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Circolare 11 Giugno 2004, n. 16

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. PAC Seminativi - Raccolto 2004. Modifiche alla circolare AGEA n. 12 del 12 maggio 2004. 

(GU n. 141 del 18-6-2004)


Al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Direzione
generale delle Politiche
comunitarie e internazionali
Al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Direzione
generale del Corpo forestale dello
Stato
Al Corpo forestale dello Stato
della Regione Siciliana
Agli Assessorati regionali
agricoltura
Agli assessorati prov. autonome
Trento e Bolzano
Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA
- Organismo pagatore Lombardia
All'Ente Nazionale Risi
Alle Organizzazioni professionali
agricole: Coldiretti -
Confagricoltura - C.I.A. - Copagri
- E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori -
A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. - Coopagrival
- F.Agr.l. - ANPA
Ai C.A.A. riconosciuti
Alle Unioni Nazionali delle
Organizzazioni di produttori
ortofrutticoli

Vista la circolare AGEA n. 12 del 12 maggio 2004 - PAC Seminativi - Raccolto 2004, recante modifiche alla circolare AGEA n. 8 del 22 aprile 2004, in particolare il capitolo 6, paragrafo 6.1;
Considerata la nota MiPAF D/294 del 28 maggio 2004 contenente il testo provvisorio del regolamento della Commissione in corso di pubblicazione sul quale si e' espresso il Comitato di Gestione cereali nella riunione del 27 maggio 2004 e il comunicato stampa del MiPAF - Dipartimento delle politiche di mercato Direzione generale per le politiche agroalimentari, del 28 maggio 2004 contenente le seguenti indicazioni "la data di semina per le grandi colture, fissata al 31 maggio di ciascun anno, e' stata, per le colture: soia, girasole, mais, sorgo e lino, prorogata per la campagna di commercializzazione 2004-2005 al 15 giugno 2004 nell'intero territorio nazionale. E' stato, inoltre, deciso che in talune aree delle province di Como, Varese, e Milano, delimitate con D.D.G. n. 15969 del 30 settembre 2003 della Regione Lombardia, colpite da diabrotica virgifera virgifera, le semine di mais possono essere effettuate fino al 30 giugno 2004";
Considerata la nota MiPAF n. D/273 del 17 maggio 2004 contenente il testo provvisorio del regolamento della Commissione in corso di pubblicazione sul quale si e' espresso il Comitato di Gestione cereali nella riunione del 13 maggio 2004, che deroga l'art. 19, paragrafo 2 e 3 del reg. CE 2316/1999 circa l'utilizzo dei terreni ritirati dalla produzione in taluni Stati membri.
La circolare n. 12 del 12 maggio 2004 e' modificata come segue: 

Il capitolo 6, paragrafo 6.1 e' modificato con il testo seguente:

