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Regolamento n. 1257 del 17/05/1999

 

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti  Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 160 del 26/06/1999

 

 

Premessa

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli artt. 36 e 37;

vista la proposta della Commissione;

visto il parere del Parlamento europeo;

visto il parere del Comitato economico e sociale;

visto il parere del Comitato delle regioni;

visto il parere della Corte dei conti;

(1) considerando che una politica comune dello sviluppo rurale dovrebbe accompagnare e integrare altri strumenti della politica agricola comune e contribuire in tal modo al conseguimento degli obiettivi di tale politica, enunciati nell' art. 33, paragrafo 1, del trattato;

(2) considerando che, a norma dell' art. 33, paragrafo 2, lettera a), del trattato, nell' elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare il carattere particolare dell' attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole;

(3) considerando che, a norma dell' art. 159 del trattato, l' attuazione delle politiche comunitarie deve tener conto degli obiettivi della coesione economica e sociale stabiliti dagli artt. 158 e 160 e concorrere alla loro realizzazione; che le misure destinate allo sviluppo rurale dovrebbero pertanto contribuire a tale politica nelle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo n. 1) e nelle regioni con difficoltà strutturali (obiettivo n. 2), definite dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

(4) considerando che fin dal 1972 nella politica agricola comune sono state introdotte misure intese a sostenere il miglioramento delle strutture agrarie; che da quasi due decenni si cerca di inserire la politica delle strutture agrarie nel più ampio contesto socioeconomico delle zone rurali; che la riforma del 1992 ha dato particolare rilievo alla dimensione ambientale dell' agricoltura in quanto principale utilizzatrice della terra;

(5) considerando che la politica rurale è attualmente condotta attraverso una serie di strumenti complessi;

(6) considerando che nei prossimi anni l' agricoltura dovrà adeguarsi a nuove realtà ed ad ulteriori cambiamenti per quanto riguarda l' evoluzione del mercato, la politica che lo disciplina e le norme commerciali, le esigenze e le preferenze del consumatore e il prossimo allargamento della Comunità; che tali cambiamenti influenzeranno non soltanto i mercati agricoli, ma anche l' economia locale delle zone rurali in generale; che una politica dello sviluppo rurale dovrebbe essere finalizzata a ricostituire e a rafforzare la competitività delle zone rurali, contribuendo in tal modo a mantenere e a creare posti di lavoro in queste zone;

(7) considerando che tale evoluzione dovrebbe essere incoraggiata e sostenuta mediante una riorganizzazione ed una semplificazione degli attuali strumenti dello sviluppo rurale;

(8) considerando che tale riorganizzazione dovrebbe tener conto dell'esperienza acquisita nell' applicazione degli strumenti già esistenti e basarsi pertanto su tali strumenti, che sono quelli utilizzati nell' ambito degli attuali obiettivi prioritari, volti a promuovere lo sviluppo rurale accelerando l' adattamento delle strutture agrarie nel quadro della riforma della politica agricola comune, nonché ad agevolare lo sviluppo e l'adeguamento delle zone rurali [obiettivi n. 5a e n. 5b)], come previsto dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti e dal regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni d' applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento, nonché da quelli introdotti quali misure di accompagnamento della riforma della politica agricola comune del 1992 dal regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell' ambiente e con la cura dello spazio naturale, dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura, e dal regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo;

(9) considerando che le linee generali della politica riformata dello sviluppo rurale dovrebbero applicarsi a tutte le zone rurali della Comunità;

(10) considerando che le tre misure di accompagnamento introdotte dalla riforma della politica agricola comune del 1992 (politica agroambientale, prepensionamento e imboschimento) dovrebbero essere completate dal regime di aiuto per le zone svantaggiate e per le zone soggette a vincoli ambientali;

(11) considerando che altre misure per lo sviluppo rurale dovrebbero essere inserite in programmi di sviluppo integrato per le regioni dell' obiettivo n. 1 e possono far parte di programmi per le regioni dell' obiettivo n. 2; (12) considerando che nelle zone rurali le misure per lo sviluppo rurale dovrebbero accompagnare e completare le politiche di mercato;

(13) considerando che il sostegno del FEAOG allo sviluppo rurale dovrebbe essere basato su un unico quadro giuridico che definisca le misure ammissibili al sostegno, i loro obiettivi e i criteri per l' ammissione;

(14) considerando che, data la varietà delle zone rurali della Comunità, la politica di sviluppo rurale dovrebbe attenersi al principio della sussidiarietà; che essa dovrebbe pertanto essere il più decentrata possibile e imperniata sulla partecipazione e su un approccio dal basso verso l' alto; che i criteri per poter beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale non dovrebbero quindi oltrepassare la misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della politica di sviluppo rurale;

(15) considerando che, per garantire la coerenza con altri strumenti della politica agricola comune e con altre politiche comunitarie, occorre comunque definire a livello comunitario i criteri fondamentali in base ai quali è possibile ottenere il sostegno; che, in particolare, è opportuno evitare che le misure per lo sviluppo rurale provochino distorsioni ingiustificate della concorrenza;

(16) considerando che, al fine di assicurare la flessibilità e di semplificare la normativa, il Consiglio dovrebbe conferire alla Commissione tutte le necessarie competenze di attuazione, a norma dell' art. 202, terzo trattino, del trattato;

(17) considerando che nella Comunità la struttura del settore agricolo è caratterizzata da un vasto numero di aziende alle quali mancano le condizioni strutturali atte a garantire redditi e condizioni di vita equi agli agricoltori e alle loro famiglie;

(18) considerando che gli aiuti comunitari agli investimenti hanno per oggetto l' ammodernamento delle aziende agricole e il miglioramento della loro redditività;

(19) considerando che è opportuno semplificare le condizioni comunitarie per beneficiare di aiuti agli investimenti, quali stabilite dal regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole;

(20) considerando che la concessione di vantaggi particolari ai giovani agricoltori può agevolare non soltanto il loro insediamento, ma anche l'adattamento della struttura della loro azienda dopo il loro primo insediamento;

(21) considerando che l' evoluzione e la specializzazione dell' agricoltura richiedono un livello adeguato di formazione generale, tecnica ed economica per le persone che esercitano attività agricole e forestali, in particolare nel caso di nuovi orientamenti della gestione, della produzione e della commercializzazione;

(22) considerando che occorre intensificare le iniziative di formazione e informazione degli agricoltori riguardo ai metodi di produzione agricola compatibili con l' ambiente;

(23) considerando che è opportuno incentivare la cessazione anticipata dell'attività agricola, al fine di migliorare la redditività delle aziende agricole, tenendo conto dell' esperienza acquisita nell' attuazione del regolamento (CEE) n. 2079/92;

(24) considerando che il sostegno alle zone svantaggiate dovrebbe contribuire ad un uso continuato delle superfici agricole, alla cura dello spazio naturale, al mantenimento e alla promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili;

(25) considerando che è opportuno classificare le zone svantaggiate in base a criteri comuni;

(26) considerando che non è necessario procedere a livello comunitario ad un' ulteriore classificazione delle zone svantaggiate;

(27) considerando che occorrerebbe stabilire condizioni relative alla possibilità di beneficiare di indennità compensative, allo scopo di garantire l' efficacia di tale regime di sostegno e il raggiungimento dei suoi obiettivi;

