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Decreto 13 ottobre 2004
Ministero della Salute. Modifica del decreto 31 gennaio 2002, concernente «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina».
(GU n. 237 del 11-10-2005)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante
norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e
alla registrazione degli animali;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente attuazione
della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE
relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari
di animali della specie bovina e suina;
Visto il regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003;
Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 luglio 2000 e successive modificazioni, che istituisce un sistema di
identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle
carni bovine e prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE)
n. 820/97 del Consiglio, in particolare il titolo I;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437,
recante modalita' per l'identificazione e la registrazione dei bovini;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, recante disposizioni
urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura (AGEA), l'anagrafe
bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano e, in particolare, l'art. 4 che prevede
che il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro degli affari regionali ed il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, determinino le modalita' e le
procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale
di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000, nonche'
per la trasmissione informatica dei dati;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2002, in particolare l'art. 15;
Ritenuto necessario modificare il decreto ministeriale 31 gennaio 2002 in
particolare al fine di rideterminare le modalita' e le procedure operative per
la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale per superare alcune
difficolta' operative riscontrate in sede di applicazione;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 maggio 2004;
Decretano:
Art. 1.
1. L'art. 1 del decreto 31 gennaio 2002 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1.
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) anagrafe bovina: il sistema di identificazione e registrazione degli animali
della specie bovina;
b) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria
all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali
oggetto del presente decreto. Ciascuna azienda viene univocamente identificata
dal codice IT seguito da un codice di 8 caratteri composto da:
1) codice ISTAT del comune in cui e' ubicata (tre caratteri);
2) sigla automobilistica della provincia (due caratteri);
3) numero progressivo dell'allevamento all'interno di quel comune (tre
caratteri);
c) allevamento: un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in
un'azienda intesa come unita' epidemiologica e, in caso di piu' allevamenti in
un'azienda, questi ultimi devono formare un'unita' distinta avente la medesima
qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene univocamente identificato da:
1) codice azienda (di cui al punto precedente);
2) codice fiscale del proprietario dell'allevamento;
3) codice ISTAT della specie animale;
d) proprietario dell'allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica
proprietaria degli animali presenti in allevamento. Ciascun proprietario viene
univocamente identificato dal suo codice fiscale;
e) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali,
anche temporaneamente, nonche' durante il trasporto o nel mercato, individuata
mediante il codice fiscale correlato al codice dell'azienda, ad esclusione della
fattispecie del trasporto. Nel caso in cui il detentore non coincida con il
proprietario, anche quest'ultimo e' individuato con il proprio codice fiscale
correlato al codice dell'azienda;
f) animale: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e
Bubalus bubalus;
g) animale da macello: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison
bison e Bubalus bubalus, destinato ad essere condotto ad un macello o ad un
centro di raccolta, dal quale potra' essere avviato solamente alla macellazione;
h) stabilimento di macellazione: stabilimento autorizzato dall'autorita'
competente ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, identificato
da un codice univoco e dal codice fiscale;
i) autorita' competente: il Ministero della salute, e, ciascuno per la propria
competenza: le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende
unita' sanitarie locali, l'AGEA e gli organismi pagatori;
j) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il dato e'
accettato e registrato nella Banca dati nazionale, con le modalita' stabilita
dal manuale operativo;
k) certificazione: l'esito dei procedimenti di controllo attuati dalla autorita'
competente al fine di garantire la congruenza dell'informazione pervenuta in
anagrafe con quanto rilevabile ad un controllo;
l) certificato elettronico di identita': l'abilitazione per l'accesso alla banca
dati nazionale;
m) manuale operativo: manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina
emanato si sensi dell'art. 6, comma 2;
n) evento: ogni notizia riguardante il singolo capo ovvero l'allevamento.».
Art. 2.
1. L'art. 2 del decreto 31 gennaio 2002 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2.
1. Le principali finalita' dell'anagrafe bovina sono:
a) tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio zootecnico (costituzione
e funzionalita' della rete di epidemiosorveglianza);
b) fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di
carni bovine e consentire un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto;
c) assicurare efficienza ed efficacia nella gestione, nell'erogazione e nel
controllo dei regimi di aiuto comunitari.
