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Decreto 21 dicembre 2001
Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.
(Pubblicato su GU n. 78 del 3-4-2002)
Il Direttore Generale della sanita' pubblica veterinaria alimenti e
nutrizione - Ufficio VI
Visto il testo
unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934,
n. 1265 e
successive modifiche o integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 giugno 1970, n.
503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;
Vista la decisione
del Consiglio 90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a
talune spese del settore veterinario;
Vista la decisione del Consiglio 91/666/CEE dell'11
dicembre 1991 che stabilisce le riserve
comunitarie di vaccino antiaftoso e indica le banche di antigene comunitarie,
tra cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione
delle direttive numeri 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE e 90/676/CEE relative
ai medicinali veterinari;
Visto il decreto
del Presidente della
Repubblica 1 marzo 1992 concernente
il regolamento di attuazione
della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta
epizootica, tenuto conto
delle
modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del 26 giugno
1990;
Vista la decisione
della Commissione del
2 luglio 1992 n. 92/380/CEE che modifica l'elenco
degli istituti e
laboratori autorizzati a manipolare
il virus dell'afta epizootica di cui alla direttiva 85/511/CEE;
Visto il decreto
7 luglio 1992 per
la produzione, acquisto e distribuzione di
antigene e vaccino per la
profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di
emergenza;
Visto il decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di
appalti pubblici e forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE,
80/767/CEE e 88/295/CEE;
Visto il decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche,
recante norme sul
riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della
legge 3 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto
legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva
90/677/CEE e 92/18/CEE
in materia di medicinali
veterinari e disposizioni
complementari per i medicinali ad azione immunologica;
Visto il decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli
Istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1,
comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
363, concernente il
regolamento di attuazione
della direttiva 91/685/CEE
recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie
di lotta contro la peste suina classica;
Vista la decisione
della Commissione del
22 febbraio 2001, n. 181/CE,
recante modifica dell'allegato I
della decisione 91/666/CEE del
Consiglio, che istituisce
riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica;
Considerato che le spese per
l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il
corrente esercizio finanziario, sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero
della sanita';
Considerato che al
fine di assicurare un uniforme e tempestivo
approvvigionamento delle quantita'
necessarie di vaccini o antigeni, occorre
stabilire le quantita'
di vaccini e antigeni che dovranno essere prodotte dagli Istituti
zooprofilattici sperimentali
incaricati;
Decreta:
Art. 1.
Per far fronte a situazioni di
emergenza il Ministero della salute costituisce, ai sensi della legge 23
dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino.
L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di
vaccini e di antigeni grava
sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della salute per
l'anno 2001.
Art. 2.
Le modalita' di
produzione, di conservazione e di eventuale trasformazione dei
singoli prodotti immunizzanti
presso l'Istituto zooprofilattico
sperimentale dell'Umbria e
delle Marche nonche' i prezzi
di cessione per
unita' di prodotto sono
specificati negli articoli che seguono.
Art. 3.
E' incaricato della
produzione di antigene contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale
dell'Umbria e delle Marche, con sede
in Perugia per un numero complessivo di 642.663
dosi.
Il prezzo di cessione delle suddette dosi di antigene e' fissato in L.
348,53 (0,18 euro) oltre IVA per dose
che deve superare con esito favorevole i prescritti controlli.
Il numero di dosi di vaccino da prepararsi da parte
dell'Istituto verra' stabilito di
volta in volta
secondo quanto indicato nei
contratti di acquisto e dovranno essere pronte alle date indicate nei contratti
medesimi.
Art. 4.
L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia
e dell'Emilia, con sede a Brescia e' incaricato della
conservazione e distribuzione di vaccino
antiaftoso per bovini
e suini, nonche' dell'eventuale trasformazione degli antigeni virali per
la produzione in tempi brevi
di vaccino antiaftoso, messo a disposizione dalla
Commissione europea secondo le procedure comunitarie.
Art. 5.
L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche,
produttore del vaccino
antipestoso di cui al presente decreto, per quanto concerne
la preparazione, i
controlli di efficacia,
di innocuita' e di
sterilita' nonche' il
confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti
immunizzanti deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto
ministeriale 7 luglio 1992 relativo
alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la
profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.
Per l'aggiornamento del
capitolato tecnico e l'allestimento di eventuali prodotti
immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si
renda necessario l'approvvigionamento, sara'
cura del Ministero della
sanita' impartire all'Istituto produttore le necessarie
disposizioni.
Art. 6.
I
prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2001
Il direttore generale: Marabelli
Registrato alla Corte dei conti il 14
febbraio 2002 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri
dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1, foglio n. 110