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Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n.225
Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini.
(GU n. 194 del 22-8-2003- Suppl. Ordinario n.138)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la direttiva 82/894/CEE recante la notifica delle malattie degli animali, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;
Viste le decisioni adottate dalla Commissione europea numeri 2001/141/CE, 2001/433, 2001/674 e, da ultimo, la decisione 2001/783, del 9 novembre 2001, in materia di misure di lotta contro febbre catarrale degli ovini a seguito dell'insorgenza sul territorio italiano di focolai della malattia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera del deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto fissa le norme di controllo e le misure di lotta e di eradicazione contro la febbre catarrale degli ovini (blue tongue), d'ora innanzi denominata "malattia".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiati della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione, cosi' recita: "Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1, 3, 5, e l'allegato B della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001":
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. (Omissis).
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma".
"Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita'.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico").
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva.
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione.
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori".
- La direttiva 2000/75/CE e' pubblicata in GUCE n. L 327 del 22 dicembre 2000.
- La direttiva 82/894/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 38 del 31 dicembre 1982.
Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, reca: "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonche' misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini".
- La decisione 2001/141/CE e' pubblicata in GUCE n. L 50 del 21 febbraio 2001.
- La decisione 2001/433/CE e' pubblicata in GUCE n. L 154 del 9 giugno 2001.
- La decisione 2001/674/CE e' pubblicata in GUCE n. L 236 del 5 settembre 20001.
- La decisione 2001/783/CE e' pubblicata in GUCE n. L 293 del 10 novembre 2001.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "azienda": qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui sono allevati o soggiornano, permanentemente o temporaneamente, animali appartenenti alle specie ricettive alla malattia;
b) "specie ricettiva": qualsiasi specie di ruminante, sia domestica che selvatica;
c) "animali": gli animali di una specie ricettiva, tranne gli animali selvatici per i quali in sede comunitaria possono essere fissate disposizioni specifiche;
d) "proprietario o detentore": persone fisiche o giuridiche che hanno la proprieta' degli animali o sono incaricate di allevarli;
e) "vettore": l'insetto della specie "culicoides imicola" o qualsiasi altro insetto del genere culicide suscettibile di trasmettere la febbre catarrale degli ovini;
f) "sospetto": manifestazione di un qualsiasi sintomo della malattia in una delle specie ricettive, associato a un insieme di dati epidemiologici tali da poter ragionevolmente prendere in considerazione una siffatta eventualita';
g) "conferma dell'infezione": la dichiarazione, fatta dall'autorita' competente, della presenza in una zona determinata della malattia basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorita' competente puo' anche confermare la malattia in base a risultati clinici e/o epidemio-logici;
h) "autorita' competente": il Ministero della salute o l'autorita' cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e di polizia veterinaria;
i) "veterinario ufficiale": il medico veterinario dipendente dall'autorita' competente.
Art. 3.
Obbligo di denuncia
1. Il sospetto o l'accertamento della malattia deve essere denunciato immediatamente al servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio dai soggetti e secondo le procedure previsti al Capo II del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; il servizio veterinario trasmette tempestivamente al Ministero della salute copia della denuncia ricevuta.
Nota all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, reca: "Regolamento di polizia veterinaria".
Il Capo II, del citato decreto, cosi' recita: "Capo II - Denuncia delle malattie infettive e
diffusive".
Art. 4.
Misure in caso di sospetto di malattia
1. Qualora in un'azienda situata in una zona non soggetta a restrizioni ai sensi del presente decreto si trovano uno o piu' animali sospetti di aver contratto la malattia, il veterinario ufficiale esegue immediatamente indagini ufficiali al fine di confermare o escludere la presenza della malattia.
