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Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297
Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.
(GU n. 293 del 15-12-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee
(legge comunitaria 1999) ed in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione
dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1
della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria 2002) ed in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 settembre
2000, n. 410, recante adozione del regolamento concernente la ripartizione dei
costi derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche protette, incaricati dal Ministero delle
politiche agricole e forestali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 novembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del
16 luglio 2004 e del 28 ottobre 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DEI PRODUTTORI
Art. 1.
Uso commerciale
1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque impiega
commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta,
intendendo per tale una denominazione di origine o una indicazione geografica
cosi' come definite nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio, del 14 luglio 1992, o il segno distintivo o il marchio, registrati ai
sensi del citato regolamento, e' sottoposto alle sanzioni amministrative di
seguito individuate:
a) per prodotti comparabili, in quanto appartenenti allo stesso tipo, non aventi diritto a tale denominazione a causa:
1) del mancato assoggettamento al controllo della struttura di controllo pubblica designata o privata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila;
2) del mancato ottenimento della certificazione di conformita' rilasciata dalla struttura di controllo di cui al presente comma, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila;
3) dell'accertata violazione della disciplina di produzione e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila;
b) per prodotti
non comparabili, in quanto non appartenenti allo stesso tipo, nella misura in
cui l'uso della denominazione protetta consente di sfruttare indebitamente la
reputazione della stessa, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro cinquecento ad euro tremilacinquecento;
c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano
nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicita', il riferimento ad
una denominazione protetta, e' sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila. Non costituisce
violazione di cui alla presente lettera il riferimento alla denominazione
protetta:
1) quando la denominazione e' il
componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli
utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato sono autorizzati dal
Consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi
dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e risultano inseriti in
apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio stesso. In
mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio la predetta
autorizzazione puo' essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la
tutela del consumatore, che provvede anche alla gestione del citato registro;
2) o quando il riferimento alla denominazione protetta e' riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui e' elaborato o trasformato.
2. Chiunque detiene per la
commercializzazione o l'immissione al consumo prodotti privi della indicazione
della denominazione protetta, gia' certificati conformi ad essa, e' sottoposto
alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento per ogni chilogrammo,
litro o frazione di essi o comunque per ogni singola confezione, qualora essa
sia di peso o di capacita' inferiore alle misure di riferimento prima
menzionate, di prodotto rinvenuto.
3. Per tutti gli illeciti previsti al comma 1 e' disposta la sanzione accessoria
dell'inibizione all'uso della denominazione protetta per le quantita' accertate
e, tenuto conto della gravita' del fatto, desunta anche dalle quantita' dei
prodotti oggetto delle condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio
di induzione in errore dei consumatori finali, puo' essere disposta la
pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto
cui la sanzione e' applicata.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il regolamento (CEE) n. 2081/92 e' pubblicato in G.U.C.E. n. L 208 del 24
luglio 1992.
- L'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee,
legge comunitaria 1999) che ha modificato l'art. 53 della legge 24 aprile 1998,
n. 128, reca:
«Art. 53 (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificita). -
1. In attuazione di quanto
previsto all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14
luglio 1992, e all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del
14 luglio 1992 il Ministero delle politiche agricole e forestali e' l'autorita'
nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa. L'attivita' di controllo di cui all'art. 10 del
citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'art. 14 del citato regolamento (CEE)
n. 2082/92 e' svolta da autorita' di controllo pubbliche designate e da
organismi autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentito il gruppo di valutazione istituito con decreto 25 maggio
1998, del Ministro per le politiche agricole pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 178 del 1° agosto 1998.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati
devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:
a) conformita'
alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;
b) disponibilita' di personale qualificato sul prodotto specifico e
di mezzi per lo svolgimento dell'attivita' di controllo;
c) adeguatezza delle relative procedure.
3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di
un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.
4. Le autorizzazioni possono
essere sospese o revocate in caso di:
a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli
organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si
siano eventualmente avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in materia;
c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli
organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di
silenzio-assenso ai sensi del comma 13.
5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo
privato puo' riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo
svolgimento di tale attivita' il Ministero delle politiche agricole e forestali
si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.
6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle
denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento
(CEE) n. 2081/92 e dell'art. 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono
presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali.
7. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un
elenco degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2,
denominato "Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di
origine protetta (D.O.P.), la indicazione geografica protetta (I.G.P.) e la
attestazione di specificita' (S.T.G.)".
8. La scelta dell'organismo
privato e' effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:
a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le
denominazioni registrate ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento (CEE) n.
2081/92;
b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformita' alla
normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di
controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'art. 17
del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la
richiesta e' presentata dai soggetti proponenti le registrazioni;
c) dai produttori, singoli o associati, che intendono
utilizzare attestazioni di specificita' registrate ai sensi del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella
corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso
l'inizio della loro attivita'.
