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Circolare 1 marzo 2004, n.5
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Reg. CE 2461/99 - Camp. 2004/2005. Rese preventive da applicare su terreni messi a riposo e destinati alla trasformazione industriale per uso non alimentare.
(GU n. 58 del 10-3-2004)
Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Uff. Cereali
Agli assessorati regionali agricoltura
Agli assessorati prov. autonome Trento
e Bolzano
Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA -
Organismo pagatore regione Lombardia
All'Ente nazionale risi
Alle Organizzazioni professionali
agricole: Coldiretti - Confagricoltura
- C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. -
Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.Pi.
- F.Agr.I. - ANPA - ASSITOL
Ai C.A.A. riconosciuti
Con riferimento al reg. CE 2461/99, della Commissione CE, si rendono note le rese rappresentative applicabili nella campagna 2004/2005 per i contratti di girasole, colza, mais, sorgo, kenaf e canapa coltivati su terreni ritirati dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunita', di prodotti non destinati al consumo umano od animale.
I criteri, applicati per definire le rese rappresentative nelle zone omogenee, sono i seguenti:
calcolo della resa media sul set-aside nell'arco di dieci anni produttivi (1993-2003);
confronto con le rese della camp. 2003/2004;
riferimento ai dati delle consegne, raccolto 2003, per i contratti che hanno consegnato il 100% escludendo le variazioni, per avverse condizioni climatiche, intervenute in corso di campagna.
Ai fini della loro determinazione, per i semi di girasole, colza e soia, sono stati esaminati i dati relativi alle produzioni di set-aside, unitamente ad un confronto con i dati delle produzioni alimentari.
Per le coltivazioni di sorgo, kenaf e canapa sono confermate le rese applicate nella precedente campagna con valore unico rispettivamente di 65 Ton/Ha (sorgo), 10 Ton/Ha (kenaf), 8 Ton./Ha (canapa) sul tal quale, per le coltivazioni di mais, si confermano i rendimenti agronomici di cui all'allegato I del decreto MI.P.A.F. 8 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - serie generale.
Nel caso in cui le superfici oggetto di contratto ricadano su due o piu' zone omogenee, dovra' essere indicata, per ciascuna superficie, l'unica e corrispondente resa rappresentativa fissata dall'A.G.E.A., per quella zona, evitando di riportare nella casella resa prevista dati altrimenti incongruenti.
Si precisa che i contratti, iniziali o di modifica e i modelli di variazione, devono essere compilati in ogni loro parte, riportare in originale e per esteso le firme del produttore e del primo trasformatore/acquirente collettore, senza correzioni o abrasioni, pena la loro nullita'.
E' necessario inoltre che, il produttore alleghi una copia del contratto, firmato dalle due parti (primo trasformatore/acquirente collettore + produttore) unitamente alla domanda P.A.C. camp. 2004/2005).
Roma, 1° marzo 2004
Il titolare: Gulinelli
Allegato
(omesso)