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Decreto 6 dicembre 2004
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Norme per il finanziamento delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC operanti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per l'anno 2005.
(GU n. 301 del 24-12-2004)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, concernente il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, delle vitivinicolture e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani;
Vista la deliberazione del 13 dicembre 1979 con la quale il C.I.P.A.A. ha adottato il Piano agricolo nazionale, recante - fra l'altro - direttive per il riconoscimento dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 55, paragrafo 1, lettera g), e l'allegato VI, lettera J), che disciplinano gli esami analitici e organolettici dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate;
Visto il regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, relativo ai vini di qualita' prodotti in regioni determinate, in particolare il titolo III concernente regole relative agli esami analitici e organolettici;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la "nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini" ed in particolare l'art. 13, comma 1, che stabilisce che, ai fini della utilizzazione delle D.O.C. e D.O.C.G. i vini devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica ed ad esame organolettico, con conseguente certificazione positiva, nonche' il comma 6 dello stesso articolo che prevede l'emanazione di apposito regolamento disciplinante gli esami chimico-fisici ed organolettici ed i criteri per la costituzione e l'attivita' delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.;
Visto il proprio decreto 25 luglio 2003 concernente la disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell'attivita' delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.;
Visto l'art. 3, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, nella parte che concerne l'emanazione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di apposito decreto con il quale devono stabilirsi annualmente l'ammontare degli importi, e le modalita' di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di' degustazione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.;
Visti i decreti con i quali sono state istituite le commissioni di degustazione per l'esame organolettico dei vini a D.O.C. e/o a D.O.C.G. presso le competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
Decreta:
Art. 1.
Per l'esercizio 2005 i soggetti richiedenti l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine controllata e/o a denominazione di origine controllata e garantita, sono tenuti al pagamento preventivo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, di una somma compresa tra 10 e 20 euro per ogni campione prelevato e di una somma compresa tra 0,10 e 0,15 euro per ogni ettolitro sottoposto ad esame, per le spese di funzionamento delle commissioni.
Art. 2.
Nell'ambito dei margini fissati gli importi e le modalita' di pagamento delle somme di cui all'art. 1 sono stabiliti con delibera della camera di commercio competente per territorio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2004
Il Ministro: Alemanno