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Decreto 31 gennaio 2002
Ministero della Salute. Disposizione in materia di funzionamento
dell'anagrafe bovina.
aggiornato al D.M. 13 ottobre 2004 pubblicato su GU n. 237 dell'11-10-2005
(GU n. 72 del 26-3-2002)
Il Ministro della Salute
ed
Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
di concerto con
Il Ministro degli Affari Regionali
ed
Il Ministro per l'innovazione e le Tecnologie
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317,
recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa
all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Visto il decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 196, concernente attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e
aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;
Visto il regolamento (CE) n. 132/99 della
Commissione del 21 gennaio 1999 recante modifica del regolamento 2630/97 per
quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del
sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un
sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura
delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine, e che abroga il
regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, in particolare il titolo I;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalita' per l'identificazione e
la registrazione dei bovini;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n.
381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazione in
agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano e, in
particolare, l'art. 4 che prevede che il Ministro della salute ed il Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro degli affari
regionali ed il Ministro per l'innovazione delle tecnologie, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, determinino le modalita' e le procedure operative per la
gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale di cui al citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 437/2000, nonche' per la trasmissione informatica
dei dati;
Ritenuta la necessita' di determinare le modalita' e le procedure operative per
la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 437/2000 dinanzi citato;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 dicembre 2001 e 31
gennaio 2002;
Decretano:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) anagrafe bovina: il sistema di identificazione e registrazione degli animali
della specie bovina;
b) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria
all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali
oggetto del presente decreto. Ciascuna azienda viene univocamente identificata
dal codice IT seguito da un codice di 8 caratteri composto da:
1) codice ISTAT del comune in cui e' ubicata (tre caratteri);
2) sigla automobilistica della provincia (due caratteri);
3) numero progressivo dell'allevamento all'interno di quel comune (tre
caratteri);
c) allevamento: un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in
un'azienda intesa come unita' epidemiologica e, in caso di piu' allevamenti in
un'azienda, questi ultimi devono formare un'unita' distinta avente la medesima
qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene univocamente identificato da:
1) codice azienda (di cui al punto precedente);
2) codice fiscale del proprietario dell'allevamento;
3) codice ISTAT della specie animale;
d) proprietario dell'allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica
proprietaria degli animali presenti in allevamento. Ciascun proprietario viene
univocamente identificato dal suo codice fiscale;
e) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali,
anche temporaneamente, nonche' durante il trasporto o nel mercato, individuata
mediante il codice fiscale correlato al codice dell'azienda, ad esclusione della
fattispecie del trasporto. Nel caso in cui il detentore non coincida con il
proprietario, anche quest'ultimo e' individuato con il proprio codice fiscale
correlato al codice dell'azienda;
f) animale: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e
Bubalus bubalus;
g) animale da macello: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison
bison e Bubalus bubalus, destinato ad essere condotto ad un macello o ad un
centro di raccolta, dal quale potra' essere avviato solamente alla macellazione;
h) stabilimento di macellazione: stabilimento autorizzato dall'autorita'
competente ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, identificato
da un codice univoco e dal codice fiscale;
i) autorita' competente: il Ministero della salute, e, ciascuno per la propria
competenza: le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende
unita' sanitarie locali, l'AGEA e gli organismi pagatori;
j) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il dato e'
accettato e registrato nella Banca dati nazionale, con le modalita' stabilita
dal manuale operativo;
k) certificazione: l'esito dei procedimenti di controllo attuati dalla autorita'
competente al fine di garantire la congruenza dell'informazione pervenuta in
anagrafe con quanto rilevabile ad un controllo;
l) certificato elettronico di identita': l'abilitazione per l'accesso alla banca
dati nazionale;
m) manuale operativo: manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina
emanato si sensi dell'art. 6, comma 2;
n) evento: ogni notizia riguardante il singolo capo ovvero l'allevamento.
(*) N.d.R.: Articolo cosi modificato dal D.M. 13
ottobre 2004 pubblicato su GU n. 237 dell'11-10-2005
Art. 2.
