Copyright © AmbienteDiritto
Decreto 20 luglio 2004
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2004/31/CE del 17 marzo 2004, che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio e della direttiva n. 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa alla modifica della direttiva 2001/32/CE, per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunitą.
(GU n. 234 del 5-10-2004)
IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle
piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi
servizi e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con
regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre
1937, n. 2504;
Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000 e
successive modifiche, concernente le misure di protezione contro l'introduzione
negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione
della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le
misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi
nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente
le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio
della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della
Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le
modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo
alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio
della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della
Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli
allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della
Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n.
96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano
alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonché la direttiva
n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari
rischi in campo fitosanitario nella Comunitą;
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della
Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva n. 95/44/CE
che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali,
prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V
della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o
trasferiti da un luogo all'altro nella Comunitą o in talune sue zone protette
per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998 che recepisce le direttive della
Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni
allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunitą di organismi
nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1998 che recepisce la direttiva della
Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per
l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunitą, presso posti di ispezione
diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci in provenienza da Paesi terzi;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1999 che recepisce la direttiva n.
1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999 che modifica l'allegato III
della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione
contro l'introduzione nella Comunitą di organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2001 che modifica degli allegati al
decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive
della Commissione n. 2001/32/CE e n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che
modificano taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2003 che modifica gli allegati al
decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e
la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione
n. 2003/46/CE e n. 2003/47/CE del 4 giugno 2003 che modificano taluni allegati
della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2004 che modifica gli allegati al decreto
31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la
diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione
n. 2003/116/CE del 4 dicembre 2003 che modifica taluni allegati della direttiva
n. 2000/29/CE del Consiglio;
Vista la direttiva della Commissione n. 2004/31/CE del 17 marzo 2004 che
modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;
Vista la direttiva della Commissione n. 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa
alla modifica della direttiva n. 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone
protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunitą;
Considerata la necessitą di recepire le direttive della Commissione
sopramenzionate;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli allegati I, II, III, IV, V e VI del decreto ministeriale 31 gennaio 1996
sono modificati come segue:
1) Il testo di cui all'allegato I, parte B, lettera b), punto 1, e' sostituito
dal testo seguente:
2) Il testo di cui all'allegato II, parte B, lettera b), punto 2, e' sostituito
dal testo seguente:
vi) al punto 22, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;
vii) al punto 23, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;
viii) al punto 25, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;
ix) al punto 26, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;
x) al punto 27.1, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;
xi) al punto 27.2, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;
xii) al punto 30, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)».
5) All'allegato V, parte B, sezione I, punti 1 e 8, il testo, Iran e' inserito
dopo India.
6) L'allegato VI e' modificato come segue:
A) Alla lettera b), punto 2, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente: «Spagna, Francia (Corsica), Irlanda, Italia (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: ad eccezione di: in provincia di Rovigo, i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua' Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; in provincia di Padova, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; in provincia di Verona, i comuni di Palu', Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Austria (Burgenland, Kärnten, Niedersterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien), Portogallo, Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)».
B) Alla lettera d), punto 1, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente: «Danimarca, Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord)».
Art. 2.
1. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.
Il presente decreto sarą inviato all'organo di controllo per la registrazione e
sarą pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2004
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivitą produttive, registro n. 4,
foglio n. 226