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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Circolare 5 ottobre 2004, n.491
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura . Circolare applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004 e n. 796/2004).
(GU n. 240 del 12-10-2004)
Al Ministero delle politiche
agricole e forestali
Alle regioni e province autonome Loro Sedi
All'A.R.T.E.A.
All'A.G.R.E.A.
All'A.V.E.P.A.
All'Organismo pagatore della regione Lombardia
All'Ente nazionale risi
Alla Coldiretti
Alla Confagricoltura
Alla C.I.A.
Alla Copagri
Premessa.
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio dell'Unione europea introduce
il regime di pagamento unico per le aziende agricole, sotto forma di «titoli
individuali» che sono assegnati sulla base della media degli aiuti comunitari
percepiti da ciascuna azienda nel triennio preso a riferimento (2000-2001-2002).
Questo nuovo regime di aiuto non e' piu' legato alla reale produzione nei vari
settori di intervento (seminativi, bovini, ecc.), bensi' alla superficie
aziendale complessivamente destinata ad attivitą agricola, per la quale deve
essere garantito il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e
ambientali, dei criteri di condizionalitą in materia di sanita' pubblica, salute
delle piante, benessere degli animali ed il rispetto dell'ambiente dettati dalla
Commissione europea (disaccoppiamento degli aiuti rispetto alla produzione).
Nel nuovo regime, l'attribuzione degli aiuti e' subordinata all'assegnazione
iniziale di titoli, basati sul triennio di riferimento 2000-2002.
Successivamente, i titoli potranno essere acquisiti sia attraverso operazioni di
trasferimento tra aziende, sia direttamente dall'amministrazione a valere sulla
«riserva nazionale» dei titoli appositamente costituita.
Individuazione dei beneficiari.
L'art. 33 del regolamento (CE) n.
1782/2003 dispone:
«1. Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che:
a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui
all'art. 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati
nell'allegato VI, oppure
b) abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria effettiva
o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni di cui alla
lettera a), oppure
c) abbiano ricevuto un diritto all'aiuto risultante dalla riserva nazionale o
per trasferimento.
2. Nel caso in cui un agricoltore che abbia fruito di un pagamento diretto nel
periodo di riferimento modifichi il proprio stato giuridico o la sua
denominazione nel suddetto periodo o non piu' tardi del 31 dicembre dell'anno
che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, egli e'
ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per
l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.
3. Nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non piu' tardi del 31
dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento
unico, l'agricoltore che gestisce le nuove aziende e' ammesso al regime di
pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le
gestivano in origine.
Nel caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non piu' tardi del 31
dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento
unico, gli agricoltori che gestiscono le aziende sono ammessi,
proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste
per l'agricoltore che la gestiva in origine.».
Pertanto gli «aventi diritto» sono coloro i quali hanno percepito un pagamento
diretto nel triennio di riferimento. Inoltre coloro che sono subentrati
all'avente diritto durante o dopo il triennio di riferimento, conservano gli
stessi diritti dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) ai quali sono
succeduti (totalmente e/o parzialmente), come meglio specificato nel proseguio.
I casi in cui e' possibile trasferire i dati di riferimento del triennio da un
soggetto ad un altro sono:
Eredita' effettiva o anticipata
(successione).
Nel caso di eredita' effettiva vale la definizione prevista dal diritto
nazionale. La domanda di pagamento viene presentata da parte dell'erede a
proprio nome.
Il numero e valore dei titoli vengono calcolati in base all'importo di
riferimento e al numero di ettari corrispondente alle unita' di produzione
ereditate.
Nella successione anticipata, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 5 agosto 2004 rientrano anche:
a) il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;
b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo
l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al
quale il primo puo' succedere per successione legittima.
Nel caso di successione anticipata revocabile il beneficio al regime di
pagamento unico e' riconosciuto soltanto una volta al successore designato entro
la data di presentazione della domanda di pagamento.
La successione di un contratto di affitto o la successione effettiva o
anticipata da parte di un agricoltore - persona fisica, che nel corso del
periodo di riferimento sia stato affittuario di un'azienda, o di una sua parte,
che consentirebbe di ottenere il riconoscimento di titoli, sono considerati come
la successione in un'azienda.
Qualora l'erede effettivo o anticipato sia gia' nelle condizioni previste per
l'attribuzione autonoma dei titoli, indipendentemente, da quelli derivanti dalla
successione, i titoli complessivi sono costituiti dalla somma di quelli
derivanti dalla sua azienda e quelli effettivamente derivanti dalla successione
delle unita' produttive ereditate.