Sistema di identificazione e registrazione
degli allevamenti e capi della specie bovina
1. Le principali finalita' dell'anagrafe bovina sono:
a) tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio zootecnico (costituzione
e funzionalita' della rete di epidemiosorveglianza);
b) fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di
carni bovine e consentire un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto;
c) assicurare efficienza ed efficacia nella gestione, nell'erogazione e nel
controllo dei regimi di aiuto comunitari.
2. L'anagrafe bovina comprende i seguenti elementi:
a) i marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali;
b) i passaporti per gli animali;
c) i registri tenuti presso ciascuna azienda;
d) la banca dati informatizzata.
3. Sono responsabili del funzionamento del sistema di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, ciascuno per le proprie
competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto:
a) i detentori degli animali;
b) i responsabili degli stabilimenti di macellazione;
c) i fornitori di marchi auricolari inclusi i produttori e i distributori;
d) le associazioni nazionali allevatori di specie e di razza di cui alla legge
15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche;
e) i servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali;
f) AGEA e organismi pagatori;
g) le regioni e le province autonome;
h) il Ministero della salute.
4. L'anagrafe bovina si basa:
a) sulle dichiarazioni del detentore degli animali e del responsabile dello
stabilimento di macellazione;
b) sulla registrazione degli eventi nella banca dati nazionale, da effettuarsi
nei tempi stabiliti dal presente decreto.
5. L'Azienda unita' sanitaria competente a livello territoriale certifica
l'iscrizione del capo nella banca dati nazionale e conseguentemente rilascia e
vidima il documento individuale degli animali, denominato passaporto.
(*) N.d.R.: Articolo cosi modificato dal D.M. 13
ottobre 2004 pubblicato su GU n. 237 dell'11-10-2005
Art. 3.
Marchi auricolari
1. Gli animali della specie bovina
devono essere identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun
orecchio, conforme a quanto stabilito in allegato I. Sono fatte salve le diverse
modalita' di identificazione degli animali della specie bovina nati prima del 1
gennaio 1998, non destinati agli scambi intracomunitari.
2. I marchi auricolari apposti sugli animali non possono essere tolti o
sostituiti. In caso di smarrimento di uno dei due marchi auricolari, il marchio
da apporre deve riportare il medesimo codice identificativo di quello smarrito.
3. In conformita' alle procedure operative di cui all'art. 6, comma 2,
l'assegnazione dei codici individuali dei marchi auricolari spettanti a ciascun
allevamento e' effettuata dalla banca dati nazionale in collaborazione con il
servizio veterinario della ASL competente.
4. Il fornitore di marchi auricolari
consegna, previa registrazione nella banca dati nazionale ed in conformita'
alle procedure operative di cui all'art. 6, comma 2, al detentore degli
animali, i marchi auricolari richiesti per l'allevamento e per ciascun marchio
una cedola identificativa del bovino prestampata con il numero della marca ed i
dati dell'allevamento stesso, conforme al modello riportato nell'allegato II.
5. I marchi possono essere
commercializzati solo previa certificazione di conformita' del Ministero della
salute. I criteri e le modalita' per ottenere la certificazione sono emanati
dal Ministro della salute, con decreto entro quarantacinque giorni dalla
pubblicazione del presente decreto.
Art. 4.
Passaporto
1. Il servizio veterinario della Azienda unita' sanitaria locale competente
provvede al rilascio e alla vidimazione del passaporto, entro quattordici giorni
dalla notifica del detentore di cui all'art. 7, comma 5, per gli animali
identificati conformemente all'art. 3, dopo l'iscrizione e la verifica del capo
nella banca dati nazionale. A certificazione dell'avvenuta verifica della
presenza dei dati nella banca dati nazionale, sul passaporto dovra' essere
presente un codice attribuito dal Centro servizi nazionale. Il modello del
passaporto e' conforme al modello riportato nell'allegato III.
2. Il Servizio veterinario dell'Azienda unita' sanitaria competente puo'
autorizzare uno dei soggetti di cui all'art. 14 per la sola stampa del
passaporto secondo modalita' tecniche stabilite dal manuale operativo.
3. L'informazione relativa alla data di nascita del capo ed al codice di
identificazione della madre puo' essere omessa sul passaporto, di cui al comma 1
esclusivamente per gli animali nati prima del 1° gennaio 1998.
