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Decreto Legislativo 13 dicembre 2004, n.331

 

Attuazione della direttiva 2003/61/CE in materia di sementi e materiali di moltiplicazione.

 

(GU n. 27 del 3-2-2005)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate, e 2002/57/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, e succesive modificazioni;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 23 settembre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce disposizioni concernenti prove ed analisi sulle sementi di piante foraggere, sulle sementi di cereali, sui materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sulle sementi di barbabietole, sulle sementi di ortaggi, sui tuberi-seme di patate, sulle sementi di piante oleaginose e da fibra.

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1 e l'allegato A della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003), cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.».

«Allegato A
(Art. 1, commi 1 e 3)
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunita'.
2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio.
2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensita' di lavoro.
2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.
2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.
2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.
2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate di Stati membri diversi.
2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite,
92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie.
La direttiva 2003/61/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 165 del 3 luglio 2003.
La direttiva 66/401/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 125 dell'11 luglio 1966.
La direttiva 66/402/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 125 dell'11 luglio 1966.
La direttiva 68/193/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 93 del 18 aprile 1968.
La direttiva 92/33/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 157 del 10 giugno 1992.
La direttiva 92/34/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 157 del 10 giugno 1992.
La direttiva 98/56/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 226 del 13 agosto 1998.
Le direttive 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L. 193 del 20 luglio 2002.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, reca: «Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa
della vite».
- La legge 25 novembre 1971, n. 1096, reca: «Disciplina dell'attivita' cementiera».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, reca: «Regolamento di esecuzione della legge 5 novembre 1971, n. 1096».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, reca: «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla
commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, reca: «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi».
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, reca: «Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali».

Art. 2.
Prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi di piante delle specie ortive e delle specie agrarie e sui tuberi-seme di patate
1. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti le sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole, di ortaggi, di piante oleaginose e da fibra e di tuberi-seme di patate sono effettuate le prove e le analisi comparative, stabilite a livello comunitario, volte ad armonizzare i metodi tecnici della certificazione ed a controllare che le sementi ed i tuberi-seme di patate soddisfano le condizioni previste.
2. Le prove e le analisi comparative di cui al comma 1 riguardano il controllo a posteriori dei campioni, prelevati mediante sondaggi, di sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole, di ortaggi, di piante oleaginose e da fibra e di tuberi-seme di patate, immessi sul mercato a norma delle relative disposizioni nazionali e comunitarie, sia di carattere obbligatorio che facoltativo, e possono includere:
a) sementi e tuberi-seme di patate raccolti in Paesi terzi;
b) sementi e tuberi-seme di patate adatti all'agricoltura biologica;
c) sementi e tuberi-seme di patate commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

Art. 3.
Prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione vegetativa della vite
1. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti i materiali di moltiplicazione vegetativa della vite sono effettuate le prove e le analisi comparative, stabilite al livello comunitario, volte ad armonizzare i metodi tecnici della certificazione ed a controllare che i materiali di moltiplicazione soddisfano le condizioni previste.
2. Le prove e le analisi comparative di cui al comma 1 riguardano il controllo a posteriori di campioni, prelevati mediante sondaggi, inclusi quelli riguardanti lo stato sanitario delle piante, di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite immessi sul mercato a norma delle relative disposizioni nazionali e comunitarie, sia di carattere obbligatorio che facoltativo, e possono includere:
a) materiali di moltiplicazione prodotti in Paesi terzi;
b) materiali di moltiplicazione adatti all'agricoltura biologica;
c) materiali di moltiplicazione commercializzati nel contesto di misure volte alla conservazione della diversita' genetica.

Art. 4.
Prove ed analisi sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti e sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali
1. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonche' i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono effettuate prove ed analisi su campioni per verificare la conformita' delle piante e dei materiali di moltiplicazione alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti anche nel settore fitosanitario.
2. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonche' i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono effettuate le prove e le analisi comparative, stabilite a livello comunitario, volte ad armonizzare i metodi tecnici di controllo delle piante e dei
materiali di moltiplicazione ed a verificare che le piante e i materiali di moltiplicazione soddisfano le condizioni previste.
3. Le prove e le analisi comparative di cui al comma 2 riguardano il controllo a posteriori di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato fitosanitario, di piantine di ortaggi e di materiali di moltiplicazione di ortaggi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonche' di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, immessi sul mercato a norma delle relative disposizioni nazionali e comunitarie, sia di carattere obbligatorio che facoltativo, e possono includere:
a) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonche' piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti in Paesi terzi;
b) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonche' piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti adatti all'agricoltura biologica;
c) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonche' piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti commercializzati nel contesto di misure volte alla conservazione della diversita' genetica.

Art. 5.
Disposizioni finanziarie
1. Le analisi e le prove di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono beneficiare di contributi finanziari della Comunita' europea e possono essere realizzate solo da autorita' statali o persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilita' dello Stato.
Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/61/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 2003/61/CE, nonche' degli ulteriori vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 dicembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Alemanno, Ministro per le politiche agricole e forestali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli


Note all'art. 6:
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi' recita:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Per la direttiva 2003/61/CE, vedi note alle premesse.