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Comunicato
Ministero della Salute Linee guida relative alla disciplina igienico-sanitaria in materia di utilizzazione dei materiali e sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e commerciale delle industrie agro-alimentari nell'alimentazione animale.
(GU n. 180 del 2-8-2002)
I
sottoprodotti e gli scarti edibili derivanti dal ciclo produttivo e commerciale
dell'industria agro-alimentare possono essere destinati, nel rispetto delle
specifiche norme tecniche ed igienico-sanitarie, all'alimentazione zootecnica.
Tale
assetto sostanzialmente omogeneo in tutti i Paesi europei, in quanto supportato
da disposizioni comuni di matrice comunitaria, in materia mangimistica, fa si
che i materiali in questione, alle condizioni sopra specificate, qualora vi sia
una espressa volonta' da parte del produttore, possano essere impiegati in
alimentazione animale.
Cio'
e' espressamente previsto dalla direttiva n. 96/25/CE relativa alla circolazione
delle materie prime per mangimi, cui e' stata data attuazione, nel nostro Paese,
con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 360, che fornisce un elenco,
seppur non esaustivo, delle materie prime per mangimi, tra le quali sono inclusi
i sottoprodotti dell'industria agro-alimentare.
I
materiali e i sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e commerciale
dell'industria agro-alimentare non possono essere esclusi, a priori, dalla
definizione di rifiuto, quindi dal campo di applicazione della direttiva n.
75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE, e attuata in Italia con
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, solo perche' suscettibili di una
riutilizzazione economica, neanche nel caso in cui tali materiali abbiano
specifiche caratteristiche merceologiche.
In
base alla definizione di cui all'art. 1 della direttiva n. 75/442/CEE e'
definito rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si
disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi", ivi compresi i
sottoprodotti e gli scarti dell'industria agro-alimentare, che vengono quindi
assoggettati alla disciplina specifica sui rifiuti nel caso in cui esiste
l'obbligo o la manifesta volonta' da parte del produttore/detentore di
disfarsene.
I
materiali ed i sottoprodotti derivanti dalle lavorazioni dell'industria
agro-alimentare sono "materie prime per mangimi" ove, in presenza dei
requisiti igienico-sanitari, esista la volonta' del produttore di volerli
utilizzare nel ciclo alimentare zootecnico.
In
tal caso i suddetti materiali non sono assoggettati alla normativa sui rifiuti,
bensi' alle disposizioni relative alla produzione e commercializzazione degli
alimenti per animali e, nel caso di prodotti di origine animale o contenenti
costituenti di origine animale, anche alle norme sanitarie vigenti in materia
(decreto legislativo n. 508/1992).
Si
ritiene, pertanto, necessario che nel "piano di auto-controllo" dello
stabilimento produttore, sia presente una sezione relativa alla gestione dei
sottoprodotti.
La
produzione di mangimi composti a partire dai materiali e dai sottoprodotti
derivanti dal ciclo produttivo e commerciale dell'industria agro-alimentare,
utilizzati come materie prime, deve essere autorizzata ai sensi di quanto
previsto all'art. 5, legge n. 281/1963 e successive modificazioni ed
integrazioni.
In
particolare, la produzione di mangimi composti per autoconsumo aziendale, a
partire dalle summenzionate materie prime, ancorche' non assoggettata dalla
vigente normativa ad alcun regime autorizzativo, deve essere comunque conforme a
quanto previsto ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1998, n. 241, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Gli
stabilimenti che utilizzano dette materie prime per la produzione di mangimi
composti contenti taluni additivi e/o premiscele di additivi, sia per
l'immissione in commercio, sia per autoconsumo aziendale, devono in ogni caso
essere riconosciuti o registrati ai sensi del decreto legislativo n. 123/1999.
L'autorita'
sanitaria competente attiva ogni necessaria vigilanza e gli idonei controlli al
fine di verificare che dette materie prime siano in ogni caso di qualita' sana,
leale e mercantile.
L'effettiva
destinazione per l'alimentazione animale e' comprovata da un accordo di tipo
formale (contratto) o, nel caso di forniture occasionali, dalla documentazione
fiscale.
In
assenza delle suddette garanzie sull'effettiva destinazione all'alimentazione
animale, i materiali e i sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e
commerciale dell'industria agroalimentare dovranno essere sottoposti al regime
giuridico dei rifiuti.
Nonostante
le considerazioni di cui sopra, peraltro gia' espresse dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio con nota protocollo n.
8052/R.B0/01/C del 7 agosto 2001 indirizzata al Ministero della salute ed al
Ministero delle politiche agricole e forestali, permane tuttora uno stato di
incertezza tra gli operatori.
A
tale proposito, in attesa di un eventuale atto normativo che fornisca una
maggiore regolamentazione ed un ulteriore chiarimento in materia, e' stata
interpellata la Commissione tecnica mangimi, istituita dall'art. 9 della legge
15 febbraio 1963, n. 281, che in data 5 dicembre 2001 ha incaricato un
"gruppo di lavoro" interno di redigere un documento di approfondimento
sull'argomento.
