Regione Veneto. Legge Regionale n. 8 del 9-04-2004
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove
norme per gli interventi in agricoltura"
(B.U.R. Veneto n. 40 del 13 aprile 2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Articolo 1.
Modifiche all’articolo 2 della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n.
40/2003, è sostituita dalla seguente:
“c) giovane imprenditore:
l’imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all’articolo 8 del
regolamento (CE) 1257/1999”.
2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 40/2003,
dopo le parole: “Comunità europea,” sono inserite le seguenti: “purché il
prodotto ottenuto rientri tra i prodotti agricoli di cui all’allegato stesso,”.
3. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 40/2003,
sono soppresse le parole: “nonché le aree in cui sono stati istituiti parchi
nazionali, interregionali e regionali, ovvero riserve naturali”.
4. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 40/2003, è
abrogata.
5. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 40/2003, è
sostituita dalla seguente: “e) quelle realizzate con certificazione volontaria
di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto
stabilito dall'articolo 24 ter, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999.”.
Articolo 2
Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n.
40/2003, sono aggiunte, in fine, le parole: “con esclusione delle spese
sostenute per l’acquisto delle piante e all’impianto delle stesse”.
2. Le lettere g), h), l) ed m) del comma 2 dell’articolo 17 della legge
regionale n. 40/2003, sono abrogate.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale n. 40/2003, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
“3 bis. Nel caso di prodotti che trovano sbocchi normali di mercato gli
investimenti non possono comportare un aumento della capacità di produzione
superiore al venti per cento.”.
Articolo 3
Investimenti aziendali specifici.
1. Dopo l’articolo 17 della legge regionale n. 40/2003, è inserito il
seguente articolo:
“Art. 17 bis - Investimenti aziendali specifici.
1. Per gli scopi di cui al presente Capo e alle medesime condizioni, limiti e
percentuali, sono concessi aiuti destinati:
a) all’acquisto e all’impianto delle piante arboree da frutto, erbacee e da
vivaio;
b) all’introduzione di sistemi volti al risparmio energetico, alla produzione di
energia da fonti rinnovabili e all’introduzione di sistemi di gestione per la
qualità.”.
Articolo 4
Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: “I requisiti sono verificati dal soggetto che
concede il beneficio.”.
Articolo 5
Modifiche all’articolo 19 della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
1. L’articolo 19 della legge regionale n. 40/2003, è sostituito dal
seguente:
“Art. 19 - Limiti di aiuto.
1. Il limite massimo di aiuto è pari al quaranta per cento e, per le aree
svantaggiate, al cinquanta per cento, della spesa ritenuta ammissibile.
2. Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni
dall’insediamento i limiti di cui al comma 1, possono essere elevati
rispettivamente al cinquanta per cento e, per le zone svantaggiate, al sessanta
per cento
3. I limiti di cui al comma 1 possono essere aumentati rispettivamente del venti
per cento e del venticinque per cento, qualora gli investimenti aziendali
comportino costi aggiuntivi connessi alla tutela e al miglioramento
dell’ambiente ovvero al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere
degli animali.
4. La maggiorazione di cui al comma 3 è concessa unicamente per gli investimenti
necessari a superare i requisiti
minimi comunitari in vigore oppure per gli investimenti che consentono
l’adeguamento dell’azienda a requisiti stabiliti da disposizioni statali o
regionali, più restrittivi di quelli comunitari minimi; tale maggiorazione deve
essere limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli
investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva e per i
prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati.
5. Il volume di investimento che può fruire degli aiuti non deve
complessivamente superare il limite stabilito dal Piano di sviluppo rurale ai
sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999. Il volume di
investimento è specificato nell’allegato A della presente legge.”.
Articolo 6
Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
1. Al comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale n. 40/2003, sono
aggiunte, in fine, le parole: ", che comunque non può essere superiore a
12.500.000,00 euro".
Articolo 7
Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
1. Al comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale n. 40/2003, dopo le
parole: “i giovani che” sono inserite le seguenti: “, ai sensi dell’articolo 8
del regolamento (CE) n. 1257/1999”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale n. 40/2003, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
“4 bis. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo, eventualmente
cumulati con quelli concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, non
possono superare i massimali fissati dall’articolo 8, paragrafo 2 del citato
regolamento.”.
