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Decreto 5 agosto 2004

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

 (GU n. 191 del 16-8-2004)
 


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI


Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione 21 aprile 2004;
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "attuazione dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura";
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157;
Vista la posizione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 espressa nella seduta del 15 gennaio 2004 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004, n. 1628, d'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 relativamente all'art. 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilita' al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonche' del regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione che detta modalita' di applicazione;
Vista la nota della Commissione europea 25 giugno 2004, prot. n. 16536;
Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni per una immediata ed ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella riunione del 29 luglio 2004;


Decreta:


Art. 1.
Avvio del regime di pagamento unico

1. Il regime di pagamento unico previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e' applicato a livello nazionale dal l° gennaio 2005, fatta eccezione per l'art. 62 la cui applicazione decorre dal 1° gennaio 2006.
2. Il regime di pagamento unico viene attuato con le modalita' previste dagli articoli da 33 a 57 e 62 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni.
3. Ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera a), secondo trattino del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono esclusi dal regime di pagamento unico i pagamenti diretti concessi ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 2358/71.

Art. 2.
Gestione della riserva nazionale

1. Lo Stato si avvale del diritto di adottare misure in applicazione dell'art. 42, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.
2. Lo Stato applica tutte le disposizioni facoltative previste dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
3. Le determinazioni sull'utilizzazione della riserva nazionale, sui criteri oggettivi per le assegnazioni ai sensi dei paragrafi 3 e 5 dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e sulle altre misure conseguenti ai regolamenti attuativi del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza Stato-Regioni.
4. La gestione della riserva nazionale di cui all'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e' affidata all'AGEA che, al fine di assicurare il rispetto del massimale nazionale ai sensi dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonche' l'equilibrio della riserva nazionale e il rispetto delle finalita' di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 42 del citato regolamento, procede alle riduzioni lineari degli importi di riferimento dandone comunicazione agli organismi pagatori riconosciuti.
5. I criteri oggettivi e la definizione delle zone omogenee di utilizzo della riserva nazionale di cui all'art. 42 del citato regolamento sono definiti con decreto di cui al comma 3.

Art. 3.
Criteri di ammissibilita'
1. Nella definizione di "successione anticipata" di cui all'art. 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio rientrano:
a) il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;
b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo puo' succedere per successione legittima.
2. Ai fini dell'art. 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, rientra nell'ipotesi di cambiamento della forma giuridica il caso in cui l'agricoltore che gestisce 1'azienda all'atto dell'avviamento del regime:
a) abbia esercitato attivita' agricola come membro compartecipe dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, ovvero sia stato parte attiva in agricoltura della famiglia che ha esercitato in precedenza il controllo dell'azienda;
b) abbia esercitato, come persona fisica o giuridica, attivita' agricola attraverso una societa' della quale aveva il controllo secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, ovvero abbia esercitato la medesima attivita' come affittuario di societa' della quale aveva il controllo;
c) abbia esercitato, come societa', attivita' agricola attraverso uno o piu' propri soci.
3. Rientra nelle fattispecie di cui al comma 2 anche il caso in cui l'agricoltore che conduceva l'azienda nel periodo di riferimento abbia costituito una societa' che gestisce l'azienda stessa alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.
Gestione degli importi resi disponibili dalla modulazione

1. Gli importi totali resi disponibili dalla modulazione sono ripartiti fra i Piani di sviluppo rurale con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottato sentita la Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei parametri concordati in sede di Comitato nazionale per la sorveglianza sull'attuazione dei piani di sviluppo rurale, come sostegno supplementare alle misure dei piani medesimi.

Art. 5.
Condizionalita'

1. Le norme quadro inerenti le buone condizioni agronomiche ed ambientali, e gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatoria, cui devono conformarsi le regioni e le province autonome, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza Stato-Regioni, sulla base dello schema riportato negli Allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel rispetto dei principi comunitari, garantendo la parita' di trattamento degli agricoltori ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono, con propri provvedimenti, nel rispetto dei principi comunitari, garantendo la parita' di trattamento degli agricoltori ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza, le buone condizioni agronomiche ed ambientali e gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatoria entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1. In caso di inadempienza, il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il potere sostitutivo.
3. L'AGEA e' responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli di cui ai commi 1 e 2, eseguiti dagli organismi pagatori e garantisce, attraverso il SIAN il rispetto delle condizioni di cui all'art. 9 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Art. 6.
Prima assegnazione dei titoli all'aiuto

