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AmbienteDiritto
Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali - Regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione del 15 marzo
2002 che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (CEE) n. 2092/91 del
Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e
all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
e che stabilisce norme dettagliate per quanto concerne la trasmissione di
informazioni sull'impiego dei composti di rame.
(GU n. 105 del 7-5-2002)
Alle regioni e province autonome
Agli organismi di controllo
Alle confederazioni agricole nazionali
a
vocazione generale
Alle associazioni nazionali delle
cooperative agricole
Alle unioni nazionali delle
associazioni di produttori agricoli
Alla Federazione italiana per
l'agricoltura organica
Al
coordinamento soci IFOAM Italia
All' Ispettorato centrale repressioni
frodi
Al
Comando carabinieri nucleo
antisofisticazioni e sanita'
Al
Comando carabinieri politiche
agricole
e,
per conoscenza:
Al
Consiglio nazionale dei consumatori
utenti
Al
Ministero della salute
Al
Gabinetto del Ministro, ufficio
legislativo
Alla Segreteria tecnica del Ministro
Alla Commissione UE - D.G.VI-B.4
Con regolamento (CE) n. 473/2002 del 15
marzo 2002, la Commissione ha approvato le modifiche agli allegati I, II e VI
del reg. (CEE) n. 2092/91 del Consiglio.
Il
regolamento approvato disciplina, in particolare, il periodo di conversione e
le condizioni di impiego dei prodotti a base di rame.
Relativamente al periodo di conversione, due sono gli elementi che
vengono precisati: la data di decorrenza dell'inizio di tale periodo e le
condizioni di riduzione dello stesso.
La
proposta di regolamento comporta l'adozione di disposizioni per l'attuazione
della disciplina sul territorio nazionale.
Nel merito occorre definire: il riscontro della data di notifica dell'inizio
delle attivita' di produzione, la individuazione dell'autorita' competente e
l'iter istruttorio per la concessione dell'autorizzazione alla riduzione o al
prolungamento del periodo di conversione.
Per quanto attiene la determinazione del momento di inizio del periodo
di conversione, la data, di questo, sara' quella della sottoscrizione della
notifica da parte dell'operatore che dovra' coincidere con la data del timbro
postale della raccomandata a.r. con la quale il produttore trasmette la
notifica stessa alle regioni o province autonome competenti per territorio ed
all'organismo di controllo di riferimento ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995.
Per quanto riguarda l'autorita' competente con la quale
l'organismo di controllo dovra' concordare la riduzione o il prolungamento del periodo
di conversione (punti 1.2 e 1.3 dell'allegato I parte A del reg. CEE n. 2092/91
come modificati dalla proposta in oggetto), questa viene individuata nelle
regioni e province autonome competenti per territorio.
Premesso quanto sopra, le modalita' da seguire per il rilascio dell'autorizzazione
alla riduzione o al prolungamento del periodo di conversione sono le seguenti:
il
produttore dovra' richiedere all'organismo di controllo la riduzione del
periodo di conversione;
l'organismo di controllo esaminata la richiesta e, ove ricorrano le
condizioni per il proseguimento del-l'iter, presenta all'amministrazione
regionale o alla provincia autonoma interessata, una relazione dettagliata
sulla situazione aziendale che giustifichi la riduzione del periodo di
conversione;
la
regione o la provincia autonoma, esaminata la relazione dell'organismo di
controllo ed eseguiti gli accertamenti che riterra' opportuni, formula il
proprio parere;
l'organismo di controllo sulla base del suddetto parere potra' concedere
o negare al produttore la riduzione del periodo di conversione.
Nel caso di prolungamento del periodo di conversione l'organismo
di controllo trasmette alla regione una relazione opportunamente documentata
per il necessario parere e successiva comunicazione al produttore.
Per quanto attiene alle condizioni d'impiego del rame, il regolamento
opera una distinzione tra colture annuali e colture perenni.
Per le colture annuali consente l'uso, fino al 31 dicembre 2005, del
limite massimo di 8 kg/ha/anno e dal 1 gennaio 2006 del limite massimo di 6
kg/ha/anno.