Articolo 8
Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale n.
40/2003, è così sostituita:“f) la conservazione e il ripristino dei prati
stabili di pianura e dei prati e pascoli montani destinati all’allevamento di
bovine;”.
2. Al comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
“f bis) la realizzazione di impianti arborei a destinazione non alimentare.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 35 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunto
il seguente comma:
“3 bis. L’intervento di conservazione e ripristino dei prati stabili di pianura
di cui al comma 2, lettera f), è attuato nelle aree individuate dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, al fine di assicurare
una maggiore tutela delle risorse idriche.”.
Articolo 9
Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
1. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunta
in fine, la parola: “tradizionali”.
2. Il comma 3 dell’articolo 39 della legge regionale n. 40/2003, è sostituito
dal seguente:
“3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del
sessanta per cento delle spese ritenute ammissibili, elevabile al settantacinque
per cento nelle aree svantaggiate; il livello di aiuto è elevabile fino al cento
per cento delle spese aggiuntive derivanti dagli interventi di recupero
effettuati utilizzando materiali tradizionali necessari per preservare le
caratteristiche architettoniche del fabbricato.”.
Articolo 10
Modifiche all’articolo 47 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
1. All’articolo 47 della legge regionale n. 40/2003 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte in fine le parole: “fatte salve le
diverse condizioni per il recesso stabilite da specifiche organizzazioni comuni
di mercato”.
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. Le associazioni di cui al comma 1 non hanno titolo agli aiuti di cui
all’articolo 48, comma 1.”.
Articolo 11
Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
1. Al comma 5 dell’articolo 48 della legge regionale n. 40/2003, sono
soppresse le parole: “o, in alternativa, possono essere erogati direttamente ai
produttori soci”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 48 della legge regionale n. 40/2003, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
“5 bis. L'importo totale degli aiuti che possono essere concessi
all'organizzazione di produttori non può superare 100.000,00 euro.”.
Articolo 12
Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 50 della legge regionale n.
40/2003, la parola: "autocontrollo" è sostituita dalle seguenti: "controlli
effettuati da o per conto di terzi,".
2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 50 della legge regionale n. 40/2003,
è abrogata.
3. Il comma 4 dell’articolo 50 della legge regionale n. 40/2003, è sostituito
dal seguente:
“4. L'importo totale degli aiuti concessi ai sensi del comma 2 non può superare
100.000,00 euro per beneficiario nel periodo di tre anni, considerando
beneficiario la persona che fruisce dei servizi indicati al comma stesso.”.
4. Il comma 5 dell’articolo 50 della legge regionale n. 40/2003, è sostituito
dal seguente:
“5. L'aiuto relativo ai controlli obbligatori di qualità per le denominazioni di
origine o delle attestazioni di specificità nel quadro dei regolamenti (CE) n.
2081/1992 e n. 2082/1992, effettuati da o per conto di terzi è concesso per
cinque anni e non può superare nel primo anno il cento per cento delle spese
sostenute ed è ridotto del venti per cento per ciascun anno degli esercizi
successivi.”.
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 50 della legge regionale n. 40/2003, è inserito
il seguente comma:
“5 bis. Gli aiuti per l'acquisto di software e beni strumentali finalizzati a
prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema
documentale, sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo
19 per gli investimenti nelle aziende agricole e dall'articolo 26 per gli
investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli.”.
Articolo 13
Modifiche all’articolo 51 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 51 della legge regionale n.
40/2003, è abrogata.
2. Il comma 5 dell’articolo 51 della legge regionale n. 40/2003, è sostituito
dal seguente:
“5. L'importo totale degli aiuti concessi ai sensi del comma 1 non può superare
100.000,00 euro per beneficiario nel periodo di tre anni, considerando
beneficiario la persona che fruisce dei servizi indicati al comma 1.”.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 51 della legge regionale n. 40/2003, è inserito
il seguente comma:
“5 bis. Gli aiuti per l'acquisto di software e ben strumentali finalizzati a
prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema
documentale, sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo
19 per gli investimenti nelle aziende agricole e dall'articolo 26 per gli
investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli.”.
4. All’articolo 51 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
“6 bis. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo cessa a decorrere
dalla data di applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 18 del
regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002.”.