1. Possono beneficiare dell'aiuto gli agricoltori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003, cosi' come specificate dal presente decreto.
2. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del regolamento (CE) n. 795/2004, l'AGEA procede all'identificazione degli agricoltori aventi titolo all'aiuto, definendo tempi e modalita' per la registrazione nel SIAN delle conferme ovvero delle modifiche aziendali per le fattispecie ricadenti negli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, cosi' come descritte dal presente decreto, nonche' dei casi di forza maggiore e delle circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 20 luglio 2004, n. 1628.
3. Entro il 31 marzo 2005 gli organismi pagatori provvedono ad inviare agli agricoltori identificati con la procedura di cui al comma 2, il modulo di domanda di cui all'art. 34, comma 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
4. Entro il 15 maggio 2005 gli agricoltori presentano all'organismo pagatore competente la domanda di fissazione definitiva dei titoli all'aiuto e di ammissione al regime di pagamento unico.
5. La domanda e' predisposta in coerenza con gli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 796/2004 e dovra' altresi' contenere gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore del richiedente, ai sensi dell'art. 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003.
6. Gli agricoltori che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 42, commi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, presentano all'organismo pagatore competente, domanda di ammissione al regime di pagamento unico alle condizioni stabilite nella sezione II del capitolo II del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione.
7. Gli agricoltori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 42, comma 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 presentano all'organismo pagatore competente domanda di ammissione al regime di pagamento unico, nelle fattispecie previste e alle condizioni stabilite nella sezione III del capitolo III del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione.
8. Gli organismi pagatori garantiscono all'AGEA, attraverso il SIAN, la contestuale disponibilita' delle domande di fissazione dei titoli all'aiuto, ai fini del calcolo definitivo dei titoli stessi, del dimensionamento della riserva nazionale e del calcolo dei titoli da riserva, che l'AGEA esegue e rende disponibili attraverso il SIAN, agli organismi pagatori. Entro il 15 agosto 2005 gli organismi pagatori assegnano ai produttori i titoli all'aiuto definitivi.
9. Le dimensioni minime di una azienda per potere presentare la domanda di fissazione dei titoli all'aiuto non possono essere inferiori a 0,3 ettari.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano ai titoli all'aiuto sottoposti alle condizioni particolari di cui agli articoli da 47 a 50 del regolamento (CE) n. 1782/2003, purche' i titolari mantengano almeno il 50% dell'attivita' agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unita' di bestiame adulto (UBA).

Art. 7.
Uso dei titoli all'aiuto
1. Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che, in possesso in via originaria o derivata di titoli all'aiuto ai sensi degli articoli da 33 a 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, dispongano all'11 novembre 2004 delle parcelle per le quali presentano domanda di pagamento e su queste esercitino attivita' agricola nel rispetto del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 795/2004 e 796/2004 della Commissione e di quanto stabilito nel presente decreto, salvo quanto disposto all'art. 49, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e salvi casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

Art. 8.
Tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.

1. Nel settore dei seminativi, delle carni bovine e degli ovicaprini viene operata una trattenuta dell'8% della componente settoriale seminativi, del 7% della componente settoriale carni bovine e del 5% della componente settoriale ovicaprini del massimale nazionale di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, individuate nell'allegato VI del detto regolamento.
2. Le somme cosi' ottenute sono destinate, settore per settore, e su base annua, a un pagamento supplementare agli agricoltori del settore interessato che rispettino le condizioni di ammissibilita' al premio.
3. Le condizioni di ammissibilita' al premio supplementare, che tengono conto della tutela e valorizzazione dell'ambiente o del miglioramento della qualita' e commercializzazione dei prodotti agricoli, possono essere determinate annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro il termine previsto dalla normativa comunitaria avvalendosi anche delle proposte del comitato di cui al comma successivo.
4. Per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie previste a titolo di aiuto supplementare e per la formulazione di proposte di modifica delle condizioni di ammissibilita' al premio supplementare di cui al comma 3, e' istituito un comitato paritetico Ministero delle politiche agricole e forestali e regioni e province autonome, integrato da una rappresentanza delle organizzazioni del tavolo agro/alimentare.