(28) considerando che per le limitazioni sugli usi agricoli in zone soggette a vincoli ambientali potrebbe rivelarsi necessario concedere un sostegno agli agricoltori al fine di risolvere i loro problemi specifici derivanti da tali limitazioni;

(29) considerando che nei prossimi anni gli strumenti agroambientali dovrebbero assumere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda della società di servizi nel settore ambientale;

(30) considerando che è opportuno proseguire il sostegno agroambientale attualmente previsto dal regolamento (CEE) n. 2078/92 per misure ambientali mirate, tenendo conto dell' esperienza acquisita nell' applicazione di tale regime quale descritta dettagliatamente nella relazione presentata dalla Commissione a norma dell' art. 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2078/92;

(31) considerando che il regime di aiuti agroambientali dovrebbe continuare a incoraggiare gli agricoltori ad operare nell' interesse dell' intera società, introducendo o mantenendo metodi di produzione compatibili con le crescenti esigenze di tutela e miglioramento dell' ambiente, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica, nonché con la necessità di salvaguardare lo spazio naturale e il paesaggio;

(32) considerando che occorrerebbe incentivare i miglioramenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli sostenendo gli investimenti in tali settori;

(33) considerando che tale sostegno può basarsi in larga misura sulle condizioni attualmente stabilite dal regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

(34) considerando che è necessario garantire la redditività di tali investimenti e la partecipazione degli agricoltori ai vantaggi economici dell' azione;

(35) considerando che il settore forestale costituisce parte integrante dello sviluppo rurale e che pertanto il regime di sostegno allo sviluppo rurale dovrebbe comprendere misure forestali; che il sostegno a questo settore deve evitare di tradursi in una distorsione di concorrenza ed essere ininfluente rispetto al mercato;

(36) considerando che le misure forestali dovrebbero essere conformi agli impegni assunti a livello internazionale dalla Comunità e dagli Stati membri e basarsi sui piani forestali degli Stati membri; che tali misure dovrebbero tener conto anche dei problemi specifici relativi al cambiamento climatico;

(37) considerando che le misure forestali dovrebbero essere basate su quelle di cui ai regimi esistenti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1610/89 delConsiglio, del 29 maggio 1989, recante norme d' applicazione del regolamento (CEE) n. 4256/88 per quanto riguarda l' azione di sviluppo e la valorizzazione delle foreste nelle zone rurali della Comunità, e dal regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura;

(38) considerando che l' imboschimento delle superfici agricole riveste particolare importanza sia per l'utilizzazione del suolo e per la difesa dell' ambiente, sia come contributo al potenziamento di talune risorse silvicole; che occorrerebbe pertanto mantenere il sostegno all' imboschimento attualmente previsto dal regolamento (CEE) n. 2080/92, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell' applicazione di tale regime quale descritta dettagliatamente nella relazione presentata dalla Commissione a norma dell'art. 8, paragrafo 3, di detto regolamento;

(39) considerando che occorrerebbe accordare pagamenti per attività volte a mantenere e migliorare la stabilità ecologica delle foreste in talune zone;

(40) considerando che occorrerebbe sostenere altre misure legate alle attività di coltivazione e alla loro riconversione; che l' elenco di tali misure dovrebbe essere stabilito in base all' esperienza acquista e tenendo conto dell' esigenza che lo sviluppo rurale si basi in parte su attività e servizi extra agricoli, in modo da invertire la tendenza al declino socioeconomico e allo spopolamento della campagna; che occorrerebbe sostenere misure volte ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di opportunità fra uomini e donne;

(41) considerando che i consumatori richiedono in misura sempre maggiore prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con metodi biologici; che questo fenomeno sta quindi creando un mercato nuovo per i prodotti agricoli; che l' agricoltura biologica migliora la sostenibilità delle attività agricole e contribuisce pertanto ai fini generali del presente regolamento; che le misure di sostegno specifiche allo sviluppo rurale possono contribuire alla produzione ed alla commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti con etodi biologici;

(42) considerando che le misure di sviluppo rurale ammissibili al sostegno comunitario dovrebbero essere conformi alla normativa comunitaria e coerenti con le altre politiche comunitarie e con gli altri strumenti della politica agricola comune;

(43) considerando che nell' ambito del presente regolamento dovrebbero essere escluse dal sostegno comunitario alcune misure che possono beneficiare di altri strumenti della politica agricola comune, in particolare quelle che rientrano nell' ambito dei regimi di sostegno delle organizzazioni comuni di mercato, con le eccezioni giustificate da criteri oggettivi;

(44) considerando che, tenuto conto degli aiuti ad associazioni di produttori e alle loro unioni già esistenti nell' ambito di diverse organizzazioni comuni di mercato, non risulta più necessario fornire un sostegno specifico a gruppi di produttori nel quadro dello sviluppo rurale; che, pertanto, il regime di aiuti previsto dal regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni, non dovrebbe essere proseguito;

(45) considerando che il finanziamento del sostegno comunitario alle misure di accompagnamento e ad altre misure di sviluppo rurale nelle zone non comprese nell' obiettivo n. 1 dovrebbe essere fornito dalla sezione garanzia del FEAOG; che le norme finanziarie fondamentali stabilite dal regolamento (CE) n. 1260/1999, sono state modificate a tal fine;

(46) considerando che il finanziamento del sostegno comunitario alle misure di sviluppo rurale nelle zone comprese nell' obiettivo n. 1 dovrebbe continuare ad essere fornito dalla sezione orientamento del FEAOG, fatta eccezione per le tre attuali misure di accompagnamento e per il sostegno alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali;

(47) considerando che, per quanto riguarda il sostegno alle misure di sviluppo rurale contemplate dalla programmazione degli obiettivi n. 1 e n. 2, si applicherebbe il regolamento (CE) n. 1260/1999, in particolare relativamente alla programmazione integrata di tali misure; che le norme in materia di finanziamento dovrebbero tuttavia tener conto del finanziamento erogato dalla sezione garanzia per le suddette misure nelle regioni dell'obiettivo 2;

(48) considerando che le misure di sviluppo rurale non contemplate dalla programmazione dell' obiettivo n. 1 o dell' obiettivo n. 2 dovrebbero essere oggetto della programmazione relativa allo sviluppo rurale, secondo norme specifiche; che i tassi di assistenza per tali misure dovrebbero essere differenziati in base ai principi generali previsti dall' art. 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, tenendo sufficientemente conto delle esigenze di coesione economica e sociale; che, di conseguenza, i tassi di assistenza relativi, rispettivamente, alle zone contemplate dall' obiettivo n. 1 e dall' obiettivo n. 2 e alle altre zone dovrebbero essere, in linea di massima, differenziati; che i tassi stabiliti dal presente regolamento costituiscono i massimali dell' assistenza comunitaria;

(49) considerando che, in aggiunta ai programmi di sviluppo rurale, la Commissione dovrebbe poter predisporre di propria iniziativa studi sullo sviluppo rurale, a prescindere dall' iniziativa per lo sviluppo rurale di cui agli artt. 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999;

(50) considerando che occorrerebbe stabilire norme adeguate per il controllo e la valutazione del sostegno allo sviluppo rurale, utilizzando come riferimento indicatori ben definiti da concordare e fissare prima della realizzazione del programma;

