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Regione Marche. Legge Regionale n. 23 del 10-12-2003
Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari.
(B.U.R. Marche n. 119 del 18-12- 2003)
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale ha approvato
La seguente legge regionale:
Articolo 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione sostiene ed incentiva la qualità e la tracciabilità ed i relativi sistemi di certificazione delle produzioni agricole ed agroalimentari marchigiane, al fine di:
a) assicurare al consumatore la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli ed agroalimentari acquistati;
b) garantire le informazioni sull'origine delle materie prime, sull'identità degli operatori coinvolti e sulle metodologie applicate nelle varie fasi del processo produttivo;
c) fornire strumenti di competitività alle imprese del settore;
d) favorire lo sviluppo di un'agricoltura ecocompatibile;
e) favorire l'accesso alla protezione comunitaria delle produzioni tradizionali regionali.
2. Per il conseguimento degli obiettivi, di cui al comma 1, la Regione concede contributi per:
a) l'applicazione di sistemi di autocontrollo aziendale della qualità dei prodotti attraverso l'adozione di appositi disciplinari;
b) l'introduzione di sistemi di gestione aziendale finalizzati alla certificazione della qualità e della tracciabilità;
c) la costituzione di comitati promotori e consorzi di tutela responsabili della registrazione, della supervisione e dell'uso delle denominazioni di origine.
3. Ai fini della presente legge, per prodotti di qualità si intendono quelli registrati secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria, statale e regionale o comunque contraddistinti da marchi di qualità conformi agli articoli 28, 29 e 30 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Articolo 2
(Sistemi di autocontrollo aziendale)
1. La Regione concede contributi per sostenere progetti finalizzati all'applicazione dei sistemi di autocontrollo aziendale, attraverso l'estensione dei manuali HACCP e la loro applicazione ai disciplinari di produzione dei marchi di qualità per i quali la Regione abbia rilasciato la concessione d'uso del marchio di cui all'articolo 8.
2. I disciplinari di produzione devono essere conformi alla normativa comunitaria in materia di produzioni di qualità e, in particolare, devono avere i seguenti requisiti minimi:
a) fare riferimento esclusivamente alle caratteristiche intrinseche del prodotto individuando requisiti qualitativi obiettivi, misurabili e verificabili;
b) prevedere requisiti qualitativi più restrittivi rispetto a quelli imposti dalla normativa vigente per prodotti della stessa categoria;
c) consentire l'accesso a qualsiasi potenziale candidato nell'ambito dell'Unione europea, fatte salve le denominazioni d'origine;
d) garantire l'identificazione e la tracciabilità di tutto il processo produttivo, dalla materia prima fino al prodotto finito.
3. Il controllo dei disciplinari di produzione è affidato ad un organismo privato o autorità pubblica, in conformità a quanto stabilito dalle norme UNI EN 45011.
4. Possono accedere ai contributi, di cui al comma 1, le imprese agricole ed agroalimentari singole o associate e quelle di trasformazione dei prodotti agricoli definiti all'articolo 32 e all'allegato I del Trattato di istituzione della Comunità europea, che operano nel territorio regionale.
5. Le imprese che trattano prodotti alimentari non compresi nell'allegato I del Trattato CE o che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione possono essere finanziate solo nell'ambito di progetti presentati in forma associata da organismi che prevedono statutariamente la partecipazione maggioritaria dei soggetti di cui al comma 4.
6. I contributi di cui al comma 1 sono concessi fino a un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Articolo 3
(Sistemi certificati di gestione aziendale)
1. La Regione concede ai soggetti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, contributi a sostegno di progetti che prevedano l'introduzione di sistemi di gestione aziendale finalizzati alla certificazione di qualità.
2. I sistemi di gestione devono essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria o alle norme della serie SA 8000, UNI EN ISO 9000 e 14000 e la conformità deve essere attestata da parte di organismi appositamente autorizzati o accreditati.
3. I beneficiari devono utilizzare il sistema di gestione realizzato con il contributo regionale per un periodo minimo stabilito dalla Giunta regionale.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi fino a un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Articolo 4
(Sistemi di tracciabilità aziendale e di filiera)
1. La Regione concede ai soggetti di cui all'articolo 2 contributi a sostegno di progetti che prevedano l'introduzione di sistemi di tracciabilità aziendale e di filiera.
2. I sistemi di tracciabilità devono essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria o alle norme della serie UNI 10939 e UNI 11020 e la conformità deve essere attestata da parte di organismi appositamente autorizzati o accreditati.