Il
documento che segue prende in considerazione le diverse tipologie di prodotti
dell'industria agro-alimentare destinati all'alimentazione animale, nonche' i
criteri e le modalita' per il relativo impiego.
1.
Prodotti e sottoprodotti dell'industria agroalimentare.
La
legislazione nazionale e comunitaria, pur fornendo alcuni elenchi di mangimi
semplici o materie prime per mangimi, chiarisce piu' volte che si tratta di
elenchi non esaustivi e che altri prodotti, non compresi nei predetti elenchi,
possono essere destinati all'alimentazione degli animali.
Tutti
i prodotti utilizzati debbono comunque essere di qualita' sana, leale e
mercantile, non devono presentare tenori in sostanze indesiderabili superiori ai
massimi previsti (direttiva n. 1999/29/CE e successive modifiche) e non devono
essere compresi nell'elenco degli "ingredienti di cui e' vietato l'impiego
negli alimenti composti per animali" (decisione n. 91/516/CEE e successive
modificazioni).
Il
decreto legislativo n. 360 del 7 agosto 1999, recepimento della direttiva n.
96/25/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, riguardante la "circolazione
delle materie prime per mangimi", che ha lo scopo, come viene precisato
dalla stessa direttiva, di assicurare un'efficace protezione della salute umana
e degli animali, definisce "materie prime per mangimi" ovvero
"mangimi semplici" "i diversi prodotti di origine vegetale o
animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della
loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche,
comprendenti o no additivi, destinati ad essere impiegati per l'alimentazione
degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, per
la preparazione di mangimi composti oppure come supporto di premiscele".
I
sottoprodotti ed i materiali derivanti dall'industria agro-alimentare sono
compresi nell'elenco non esclusivo delle principali materie prime per mangimi,
di cui all'allegato II, parte A, capo II del succitato decreto n. 360/1999 e, in
ottemperanza alle disposizioni in esso previste, possono essere immesse in
circolazione solo se sul documento di accompagnamento o se del caso
sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta fissata allo stesso,
compaiono, tra l'altro, l'espressione "materia prima per mangimi", la
denominazione di tale materia prima, nonche' le indicazioni di determinati
tenori analitici (amido, proteina grezza, sostanze grasse grezze, ceneri, etc.)
previsti per ciascuna materia prima considerata.
E'
obbligatorio inoltre aggiungere l'indicazione del nome o la ragione sociale e
l'indirizzo del responsabile dell'immissione in circolazione.
2.
Prodotti per l'alimentazione umana diretta, avviati all'alimentazione
animale per motivi non sanitari.
Qualora
un prodotto alimentare originariamente destinato all'uomo venga avviato
all'alimentazione animale e' da considerarsi a tutti gli effetti materia prima
per mangimi, anche durante il trasporto, purche' venga mantenuto in condizioni
idonee di conservazione.
In
questa categoria rientrano:
a)
Prodotti alimentari per i quali non e' stato ancora superatala data di scadenza.
b)
Prodotti alimentari di cui al punto a) con difetti di fabbricazione o di
confezionamento.
c)
Prodotti alimentari di cui al punto a) destinati all'alimentazione umana avviati
all'alimentazione animale per motivi commerciali (eccedenze, andamento del
mercato, ecc.).
Per
quanto riguarda specificatamente i prodotti di origine animale ricadenti nelle
tre categorie sopra citate - fatti salvi i divieti relativi all'alimentazione
degli animali allevati per la produzione di derrate alimentari, stabiliti dalle
norme di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili
(regolamento n. 999/2001/CE successive modificazioni) – rientrano nell'ambito
di applicazione delle norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e
l'immissione sul mercato dei sottoprodotti di origine animale, attualmente
contenute nella direttiva n. 90/667/CEE del Consiglio cui e' stata data
attuazione, in Italia, con il decreto legislativo n. 508/1992.
E'
opportuno precisare, inoltre, che le norme di carattere generale riguardanti
l'alimentazione degli animali (decisione n. 91/516/CEE e successive modifiche)
vietano l'impiego come ingredienti negli alimenti composti per animali dei
prodotti provenienti dall'industria agro-alimentare tuttora provvisti di
imballaggio. Tuttavia la preventiva
rimozione dell'imballaggio consente l'utilizzazione degli stessi prodotti nella
produzione dei mangimi composti, includendoli cosi', tra le materie prime per
mangimi. L'operazione di
sconfezionamento puo' essere effettuata direttamente presso il produttore,
presso l'acquirente o presso un'azienda specializzata.
3.
Prodotti destinati all'alimentazione umana diretta che hanno superato la data di
scadenza.
I
prodotti alimentari la cui data di scadenza indicata in etichetta risulti
superata, possono essere utilizzati nell'alimentazione degli animali come
materie prime per mangimi secondo quanto illustrato al punto 2, del presente
documento, a condizione che il servizio veterinario della unita' sanitaria
locale competente per territorio non ne escluda l'uso sulla base di valutazioni
diverse (di carattere igienico sanitario) dalla semplice verifica della data di
scadenza riportata in etichetta.