2. L'anagrafe bovina comprende i seguenti elementi:
a) i marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali;
b) i passaporti per gli animali;
c) i registri tenuti presso ciascuna azienda;
d) la banca dati informatizzata.
3. Sono responsabili del funzionamento del sistema di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, ciascuno per le proprie
competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto:
a) i detentori degli animali;
b) i responsabili degli stabilimenti di macellazione;
c) i fornitori di marchi auricolari inclusi i produttori e i distributori;
d) le associazioni nazionali allevatori di specie e di razza di cui alla legge
15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche;
e) i servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali;
f) AGEA e organismi pagatori;
g) le regioni e le province autonome;
h) il Ministero della salute.
4. L'anagrafe bovina si basa:
a) sulle dichiarazioni del detentore degli animali e del responsabile dello
stabilimento di macellazione;
b) sulla registrazione degli eventi nella banca dati nazionale, da effettuarsi
nei tempi stabiliti dal presente decreto.
5. L'Azienda unita' sanitaria competente a livello territoriale certifica
l'iscrizione del capo nella banca dati nazionale e conseguentemente rilascia e
vidima il documento individuale degli animali, denominato passaporto.».
Art. 3.
1. L'art. 4 del decreto 31 gennaio 2002 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4.
1. Il servizio veterinario della Azienda unita' sanitaria locale competente
provvede al rilascio e alla vidimazione del passaporto, entro quattordici giorni
dalla notifica del detentore di cui all'art. 7, comma 5, per gli animali
identificati conformemente all'art. 3, dopo l'iscrizione e la verifica del capo
nella banca dati nazionale. A certificazione dell'avvenuta verifica della
presenza dei dati nella banca dati nazionale, sul passaporto dovra' essere
presente un codice attribuito dal Centro servizi nazionale. Il modello del
passaporto e' conforme al modello riportato nell'allegato III.
2. Il Servizio veterinario dell'Azienda unita' sanitaria competente puo'
autorizzare uno dei soggetti di cui all'art. 14 per la sola stampa del
passaporto secondo modalita' tecniche stabilite dal manuale operativo.
3. L'informazione relativa alla data di nascita del capo ed al codice di
identificazione della madre puo' essere omessa sul passaporto, di cui al comma 1
esclusivamente per gli animali nati prima del 1° gennaio 1998.
4. Il passaporto accompagna gli animali in ogni spostamento.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, ferme restando le norme a tutela del
benessere animale, tenuto conto che gli animali il cui ombelico non sia del
tutto cicatrizzato non sono idonei al trasporto ai sensi del decreto legislativo
n. 532/1992 e decreto legislativo n. 388/1998, e' consentita la movimentazione
intraregionale di un vitello di meno di quattro settimane di eta', correttamente
identificato e accompagnato dalla cedola identificativa e dalla dichiarazione di
provenienza (mod. 4). Il trasporto deve avvenire alle seguenti condizioni:
a) il detentore dell'azienda di origine appone le marche auricolari, registra il
capo nel registro di cui all'art. 5 e nella banca dati nazionale;
b) gli animali devono essere trasportati direttamente dall'allevamento di
nascita all'allevamento di destinazione;
c) la movimentazione deve avvenire esclusivamente in ambito regionale;
d) in deroga al disposto della lettera c) il trasporto del capo puo' avvenire
unicamente tra regioni sulla base di un apposito accordo stipulato dalle regioni
interessate.
6. Le regioni con proprio regolamento definiscono obblighi e responsabilita' dei
soggetti detentori relativamente alle operazioni di trasporto e consegna di cui
alla lettera c) e d) e gli adempimenti necessari al fine della tracciabilita'
dei capi, in ogni momento della vita dell'animale.
7. Entro sette giorni dall'arrivo del capo il detentore dell'azienda di
destinazione trasmette la cedola identificativa e la dichiarazione di
provenienza (mod. 4) alla azienda sanitaria locale (ASL) competente per
territorio, che provvede a stampare il passaporto. Sul retro del passaporto il
nuovo detentore riporta il passaggio di proprieta' del vitello.».
Art. 4.
1. L'art. 6, comma 2, del decreto 31 gennaio 2002 e' sostituito dal
seguente:
2. Le procedure operative di attuazione del presente decreto sono predisposte
dal Comitato di cui all'art. 15, in apposito manuale operativo da emanarsi entro
45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a cura del Ministero della
salute e del Ministero delle politiche agricole e forestali, previa intesa della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 5.
