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Regione Umbria. Legge Regionale n.10 del 5 luglio 2004
«Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 — Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue).»
(B.U.R. Umbria n. 30 del 21-07-2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Modificazione dell’art. 1)
1. L’articolo l della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 è sostituito
dal seguente:
“Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. La presente legge dispone interventi finalizzati al risarcimento di danni
diretti ed indiretti conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta
nell’ambito dei piani vaccinali o da blocchi sanitari previsti dalle competenti
autorità statali e regionali, nonché aiuti per le spese di raccolta e
smaltimento degli animali, qualunque sia la causa di morte.”.
ARTICOLO 2
(Modificazione ed integrazione dell’ art. 2)
1. Dopo la lettera b), del comma l, dell’articolo 2 della l.r. 20/2003
sono aggiunte le seguenti lettere:
“b-bis) per lo smaltimento delle carcasse;
b-ter) per la mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario;
b-quater) per il deprezzamento post sblocco;
b-quinquies) per la riduzione della natalità;
b-sexties) per la riduzione della produzione lattea.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 20/2003 è abrogato.
ARTICOLO 3
(Modificazione dell’art. 3)
1. L’articolo 3 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Beneficiari)
l. Sono considerati beneficiari gli imprenditori agricoli che esercitano
l’attività nel territorio regionale, conduttori di aziende con allevamenti
zootecnici.
2. La concessione dei risarcimenti previsti dalla presente legge è in ogni
caso effettuata nel limite delle previsioni annuali di bilancio.”.
ARTICOLO 4
(Modificazione dell’art. 4)
1. L’articolo 4 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Misura degli aiuti)
1. Il risarcimento di cui all’articolo 2 è concesso nei casi di:
a) morte dei capi, conseguente alla vaccinazione, nella misura del novanta
per cento del valore di mercato del capo, con riferimento ai prezzi
dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di seguito
denominato ISMEA, in caso di morte entro quaranta giorni dalla data di
vaccinazione, come certificato dal veterinario incaricato o dal Servizio
veterinario della competente Azienda Sanitaria Locale - ASL o di morte per
infezione da febbre catarrale. Il risarcimento non è cumulabile con gli
indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218;
b) aborto tardivo, conseguente alla vaccinazione, nella misura del novanta
per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi
ISMEA, in caso di aborto nell’ultimo periodo di gestazione entro quaranta
giorni dalla data di vaccinazione, come certificato dal veterinario
incaricato o dal Servizio veterinario della competente ASL;
c) smaltimento delle carcasse, nella misura dell’ottanta per cento della
spesa effettivamente sostenuta, come da fattura, esteso a tutte le specie
allevate e per qualsiasi causa di morte e comunque non superiore ad euro
200,00 a capo per le specie bovina, bufalina ed equina, ed euro 70,00 a capo per
le specie suina ed ovicaprina;
d) riduzione natalità, conseguente alla vaccinazione, nella misura
dell’ottanta per cento del valore di mercato del nascituro, con
riferimento ai prezzi ISMEA, al netto di una franchigia del dieci per cento e
sulla base dei dati riferiti all’anno precedente con uguale numero di fattrici;
e) riduzione produzione lattea, conseguente alla vaccinazione, nella
misura del settanta per cento del prezzo medio regionale del latte, al netto di
una franchigia del dieci per cento, sulla scorta delle fatture riferite al
momento del danno e confrontate con quelle emesse nello stesso periodo dell’anno
precedente.
2. È concesso un risarcimento diversificato nei casi di:
a) mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario per specie e
categoria, dipendente dai diversi costi della razione alimentare
giornaliera e rapportato al numero di giorni di blocco, al netto di una
franchigia pari a venti giorni;
b) deprezzamento post sblocco, per specie e categoria, a fronte di una
riduzione di prezzi di mercato con riferimento ai prezzi ISMEA, superiore
al cinque per cento.”.
ARTICOLO 5
(Modificazione dell’art. 5)
1. L’articolo 5 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 5 (Modalità di erogazione degli indennizzi)
1. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure e le
modalità per l’erogazione dei risarcimenti, nonché l'eventuale adeguamento
degli importi di cui all’articolo 4, comma l, lett. c).”.
ARTICOLO 6
(Norma di prima applicazione)
1. Le disposizioni di cui alla l.r. 20/2003, così come modificata ed
integrata dalla presente legge, si applicano a partire dalla campagna vaccinale
relativa all’anno 2004.
ARTICOLO 7
(Efficacia)
1. Alla presente legge è data attuazione dal giorno successivo alla
pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, dell’avviso di esito
positivo dell’esame da parte della Commissione dell'Unione Europea.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 5 luglio 2004
LORENZETTI