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Circolare 13 maggio 2005 n.17
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Riforma della politica agricola comune. Modalita' e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. D/118 del 24 marzo 2005.
(GU n. 119 del 24-5-2005)
Al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Segreteria tecnica - Direzione generale delle politiche
agroalimentari - PAGR V Agli assessorati regionali agricoltura
Agli assessorati prov. autonome Trento e Bolzano All'Ente nazionale risi Al
Centro assistenza agricola coldiretti S.r.l. Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l. Al
C.A.A. CIA S.r.l. Al CAA Copagri S.r.l. Al Coordinamento CAA c/o CAALPA c/o CAA
CANAPA
Alle Organizzazioni professionali agricole:
Coldiretti Confagricoltura - CIA - Copagri - ENPTA - Eurocoltivatori - A.L.P.A.-
Fe.Na.Pi. - Coopagrival - F.Agr.L - ANPA
1. Premessa.
Con riferimento alla normativa elencata la paragrafo 2, la presente circolare
illustra le casistiche, le modalita' e le condizioni per l'accesso alla riserva
nazionale per l'assegnazione dei titoli all'aiuto del regime di pagamento unico
istituito dal
Regolamento (CE) n. 1782/2003.
2. Riferimenti normativi.
2.1. Normativa comunitaria.
Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.
Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
2.2. Normativa nazionale.
Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. D/118 del 24 marzo
2005.
Decreto del direttore generale per le politiche agroalimentari n. D/137 del 7
aprile 2004.
Circolare AGEA Coordinamento prot. ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005, avente per
oggetto «Riforma della politica agricola comune.
Modalita' e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di
cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. D/118 del 24 marzo 2005».
3. Accesso alla riserva nazionale.
L'accesso alla riserva nazionale e' previsto e disciplinato dall'art. 42 del
regolamento (CE) n. 1782/2003, nonche' dagli articoli 6, 7, 16 e dagli articoli
dal 18 al 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004.
3.1. Presentazione della domanda.
Possono richiedere di accedere alla riserva nazionale tutti gli agricoltori che
rispettano le condizioni previste nella presente circolare e che presentano
apposita domanda sottoscritta entro il 15 maggio 2005, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 796/2204. La domanda puo'
costituire allegato alla domanda unica o nuova domanda, indicando le superfici
interessate e gli estremi della domanda unica.
Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 1, comma 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003,
sono inoltre assimilati a titoli da riserva, pur non essendo alimentati dalla
stessa, i titoli assegnati agli agricoltori che hanno iniziato l'attivita'
agricola nel periodo di riferimento 2000-2002.
Con successivo provvedimento sono individuate le modalita' di accesso alla
riserva per l'anno 2006.
3.2. Superfici ammissibili.
Ai fini della richiesta di accesso alla riserva nazionale, le superfici agricole
aziendali sono suddivise secondo la seguente tabella di ammissibilita':
|Condizione di ammissibilita' per
Superficie agricola |l'accesso alla riserva
---------------------------------------------------------------------
|Sono ammissibili per l'accesso
|alla riserva nazionale, con le
Seminativi ai sensi della lettera |limitazioni previste ai sensi
D dell'allegato I del Regolamento |degli articoli 44 e 51 del
(CE) n. 1444/2002 |Regolamento (CE) n. 1782/2003
---------------------------------------------------------------------
Orti familiari ai sensi della |
lettera E dell'allegato I del |Non sono ammissibili per l'accesso
Regolamento (CE) n. 1444/2002 |alla riserva nazionale
---------------------------------------------------------------------
|Sono ammissibili per l'accesso
|alla riserva nazionale, con le
|limitazioni previste ai sensi
|degli articoli 44 e 51 del
|Regolamento (CE) n. 1782/2003,
|limitatamente alle aziende per le
|quali, alla data di presentazione
|della domanda di accesso alla
|riserva, risulti nella Banca dati
|dell'Anagrafe nazionale bovina
|almeno un {codice allevamento}
Prati permanenti e pascoli ai |relativo alle specie bovina,
sensi della lettera F |bufalina o ovina e caprina e che
dell'allegato I del Regolamento |presentino un coefficiente di
(CE) n. 1444/2002 F/1 (Prati e |densita' pari ad almeno 1,8 UBA
pascoli, esclusi i pascoli magri) |per ettaro.