1. L'art. 7 del decreto 31 gennaio 2002 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7.
1. Il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, deve tenere
debitamente aggiornato il registro di cui all'art. 5, comma 4. Entro tre giorni
dall'ingresso in stalla, dall'uscita dalla stalla, ovvero dalla marcatura dei
capi, il detentore riporta nel registro, almeno le seguenti informazioni:
a) per ciascun animale detenuto: il codice di identificazione, la data di
nascita, la data di ingresso in stalla, il codice della madre, il sesso e la
razza;
b) la data del decesso per gli animali morti in allevamento;
c) per gli animali che lasciano l'allevamento: la data di partenza, il codice di
identificazione dell'azienda o dello stabilimento di macellazione di
destinazione, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'allevamento o
dello stabilimento di macellazione di destinazione, ai quali viene trasferito
l'animale, gli estremi dei certificati sanitari o documenti di accompagnamento
(mod. 4);
d) per gli animali che arrivano nell'allevamento: la data di ingresso in stalla,
il codice di identificazione dell'azienda dalla quale l'animale proviene e gli
estremi dei certificati sanitari o documenti di accompagnamento (mod. 4).
2. Ciascun detentore di animali della specie bovina acquista i marchi auricolari
presso le figure previste all'art. 2, comma 3, lettera c) registrati nell'elenco
di cui all'art. 12, comma 1, lettera b). Il detentore puo' acquistare un numero
massimo di marchi auricolari corrispondenti al proprio fabbisogno annuale.
3. I marchi auricolari non possono essere utilizzati in allevamenti diversi da
quello per il quale sono stati rilasciati.
4. Entro venti giorni dalla nascita, ed in ogni caso prima che l'animale lasci
l'azienda in cui e' nato, il detentore appone i marchi auricolari previsti
all'art. 3 e trascrive le nascite nel registro di cui all'art. 5.
5. Entro sette giorni dall'apposizione dei marchi auricolari il detentore
registra nella banca dati nazionale le informazioni di cui al comma precedente
ovvero puo' comunicarle formalmente al servizio veterinario della Azienda unita'
sanitaria locale competente attraverso la consegna della documentazione prevista
(cedola), correttamente compilata. La ASL provvede alla registrazione nella
banca dati nazionale entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione
della documentazione, e provvede a conservare tale documentazione agli atti.
Nella banca dati nazionale dovra' essere registrata anche la data di ricevimento
della comunicazione ovvero della notifica.
6. Entro i sette giorni successivi ai controlli previsti dal decreto legislativo
3 marzo 1993, n. 93, il detentore di animali della specie bovina importati da
Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio comunitario appone al capo,
nelle modalita' indicate dal presente decreto e dal manuale operativo, i marchi
auricolari di cui all'art. 3.
7. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 5 e, in ogni caso, prima
che gli animali lascino l'azienda, il detentore registra nella banca dati
nazionale le importazioni ovvero le comunica formalmente al servizio veterinario
della Azienda unita' sanitaria locale competente, consegnando la documentazione
prevista correttamente compilata. La ASL provvede alla registrazione nella banca
dati nazionale entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della
documentazione, e ne conserva copia. Nella banca dati nazionale dovra' essere
registrata anche la data di ricevimento della comunicazione ovvero della
notifica.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 6 non occorre procedere
all'identificazione di quegli animali importati da Paesi terzi, destinati ad un
macello situato nel territorio nazionale e che debbano essere effettivamente
macellati entro i venti giorni successivi ai controlli di cui al decreto
legislativo del 3 marzo 1993, n. 93.
9. Il detentore:
a) e' responsabile della corretta tenuta dei passaporti, delle cedole
identificative, dei marchi auricolari e del registro aziendale;
b) completa, all'arrivo di ciascun animale, il passaporto, inserendo la data di
ingresso in allevamento, il proprio codice aziendale e la propria firma negli
spazi previsti;
c) compila la specifica sezione dei passaporti relativa ai premi comunitari;
d) comunica entro 48 ore all'autorita' di polizia giudiziaria competente e al
servizio veterinario dell'Azienda unita' sanitaria locale lo smarrimento ovvero
il furto degli animali ovvero il furto o lo smarrimento della documentazione di
cui alla lettera a). La ASL competente provvedera' alla registrazione delle
comunicazioni nella banca dati nazionale;
e) comunica la morte di un animale, ove non provveda direttamente, inviando il
passaporto al servizio veterinario dell'Azienda unita' sanitaria locale
competente, entro sette giorni dalla data del decesso, per la successiva
registrazione nella banca dati nazionale.