Nel caso di cumulo di misure, viene attribuito un numero di titoli non superiore
al numero di ettari piu' elevato tra gli ettari ereditati e quelli autonomamente
dichiarati nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento
unico per un valore pari al piu' alto ottenibile applicando separatamente
ciascuna delle misure per le quali possiede i requisiti.
Modifica di stato giuridico o
denominazione.
In caso di cambiamento di forma giuridica o di denominazione, l'agricoltore ha
accesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni dell'agricoltore che
gestiva originariamente l'azienda, nei limiti dei titoli attribuibili
all'azienda di origine, alle seguenti condizioni:
a) il numero e il valore dei titoli sono calcolati in base all'importo di
riferimento e al numero di ettari corrispondenti all'azienda di origine;
b) in caso di cambiamenti nella forma giuridica di una persona giuridica, o se
una persona fisica diventa una persona giuridica o viceversa, l'agricoltore che
gestisce la nuova azienda e' l'agricoltore che esercitava il controllo
dell'azienda di origine in termini di gestione, utili e rischi finanziari.
Le stesse regole si applicano qualora i casi previsti dal sopra citato art. 33
1/2 2 regolamento (CE) n. 1782/2003 si verifichino nel periodo compreso tra il
1° gennaio e la data di presentazione di una domanda nel corso il primo anno di
applicazione.
Ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto
2004 rientra nell'ipotesi di modifica della forma giuridica il caso in cui
l'agricoltore che gestisce l'azienda, all'atto dell'avviamento del regime:
a) abbia esercitato attivita' agricola come membro compartecipe dell'impresa
familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, ovvero sia stato parte
attiva in agricoltura della famiglia che ha esercitato in precedenza il
controllo dell'azienda;
b) abbia esercitato, come persona fisica o giuridica, attivita' agricola
attraverso una societa' della quale aveva il controllo secondo quanto previsto
dall'art. 2359 del codice civile, ovvero abbia esercitato la medesima attivita'
come affittuario di societa' della quale aveva il controllo;
c) abbia esercitato, come societa', attivita' agricola attraverso uno o piu'
propri soci.
Fusione di aziende e scissione di
aziende.
Per «fusione» si intende la fusione di due o piu' agricoltori diversi, ai sensi
della definizione di cui all'art. 2, lettera a), regolamento CE n. 1782/2003, in
un nuovo «agricoltore» ai sensi della medesima definizione, la cui attivita' e'
controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli
agricoltori che gestivano le aziende di origine o da uno di loro. Il numero e il
valore dei titoli sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero
di ettari corrispondenti alle aziende di origine.
Per «scissione» si intende la scissione di un agricoltore ai sensi della
definizione di cui all'art. 2, lettera a), regolamento CE n. 1782/2003, in
almeno due nuovi agricoltori, ai sensi della medesima definizione, dei quali
almeno uno rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi
finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano
l'azienda di origine, oppure la scissione di un agricoltore in almeno un nuovo
agricoltore, ai sensi della medesima definizione, mentre l'altro rimane sotto il
controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dell'agricoltore
che gestiva l'azienda di origine. Il numero e il valore dei titoli sono
calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari
corrispondenti alle unita' di produzione trasferite dell'azienda di origine.
Si applicano le stesse regole qualora i casi previsti dall'art. 33, paragrafo 3,
primo o secondo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003 si verifichino nel
periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione di una domanda nel
corso il primo anno di applicazione.
L'art. 12 del regolamento (CE) n. 795/2004 prevede, al paragrafo 1, la
possibilita' per lo Stato membro di procedere alla identificazione degli
agricoltori aventi diritto ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n.
1782/2003 e alla definizione provvisoria degli importi di riferimento e del
numero medio triennale di ettari di superficie.
La definizione provvisoria dei titoli avviene attraverso la spedizione del
modulo di domanda a cui fa riferimento l'art. 34 (1) del regolamento (CE) n.
1782/2003 entro il 15 aprile 2005.
I destinatari della spedizione sono tutti gli aventi diritto, ovvero nel caso di
applicazione da parte dello Stato membro della preventiva identificazione degli
agricoltori, come nel caso dell'Italia, tutti quelli identificati, che:
a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui
all'art. 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati
nell'allegato VI, oppure
b) abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria effettiva
o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni di cui alla
lettera a), oppure
c) abbiano ricevuto un diritto all'aiuto risultante dalla riserva nazionale o
per trasferimento.
