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Decreto 21 dicembre 2001
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Individuazione, per aree omogenee, di eventi, colture, strutture e garanzie ammissibili all'assicurazione agricola agevolata nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324.
(GU
n. 138 del 14-6-2002- Suppl. Ordinario n.125)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura; Viste le leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, concernenti modifiche ed integrazioni della disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, concernente il regolamento sull'assicurazione agricola agevolata delle produzioni agricole, delle fitopatie e delle strutture aziendali; Visto l'art. 1, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 324/1996 che prevede, con riferimento a territori agricoli omogenei, la determinazione annuale degli eventi, delle colture, delle fitopatie e delle garanzie ammissibili all'assicurazione agevolata; Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Viste le proposte delle regioni, delle province autonome e dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli nell'anno 2002 a carico delle produzioni agricole e delle strutture produttive aziendali; Ritenuto di autorizzare la copertura assicurativa agevolata dei rischi climatici sulle produzioni agricole e sulle strutture produttive aziendali per l'anno 2002;
Decreta:
Art. 1.
Per la copertura assicurativa dei rischi agricoli nell'anno 2002, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, art. 1, comma 3, si stabilisce quanto segue: 1) colture assicurabili al mercato agevolato nelle aree omogenee di cui al successivo art. 2: actinidia, albicocche, mais da granella, mele, nettarine, nettarine precoci, pere, pere precoci, pesche, pesche precoci, piante di viti porta innesto, pomodoro concentrato, pomodoro da tavola, pomodoro pelato, riso, susine, susine precoci, tabacco, uva da tavola, uva da vino, vivai di viti, peperoni, arance, limoni, mandarance, mandarini, carciofi, frumento, orzo, sorgo, soia, colza, cocomeri, meloni, patate, cachi, ciliegie, fragole, mais da seme, olive da tavola, olive da olio, fichi d'india, avena, fagioli, piselli, fagiolini, girasole, triticale, zucchine, mirtillo, lampone, vivai di piante da frutto, vivai di piante di olivo, spinaci, pistacchio, melanzane, nocciole, mandorle, ribes, bergamotto, cedro, more, vivai di pioppi, cipolle; 2) avversita': grandine, vento, gelo, brina, siccita'; 3) garanzie: copertura dei rischi derivanti dalle avversita' indicate al precedente punto 2, secondo le condizioni contrattate tra le parti nella stipula di polizze monorischio, multirischi e globali.
Art. 2.
Nell'ambito di ciascuna provincia e con riferimento alle avversita' singole o raggruppate per la stipula di polizze multirischio e globali, le aree omogenee sono individuate nei territori agricoli dei comuni elencati a fianco di ciascuna coltura, come riportato negli allegati prospetti, elaborati dal Sistema informativo agricolo nazionale, che fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 3.
I valori delle produzioni assicurabili al mercato agevolato devono essere contenuti nei limiti derivanti dall'applicazione dei prezzi di mercato stabiliti ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La copertura assicurativa e' riferita all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, salva diversa indicazione stabilita in sede contrattuale e riportata nelle condizioni di polizza. Nel contratto assicurativo deve essere chiaramente indicata, per ogni garanzia, la tariffa applicata e le colture devono essere individuate planimetricamente nell'ambito aziendale, riportando, nel medesimo contratto, i riferimenti catastali: fogli di mappa e particelle. Le produzioni soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della politica dell'Unione europea, sono assicurabili al mercato agevolato nei limiti preassegnati a ciascun produttore, e quelle soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi.
Art. 4.
Nelle aree omogenee individuate all'art. 2, si possono stipulare polizze agevolate per la copertura dei rischi derivanti dall'insieme delle avversita': grandine, trombe d'aria, uragani e fulmini, a carico delle strutture aziendali per colture protette (serre). I valori assicurabili devono essere contenuti nei limiti dei costi unitari di ricostruzione stabiliti da questo Ministero sulla base delle indicazioni delle regioni.
Art. 5.
Prima della convalida definitiva delle polizze collettive, ai fini dell'ammissione ai benefici di legge, contributivi e fiscali, i consorzi di difesa e le cooperative devono verificare il rispetto delle condizioni stabilite nei precedenti articoli, anche attraverso l'acquisizione, ove necessario, di idonea documentazione. Per le polizze singole, ai medesimi adempimenti provvedono le regioni ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 11 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2001, n. 290.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2001
Il Ministro: Alemanno
Allegati omessi