4. Il passaporto accompagna gli animali in ogni spostamento.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, ferme restando le norme a tutela del
benessere animale, tenuto conto che gli animali il cui ombelico non sia del
tutto cicatrizzato non sono idonei al trasporto ai sensi del decreto legislativo
n. 532/1992 e decreto legislativo n. 388/1998, e' consentita la movimentazione
intraregionale di un vitello di meno di quattro settimane di eta', correttamente
identificato e accompagnato dalla cedola identificativa e dalla dichiarazione di
provenienza (mod. 4). Il trasporto deve avvenire alle seguenti condizioni:
a) il detentore dell'azienda di origine appone le marche auricolari, registra il
capo nel registro di cui all'art. 5 e nella banca dati nazionale;
b) gli animali devono essere trasportati direttamente dall'allevamento di
nascita all'allevamento di destinazione;
c) la movimentazione deve avvenire esclusivamente in ambito regionale;
d) in deroga al disposto della lettera c) il trasporto del capo puo' avvenire
unicamente tra regioni sulla base di un apposito accordo stipulato dalle regioni
interessate.
6. Le regioni con proprio regolamento definiscono obblighi e responsabilita' dei
soggetti detentori relativamente alle operazioni di trasporto e consegna di cui
alla lettera c) e d) e gli adempimenti necessari al fine della tracciabilita'
dei capi, in ogni momento della vita dell'animale.
7. Entro sette giorni dall'arrivo del capo il detentore dell'azienda di
destinazione trasmette la cedola identificativa e la dichiarazione di
provenienza (mod. 4) alla azienda sanitaria locale (ASL) competente per
territorio, che provvede a stampare il passaporto. Sul retro del passaporto il
nuovo detentore riporta il passaggio di proprieta' del vitello.
(*) N.d.R.: Articolo cosi modificato dal D.M. 13
ottobre 2004 pubblicato su GU n. 237 dell'11-10-2005
Art. 5.
Registrazione
1. Ogni azienda ed ogni allevamento, come definiti all'art. 1, comma 1, lettere
b) e c), devono essere registrati presso il servizio veterinario
territorialmente competente, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e dall'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, e devono
essere registrati nella banca dati nazionale.
2. Il titolare dell'azienda deve comunicare al servizio veterinario competente
ogni variazione relativa alla propria azienda entro sette giorni dall'evento.
3. Il servizio veterinario dell'A.U.S.L.
competente registra presso la BDN ogni variazione relativa alle aziende e agli
allevamenti che insistono sul territorio di competenza.
4. Ogni azienda deve avere un registro
aziendale. Il registro aziendale e' rilasciato e tenuto secondo quanto disposto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317,
ed e' conforme al modello riportato nell'allegato IV al presente decreto. Nel
caso in cui in una stessa azienda siano presenti piu' allevamenti a ciascun
proprietario e' rilasciato un registro aziendale.
5. Per gli animali della specie bovina il
registro aziendale puo' essere realizzato anche in via informatica, con
modalita' dirette ad impedirne la contraffazione, secondo procedure e modalita'
stabilite nel manuale operativo previsto all'art. 6, comma 2.
Art. 6.
1. La Banca dati nazionale (BDN)
informatizzata e' unica ed e' realizzata in conformita' con quanto previsto
dall'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; garantisce le
funzionalita' citate al comma 1 dello stesso articolo, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 5 del regolamento CE n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Le procedure operative di attuazione del presente decreto sono predisposte dal Comitato di cui all'art. 15, in apposito manuale operativo da emanarsi entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a cura del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole e forestali, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.(*)
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione del soggetto interessato al fine di garantire l'interoperabilita' della BDN e del SIAN.
(*) N.d.R.: Comma cosi modificato dal D.M. 13
ottobre 2004 pubblicato su GU n. 237 dell'11-10-2005
Art. 7.
