalita' e procedure che assicurino il
mantenimento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti della societa' Bagnoli
spa nelle attivita' di bonifica. Ai fini dell'acquisizione da parte del comune
di Napoli della proprieta' delle aree oggetto dei progetti di bonifica, il
corrispettivo e' calcolato dall'ufficio tecnico erariale in base al valore
effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto di
completamento approvato, devono rimanere nell'area oggetto di cessione;
dall'importo cosi' determinato e' detratto, ai fini dell'ottenimento della
cifra di cessione, il 30 per cento dell'intervento statale utilizzato sino al
momento della cessione nelle attivita' di bonifica. In caso di rinuncia
esplicita da parte del comune di Napoli all'acquisto delle aree soggette ad
interventi di bonifica, l'IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, provvede all'alienazione mediante
asta pubblica, il cui prezzo base e' determinato dall'ufficio tecnico erariale
secondo i criteri di cui al periodo precedente, senza alcuna detrazione. Dal
prezzo di aggiudicazione e' detratto a favore dello Stato il valore delle
migliorie apportate alle aree interessate sino al momento della cessione.
20. Il decreto di cui al comma 17 dovra' indicare un elenco di aree
industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie,
rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale,
nonche' le modalita' per la redazione dei relativi piani di recupero. Per la
realizzazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale
e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003.
21. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 19 del presente articolo,
con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1998, n. 400, entro il medesimo termine di cui al comma 17, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, e' dettata la disciplina per
l'acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale da parte dei comuni
nelle aree interessate al piano straordinario per la bonifica e il recupero
ambientale, con l'obiettivo di attribuire al comune la facolta' di acquisire,
entro un termine definito, la proprieta' delle aree oggetto degli interventi di
bonifica e, in caso di rinuncia esplicita da parte del comune stesso, di
alienare le aree stesse mediante asta pubblica con assunzione da parte del
nuovo proprietario degli oneri di completamento della bonifica.
22. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard
europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche
ambientali la progettazione in materia di rifiuti e bonifiche e di tutela delle
acque interne, nonche' programmare iniziative di supporto alle azioni in tali
settori delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi
interventi, anche sotto il profilo della capacita' di utilizzazione delle
risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, sono istituite presso
il Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche e il Servizio per la
tutela delle acque interne del Ministero dell'ambiente apposite segreterie
tecniche composte ciascuna da non piu' di dodici esperti di elevata
qualificazione nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il
quale ne e' stabilito il funzionamento. Per la costituzione e il funzionamento
delle predette segreterie e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni annue
per gli anni 2001 e 2002.
23. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, introdotto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le parole: "31 dicembre 2000"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2001".
24. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 20
settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
1996, n. 582, all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative
discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)".
25. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"p-quater) Pioltello e Rodano".
26. All'articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il trasferimento della proprieta' e degli altri diritti reali sui beni
oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro
diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilita' prevista
dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la
titolarita', sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelle contemplati
nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorita'
giudiziaria.".
27. Al fine di completare la bonifica e la realizzazione del Parco
naturale Molentargius-Saline, istituito con la legge della regione Sardegna 26
febbraio 1999, n. 5, i beni immobili compresi nelle saline di Cagliari gia' in
uso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa intesa con la
regione autonoma della Sardegna, sono trasferiti a titolo gratuito al demanio
regionale.
28. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
dopo le parole: "Malpensa 2000", sono inserite le seguenti:
"nonche' alla realizzazione di attivita' di monitoraggio ambientale e di
interventi di delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e mitigazione
ambientale degli effetti conseguenti alle attivita' di Malpensa 2000".
Art. 115.
(Ente geopaleontologico di Pietraroia)
1. E' istituito, con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa
con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e con la regione Campania,
l'Ente geopaleontologico di Pietraroia, in provincia di Benevento; nell'ambito
di tale intesa sono individuati i siti geologici, paleontologici, naturalistici
e paesaggistici che hanno rilevante valenza di testimonianza scientifica, culturale
ed ambientale connessi con l'attivita' di ricerca scientifica e gli obiettivi
di conservazione e valorizzazione del geosito e di sviluppo socioeconomico in
termini ecosostenibili.
2. L'Ente di cui al comma 1 e' gestito da un consorzio formato dai
Ministeri di cui al medesimo comma 1, dalla regione Campania, dalla provincia
di Benevento, dal comune di Pietraroia, dall'universita' del Sannio,
dall'universita' "Federico II" di Napoli e dalle associazioni locali
e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. Ai fini di cui al presente articolo e' autorizzata una spesa nel
limite massimo di lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Omissis