9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome,
nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorita'
pubbliche da designare o gli organismi privati che devono essere iscritti
all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorita' pubbliche,
queste, ai sensi dell'art. 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n.
2081/92 e dell'art. 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono
avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di
cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.
10. Il Governo esercita, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei
provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle
autorita' di controllo designate.
11. Gli organismi privati autorizzati e le autorita' pubbliche designate possono
svolgere la loro attivita' per una o piu' produzioni riconosciute ai sensi del
citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.
Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e'
soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorita'
pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni
produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e'
soggetta al controllo di uno o piu' organismi privati autorizzati o delle
autorita' pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate.
12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati e' esercitata
dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province
autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.
13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta
giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la
facolta' di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.
14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7 sono
posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.
15. I consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle attestazioni di
specificita' sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile ed hanno
funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del
consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali
attivita' sono distinte dalle attivita' di controllo e sono svolte nel pieno
rispetto di quanto previsto all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92
e all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/ 92. I consorzi di tutela
gia' riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico
dell'autorita' nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di
consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro
attivita' i consorzi di tutela:
a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti
consultivi relativi al prodotto interessato;
b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di
adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in
termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche,
organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalita' e i contenuti di
cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purche'
rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;
d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche
agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della
D.O.P., della I.G.P. o della attestazione di specificita' da abusi, atti di
concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e
comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attivita' e' esplicata ad ogni
livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della
trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi,
nell'esercizio di tali funzioni, puo' essere attribuita nei modi e nelle forme
di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purche' essi possiedano i
requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento approvato con regio decreto
20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato.
Gli agenti vigilatori gia' in possesso della qualifica di agente di pubblica
sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso
provvedimento di revoca.
16. I segni distintivi dei prodotti a D.O.P., I.G.P. e S.T.G. sono quelli
indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti
(CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano
i prodotti D.O.P., I.G.P. e S.T.G., sono detenuti, in quanto dagli stessi
registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attivita' loro
affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi
delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive D.O.P., I.G.P. e
S.T.G., come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi
del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita
a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni
stesse. I costi derivanti dalle attivita' contemplate al comma 15 sono a carico
di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con
regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali.
17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare
entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai
requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela
nonche' i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie
dei produttori e dei trasformatori interessati alle D.O.P., I.G.P. e S.T.G.
negli organi sociali dei consorzi stessi.
18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro due anni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.
19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.».
- La legge 24 novembre 1981, n.
689, reca: «Modifiche al sistema penale».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, reca: «Depenalizzazione dei
reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della
legge 25 giugno 1999, n. 205.».
- L'art. 1 della legge 25 giugno
1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e
modifiche al sistema penale e tributario), cosi' recita:
«Art. 1 (Delega). -
1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito
amministrativo e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie
indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 2, la
competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli
articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
- L'art. 3 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 2002), cosi' recita:
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie). -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie
nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e'
delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24
aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati a
norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e
criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo
acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere
espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente
il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.».
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 settembre
2000, n. 410, reca: «Adozione del regolamento concernente la ripartizione dei
costi derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche protette, incaricati dal Ministero delle
politiche agricole e forestali».
Note all'art. 1:
- L'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, cosi' recita:
«Art. 2. - 1. La protezione comunitaria delle denominazioni d'origine e delle
indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari e' ottenuta
conformemente al presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
denominazione d'origine: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in
casi eccezionali, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o
alimentare: originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale
Paese e la cui qualita' o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o
esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani
e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area
geografica delimitata;
b) indicazione geografica: il nome di una regione, di un
luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese che serve a designare un
prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo
determinato o di tale Paese e di cui una determinata qualita', la reputazione o
un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui
produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica
determinata.
3. Sono altresi' considerate come
denominazioni d'origine alcune denominazioni tradizionali, geografiche o meno,
che designano un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione o di
un luogo determinato, che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera
a), secondo trattino.
4. In deroga al paragrafo 2, lettera a), sono equiparate a denominazioni
d'origine talune designazioni geografiche qualora le materie prime dei prodotti
in questione provengano da un'area geografica piu' ampia della zona di
trasformazione o diversa da essa, purche': la zona di produzione della materia
prima sia delimitata, sussistano condizioni particolari per la produzione delle
materie prime e esista un regime di controllo atto a garantire l'osservanza di
dette condizioni.
5. Ai fini del paragrafo 4 sono considerati materie prime soltanto gli animali
vivi, le carni ed il latte. L'utilizzazione di altre materie prime puo' essere
ammessa secondo la procedura prevista all'art. 15.