(51) considerando che le misure di sviluppo rurale dovrebbero poterbeneficiare del sostegno degli Stati membri senza alcun cofinanziamento comunitario; che, dato il notevole impatto economico di tali aiuti e al fine di garantirne la coerenza con le misure ammissibili al sostegno comunitario, nonché per semplificare le procedure, occorrerebbe stabilire norme specifiche relative agli aiuti di Stato;

(52) considerando che dovrebbe essere possibile adottare norme transitorie per agevolare la transizione dagli attuali regimi di sostegno al nuovo regime di sostegno dello sviluppo rurale;

(53) considerando che il nuovo regime di sostegno contenuto del presente regolamento sostituisce i regimi di sostegno esistenti, che pertanto dovrebbero essere abrogati; che, di conseguenza, la deroga prevista nei regimi attuali per le regioni ultraperiferiche e per le isole Egee dovrà anch' essa essere abrogata; che all' atto della programmazione delle misure per lo sviluppo rurale, saranno stabilite nuove norme che garantiranno la necessaria flessibilità, adattamenti e deroghe al fine di tenere conto delle esigenze specifiche di tali regioni;

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1

 

1. Il presente regolamento definisce il quadro del sostegno comunitario per uno sviluppo rurale sostenibile.

2. Le misure per lo sviluppo rurale accompagnano e integrano altri strumenti della politica agricola comune e contribuiscono in tal modo al conseguimento degli obiettivi previsti dall' art. 33 del trattato.

3. Le misure di sviluppo rurale:

- sono inserite nelle misure volte a promuovere lo sviluppo e l' adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo n. 1);

- accompagnano le misure di sostegno alla riconversione socioeconomica delle zone con difficoltà strutturali (obiettivo n. 2) nelle regioni interessate,

tenendo conto dei fini specifici del sostegno comunitario nell' ambito di tali obiettivi, quali previsti dagli artt. 158 e 160 del trattato e dal regolamento (CE) n. 1260/1999, e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

 

 

Art. 2

 

Il sostegno allo sviluppo rurale, legato alle attività agricole e alla loro riconversione, può riguardare:

- il miglioramento delle strutture nelle aziende agricole e delle strutture di trasformazione di commercializzazione dei prodotti agricoli;

- la riconversione e il riorientamento del potenziale di produzione agricola, l' introduzione di nuove tecnologie e il miglioramento della qualità dei prodotti;

- l' incentivazione della produzione non alimentare;

- uno sviluppo forestale sostenibile;

- la diversificazione delle attività al fine di sviluppare attività complementari o alternative;

- il mantenimento e il consolidamento di un tessuto sociale vitale nelle zone rurali;

- lo sviluppo di attività economiche e il mantenimento e la creazione di posti di lavoro, allo scopo di garantire un migliore sfruttamento del potenziale esistente;

- il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita;

- il mantenimento e la promozione di sistemi di coltivazione a bassi consumi intermedi;

- la tutela e la promozione di un alto valore naturale e di un' agricoltura sostenibile che rispetti le esigenze ambientali;

- l' abolizione delle ineguaglianze e la promozione della parità di opportunità fra uomini e donne, in particolare mediante il sostegno a progetti concepiti e realizzati da donne.

 

 

Art. 3

 

È concesso un sostegno a favore delle misure di sviluppo rurale definite al titolo II e alle condizioni ivi previste.

 

 

Art. 4

 

Il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole contribuisce al miglioramento dei redditi agricoli, nonché delle condizioni di vita, di lavoro e di produzione.

Tali investimenti sono finalizzati ad uno o più dei seguenti obiettivi:

- ridurre i costi di produzione;

- migliorare e riconvertire la produzione;

- migliorare la qualità;

- tutelare e migliorare l' ambiente naturale, le condizioni di igiene e il benessere degli animali;

- promuovere la diversificazione delle attività nell' azienda.

 

 

Art. 5

 

Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole:

- che dimostrino redditività;

- che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e;

- il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.

 

 

Art. 6

 

Non vengono sostenuti investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione aziendale di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati.

 

 

Art. 7

 

Gli Stati membri fissano i limiti degli investimenti totali che possono beneficiare degli aiuti.

Il valore totale degli aiuti, espresso in percentuale del volume d'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 40% al massimo e, riguardo alle zone svantaggiate, al 50% al massimo. Qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, come menzionato al capo II, tali percentuali possono raggiungere al massimo il 45% e il 55% rispettivamente.

 

 

Art. 8

 

1. Gli aiuti per facilitare il primo insediamento dei giovani agricoltori sono concessi alle seguenti condizioni:

- l' agricoltore non ha ancora compiuto 40 anni;

- l' agricoltore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate;

- l' agricoltore si insedia in un' azienda agricola per la prima volta;

- per quanto riguarda l' azienda:

I) dimostra redditività e;

II) rispetta requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e;

- l' agricoltore si insedia in qualità di capo dell' azienda.

Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi nell' azienda come unico capo di essa. Tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l' insediamento del suddetto giovane agricoltore come unico capo dell' azienda.

2. Gli aiuti all' insediamento possono consistere in:

- un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell' allegato;

- un abbuono d' interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall' insediamento; l' importo equivalente al valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico.

 

 

Art. 9

 

 

Il sostegno alla formazione professionale contribuisce al miglioramento delle conoscenze e delle competenze professionali degli agricoltori e di altre persone coinvolte in attività agricole e forestali e nella loro riconversione.

La formazione è finalizzata in particolare:

- a preparare gli agricoltori al riorientamento qualitativo della produzione, all' applicazione di metodi di produzione compatibili con la

conservazione e il miglioramento del paesaggio, con la tutela dell' ambiente, con l' igiene e con il benessere degli animali, nonché a impartire loro la formazione necessaria per gestire un' azienda agricola economicamente redditizia e;

- a preparare gli imprenditori forestali e le altre persone coinvolte in attività forestali all' applicazione di pratiche di gestione forestale allo scopo di migliorare le funzioni economiche, ecologiche o sociali delle foreste.

 

 

Art. 10

 

1. Gli aiuti al prepensionamento contribuiscono a conseguire i seguenti obiettivi:

- procurare un reddito agli imprenditori agricoli anziani che decidono di cessare l' attività agricola;

- far subentrare a questi imprenditori anziani agricoltori in grado di migliorare, se necessario, la redditività delle aziende rimaste in

esercizio;

- riorientare superfici agricole verso usi extra agricoli, ove non sia possibile destinarle alla produzione agricola in condizioni soddisfacenti dal punto di vista della redditività.

2. Il sostegno al prepensionamento può comprendere misure destinate a procurare un reddito ai salariati agricoli.

 

 

Art. 11

 

1. Il cedente:

- cessa definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali; può però continuare a svolgere attività agricole non commerciali e a conservare la disponibilità degli edifici in cui continuerà ad abitare;

- ha almeno 55 anni, senza aver raggiunto l' età normale di pensionamento, al momento della cessazione, e;

- ha esercitato l' attività agricola nei dieci anni che precedono la cessazione.