Nel caso in cui un agricoltore che abbia fruito di un pagamento diretto nel
periodo di riferimento modifichi il proprio stato giuridico o la sua
denominazione nel suddetto periodo o non piu' tardi del 31 dicembre dell'anno
che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, egli e'
ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per
l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.
Nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non piu' tardi del 31
dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento
unico, l'agricoltore che gestisce le nuove aziende e' ammesso al regime di
pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le
gestivano in origine.
Nel caso di scissioni durante il
periodo di riferimento o non piu' tardi del 31 dicembre dell'anno che precede
l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli agricoltori che
gestiscono le aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento
unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che la gestiva in
origine.
Nessun titolo e' attribuito a chi non fa domanda di accesso al regime di
pagamento unico e non e' possibile procedere a trasferimenti di titoli prima
della loro assegnazione definitiva. Il calcolo dei titoli puo' essere
effettuato anche sulla base dei dati risultanti da annualita' diverse
(1997-98-99) da quelle del triennio di riferimento o sulla base di una parte
degli anni di riferimento solo in funzione dimotivate cause di forza maggiore o
di circostanze eccezionali che hanno determinato un danno alla produzione nel
periodo considerato (art. 40 del regolamento CE n. 1782/2003).
La ricognizione preventiva.
L'Italia si avvale della possibilita', introdotta dall'art. 12 del regolamento
(CE) n. 795/2004, di operare una ricognizione preventiva, allo scopo di:
comunicare agli agricoltori la
situazione del periodo di riferimento cosi' come risultante nelle basi dati del
SIAN;
definire gli aventi diritto ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n.
1782/2003;
registrare le trasformazioni aziendali intervenute durante e successivamente al
triennio di riferimento.
Eventuali variazioni che intervengano dopo la data di risposta della comunicazione ed entro la data di termine per la presentazione della domanda di accesso al regime di interventi unico, possono comunque essere comunicate con la domanda stessa. I dati relativi al triennio 2000-2002 riportati nella comunicazione inviata ai produttori sono relativi alle superfici o ai capi risultanti ammissibili al pagamento (compresi quindi quelli non liquidati) alla data odierna; la risposta alla presente comunicazione non pregiudica la possibilita' di una variazione dei dati del periodo di riferimento a seguito della soluzione di eventuali situazioni di contenzioso in essere con l'Amministrazione per quanto attiene i pagamenti relativi alle campagne 2000, 2001 e 2002.
I contenuti della comunicazione.
Ai produttori conosciuti e' stata inviata una lettera che descrive la procedura
che l'Amministrazione ha seguito per l'individuazione degli aventi diritto, per
la definizione dei titoli provvisori e per quella dei titoli definitivi,
corredata dai modelli allegati.
Negli allegati sono elencate le casistiche che condizionano il calcolo dei
titoli e le fattispecie entro le quali il produttore puo' ricadere in funzione
di quanto previsto agli articoli 33 e 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003
ovvero agli articoli da 13 a 16 del regolamento (CE) della Commissione n.
795/2004:
produttore storico con presenza in tutti gli anni del periodo di riferimento;
nuovo produttore con presenza negli ultimi due anni (o solo nell'ultimo anno)
del periodo di riferimento;
nuovo produttore con dati solo dopo il triennio di riferimento;
produttore con dati del periodo di riferimento condizionati da cause
eccezionali;
produttore succeduto in via ordinaria o anticipata ad un altro agricoltore;
produttore con modifica intercorsa durante o dopo il triennio di riferimento
relativamente al suo stato giuridico;
produttore con avvenuta modifica alla sua struttura per scissione o fusione;
produttore con acquisizione o cessione di azienda con contratto di vendita con
terra (per quest'ultima tipologia le evidenze sono acquisite dai CAA in sede di
ricognizione preventiva, ma non provocano un trasferimento immediato della
titolarita' dei dati di riferimento; ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE)
n. 795, infatti, i produttori cedenti devono comunque fare domanda per
l'accensione dei diritti, ed il produttore acquirente puo' fare domanda
«contemporanea» allegando copia del contratto).
Vi sono altresi' illustrati i documenti giustificativi previsti per il
riconoscimento delle fattispecie sopra elencate (si vedano gli allegati), di cui
si richiede da subito la raccolta e l'inserimento nei fascicoli aziendali,
tenuti in conformita' a quanto previsto dai competenti Organismi pagatori,
presso i CAA.Sono oggetto di comunicazione i dati risultanti dalle basi dati AGEA
relativamente ai regimi di intervento previsti nell'allegato VI del regolamento
(CE) n. 1782/2003.