---------------------------------------------------------------------
|Sono ammissibili per l'accesso
|alla riserva nazionale, con le
|limitazioni previste ai sensi
|degli articoli 44 e 51 del
|Regolamento (CE) n. 1782/2003
|limitatamente alle aziende per le
|quali, alla data di presentazione
|della domanda di accesso alla
|riserva, risulti nella Banca dati
|dell'Anagrafe nazionale bovina
|almeno un {codice allevamento}
|relativo alle specie bovina,
|bufalina o ovina e caprina, e che
|presentino un coefficiente di
|densita' pari ad almeno 1,8 UBA
|per ettaro, con le seguenti
|considerazioni delle superfici
|condotte: 80% delle superfici per
|i pascoli cespugliati e per gli
Prati permanenti e pascoli ai |alpeggi con roccia affiorante, con
sensi della lettera F |tara del 20% - 50% delle superfici
dell'allegato I del Regolamento |per i pascoli arborati e per gli
(CE) n. 1444/2002 F/2 (Pascoli |alpeggi con roccia affiorante con
magri) |tara 50%
---------------------------------------------------------------------
|Non sono ammissibili per l'accesso
|alla riserva nazionale Gli oliveti
|saranno considerati ammissibili,
|con le limitazioni previste ai
Coltivazioni permanenti ai sensi |sensi degli articoli 44 e 51 del
della lettera G dell'allegato I |Regolamento (CE) n. 1782/2003,
del Regolamento (CE) n. 1444/2002 |solo a partire dall'anno 2006
---------------------------------------------------------------------
Altre superfici ai sensi della |
lettera H dell'allegato I del |Non sono ammissibili per l'accesso
Regolamento (CE) n. 1444/2002 |alla riserva nazionale
4. Fattispecie per l'accesso alla riserva nazionale.
A. Nuovi agricoltori.
La fattispecie relativa ai nuovi agricoltori e' disciplinata nell'art. 42,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonche' dall'art. 6 del
Regolamento (CE) n. 795/2004 e dall'art. 1 del decreto dirigenziale n. 137 del 7
aprile 2005.
L'agricoltore deve avere iniziato l'attivita' dopo il 31 dicembre 2002, o nel 2002 ma senza ricevere nessun pagamento diretto riferito a tale anno, e puo' richiedere titoli alla riserva nazionale alle seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera k), del Regolamento (CE) n. 795/2004;
b) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non e' ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali
inferiori a un ettaro.
L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilita'.
L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sulla media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale D/118 del 24 marzo 2005, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di
cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.
B. Agricoltori in situazioni particolari. Le situazioni particolari previste come giusta causa per l'accesso alla riserva nazionale, ai sensi dell'art. 42, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, sono elencate e regolate negli
articoli da 20 a 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004, nonche' dall'art. 2 del decreto ministeriale D/118 del 24 marzo 2005 e dagli articoli da 5 a 10 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005, e sono di seguito elencate:
trasferimento di terre date in affitto;
investimenti;
locazione di terreni e acquisto di terreni dati in locazione;
riconversione della produzione;
provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie.
Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (CE) n. 795/2004, e' possibile richiedere
di accedere alla riserva nazionale per piu' fattispecie, ove ne sussistano le
condizioni; in tal caso l'agricoltore riceve un numero di titoli non superiore
al numero di ettari dichiarati nella domanda e per un importo pari al valore
piu' alto che potrebbe ottenere applicando separatamente le fattispecie
invocate.
B.1. Trasferimento di terre date in affitto.
La fattispecie e' regolamentata dall'art. 20 del Regolamento (CE) n. 795/2004,
dall'art. 2, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale D/118/2005 e
dall'art. 5 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.
L'agricoltore deve aver ricevuto tramite trasferimento, mediante vendita o
contratto di affitto di cinque anni o piu', a titolo gratuito o ad un prezzo
simbolico, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o
parte di un'azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di
riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di
presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo
primo anno di applicazione.
Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore puo' richiedere titoli
alle seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni
di cui al citato art. 20 del Regolamento (CE) n. 795/2004, specificando quale
sia esattamente la causale invocata;
b) deve rendere o aver reso disponibile all'AGEA la documentazione attestante il
titolo di possesso e che giustifichi il motivo di acquisizione a titolo
definitivo o temporaneo dei terreni che erano stati dati in affitto a terzi
durante il periodo di riferimento;
c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della
presente circolare, relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il
corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non e'
ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;
L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilita'.