6. Modalita' di presentazione delle domande

6.1. Termini di presentazione.
Possono essere presentate all'AG.E.A. le domande di pagamento per superfici relative ad aziende che hanno sede legale in tutte le regioni ad eccezione di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, regioni in cui operano Organismi pagatori regionali (O.P.R.). I produttori le cui aziende hanno sede legale nelle suindicate regioni sono tenuti a presentare le domande secondo le modalita' e le procedure stabilite dai competenti Organismi pagatori. Tuttavia le sole aziende che hanno presentato domanda 2003 in un O.P.R. diverso rispetto a quello dalla sede legale, possono presentare la domanda 2004 allo stesso O.P.R. dove e' stata presentata nel 2003.
La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile e' riportato nell'allegato I alla presente circolare.
La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovra' pervenire all'AGEA in via Torino, 45 - 00184 Roma, entro le ore 17 nei termini e nelle modalita' sottoindicate, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.
Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:
AGEA
Domanda PAC seminativi 2004
Via Torino, 45
00184 Roma
I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:
NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP - COMUNE (PROV.)
Domanda PAC seminativi 2004
La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non puo' contenere piu' di un modello di domanda.
In particolare, per i produttori che non hanno conferito mandato ad un CAA, l'Amministrazione ha predisposto sul portale SIAN, una funzione ad uso dell'Amministrazione e degli enti regionali, ad esclusione delle regioni dotate di Organismo pagatore, per la stampa di un modello di domanda in bianco, corredato di numero identificativo (bar-code).
I produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avra' l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.
Secondo quanto stabilito dal Decreto MiPAF del 23 aprile 2004 "Modifiche dei decreti del 18 febbraio 2004 e 10 marzo 2004, recanti disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e n. 2237/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica agricola comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori" e dal regolamento della Commissione, in corso di pubblicazione, che proroga la data limite di semina di taluni seminativi in alcune aree della Comunita' per la campagna di commercializzazione 2004-2005, le date di presentazione delle domande all'AG.E.A. previste per la campagna 2004 sono:
a) domande iniziali: 15 maggio 2004;
b) domande di modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n. 2419/2001: 31 maggio 2004;
c) domande di modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n. 2419/2001, riferite alle colture del mais, della canapa, della soia, del girasole del sorgo e del lino nell'intero territorio nazionale:
15 giugno 2004.
Le domande iniziali di cui al punto a) possono essere presentate entro lunedi' 17 maggio 2004, tenuto conto che la scadenza del 15 maggio, indicata nel decreto MiPAF del 23 aprile 2004, cade in giorno prefestivo.
Per le domande iniziali di cui al punto a), e' consentita una tolleranza di venticinque giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione e' fissato al 9 giugno 2004. Il ritardato deposito della domanda iniziale produce la decurtazione del premio dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2004 sono irricevibili.
Le domande di modifica di cui al punto b) pervenute oltre il termine del 31 maggio 2004 sono irricevibili. La data limite di semina e' stabilita al 31 maggio 2004.
Per l'intero territorio nazionale e relativamente alla soia, girasole, mais, sorgo e lino la data limite di semina e' stata prorogata, per la campagna di commercializzazione 2004-2005, al
15 giugno 2004.
Le domande di modifica di cui al punto c) pervenute oltre il 15 giugno 2004 sono irricevibili.
In talune aree delle province di Como, Varese e Milano, delimitate con D.D.G. n. 15969 del 30 settembre 2003 della Regione Lombardia, colpite da "diabrotica virgifera virgifera" le semine di mais possono essere effettuate fino al 30 giugno.
Per gli utilizzi diversi da quelli di cui al punto c), l'AGEA effettua tutti i controlli previsti nell'ambito delle domande di modifica ai sensi dell'art. 44 (par. 6.3.1 punti da 1 a 5). Ad esempio una domanda di modifica con utilizzo soia e grano duro ai sensi dell'art. 8, presentata dopo il 31 maggio e prima della scadenza prevista (15 giugno), non e' ammissibile nel caso in cui venga aumentato anche l'utilizzo a grano duro. Al contrario, nel caso in cui venga diminuita la superficie dichiarata ad utilizzo "grano duro" ed aumentata la superficie dichiarata ad utilizzo "soia" la domanda e' ammissibile.
La normativa comunitaria vigente prevede che il produttore debba presentare una sola domanda di pagamento per superficie, anche se riferita a piu' aziende.
Il produttore interessato al pagamento dell'aiuto per superfici e al calcolo delle UBA deve obbligatoriamente compilare un'unica domanda, comprendente sia i prodotti a premio che le superfici a foraggere.
Ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001 "La domanda di aiuto puo' essere revocata in tutto o in parte in qualsiasi momento. 
Tuttavia, qualora l'autorita' competente abbia gia' informato l'imprenditore circa le irregolarita' riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarita', non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarita'."
Per i produttori che presentano irregolarita' non sanabili, l'AG.E.A. predisporra' un provvedimento.
Il paragrafo 6.3.1 e' modificato con il testo seguente:

6.3. Domande di modifica ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001.
6.3.1. Domande di modifica ai sensi dell'art. 44.
E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001 a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'autorita' competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarita' riscontrate dall'autorita' competente nella sua domanda. Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.
La domanda di modifica ai sensi dell'art. 44, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovra' pervenire all'AGEA in via Torino, 45 - 00184 Roma, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, entro le ore 17 nei termini sottoindicati:
a) domande di pagamento per superfici, compresi utilizzi a foraggere e sementi elette: 2 agosto 2004;
b) domande con variazioni esclusivamente sugli utilizzi a foraggi destinati alla trasformazione: 15 settembre 2004.
La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile e' riportato nell'allegato I alla presente circolare.
Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:
AGEA
Domanda di modifica art. 44 PAC seminativi 2004
VIA TORINO, 45
00184 ROMA
I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:
NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP - COMUNE (PROV.)
Domanda di modifica art. 44 PAC seminativi 2004
La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non puo' contenere piu' di un modello di domanda.
Anche in questo caso i produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda di modifica presso il CAA stesso, che avra' l'obbligo di archiviare anche la domanda cartacea di modifica presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.
I produttori in proprio, che non hanno conferito mandato ai CAA, troveranno la modulistica necessaria sul portale SIAN, mediante una funzione ad uso dell'Amministrazione e degli enti regionali, ad esclusione delle regioni dotate di Organismo pagatore.
L'Amministrazione, al fine di migliorare la gestione delle misure di cui trattasi, adotta le seguenti modalita' operative per la presentazione delle domande di modifica, redatte ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001:
1. Il produttore puo' presentare una sola domanda di modifica afferente la campagna di riferimento, redatta ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001. Qualora si presentino due o piu' domande saranno considerate irricevibili tutte le domande presentate ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001 e restera' valida la domanda iniziale se la superficie richiesta a premio nella domanda iniziale e' inferiore alla superficie indicata nelle domande di rettifica; in caso contrario saranno considerate irricevibili sia la domanda iniziale che tutte le domande di modifica.
2. Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001, non puo' in nessun caso comportare l'aumento della superficie aziendale (escluse l'utilizzo 10 - Altre utilizzazioni), rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.
3. E' possibile modificare l'utilizzo delle particelle dichiarate nella domanda iniziale.
4. Una domanda di modifica, a seguito di un errore materiale, puo' comportare la variazione di un solo identificativo catastale, oltre la superficie utilizzata. Nel caso di particelle interessate da frazionamenti catastali si possono cambiare piu' dati della particella, ivi compresa la superficie utilizzata.
5. Limitatamente agli utilizzi foraggi essiccati (utilizzo 15) e semente elette (utilizzo 57) e' possibile presentare una domanda di modifica anche in aumento ai sensi dell'art. 44 senza pero' modificare le superfici degli utilizzi a premio. 
Qualora la domanda di modifica ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001 art. 44 non contenga l'indicazione della domanda modificata, ne' sia possibile risalirvi, sara' considerata irricevibile.
Il capitolo 18 e' modificato con il testo seguente:

18. SEMENTI CERTIFICATE
Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme che intendano stipulare contratti di moltiplicazione e richiedere l'aiuto ai sensi del reg. (CEE) n. 2358/71, devono presentare apposita dichiarazione di coltivazione utilizzando il modello di domanda di pagamento per superfici, riportando le superfici investite a sementi certificate (codice utilizzo 57) con i relativi riferimenti catastali. Per cio' che attiene alle specie ammissibili, occorre utilizzare la codifica riportata nella tabella 11 allegata al modello di domanda.
Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme che intendano stipulare contratti di moltiplicazione successivamente alla data di presentazione della domanda di pagamento per superfici, possono, entro il 9 giugno, presentare una domanda iniziale, indicando esclusivamente superfici investite a "sementi certificate" (codice 57). Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme, dopo a presentazione della domanda iniziale, riportante solo particelle interessate da sementi certificate, possono, presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001, anche in aumento, delle superfici investite a "sementi certificate" (codice 57) senza modificare gli utilizzi a contributo, ai sensi dell'art. 44 del Reg. 2419/01.
Inoltre, il paragrafo 20.1 e' modificato con il testo seguente:

20.1. Requisiti.
E' necessario che i produttori che dichiarano la messa a riposo (set-aside) osservino alcuni requisiti, di seguito esposti:
a) rispetto delle pratiche agronomiche annuali e tutela dell'ambiente: le superfici ritirate dalla produzione devono, anteriormente al 15 maggio di ogni anno, costituire oggetto di pratiche agronomiche. Sulle superfici devono essere effettuate le operazioni colturali necessarie al fine di contenere lo sviluppo della vegetazione (commi 3 e 4, art. 6 decreto ministeriale 4 aprile 2000).
Tali operazioni comprendono:
le lavorazioni del terreno superficiali (erpicatura, fresatura, ecc.);
le sfalciature, trinciature;
il diserbo della vegetazione presente, con prodotti ammessi dalla legislazione nazionale e con modalita' atte a mantenere inalterato il naturale equilibrio dell'ambiente (comma 1, art. 5, decreto ministeriale 4 aprile 2000);
b) requisiti temporali: le superfici a riposo devono restare tali per un periodo che va dal 15 gennaio dell'anno successivo al 31 agosto dello stesso anno. Nel caso di intenzione di semina (codice coltura 4), per le specie la cui produzione e' ottenibile solo nell'anno successivo, e' consentito l'anticipo delle pratiche agronomiche necessarie per la semina al 15 luglio;
c) semina con specie da sovescio: e' ammessa la semina (codice coltura 1) con specie da sovescio, fatta eccezione per i prodotti contemplati all'allegato I del regolamento CE n. 1251/99. In tal caso il terreno deve essere arato entro il 15 maggio e, per colture a semina primaverile, entro il 30 giugno. E' ammessa la produzione di fieno per autoconsumo. In tale casistica e' consentita anche la presenza di medicai (ad esempio di fine produzione) a condizione che gli stessi siano comunque oggetto di aratura entro il 15 maggio; non sono pertanto ammissibili medicai riscontrati successivamente a tale data;
d) specie seminate per geodisinfezione: per motivi di ordine fitosanitario (codice coltura 5) e' possibile destinare i terreni a riposo per la produzione di piante biocide, fermo restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la specifica finalita'. Sara' necessario evidenziare la specie delle piante riscontrate e lo stato della coltura al momento del sopralluogo.
Ad esempio, l'utilizzo di alcune specie della famiglia delle Brassicacee e Capparidacee come il Raphanus sativus, consente, attraverso lo sfalcio in fioritura e il successivo interramento delle piante, di ridurre l'infestazione di nematodi nel terreno; 
e) protezione fauna selvatica (ornitologica): per ragioni di tutela della fauna ornitologica (codice coltura 6) e' possibile costituire e mantenere una copertura vegetale fino al 31 luglio. 
Successivamente a tale data, e comunque non oltre al 31 agosto, il terreno deve costituire oggetto di una delle previste pratiche agronomiche. Anche in tal caso non potranno essere utilizzate le specie elencate nell'allegato I al Reg. CE 1251/99. Resta l'obbligo del produttore di indicare il codice colturale 6;
f) utilizzo zootecnico con specie leguminose foraggere per aziende biologiche: secondo il Regolamento CE n. 1157/2001 i seminativi ritirati dalla produzione possono essere utilizzati per le colture di leguminose foraggere praticate in aziende che per la totalita' delle produzioni rientrano nell'ambito della gestione delle misure concernenti l'applicazione delle disposizioni relative alla coltivazione biologica di cui al Reg. CEE 2092/91.
Limitatamente alle superfici che rientrano nell'ambito delle coltivazioni biologiche e' consentito dichiarate a riposo tali superfici, utilizzando i seguenti codici:
56: Vecce;
57: Lupini;
58: Erba medica, trifoglio, loto, lupinella, meliloto, sulla, cicerchia, fieno greco, pisello, serrandella, capraggine. 
Resta l'obbligo comunque per il produttore di indicare i codici colturali 56 Vecce, 57 Lupini, 58 Erba medica, trifoglio, ecc.;
g) copertura vegetale con miscuglio di almeno due dei semi di girasole, sorgo e granturco: visto il decreto ministeriale 7 marzo 2002, e' possibile dichiarare come set aside una copertura vegetale per scopi ambientali, da rendere disponibile alla fauna selvatica come coltura a perdere. Il miscuglio dovra' essere composto con almeno due tra le colture di girasole, sorgo e mais.
Resta l'obbligo comunque per il produttore di indicare il codice colturale 59. La superficie potra' rimanere in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo e comunque non oltre il 31 marzo.
Sono pertanto escluse le superfici investite da impianti arborei specializzati dichiarati a set aside.
In deroga all'art. 19, paragrafo 2 e 3 del reg. CE 2316/1999, per la campagna di commercializzazione 2004-2005, i terreni dichiarati a set aside possono essere utilizzati per l'alimentazione animale.
Tuttavia, tali superfici non possono essere utilizzate a fini di lucro, ne' per la produzione di foraggi essiccati ai sensi del reg. CE 603/95. Al fine di assicurare il rispetto del carattere non lucrativo dell'utilizzazione dei terreni messi a riposo e' ammessa la produzione di fieno esclusivamente per autoconsumo aziendale.
Si raccomanda agli Uffici, agli Enti ed agli Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Roma, 11 giugno 2004

Il titolare dell'Ufficio monocratico
Gulinelli