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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
LEGGE REGIONALE 9 giugno 1994, n. 25
G.U.R.S. 14 giugno 1994, n. 30
Norme sull'agriturismo.
TESTO COORDINATO (aggiornato al D.A. Agricoltura 14
giugno 1997)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la presente legge:
Art. 1
Finalità
l. La Regione, in armonia con le disposizioni del
regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, e della legge 5
dicembre 1985, n. 730, promuove, sostiene e disciplina le attività
agrituristiche allo scopo di:
a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale e il
riequilibrio del territorio;
b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli
nelle aree rurali con particolare riferimento alle zone montane e
particolarmente svantaggiate attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed
il miglioramento della qualità della vita;
c) valorizzare e recuperare il patrimonio rurale
naturale ed edilizio;
d) concorrere alla tutela e alla conservazione
dell'ambiente e del paesaggio;
e) promuovere la conoscenza e l'offerta dei prodotti
tipici, anche al fine di favorire la diversificazione dei flussi turistici;
f) recuperare le tradizioni culturali del mondo
rurale;
g) favorire il rapporto tra città e campagna.
Art. 2
Attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si intendono quelle
esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 3 attraverso
l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e
complementarità con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di
allevamento, che rimangono principali.
2. Sono attività agrituristiche:
a) l'offerta di ospitalità per soggiorni in appositi
locali aziendali;
b) l'offerta di ospitalità in appositi spazi aperti,
nell'ambito dell'azienda, a campeggiatori;
c) la somministrazione per la consumazione sul posto
e/o la vendita di pasti costituiti da cibi e bevande, comprese quelle alcoliche
e superalcoliche, provenienti in prevalenza dall'utilizzazione dei prodotti
aziendali e/o tipici della zona. Sono considerati di produzione aziendale anche
le bevande e i cibi ricavati da materie prime dell'azienda e sottoposti a prima
lavorazione all'esterno;
d) la somministrazione di pasti sul posto esercitata
congiuntamente all'offerta di ospitalità di cui alle lettere a) e b);
e) la vendita diretta di prodotti agricoli ed
artigianali provenienti dall'azienda, anche lavorati al di fuori della stessa;
f) l'organizzazione di attività ricreative, culturali,
divulgative e sportive, ivi comprese mostre permanenti di civiltà contadina, mediante
utilizzazione delle strutture aziendali ed in collegamento con l'attività
produttiva svolta.
3. Le attività previste alle lettere e) ed f) del
comma 2 devono essere esercitate congiuntamente ad una delle attività di cui
alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2.
4. Lo svolgimento delle attività agrituristiche non
costituisce, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n.
730, distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici
interessati.
Art. 3
Operatori agrituristici
1. L'esercizio delle attività agrituristiche è
riservato:
a) agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
del codice civile, singoli o riuniti in associazioni costituite nelle forme di
cui all'articolo 2, primo comma, numero 2), della legge regionale 25 marzo
1986, n. 13, nonchè in presenza di impresa familiare, ai familiari
dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 230bis del codice civile;
b) alle cooperative agricole di conduzione;
c) alle cooperative costituite esclusivamente da imprenditori
agricoli di cui alla lettera a) per l'esercizio di attività di cui all'articolo
2, in rapporto di complementarità con l'attività agricola svolta dai soci e
mediante utilizzazione delle aziende agricole dei medesimi.
Art. 4
Nulla osta dell'Ispettorato provinciale agrario
1. Chi intende esercitare attività agrituristiche
presenta richiesta di nulla osta all'Ispettorato provinciale agrario (I.P.A.)
competente per territorio, corredata da una relazione contenente:
a) la descrizione dell'azienda, delle sue
caratteristiche, dei fabbricati e dell'attività di produzione agricola ivi
esercitata;
b) una descrizione dettagliata delle attività
agrituristiche che si intendono esercitare e delle loro modalità di esercizio;
c) una relazione descrittiva degli eventuali
interventi edilizi;
d) le planimetrie dei locali da adibire all'attività
con l'ubicazione dei vani destinati all'attività stessa e con i dati relativi
al numero delle camere e dei posti letto.
