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Decreto Legislativo 21
maggio 2004, n. 179
Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele.
(GU n. 168 del 20-7-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n.
14, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001;
Vista la legge 12 ottobre 1982, n. 753, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 25
luglio 2003, recante approvazione dei metodi ufficiali di analisi da applicarsi
per la valutazione delle caratteristiche di composizione del miele, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 dicembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 15 gennaio 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7
maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive,
della salute e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Per «miele» si intende la
sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di
piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze
secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse
bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie,
depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi
dell'alveare.
2. Principali varieta' di miele sono:
a) secondo l'origine:
1) miele di fiori o miele di nettare: miele ottenuto dal nettare di piante;
2) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da
insetti succhiatori (Hemiptera), che si trovano su parti vive di piante o dalle
secrezioni provenienti da parti vive di piante;
b) secondo il metodo di produzione o di estrazione:
1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli, successivamente
opercolati, di favi da esse appena costruiti o costruiti a partire da sottili
fogli cerei realizzati unicamente con cera d'api, non contenenti covata e
venduto in favi anche interi;
2) miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele: miele che contiene uno o
piu' pezzi di miele in favo;
3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non
contenenti covata;
4) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi
disopercolati non contenenti covata;
5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti
covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato a un massimo di 45 °C;
6) miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche
estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei
pollini.
3. Il miele per uso industriale e' il miele che e' adatto all'uso industriale o
come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere
successivamente lavorati e che puo':
a) avere un gusto o un odore anomali;
b) avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente;
c) essere stato surriscaldato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14 reca: «Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. legge
comunitaria 2002». Gli articoli 1 e 2 e l'allegato B, cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine
previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata
nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali
non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di
competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione
della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare nonche' a quelli, per quanto compatibili, contenuti nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei
decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori
interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche
o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di
delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per
assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi,
sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti,
rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre
anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti.
In tali casi sono previste:
* la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto;
* la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra
indicate sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che
impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del
vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona
o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni
identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle
disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita'
ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei
soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni
di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate
con legge o decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla
legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,nelle materie
oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni
diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni
statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le
procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la
trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.».
«Allegato B (articolo 1, commi 1 e 3) 2001/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli
enti creditizi; 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE
per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati
di taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie;
2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa
ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici; 2001/88/CE
del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE
che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; 2001/93/CE della
Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE
che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; 2001/95/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza
generale dei prodotti; 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' illecite; 2001/110/CE del Consiglio, del
20 dicembre 2001, concernente il miele; 2001/112/CE del Consiglio, del 20
dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi
destinati all'alimentazione umana; 2002/3/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria; 2002/14/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro
generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori;
2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa
alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali; 2002/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la
direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei
servizi postali della Comunita'; 2002/47/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria;
2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per
la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi».
- La direttiva 2001/110/CE e' pubblicato in GUCE n. L. 10 del 12 gennaio 2002.
- La legge 12 ottobre 1982, n. 753, reca: «Recepimento della direttiva del
Consiglio della Comunita' europea riguardante l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele.».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione delle
direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti
alimentari.».
- La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: «Modifica degli articoli 242, 243, 247,
250 e 262 del T.U. delle leggi approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265. Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande.».
- Il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 25
luglio 2003, reca: «Approvazione dei metodi ufficiali di analisi da applicarsi
per la valutazione delle caratteristiche di composizione del miele».
Art. 2.
1. Il miele deve soddisfare le caratteristiche di cui all'allegato.
Art. 3.
1. Al miele si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modificazioni, e le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.