L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore piu'
alto tra la media triennale degli importi di riferimento generati sui terreni
dati in affitto nel periodo di riferimento e la media regionale di cui all'art.
2 del decreto ministeriale D/118/2002, eventualmente ridotti nell'importo per il
rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n.
118/2005.
B.2. Investimenti.
La fattispecie e' regolamentata dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 795/2004,
dall'art. 2, comma 4, lettera b), del decreto ministeriale D/118/2005 e
dall'art. 6 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.
L'agricoltore deve aver effettuato investimenti in capacita' di produzione o
aver acquistato terreno, entro il 15 maggio 2004.
L'investimento deve concretizzarsi in un aumento degli elementi di base per il
calcolo dell'importo di riferimento di cui all'art. 37 del regolamento (CE) n.
1782/2003; tali elementi sono: ettari di terreno ammissibile ai sensi del
paragrafo 3.2 della presente circolare, ovvero capi di bestiame.
Se sussiste una o piu' delle situazioni di cui sopra l'agricoltore puo'
richiedere di accedere alla riserva alle seguenti condizioni:
B.2.1. Nel caso di acquisto o affitto per cinque anni o piu' di terreni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di aver aumentato la propria
capacita' produttiva acquistando o affittando ettari ammissibili ai sensi del
paragrafo 3.2 della presente circolare;
b) deve rendere o aver reso disponibile all'AGEA la documentazione attestante
l'acquisto o l'affitto per cinque anni o piu' di terreni ammissibili ai sensi
del paragrafo 3.2 della presente circolare e le cui superfici, ai sensi del
comma 3 del paragrafo 3 del citato art. 21 del Regolamento (CE) n. 795/2004, non
sono state integralmente considerate nel calcolo dei titoli.
Per chiarire con un esempio:
se l'agricoltore ha aumentato di 6 ettari la propria superficie, mediante un
acquisto o un affitto effettuato nell'anno 2002, in sede di calcolo dei titoli i
6 ettari in questione hanno prodotto titoli pari ad 1/3, cioe' 2 ettari; in
questo caso l'agricoltore puo' richiedere l'accesso alla riserva nazionale
soltanto per i 4 ettari che non hanno generato titoli;
i contratti di acquisto o di affitto devono essere stati stipulati entro il 15
maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalita' per ritardata
registrazione;
i contratti di acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per i quali era
stato stipulato un contratto preliminare in sede notarile entro il 15 maggio
2004, ovvero era stato stipulato un contratto preliminare entro il 15 maggio
2004, registrato entro i termini di legge senza penalita', sono comunque
ritenuti ammissibili;
i contratti di acquisto o di affitto stipulati entro il 15 maggio 2004, ma
registrati oltre i termini di legge, non sono ammissibili ai fini dell'accesso
alla riserva nazionale.
c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della
presente circolare e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il
corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non e'
ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;
B.2.2. Nel caso di acquisto o affitto per cinque anni o piu' di allevamenti
zootecnici o di capi per i quali sono stati concessi premi nelle campagne 2003 e
2004:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di aver aumentato la propria
capacita' produttiva acquistando animali o allevamenti di animali per i quali e'
stato richiesto un premio comunitario bovini nelle campagne 2003 e 2004, ovvero,
nel caso di ovicaprini, di aver incrementato la consistenza del gregge e
richiesto un premio comunitario ovicaprini nelle campagne 2003 e 2004;
b) deve rendere o aver reso disponibile all'AGEA la documentazione
giustificativa attestante che l'investimento effettuato ha dato luogo ad un
aumento della capacita' produttiva; si precisa che l'incremento dei capi deve
essersi verificato sia sul numero degli UBA richiesti a premio sia su quello
degli UBA ammessi a premio; la determinazione dell'investimento verra'
effettuato confrontando unicamente la media degli UBA ammessi a premio nel
biennio 2003-2004 con la media degli UBA ammessi a premio nel triennio
2000-2002; La documentazione che a fronte di un aumento di capi ammessi a premio
comprova l'aumento di capacita' produttiva e' la seguente:
nel caso in cui l'incremento derivi unicamente da vacche nutrici o ovicaprini,
la dichiarazione di cui al punto a); nel caso in cui l'incremento derivi
unicamente da bovini maschi o da capi bovini avviati alla macellazione, la
dichiarazione di cui al punto a) e documentazione comprovante un investimento
strutturale finalizzato all'incremento della produttivita' zootecnica
dell'azienda.