Articolo 14
Modifiche all’articolo 63 della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
1. Il comma 3 dell’articolo 63 della legge regionale n. 40/2003, è
sostituito dal seguente:
“3. Sono ammissibili all’aiuto le spese per il pagamento dei premi assicurativi
per la copertura dei rischi di danni alla produzione agricola e ai mezzi di
produzione, derivanti da avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle
calamità naturali; sono inoltre ammissibili all’aiuto le spese per il pagamento
dei premi assicurativi che oltre alle perdite derivanti da avverse condizioni
atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, coprano il rischio derivante
da altre avversità atmosferiche o epizoozie e fitopatie.”.
Articolo 15
Modifiche all’articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
1. L’articolo 69 della legge regionale n. 40/2003, è così sostituito:
“Art. 69 - Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.
1. Al fine di tutelare le risorse genetiche animali e vegetali autoctone, la
Giunta regionale attua, anche in collaborazione con enti pubblici e istituti
universitari, programmi di mantenimento, conservazione e protezione delle
specie, razze, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni rilevanti dal punto di
vista economico, scientifico, ambientale e culturale o che possono essere
minacciati da erosione genetica.”.
Articolo 16
Modifiche all’articolo 70 della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 70 della legge regionale n.
40/2003, dopo le parole: “di cui agli articoli 17,” sono inserite le parole: “17
bis,”.
Articolo 17
Termini di attuazione.
1. Dopo l’articolo 71 della legge regionale n. 40/2003, è inserito il
seguente articolo:
“Art. 71 bis - Termini di attuazione.
1. La commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto,
entro quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del Consiglio regionale
della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si
prescinde dal parere.”.
Articolo 18
Modifiche all’articolo 72 della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
1. L’articolo 72 della legge regionale n. 40/2003 è sostituito dal seguente
articolo:
“Art. 72 - Parere comunitario di compatibilità.1. Gli effetti di cui agli
articoli 17 bis, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
62, 64, 65, 66, 67, 68 sono subordinati all’acquisizione del parere di
compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88,
paragrafo
3 del trattato CE, e alla pubblicazione del relativo avviso nel bollettino
ufficiale della Regione del Veneto.”.
Articolo 19
Esenzione dall’obbligo di notifica comunitaria.
1. Dopo l’articolo 72 della legge regionale n. 40/2003, è inserito il
seguente articolo:
“Art. 72 bis - Esenzione dall’obbligo di notifica comunitaria.1. Le misure ed
azioni non contenute negli articoli soggetti a parere comunitario di
compatibilità sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo
88, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della
Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all’applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 3
gennaio 2004, nei termini e alle condizioni dal medesimo previste.”.
Articolo 20
Modifiche all’Allegato A) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
1. Al numero 1) della lettera c) dell’Allegato A) alla legge regionale n.
40/2003, le parole: “alla data di presentazione della domanda” sono sostituite
dalle seguenti: “alla data di accettazione, con atto giuridicamente vincolante,
della domanda”.
2. Il numero 2) della lettera c) dell’Allegato A) alla legge regionale n.
40/2003, è così sostituito:“2. Il volume di spesa aziendale ammissibile agli
aiuti di cui all’articolo 19 non può essere superiore, nell’arco di cinque anni,
a:
a) 180.000,00 euro per ULU;
b) 360.000,00 euro per azienda;
c) 750.000,00 euro per cooperative di imprenditori agricoli che esercitano
attività di coltivazione, selvicoltura o allevamento.”.
Articolo 21
Modifiche all’allegato B) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
1. Alla lettera M1) dopo le parole: "Produzioni bovine" sono aggiunte le
seguenti parole: “diverse dal vitello a carne bianca”.
2. Dopo la lettera M1) è aggiunta la lettera
“M1 bis) Produzioni bovine del vitello a carne bianca - n. minimo di associati
50”.
Articolo 22
Disposizioni finali.
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, istituisce un regime di controllo, anche mediante le più
opportune strumentazioni informatiche, finalizzato a verificare le informazioni
acquisite dalle imprese nella concessione dei benefici da altre amministrazioni
regionali, nazionali o comunitarie, nonché il rispetto dei limiti previsti dagli
articoli 19, 50 e 51 della legge regionale n. 40/2003.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione veneta.
Venezia, 9 aprile 2004