Art. 9.
Applicazione del pagamento supplementare

1. Le trattenute di cui al precedente art. 8 vengono utilizzate per erogare un pagamento supplementare, condizionato come segue:
a) nel settore dei seminativi un pagamento supplementare ad ettaro viene erogato agli agricoltori che utilizzano sementi certificate per la coltivazione di particolari varieta' e che adottino modalita' di certificazione, tecniche di coltivazione, stoccaggio ed altre pratiche produttive tali da corrispondere a caratteristiche qualitative richieste dal mercato e che favoriscono la commercializzazione;
b) nel settore delle carni bovine un pagamento supplementare per capo viene erogato agli allevatori di vacche nutrici, come definite dal diritto comunitario, di razze specializzate da carne iscritte nei libri genealogici o agli allevatori di vacche nutrici a duplice attitudine e/o di bovini allevati secondo metodi estensivi;
c) nel settore delle carni ovine e caprine un pagamento supplementare a capo viene erogato agli allevatori singoli o associati con piu' di 50 capi.
2. In caso di superamento dei plafond relativi al finanziamento delle misure di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), un abbattimento pro rata e' applicato ai relativi pagamenti supplementari per ettaro o per capo.

Art. 10.
Trasferimento dei titoli agli aiuti

1. In caso di vendita del titolo all'aiuto, si applicano le trattenute, da riversare alla riserva nazionale, calcolate nelle percentuali massime previste dall'art. 9 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione.
2. La cessione del titolo all'aiuto, che avviene secondo quanto stabilito dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, deve avvenire mediante atto con sottoscrizione autenticata, ad esclusione degli accordi in deroga di cui all'art. 45 della legge n. 203/1982, e deve essere comunicata a pena di nullita' agli organismi pagatori, entro dieci giorni dalla sottoscrizione. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'AGEA, in attuazione dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 1782/03, convalida il trasferimento del titolo, comunicato attraverso il SIAN dagli oganismi pagatori.
3. Per i trasferimenti dei titoli secondo quanto previsto dall'art. 27 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, le domande di cedente e cessionario devono essere presentate congiuntamente agli organismi pagatori.
4. I trasferimenti dei titoli all'aiuto possono avvenire solo all'interno delle regioni omogenee cosi' come definite all'art. 2, comma 5.

Art. 11.
Clausole relative ai contratti privati di vendita

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, l'acquirente puo' presentare domanda di fissazione del titolo all'aiuto a nome del venditore e con l'esplicita autorizzazione di questo.
2. Ai contratti privati di vendita di cui all'art. 17 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione si applica il comma 5 del medesimo articolo.

Art. 12.
Disposizioni applicabili agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare

1. Qualora il contratto d'affitto di cui agli articoli 20 e 22 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 o i programmi di cui all'art. 23 dello stesso regolamento cessino dopo la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, l'agricoltore interessato puo' chiedere la fissazione dei propri titoli all'aiuto, dopo la scadenza del contratto d'affitto o del programma, entro il termine ultimo di presentazione delle domande nel quadro del regime di pagamento unico dell'anno successivo.
2. Anche ai contratti di durata quinquennale, in relazione alla prassi consolidata in Italia, si applicano le disposizioni previste per i contratti d'affitto a lungo termine previsti negli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
3. Agli agricoltori di cui all'art. 20 del regolamento (CE) 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, vengono attribuiti titoli all'aiuto calcolati su un importo di riferimento fissato secondo criteri definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Art. 13.
Ritiro dalla produzione

1. I produttori che abbiano ritirato superfici dalla produzione a titolo obbligatorio devono lasciarle a riposo ai sensi dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione e non possono effettuare le semine prima del 31 agosto per il raccolto dell'anno successivo.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le misure previste dai commi 2 e 3 dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione.
3. In caso di applicazione dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le misure in esso previste. In ogni regione o provincia autonoma le nuove superfici ammissibili non possono superare le superfici dichiarate inammissibili.
4. Gli scambi previsti nell'art. 33 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione devono essere sottoposti a preventiva notificazione alla regione o provincia autonoma, che provvedera' ad accogliere o respingere la proposta contenuta nell'atto notificato entro sessanta giorni dall'invio dello stesso.
5. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano garantiscono, attraverso il SIAN, la contestuale disponibilita' dei dati derivanti dall'applicazione del presente articolo.

Art. 14.
Clausola arbitrale

1. La domanda presentata al fine di partecipare al regime di pagamento unico puo' essere accompagnata da una dichiarazione irrevocabile di accettazione di una clausola arbitrale, in base alla quale si accetta di sottoporre ogni possibile controversia in ordine alla partecipazione od esclusione dal regime, alla camera arbitrale di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 99 del 2004.
2. La procedura arbitrale e' regolata dalle disposizioni contenute nel regolamento esecutivo della Camera nazionale arbitrale in agricoltura, istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743, confermato dall'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


Roma, 5 agosto 2004
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 Politiche agricole e forestali, foglio n. 182