2. Il rilevatario agricolo:

- subentra al cedente come capo dell' azienda agricola o rileva la totalità o una parte dei terreni resi disponibili; la redditività dell' azienda del rilevatario deve essere aumentata entro un periodo e a condizioni da definire, in particolare in termini di conoscenze e competenze professionali del rilevatario, di superficie, di volume di lavoro o di reddito, a seconda delle regioni e dei tipi di produzione;

- possiede conoscenze e competenze professionali adeguate, e;

- s' impegna ad esercitare l' attività agricola nell' azienda per almeno cinque anni.

3. Il lavoratore agricolo:

- cessa definitivamente ogni attività agricola;

- ha almeno 55 anni, senza aver raggiunto l' età normale di pensionamento;

- ha dedicato all' agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione,  almeno la metà del proprio tempo di lavoro, quale collaboratore familiare o salariato agricolo;

- ha lavorato nell' azienda del cedente almeno l' equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;

- è iscritto a un regime di previdenza sociale.

4. Rilevatario non agricolo può essere qualsiasi persona fisica o giuridica che rileva terreni resi disponibili per destinarli ad usi extra agricoli, come la silvicoltura o la creazione di riserve ecologiche, in maniera compatibile con la tutela o il miglioramento della qualità dell' ambiente e dello spazio naturale.

5. Le condizioni stabilite dal presente art. si applicano per tutto il periodo durante il quale il cedente fruisce di un aiuto al prepensionamento.

 

 

Art. 12

 

1. I massimali presi in considerazione per gli aiuti comunitari sono fissati nell' allegato.

2. La durata dell' aiuto al prepensionamento non deve essere superiore ad un massimo di 15 anni per il cedente e di 10 anni per il salariato agricolo.

Essa non deve oltrepassare il settantacinquesimo compleanno del cedente e non deve eccedere la normale età di pensionamento del lavoratore.

Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato membro corrisponda una normale pensione, l' aiuto al prepensionamento è versato in via complementare, tenuto conto dell' importo della pensione nazionale.

 

 

Art. 13

 

L' aiuto alle zone svantaggiate e a quelle soggette a vincoli ambientali contribuisce a conseguire i seguenti obiettivi:

a) Compensazione per le zone sottoposte a svantaggi naturali:

- garantire un uso continuato delle superfici agricole e favorire in tal modo il mantenimento di una comunità rurale vitale;

- conservare lo spazio naturale;

- mantenere e promuovere sistemi di produzione agricola sostenibili, che tengono particolare conto dei requisiti in materia d' ambiente.

b) Compensazione per zone sottoposte a vincoli ambientali:

- garantire il rispetto dei requisiti in materia di ambiente e assicurare l'uso delle superfici agricole nelle zone sottoposte a vincoli ambientali.

 

 

Art. 14

 

1. Gli agricoltori delle zone svantaggiate possono ricevere indennità compensative.

2. Le indennità compensative sono accordate per ettaro di terreni agricoli ad agricoltori:

- che coltivano una superficie minima di terreno da definire;

- che si impegnano a proseguire un' attività agricola in una zona svantaggiata per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa, e;

- che utilizzano, secondo le buone pratiche agricole consuete, pratiche compatibili con la necessità di salvaguardare l' ambiente e di conservare lo spazio naturale, in particolare applicando sistemi di produzione agricola sostenibili.

3. Qualora la presenza di residui di sostanze vietate ai sensi della direttiva 96/22/CE o di residui di sostanze autorizzate ai sensi di tale direttiva ma utilizzate illecitamente, sia riscontrata, ai sensi delle pertinenti disposizioni della direttiva 96/23/CE, in un animale appartenente all' allevamento bovino di un produttore, o qualora una sostanza o un prodotto non autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati ai sensi della direttiva 96/22/CE, ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti nell'azienda di tale produttore sotto qualsiasi forma, quest' ultimo è escluso dal beneficio delle indennità compensative per l' anno civile dell'accertamento.

In caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità dell'infrazione, essere prolungato fino a cinque anni a decorrere dall' anno di accertamento dell' infrazione.

In caso di ostruzionismo da parte del proprietario o del detentore degli animali durante l' esecuzione delle ispezioni e dei prelievi necessari in applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, nonché durante lo svolgimento delle operazioni di indagine e di controllo effettuate ai sensi della direttiva 96/23/CE, si applicano le sanzioni di cui al primo comma.

 

 

Art. 15

 

1. Le indennità compensative sono fissate a un livello:

- sufficiente per contribuire efficacemente a compensare gli svantaggi esistenti e;

- tale da evitare compensazioni eccessive.

2. Le indennità compensative sono debitamente diversificate in funzione:

- della situazione e degli obiettivi di sviluppo propri di ciascuna regione;

- della gravità degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano le attività agricole;

- degli specifici problemi ambientali da risolvere, se del caso;

- del tipo di produzione e, se del caso della struttura economica dell'azienda.

3. Le indennità compensative sono fissate a un livello compreso tra gli importi minimi e gli importi massimi che figurano nell' allegato.

Possono essere concesse indennità compensative superiori all' importo massimo purché l' importo medio di tutte le indennità compensative concesse al livello di programmazione in questione non superi tale massimale. Tuttaviain casi debitamente motivati da circostanze oggettive, ai fini del calcolo dell' importo medio gli Stati membri possono presentare una combinazione di vari programmi regionali.

 

 

Art. 16

 

1. Gli agricoltori possono usufruire di un aiuto sotto forma di pagamenti volti a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall' attuazione di limitazioni basate su disposizioni comunitarie in materia di protezione dell' ambiente se e per quanto detti pagamenti siano necessari per risolvere i problemi specifici derivanti da dette disposizioni.

2. L' importo dei pagamenti deve essere fissato in modo da evitare compensazioni eccessive, specie per i pagamenti destinati a zone svantaggiate.

3. Il massimale preso in considerazione per gli aiuti comunitari è fissato nell' allegato.

 

 

Art. 17

 

Le zone svantaggiate comprendono:

- zone di montagna (art. 18);

- altre zone svantaggiate (art. 19) e;

- zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici (art. 20).

 

 

Art. 18

 

1. Le zone di montagna sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti:

- all' esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;

- in zone di altitudine inferiore, all' esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l' impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero;

- a una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.

2. Le zone situate a nord del 62a parallelo e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone di montagna.

 

 

Art. 19

 

Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l' ambiente naturale sono composte di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione e per esse devono ricorrere tutte le seguenti caratteristiche:

- esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all' allevamento estensivo;

- a causa della scarsa produttività dell' ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell' agricoltura;

- scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall' attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.

 

 

Art. 20

 

Possono essere assimilate alle zone svantaggiate altre zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici, e nelle quali l' attività agricola dovrebbe essere continuata, se del caso e a talune condizioni particolari, per assicurare la conservazione o il miglioramento dell' ambiente naturale, la conservazione dello spazio naturale e il mantenimento del potenziale turistico o per motivi di protezione costiera.

 

 

Art. 21

 

La superficie dell' insieme delle zone di cui agli artt. 16 e 20 non può superare il 10% della superficie complessiva dello Stato membro interessato.

 

 

Art. 22

 

Il sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell' ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (misure agroambientali) contribuisce alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia agricola e ambientale.

Tale sostegno è inteso a promuovere:

- forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell' ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica;

- l' estensivizzazione, favorevole all' ambiente, della produzione agricola e la gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità;

- la tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischi;

- la salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli;

- il ricorso alla pianificazione ambientali nell' ambito della produzione agricola.

