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Decreto Legislativo 13 dicembre 2004, n.331
Attuazione della direttiva 2003/61/CE in materia di sementi e materiali di moltiplicazione.
(GU n. 27 del 3-2-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e
l'allegato A;
Vista la direttiva 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante
modifica delle direttive 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle
sementi di piante foraggere, 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle
sementi di cereali, 68/193/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali
di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE, relativa alla
commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione
di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE, relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e
delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE, relativa
alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante
ornamentali, 2002/54/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di
barbabietole, 2002/55/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di
ortaggi, 2002/56/CE, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di
patate, e 2002/57/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante
oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, e
succesive modificazioni;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del
23 settembre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
18 novembre 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce disposizioni concernenti prove ed analisi
sulle sementi di piante foraggere, sulle sementi di cereali, sui materiali di
moltiplicazione vegetativa della vite, sulle piantine di ortaggi e sui materiali
di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, sui materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla
produzione di frutti, sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali,
sulle sementi di barbabietole, sulle sementi di ortaggi, sui tuberi-seme di
patate, sulle sementi di piante oleaginose e da fibra.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1 e l'allegato A della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. Legge comunitaria 2003), cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine
i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata
nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non
sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza
del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa
di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
stabiliti dalla legislazione dello Stato.».
«Allegato A
(Art. 1, commi 1 e 3)
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento
reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli
Stati membri della Comunita'.
2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che
modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio.
2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa
all'assicurazione sulla vita.
2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della
direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono
vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul
rendimento energetico nell'edilizia.
2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva
77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facolta' di autorizzare gli Stati
membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensita'
di lavoro.
2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che
stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi
componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001.
2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia
sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e
l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla
giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme
minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.
2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la
riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che
modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti
cosmetici.
2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla
promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei
trasporti.
2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalita' specifiche
relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14
giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei
redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale
comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate
di Stati membri diversi.
2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive
66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere,
66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali,
68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
vegetativa della vite,
92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE
relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante
da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE
relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante
ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di
barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di
ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate,
e 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto
riguarda le analisi comparative comunitarie.
La direttiva 2003/61/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea n. L 165 del 3 luglio 2003.
La direttiva 66/401/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea n. L 125 dell'11 luglio 1966.
La direttiva 66/402/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea n. L 125 dell'11 luglio 1966.
La direttiva 68/193/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea n. L 93 del 18 aprile 1968.
La direttiva 92/33/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea n. L 157 del 10 giugno 1992.
La direttiva 92/34/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea n. L 157 del 10 giugno 1992.
La direttiva 98/56/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea n. L 226 del 13 agosto 1998.
Le direttive 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L. 193 del 20 luglio 2002.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, reca:
«Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione
vegetativa
della vite».
- La legge 25 novembre 1971, n. 1096, reca: «Disciplina dell'attivita'
cementiera».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, reca:
«Regolamento di esecuzione della legge 5 novembre 1971, n. 1096».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, reca:
«Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla
commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei
relativi materiali di moltiplicazione».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, reca:
«Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla
commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di
moltiplicazione ad eccezione delle sementi».
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, reca: «Attuazione della
direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante ornamentali».
Art. 2.
Prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi di piante delle specie
ortive e delle specie agrarie e sui tuberi-seme di patate
1. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle
direttive comunitarie concernenti le sementi di piante foraggere, di cereali, di
barbabietole, di ortaggi, di piante oleaginose e da fibra e di tuberi-seme di
patate sono effettuate le prove e le analisi comparative, stabilite a livello
comunitario, volte ad armonizzare i metodi tecnici della certificazione ed a
controllare che le sementi ed i tuberi-seme di patate soddisfano le condizioni
previste.