Compiti del detentore
1. Il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, deve tenere
debitamente aggiornato il registro di cui all'art. 5, comma 4. Entro tre giorni
dall'ingresso in stalla, dall'uscita dalla stalla, ovvero dalla marcatura dei
capi, il detentore riporta nel registro, almeno le seguenti informazioni:
a) per ciascun animale detenuto: il codice di identificazione, la data di
nascita, la data di ingresso in stalla, il codice della madre, il sesso e la
razza;
b) la data del decesso per gli animali morti in allevamento;
c) per gli animali che lasciano l'allevamento: la data di partenza, il codice di
identificazione dell'azienda o dello stabilimento di macellazione di
destinazione, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'allevamento o
dello stabilimento di macellazione di destinazione, ai quali viene trasferito
l'animale, gli estremi dei certificati sanitari o documenti di accompagnamento
(mod. 4);
d) per gli animali che arrivano nell'allevamento: la data di ingresso in stalla,
il codice di identificazione dell'azienda dalla quale l'animale proviene e gli
estremi dei certificati sanitari o documenti di accompagnamento (mod. 4).
2. Ciascun detentore di animali della specie bovina acquista i marchi auricolari
presso le figure previste all'art. 2, comma 3, lettera c) registrati nell'elenco
di cui all'art. 12, comma 1, lettera b). Il detentore puo' acquistare un numero
massimo di marchi auricolari corrispondenti al proprio fabbisogno annuale.
3. I marchi auricolari non possono essere utilizzati in allevamenti diversi da
quello per il quale sono stati rilasciati.
4. Entro venti giorni dalla nascita, ed in ogni caso prima che l'animale lasci
l'azienda in cui e' nato, il detentore appone i marchi auricolari previsti
all'art. 3 e trascrive le nascite nel registro di cui all'art. 5.
5. Entro sette giorni dall'apposizione dei marchi auricolari il detentore
registra nella banca dati nazionale le informazioni di cui al comma precedente
ovvero puo' comunicarle formalmente al servizio veterinario della Azienda unita'
sanitaria locale competente attraverso la consegna della documentazione prevista
(cedola), correttamente compilata. La ASL provvede alla registrazione nella
banca dati nazionale entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione
della documentazione, e provvede a conservare tale documentazione agli atti.
Nella banca dati nazionale dovra' essere registrata anche la data di ricevimento
della comunicazione ovvero della notifica.
6. Entro i sette giorni successivi ai controlli previsti dal decreto legislativo
3 marzo 1993, n. 93, il detentore di animali della specie bovina importati da
Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio comunitario appone al capo,
nelle modalita' indicate dal presente decreto e dal manuale operativo, i marchi
auricolari di cui all'art. 3.
7. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 5 e, in ogni caso, prima
che gli animali lascino l'azienda, il detentore registra nella banca dati
nazionale le importazioni ovvero le comunica formalmente al servizio veterinario
della Azienda unita' sanitaria locale competente, consegnando la documentazione
prevista correttamente compilata. La ASL provvede alla registrazione nella banca
dati nazionale entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della
documentazione, e ne conserva copia. Nella banca dati nazionale dovra' essere
registrata anche la data di ricevimento della comunicazione ovvero della
notifica.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 6 non occorre procedere
all'identificazione di quegli animali importati da Paesi terzi, destinati ad un
macello situato nel territorio nazionale e che debbano essere effettivamente
macellati entro i venti giorni successivi ai controlli di cui al decreto
legislativo del 3 marzo 1993, n. 93.
9. Il detentore:
a) e' responsabile della corretta tenuta dei passaporti, delle cedole
identificative, dei marchi auricolari e del registro aziendale;
b) completa, all'arrivo di ciascun animale, il passaporto, inserendo la data di
ingresso in allevamento, il proprio codice aziendale e la propria firma negli
spazi previsti;
c) compila la specifica sezione dei passaporti relativa ai premi comunitari;
d) comunica entro 48 ore all'autorita' di polizia giudiziaria competente e al
servizio veterinario dell'Azienda unita' sanitaria locale lo smarrimento ovvero
il furto degli animali ovvero il furto o lo smarrimento della documentazione di
cui alla lettera a). La ASL competente provvedera' alla registrazione delle
comunicazioni nella banca dati nazionale;
e) comunica la morte di un animale, ove non provveda direttamente, inviando il
passaporto al servizio veterinario dell'Azienda unita' sanitaria locale
competente, entro sette giorni dalla data del decesso, per la successiva
registrazione nella banca dati nazionale.
10. Il detentore comunica alla banca dati nazionale ogni movimentazione in
entrata ed in uscita dall'azienda compresa l'uscita per la macellazione entro
sette giorni dall'evento.