In
deroga a quanto sopra per le colture perenni si puo' adottare un limite
d'impiego complessivo che nel quinquennio 23 marzo 2002-31 dicembre 2006 non
dovra' superare la misura di 38 kg/ha, mentre nei quinquenni successivi il
limite massimo e' determinato come riportato in allegato.
Al
riguardo, le regioni e le province autonome possono, in relazione alle
esperienze maturate sul proprio territorio, e sentite le organizzazioni
professionali agricole, disporre che nei territori di propria competenza venga
adottata la deroga prevista dalla proposta di regolamento in oggetto od in
alternativa attestarsi sull'impiego di 8 kg/ha per anno fino al 31 dicembre
2005 e di 6 kg/ha per anno dal 1 gennaio 2006.
Per consentire a questa amministrazione di comunicare alla Commissione
U.E. entro il 30 giugno 2002, ai sensi dell'art. 2 del regolamento in esame, le
misure adottate sull'utilizzazione della deroga di cui sopra, le singole
amministrazioni regionali e delle province autonome dovranno, a loro volta,
comunicare a questo Ministero, entro il 31 maggio 2002, le misure prese nei
territori di propria competenza.
Per ottemperare inoltre alle disposizioni di cui al citato art. 2 del
regolamento in questione, che prevede la presentazione da parte degli Stati
membri entro il 31 dicembre 2004, di una relazione sulla applicazione dei
risultati delle misure adottate sull'utilizzo dei prodotti rameici dall'entrata
in vigore del regolamento in esame, gli organismi di controllo e le regioni e
province autonome dovranno provvedere a quanto di seguito indicato.
Gli organismi di controllo che hanno il compito di riconoscere la necessita'
dell'impiego dei prodotti rameici dovranno comunicare alle regioni e alle
province autonome competenti per territorio le autorizzazioni concesse
(kg/ha/anno) per tipologia di coltura ed area territoriale.
Tali comunicazioni dovranno essere fatte entro il 31 dicembre per gli
anni 2002 e 2003 ed entro il 31 ottobre per l'anno 2004. Le regioni e province autonome dovranno
provvedere al rilevamento dei "quantitativi effettivamente richiesti
durante ogni periodo di coltivazione" a decorrere dall'entrata in vigore
del regolamento. Sulla base dei dati
ottenuti dal monitoraggio di cui sopra, relativo agli impieghi in agricoltura
biologica, nonche' sulla base dei dati ricevuti dagli organismi di controllo,
le regioni e le province autonome provvedono ad inviare a questo Ministero una relazione
sulle necessita' di impiego del rame per tipologia colturale e per aree
territoriale di riferimento, entro il 30 novembre 2004.
Nel restare a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimento,
si fa presente che il regolamento in esame presenta talune imprecisioni di
natura linguistica, per le quali ne e' stata richiesta la correzione alla
commissione U.E. (allegato II).
Il
direttore generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Ambrosio
Modalita' di impiego del rame nel caso di utilizzazione della deroga
Dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2007 l'impiego di rame non dovra'
superare i 36 kg/ha.
Dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 l'impiego di rame non dovra'
superare i 34 kg/ha.
Dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2009 l'impiego di rame non dovra'
superare i 32 kg/ha.
Dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2010 l'impiego di rame non dovra'
superare i 30 kg/ha.
Per tutti gli anni successivi l'impiego di rame non dovra' superare
il limite di 30 kg/ha ogni 5 anni.
Le
modifiche riguardano:
2o
considerando e punto 1.2.1 dell'allegato, sostituzione della parola
"mangimi" con la parola "alimenti";
art. 3, primo e secondo trattino, sostituire la parola "riconversione"
con la parola "conversione";
punto 2.2 dell'allegato, sostituire la parola
"antiparassitari" con le parole "prodotti fitosanitari";
punto 2.2.3. secondo trattino, la parola
"rispettivamente" va portata alla penultima riga dopo le parole
"di rame per ettaro".