2. L'I.P.A., sulla base di accertamenti eseguiti
direttamente, verifica la presenza dei requisiti prescritti e rilascia il nulla
osta entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Decorso
inutilmente il termine di novanta giorni, la richiesta si intende accolta. In
tale evenienza l'IPA, entro i successivi trenta giorni, rilascia il nulla osta
per decorrenza di termini.
3. In caso di diniego è ammesso ricorso entro i
successivi trenta giorni all'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste, che decide nei successivi novanta giorni.
4. Gli IPA tengono un elenco pubblico degli operatori
agrituristici autorizzati ai sensi dell'articolo 5 ed esercitano controlli sul
mantenimento dei requisiti. I requisiti sono comunque soggetti a verifica
triennale.
Art. 5
Autorizzazione comunale
1. I soggetti di cui all'articolo 3, ricevuto il nulla
osta, presentano al comune in cui ricade l'immobile aziendale destinato alle
attività, richiesta di autorizzazione accompagnata da:
a) documentazione attestante il possesso dei requisiti
di cui agli articoli 11 e 92 del Testo unico approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
b) documentazione di data non anteriore a tre mesi ai
fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6, terzo comma, della
legge 5 dicembre 1985, n. 730;
c) copia del libretto sanitario di chi eserciterà
l'attività;
d) copia degli atti necessari per eventuali interventi
edilizi;
e) nulla osta dell'IPA;
f) parere favorevole dell'autorità sanitaria
competente relativo ai locali da adibire all'attività.
2. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma
1, nel caso delle cooperative, vanno riferiti sia al legale rappresentante sia
alla persona preposta all'esercizio dell'attività agrituristica; nel caso di
familiari dell'imprenditore, di cui all'articolo 230 bis del codice civile, i
requisiti vanno riferiti sia al familiare che chiede l'autorizzazione sia al
titolare dell'azienda.
Art. 6
Provvedimento per il rilascio dell'autorizzazione
1. Sulle richieste di autorizzazione, il sindaco
decide entro novanta giorni dalla presentazione; trascorso tale termine senza
pronuncia, la richiesta si intende accolta. In tale evenienza, entro i successivi
trenta giorni, il sindaco rilascia comunque l'autorizzazione per decorrenza di
termini.
2. In caso di accoglimento della richiesta il sindaco
rilascia un'autorizzazione che abilita, in sostituzione di ogni altro
provvedimento amministrativo, allo svolgimento dell'agriturismo con riferimento
alle attività ivi indicate. L'autorizzazione dura nove anni.
3. Il comune comunica all'IPA, alla Commissione
regionale per l'agriturismo, all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento
turistico, all'autorità di pubblica sicurezza ed al Prefetto le autorizzazioni
rilasciate.
Art. 7
Tariffe
1. Agli operatori agrituristici è fatto obbligo di
presentare al comune entro il 30 novembre di ogni anno una dichiarazione
contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno
seguente.
2. Il comune trasmette le dichiarazioni di cui al
comma 1 alla Commissione regionale per l'agriturismo e all'Azienda autonoma
provinciale per l'incremento turistico.
Art. 8
Definizione delle tariffe
1. I criteri e le modalità per la definizione delle
tariffe praticate presso le aziende agrituristiche, in quanto compatibili, sono
gli stessi utilizzati per le altre strutture ricettive.
Art. 9
Obblighi degli operatori agrituristici
l. Gli operatori agrituristici hanno obbligo di:
a) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui
all'articolo 5 e la lista dei prodotti e dei servizi con i relativi prezzi;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate
nell'autorizzazione e le tariffe;
c) tenere il registro delle presenze;
d) comunicare al sindaco, entro dieci giorni, la
cessazione o sospensione dell'attività;
e) praticare l'offerta agrituristica per almeno
novanta giorni all'anno.