11. Il detentore puo' registrare direttamente le comunicazioni di cui al comma
10 nella banca dati nazionale secondo le procedure operative di cui all'art. 6,
comma 2. Qualora il detentore si avvalga della AUSL, invia, per ciascun animale
movimentato, al servizio veterinario della Azienda unita' sanitaria locale
competente, entro sette giorni, la documentazione prevista nel manuale
operativo, per la successiva registrazione nella banca dati nazionale.
12. Per le operazioni di cui ai precedenti commi 5, 7, 10 e 11, il detentore
puo' avvalersi, previa specifica delega, di uno dei soggetti di cui all'art. 14
del presente decreto. Il soggetto delegato provvede alla registrazione delle
informazioni in banca dati nazionale entro i cinque giorni lavorativi successivi
alla ricezione della documentazione prevista dal manuale operativo e la conserva
agli atti. In banca dati nazionale dovra' essere registrata anche la data di
ricevimento della comunicazione ovvero della notifica. Il soggetto delegato
registra gli eventi comunicati dal detentore sulla base di un protocollo
progressivo. Le comunicazioni degli eventi fatte da parte del detentore ad uno
dei soggetti delegati di cui all'art. 14, sono equiparate a quelle fatte all'autorita'
competente.
13. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione di
provenienza (mod. 4) dovra' essere compilata sulla base dei dati correttamente
registrati nella banca dati nazionale e riportati sul passaporto secondo le
modalita' previste dal manuale operativo.
(*) N.d.R.: Articolo cosi modificato dal D.M. 13
ottobre 2004 pubblicato su GU n. 237 dell'11-10-2005
Art. 8.
Compiti del titolare dello stabilimento di
macellazione
1. Il responsabile dello stabilimento di
macellazione preventivamente registrato nella BDN:
a) comunica alla BDN e contestualmente, ove esistente, alla banca dati
regionale, per via informatica, entro sette giorni dalla macellazione, tutte le
informazioni relative ai capi macellati, cosi' come definite nel manuale
operativo;
b) provvede, sotto controllo del servizio veterinario, alla distruzione dei
marchi auricolari degli animali macellati.
Art. 9.
Compiti dei fornitori dei marchi
auricolari
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 437/2000, l'elenco dei fornitori di marchi auricolari e'
registrato nella banca dati nazionale a seguito di domanda di riconoscimento
conforme al modello riprodotto nell'allegato V.
2. I fornitori di marchi auricolari sono cancellati dall'elenco nel caso di
produzione e distribuzione di marchi non conformi a quanto previsto all'art. 3
del presente decreto.
3. I fornitori trasmettono alla banca dati nazionale e contestualmente, ove
esistente, alla banca dati regionale l'elenco dei marchi forniti a ciascun
allevamento, contestualmente alla consegna, secondo le modalita' definite nel
manuale operativo.
4. Nell'elenco di cui al comma 1 sono inserite anche le regioni e le Aziende
unita' sanitarie locali, che siano state iscritte a seguito di richiesta al
Ministero della salute. In questo caso i suddetti soggetti assumono gli stessi
obblighi previsti a carico delle figure di cui all'art. 2, comma 3, lettera c).
(*) N.d.R.: Articolo cosi modificato dal D.M. 13
ottobre 2004 pubblicato su GU n. 237 dell'11-10-2005
Art. 10.
Compiti del servizio veterinario delle
aziende unita' sanitarie locali
1. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale:
a) e' connesso alla BDN;
b) rilascia e vidima il passaporto di cui
all'art. 4;
c) vigila sulla corretta applicazione
delle disposizioni previste per l'identificazione e registrazione degli animali
ed in particolare effettua i controlli previsti dal regolamento (CE) 2630/1997
e successive modifiche presso le aziende zootecniche e ne registra l'esito
nella BDN secondo le modalita' riportate nel manuale operativo di cui all'art.
