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Regione Abruzzo. Legge Regionale n. 14 dell'1-04-2004
Disposizioni urgenti in materia di zootecnia
(B.U.R.
Abruzzo n. 12 del 14-04-2004)
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Sospensione della profilassi “blue tongue”
1. La Regione Abruzzo, in considerazione del gravissimo danno risentito da tutto
il settore zootecnico regionale, sospende dalla data di entrata in vigore
della presente legge la campagna di profilassi “blue tongue” nell’ambito
del territorio regionale fino al 31.12.2004.
ARTICOLO 2
Deroga al divieto di movimenti interni
1. In deroga ad ogni altra contraria disposizione, è consentita, per le aziende
della Regione, la movimentazione, la commercializzazione e la macellazione
dei capi animali non vaccinati, nell’ambito del territorio regionale, e
fino al termine di cui all’art. 1.
ARTICOLO 3
Rimborso danni
1. La Giunta regionale procede all’erogazione delle indennità previste dall’art.
2, comma 1 lettere b) e c) della L.R. 23 ottobre 2003, n. 15 – Interventi
a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di
emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie
ARTICOLO 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul BURA.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della
Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 1 Aprile 2004