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Decreto 14 ottobre 2004
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - I.N.R.A.N.
(GU n. 270 del 17-11-2004)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo n. 454, del 29 ottobre 1999, che
ha trasformato l'Istituto nazionale della nutrizione di cui alla legge 6 marzo
1958 in Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione -
I.N.R.A.N.;
Visto in particolare l'art. 16, comma 2, del suddetto decreto
legislativo n. 454/1999, il quale stabilisce, tra l'altro, che il regolamento di
organizzazione e funzionamento dell'I.N.R.A.N. e' approvato dal Ministro delle
politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano;
Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 2002, n. 137 recante
modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sopramenzionato;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione dell'I.N.R.A.N.
e da ultimo la delibera n. 4 del 25 novembre 2003, concernente il regolamento di
organizzazione e funzionamento con il quale e' stata definita anche la dotazione
organica del personale dell'ente;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
Decreta:
E' approvato, nel testo allegato al presente decreto, il
regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale di ricerca
per gli alimenti e la nutrizione - I.N.R.A.N. - di Roma, con il quale e'
definita anche la dotazione organica del personale dell'ente.
Roma, 14 ottobre 2004
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco
Il Ministro della funzione pubblica
Mazzella
I.N.R.A.N. ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Regolamento di organizzazione e funzionamento
Art. 1.
Principi generali
1. La missione dell'I.N.R.A.N. si realizza nell'ambito del piano triennale di
attività elaborato dal consiglio scientifico in coerenza con gli obiettivi del
programma nazionale della ricerca di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998 n. 204.
2. Il piano triennale si realizza attraverso piani-budget annuali.
3. L'attività' scientifica si sviluppa su programmi pluriennali, articolati in
programmi scientifici e progetti speciali.
4. In applicazione dei principi fissati dall'art. 11 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 454, e con riferimento alle disposizioni della legge 7 agosto
1990, n. 241, e, valutate le proprie peculiarità, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e nel quadro
della partecipazione della comunità dell'ente, l'I.N.R.A.N., si caratterizza in
quanto flessibile nell'articolazione della sua organizzazione, cooperativa tra
le diverse strutture, certa nella funzionalità rispetto ai compiti e ai
programmi e alle responsabilità; propositiva rispetto alla utilizzazione e
valorizzazione delle risorse umane, e con affermazione del principio della
distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione
dall'altro con significativo decentramento verso le strutture gestionali ed
operative, nell'ambito degli indirizzi generali e dei programmi fissati dagli
organi di governo.
5. La macrostruttura dell'I.N.R.A.N., che sarà definita in specifico
disciplinare approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta del
presidente, sentito il direttore generale e sentite le organizzazioni sindacali,
articola l'ente in un'area strategica facente capo alla presidenza nella quale
si configura il raccordo tra la funzione di programmazione scientifica della
ricerca e quella di programmazione generale delle attività propria del consiglio
di amministrazione, ed in un'area gestionale facente capo alla direzione
generale.
6. Al fine di raccordare gli orientamenti strategici e le azioni operative e gestionali il presidente può istituire un comitato direttivo la cui composizione deriva dalla macrostruttura deliberata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma e) seguente.
Art. 2.
Normativa di riferimento
Il presente regolamento recepisce la normativa fissata dallo statuto dell'ente e, nell'ambito della medesima e di quella contenuta nelle disposizioni legislative richiamate dall'art. 1, completa il quadro disciplinare relativo all'organizzazione e al funzionamento dell'I.N.R.A.N..
Art. 3.
Il piano triennale di' attività
1. Il piano triennale di attività, redatto dal consiglio scientifico ed
approvato dal consiglio di amministrazione dell'I.N.R.A.N. su proposta del
presidente e sentite le organizzazioni sindacali legittimate, fissa, nel
perseguimento delle finalità fissate dall'art. 2 dello statuto e in coerenza con
il piano nazionale della ricerca, le linee strategiche dell'I.N.R.A.N..
2. Il piano triennale, aggiornabile annualmente, in particolare contiene:
a) la rappresentazione della situazione iniziale, degli
obiettivi conseguiti rispetto al piano triennale precedente, del quadro
nazionale ed internazionale del campo di attività dell'ente, delle strategie
connesse alla missione istituzionale;
b) l'individuazione degli obiettivi strategici, dei programmi
scientifici e dei progetti speciali, effettuata sulla base della rilevazione dei
bisogni di ricerca proveniente dalla comunità scientifica interna, esterna ed
internazionale dal mondo della produzione, dagli enti locali, dai portatori di
interesse;
c) la definizione del piano di fabbisogno triennale del
personale;
d) la previsione dei relativi fabbisogni economici e delle
risorse a disposizione;
e) l'allocazione delle varie risorse nelle articolazioni
operative dell'ente individuate nella macrostruttura;
f) le linee di formazione e di aggiornamento del bilancio
triennale;
g) i piani di sviluppo e di innovazione;
h) la previsione della stipulazione di accordi e convenzioni
e la partecipazione e/o costituzione di consorzi, fondazioni o società con
soggetti pubblici e privati italiani e stranieri in base all'art. 3 del decreto
legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, richiamato dagli articoli 17 e 8, primo
comma, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
i) l'indicazione delle linee strategiche riguardanti
l'attività' di formazione esterna ed interna.
3. Il piano triennale di' attività viene portato, prima della deliberazione del
consiglio di amministrazione, a conoscenza del Forum per la tutela del
consumatore di cui all'art. 12 seguente.
Art. 4.
Il piano budget
1. Il piano budget, verificato annualmente, rappresenta il dettaglio analitico
ed operativo del piano triennale di attività.
2. Il piano budget viene predisposto dal direttore generale ed illustra
analiticamente i piani operativi dei programmi e delle attività, con la
definizione e la destinazione delle relative risorse finanziarie ed umane.
3. Il piano budget contiene il piano delle assunzioni da effettuare nel corso
dell'anno di riferimento secondo le consistenze definite dal piano di fabbisogno
triennale.
4. Dal piano budget derivano il bilancio annuale di previsione e le relative
variazioni.
5. La realizzazione del piano budget e' affidata alla responsabilità del direttore generale, ai dirigenti amministrativi ed ai coordinatori delle aree scientifiche e tecnologiche.
Art. 5.
Il presidente
1. Richiamate nel presente regolamento le competenze e le funzioni descritte
nell'art. 4 dello statuto, il presidente, che sovrintende al funzionamento dell'I.N.R.A.N.
e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione:
a) verifica sulla base delle indicazioni del comitato di
valutazione scientifica e tecnologica di cui all'art. 11 la rispondenza dei
risultati della gestione alle direttive generali impartite;
b) in relazione alla predetta verifica, assume gli atti
conseguenti, sentito il direttore generale o sentito il consiglio di
amministrazione qualora la verifica e l'eventuale atto conseguente riguardi il
direttore generale;
c) adotta ogni misura necessaria ad assicurare il buon
funzionamento dell'ente, riferendone al consiglio di amministrazione, sentito il
direttore generale per gli aspetti di competenza;
d) sulla base del piano budget contenente il piano di
assunzione annuale, emana i bandi di selezione per l'assunzione di personale a
tempo indeterminato e a tempo determinato e nomina le relative commissioni
giudicatrici;
e) previa delibera del consiglio di amministrazione, assume i
provvedimenti per l'attribuzione degli incarichi individuali ex art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il cui importo superi il limite di
spesa fissato nel potere di delega conferitogli dal consiglio di
amministrazione;
f) conferisce deleghe;
g) espleta ogni altra funzione che gli venga demandata o
autorizzata dal consiglio di amministrazione.
2. Il presidente può presiedere, o essere componente dei relativi organi di
governo, i consorzi, le fondazioni o le società di diritto privato di cui al
comma 2, lettera h), dell'art. 3.
Art. 6.
Segreteria tecnica
Il presidente può avvalersi di una segreteria tecnica composta da un contingente
di personale dell'ente o comandato da altre amministrazioni pubbliche, nonché da
personale estraneo all'ente stesso nel numero massimo di tre unità, e comunque
nei limiti di cui all'art. 5, comma 2, lettera o), dello statuto.
Art. 7.
Il consiglio di amministrazione
1. Richiamate le disposizioni di cui
all'art. 5 dello statuto, il consiglio di amministrazione:
a) su proposta del presidente e previo parere del collegio
dei revisori dei conti, delibera, entro il 30 ottobre, il bilancio di previsione
ed entro il 30 marzo, con la medesima procedura, il conto consuntivo, lo stato
patrimoniale, il conto economico dell'esercizio precedente, e li sottopone
successivamente all'approvazione dei ministeri vigilanti;
b) nomina il comitato scientifico e il comitato di
valutazione scientifica e tecnologica;
c) definisce le aree scientifiche e tecnologiche in cui si
articola l'attività' istituzionale dell'I.N.R.A.N. anche ai fini
dell'inserimento del personale;
d) delibera i disciplinari relativi all'organizzazione
interna e alle procedure connesse al funzionamento dell'ente;
e) delibera la macrostruttura dell'ente;
f) delibera in merito alla costituzione delle aree
territoriali di ricerca;
g) delibera i compensi ai componenti del consiglio e degli
altri organismi costituiti ai sensi del punto b) precedente e li sottopone
successivamente all'approvazione dei ministeri vigilanti;
h) delibera l'ammontare del gettone di presenza per le sedute
degli organi collegiali e li sottopone successivamente all'approvazione dei
ministeri vigilanti;
i) propone i compensi del presidente e del direttore generale
e l'indennita' di carica dei componenti del consiglio scientifico e dei revisori
dei conti e li sottopone successivamente all'approvazione dei ministeri
vigilanti;
l) nomina il responsabile della sicurezza;
m) recepisce i contratti collettivi integrativi;
n) delibera il conferimento degli incarichi di responsabilità
e di dirigenza amministrativa o responsabilità delle aree scientifiche e
tecnologiche per le quali ultime vanno identificati i responsabili con le
modalità di cui all'art. 15, comma 4.
2. Della esecuzione delle deliberazioni sono responsabili il direttore generale
e i dirigenti amministrativi interessati.
3. I membri del consiglio di amministrazione possono presiedere, o essere
componenti dei relativi organi di governo, i consorzi, le fondazioni o le
società di diritto privato di cui al comma 2, lettera h), dell'art. 3.
4. I membri del consiglio di amministrazione, oltre all'indennità' di carica
percepiscono il gettone di presenza, di cui al precedente comma 1, lettera h),
quando partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione nonché il
trattamento di missione, laddove dovuto.
5. il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente
almeno quattro volte l'anno.
6. Alle sedute del consiglio di amministrazione assiste il delegato al controllo
sulla gestione finanziaria dell'istituto nominato dalla Corte dei conti.
7. Alle sedute del consiglio di amministrazione assiste altresì il collegio dei
revisori dei conti.
8. L'avviso di convocazione deve essere recapitato agli aventi diritto almeno
dieci giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere l'ordine
del giorno degli argomenti da esaminare, unitamente alla documentazione
necessaria; solo nei casi di urgenza da menzionarsi espressamente nell'avviso si
potrà derogare al normale termine, ma in ogni caso dovranno intercorrere almeno
24 ore.
9. Per la validità delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno tre
membri del consiglio. Le delibere del consiglio sono approvate a maggioranza dei
presenti.
10. Il consiglio con propria deliberazione attribuisce ad un funzionario
dell'ente i compiti di segretario del consiglio di amministrazione.
11. Al segretario che assiste alle riunioni spetta il compito di redigere il
relativo verbale. Il verbale dovrà essere approvato nella riunione
immediatamente successiva.
12. Il presidente sottopone all'esame dei componenti il consiglio di
amministrazione le questioni poste all'ordine del giorno e ne regola la
discussione.
13. La votazione può avvenire in qualsiasi forma. Tuttavia per le deliberazioni
concernenti persone determinate la votazione deve essere segreta.
Art. 8.
Il consiglio scientifico
1. Il consiglio scientifico esercita le funzioni previste dall'art. 6 dello
statuto, nonché quelle di cui all'art. 14, comma 1, lettera g), della legge 6
luglio 2002, n. 137, che ha inserito il comma 3-bis, all'art. 14 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.
2. Con regolamento interno il consiglio determina le proprie modalità di
organizzazione e funzionamento.
3. I membri del consiglio scientifico, oltre all'indennità' di carica percepiscono il gettone di presenza, di cui all'art. 7, lettera h), del presente regolamento, quando partecipano alle riunioni del consiglio scientifico nonché il trattamento di missione, laddove dovuto.
Art. 9.
Il collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403
del codice civile, in quanto applicabili.
2. Il collegio dei revisori dei conti:
a) vigila sulla gestione finanziaria, economica e
patrimoniale;
b) accerta la regolarità della tenuta dei libri e scritture
contabili;
c) esamina ed esprime pareri sui bilanci di previsione, le
eventuali variazioni, i conti consuntivi, allegando ai predetti atti una propria
relazione;
d) esamina e valuta gli atti degli uffici e, in generale, le
scelte gestionali ed amministrative con esclusione di qualsiasi riferimento al
merito scientifico, chiedendo chiarimenti anche in sede di consiglio di
amministrazione rispetto alle questioni predette e alle questioni all'ordine del
giorno del consiglio;
e) effettua trimestralmente le verifiche di cassa, dei
valori, dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;
f) ai sensi dell'art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30
maggio 2001, n. 165, effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa.
3. Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di
prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili.
4. L'attività' dei revisori si svolge collegialmente restando, peraltro,
possibile per i singoli revisori effettuare atti ispettivi, previa comunicazione
al presidente del collegio.
5. Le riunioni del collegio si tengono su convocazione del presidente o quando
ne facciano richiesta almeno due membri effettivi.
6. I revisori dei conti assistono alle riunioni del consiglio di
amministrazione.
7. Alle riunioni del collegio dei revisori dei conti assiste il delegato al
controllo sulla gestione finanziaria dell'istituto nominato dalla Corte dei
conti.
8. Alle richieste di chiarimento o ai rilievi avanzati dal collegio
nell'occasione predetta o in ogni altro momento, i competenti uffici dell'ente
daranno risposta non oltre trenta giorni dal ricevimento della nota del
collegio.
9. Le decisioni del collegio sono assunte a maggioranza. Il membro dissenziente
deve indicare in verbale il motivo del proprio dissenso.
10. Non e' consentita l'astensione dal voto.
11. I revisori dei conti sono responsabili delle attestazioni fatte e conservano
il segreto sui fatti e documenti di cui vengono a conoscenza, salvo il dovere di
informazione nei confronti degli organi vigilanti e di controllo.
12. I revisori dei conti, oltre all'indennità' di carica percepiscono il gettone
di presenza, di cui all'art. 7, lettera h),
del presente regolamento, allorché assistono alle riunioni del consiglio di
amministrazione nonché il trattamento di missione, laddove dovuto.
Art. 10.
Il comitato scientifico
1. Il comitato scientifico e' un organismo consultivo dell'I.N.R.A.N..
2. Il comitato scientifico e' composto da sette membri di cui quattro nominati
dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, scelti tra esperti
di alta qualificazione scientifica nei campi disciplinari e tematici di attività
dell'istituto, e tre eletti dal personale di ruolo dell'I.N.R.A.N. tra i
ricercatori e tecnologi dell'ente.
3. Il presidente del comitato scientifico e' scelto tra i membri dello stesso ed
eletto dai medesimi nel corso della prima seduta.
4. I componenti del comitato scientifico restano in carica per quattro anni.
L'incarico e' rinnovabile una sola volta.
5. Il comitato scientifico esprime pareri sulle attività di ricerca e controllo
a richiesta del presidente e del consiglio di amministrazione.
6. I pareri del comitato scientifico devono essere espressi entro trenta giorni
dalla data in cui sono stati richiesti, salvo diverso termine fissato nella
richiesta stessa.
7. Il comitato scientifico dell'I.N.R.A.N. viene obbligatoriamente e
preventivamente ascoltato in merito:
a) all'articolazione delle aree scientifiche e tecnologiche
dell'I.N.R.A.N. quali definite nella macrostruttura ed in merito alla
costituzione delle aree territoriali di ricerca;
b) all'assegnazione del personale alle aree scientifiche
individuate ai sensi del precedente art. 7;
c) all'assunzione per chiamata diretta nel limite massimo del
2% dell'organico dei ricercatori e tecnologi di figure professionali
corrispondenti al massimo livello contrattuale del personale di ricerca previsto
dal C.C.N.L.;
d) ad ogni atto organizzativo di natura generale che investa
l'attivita' di ricerca e tecnologica dell'I.N.R.A.N..
8. Il comitato scientifico, inoltre:
a) propone, in relazione ai programmi di attività e alla
evoluzione dei medesimi in riferimento alla domanda di ricerca proveniente dai
soggetti individuati dall'art. 3, la creazione di nuove aree scientifiche;
b) svolge ogni altra attività di consulenza e di istruttoria
che, prestabilito un limite temporale per la resa del parere, gli venga
richiesta dal consiglio di amministrazione o dal presidente.
9. Le norme sul funzionamento del comitato e sulla elezione dei rappresentanti
del personale ricercatore e tecnologo sono stabilite in uno specifico
disciplinare, deliberato dal consiglio di amministrazione entro due mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento; tale disciplinare deve
prevedere l'elettorato passivo per il solo personale ricercatore e tecnologo e
l'elettorato attivo per tutto il personale.
10. Ogni modifica successiva al predetto disciplinare verrà adottata dal
consiglio di amministrazione, previo parere del comitato scientifico.
11. Le elezioni di cui al comma precedente si svolgeranno entro un mese
dall'approvazione del relativo disciplinare.
12. Ai componenti del comitato scientifico spetta un gettone di presenza per le
sedute del comitato stesso, il cui importo e' determinato con delibera del
consiglio di amministrazione da sottoporre all'approvazione del Ministero delle
politiche agricole e forestali d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, nonché il rimborso delle spese di missione nella misura e con le
modalità previste per il direttore generale dalla vigente normativa.
Art. 11.
Comitato di valutazione scientifica e tecnologica
1. Ai sensi degli articoli 8 e 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
454, l'I.N.R.A.N. costituisce un comitato di valutazione scientifica e
tecnologica dei risultati dell'attività' secondo criteri e modalità stabilite
dal comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca di cui all'art. 5,
comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204.
2. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con provvedimento del
presidente dell'I.N.R.A.N. previa deliberazione del consiglio di amministrazione
adottata su proposta del presidente dell'I.N.R.A.N.. Con la medesima delibera
sono determinate modalità di funzionamento e durata del comitato nonché i
compensi da attribuire ai componenti e al presidente da sottoporre
all'approvazione dei ministeri vigilanti.
Art. 12.
Forum per la tutela del consumatore
1. E' istituito il Forum permanente per la tutela del consumatore allo scopo di
favorire il dialogo tra utenti, associazioni di categoria ed istituzioni
pubbliche nelle materie di competenza dell'I.N.R.A.N..
2. Il Forum e' convocato almeno una volta l'anno prima della definizione del
piano triennale di attività e ogni volta che il consiglio di amministrazione, su
proposta del presidente, ne ravvisi la necessità.
3. L'ordine del giorno e' fissato dal presidente dell'I.N.R.A.N. d'intesa con il
consiglio di amministrazione.
4. Fanno parte del Forum, presieduto dal presidente dell'I.N.R.A.N., la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle politiche agricole e
forestali, il Ministero della salute, il Ministero delle attività produttive, la
Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti), la Confederazione
generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura), la Confederazione italiana
agricoltori (CIA), la Federazione italiana dell'industria alimentare (Federalimentare),
il Consiglio nazionale consumatori e utenti e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
5. Ogni soggetto di cui al comma precedente parteciperà al Forum con un proprio rappresentante designato ad eccezione del Consiglio nazionale consumatori e utenti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano che parteciperanno con due rappresentanti designati.
Art. 13.
Il direttore generale
1. Il direttore generale e' responsabile della gestione dell'ente e, nei termini
fissati negli articoli precedenti, dell'attuazione delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente.
2. Il direttore generale:
a) predispone entro il 15 ottobre il piano-budget e i bilanci
di previsione, sentiti i dirigenti delle strutture amministrative e i
coordinatori delle aree scientifiche e tecnologiche;
b) predispone, entro il 15 marzo il conto consuntivo, lo
stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio precedente;
c) collabora con il presidente alla redazione del piano
triennale di fabbisogno del personale;
d) adotta i provvedimenti di assunzione;
e) esercita autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle
entrate, e adotta nei limiti delle normative contabili, i relativi atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno nelle materie a lui demandate;
f) sottopone al presidente i ricorsi gerarchici aventi ad
oggetto provvedimenti amministrativi non definitivi;
g) informa tempestivamente e periodicamente il presidente
dell'andamento gestionale dell'I.N.R.A.N.;
h) espleta ogni altra funzione che gli venga demandata dal
consiglio di amministrazione.
3. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione su
proposta del presidente.
4. Il rapporto di' lavoro del direttore generale e' regolato da un contratto di
diritto privato di durata massima quadriennale e rinnovabile una sola volta.
5. Il trattamento economico viene proposto dal consiglio di amministrazione al
Ministero vigilante.
6. Nel caso che un dipendente dell'I.N.R.A.N. divenga direttore generale, al medesimo e' consentito di collocarsi in aspettativa senza assegni dal rapporto di lavoro per l'intera durata dell'incarico che resta temporalmente valutabile, una volta cessato .e ripristinato il rapporto preesistente, ai fini delle progressioni previste dal C.C.N.L. al momento applicabile ove ciò sia consentito dalle norme primarie e pattizie vigenti.
Art. 14.
L'organizzazione della ricerca
L'attività' di ricerca scientifica fondamentale, applicata e tecnologica dell'I.N.R.A.N.
nell'ambito dei programmi previsti dal piano triennale di attività, nel rispetto
dell'autonomia organizzativa e della libertà scientifica, e della garanzia del
finanziamento dei programmi approvati, si articola in:
a) aree scientifiche e tecnologiche;
b) programmi scientifici e progetti speciali;
c) aree territoriali.
Art. 15.
Aree scientifiche e tecnologiche
1. Le aree scientifiche e tecnologiche rappresentano le articolazioni
fondamentali della organizzazione dell'attività' scientifica dell'I.N.R.A.N.
individuate sulla base di elementi di omogeneità, disciplinare ed
interdisciplinare, definiti nella macrostrutture, di cui all'art. 1.
2. Ad esse afferiscono i programmi di attività scientifica e tecnologica e i
progetti speciali coerenti con i predetti elementi di omogeneità che si svolgono
attraverso le strutture e il personale addetto.
3. Alle aree scientifiche e' preposto un consiglio di area composto dai
responsabili dei programmi scientifici e dei progetti speciali con i seguenti
compiti:
a) rilevazione dei bisogni di ricerca;
b) rilevazione dei bisogni di formazione esterna ed interna;
c) rilevazione dei fabbisogni di personale;
d) pareri e proposte sugli aspetti scientifici, tecnici,
finanziari dell'ambito scientifico proprio dell'area, ai fini della preparazione
del piano triennale di attività e per tutte le altre finalità volte alla
evidenziazione delle problematiche connesse all'ambito scientifico dell'area.
4. Il consiglio di area e' coordinato con rotazione triennale da un responsabile dei programmi, eletto dai membri del consiglio stesso.
Art. 16.
I programmi scientifici e i progetti speciali
1. I programmi scientifici, in quanto articolazioni delle aree scientifiche, si
caratterizzano per:
a) la natura strategica, in quanto espressione della missione
scientifica dell'I.N.R.A.N.
b) la pluriennalità;
c) l'articolazione in progetti;
d) l'autonomia finanziaria, organizzativa e scientifica;
e) la presenza di un direttore di programma;
f) l'afferenza del persona!e scientifico, tecnologo e
tecnico;
g) l'attribuzione delle necessarie attrezzature scientifiche.
2. I programmi scientifici, vengono individuati nel piano triennale di attività;
degli stessi sono responsabili, per l'intera loro durata, i direttori di
programma con potere di impegno e di gestione sul budget assegnato al programma.
3. Le operazioni conseguenti all'impegno sono espletate dal competente ufficio
amministrativo dell'I.N.R.A.N..
4. I progetti speciali costituiscono momenti specifici e temporanei
dell'attivita' dell'ente volti a sviluppare attività scientifica e tecnologica
emergente che coinvolga più programmi scientifici o più aree scientifiche o che
sia del tutto innovativa rispetto ai programmi e alle aree.
5. Ai progetti speciali e' preposto un responsabile con le medesime prerogative dei direttori di programma che possono quindi contemporaneamente essere responsabili di programma e di progetto speciale; progetti speciali possono evolvere in programma scientifico o in area scientifica.
Art. 17.
Area territoriale
In relazione alla eventuale espansione di attività dell'I.N.R.A.N. e di
collegamento scientifico ed operativo con il territorio, su proposta del
presidente previa delibera del consiglio di amministrazione e sentiti il
consiglio scientifico e il comitato scientifico, possono essere istituite aree
territoriali di ricerca nelle quali si realizzano i programmi di ricerca, i
progetti speciali, o articolazioni dei medesimi programmi e progetti.
Art. 18.
Dotazione organica e personale dell'I.N.R.A.N.
1. La realizzazione della missione istituzionale dell'I.N.R.A.N. richiede che la
dotazione organica dell'ente, in un quadro di costante corrispondenza tra le
attività effettivamente svolte e la classificazione professionale fissata dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, venga definita con l'obiettivo di
realizzare l'ottimale rapporto funzionale tra il personale dei ruoli tecnico,
scientifico ed amministrativo.
2. Ai principi contenuti nel comma precedente si atterranno i piani di
fabbisogno triennale del personale e i relativi aggiornamenti.
In attesa della definizione di una nuova dotazione organica conseguente al piano
triennale di fabbisogno contenuto nel primo piano triennale di attività
continuerà ad avere effetto la dotazione organica deliberata dall'ente il 4
novembre 1997 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n.171/1991 (allegato A).
3. L'I.N.R.A.N., per il conseguimento dei propri fini istituzionali si avvale
di:
a) personale a tempo indeterminato disciplinato dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca e personale a tempo
determinato regolato dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro;
b) personale con contratto triennale di cui all'art. 8, primo
comma lettera F e art. 17 secondo comma del decreto legislativo n. 454/1999;
c) personale con contratto di diritto privato di durata
quinquennale per compiti di direzione delle strutture amministrative in misura
non superiore al 30% della relativa dotazione organica e per compiti di staff
della presidenza;
d) assunzione per chiamata diretta nel limite massimo del 2%
dell'organico dei ricercatori e tecnologi di figure professionali corrispondenti
al massimo livello professionale ed economico del personale di ricerca previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
e) personale comandato da altri enti e amministrazioni
pubbliche, nonché, su basi convenzionali, da enti ed aziende private;
f) personale di enti ed università in base ad appositi
accordi.
4. Secondo la disciplina fissata dai contratti collettivi nazionali di lavoro
l'ente può avvalersi delle altre forme di collaborazione previste dall'art. 36
del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 51, comma 6, della legge n.
449/1997.
5. Con apposito disciplinare deliberato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, sono fissate le modalità connesse all'acquisizione delle risorse umane di cui ai commi precedenti.
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Dotazione organica definita con delibera del 4 novembre 1997 e approvata dai
Ministeri vigilanti (omissis).