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Ministero della Salute - Attuazione della
direttiva 2001/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001,
che modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne lo
scrapie.
(Pubblicato su GU n. 87 del 13-4-2002)
Il Ministro della Salute
Visto l'art. 117 della Costituzione;
Vista la legge 16 aprile 1987,
n. 183, recante coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, recante regolamento
per l'attuazione della
direttiva 91/68/CEE relativa
alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari
di ovini e caprini;
Visto il regolamento (CE) n.
999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio
2001, recante disposizioni per la prevenzione, il
controllo e l'eradicazione di
alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (T.S.E.);
Vista la direttiva
2001/10/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, che
modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne lo scrapie;
Tenuto conto che
lo scrapie e'
un'encefalopatia spongiforme trasmissibile
rientrante nella disciplina del citato Regolamento (CE) n. 999/2001 e che, in
applicazione di detto
regolamento, la Commissione europea
ha adottato, nel corso del Comitato veterinario permanente del
4 e 5 dicembre 2001,
una decisione, in via di pubblicazione, che
modifica, per la parte d'interesse, gli allegati alla sopra
citata direttiva 91/68/CEE,
attuata con decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1992, n. 556, integrandovi le garanzie sanitarie relative allo
scrapie;
Ritenuto di dare
attuazione, nel rispetto
di quanto disposto dall'art. 117
della Costituzione, come
sostituito dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, alla direttiva 2001/10/CE, ai sensi dell'art.
20 della legge
16 aprile 1987,
n. 183, in considerazione del suo contenuto tecnico ed esecutivo, demandando, altresi', a
successivi provvedimenti
amministrativi, l'adeguamento degli
allegati al richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1992, n. 556, in applicazione delle modifiche disposte in sede
comunitaria;
Decreta:
Art. 1.
1. Al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'art. 2, comma
1, lettera g),
le parole "elencate nell'allegato B,
rubriche I e
II" sono sostituite dalle parole "elencate
nell'allegato B, rubrica I";
b) all'art. 6, comma 1, e' soppressa la lettera b), riguardante i requisiti
relativi allo scrapie;
c) all'art. 7, comma 1, le parole "nell'allegato B, rubriche II e III"
sono sostituite dalle parole "nell'allegato B, rubrica III "
d) all'art. 8, comma 1, le
parole "all'allegato B, rubriche II e III" sono sostituite dalle
parole "all'allegato B, rubrica III";
e) all'allegato B, relativo
alle malattie soggette a
denuncia obbligatoria, e soppressa la rubrica II.
2. Gli allegati al decreto
del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1992, n. 556, sono modificati con decreto Direttore generale della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti
e della nutrizione del Ministero della salute, al fine di adeguarli a quanto
disposto in sede comunitaria.
Art. 2.
1. In relazione a quanto
disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, quanto
previsto dall'art. 1 del presente decreto, si
applica per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto all'attuazione della direttiva 2001/10/CE,
sino alla data di entrata in
vigore della normativa
di attuazione di ciascuna regione
e provincia autonoma.
Il presente decreto,
inviato alla Corte
dei conti per
la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2002
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei
conti il 10 aprile
2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri
dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n.
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