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Regione Marche. Legge Regionale n. 5
del 4-03-2004
.
“Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche”.
(B.U.R. Marche n. 23 del 11 marzo 2004)
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:
Articolo 1
Finalità e oggetto
1. La Regione valorizza le risorse genetiche e la specificità ed originalità
delle produzioni agricole e agroalimentari del proprio territorio, al fine di
assicurare un elevato livello di tutela della salute umana, animale e
dell’ambiente, nonché della qualità dei prodotti e degli interessi dei
consumatori.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, in linea con quanto previsto dalle
l.r. 29 dicembre 1997, n. 76 (Disciplina dell’agricoltura biologica) e 3 giugno
2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio
marchigiano), con la presente legge:
a) disciplina la produzione e la commercializzazione degli
organismi geneticamente modificati (OGM), promuovendo tutte
le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi per la salute
umana e per l’ambiente in applicazione del principio di
precauzione;
b) favorisce la produzione e il consumo di prodotti tipici, di
qualità e biologici;
c) promuove iniziative di comunicazione e di educazione
alimentare sui prodotti tipici di qualità e biologici.
3. La Regione sostiene le iniziative dei Comuni che dichiarino il proprio
territorio antitransgenico.
Articolo 2
Disciplina della produzione
1. Al fine di tutelare i prodotti agricoli e zootecnici, in particolare
quelli di qualità regolamentata, non è consentita la produzione e la
coltivazione di specie che contengono OGM sull’intero territorio della regione.
2. La Giunta regionale disciplina le modalità per la distruzione di eventuali
colture impiantate difformemente da quanto previsto dal comma 1, nonché le
modalità dei controlli relativi alla presenza di OGM nelle sementi.
Articolo 3
Esclusione dai finanziamenti
1. Le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi
geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia
prima, coadiuvanti, additivi o ingredienti, sono escluse dall’accesso a
qualunque tipo di contributo erogato dalla Regione, nonché ai marchi di qualità.
2. Le esclusioni di cui al comma 1 riguardano anche le aziende che utilizzano
mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da piante geneticamente
modificate.
Articolo 4
Etichettatura
1. In attuazione delle norme comunitarie e statali in materia di
etichettatura, i prodotti alimentari contenenti OGM o prodotti derivati,
commercializzati nel territorio della Regione, devono indicarne la presenza
nell’etichetta apposta su ogni singolo prodotto.
2. I gestori degli esercizi commerciali operanti sul territorio regionale devono
esporre i prodotti di cui al comma 1 in appositi e separati contenitori o
scaffali, in modo da renderli chiaramente identificabili.
Articolo 5
Ricerca
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 12/2003, riconosce
titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione delle
produzioni agricole e a quelle volte all’individuazione, valorizzazione e tutela
delle risorse geneticamente autoctone, nonché alla relativa creazione varietale
basata su geotipi locali o tradizionali di interesse agrario.
Articolo 6
Obbligo di comunicazione
1. Delle coltivazioni di piante contenenti OGM deve essere data in ogni caso
comunicazione alla Regione almeno trenta giorni prima della data di inizio delle
operazioni di semina o trapianto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta
regionale.
Articolo 7
Ristorazione collettiva
1. Nei servizi di ristorazione
collettiva gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati è
vietata la somministrazione di prodotti contenenti OGM.
2. I soggetti gestori dei servizi di cui al comma 1 devono verificare, tramite
dichiarazione dei fornitori, l’assenza di OGM o di prodotti da essi derivati
negli alimenti somministrati.
Articolo 8
Comunicazione ed educazione
alimentare
1. I Comuni realizzano iniziative di comunicazione ed educazione alimentare
secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 2, lettera c), utilizzando i
proventi delle sanzioni di cui all’articolo 10.
Articolo 9
Vigilanza e controllo
1. Fatta salva la competenza in materia di etichettatura esercitata dalle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) ai sensi della
normativa statale vigente, la vigilanza e il controllo sull’applicazione della
presente legge sono esercitate dalla Regione e dai Comuni competenti per
territorio.
Articolo 10
Sanzioni
1. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale vigente, è irrogata
una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 5.000,00 a euro 10.000,00 per la violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 2;
b) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per la violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 4, comma 2;
c) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per la violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 6, comma 1.
2. All’applicazione delle sanzioni provvedono i Comuni e le CCIAA competenti per
territorio, ai sensi dell’articolo 9, secondo le disposizioni della l.r. 10
agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle
sanzioni amministrative di competenza regionale).
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
regione Marche.
Data ad Ancona, addì 04 marzo 2004.