6, comma 2; il veterinario ufficiale annota il proprio nome, la data del
controllo e la propria firma sul
registro previsto all'art. 5;
d) registra ed aggiorna nella banca dati
nazionale le informazioni relative alle aziende zootecniche e agli allevamenti;
e) registra, nella BDN le informazioni relative alle nascite, alle
movimentazioni, alle macellazioni, alle introduzioni da Paesi membri e alle
importazioni da Paesi terzi per quei detentori che non intendono avvalersi
della facolta' di registrare direttamente i dati o di avvalersi di convenzioni
con altri organismi;
f) registra nella BDN il furto e lo
smarrimento di animali, di cedole identificative, dei passaporti e dei marchi
auricolari;
g) stampa da sistema e rilascia il duplicato del passaporto smarrito e/o
oggetto di furto entro quattordici giorni dalla data di notifica. Il nuovo
passaporto riporta l'indicazione "DUPLICATO";
h) invia, ai sensi del regolamento (CE)
132/1999 i verbali dei controlli che evidenziano le irregolarita',
all'organismo pagatore.
2. I servizi veterinari di ciascuna
azienda unita' sanitaria locale, che effettuano l'ispezione e la vigilanza
negli stabilimenti di macellazione, controllano l'avvenuta distruzione dei
marchi auricolari, preventivamente tagliati a cura del responsabile dello
stabilimento e custodiscono per tre anni ai sensi del regolamento (CE)
1760/2000 i passaporti degli animali debitamente annullati.
Art. 11.
Compiti delle regioni e delle province
autonome
1. Fermo restando il riparto delle
competenze di cui al titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, le regioni e le province autonome:
a) assicurano il corretto funzionamento
del sistema di identificazione e registrazione sul territorio di propria
competenza ed in particolare organizzano, coordinano e verificano l'attivita'
prevista all'art. 10 da parte dei servizi veterinari delle AUSL;
b) disciplinano le modalita' e le
procedure di cui all'art. 5, comma 5.
2. Le regioni e le province autonome sono
connesse alla BDN.
3. Ferma restando l'ufficialita' dei dati
della BDN, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle procedure
definite di cui all'art. 6, comma 2, relative all'uniformita' dei tempi, dei
flussi informativi e dei controlli, possono stabilire criteri organizzativi
riguardanti le fasi gestionali di afflusso dei dati alla banca dati regionale,
garantendo in tempo reale l'aggiornamento della BDN.
Art. 12.
1. Il Ministero della salute:
a) detiene la banca dati nazionale delle
aziende, degli allevamenti e dei capi bovini prevista all'art. 6 e ne
garantisce l'accesso o la consultazione a chiunque vi abbia interesse ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Assegna ai detentori o loro delegati il
certificato elettronico di identita' che distribuisce per il tramite del
servizio veterinario delle AUSL;
b) redige l'elenco dei fornitori di marchi
auricolari e ne certifica la conformita';
c) in caso di grave inadempienza agli
obblighi sottoscritti dal fornitore di marchi auricolari, sospende o revoca
l'iscrizione del predetto fornitore da tale elenco;
d) comunica alle regioni e province
autonome l'elenco dei fornitori registrati e le eventuali modifiche;
e) comunica, per via informatica, ai servizi veterinari di ciascuna azienda
unita' sanitaria locale, alle regioni e alle province autonome, le variazioni
relative a ciascun azienda e ai capi ivi detenuti, compresi i movimenti e i
capi macellati, per l'espletamento dei compiti previsti agli articoli 10 e 11.
2. Il Ministero della salute, in quanto
autorita' competente ai sensi della normativa comunitaria, verifica la corretta
applicazione della disciplina prevista dal presente decreto, all'uopo
avvalendosi di uno specifico organismo di ispezione.
3. Per l'applicazione del presente
articolo il Ministero della salute si avvale del Centro servizi nazionale
attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del
Molise "G. Caporale", con sede in Teramo.
Art. 13.