10. Il detentore comunica alla banca dati nazionale ogni movimentazione in
entrata ed in uscita dall'azienda compresa l'uscita per la macellazione entro
sette giorni dall'evento.
11. Il detentore puo' registrare direttamente le comunicazioni di cui al comma
10 nella banca dati nazionale secondo le procedure operative di cui all'art. 6,
comma 2. Qualora il detentore si avvalga della AUSL, invia, per ciascun animale
movimentato, al servizio veterinario della Azienda unita' sanitaria locale
competente, entro sette giorni, la documentazione prevista nel manuale
operativo, per la successiva registrazione nella banca dati nazionale.
12. Per le operazioni di cui ai precedenti commi 5, 7, 10 e 11, il detentore
puo' avvalersi, previa specifica delega, di uno dei soggetti di cui all'art. 14
del presente decreto. Il soggetto delegato provvede alla registrazione delle
informazioni in banca dati nazionale entro i cinque giorni lavorativi successivi
alla ricezione della documentazione prevista dal manuale operativo e la conserva
agli atti. In banca dati nazionale dovra' essere registrata anche la data di
ricevimento della comunicazione ovvero della notifica. Il soggetto delegato
registra gli eventi comunicati dal detentore sulla base di un protocollo
progressivo. Le comunicazioni degli eventi fatte da parte del detentore ad uno
dei soggetti delegati di cui all'art. 14, sono equiparate a quelle fatte all'autorita'
competente.
13. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione di
provenienza (mod. 4) dovra' essere compilata sulla base dei dati correttamente
registrati nella banca dati nazionale e riportati sul passaporto secondo le
modalita' previste dal manuale operativo.».
Art. 6.
1. L'art. 9 del decreto 31 gennaio 2002 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 437/2000, l'elenco dei fornitori di marchi auricolari e'
registrato nella banca dati nazionale a seguito di domanda di riconoscimento
conforme al modello riprodotto nell'allegato V.
2. I fornitori di marchi auricolari sono cancellati dall'elenco nel caso di
produzione e distribuzione di marchi non conformi a quanto previsto all'art. 3
del presente decreto.
3. I fornitori trasmettono alla banca dati nazionale e contestualmente, ove
esistente, alla banca dati regionale l'elenco dei marchi forniti a ciascun
allevamento, contestualmente alla consegna, secondo le modalita' definite nel
manuale operativo.
4. Nell'elenco di cui al comma 1 sono inserite anche le regioni e le Aziende
unita' sanitarie locali, che siano state iscritte a seguito di richiesta al
Ministero della salute. In questo caso i suddetti soggetti assumono gli stessi
obblighi previsti a carico delle figure di cui all'art. 2, comma 3, lettera
c).».
Art. 7.