2. All'atto della notifica del sospetto, il veterinario ufficiale: a) sottopone l'azienda a vigilanza ufficiale;
b) fa procedere:
1) al censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero di animali gia' morti, infetti o suscettibili di essere infetti, e all'aggiornamento del censimento per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo di sospetto; i dati di tale censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;
2) al censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
3) all'indagine epidemiologica di cui all'articolo 7;
c) visita regolarmente le aziende e, in tali occasioni, procede ad un esame clinico approfondito degli animali sospetti o all'autopsia di quelli morti e, se necessario, procede ad esami di
laboratorio per la conferma della malattia;
d) dispone:
1) il divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse;
2) l'isolamento degli animali durante le ore di attivita' dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale misura;
3) il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonche' il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di culicidi. La frequenza dei trattamenti e' stabilita dall'autorita' competente tenuto conto della persistenza dell'insetticida utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, gli attacchi dei vettori;
4) la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento delle carcasse degli animali morti nell'azienda, secondo le modalita' previste dalle disposizioni vigenti in materia.
3. In attesa che il veterinario ufficiale disponga le misure di cui al comma 2, il proprietario o il detentore di qualsiasi animale sospetto di infezione deve comunque applicare le disposizioni di cui alla lettera d), numeri 1) e 2), del medesimo comma 2.
4. Qualora in funzione dell'ubicazione e della situazione geografica dei fabbricati o di contatti con l'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia l'autorita' competente ritenga sussistenti fondati motivi per sospettare un'eventuale contaminazione, puo' applicare le misure di cui al comma 2 ad altre aziende.
5. Oltre alle disposizioni del comma 2, l'autorita' competente puo' adottare disposizioni specifiche per le riserve naturali in cui gli animali sono allo stato brado.
6. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino a quando il sospetto di malattia sia stato escluso.
Art. 5.
Vaccinazione
1. La vaccinazione contro la malattia puo' essere praticata solo conformemente alle disposizioni previste dal presente decreto.
Art. 6.
Misure in caso di conferma di malattia
1. In caso di conferma ufficiale della malattia, il veterinario ufficiale:
a) dispone, informandone il Ministero della salute, gli abbattimenti degli animali ritenuti necessari per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
b) fa distruggere, eliminare, incenerire o sotterrare le carcasse degli animali abbattuti, ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) estende le misure di cui all'articolo 4 alle aziende che si trovano nel raggio di 20 km compreso nella zona di protezione definita all'articolo 8, intorno alle aziende infette;
d) applica le misure indicate dal Ministero della salute, adottate sulla base di quelle disposte in sede comunitaria, concernenti, in particolare, l'eventuale attuazione di un programma di vaccinazione o altre misure alternative;
e) dispone l'effettuazione dell'indagine epidemiologica di cui all'articolo 7.
2. L'autorita' competente, in funzione delle circostanze epidemiologiche, geografiche, ecologiche o meteorologiche, puo' estendere o limitare la zona di cui al comma 1, lettera c), informandone il Ministero della salute.
3. Qualora la zona di cui al comma 1, lettera c), sia situata nel territorio di piu' regioni, le autorita' competenti delle regioni interessate cooperano allo scopo di delimitare la zona in questione.
4. L'autorita' competente comunica alla Commissione europea l'adozione delle misure adottate ai sensi del presente articolo.
Art. 7.
Indagine epidemiologica
1. L'indagine epidemiologica riguarda i seguenti aspetti:
a) la durata del periodo in cui puo' essere stata presente nell'azienda la malattia;
b) l'origine probabile della malattia nell'azienda e l'identificazione delle altre aziende in cui gli animali possono essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte del virus;
c) la presenza e la distribuzione dei vettori della malattia;
d) i movimenti di animali in provenienza o a destinazione delle aziende interessate o eventuale uscita delle carcasse di animali da dette aziende.
2. Ai fini del coordinamento di tutte le misure necessarie all'eradicazione della malattia e dell'indagine epidemiologica ci si avvale dell'unita' di crisi di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362.
Note all'art. 7:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, vedi note alle premesse.