1. La banca dati nazionale deve contenere
e rendere disponibili all'AGEA ed agli organismi pagatori, ai sensi del
regolamento (CE) n. 3887/92, del regolamento (CE) n. 1254/99, nonche' ai sensi
del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 gennaio 2000,
almeno i seguenti dati:
a) identificativo fiscale e dati anagrafici dell'allevamento:
1) tipo di produzione;
2) aziende autorizzate decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997;
3) iscrizioni ai libri genealogici di razza;
b) identificativo individuale degli animali della specie bovina:
1) marca auricolare;
2) data di nascita;
3) sesso;
4) razza o tipo genetico;
5) data di entrata in allevamento;
6) periodo di lattazione (data di inizio e di fine);
7) codice della madre;
8) data di presentazione e codice della domanda di premio;
9) codice del libro genealogico di iscrizione;
c) movimenti intercorsi nella vita di un animale individualmente identificato e
registrato:
1) data di uscita dall'allevamento;
2) codice aziendale del nuovo allevamento ovvero codice univoco aziendale della
struttura di macellazione;
d) dati relativi alla morte di un animale identificato e registrato:
1) data di morte;
e) dati relativi alla macellazione:
1) data di macellazione;
2) marca auricolare;
3) numero di macellazione attribuito alla carcassa;
4) peso della carcassa;
5) classificazione;
6) categoria;
7) codice univoco identificativo della struttura di macellazione;
f) dati relativi ad animali macellati su disposizione dell'autorita' sanitaria
nell'ambito di programmi di eradicazione o di controllo di malattie infettive e
di campagne di profilassi:
1) data di macellazione;
2) causa di macellazione;
3) marca auricolare;
4) esiti positivi test definitivi BSE;
g) anomalie rilevabili nella banca dati nazionale e codificate nel manuale
operativo;
h) inadempienze ed irregolarita' nel sistema di identificazione e registrazione
rilevate nell'ambito dell'attivita' di controllo ed eventuali sanzioni irrogate:
1) codice aziendale;
2) tipo di inadempienza ed irregolarita' codificate nel manuale operativo;
3) data della sanzione;
4) tipo di sanzione;
5) importo della sanzione;
i) sanzioni irrogate per inadempienze ed irregolarita' dalle strutture di
macellazione per quanto attiene la materia oggetto del presente decreto:
1) codice univoco dello stabilimento della struttura di macellazione;
2) tipo di inadempienza o irregolarita' codificate;
3) data della sanzione;
4) tipo di sanzione;
5) importo della sanzione;
j) esiti positivi dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate e ad effetto
anabolizzante di cui al decreto legislativo n. 336/1999;
k) anomalie riscontrate nelle domande di premio e nei controlli in loco:
1) allevamento sottoposto a campione;
2) tipo del campione;
3) data del controllo;
4) esito controllo favorevole;
5) esito controllo con anomalie;
6) tipo di anomalie codificate nel manuale operativo;
7) tipo di sanzione (amministrativa, penale, etc.);
8) importo della sanzione.
2. L'immissione dei dati di cui al comma 1 e' effettuata, nel termine previsto
dalla normativa comunitaria ovvero dal presente decreto ovvero, in mancanza di
termine nelle suddette disposizioni, entro dieci giorni dal verificarsi
dell'evento, da parte:
a) del detentore per i dati di cui alla lettera a), punto 1, lettera b) punto
1-punto 8, lettera c) punto 1 e punto 2, lettera d) punto 1 del comma 1;
b) della struttura di macellazione per i dati di cui alla lettera e) del comma
1;
c) della AUSL per i dati di cui alla lettera a) punto 2, lettera f), lettera h),
lettera i) e lettera j) del comma 1;
d) dell'AGEA per i dati di cui alla lettera b) punto 8 e lettera k) del comma 1;
e) della banca dati nazionale per i dati di cui alla lettera g) del comma 1;
f) delle Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza di cui alla
legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modifiche per i dati di cui alla
lettera a) punto 3 e lettera b) punto 9 del comma 1;
g) l'Associazione italiana allevatori per il dato di cui alla lettera b), punto
6 nel solo caso degli animali sottoposti ai controlli delle attitudini
produttive ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modifiche.
3. L'AGEA e gli organismi pagatori regionali sono connessi alla banca dati
nazionale secondo modalita' tecniche stabilite nel manuale operativo.
4. Il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e
forestali, d'intesa con le regioni, ciascuno per quanto di competenza,
determinano le modalita' di adeguamento del patrimonio informativo della banca
dati nazionale in modo da garantirne l'adeguamento all'evoluzione della
normativa comunitaria concernente la politica agricola comune in materia
zootecnica.
(*) N.d.R.: Articolo cosi modificato dal D.M. 13
ottobre 2004 pubblicato su GU n. 237 dell'11-10-2005
Art. 14.