1. L'art. 13 del decreto 31 gennaio 2002 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13.
1. La banca dati nazionale deve contenere e rendere disponibili all'AGEA ed agli
organismi pagatori, ai sensi del regolamento (CE) n. 3887/92, del regolamento
(CE) n. 1254/99, nonche' ai sensi del decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 22 gennaio 2000, almeno i seguenti dati:
a) identificativo fiscale e dati anagrafici dell'allevamento:
1) tipo di produzione;
2) aziende autorizzate decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997;
3) iscrizioni ai libri genealogici di razza;
b) identificativo individuale degli animali della specie bovina:
1) marca auricolare;
2) data di nascita;
3) sesso;
4) razza o tipo genetico;
5) data di entrata in allevamento;
6) periodo di lattazione (data di inizio e di fine);
7) codice della madre;
8) data di presentazione e codice della domanda di premio;
9) codice del libro genealogico di iscrizione;
c) movimenti intercorsi nella vita di un animale individualmente identificato e
registrato:
1) data di uscita dall'allevamento;
2) codice aziendale del nuovo allevamento ovvero codice univoco aziendale della
struttura di macellazione;
d) dati relativi alla morte di un animale identificato e registrato:
1) data di morte;
e) dati relativi alla macellazione:
1) data di macellazione;
2) marca auricolare;
3) numero di macellazione attribuito alla carcassa;
4) peso della carcassa;
5) classificazione;
6) categoria;
7) codice univoco identificativo della struttura di macellazione;
f) dati relativi ad animali macellati su disposizione dell'autorita' sanitaria
nell'ambito di programmi di eradicazione o di controllo di malattie infettive e
di campagne di profilassi:
1) data di macellazione;
2) causa di macellazione;
3) marca auricolare;
4) esiti positivi test definitivi BSE;
g) anomalie rilevabili nella banca dati nazionale e codificate nel manuale
operativo;
h) inadempienze ed irregolarita' nel sistema di identificazione e registrazione
rilevate nell'ambito dell'attivita' di controllo ed eventuali sanzioni irrogate:
1) codice aziendale;
2) tipo di inadempienza ed irregolarita' codificate nel manuale operativo;
3) data della sanzione;
4) tipo di sanzione;
5) importo della sanzione;
i) sanzioni irrogate per inadempienze ed irregolarita' dalle strutture di
macellazione per quanto attiene la materia oggetto del presente decreto:
1) codice univoco dello stabilimento della struttura di macellazione;
2) tipo di inadempienza o irregolarita' codificate;
3) data della sanzione;
4) tipo di sanzione;
5) importo della sanzione;
j) esiti positivi dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate e ad effetto
anabolizzante di cui al decreto legislativo n. 336/1999;
k) anomalie riscontrate nelle domande di premio e nei controlli in loco:
1) allevamento sottoposto a campione;
2) tipo del campione;
3) data del controllo;
4) esito controllo favorevole;
5) esito controllo con anomalie;
6) tipo di anomalie codificate nel manuale operativo;
7) tipo di sanzione (amministrativa, penale, etc.);
8) importo della sanzione.
2. L'immissione dei dati di cui al comma 1 e' effettuata, nel termine previsto
dalla normativa comunitaria ovvero dal presente decreto ovvero, in mancanza di
termine nelle suddette disposizioni, entro dieci giorni dal verificarsi
dell'evento, da parte:
a) del detentore per i dati di cui alla lettera a), punto 1, lettera b) punto
1-punto 8, lettera c) punto 1 e punto 2, lettera d) punto 1 del comma 1;
b) della struttura di macellazione per i dati di cui alla lettera e) del comma
1;
c) della AUSL per i dati di cui alla lettera a) punto 2, lettera f), lettera h),
lettera i) e lettera j) del comma 1;
d) dell'AGEA per i dati di cui alla lettera b) punto 8 e lettera k) del comma 1;
e) della banca dati nazionale per i dati di cui alla lettera g) del comma 1;
f) delle Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza di cui alla
legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modifiche per i dati di cui alla
lettera a) punto 3 e lettera b) punto 9 del comma 1;
g) l'Associazione italiana allevatori per il dato di cui alla lettera b), punto
6 nel solo caso degli animali sottoposti ai controlli delle attitudini
produttive ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modifiche.
3. L'AGEA e gli organismi pagatori regionali sono connessi alla banca dati
nazionale secondo modalita' tecniche stabilite nel manuale operativo.
4. Il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e
forestali, d'intesa con le regioni, ciascuno per quanto di competenza,
determinano le modalita' di adeguamento del patrimonio informativo della banca
dati nazionale in modo da garantirne l'adeguamento all'evoluzione della
normativa comunitaria concernente la politica agricola comune in materia
zootecnica.».
Art. 8.
1. L'art. 14 del decreto 31 gennaio 2002 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14.
1. Il detentore, ove non provveda direttamente per l'adempimento degli obblighi
previsti dal presente decreto, puo' avvalersi, previa comunicazione, del
Servizio veterinario dell'Azienda unita' sanitaria locale competente, oppure
opera, conferendo specifica delega, con l'assistenza degli organismi di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e dei veterinari
riconosciuti ai sensi dell'art. 1, lettera s), del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 196, nonche' dell'Associazione italiana allevatori e delle associazioni
ad essa aderenti.