- L'allegato IV, del sopracitato decreto, cosi' recita:
"Allegato IV
(previsto dall'art. 18, comma 1)
Criteri minimi per i programmi di emergenza
I programmi di intervento devono prevedere almeno:
1) la creazione di un'unita' di crisi a livello nazionale, incaricata del coordinamento di tutte le misure di emergenza adottate;
2) un elenco dei centri locali di emergenza dotati di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di contenimento a livello locale;
3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle misure di emergenza, con riferimento alle sue qualifiche e responsabilita';
4) la possibilita', per qualsiasi centro locale di emergenza, di contattare rapidamente le persone o organizzazioni direttamente o indirettamente interessate dall'insorgenza di un focolaio;
5) la disponibilita' di attrezzature e materiale necessari per la corretta esecuzione delle misure di emergenza;
6) istruzioni dettagliate sulle azioni da adottare qualora si sospettino e confermino casi di infezione o contagio, ivi compresi i mezzi di distruzione delle carcasse;
7) programmi di formazione per l'aggiornamento e lo sviluppo delle conoscenze relative alle procedure da espletare in loco ed alle procedure amministrative;
8) per i laboratori di diagnosi, un servizio per gli esami post-mortem, la capacita' necessaria per gli esami sierologici, istologici, e di altro tipo, l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida per cui occorre adottare disposizioni per il trasporto rapido di campioni;
9) previsioni relative al quantitativo di vaccini contro la singola malattia ritenuto necessario in caso di ricorso alla vaccinazione di emergenza;
10) le disposizioni per realizzare ciascun programma".
Art. 8.
Delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza
1. A complemento delle misure stabilite all'articolo 6, l'autorita' competente delimita una zona di protezione e una zona di sorveglianza, tenendo conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizooziologico connessi con la malattia, nonche' delle strutture di controllo. Tali zone sono costituite, rispettivamente, da:
a) una parte del territorio avente un raggio minimo di 100 km intorno all'azienda infetta;
b) una parte del territorio profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione e in cui nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione.
2. Nel caso in cui le zone di protezione e di sorveglianza sono situate nel territorio di piu' Stati membri, la relativa delimitazione e' effettuata in cooperazione tra le autorita' competenti degli Stati interessati; se necessario, le zone di protezione e di sorveglianza sono delimitate in sede comunitaria.
3. Il Ministero della salute puo' modificare, informandone la Commissione europea, la delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza in funzione:
a) della situazione geografica e dei fattori ecologici;
b) delle condizioni meteorologiche;
c) della presenza e della distribuzione del vettore;
d) dei risultati degli studi epizooziologici effettuati ai sensi dell'articolo 7;
e) dei risultati degli esami di laboratorio;
f) dell'applicazione delle misure di lotta, in particolare della disinfestazione.
Art. 9.
Misure applicabili nella zona di protezione
1. Nella zona di protezione si applicano le misure seguenti:
a) identificazione di tutte le aziende che sono situate nella zona e che detengono animali di specie ricettiva;
b) attuazione, da parte dell'autorita' competente, di un programma di sorveglianza epidemiologica basato sul controllo di gruppi di bovini di riferimento, o in loro assenza di altre specie di ruminanti, nonche' di un programma di sorveglianza entomologica; qualora il programma non sia stato fissato in sede comunitaria, esso e' stabilito d'intesa tra il Ministero della salute e le regioni interessate;
c) divieto di uscita degli animali dalla zona sottoposta a restrizioni sanitarie. Il Ministero della salute puo' adottare deroghe a tale divieto, in caso di comprovata assenza di circolazione virale o di assenza di vettori.
2. A complemento delle misure di cui al comma 1, il Ministero della salute, informandone la Commissione europea, puo' stabilire la vaccinazione degli animali contro la malattia.
Art. 10.
Misure applicabili nella zona di sorveglianza
1. Nella zona di sorveglianza:
a) si applicano le misure di cui all'articolo 9, comma 1;
b) e' vietata qualsiasi vaccinazione contro la malattia, se non preventivamente concordate con la Commissione europea.
Art. 11.
Informazione
1. L'autorita' competente deve provvedere affinche' nelle zone di protezione e di sorveglianza la popolazione sia adeguatamente informata sulle misure adottate.
Art. 12.
Laboratorio nazionale di riferimento
1. Il laboratorio nazionale di riferimento di cui all'allegato II, parte A, ha gli obblighi e funzioni di cui alla parte B al medesimo allegato II; esso coopera con il laboratorio comunitario di riferimento.