In particolare, per anno e tipologia di prodotto, sono comunicati:
i dati relativi alle domande PAC
seminativi del triennio di riferimento: a livello di particelle catastali per le
informazioni dichiarate e a livello di zona omogenea per le superfici ammesse a
premio.
i dati relativi alla zootecnia: a livello di prodotto con indicazione del numero
di capi ammessi a premio.
Gli stessi dati sono espressi in forma riassuntiva come medie triennali delle
superfici e dei capi (le informazioni comunicate sono relative a capi e
superfici ammissibili all'erogazione dell'aiuto anche nei casi in cui il
pagamento non abbia avuto luogo).
Nel modulo sono inserite le possibili casistiche relativamente alle modifiche
aziendali intervenute con la necessaria richiesta di documentazione
giustificativa delle relative fattispecie, comunque nel rispetto delle vigenti
norme in materia di semplificazione amministrativa.
E' possibile indicare le eventuali cause di forza maggiore o le circostanze
eccezionali che determinano una differente considerazione dei dati del triennio
di riferimento o la considerazione di anni diversi da quelli oggetto della
comunicazione.
I destinatari della
comunicazione.
Destinatari della comunicazione sono tutti gli agricoltori che si sono
manifestati, nei regimi di intervento elencati nell'allegato I del regolamento
(CE) n. 1782/2003, nel corso del triennio di riferimento o negli anni successivi
precedenti all'applicazione del regime unico di pagamento.
Le modalita' di comunicazione.
La lettera ed i moduli allegati sono spediti con raccomandata a.r. con
registrazione sul SIAN degli avvisi di ricevimento e dell'esito della
spedizione.
Il Sistema informativo contiene copia della comunicazione inviata, che e'
replicabile in qualsiasi momento. I dati della comunicazione ed i
necessari dettagli utili ai fini della gestione della risposta, sono resi
disponibili ai CAA interessati, sulla base del mandato comunicato ad Agea dagli
organismi pagatori competenti.
Le comunicazioni non recapitate sono rese note al CAA cui il produttore ha
affidato mandato, che procede alla ristampa della stessa e cura l'effettiva
consegna al destinatario.
La registrazione delle modifiche.
I produttori possono manifestare il loro accordo con quanto inserito nella
comunicazione, ovvero notificare le modifiche, entro le date indicate nei
modelli allegati; decorsi i termini previsti, vale la regola del
«silenzio-assenso» e si procede al calcolo dei titoli provvisori sulla base dei
dati in possesso dell'amministrazione.
L'eventuale modificazione dei dati di riferimento gia' comunicati relativi agli
importi ammissibili, derivante dalla soluzione di un contenzioso in atto
intervenuta dopo l'avvio della ricognizione preventiva, e' presa in
considerazione ai fini del calcolo dei titoli.
I produttori, sia nel caso in cui debbano solo confermare il contenuto della
comunicazione, sia nel caso in cui abbiano la necessita' di procedere ad una
modifica delle informazioni comunicate per la parte dei dati di riferimento
(circostanze eccezionali) o per la parte della titolarita' di aziende del
triennio di riferimento (eredita', modifiche aziendali, acquisizioni con
contratto di vendita, ecc.), devono recarsi, secondo quanto di seguito
specificato, presso gli uffici autorizzati per la registrazione delle modifiche
(CAA, OP).
Per poter inserire nel SIAN le modifiche relative ai dati di riferimento ed alla
titolarita' degli stessi sono realizzate, nell'ambito del fascicolo elettronico
del produttore, le opportune funzioni software per la registrazione delle
informazioni necessarie.
Sono inoltre realizzate le opportune funzioni software di interscambio per
l'aggiornamento del fascicolo, in accordo tra Agea e gli altri organismi
pagatori. Il produttore deve recarsi presso il
proprio CAA mandatario e provvedere alla registrazione della propria situazione
aziendale ai fini della riforma.
I produttori che non hanno un rapporto in essere con CAA riconosciuti, possono
in alternativa:
recarsi presso un CAA autorizzato e
registrare un mandato unitamente alla propria situazione aziendale ai fini della
riforma;
compilare l'ultimo foglio del modello della comunicazione riportando la propria
situazione rispetto al triennio di riferimento e spedirla in busta chiusa ad una
apposita casella postale aperta da Agea; la stessa Agea provvede a verificare la
distribuzione di tali produttori sul territorio e procede, sentiti gli organismi
pagatori competenti e di concerto con questi ultimi, all'apertura di appositi
uffici per la registrazione delle modifiche comunicate presso le sedi
identificate dagli organismi pagatori competenti; gli interessati sono invitati
ad incontri per la verifica e l'inserimento dei dati dichiarati.