 

 

Art. 23

 

1. Gli agricoltori ricevono un sostegno in compenso di impegni agroambientali della durata minima di cinque anni. Ove necessario, può essere fissato un periodo più lungo per particolari tipi di impegni, a causa degli effetti di tali impegni sull' ambiente.

2. Gli impegni agroambientali oltrepassano l' applicazione delle normali buone pratiche agricole.

Essi procurano servizi non forniti da altre misure di sostegno, quali il sostegno dei mercati o le indennità compensative.

 

 

Art. 24

 

1. Il sostegno agli impegni agroambientali viene concesso annualmente ed è calcolato in base ai seguenti criteri:

- il mancato guadagno;

- i costi aggiuntivi derivanti dall' impegno assunto e;

- la necessità di fornire un incentivo.

Nel calcolo dell' importo annuo del sostegno si può tener conto anche del costo degli investimenti non rimunerativi necessari all' adempimento degli impegni.

2. Gli importi annui massimi che possono beneficiare del sostegno comunitario figurano nell' allegato. Tali importi sono basati sulla

superficie dell' azienda a cui si applicano gli impegni agroambientali.

 

 

Art. 25

 

1. Il sostegno agli investimenti favorisce il miglioramento e la razionalizzazione delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, contribuendo in tal modo ad aumentare la competitività e il valore aggiunto di tali prodotti.

2. Tale sostegno è finalizzato ad un o più dei seguenti obiettivi:

- orientare la produzione in base all' andamento prevedibile dei mercati o favorire la creazione di nuovi sbocchi per la produzione agricola;

- migliorare o razionalizzare i circuiti di commercializzazione o i processi di trasformazione;

- migliorare la presentazione e il confezionamento dei prodotti o contribuire ad un migliore impiego o ad una eliminazione dei sottoprodotti o dei rifiuti;

- applicare nuove tecnologie;

- favorire investimenti innovativi;

- migliorare e controllare la qualità;

- migliorare e controllare le condizioni sanitarie;

- proteggere l' ambiente.

 

 

Art. 26

 

1. Il sostegno viene accordato alle persone cui incombe l' onere finanziario degli investimenti nell' ambito di imprese:

- che dimostrino redditività e;

- che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali.

2. Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base interessati. Essi devono garantire una partecipazione adeguata dei produttori di tali prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano.

3. Deve essere offerta una sufficiente garanzia che si possano trovare sbocchi normali sui mercati per i prodotti interessati.

 

 

Art. 27

 

1. Gli investimenti si applicano alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti di cui all' allegato I del trattato, esclusi

i prodotti della pesca.

2. Gli investimenti devono essere conformi a criteri di scelta che stabiliscano le priorità ed indichino quali tipi di investimento non siano ammissibili al sostegno.

 

 

Art. 28

 

1. Sono esclusi dal sostegno gli investimenti:

- a livello di commercio al dettaglio;

- per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti da paesi terzi.

2. Il valore totale del sostegno, espresso in percentuale del volume di investimento che può fornire degli aiuti, è, limitato:

a) al 50%, per quanto riguarda le regioni dell' obiettivo n. 1;

b) al 40%, nelle altre regioni.

 

 

Art. 29

 

1. Il sostegno al settore forestale contribuisce al mantenimento e allo sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali delle foreste nelle zone rurali.

2. Tale sostegno è finalizzato, in particolare, ad uno o più dei seguenti obiettivi:

- una gestione e uno sviluppo sostenibili della silvicoltura;

- il mantenimento e la valorizzazione delle risorse della silvicoltura;

- l' estensione delle superfici boschive.

3. Tale sostegno è accordato soltanto riguardo alle foreste e alle superfici che siano proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Questa limitazione non si applica alle misure previste all' art. 30, paragrafo 1, sesto trattino.

4. Tale sostegno contribuisce al rispetto degli impegni assunti dalla Comunità e dagli Stati membri a livello internazionale. Esso si basa sui programmi forestali nazionali o regionali o su strumenti equivalenti che devono tener conto degli impegni assunti in sede di conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.

5. Le misure proposte in virtù del presente regolamento per le superfici boschive classificate come ad alto o medio rischio di incendio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi devono essere conformi ai piani di protezione delle foreste presentati dagli Stati membri ai sensi del succitato regolamento.

 

 

Art. 30

 

1. Gli aiuti al settore forestale riguardano una o più delle seguenti misure:

- l' imboschimento di superfici che non rientrano nell' ambito dell' art. 31 a condizione che le specie impiantate siano adatte alle condizioni locali e compatibili con l' ambiente;

- investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore economico, ecologico o sociale;

- investimenti diretti a migliorare e a razionalizzare il raccolto, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura; gli investimenti legati all' uso del legname come materia prima devono essere limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale;

- la promozione di nuovi sbocchi per l' uso e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura;

- lo stabilimento di associazioni di imprenditori costituite al fine di aiutare i loro membri a realizzare una gestione più sostenibile ed efficiente delle foreste;

- la ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da disastri naturali e da incendi e l' introduzione di adeguati strumenti di prevenzione.

2. Le norme indicate nei capitoli I e VII ad eccezione dell' art. 7, secondo comma, si applicano a sostegno degli investimenti.

 

 

Art. 31

 

1. Viene accordato un sostegno per l' imboschimento delle superfici agricole purché esso sia adeguato alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente.

Tale sostegno può comprendere, oltre ai costi d' impianto:

- un premio annuale per ettaro imboschito, destinato a coprire per un periodo non superiore a cinque anni i costi di manutenzione;

- un premio annuale per ettaro, volto a compensare le perdite di reddito provocate dall' imboschimento per un periodo non superiore a 20 anni, destinato ad agricoltori o ad associazioni di agricoltori che hanno coltivato le terre prima dell' imboschimento, o a qualsiasi altra persona giuridica di diritto privato.

2. Il sostegno per l' imboschimento delle superfici agricole intrapreso dalle autorità pubbliche deve coprire unicamente le spese di sistemazione.

3. Il sostegno per l' imboschimento delle superfici agricole non viene accordato:

- ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento;

- per l' impianto di abeti natalizi.

In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata, l' aiuto per i costi di imboschimento è concesso unicamente per le spese di impianto.

4. Gli importi massimi del premio annuale volto a compensare le perdite di reddito che possono beneficiare del sostegno comunitario figurano nell'allegato.

 

 

Art. 32

 

1. Allo scopo di:

- mantenere e migliorare la stabilità ecologica delle foreste in zone la cui funzione protettiva ed ecologica sia di interesse pubblico e qualora le spese connesse con le misure di prevenzione o ripristino di tali foreste superino il prodotto dell' azienda;

- mantenere fasce tagliafuoco mediante misure agricole;

sono versati pagamenti ai beneficiari per misure prese a tale effetto, purché siano garantiti in maniera sostenibile i valori di protezione ed ecologici delle foreste e le misure da porre in essere siano state stabilite in un contratto nel quale sia precisata la dotazione finanziaria.

2. I pagamenti sono fissati a un livello compreso tra gli importi minimi e gli importi massimi che figurano nell' allegato in base ai costi reali delle misure attuate, fissati preventivamente su base contrattuale.

