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Regione Basilicata
Legge Regionale n. 19 del 12-11-2004
“Regolarizzazione dei vigneti di
uve da vino impiantati senza alcuna autorizzazione”.
(B.U.R. Basilicata N. 83 del
16 novembre 2004 )
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1. Per tutte le superfici impiantate senza autorizzazione regionale dal 1
settembre 1993 fino al 31 agosto 1998, vengono applicate le sanzioni
amministrative pecuniarie di seguito riportate, con riferimento esclusivo
all’ettaro, vale a dire o un ettaro o frazione dell’ettaro la sanzione è sempre
commisurata all’ettaro:
a) abuso commesso in base alla lettera a) del Reg. CE n. 1493/99 art. 2 par. 3,
vigneto reimpiantato senza la necessaria autorizzazione per la cui
regolarizzazione è prevista solo una sanzione pecuniaria di Euro 258,00 per
ettaro;
b) abuso commesso in base alla lettera c) del Reg. CE n. 1493/99 art. 2 par. 3,
vigneto impiantato ex novo senza autorizzazione per la cui regolarizzazione è
necessaria l’acquisizione di un diritto di reimpianto e il pagamento di una
sanzione:
1) nuovo vigneto idoneo
esclusivamente alla produzione di vini da tavola: Euro 1.033,00 per ettaro;
2) nuovo vigneto idoneo alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni
determinate: Euro 2.582,00 per ettaro.
2. Ai fini della “regolarizzazione” di cui al precedente punto 2) sono assegnate
ai conduttori le superfici relative ai diritti virtuali di cui all’articolo 2,
paragrafo 3, lettera c, del regolamento CE 1493/99, fino all’esaurimento della
disponibilità assegnata alla Regione Basilicata, tenendo conto dell’ordine di
presentazione delle domande.
3. Per gli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29
marzo 2004, n. 99, le sanzioni stabilite nel presente articolo sono ridotte del
50%.
ARTICOLO 2
1. I conduttori di vigneti da vino irregolarmente impiantati che non hanno
presentato domanda di regolarizzazione possono presentarla alle strutture
regionali competenti entro sessanta giorni dalla emanazione delle procedure di
attuazione da parte della Giunta Regionale.
2. Restano valide le domande di regolarizzazione presentate anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per coloro che non presentino alcuna domanda di regolarizzazione si applica
il disposto dell’art. 2 del D.L.vo n. 260/2000.
ARTICOLO 3
1. Le somme rivenienti dal pagamento
delle sanzioni saranno utilizzate per attività inerenti lo sviluppo del settore
vitivinicolo.
ARTICOLO 4
1. La disciplina delle procedure di
attuazione della presente legge è demandata ad apposito provvedimento della
Giunta Regionale, da approvarsi entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge.
ARTICOLO 5
1. La presente legge è dichiarata
urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Basilicata.
Potenza, 12 novembre 04
BUBBICO