2. Il titolare dello stabilimento di macellazione, ove non provveda direttamente
per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto, puo' operare con
l'assistenza di associazioni o di altre organizzazioni a tal fine delegate ai
sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
437/2000 oltre che degli organismi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15
giugno 2000, n. 188; ai fini dell'espletamento di tali adempimenti le regioni
possono individuare con proprio regolamento altri soggetti. Nel caso di
stabilimenti di macellazione a capacita' limitata il titolare, ove non provveda
direttamente per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto,
puo' avvalersi, previo accordo, del servizio veterinario dell'Azienda unita'
sanitaria locale competente per territorio, purche' sia garantita, in ogni caso,
la comunicazione degli eventi entro i sette giorni previsti.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il detentore
e il titolare dello stabilimento di macellazione devono, ove non vi abbiano gia'
provveduto, ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui al presente decreto,
comunicare la volonta' di operare direttamente o di avvalersi del servizio
veterinario dell'ASL competente ovvero di uno dei soggetti di cui al comma
precedente.
4. Le Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza di cui alla legge
15 gennaio 1991, n. 30, e successive modifiche per gli adempimenti di cui al
precedente art. 13, comma 2, lettera f) opereranno secondo le modalita'
stabilite in ambito S.I.A.N.
5. A.G.E.A. e gli organismi pagatori e le regioni possono stipulare apposita
convenzione per le finalita' previste dal presente decreto con i soggetti di cui
al comma 1.
6. Il servizio veterinario della Azienda sanitaria competente vigila sulla
corretta esecuzione degli adempimenti di cui ai precedenti articoli 7 e 8.».
Art. 9.
1. L'art. 15 del decreto 31 gennaio 2002 e' sostituito dal seguente:
«Art. 15.
1. E' istituito, con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle
politiche agricole e forestali, il Comitato tecnico di coordinamento e composto
da:
a) un rappresentante del Ministero della salute;
b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) un rappresentante del Ministro delle innovazioni e delle tecnologie;
d) un rappresentante del Centro servizi nazionale;
e) un rappresentante di AGEA area coordinamento;
f) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni.
2. Il Comitato di cui al comma 1 predispone le procedure di cui all'art. 6,
comma 2, e propone le modifiche alla disciplina del presente decreto da
adottarsi con le medesime modalita' di emanazione del presente decreto. Il
Comitato verifica la compatibilita' della banca dati regionale con i criteri di
cui all'art. 11, comma 3, ai fini del riconoscimento da parte del Ministero
della salute della operativita' della banca dati regionale.
3. Il Comitato di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attivita' previste dal
presente articolo si riunisce almeno ogni 3 mesi e si avvale di un tavolo
tecnico consultivo a cui partecipano anche i rappresentanti dei soggetti
maggiormente rappresentativi di cui all'art. 14.».
Art. 10.
1. Gli allegati al decreto 31 gennaio 2002 sono sostituiti dagli allegati al
presente decreto.
2. Gli allegati del presente decreto sono modificati con decreto del Ministro
della salute.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2004
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro
degli affari regionali
La Loggia
Il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie
Stanca
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 6, foglio n. 286
Allegato I
Omissis
I marchi auricolari hanno le seguenti caratteristiche:
a) sono di materiale plastico flessibile;
b) sono a prova di manomissione e facilmente leggibili per tutta la durata della
vita dell'animale;
c) non sono riutilizzabili e devono essere realizzati in modo che possano essere
tolti solo mediante la rottura dei marchi stessi;
d) sono progettati in modo da rimanere fissati all'animale senza nuocergli;
e) riportano solamente diciture non asportabili di colore nero;
f) ogni marchio auricolare e' composto di due parti di uguale dimensione e
forma, maschio e femmina;
g) ciascuna parte ha una lunghezza minima di 45 mm;
h) ciascuna parte ha una larghezza minima di 55 mm;
i) i caratteri hanno un'altezza minima di 5 mm;
j) sono di colore giallo o rosso salmone per gli animali iscritti ai libri
genealogici;
k) dopo un anno, all'esame visivo: la superficie deve essere esente da
saldature, bolle, screpolature, fessure e altri difetti; il colore deve restare
omogeneo e la marcatura visibile.