 

 

Art. 33

 

Viene accordato un sostegno a misure, legate alle attività agricole e alla loro riconversione nonché ad attività rurali, che non rientrano nell' ambito di applicazione di altre misure di cui al presente titolo.

Tali misure riguardano:

- le opere di miglioramento fondiario;

- la ricomposizione fondiaria;

- l' avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;

- la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità;

- i servizi essenziali per l' economia e la popolazione rurale;

- il rinnovamento e il miglioramento dei villaggi e la protezione e la tutela del patrimonio rurale;

- la diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di

reddito;

- la gestione delle risorse idriche in agricoltura;

- lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell' agricoltura;

- l' incentivazione di attività turistiche e artigianali;

- la tutela dell' ambiente in relazione all' agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali nonché al benessere degli animali;

- la ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e l' introduzione di adeguati strumenti di prevenzione;

- l' ingegneria finanziaria.

 

 

Art. 34

 

Dettagliate modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all' art. 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Tali modalità possono riguardare, in particolare:

- le condizioni per il sostegno agli investimenti per le aziende agricole (artt. 4-7), comprese le limitazioni richieste in applicazione dell' art. 6;

- il periodo e le condizioni per il miglioramento della redditività di un'azienda agricola e le condizioni per l' uso dei terreni resi disponibili in caso di prepensionamento (art. 11, paragrafo 2);

- le condizioni per la concessione e il calcolo delle indennità compensative nelle zone svantaggiate, compresi i casi di uso in comune di terreni agricoli (artt. 14 e 15) e dei pagamenti compensativi nelle regioni soggette a vincoli ambientali (art. 16);

- le condizioni che disciplinano l' assunzione di impegni agroambientali (artt. 23 e 24);

- i criteri di selezione per gli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (art. 27, paragrafo 2);

- le condizioni relative alle misure forestali (capitolo VIII).

In base alla stessa procedura, la Commissione può derogare all' art. 28, paragrafo 1, nelle regioni ultraperiferiche, purché i prodotti trasformati siano destinati al mercato della regione in questione.

 

 

Art. 35

 

1. Il sostegno comunitario al prepensionamento (artt. 10-12), alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali (artt. 13-21), alle misure agroambientali (artt. 22-24) e all' imboschimento (art. 31) è finanziato dal FEAOG, sezione garanzia, in tutta la Comunità.

2. Il sostegno comunitario ad altre misure di sviluppo rurale è finanziato dal FEAOG:

- sezione orientamento, nelle zone dell' obiettivo n. 1;

- sezione garanzia, nelle zone non comprese nell' obiettivo n. 1.

3. Il sostegno alle misure di cui all' art. 33, sesto, settimo e nono trattino, è finanziato dal FEAOG nelle zone contemplate dagli obiettivi n. 1 e n. 2 e nelle zone in transizione, a condizione che tale finanziamento non sia effettuato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

 

 

Art. 36

 

1. Per quanto riguarda il sostegno alle misure di sviluppo rurale di cui all' art. 35, paragrafo 2:

- nelle zone dell' obiettivo n. 1, si applica il regolamento (CE) n. 1260/1999, integrato dalle norme specifiche del presente regolamento;

- nelle zone dell' obiettivo n. 2, si applica il regolamento (CE) n. 1260/1999, integrato dalle norme specifiche del presente regolamento e salvodisposizioni contrarie del presente regolamento.

2. Per quanto riguarda il sostegno alle misure di sviluppo rurale finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, si applicano le norme specifiche previste dal regolamento (CE) n. 1260/1999(20) e le disposizioni adottate ai sensi di tale regolamento, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento.

 

 

Art. 37

 

1. Il sostegno allo sviluppo rurale è concesso soltanto per misure conformi alla normativa comunitaria.

2. Tali misure devono essere coerenti con le altre politiche comunitarie e con le misure applicate nell' ambito di tali politiche.

In particolare, le misure che rientrano nell' ambito di applicazione del presente regolamento possono beneficiare di un sostegno nell' ambito di altri regimi di sostegno comunitari, se esse sono incompatibili con le condizioni specifiche previste dal presente regolamento.

3. Deve essere inoltre garantita la coerenza con le misure attuate nell'ambito di altri strumenti della politica agricola comune e, in particolare, tra le misure di sostegno rurale, da un lato, e le misure realizzate nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato e quelle relative alla qualità dei prodotti agricoli e alle condizioni sanitarie, dall' altro, nonché la coerenza tra le varie misure di sostegno allo sviluppo rurale.

Di conseguenza, non viene concesso alcun sostegno ai sensi del presente regolamento per:

- misure che rientrano nel campo di applicazione di regimi di sostegno nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato con le eccezioni, motivate da criteri oggettivi, che possono essere definite in applicazione dell' art. 50;

- misure volte a sostenere progetti di ricerca, la promozione di prodotti agricoli o l' eradicazione di malattie animali.

4. Gli Stati membri possono stabilire condizioni ulteriori o più restrittive per la concessione del sostegno comunitario allo sviluppo rurale, purché tali condizioni siano coerenti con gli obiettivi e con i requisiti previsti dal presente regolamento.

 

 

Art. 38

 

1. La stessa misura non può beneficiare di pagamenti contemporaneamente ai sensi del presente regolamento e nell' ambito di altri regimi di sostegno comunitari.

2. È possibile combinare il sostegno a diverse misure ai sensi del presente regolamento, soltanto se sono coerenti e compatibili fra loro. Se del caso, il livello del sostegno viene adeguato.

 

 

Art. 39

 

1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la compatibilità e la coerenza tra le misure di sviluppo rurale ai sensi delle disposizioni di cui al presente capitolo.

2. I piani di sviluppo rurale presentati dagli Stati membri devono comprendere una valutazione della compatibilità della coerenza delle misure di sostegno previste e un' indicazione dei provvedimenti adottati per garantire compatibilità e coerenza.

3. Le misure di sostegno sono, ove necessario, riesaminate successivamente per garantire compatibilità e coerenza.

 

 

Art. 40

 

1. Le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione orientamento del FEAOG rientrano nella programmazione per le regioni dell' obiettivo n. 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Le misure di sviluppo rurale diverse da quelle previste dall' art. 35, paragrafo 1, possono rientrare nella programmazione per le regioni dell'obiettivo n. 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3. Le altre misure di sviluppo rurale che non rientrano nella programmazione a norma dei paragrafi 1 e 2, sono soggette alla programmazione dello sviluppo rurale, a norma degli artt. 41-44.

4. Per quanto riguarda misure adeguate per lo sviluppo rurale, gli Stati membri possono sottomettere all' approvazione anche disposizioni di ordine generale che rientrano nella programmazione a norma dei paragrafi 1-3 se nella misura in cui ciò sia appropriato al mantenimento di requisiti uniformi.

 

 

Art. 41

 

1. I piani di sviluppo rurale sono redatti al livello geografico ritenuto più opportuno. Essi sono elaborati dalle autorità competenti designate dallo Stato membro e presentati dallo Stato membro alla Commissione, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti, all' adeguato livello territoriale.

2. Le misure di sostegno allo sviluppo rurale da applicare in una determinata zona sono comprese, ove possibile, in un unico piano. Qualora sia necessario redigere diversi piani, viene indicata la relazione tra le misure previste da tali piani e viene garantita la loro compatibilità e coerenza.