3. I beneficiari devono utilizzare il sistema di gestione realizzato con il contributo regionale per un periodo minimo stabilito dalla Giunta regionale.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi fino ad un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Articolo 5
(Priorità)
1. Nella concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, è data priorità ai progetti finalizzati ad attestare l'assenza di OGM (Organismi geneticamente modificati) nelle filiere di produzione.
Articolo 6
(Adeguamento dei disciplinari)
1. La Regione concede contributi alle associazioni di produttori e ai consorzi di tutela dei marchi di qualità per la realizzazione di progetti finalizzati all'adeguamento dei disciplinari di produzione di prodotti di qualità registrati in conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale.2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi fino a un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Articolo 7
(Comitati promotori e consorzi di tutela)
1. La Regione concede contributi ai comitati promotori e consorzi di tutela responsabili per la registrazione, la supervisione e l'uso delle denominazioni d'origine per le spese sostenute per la loro costituzione ed avviamento.
Articolo 8
(Marchio di qualità)
1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere, ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati), la registrazione di un marchio di qualità collettivo per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:
a) determina la denominazione del marchio e le sue caratteristiche ideografiche;
b) disciplina le modalità di concessione in uso del marchio stesso;
c) disciplina le modalità di applicazione della sospensione, decadenza e revoca, della concessione del marchio in caso di inadempienze.
3. La Giunta regionale individua, altresì, i prodotti agricoli ed agroalimentari da ammettere all'uso del marchio ed approva i relativi disciplinari che devono possedere i requisiti indicati all'articolo 2, comma 2.
4. I concessionari del marchio regionale devono indicare, in etichetta, l'origine del prodotto, se commercializzato allo stato fresco o delle materie prime di origine agricola se trattasi di prodotto trasformato.
Articolo 9
(Funzione di controllo e vigilanza)
1. La Giunta regionale individua i soggetti abilitati allo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) autorità pubblica di controllo sulle produzioni agricole di qualità ottenute in conformità alla normativa regionale, statale e comunitaria;
b) vigilanza sugli organismi privati che effettuano i controlli sulle produzioni agricole di qualità ottenute in conformità alla normativa comunitaria e sulle produzioni contraddistinte da marchi di qualità, nonché sugli eventuali organismi privati che esercitano controlli sui disciplinari di produzione.
2. La Regione concede contributi ai soggetti di cui al comma 1 per lo svolgimento delle funzioni ivi previste.
Articolo 10
(Procedure)
1. La Giunta regionale, con delibera da adottarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dalla pubblicazione del bilancio annuale di previsione:
a) approva il riparto annuale dei finanziamenti per gli interventi previsti dalla presente legge;
b) stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1994, n, 44 (Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività amministrativa regionale);
c) stabilisce i termini entro i quali gli interventi finanziati devono essere avviati e completati, a pena di decadenza o revoca dei benefici concessi ed eventuali disposizioni specifiche in materia di ispezioni e controlli.
2. Ferme restando le specifiche disposizioni stabilite nella deliberazione di cui al comma 1, la struttura regionale competente in materia può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati, il rispetto degli obblighi previsti e la veridicità delle dichiarazioni rese.3. Ove si accerti il difetto di uno o più dei requisiti previsti per la concessione dei contributi ovvero la mancanza non sanabile di documentazione, o la non veridicità delle dichiarazioni rese, o il mancato rispetto di obblighi derivanti dal provvedimento di concessione per fatti imputabili al beneficiario, il dirigente della struttura competente dispone, previa diffida, la revoca del finanziamento concesso e il recupero delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.4. La revoca di cui al comma 3 può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
Articolo 11
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 774.685,35.
2. Per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le leggi d'approvazione dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione).
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2003, mediante utilizzo di quota parte degli stanziamenti iscritti a carico dell'UPB 3.0903 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.
4. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire appositi capitoli di spesa nell'ambito dell'UPB 3.09.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.
Articolo 12
(Modificazioni della l.r. 76/1997)
1. L'articolo 8 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 76 (Disciplina dell'agricoltura biologica) è abrogato a far data dall'individuazione dei soggetti abilitati allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9 della presente legge.
Articolo 13
(Disposizioni finali)
1. La presente legge è notificata alla Commissione europea nel rispetto dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE ed i suoi effetti decorrono dalla data della decisione di conformità adottata dalla Commissione europea.
Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge regione Marche.
Data ad Ancona, addì 10 dicembre 2003
Il Presidente
(Vito D'Ambrosio)