LEGGE REGIONALE 31 agosto 1998, n. 14
G.U.R.S. 1 settembre 1998, n. 43
Norme in materia di protezione civile.
TESTO COORDINATO (aggiornato alla legge regionale
10/2000)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Attuazione di norme statali
in materia di protezione civile
1. Le attività di protezione civile concernenti la
previsione e prevenzione dai rischi per beni e persone derivanti dalle
condizioni di vulnerabilità del territorio della Regione, nonché concernenti
l'intervento in condizioni di emergenza e per il ritorno alle normali
condizioni di vita delle popolazioni, a fronte del preannuncio o del
verificarsi di eventi calamitosi, costituiscono materia di prevalente interesse
regionale.
2. Sono recepiti dalla Regione Siciliana i principi e
le norme recati dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile", nonché esercitate le funzioni
attribuite alle regioni, alle province ed ai comuni dall'articolo 108 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di protezione civile.
3. Le funzioni attribuite alla Regione dall'articolo
108, comma 1, lettera a), punto 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, in materia di accertamento dei danni in agricoltura derivanti da
eccezionali calamità o avversità atmosferiche, sono di competenza
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. Restano salve in
Sicilia le competenze già attribuite da leggi regionali al Corpo forestale
della Regione.
Art. 2
Ufficio regionale di protezione civile
(integrato e modificato dall'art. 38,
commi 1, 5, 6 e 7, della L.R. 10/2000)
1. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché per lo svolgimento delle
funzioni attribuite alla Regione dall'articolo 108 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, comma 1, lettera a), punti 1, 2, 3, 4, 7, è istituito
l'Ufficio regionale di protezione civile, posto, sino alla riforma
dell'Amministrazione regionale, alle dirette dipendenze del Presidente della
Regione o, in caso di attribuzione di delega, dell'Assessore delegato alla
protezione civile.
2. L'Ufficio curerà il collegamento fra Stato, Regione
ed enti locali per lo svolgimento delle attività di competenza, nonché
l'orientamento e l'organizzazione delle attività degli uffici regionali e degli
enti locali che svolgono attività di protezione civile per tal fine può
essere comandato, presso il predetto ufficio personale degli enti locali.
2-bis. Il Presidente della Regione, o in caso di attribuzione
di delega l'Assessore delegato alla protezione civile, dispone direttamente il
trasferimento di personale regionale per le necessità derivanti dall'esercizio
delle attribuzioni dell'ufficio regionale di protezione civile.
3. Nell'imminenza o al verificarsi di una
situazione di emergenza di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, l'Ufficio regionale di protezione civile attiverà la propria struttura per
la gestione della crisi con personale, reperibile 24 ore su 24, composto anche
da disaster managers provenienti, se necessario, anche da amministrazioni
diverse da quella regionale. I relativi oneri sono posti a carico delle
amministrazioni di appartenenza.
Art. 3
Servizio tecnico idrografico regionale
1. La Sezione autonoma per il Servizio idrografico
regionale, cui, tra i compiti istituzionali, compete l'attività di monitoraggio
idro-meteo-pluviometrico, è costituita in Servizio tecnico idrografico
regionale.
2. Il Servizio tecnico idrografico regionale, cui
viene garantita autonomia tecnica, scientifica e organizzativa, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è posto, sino alla riforma
dell'Amministrazione regionale, alle dirette dipendenze del Presidente della
Regione.
3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, lo stesso Servizio vigila sulle grandezze idrologiche al fine di
prevenire situazioni di rischio e pericolo in occasione di eventi e situazioni
eccezionali, sia riguardo ai fenomeni di piena, sia riguardo alle risorse
idriche superficiali e profonde.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, il Presidente della Regione emana apposito regolamento per il
potenziamento e l'organizzazione del Servizio e provvede a garantirne il funzionamento.
Art. 4
Uffici provinciali e comunali di protezione civile
1. Per le finalità della legge 24 febbraio 1992, n.
225, per l'esercizio delle competenze definite dagli articoli 13 e 15 della
stessa legge, nonché per lo svolgimento delle funzioni attribuite dall'articolo
108, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le
province regionali ed i comuni istituiscono uffici di protezione civile,
prevedendo nei propri bilanci le spese per il loro funzionamento e le relative
attività.
2. Negli enti locali il superamento del corso di
disaster management organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della protezione civile, riconosciuto dalla Scuola superiore della
Pubblica Amministrazione, a parità di qualifica e di titoli professionali,
costituisce titolo preferenziale per il coordinamento degli uffici di
protezione civile.
Art. 5
Ripartizione territoriale fondi
per la protezione civile
1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni, il
Presidente della Regione, sui fondi da assegnare agli enti locali ai sensi
dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive
modifiche ed integrazioni, previa delibera della Giunta regionale e sentita la
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, determina con proprio decreto
la quota da utilizzare per le attività di protezione civile previste dalla
presente legge.
Art. 6
Comitato regionale di protezione civile
1. In attuazione della disposizione di cui al comma 3
dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è istituito, con decreto
del Presidente della Regione, il Comitato regionale di protezione civile. Il
Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o, in caso di attribuzione
di delega, dall'Assessore delegato alla protezione civile.
2. Il Comitato regionale predispone e verifica
l'attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione dei rischi di
cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Con decreto del Presidente della Regione, da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere della competente Commissione legislativa, vengono
disciplinati la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale di
protezione civile.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve in ogni caso
prevedere che del Comitato facciano parte:
a) rappresentanti dei comuni e delle province;
b) rappresentanti delle associazioni di volontariato;
c) rappresentanti di enti che svolgono attività di
protezione civile nell'ambito della Regione Siciliana.
5. Per lo svolgimento di attività di rilevante
carattere scientifico o di notevole impegno organizzativo, il Presidente della
Regione potrà avvalersi di esperti, in numero non superiore a otto, e stipulare
convenzioni con enti ed istituzioni scientifiche.
6. Per le finalità del presente articolo è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 100 milioni e,
per il biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 500 milioni.
Art. 7
Volontariato di protezione civile
1. All'Ufficio regionale di protezione civile è
affidata la tenuta e gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato
della protezione civile e la predisposizione dei programmi per l'incentivazione
del volontariato e la formazione dei volontari.
2. La lettera f), del comma 2, dell'articolo 6 della
legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, introdotta dall'articolo 22 della legge
regionale 12 novembre 1996, n. 41, è soppressa.
3. Le organizzazioni di volontariato di protezione
civile già iscritte nel registro regionale di cui alla lettera f), del comma 2,
dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono iscritte d'ufficio al registro
regionale di cui al comma 1.
4. L'iscrizione al registro regionale delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile equivale all'iscrizione al
registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22.
5. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere della competente Commissione legislativa, saranno stabiliti i
criteri e le modalità di corresponsione di contributi alle organizzazioni di
volontariato.
6. Il regolamento deve prevedere che l'Ufficio
regionale della protezione civile renda ogni anno alla competente Commissione
legislativa una dettagliata relazione contenente tutti i dati relativi
all'erogazione dei contributi, nonché la pubblicazione degli stessi sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Art. 8
Contributo straordinario
1. In favore dei familiari di Giuseppe Cassarino,
deceduto a seguito di inalazioni di gas tossici avvenuta durante la sua
partecipazione ad attività di spegnimento dell'incendio sviluppatosi il 2
luglio 1998 in contrada Pignati di Canicattini Bagni, è disposta l'erogazione,
tramite l'Ufficio regionale di protezione civile, di un contributo
straordinario di lire 80 milioni.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Per le finalità degli articoli 7 e 8 è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 900 milioni e, per il
biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 1.000 milioni.
Art. 10
Convenzioni
1. Per le finalità della presente legge il Presidente
della Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'Assessore delegato alla
protezione civile possono stipulare apposite convenzioni con aziende o enti
regionali o con aziende da questi ultimi controllate, nonché con le strutture
operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui
all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la fornitura di mezzi
e servizi e acquisire attrezzature fisse e mobili funzionali ai servizi da
svolgere.
2. Per le finalità del presente articolo è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 4.000 milioni,
di cui lire 3.500 milioni per la stipula di convenzioni per la fornitura di
mezzi e servizi e lire 500 milioni per l'acquisto di attrezzature fisse e
mobili.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 è
autorizzata, per il biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 3.500 milioni di
cui lire 3.000 milioni per la stipula di convenzioni per la fornitura di mezzi
e servizi e lire 500 milioni per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili.
Art. 11
Disposizione finanziaria
1. All'onere di lire 5.000 milioni ricadente
nell'esercizio finanziario 1998 si provvede con la riduzione del capitolo 60751
(codice 2012).
2. La spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli
anni 1999 e 2000 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice
08.02.00 (codice 2003).
3. Gli oneri per gli esercizi successivi al 2000
saranno determinati a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8
luglio 1977, n. 47.
Art. 12
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
Catania, 31 agosto 1998.
DRAGO