 

 

Art. 42

 

I piani di sviluppo rurale si estendono su un periodo di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

 

 

Art. 43

 

1. I piani di sviluppo rurale comprendono:

- una descrizione quantificata della situazione attuale, che indichi le disparità, le carenze e il potenziale di sviluppo, le risorse finanziarie impiegate e i principali risultati delle azioni intraprese nel precedente periodo di programmazione, in base ai risultati delle valutazioni disponibili;

- una descrizione della strategia proposta, i suoi obiettivi quantificati, i progetti di sviluppo rurale selezionati e la zona geografica interessata;

- una valutazione, che indichi gli effetti previsti dal punto di vista economico, ambientale e sociale, compreso l' impatto sull' occupazione;

- una tabella finanziaria generale indicativa, che rechi una sintesi delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie impiegate e corrispondenti a ognuno degli obiettivi prioritari di sviluppo rurale previsti dal piano e, allorché il piano riguardi zone rurali dell' obiettivo 2, individui gli importi indicativi per le misure in materia di sviluppo rurale di cui all' art. 33 in queste zone;

- una descrizione delle misure previste ai fini dell' attuazione dei piani

e, in particolare, dei regimi di aiuto, comprendente gli elementi necessari per valutare le norme relative alla concorrenza;

- se del caso, dati relativi ad eventuali studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione o di assistenza tecnica necessari per la preparazione, la realizzazione o l' adeguamento delle misure previste;

- l' indicazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili;

- provvedimenti che garantiscano l' attuazione efficace e corretta dei piani, compresi il controllo e la valutazione, una definizione degli indicatori quantificati per la valutazione, delle disposizioni relative al controllo e alle sanzioni, nonché di pubblicità adeguata;

- i risultati delle consultazioni e l' indicazione delle autorità e organismi associati, nonché le parti economiche e sociali ai livelli appropriati.

2. Nei loro piani gli Stati membri:

- predispongono misure agroambientali sul loro territorio e secondo le loro specifiche esigenze;

- garantiscono il necessario equilibrio tra le varie misure di sostegno.

 

 

Art. 44

 

1. I piani di sviluppo rurale sono presentati entro sei mesi a decorrere dall' entrata in vigore del presente regolamento.

2. La Commissione esamina i piani presentati per valutarne la conformità al presente regolamento. In base a tali piani, la Commissione approva i documenti di programmazione per lo sviluppo rurale secondo la procedura di cui all' art. 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 entro sei mesi dalla presentazione dei piani stessi.

 

 

Art. 45

 

1. A norma dell' art. 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 la Commissione può, secondo la procedura di cui all' art. 51, paragrafo 2 di detto regolamento, ampliare l' ambito di applicazione dell' assistenza fornita dalla sezione orientamento del FEAOG oltre i limiti previsti dall'art. 35, paragrafo 2 del presente regolamento e il finanziamento di misure ammissibili ai sensi dei seguenti regolamenti (CE) n. 1262/1999, (CE) n. 1261/1999, e (CE) n. 1263/1999 per l' attuazione di tutte le misure nell'ambito dell' iniziativa comunitaria di sviluppo rurale.

2. La sezione garanzia del FEAOG può, su iniziativa della Commissione,finanziare studi legati alla programmazione dello sviluppo rurale.

 

 

Art. 46

 

1. Il sostegno comunitario per lo sviluppo rurale da parte della sezione garanzia del FEAOG è soggetto a una programmazione e a una contabilità finanziaria su base annua. La programmazione finanziaria rientra nell' ambito della programmazione dello sviluppo rurale (art. 40, paragrafo 3) e della programmazione relativa all' obiettivo n. 2.

2. La Commissione assegna agli Stati membri stanziamenti iniziali su base annua e secondo criteri obiettivi, che tengano conto delle situazioni e delle esigenze particolari, nonché delle azioni impegnative da intraprendere, specialmente per quanto riguarda l' ambiente, l' occupazione e la conservazione del paesaggio.

3. Gli stanziamenti iniziali sono modificati in base a spese effettive e a previsioni di spesa rivedute, presentate dagli Stati membri tenendo conto degli obiettivi dei programmi e dei fondi disponibili e, di norma, coerentemente con l' intensità degli aiuti a favore delle zone rurali contemplate dall' obiettivo n. 2.

 

 

Art. 47

 

1. Le disposizioni finanziarie di cui all' art. 31 e all' art. 32 (tranne il quinto comma del paragrafo 1) e agli artt. 34, 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 non si applicano al sostegno per le misure di sviluppo rurale relative all' obiettivo n. 2.

La Commissione adotta i provvedimenti necessari per garantire un' attuazione efficace e coerente di tali misure, alle quali si applicano almeno i criteri stabiliti nelle disposizioni di cui al primo comma, compreso il principio di un' unica autorità responsabile della gestione.

2. Per le misure contemplate dalla programmazione dello sviluppo rurale, la Comunità partecipa al finanziamento in base ai principi di cui agli artt. 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Al riguardo:

- la partecipazione finanziaria della Comunità ammonta al massimo al 50% del costo totale ammissibile e, in linea di massima, almeno al 25% della spesa pubblica ammissibile nelle zone non contemplate dagli obiettivi n. 1 e n. 2;

- per gli investimenti generatori di entrate si applicano i tassi di cui all' art. 29, paragrafo 4, lettera a), punti II) e III), e lettera b), punti

II) e III) del regolamento (CE) n. 1260/1999. Le aziende agricole e quelle silvicole nonché le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali sono considerate al riguardo come imprese a norma dell' art. 29, paragrafo 4, lettera b), punto III;

- nell' ambito della programmazione la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure previste agli artt. 22 e 24 del presente regolamento ammonta al 75% nelle zone dell' obiettivo n. 1 e al 50% nelle altre.

A tali pagamenti si applica il disposto dell' art. 32, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3. L' assistenza finanziaria da parte della sezione garanzia del FEAOG può assumere la forma di pagamenti anticipati per la realizzazione del programma e di pagamenti in funzione delle spese sostenute.

 

 

Art. 48

 

1. La Commissione e gli Stati membri garantiscono un controllo efficace dell' attuazione della programmazione dello sviluppo rurale.

2. Tale controllo è svolto mediante procedure stabilite congiuntamente.

Il controllo si basa su specifici indicatori fisici e finanziari convenuti e definiti in precedenza.

Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali sull'evoluzione dei progetti.

3. Se del caso, vengono istituiti comitati di controllo.

 

 

Art. 49

 

1. La valutazione delle misure contemplate dalla programmazione dello sviluppo rurale viene effettuata in base ai principi di cui agli artt. da 40 a 43 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Il FEAOG garanzia, nel quadro delle risorse finanziare destinate ai programmi, può partecipare al finanziamento di valutazioni sullo sviluppo rurale effettuate negli Stati membri. Su iniziativa della Commissione il FEAOG garanzia può anche finanziarie valutazioni su scala comunitaria.

 

 

Art. 50

 

Dettagliate modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all' art. 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Tali modalità possono definire, in particolare, le informazioni relative:

- alla presentazione di piani di sviluppo rurale (artt. da 41 a 44);

- alla revisione dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale;

- alla programmazione finanziaria, in particolare al fine di garantire la disciplina di bilancio (art. 46) e la partecipazione al finanziamento (art. 47, paragrafo 2);

- al controllo e alla valutazione (artt. 48 e 49);

- alla garanzia della coerenza tra le misure di sviluppo rurale e le misure di sostegno nell' ambito delle organizzazioni di mercato (art. 37).