6. Per poter beneficiare della deroga di cui al paragrafo 4 le designazioni in
causa debbono essere riconosciute oppure essere gia' state riconosciute dallo
Stato membro interessato come denominazioni d'origine protette a livello
nazionale ovvero, qualora non esista un simile regime, aver comprovato un
carattere tradizionale nonche' una reputazione ed una notorieta' eccezionali.
7. Per poter beneficiare della
deroga di cui al paragrafo 4 le domande di registrazione debbono essere
presentate entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Per
l'Austria, la Finlandia e la Svezia il termine di cui sopra decorre a partire
dalla data di adesione. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia,
la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia il
periodo in questione decorre dalla data della loro adesione».
- Per la legge 24 aprile 1998, n. 128, e l'art. 53, vedi note alle premesse. Per
la legge 21 dicembre 1999, n. 526, e l'art. 14, vedi note alle premesse.
Art. 2.
Designazione e presentazione della denominazione del segno distintivo o del
marchio
1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque modifica, per la
commercializzazione o l'immissione al consumo, la denominazione protetta, o il
segno distintivo o il marchio cosi' come registrati ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992, per un prodotto certificato
conforme, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
tremila ad euro quindicimila.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione
e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta,
o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto e'
indicata o se la denominazione protetta e' una traduzione non consentita o e'
accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera,
imitazione, o simili e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro duemila ad euro tredicimila.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque utilizza sulla
confezione o sull'imballaggio, nella pubblicita', nell'informazione ai
consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni false o
ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualita'
essenziali dei prodotti o utilizza le indicazioni non conformi a quanto indicato
nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative
disposizioni applicative, nonche' impiega, per la confezione, recipienti che
possono indurre in errore sull'origine e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque pone in essere
qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera
origine dei prodotti, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro tremila ad euro ventimila.
5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque usa un marchio
d'impresa che riproduce od evoca una denominazione protetta, a meno che non
ricorra il caso di cui all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92,
ovvero contraffa' il segno distintivo o il marchio o altro sigillo o simbolo che
ha costituito oggetto della registrazione ai sensi del medesimo regolamento
(CEE) n. 2081/92, ovvero detiene o usa tale segno distintivo o marchio o altro
sigillo o simbolo contraffatto, e' sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, l'uso di espressioni da
parte di qualsiasi soggetto, non autorizzato dal Ministero delle politiche
agricole e forestali che, nella pubblicita' e nell'informazione ai consumatori,
sono dirette a garantire o ad affermare lo svolgimento di attivita' di controllo
o di vigilanza su una denominazione protetta, attivita' che la normativa vigente
attribuisce in via esclusiva rispettivamente alla struttura di controllo di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), e al Consorzio di tutela di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila.
7. Per tutti gli illeciti previsti dal presente articolo e' disposta la sanzione
accessoria dell'inibizione del comportamento sanzionato e, tenuto conto della
gravita' del fatto, desunta dalle quantita' dei prodotti oggetto delle condotte
sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in errore dei
consumatori finali, puo' essere disposta la pubblicazione del provvedimento che
accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione e' applicata.
Nota all'art. 2:
- Per il regolamento (CEE) n. 2081/92, vedi note alle premesse.
Art. 3.
Piano di controllo
1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a carico del
quale la struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
numero 1), o una competente autorita' pubblica accerti una non conformita'
classificata grave nel piano di controllo di una denominazione protetta,
approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio della predetta
struttura, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di
decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, e' sottoposto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel
sistema di controllo che pone in essere un comportamento diretto a non
consentire le ispezioni e/o a impedire il prelievo di campioni ovvero ad
intralciare o ad ostacolare l'attivita' di verifica dei documenti da parte degli
incaricati della struttura di controllo, di cui al comma 1 o degli agenti
vigilatori del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),
numero 1), e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria, previa
verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di euro
cinquecentosedici.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel
sistema di controllo, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o
parziale, limitatamente allo svolgimento dell'attivita' della struttura di
controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per la
denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso, previa verifica da parte
del Ministero delle politiche agricole e forestali, e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario
accertato.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel
sistema di controllo di una denominazione protetta, che non assolve agli
obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di
tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), e' sottoposto,
previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali,
alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo
pecuniario accertato.
5. Per tutti gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4, oltre alla sanzione
amministrativa pecuniaria si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la
denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla
sanzione.
Capo II
DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E DEI CONSORZI DI TUTELA
Art. 4.
Inadempienze della struttura di controllo
1. Alla struttura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che non
adempie alle prescrizioni o agli obblighi, impartiti dalle competenti autorita'
pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo
tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila. La stessa sanzione si applica
alle strutture che continuano a svolgere attivita' incompatibili con il
mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando alla specifica
intimazione ad adempiere da parte del Ministero delle politiche agricole e
forestali e fatta salva la facolta' del predetto Ministero di procedere alla
sospensione o alla revoca del provvedimento autorizzatorio.
