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Decreto 21 dicembre 2001

 

 

Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.

 

(Pubblicato su GU n. 78 del 3-4-2002)

 

 

 

  Il Direttore Generale della sanita' pubblica veterinaria alimenti e nutrizione - Ufficio VI

  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio decreto   27 luglio   1934,   n.   1265   e  successive  modifiche  o integrazioni;

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

  Vista  la  legge  23 giugno  1970,  n.  503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;

  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;

  Vista  la  decisione  del  Consiglio  90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese del settore veterinario;

  Vista  la  decisione del Consiglio 91/666/CEE dell'11 dicembre 1991 che  stabilisce le riserve comunitarie di vaccino antiaftoso e indica le banche di antigene comunitarie, tra cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;

  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive numeri 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE e 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 1 marzo 1992 concernente  il  regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto

delle  modifiche  apportate  dalla direttiva 90/423/CEE del 26 giugno 1990;

  Vista   la   decisione  della  Commissione  del  2 luglio  1992  n. 92/380/CEE   che   modifica  l'elenco  degli  istituti  e  laboratori autorizzati  a  manipolare  il virus dell'afta epizootica di cui alla direttiva 85/511/CEE;

  Visto  il  decreto  7 luglio  1992  per  la  produzione, acquisto e distribuzione  di  antigene  e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;

  Visto  il  decreto  legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle  disposizioni  in  materia  di  appalti pubblici e forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;

  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche,  recante  norme  sul  riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 3 ottobre 1992, n. 421;

  Visto  il  decreto  legislativo  4 febbraio  1993, n. 66, attuativo della  direttiva  90/677/CEE  e  92/18/CEE  in  materia di medicinali veterinari  e  disposizioni  complementari per i medicinali ad azione immunologica;

  Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino   degli   Istituti   zooprofilattici  sperimentali  a  norma dell'art.  1,  comma 1,  lettera h),  della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363,   concernente  il  regolamento  di  attuazione  della  direttiva 91/685/CEE recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

  Vista  la  decisione  della  Commissione  del  22 febbraio 2001, n. 181/CE,  recante  modifica dell'allegato I della decisione 91/666/CEE del  Consiglio,  che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica;

  Considerato  che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanita';

  Considerato  che  al  fine  di  assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento  delle quantita' necessarie di vaccini o antigeni, occorre  stabilire  le  quantita'  di vaccini e antigeni che dovranno essere   prodotte   dagli   Istituti   zooprofilattici   sperimentali incaricati;

 

Decreta:

 

Art. 1.

  Per  far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della salute costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino.

  L'onere  derivante  dall'acquisto  delle  scorte  di  vaccini  e di antigeni  grava  sul  capitolo 2558  del bilancio del Ministero della salute per l'anno 2001.

 

Art. 2.

  Le  modalita'  di  produzione,  di  conservazione  e  di  eventuale trasformazione  dei  singoli  prodotti immunizzanti presso l'Istituto zooprofilattico  sperimentale  dell'Umbria  e  delle Marche nonche' i prezzi  di  cessione  per  unita'  di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

 

Art. 3.

  E'  incaricato  della  produzione di antigene contro la peste suina classica  l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche,  con  sede  in  Perugia  per un numero complessivo di 642.663

dosi.

  Il prezzo di cessione delle suddette dosi di antigene e' fissato in L. 348,53  (0,18 euro) oltre IVA per dose che deve superare con esito favorevole i prescritti controlli.

  Il  numero  di dosi di vaccino da prepararsi da parte dell'Istituto verra'  stabilito  di  volta  in  volta  secondo  quanto indicato nei contratti di acquisto e dovranno essere pronte alle date indicate nei contratti medesimi.

 

Art. 4.

  L'Istituto   zooprofilattico   sperimentale   della   Lombardia   e dell'Emilia,  con  sede a Brescia e' incaricato della conservazione e distribuzione  di  vaccino  antiaftoso  per  bovini  e suini, nonche' dell'eventuale trasformazione degli antigeni virali per la produzione in  tempi  brevi  di  vaccino  antiaftoso, messo a disposizione dalla Commissione europea secondo le procedure comunitarie.

 

Art. 5.

  L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, produttore  del  vaccino  antipestoso di cui al presente decreto, per quanto  concerne  la  preparazione,  i  controlli  di  efficacia,  di innocuita'   e   di   sterilita'  nonche'  il  confezionamento  e  la conservazione  dei  singoli  prodotti  immunizzanti deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992  relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

  Per  l'aggiornamento  del  capitolato  tecnico  e l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui   si   renda  necessario  l'approvvigionamento,  sara'  cura  del Ministero   della   sanita'   impartire  all'Istituto  produttore  le necessarie disposizioni.

 

Art. 6.

  I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2001.

  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: Marabelli

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2002 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 110