La procedura di registrazione delle modifiche, in ogni caso prevede:
conferma dei dati di riferimento comunicati (in relazione alla titolarita'
dell'azienda): protocollazione della copia della comunicazione controfirmata dal
produttore ed inserimento del documento nel fascicolo del produttore;
inserimento della conferma nel SIAN;
stampa della ricevuta dal SIAN per conferma, stampa, protocollazione ed
inserimento della copia nel fascicolo.
Modifica dei dati di riferimento comunicati (in relazione alla titolarita'
dell'azienda):
identificazione della fattispecie
che determina la modifica della titolarita' dell'azienda (successione, modifica
stato giuridico, ecc.);
protocollazione dei documenti giustificativi della fattispecie identificata,
inserimento degli stessi nel fascicolo del produttore qualora non gia' presenti;
Inserimento della tipologia di modifica nel SIAN:
attribuzione dei dati di riferimento al nuovo titolare sulla base delle
modifiche effettuate (successione, scissione, fusione, modifica dello stato
giuridico;
esclusione di una o piu' annualita' del triennio di riferimento, ai fini del
calcolo dei titoli per cause eccezionali; qualora tutte le annualita' del
triennio di riferimento (2000-2001-2002) siano esclusi per cause eccezionali, il
calcolo dei titoli e' effettuato sulla base del triennio precedente
(1997-1998-1999).
Chiusura del procedimento: la registrazione dei dati nel SIAN con relativa
stampa di ricevuta dell'operazione effettuata costituisce chiusura del
procedimento amministrativo rivolto alla ricognizione della situazione
aziendale; allo scadere del termine del 10 dicembre 2004, le posizioni aziendali
per le quali non sia stata comunicata alcuna variazione vengono confermate,
ritenendo il silenzio del produttore accettazione della titolarita' aziendale
comunicata.
Uffici autorizzati per il
trattamento delle informazioni.
Sono autorizzati a procedere alla registrazione delle modifiche comunicate dai
produttori:
i CAA riconosciuti e convenzionati con gli Organismi pagatori competenti, sia
per i produttori con fascicolo aziendale costituito presso gli stessi che per
coloro, senza mandato, che volessero aprire un fascicolo presso uno di tali CAA.
I produttori devono recarsi presso la sede autorizzata del CAA al quale hanno
conferito o intendono conferire mandato;
gli Organismi pagatori competenti.
Cosa deve essere registrato.
Vengono registrate nel sistema informativo tutte le informazioni relative alla
conferma dei dati comunicati, ai cambiamenti di stato aziendale intercorsi nel
periodo di riferimento e successivamente allo stesso, le informazioni relative
alle circostanze eccezionali modificanti i dati del periodo di riferimento; le
modifiche devono essere inserite nel fascicolo elettronico del produttore e
collegate, attraverso i numeri di protocollo dei documenti giustificativi
relativi, alle diverse fattispecie previste.
Il modulo compilato per la conferma dei dati aziendali ovvero per la correzione
degli stessi ed i relativi documenti giustificativi devono essere protocollati
ed inseriti nel fascicolo cartaceo del produttore.
Comunicazione di ulteriori istruzioni.
Al fine di assicurare l'uniformita' di interpretazione ed applicazione delle
regole concernenti l'effettuazione della ricognizione preventiva e piu' in
generale della normativa comunitaria e nazionale sulla riforma della PAC, e'
istituito presso l'Agea un apposito gruppo di lavoro.
Il gruppo e' composto dai rappresentanti della stessa Agea, del Ministero delle
politiche agricole e forestali, degli OP riconosciuti e delle OO.PP.
maggiormente rappresentative.
Il gruppo si riunisce con cadenza settimanale, e comunque, in modo da assicurare
la tempestiva risoluzione delle questioni che gli saranno deferite.
Sulle stesse questioni il gruppo elabora proposte di risoluzione che vengono
adottate dall'Agea-Coordinamento con specifici addenda alla presente circolare.
Le proposte di risoluzione saranno pubblicate sul sito dell'Agea all'URL
http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/default.htm dove
saranno pubblicati anche la presente circolare ed i successivi addenda.
Con analoghe integrazioni della presente circolare saranno fornite le
informazioni relative ai successivi adempimenti previsti dall'attuazione del
regime di pagamento unico; in particolare:
assegnazione dei titoli provvisori;
fissazione dei titoli;
domanda di accesso al regime di pagamento unico;
assegnazione dei titoli definitivi.
Roma, 5 ottobre 2004
Il direttore dell'area coordinamento
Nann
i