2. La struttura di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle attivita' di
controllo su una denominazione protetta, discrimina tra i soggetti da immettere
o tra quelli immessi nel sistema di controllo di tale denominazione oppure pone
ostacoli all'esercizio del diritto a detto accesso e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di euro sessantaduemila.
Art. 5.
Tutela dei Consorzi incaricati
1. L'uso della denominazione protetta, nella ragione o denominazione sociale di
una organizzazione diversa dal Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c), numero 1), trascorsi centottanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di
riconoscimento del predetto Consorzio e di affidamento dell'incarico a svolgere
le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n.
128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
ovvero in caso di Consorzio gia' riconosciuto, dalla data di pubblicazione del
presente decreto legislativo, e' sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria di euro ventiseimila ed alla sanzione accessoria dell'inibizione
all'uso della ragione o denominazione sociale.
2. Soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione
protetta che svolgono attivita' rientranti tra quelle indicate al citato comma
15 dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, senza il preventivo
consenso del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),
numero 1), sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro
diecimilacinquecento.
Note all'art. 5:
- Per la legge 24 aprile 1998, n. 128, l'art. 53, comma 15, vedi note alle
premesse.
- Per la legge 21 dicembre 1999, n. 526, art. 14, vedi note alle premesse.
Art. 6.
Inadempienze dei Consorzi di tutela
1. Al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1),
che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di
riconoscimento o da eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero
delle politiche agricole e forestali, ovvero svolge attivita' che risulta
incompatibile con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, non
avendo ottemperato alla specifica intimazione ad adempiere e fatta salva la
facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali di procedere alla
sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila.
2. Il Consorzio di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle sue attivita'
pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:
a) discriminare tra i soggetti associati appartenenti ad uno
stesso segmento della filiera, ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la
diversita' di trattamento non e' contemplata dallo statuto del Consorzio stesso;
b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al
Consorzio;
c) violare le disposizioni impartite con il decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 12 settembre 2000, n. 410,
concernente la ripartizione dei costi, e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di euro sessantaduemila.
Nota all'art. 6:
- Per il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 settembre
2000, n. 410, vedi note alle premesse.
Capo III
DELLE CIRCOSTANZE
Art. 7.
Altri illeciti
1. Il mancato rispetto delle inibizioni previste agli articoli 1 e 2 e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila.
2. Le sanzioni di cui agli articoli da 1 a 6, sono aumentate di tre volte in
caso di reiterazione dello stesso illecito.
Capo IV
COMPETENZA
Art. 8.
Competenza agenti vigilatori
1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, gli agenti
vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, legati ad uno o piu'
Consorzi di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), da un
rapporto di lavoro, sono addetti all'accertamento delle violazioni di cui agli
articoli 1, 2 e 5.
2. L'attivita' di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato ed e' equiparata a quella prevista dall'articolo 13,
commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
vengono definite le procedure per presentare ricorso avverso le determinazioni
del soggetto che accerta la violazione.
Nota all'art. 8:
- L'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, cosi' recita: «Art. 13 (Atti
di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle
disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di
rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e
di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e
fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresi' procedere al
sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale
consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro
del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che
per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati
nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire
altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla
privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le
perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni
del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma 334 del codice di
procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.».
Art. 9.
Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali
1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato,
l'accertamento delle violazioni previste all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 e
all'articolo 4 e' di competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali.
Art. 10.
Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali
1. L'accertamento delle violazioni previste all'articolo 3, comma 4, e
all'articolo 6 e' di competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali.
Art. 11.
Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali
1. La competenza ad irrogare le sanzioni, accertate dai soggetti indicati
agli articoli 8, 9 e 10, nonche' quelle accertate dagli organi competenti ai
sensi delle norme vigenti in materia di prodotti DOP ed IGP, e' attribuita al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Per le violazioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, il soggetto sanzionato,
oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovra'
provvedere a versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali,
direttamente al creditore.
3. L'attuazione delle competenze di cui agli articoli 9, 10 e 11, comma 1, del
Ministero delle politiche agricole e forestali avviene nell'ambito delle
attivita' previste dalle disposizioni vigenti.
Capo V
NORME DI COORDINAMENTO E FINALI
Art. 12.
Disposizioni abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le
disposizioni sanzionatorie previste da norme speciali, aventi ad oggetto la
tutela dei prodotti registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio, del 14 luglio 1992, contenute nelle leggi 10 aprile 1954, n. 125, 4
novembre 1981, n. 628, 30 maggio 1989, n. 224, 12 gennaio 1990, n. 11.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli