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Decreto 11 giugno 2004, n. 10
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Integrazione dell'annualita' 2003, assegnazione dell'annualita' 2004 ed anticipo del 12,5% di una rata annuale media del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n. 1257/99, ai sensi della legge n. 183/1987.
(GU n. 174 del 27-7-2004)
L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con
l'Unione europea
I.G.R.U.E.
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e
l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla
organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui
alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000,
concernente la modifica delle procedure di pagamento;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee (legge comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il
trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al
CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino
delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la
determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre
iniziative cofinanziate dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15
maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale
a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che,
al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha
istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1257/99 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e garanzia (FEOGA) e successive modificazioni;
Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 2603/99 e successive
modificazioni, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo
sviluppo rurale istituito dal predetto regolamento CE n. 1257/99;
Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 817/2004 recante
disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1257/99;
Vista la decisione 1999/659/CE dell'8 settembre 1999, che fissa una ripartizione
indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEOGA, sezione garanzia, per
le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006;
Vista la delibera CIPE n. 225/99 del 21 dicembre 1999, con la quale e' stato
approvato il piano di riparto indicativo delle risorse messe a disposizione dal
FEOGA, sezione garanzia, per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale di cui al
regolamento CE n. 1257/99, nella fase di programmazione 2000-2006;
Vista la decisione 2000/426/CE del 26 giugno 2000, recante modifica della
predetta decisione 1999/659/CE, che prevedeva per l'annualita' 2004
l'attivazione di una quota comunitaria pari a 658.600.000,00 euro, adeguata
successivamente in 667.125.181,00 euro dalla Commissione UE con la comunicazione
AGRI/D/2945/2004; Considerato altresi' che l'art. 57.3 del richiamato
regolamento CE n. 817/2004 dispone che, qualora le spese effettivamente
sostenute da uno Stato membro superino gli importi notificati, l'eccedenza
eventuale viene soddisfatta nei limiti degli stanziamenti che potrebbero
rimanere disponibili, dopo il rimborso delle spese dovute agli altri Stati
membri e proporzionalmente agli esuberi rilevati;
Considerato che per indilazionabili esigenze di cassa dovute alla carenza di
fondi che si dovessero manifestare nel corso dell'esercizio 2004 l'A.G.E.A.e gli
organismi pagatori regionali di seguito indicati possono anticipare le somme
occorrenti in base alle maggiorazioni previste dal citato art. 57.3 del suddetto
regolamento CE n. 817/2004, successivamente al 15 ottobre 2004, oppure
ricorrendo ad anticipi da imputare all'esercizio 2005;
Vista la legge regionale 7 febbraio 2000 n. 7 con la quale la regione Lombardia
ha individuato, nell'ambito della stessa amministrazione regionale, la struttura
incaricata di svolgere le funzioni di organismo pagatore regionale ed il
successivo decreto 9 novembre 2001 del Ministero delle politiche agricole e
forestali con il quale detta struttura e' stata riconosciuta organismo pagatore
ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 729/70, cosi' come modificato
dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con riferimento ai pagamenti,
inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul territorio della regione
Lombardia;
Vista la legge regionale 23 luglio 2001 n. 21 con la quale la regione Emilia
Romagna ha individuato quale organismo pagatore l'agenzia regionale per le
erogazioni in agricoltura (A.G.R.E.A.) ed il successivo decreto 13 novembre 2001
del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale detta agenzia e'
stata riconosciuta organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE
n. 729/70, cosi' come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con
riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul
territorio della regione Emilia Romagna;
Vista la legge regionale 19 novembre 2000 n. 60 con la quale la regione Toscana
ha individuato quale organismo pagatore l'agenzia regionale Toscana per le
erogazioni in agricoltura (A.R.T.E.A.) ed il successivo decreto 13 novembre 2001
del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale detta agenzia e'
stata riconosciuta organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE
n. 729/70, cosi' come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con
riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul
territorio della regione Toscana;
Vista la legge regionale 9 novembre 2001 n. 31 con la quale la regione Veneto ha
individuato quale organismo pagatore l'agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura (A.V.E.P.A.) ed il successivo decreto 26 giugno 2002 del Ministero
delle politiche agricole e forestali con il quale detta agenzia e' stata
riconosciuta organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n.
729/70, cosi' come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con
riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul
territorio della regione Veneto;
Vista la nota n. 2428/St del 25 maggio 2004 con la quale il Ministero delle
politiche agricole e forestali, a fronte di risorse comunitarie per l'anno 2004
per complessivi 667.125.181,00 euro, chiede l'assegnazione della corrispondente
quota statale di 585.825.158,76 euro, a valere sulle disponibilita' del Fondo di
rotazione ex lege n. 183/1987;
Considerato che, in conformita' dell'art. 56 del richiamato regolamento CE n.
817/2004, e' previsto l'anticipo del 12,5% di una rata annuale media del
contributo del Feoga, che comporta un'assegnazione aggiuntiva di quota statale
di 66.550.000,00 euro, che, in quanto anticipo totalmente erogato dal Fondo di
rotazione ex lege n. 183/1987, sara' trattenuto, a decurtazione della quota
statale, dal Fondo di rotazione medesimo a chiusura dell'annualita' ultima del
periodo di programmazione 2000-2006;
Considerato che, in conformita' dell'art. 2 della citata delibera CIPE n. 225
del 21 dicembre 1999, e' previsto che la quota nazionale pubblica delle azioni
strutturali, inserite nei piani di sviluppo rurale, pari a complessivi
424.228.992,18 euro, faccia carico alle regioni e provincie autonome nella
misura del trenta per cento e che, pertanto, ne consegue per l'annualita' 2004
un onere a carico delle medesime di 127.268.697,65 euro;
Considerato che con proprio decreto n. 1/2003 dell'11 aprile 2003 e' stato
disposto il cofinanziamento statale dei suddetti piani di sviluppo rurale per l'annualita'
2003, ammontante a 561.704.767,49 euro, a valere sulle risorse del Fondo di
rotazione di cui alla legge n. 183/1987;
Considerato che, come rappresentato dal Ministero delle politiche agricole e
forestali in apposito prospetto allegato alla citata nota n. 2428/St del 25
maggio 2004, l'A.G.E.A. e gli altri organismi pagatori regionali hanno
complessivamente erogato nell'annualita' 2003 (16 ottobre 2002 - 15 ottobre
2003), per l'attuazione delle misure incluse nei piani di sviluppo rurale, un
importo complessivo di 1.340.139.621,49 euro, la cui quota di cofinanziamento
statale e' risultata pari a 564.937.540,24 euro;
Vista la nota n. 1878/St del 26 aprile 2004, con la quale il Ministero delle
politiche agricole e forestali ha comunicato che, al fine di ottimizzare le
risorse comunitarie disponibili per il 2003, e' stata variata la composizione
della spesa relativamente alle misure eligibili, talche' il maggiore intervento
riservato agli investimenti ha comportato un incremento di spesa nazionale a cui
si e' fatto ricorso, per quanto riguarda la quota statale, con una maggiore
spesa di 3.232.772,75 euro, anticipata dagli organismi pagatori;
Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura della quota
statale relativa all'annualita' 2003 e' necessario disporre una nuova
assegnazione per 3.232.772,75 euro, ricorrendo alle disponibilita' del suddetto
Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, a copertura dei
suddetti maggiori pagamenti erogati dagli organismi pagatori;
Considerato, di conseguenza, che il fabbisogno complessivo, a carico del Fondo
di rotazione, per assicurare il finanziamento della quota statale relativa all'annualita'
2004, dell'integrazione dell'annualita' 2003 e dell'anticipo del 12,5% di una
rata annuale media, per l'attuazione delle misure incluse nei piani di sviluppo
rurale, e' pari a 655.607.931,51;
Vista la citata nota n. 2428/St del 25 maggio 2004, con la quale il Ministero
delle politiche agricole e forestali comunica che la predetta assegnazione di
655.607.931,51 euro deve essere attribuita per 78.060.467,08 euro all'Organismo
pagatore regionale della regione Lombardia, per 75.745.409,99 euro all'A.G.R.E.A.,
per 81.340.389,46 euro all'A.R.T.E.A., per 52.557.145,19 all'A.V.E.P.A. e per i