2. Al miele si applicano le seguenti particolari disposizioni:
a) la denominazione di vendita «miele» e' riservata al miele definito
nell'articolo 1, comma 1, ed e' utilizzata nel commercio per designare tale
prodotto;
b) la denominazione di vendita di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono
riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per
designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione
di vendita «miele», ad eccezione del miele filtrato, del miele in favo, del
miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso
industriale;
c) il miele per uso industriale deve riportare, accanto alla denominazione di
vendita, la menzione «destinato solo alla preparazione di cibi cotti»;
d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le
denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:
1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto e' interamente o
principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche
organolettiche, fisicochimiche e microscopiche;
2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene
interamente dall'origine indicata;
3) a criteri di qualita' specifici previsti dalla normativa comunitaria;
e) il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di un prodotto
alimentare composto puo' essere designato con il solo termine «miele» nella
denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia,
l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione completa di miele per
uso industriale;
f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il
miele e' stato raccolto. Tuttavia, se il miele e' originario di piu' Stati
membri o Paesi terzi l'indicazione puo' essere sostituita, a seconda del caso,
da una delle seguenti:
1) «miscela di mieli originari della CE»;
2) «miscela di mieli non originari della CE»;
3) «miscela di mieli originari e non originari della CE»;
g) ove si tratti di miele filtrato e di miele per uso industriale, i contenitori
per la merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali devono
indicare chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6), e comma 3.
3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g),
devono figurare in lingua italiana.
4. Il miele destinato ai consumatori deve essere preconfezionato all'origine in
contenitori chiusi.
Nota all'art. 3:
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note alle premesse.
Art. 4.
1. E' vietato aggiungere al miele, immesso sul mercato in quanto tale o
utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, qualsiasi ingrediente
alimentare, ivi compresi gli additivi, ed effettuare qualsiasi altra aggiunta se
non di miele.
2. Nei limiti del possibile il miele immesso sul mercato in quanto tale o
utilizzato in prodotti destinati al consumo umano deve essere privo di sostanze
organiche e inorganiche estranee alla sua composizione.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, il miele non deve avere
sapore o odore anomali, ne' avere iniziato un processo di fermentazione, ne'
presentare un grado di acidita' modificato artificialmente, ne' essere stato
riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne sensibilmente gli enzimi
naturali.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6), e'
vietato estrarre polline o componenti specifiche del miele, a meno che cio' sia
inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.
5. E' fatto comunque divieto di produrre, vendere, detenere per vendere,
somministrare o distribuire per il consumo, miele non corrispondente
all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.
Nota all'art. 4:
- Per la legge 30 aprile 1962, n. 283 vedi note alle premesse. L'art. 5 cosi'
recita: «Art. 5. E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande,
vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti,
o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze
di qualita' inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione
naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal
regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive,
ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un
preesistente stato di alterazione;
e) (lettera soppressa dall'art. 3, legge 26 febbraio 1963, n. 441);
f) (lettera abrogata dall'art. 57, legge 19 febbraio 1992, n. 142);
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con
decreto del Ministro per la sanita' o, nel caso che siano stati autorizzati,
senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di
autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione
delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per
l'uomo. Il Ministro per la sanita', con propria ordinanza, stabilisce per
ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza
e l'intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che
deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze
alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.».
Art. 5.
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministero
della salute e il Ministero delle attivita' produttive, adotta i metodi di
analisi per la verifica della rispondenza del miele alle disposizioni del
presente decreto legislativo in conformita' alle decisioni della Commissione
europea. Sino all'adozione di tali metodi si applicano i metodi ufficiali di
analisi riportati nell'allegato al decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali in data 25 luglio 2003.
Nota all'art. 5:
- Il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 25
luglio 2003, reca: «Approvazione dei metodi ufficiali di analisi da applicarsi
per la valutazione delle caratteristiche di composizione del miele».
Art. 6.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce per vendere, vende o
detiene per vendere miele non conforme a quanto previsto all'articolo 2 e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro seicento a euro seimila.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene a quanto previsto
dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro seicento a euro seimila.
3. Chiunque contravviene a quanto previsto dall'articolo 4 e' punito con le
sanzioni previste all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Nota all'art. 6:
- Per la legge 30 aprile 1962, n. 283, vedi note alle premesse. L'art. 6, cosi'
recita:
«Art. 6. - La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla
lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate
alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della
sanita', a controllo e a registrazione come presidi sanitari. (Comma abrogato
dall'art. 6, decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1999, n. 514).
Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi
speciali, salvo il controllo del Ministero della sanita' per quanto attiene alla
composizione, all'igienicita' e al valore alimentare di essi. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente
articolo e dell'art. 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda
da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle
disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'art. 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o
dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni.». In caso di
condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le
disposizioni degli articoli 163 e 175, codice penale. Nei casi previsti dal
precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o piu' giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti
nel terzo comma dell'art. 36, codice penale».
Art. 7.
1. Sono abrogati la legge 12 ottobre 1982, n. 753, e successive modificazioni, e
l'articolo 58 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
Art. 8.
1. Il miele conforme alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto puo' continuare ad essere commercializzato sino al
31 luglio 2004.
2. Il miele etichettato anteriormente al 1° agosto 2004 in conformita' alle
disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto
puo' continuare ad essere commercializzato sino ad esaurimento.
Art. 9.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/110/CE, si
applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di
ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e, per gli aspetti che concernono materie
di competenza concorrente, dei principi fondamentali desumibili dal presente
decreto.
Note all'art. 9:
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi' recita:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza».
- Per la direttiva 200 1/110/CE, vedi note alle premesse.
Art. 10.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Sirchia, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
(previsto dall'art. 2, comma 1)
CARATTERISTICHE DI COMPOSIZIONE DEL MIELE
Il miele e' essenzialmente composto da diversi zuccheri, soprattutto da
fruttosio e glucosio, nonche' da altre sostanze quali acidi organici, enzimi e
particelle solide provenienti dalla raccolta del miele. Il colore del miele puo'
variare da una tinta quasi incolore al marrone scuro. Esso puo' avere una
consistenza fluida, densa o cristallizzata (totalmente o parzialmente). Il
sapore e l'aroma variano ma derivano dalle piante d'origine. Il miele immesso
sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano
deve presentare le seguenti caratteristiche di composizione:
1. Tenore di zuccheri.
1.1. Tenore di fruttosio e glucosio (somma dei due):
miele di nettare non meno di 60 g/100 g;
miele di melata, miscele di miele di melata e miele di nettare non meno di 45
g/100 g.
1.2. Tenore di saccarosio:
in genere non piu' di 5 g/100 g; robinia (Robinia pseudoacacia), erba medica (Medicago
sativa), banksia (Banksia menziesii), sulla (Hedysarum coronarium), eucalipto
rosastro (Eucalyptus camaldulensis), Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii,
Citrus spp. non piu' di 10 g/100 g; lavanda (Lavandula spp.), borragine (Borago
officinalis) non piu' di 15 g/100 g.
2. Tenore d'acqua:
in genere non piu' del 20%; miele di brughiera (Calluna) e miele per uso
industriale in genere non piu' del 23%; miele di brughiera (Calluna) per uso
industriale non piu' del 25%.
3. Tenore di sostanze insolubili nell'acqua: in genere non piu' di 0,1g/100;
miele torchiato non piu' di 0,5 g/100 g.
4. Conduttivita' elettrica: tipi di miele non elencati nel secondo e terzo
trattino e miscele di tali tipi di miele non piu' di 0,8 mS/cm; miele di melata
e di castagno e miscele con tali tipi di miele ad eccezione di quelli indicati
nel terzo trattino non meno di 0,8 mS/cm; eccezioni: corbezzolo (Arbutus unedo),
erica (Erica spp.), eucalipto (Eucalyptus spp.), tiglio (Tilia spp.), brugo (Calluna
vulgaris), Leptospermum, Melaleuca spp.
5. Acidita' libera: in genere non piu' di 50 meq/kg; miele per uso industriale
non piu' di 80 meq/kg.
6. Indice diastasico e tenore di idrossimetilfurfurale (HMF), determinati dopo
trattamento e miscela:
a) indice diastasico (scala di Schade): in genere, tranne miele per uso
industriale non meno di 8; miele con basso tenore naturale di enzimi (ad
esempio, miele di agrumi) e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg non meno di
3;
b) HMF: in genere, tranne miele per uso industriale non piu' di 40 mg/kg (fatte
salve le disposizioni di cui alla lettera a), secondo trattino); miele di
origine dichiarata da regioni con clima tropicale e miscele di tali tipi di
miele non piu' di 80 mg/kg.