Art. 10
Sospensione e revoca
1. In caso di violazione degli obblighi di cui
all'articolo 9, accertata dal comune, l'autorizzazione è sospesa dal sindaco,
per un periodo compreso tra i quindici e i sessanta giorni.
2. L'autorizzazione è revocata dal sindaco quando si
accerti che l'operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l'attività entro due anni
dalla data fissata nell'autorizzazione o la abbia sospesa da almeno un anno;
b) abbia subito in un biennio sospensioni per
violazione degli obblighi per un totale di oltre centoventi giorni;
c) abbia subito la revoca del nulla osta.
3. Il sindaco comunica il provvedimento di revoca alla
Commissione regionale per l'agriturismo, all'IPA, all'Azienda autonoma
provinciale per l'incremento turistico e all'autorità di pubblica sicurezza.
4. Qualora l'IPA accerti la perdita dei requisiti
prescritti revoca il nulla osta, dandone comunicazione al sindaco, alla
Commissione regionale per l'agriturismo e all'Azienda provinciale per
l'incremento turistico.
5. La revoca del nulla osta o dell'autorizzazione
comporta la revoca delle provvidenze regionali concesse, con obbligo di
recupero nei confronti dei beneficiari delle somme erogate, rapportate al
periodo della violazione, maggiorate degli interessi calcolati al tasso
ufficiale di sconto vigente al momento della revoca e con decorrenza dalla data
del provvedimento di concessione.
Art. 11
Modalità e limiti nell'esercizio delle attività
agrituristiche
1. Le attività di cui all'articolo 2 sono svolte in
locali ubicati all'interno dell'azienda dell'imprenditore o, nel caso di
cooperative, dell'azienda o delle aziende dei soci.
2. L'ospitalità può essere fornita in un massimo di
dieci camere per una capacità ricettiva di non più di trenta posti letto.
3. Spazi aperti da destinare a campeggi possono essere
previsti in aziende di superficie complessiva non inferiore a due ettari e per
un massimo di cinque equipaggi e venti persone.
4. Nel caso di esercizio in forma associata ovvero di
cooperative, i limiti di cui ai commi 2 e 3 sono elevati proporzionalmente al
numero delle aziende associate, fino ad un massimo di trenta camere e di
settanta posti letto ovvero di venti equipaggi e cinquanta persone, salvi i
limiti previsti per ciascuna azienda.
5. All'esercizio delle attività sono addette prevalentemente
persone operanti nell'ambito dell'azienda. Tra le qualifiche degli operai
agricoli è aggiunta quella di collaboratore agrituristico.
Art. 12
Formazione professionale
1. Alla formazione professionale degli imprenditori
agrituristici e dei loro collaboratori si provvede secondo le vigenti
disposizioni di legge prescindendo dal requisito dell'età e dal titolo di
studio.
Art. 13
Promozione dell'offerta agrituristica
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni
e i trasporti, d'intesa con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste, sentita la Commissione regionale per l'agriturismo, coordina ed
incentiva progetti di promozione dell'offerta agrituristica presentati dalle
province regionali, dagli enti parco e dalle associazioni ed organizzazioni
agrituristiche, nell'ambito e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35
della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.
2. L'Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni e i trasporti, ai sensi del comma 1, sentita la Commissione
regionale per l'agriturismo, provvede alla promozione direttamente in ambito
ultraregionale e in ambito regionale anche tramite le province regionali e gli
altri soggetti di cui al comma l.
Art. 14
Sanzioni amministrative
1. Solo l'imprenditore autorizzato può utilizzare
terminologia che richiami in qualsiasi modo l'agriturismo per indicare la
propria attività. I contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 10.000.000, che è
raddoppiata in caso di recidiva, da versare all'erario comunale.
2. L'operatore agrituristico che violi gli obblighi
previsti dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 1.500.000 a lire 3.000.000, che è raddoppiata in
caso di recidiva, da versare all'erario comunale.
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al
presente articolo si osservano le disposizioni previste dalla legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni .
4. L'emissione della ordinanza-ingiunzione e della
ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge n. 689
del 1981 spetta al sindaco del comune nel cui territorio ricade l'esercizio
dell'attività, che provvede anche su segnalazione dell'IPA.
Art. 15
Requisiti degli interventi sulle aree
1. Gli edifici e le aree attrezzate destinati a usi
agrituristici devono essere sprovvisti di barriere architettoniche a norma del decreto
legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, in
modo da rendere fruibile ai cittadini non deambulanti almeno il piano terra.
2. Gli interventi per il recupero edilizio ai fini
dell'esercizio delle attività agrituristiche sono definiti dall'articolo 20,
lettere a), b) e c) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
3. Le opere di restauro e sistemazione del patrimonio
edilizio sono realizzate nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed
architettoniche originarie anche mediante l'utilizzo dei materiali di
costruzione tradizionali della zona.
4. All'accertamento del rispetto delle disposizioni di
cui al comma 3 provvede il sindaco in sede di autorizzazione, fatte salve
eventuali ulteriori diverse competenze.
Art. 16
Commissione regionale per l'agriturismo
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nomina presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste,
la Commissione regionale per l'agriturismo, formata:
a) dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste o da un dirigente superiore da lui delegato, con funzioni di
presidente;
b) da un dirigente superiore designato dall'Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;
c) da un dirigente superiore designato dall'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente;
d) da un docente esperto in materie agrituristiche e
da un docente esperto in materie agrarie nominati all'interno di una rosa di
docenti proposta dalle Università di Catania, Palermo e Messina;
e) da un rappresentante delle organizzazioni
agrituristiche su terne proposte dalle stesse;
f) da un sindaco designato dall'Associazione nazionale
comuni italiani (A.N.C.I.).
2. La Commissione è assistita da un'apposita
segreteria, istituita dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
presso il settore competente.
3. La Commissione dura in carica tre anni.
4. La Commissione ha compiti di proposta e coordinamento.
Essa:
a) predispone lo schema del programma regionale
agrituristico e dei relativi piani annuali, ed esprime parere sulle proposte
avanzate dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1;
b) tiene l'elenco degli operatori agrituristici e
degli aiuti da ciascuno ricevuti;
c) svolge ogni altra funzione demandatale dalla
presente legge o affidatale dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste. (1)
5. Le spese per il funzionamento della Commissione
sono a carico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
6. Ai componenti esterni all'Amministrazione spettano
il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione prevista per i
dirigenti superiori regionali.
7. La Commissione è nominata ed insediata anche in
caso di mancata effettuazione delle designazioni nel termine di sessanta giorni
dalla richiesta delle medesime.
Art. 17
Aiuti all'esercizio dell'attività agrituristica (2)
1. A coloro che esercitano attività agrituristica nonchè
ai soggetti che hanno ottenuto il nullaosta ai sensi dell'articolo 4
possono essere concessi contributi per:
a) il recupero di strutture insediative destinate
all'esercizio delle attività, ivi compresi l'istallazione e il ripristino di impianti
termici e telefonici;
b) l'adattamento di spazi aperti da destinare alle
attività agrituristiche;
c) l'installazione nei fabbricati aziendali di
strutture per la conservazione dei prodotti agricoli destinati alla
somministrazione o alla vendita ai sensi dell'articolo 2;
d) la realizzazione e la sistemazione di strutture
sportive e ricreative connesse e dimensionate all'esercizio di una delle
attività.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1, è concesso un aiuto regionale equivalente ad un contributo in conto
capitale non superiore al quaranta per cento della spesa ammessa, elevabile al
cinquanta per cento nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE
del Consiglio del 28 aprile 1975.
3. L'aiuto regionale è concesso sotto forma di
concorso negli interessi e di abbuono di quota parte del capitale mutuato per
mutui di durata non superiore a quindici anni e commisurati all'intera spesa
ritenuta ammissibile fino ad un massimo di lire 300 milioni per azienda e a un
massimo di lire 600 milioni per imprenditore; in alternativa e per iniziative
di importo complessivo non superiore a 100.000 ECU, elevato del 50 per cento
nel caso di operatori agrituristici associati o riuniti in cooperative, possono
essere concessi contributi in conto capitale nella misura corrispondente alle
aliquote di cui al comma 2.