 

 

Art. 51

 

1. Salvo disposizione contraria prevista dal presente titolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri per misure di sostegno allo sviluppo rurale si applicano gli artt. da 87 e 89 del trattato.

Tuttavia, gli artt. da 87 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari accordati dagli Stati membri per misure che beneficiano del sostegno comunitario ai sensi dell' art. 36 del trattato e secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Sono vietati gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole che superano le percentuali di cui all' art. 7.

Tale divieto non è applicabile agli aiuti destinati:

- ad investimenti realizzati principalmente nell' interesse pubblico in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali;

- ad investimenti in materia di tutela e miglioramento dell' ambiente;

- ad investimenti intesi a migliorare le condizioni di igiene e di benessere degli animali.

3. Sono vietati gli aiuti di Stato concessi agli agricoltori per compensare gli svantaggi naturali nelle regioni svantaggiate, se non soddisfano le condizioni di cui agli artt. 14 e 15.

4. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori in compenso di impegni agroambientali che non soddisfano le condizioni di cui agli artt. 22, 23 e 24. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi fissati a norma dell' art. 24, paragrafo 2, purché siano giustificati a norma del paragrafo 1 di detto art.. In casi eccezionali debitamente motivati, si può derogare alla durata minima di tali impegni conformemente all' art. 23, paragrafo 1.

 

 

Art. 52

 

A norma dell' art. 36 del trattato, gli aiuti di Stato destinati a fornire finanziamenti supplementari a favore di misure di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno comunitario sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione secondo le disposizioni previste dal presente regolamento, nell' ambito della programmazione di cui all' art. 40. Agli aiuti così notificati non si applica la prima frase dell' art. 88, paragrafo 3, del trattato.

 

 

Art. 53

 

1. Qualora siano necessarie misure specifiche per agevolare la transizione dal sistema attualmente in vigore a quello stabilito dal presente regolamento, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo le procedure di cui all' art. 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Tali misure sono adottate, in particolare, per inserire nell' ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal presente regolamento azioni di sostegno comunitarie già esistenti, approvate dalla Commissione per un periodo che termina dopo il 1 gennaio 2000 o senza limiti di tempo.

 

 

Art. 54

 

1. Il testo dell' art. 17 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo, è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 17.

1. I regolamenti relativi al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti di cui all' art. 1, paragrafo 1, a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni ivi previste.

2. L' aiuto di cui all' art. 8 può beneficiare di un cofinanziamento da parte della Comunità.

3. Gli Stati membri versano ai produttori l' aiuto di cui all' art. 12 tra il 16 ottobre e il 31 dicembre dell' anno della campagna di

commercializzazione per la quale è richiesto l' aiuto.

4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente art. secondo la procedura di cui all' art. 20.".

2. Il testo dell' art. 6 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 6.

1. Gli Stati membri concedono alle organizzazioni di produttori riconosciute, per i cinque anni successivi alla data del riconoscimento, aiuti intesi a incoraggiare la loro costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo.

2. L' importo di tale aiuto:

- nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno ammonta rispettivamente al 5%, al 5%, al 4%, al 3% e al 2% del valore della produzione commercializzata, coperta dall' azione dell' organizzazione di produttori;

- non può superare il costo effettivo della costituzione e del funzionamento amministrativo dell' organizzazione in questione;

- viene versato in rate annuali, al massimo per sette anni a decorrere dalla data del riconoscimento.

Per ciascun anno il valore di tale produzione è calcolato sulla base:

- della produzione media effettivamente commercializzata e;

- dei prezzi medi alla produzione ottenuti.

3. Le organizzazioni di produttori derivanti da organizzazioni che soddisfano già in gran parte le condizioni di cui al presente regolamento possono beneficiare di aiuti ai sensi del presente art., purché siano nate da una fusione finalizzata a realizzare più efficacemente gli obiettivi di cui all' art. 5. In tal caso, tuttavia, l' aiuto può essere accordato soltanto a copertura del costo di costituzione dell' organizzazione (spese sostenute per i lavori preparatori e per la redazione dell' atto costitutivo e degli statuti dell' associazione).

4. Gli aiuti di cui al presente art. sono portati a conoscenza della Commissione con una relazione trasmessa da ciascuno Stato membro alla fine di ogni esercizio finanziario".

3. Il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore degli

ortofrutticoli , è modificato come segue:

a) Il testo dell' art. 15, paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

"6. Per quanto concerne le regioni della Comunità in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale pari ad un massimo della metà dei contributi finanziari dei produttori. Tale aiuto si aggiunge al fondo d' esercizio.

Per gli Stati membri in cui meno del 15% della produzione di ortofrutticoli è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui la produzione di ortofrutticoli rappresenta almeno il 15% della produzione agricola totale, l'aiuto di cui al precedente comma può essere parzialmente rimborsato dalla Comunità, su richiesta dello Stato membro interessato.".

b) Il testo dell' art. 52 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 52.

1. Le spese connesse al pagamento dell' indennità comunitaria di ritiro e al finanziamento comunitario del fondo d' esercizio, delle misure specifiche di cui all' art. 17 ed agli artt. 53, 54, e 55, nonché delle attività di controllo degli esperti degli Stati membri messi a disposizione della Commissione ai sensi dell' art. 40, paragrafo 1, si considerano interventi intesi a stabilizzare i mercati agricoli a norma dell' art. 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1257/1999.

2. Le spese connesse agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'art. 14 e dell' art. 15, paragrafo 6, secondo comma, si considerano interventi intesi a stabilizzare i mercati agricoli a norma dell' art. 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1257/1999. Tali spese possono beneficiare di un cofinanziamento da parte della Comunità.

3. La Commissione stabilisce le modalità d' applicazione del paragrafo 2 del presente art. secondo la procedura di cui all' art. 46.

4. Le disposizioni del titolo VI si applicano fatta salva l' attuazione del regolamento (CEE) n. 4045/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE".

 

 

Art. 55

 

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

- regolamento (CEE) n. 4256/88;

- regolamenti (CE) n. 950/97, (CE) n. 951/97, (CE) n. 952/97 e (CEE) n.

867/90;

- regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92;

- regolamento (CEE) n. 1610/89.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- art. 21 del regolamento (CEE) n. 3763/91(29);

- art. 32 del regolamento (CEE) n. 1600/92(30);

- art. 27 del regolamento (CEE) n. 1601/92(31);

- art. 13 del regolamento (CEE) n. 2019/93(32).

3. I regolamenti e le disposizioni abrogate rispettivamente ai sensi dei  paragrafi 1 e 2 rimangono applicabili alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi dei regolamenti interessati anteriormente al 1o gennaio 2000.

4. Le direttive del Consiglio e della Commissione relative all' adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell' art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/97, rimangono in vigore, tranne se ulteriormente modificate nell' ambito dei programmi.

 

 

Art. 56

 

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica, per quanto riguarda il sostegno comunitario, a decorrere dal 1 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

 

 

(Tabella degli importi)

Omissis.