2. Le prove e le analisi comparative di cui al comma 1 riguardano il controllo a
posteriori dei campioni, prelevati mediante sondaggi, di sementi di piante
foraggere, di cereali, di barbabietole, di ortaggi, di piante oleaginose e da
fibra e di tuberi-seme di patate, immessi sul mercato a norma delle relative
disposizioni nazionali e comunitarie, sia di carattere obbligatorio che
facoltativo, e possono includere:
a) sementi e tuberi-seme di patate raccolti in Paesi terzi;
b) sementi e tuberi-seme di patate adatti all'agricoltura biologica;
c) sementi e tuberi-seme di patate commercializzate per quanto riguarda la
conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.
Art. 3.
Prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione
vegetativa della vite
1. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle
direttive comunitarie concernenti i materiali di moltiplicazione vegetativa
della vite sono effettuate le prove e le analisi comparative, stabilite al
livello comunitario, volte ad armonizzare i metodi tecnici della certificazione
ed a controllare che i materiali di moltiplicazione soddisfano le condizioni
previste.
2. Le prove e le analisi comparative di cui al comma 1 riguardano il controllo a
posteriori di campioni, prelevati mediante sondaggi, inclusi quelli riguardanti
lo stato sanitario delle piante, di materiali di moltiplicazione vegetativa
della vite immessi sul mercato a norma delle relative disposizioni nazionali e
comunitarie, sia di carattere obbligatorio che facoltativo, e possono includere:
a) materiali di moltiplicazione prodotti in Paesi terzi;
b) materiali di moltiplicazione adatti all'agricoltura biologica;
c) materiali di moltiplicazione commercializzati nel contesto di misure volte
alla conservazione della diversita' genetica.
Art. 4.
Prove ed analisi sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di
ortaggi, ad eccezione delle sementi, sui materiali di moltiplicazione delle
piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti e
sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali
1. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle
direttive comunitarie concernenti le piantine di ortaggi ed i materiali di
moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, i materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto, le piante da frutto destinate alla
produzione di frutti, nonche' i materiali di moltiplicazione delle piante
ornamentali sono effettuate prove ed analisi su campioni per verificare la
conformita' delle piante e dei materiali di moltiplicazione alle disposizioni
nazionali e comunitarie vigenti anche nel settore fitosanitario.
2. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle
direttive comunitarie concernenti le piantine di ortaggi e i materiali di
moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, i materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla
produzione di frutti, nonche' i materiali di moltiplicazione delle piante
ornamentali sono effettuate le prove e le analisi comparative, stabilite a
livello comunitario, volte ad armonizzare i metodi tecnici di controllo delle
piante e dei
materiali di moltiplicazione ed a verificare che le piante e i materiali di
moltiplicazione soddisfano le condizioni previste.
3. Le prove e le analisi comparative di cui al comma 2 riguardano il controllo a
posteriori di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato fitosanitario, di
piantine di ortaggi e di materiali di moltiplicazione di ortaggi, di materiali
di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante da frutto destinate alla
produzione di frutti, nonche' di materiali di moltiplicazione delle piante
ornamentali, immessi sul mercato a norma delle relative disposizioni nazionali e
comunitarie, sia di carattere obbligatorio che facoltativo, e possono includere:
a) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante
ornamentali, nonche' piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla
produzione di frutti prodotti in Paesi terzi;
b) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante
ornamentali, nonche' piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla
produzione di frutti adatti all'agricoltura biologica;
c) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante
ornamentali, nonche' piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla
produzione di frutti commercializzati nel contesto di misure volte alla
conservazione della diversita' genetica.
Art. 5.
Disposizioni finanziarie
1. Le analisi e le prove di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono beneficiare
di contributi finanziari della Comunita' europea e possono essere realizzate
solo da autorita' statali o persone giuridiche che agiscono sotto la
responsabilita' dello Stato.
Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 6.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/61/CE, si
applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di
ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto delle disposizioni
di cui alla direttiva 2003/61/CE, nonche' degli ulteriori vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Alemanno, Ministro per le politiche agricole e forestali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 6:
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi' recita:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Per la direttiva 2003/61/CE, vedi note alle premesse.