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LEGGE
5 dicembre 1985, n. 730
(pubblicata sulla G.U. 16 dicembre 1985, n. 295)
Disciplina dell'agriturismo.
Testo coordinato e aggiornato alla legge 27 luglio 1999, n. 268
Abrogata dalla L. 96/2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalità dell'intervento
L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della
CEE e con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli regionali e con i
piani di sviluppo regionali, viene sostenuta anche mediante la promozione di
forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il
riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori
agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed
il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio
rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela
dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le
tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo
sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la campagna.
Art. 2
Definizione di attività agrituristiche
Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività
di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari
di cui all'articolo 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della
propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle
attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame,
che devono comunque rimanere principali.
Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme
di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione
agricola dei fondi e degli edifici interessati.
Rientrano fra tali attività:
a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati
alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande
costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere
alcolico e superalcolico;
c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito
dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi
prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonchè quelli ricavati da materie
prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.
Art. 3
Utilizzazione di locali per attività agrituristiche
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti
nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonchè gli
edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione
dello stesso.
Le regioni, nell'ambito del programma di cui al successivo articolo
10, individuano i comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per
attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione
dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di
fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.
Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del
patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini
dell'esercizio di attività agrituristiche.
Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle
caratteristiche ambientali delle zone interessate.
Art. 4
Determinazione di criteri e limiti dell'attività agrituristica
Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero
territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi
amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica in funzione
dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla
presente legge.
Le regioni disciplinano altresì la sospensione e la revoca delle
autorizzazioni di cui all'articolo 8.
Art. 5
Norme igienico-sanitarie
I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per
attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni.
La produzione, la preparazione, il confezionamento e la
somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui
alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 6
Elenco regionale
Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati
all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2 della
presente legge.
L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio della
autorizzazione comunale di cui all'articolo 8. L'elenco è tenuto da una
commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale.
L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la
riabilitazione, a coloro:
a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in
giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513,
515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e
sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati
dichiarati delinquenti abituali.
Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si
applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo 10 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la
materia, gli interessati richiedono alla regione un certificato provvisorio di
idoneità ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, fermo restando
quanto previsto nel precedente comma.
Art. 7
Disciplina amministrativa
I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2, che intendono
svolgere attività agrituristiche, devono presentare al comune, ove ha sede
l'immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle
attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli
edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva,
dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che intendono praticare
nell'anno in corso.
La regione stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni da
allegare alla domanda, fra i quali in ogni caso la documentazione dei requisiti
di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.
Fino a quando la regione non abbia disciplinato la materia, la
domanda deve essere corredata, oltrechè dalla documentazione di cui al
precedente secondo comma, da:
a) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che
eserciteranno l'attività;
b) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai
locali da adibire all'attività;
c) copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata
della relativa documentazione;
d) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6.
Art. 8
Autorizzazione comunale
Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente articolo 7
entro novanta giorni dalla loro presentazione.
Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende
accolta.
Il sindaco, entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o
dalla scadenza senza pronuncia del termine di cui al primo comma, rilascia
un'autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività, nel rispetto dei
limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.
L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento
amministrativo.
Al provvedimento di autorizzazione si applica l'articolo 19, commi
quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939,
n. 1111.
Art. 8-bis
Competenza in tema di rapporto (art. 12, comma 2, del D.L.vo
13 luglio 1994, n. 480)
1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli
17-bis e 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, consistenti nello svolgimento delle
attività previste dall'articolo 2 in difetto di autorizzazione o con
inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità è
trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e
dell'artigianato che applica le sanzioni amministrative.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e
17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 9
Determinazione delle tariffe
Entro il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono
presentare al comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe
che si impegnano a praticare per l'anno in corso.
Art. 10
Programma regionale agrituristico di rivitalizzazione di aree
rurali
La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione
nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma
agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.
Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo
nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse
agrituristico e i comuni di cui all'articolo 3, secondo comma, coordina le
iniziative di cui ai successivi articoli 12, 13, 14 e 15.
Il programma è redatto sulla base delle proposte degli enti locali
sentite le autorità di amministrazione e gestione della riserve e dei parchi
naturali, e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella
regione.
Le proposte devono contenere:
a) la perimetrazione delle zone;
b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale
esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;
d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali,
agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico
ed artistico;
e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto
anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di
alimenti e bevande.
Il programma è trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo.
Art. 11
Attività di studio e di ricerca e formazione professionale
La regione, anche in collaborazione con le associazioni e le
organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di
studio e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la
formazione professionale.
Art. 12
Promozione dell'offerta agrituristica
La regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con le
associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali,
attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta
agrituristica regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota per
iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvede a idonee forme di
pubblicità e diffusione delle iniziative regionali.
Art. 13
Interventi degli enti locali e piani integrati di interventi
straordinari
Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di comuni, o,
in mancanza di questi, i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente
interesse agrituristico, si associano nelle forme stabilite dalle leggi
regionali e statali per redigere un piano integrato di interventi straordinari,
ove ritenuto necessario per le caratteristiche delle zone, con l'indicazione
dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione
dell'attività agrituristica.
Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla
regione che ne determina il relativo finanziamento.
Art. 14
Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative
collegate all'agriturismo
Nelle zone di prevalente interesse agrituristico, le regioni
concedono incentivi agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche.
Le regioni possono altresì concedere gli incentivi di cui al
presente articolo, sentiti gli enti locali interessati, anche in attesa
dell'approvazione del programma agrituristico regionale e dell'individuazione
delle zone di prevalente interesse agrituristico, tenuto conto del piano di
sviluppo regionale, del programma agricolo regionale e dei piani zonali di
sviluppo agricolo, se esistenti.
Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sullo
stato di attuazione dei programmi agrituristici regionali e sugli incentivi
erogati ai sensi del presente articolo.
Art. 15
Regioni a statuto speciale e province autonome
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle
rispettive norme statutarie e delle norme di attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.