Assistenza
1. Il detentore, ove non provveda direttamente per l'adempimento degli obblighi
previsti dal presente decreto, puo' avvalersi, previa comunicazione, del
Servizio veterinario dell'Azienda unita' sanitaria locale competente, oppure
opera, conferendo specifica delega, con l'assistenza degli organismi di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e dei veterinari
riconosciuti ai sensi dell'art. 1, lettera s), del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 196, nonche' dell'Associazione italiana allevatori e delle associazioni
ad essa aderenti.
2. Il titolare dello stabilimento di macellazione, ove non provveda direttamente
per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto, puo' operare con
l'assistenza di associazioni o di altre organizzazioni a tal fine delegate ai
sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
437/2000 oltre che degli organismi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15
giugno 2000, n. 188; ai fini dell'espletamento di tali adempimenti le regioni
possono individuare con proprio regolamento altri soggetti. Nel caso di
stabilimenti di macellazione a capacita' limitata il titolare, ove non provveda
direttamente per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto,
puo' avvalersi, previo accordo, del servizio veterinario dell'Azienda unita'
sanitaria locale competente per territorio, purche' sia garantita, in ogni caso,
la comunicazione degli eventi entro i sette giorni previsti.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il detentore
e il titolare dello stabilimento di macellazione devono, ove non vi abbiano gia'
provveduto, ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui al presente decreto,
comunicare la volonta' di operare direttamente o di avvalersi del servizio
veterinario dell'ASL competente ovvero di uno dei soggetti di cui al comma
precedente.
4. Le Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza di cui alla legge
15 gennaio 1991, n. 30, e successive modifiche per gli adempimenti di cui al
precedente art. 13, comma 2, lettera f) opereranno secondo le modalita'
stabilite in ambito S.I.A.N.
5. A.G.E.A. e gli organismi pagatori e le regioni possono stipulare apposita
convenzione per le finalita' previste dal presente decreto con i soggetti di cui
al comma 1.
6. Il servizio veterinario della Azienda sanitaria competente vigila sulla
corretta esecuzione degli adempimenti di cui ai precedenti articoli 7 e 8.
(*) N.d.R.: Articolo cosi modificato dal D.M. 13
ottobre 2004 pubblicato su GU n. 237 dell'11-10-2005
Art. 15.
Coordinamento
1. E' istituito, con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle
politiche agricole e forestali, il Comitato tecnico di coordinamento e composto
da:
a) un rappresentante del Ministero della salute;
b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) un rappresentante del Ministro delle innovazioni e delle tecnologie;
d) un rappresentante del Centro servizi nazionale;
e) un rappresentante di AGEA area coordinamento;
f) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni.
2. Il Comitato di cui al comma 1 predispone le procedure di cui all'art. 6,
comma 2, e propone le modifiche alla disciplina del presente decreto da
adottarsi con le medesime modalita' di emanazione del presente decreto. Il
Comitato verifica la compatibilita' della banca dati regionale con i criteri di
cui all'art. 11, comma 3, ai fini del riconoscimento da parte del Ministero
della salute della operativita' della banca dati regionale.
3. Il Comitato di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attivita' previste dal
presente articolo si riunisce almeno ogni 3 mesi e si avvale di un tavolo
tecnico consultivo a cui partecipano anche i rappresentanti dei soggetti
maggiormente rappresentativi di cui all'art. 14.
(*) N.d.R.: Articolo cosi modificato dal D.M. 13
ottobre 2004 pubblicato su GU n. 237 dell'11-10-2005
Art. 16.
1. Gli adempimenti previsti dal presente
decreto sono attuati in maniera da consentire la piena operativita' delle
disposizioni del presente provvedimento a partire dal 1 luglio 2002.
2. Il presente decreto trova applicazione
anche nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, fatte
salve le disposizioni adottate nell'ambito delle rispettive autonomie
statutarie, assicurando comunque l'interconnessione con il sistema nazionale.
Il presente decreto e' inviato alla Corte
dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2002
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro degli affari regionali
La Loggia
Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Stanca
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute,
foglio n. 170
Allegati (modificati dal D.M. 13 ottobre 2004 - pubblicato su GU n. 237 dell'11.10.2005)
(omessi)