Allegato II
Omissis
Allegato III
Omissis
Allegato V
Ministero della salute - Direzione
generale della sanita' veterinaria
e degli alimenti - Piazzale
Marconi, 25 - 00144 Roma
Il sottoscritto cognome ...................... ; nome
.............................; nato a ...............................; il
............. rappresentante legale della Ditta fornitrice
.......................; sede
legale .......................; prov. ........... codice fiscale/partita IVA
.......................;
Chiede
che la Ditta sopra indicata sia riconosciuta quale fornitrice di marchi
auricolari per l'identificazione degli animali della specie bovina F suina F
ovicaprina F ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000 e successive
modificazioni.
Il sottoscritto si impegna:
a comunicare se trattasi di produttore, fornitore o distributore di marchi
auricolari, se trattasi di fornitore fornira' il nominativo della Ditta
produttrice dei marchi iscritta a sua volta in elenco, nel caso in cui trattasi
di distributore fornira' il nominativo della ditta fornitrice degli stessi
iscritta in elenco;
a consegnare marchi auricolari unicamente agli allevatori (alla Regione e/o ASL,
per quelle Regioni e/o AASSLL che provvedano all'approvvigionamento di marchi
auricolari per l'allevatore e che figurano nell'elenco fornitori redatto dal
Ministero della salute) che ne avranno fatto domanda on line tramite la BDN,
nella richiesta on line sara' indicata la quantita' di marchi auricolari
necessaria e il relativo numero di assegnazione (codice identificativo degli
animali da marchiare) determinato dalla banca dati nazionale;
a consegnare unicamente marchi auricolari conformi alla normativa vigente;
a comunicare all'Autorita' giudiziaria, al Ministero della salute e alla Regione
di competenza, l'eventuale furto o smarrimento di marchi auricolari e/o relative
cedole identificative;
a non fornire marchi auricolari con codice identificativo duplicato, se non su
esplicita autorizzazione del Servizio veterinario della A.S.L. In tal caso si
impegna ad effettuare la fornitura nel piu' breve tempo possibile e comunque
entro cinque giorni lavorativi;
a trasmettere alla BDN, alla Regione, contestualmente alla consegna, ciascun
lotto di marchi prodotti e consegnati, come definito dal Manuale operativo di
cui al decreto ministeriale 7 giugno 2002;
a depositare presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanita'
veterinaria e degli alimenti, un campione, per ciascun tipo, di marchio
auricolare per gli animali che la ditta ha in commercio ed intende distribuire;
a non distribuire o commercializzare marchi auricolari diversi dai campioni
depositati;
nel caso di nuove produzioni, a depositare preventivamente un campione degli
stessi presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanita'
veterinaria e degli alimenti;
ad indicare il «codice di prodotto» per ogni campione di marchi auricolari
depositato;
a depositare presso Ministero della salute - Direzione generale della sanita'
veterinaria e degli alimenti un fac-simile della cedola identificativa in
commercio e/o che intende distribuire;
ad allegare alla domanda di riconoscimento una copia dell'iscrizione alla Camera
di commercio;
ad allegare alla domanda di riconoscimento la certificazione di conformita' dei
marchi auricolari come previsto dal decreto ministeriale del 28 maggio 2002.
Il sottoscritto dichiara che i marchi forniti sono conformi a quanto stabilito
dall'allegato I del presente decreto.
Il sottoscritto e' a conoscenza del fatto che ad eccezione dei marchi prodotti
in sostituzione di marchi smarriti, che dovranno riportare il medesimo codice
precedentemente apposto sull'animale, in tutti gli altri casi, la Ditta che
procede alla stampa dei codici, deve possedere sistemi di controllo dei codici
stampati, in modo da evitare che lo stesso codice venga stampato piu' di una
volta, la Ditta dovra' illustrare sinteticamente il sistema di controllo
posseduto.
Il sottoscritto e' a conoscenza che i marchi forniti verranno sottoposti a
perizia e che il costo della stessa sara' a proprio carico.
Il sottoscritto e' a conoscenza che, qualora vengano meno le condizioni sopra
riportate nonche' le disposizioni legislative vigenti, puo' essere soggetto alla
sospensione o al ritiro dell'autorizzazione e di conseguenza all'esclusione
della propria Ditta dall'elenco fornitori di marchi auricolari redatto dal
Ministero della salute.
Data, ............
Firma ................