residuali 367.904.519,79 euro all'A.G.E.A;
Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del
tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 11 giugno 2004 con la
partecipazione delle amministrazioni interessate;
Decreta:
1. Per l'attuazione delle misure ricomprese nei piani di sviluppo rurale e'
assegnato un cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione di cui
alla legge n. 183/1987, per un importo complessivo di 655.607.931,51 euro, cosi'
composto:
1) 585.825.158,76 euro, quale assegnazione relativa all'annualita' 2004;
2) 3.232.772,75 euro, quale assegnazione integrativa relativa all'annualita'
2003;
3) 66.550.000,00 euro, quale anticipo del 12,5% di una rata annuale media.
2. L'importo di 585.825.158,76 euro, relativo all'annualita' 2004, e' destinato
all'attuazione di: misure di accompagnamento per 288.864.864,23 euro, pari al
100 per cento della quota nazionale pubblica; misure strutturali per
296.960.294,53 euro, pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica.
3. Il cofinanziamento a carico delle regioni e provincie autonome per
l'attuazione dei piani di sviluppo rurale, richiamati in premessa, ammonta, per
l'anno comunitario 2004, a 127.268.697,65 euro.
4. La quota complessiva, a carico del Fondo di rotazione, indicata al punto 1,
viene trasferita agli Organismi pagatori sottoindicati, su richiesta degli
organismi medesimi, secondo la seguente ripartizione:
Organismo pagatore della regione Lombardia 78.060.467,08 euro;
A.G.R.E.A. 75.745.409,99 euro;
A.R.T.E.A. 81.340.389,46 euro;
A.V.E.P.A. 52.557.145,19 euro;
A.G.E.A. 367.904.519,79 euro.
Gli stessi provvederanno ai pagamenti in favore degli aventi diritto entro i
termini stabiliti dalla normativa comunitaria.
5. Gli organismi pagatori sopra indicati sono autorizzati ad anticipare le somme
occorrenti per far fronte alle carenze di fondi nei limiti delle maggiorazioni
previste dall'art. 57.3 del regolamento CE n. 817/2004, oppure ricorrendo ad
anticipi da imputare all'esercizio 2005, successivamente al 15 ottobre 2004.
Dette somme saranno rimborsate dal Fondo di rotazione previa rendicontazione
dell'organismo pagatore coordinatore, in sede di assegnazione della quota
statale di cofinanziamento per l'esercizio 2005.
6. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione
europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una riduzione
della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la
quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2004, e le
somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie costituisce acconto
per le successive annualita'.
7. L'AGEA, in qualita' di autorita' di coordinamento comunica per ciascuna
annualita' al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E,
ripartiti per ogni organismo pagatore, gli importi della quota comunitaria
riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al
fine di consentire le necessarie operazioni di compensazione da apportare nelle
annualita' successive a quella dell'esercizio di riferimento.
8. Entro il 31 gennaio 2005 il Ministero delle politiche agricole e forestali
trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una
relazione di sintesi sulla gestione finanziaria delle risorse assegnate ai
sopraindicati Organismi pagatori per l'esercizio finanziario comunitario 2004
con il presente decreto.
9. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli Organismi pagatori
adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale
utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettuano i
controlli di competenza.
10. L'AGEA invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS)
i dati per le necessarie rilevazioni.
11. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 2004
L'ispettore generale capo: Amadori
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia
e finanze, foglio n. 151