Art. 13.
Laboratorio comunitario di riferimento
1. Il laboratorio comunitario di riferimento di cui all'allegato III, parte A, espleta le funzioni indicate nella parte B al medesimo allegato III, fatte salve le disposizioni previste nella decisione 90/424/CEE, in particolare all'articolo 28.
Nota all'art. 13:
- La decisione 90/424/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 224 del 18 agosto 1990.
Art. 14.
Controlli comunitari
1. Le autorita' competenti assicurano l'assistenza necessaria e la collaborazione agli esperti designati dalla Commissione europea ad effettuare controlli sul posto al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, compresi i controlli su una percentuale rappresentativa di aziende per la verifica dei compiti di vigilanza demandati alle autorita' competenti.
Art. 15.
Piano d'intervento
1. Il Ministero della salute redige un intervento d'intesa con le regioni e le province autonome, contenente le misure da attuare ai sensi del presente decreto, sulla base dei criteri contenuti nell'allegato IV. Il piano deve consentire l'accesso agli impianti, alle attrezzature, al personale e ad ogni altra struttura appropriata, necessari per una rapida ed efficace eradicazione della malattia.
2. Il piano di cui al comma 1, e' presentato alla Commissione europea per l'approvazione e puo', in tale fase, essere modificato per garantire, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione, la compatibilita' con quelli presentati da altri Stati membri; successivamente all'approvazione, il piano puo' essere modificato o completato per tener conto degli sviluppi della situazione.
Art. 16.
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, non provvede a notificare qualunque caso, anche solo sospetto, di una delle malattie degli animali elencate nell'allegato I al presente decreto o viola le misure sanitarie disposte per i casi di presenza o di sospetto di una delle malattie in questione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.549,37 a Euro 9.296,22.
Note all'art. 16:
Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, vedi note all'art. 3.
- L'art. 2 del sopracitato decreto cosi' recita:
"Art. 2. Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'art. 1, ad eccezione di quelle contemplate ai numeri 25 e 26, deve essere immediatamente denunciata al sindaco che ne da' subito conoscenza al veterinario comunale.
Sono tenuti alla denuncia:
i veterinari comunali e consorziali che comunque siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e diffusiva;
i veterinari liberi esercenti;
proprietari e i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo;
gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie.
La denuncia e' obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune gia' accertata.
Sono tenuti altresi alla denuncia:
i presidi delle facolta' di medicina veterinaria, i direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali nonche' di ogni altro istituto sperimentale a carattere veterinario, limitatamente alle malattie accertate nei rispettivi istituti e laboratori;
i direttori degli istituti zootecnici, i direttori dei depositi governativi dei cavalli stalloni, l'autorita' militare cui sono affidati animali per i servizi dell'Esercito e le commissioni di rimonta e di rivista per la requisizione quadrupedi, per i casi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro ufficio;
le autorita' portuali marittime, i direttori degli aeroporti civili, i capi stazione delle ferrovie e delle tranvie e le imprese esercenti trasporti per via lacuale, fluviale e con autoveicoli per i casi di malattia, dei quali sono venuti a conoscenza, verificatisi durante il carico e lo scarico o lungo il viaggio per i casi di morte non conseguenti a cause accidentali;
i funzionari e le guardie di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, le guardie forestali, gli agenti al servizio delle province e dei comuni e le guardie dell'Ente nazionale per la protezione degli animali".
Art. 17.
Disposizioni finali
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, il presente decreto si applica, per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/75/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
2. E' abrogata l'ordinanza del Ministro della sanita' in data 10 aprile 1970, recante norme per la profilassi della malattia (blue-tongue), e successive modifiche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 dell'8 maggio 1970.
3. Le prescrizioni di cui al presente decreto sostituiscono, limitatamente alla febbre catarrale degli ovini, quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 17:
- Per l'art. 117 della Costituzione vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 2000/75/CE vedi note alle premesse.
- L'ordinanza del decreto del Ministro della sanita' in data 10 aprile 1970, reca: "Norme per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue)".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, vedi note alle premesse.
Allegati
(omessi)