4. Per la determinazione, la concessione e
l'erogazione dei benefici di cui ai commi 2 e 3 si applicano in quanto
compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4, comma terzo, all'articolo 5,
commi primo, secondo, quarto e quinto, all'articolo 6, all'articolo 26, escluso
il comma primo, e all'articolo 27, commi quarto e quinto, della legge regionale
25 marzo 1986, n. 13, e successive modifiche e integrazioni.
5. L'ammissione ai benefici è subordinata alla
presentazione della documentazione che sarà prescritta con decreto
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
6. Gli interventi finanziari di cui alla presente
legge non sono cumulabili con analoghi aiuti pubblici per le medesime finalità
se non espressamente consentiti.
Art. 18
Vincoli di destinazione, decadenze
1. I locali, gli impianti e gli interventi per la cui
realizzazione sono stati concessi aiuti non possono essere distolti dalla loro
destinazione per la durata dei mutui o per dieci anni dalla data del collaudo.
2. Il vincolo è indicato nel provvedimento di
concessione e trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari a spese dei
beneficiari ed ha effetto per i successori a qualunque titolo nella
disponibilità degli immobili.
3. La violazione degli obblighi previsti dalla legge e
dei vincoli, modalità e termini fissati nel provvedimento di concessione
comporta gli effetti di cui all'articolo 10, comma 5.
Art. 19
Programma regionale agrituristico
1. Su proposta dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste, la Giunta regionale approva o aggiorna entro il 31
ottobre di ogni anno il programma regionale agrituristico.
2. Il programma definisce, con proiezione triennale,
gli obiettivi da raggiungere nella predisposizione ed attuazione degli
interventi e le priorità. Il programma si articola in piani annuali.
3. Il programma contiene la formulazione di interventi
organici rivolti a beneficio delle singole zone di interesse agrituristico.
4. Il programma contiene i criteri di priorità delle
iniziative private da ammettere all'aiuto pubblico con riguardo alle tipologie
di attività agrituristica e alle loro caratteristiche. (1)
Art. 20
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione, sono ammessi con
priorità ai benefici, sino alla concorrenza del cinquanta per cento degli
stanziamenti previsti in bilancio per il triennio, gli imprenditori agricoli
autorizzati che dimostrino di avere esercitato le attività di cui all'articolo
2 da almeno un biennio alla data di entrata in vigore della presente legge a
norma dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
2. La normativa di cui all'articolo 14 si applica con
decorrenza 1 gennaio 1995.
Art. 21
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge sono
autorizzate per il triennio 1994-96 le seguenti spese (espresse in milioni di
lire):
1994 1995 1996
-articolo 17
contributo in conto
capitale 800 12.000
15.000
-articolo 17
contributo in conto
interessi 200 3.000 5.000
2. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata a
norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n.
47.
Art. 22
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 9 giugno 1994.
MARTINO
NOTE:
(1) Vedi Decr. Pres. 12/10/95: "Approvazione
della deliberazione della Giunta regionale relativa a “Programma regionale
agrituristico - Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 - Artt. 16 e 19”."
Vedi Decr. Pres. 17/05/96: "Approvazione della
deliberazione della Giunta regionale relativa a “Legge regionale 9 giugno 1994,
n. 25 - Piano regionale agrituristico 1996”".
Vedi Decr. Pres. 07/06/97: "Approvazione della
deliberazione della Giunta regionale relativa a “Legge regionale 9 giugno 1994,
n. 25 - Piano regionale agrituristico 1997”."
(2) Vedi Decr. Ass. Agricoltura 16/10/1995:
"Documentazione necessaria per l'ammissione ai benefici previsti dall'art.
17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25."
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 14/06/97: "Criteri e
modalità per la concessione di aiuti finanziari relativi alla realizzazione
degli interventi di cui all'art. 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n.
25."