B.2.3. Nel caso di acquisto di vacche nutrici per le quali non sono stati
concessi premi nelle campagne 2003 e 2004:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di aver aumentato la propria
capacita' produttiva acquistando vacche nutrici per le quali non sono stati
concessi premi comunitari;
b) deve rendere o aver reso disponibile all'AGEA la documentazione attestante
l'acquisto dei capi in questione;
i contratti di acquisto delle vacche nutrici devono essere stati stipulati entro
il 15 maggio 2004; i capi devono essere stati mantenuti in azienda per un
periodo minimo di sei mesi.L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di
ammissibilita' per quanto concerne i precedenti punti B.2.1, B.2.2 e B.2.3.
L'Organismo di coordinamento calcola gli importi di riferimento secondo le
seguenti modalita':
nel caso di superfici acquistate e/o affittate per un periodo di cinque anni o
piu': il valore piu' alto tra la media triennale degli importi di riferimento
generati nel periodo di riferimento sui terreni acquistati e la media regionale
di cui all'art. 2 del decreto ministeriale D/118/2005;
nel caso di incremento in capi richiesti a premio nelle campagne 2003 e 2004: il
valore dell'importo di riferimento equivale al valore dell'investimento;
l'importo di riferimento verra' calcolato sulla base del criterio gia' adottato
per il calcolo del premio unico basato su premi zootecnici, adattato per il
calcolo degli UBA;
nel caso di acquisto di vacche nutrici per le quali non e' stato concesso alcun
premio zootecnico: l'importo di riferimento verra' calcolato sulla base del
criterio gia' adottato per il calcolo del premio unico basato su premi
zootecnici, adattato per il calcolo degli UBA; L'importo di riferimento ottenuto
con le modalita' sopra
descritte viene sommato e quindi ripartito, secondo le seguenti priorita':
a) sul numero di ettari ammissibili dichiarati al punto B.2.1, lettera c),
generando titoli ordinari da riserva;
b) sui titoli ordinari gia' in possesso dell'agricoltore richiedente;
c) in caso di assenza di terra richiesta o di titoli gia' in possesso del
richiedente o nel caso in cui il valore dei titoli ordinari superasse il valore
dei Euro 5.000 per ettaro, verranno assegnati titoli speciali da riserva del
valore unitario non superiore a Euro 5.000.
Il valore dei titoli sara' eventualmente ridotto per il rispetto dei massimali
nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.
B.3. Locazione di terreni.
La fattispecie e' regolamentata dall'art. 22, paragrafo 1, del Regolamento (CE)
n. 795/2004, dall'art. 2, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale
D/118/2005 e dall'art. 7 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.
L'agricoltore deve aver preso in affitto, per un periodo di cinque anni o piu'
un'azienda o parte di essa senza che sia possibile rivedere le condizioni del
contratto di affitto, tra la fine del periodo di riferimento e il 15 maggio
2004.
Se si verifica questa eventualita' l'agricoltore puo' richiedere titoli alle
seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni
di cui al citato art. 22, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 795/2004 e
descrivere l'impossibilita' a rivedere le condizioni del contratto di affitto ai
sensi dell'art. 27 del Regolamento (CE) n. 795/2004;
b) deve rendere o aver reso disponibile all'AGEA la documentazione attestante la
locazione di lungo periodo dei terreni che nel periodo di riferimento erano
condotti dal proprietario; i contratti di affitto devono essere stati stipulati
entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalita'
per ritardata registrazione;
c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della
presente circolare e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il
corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non e'
ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;
L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilita'.
L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore piu'
alto tra la media triennale degli importi di riferimento generati nel periodo di
riferimento sui terreni presi in affitto e la media regionale di cui all'art. 2
del decreto ministeriale D/118/2005, eventualmente ridotti nell'importo per il
rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n.
118/2005.
B.4. Acquisto di terreni dati in locazione.
La fattispecie e' regolamentata dall'art. 22, paragrafo 2, del Regolamento (CE)
n. 795/2004, dall'art. 2, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale
D/118/2005 e dall'art. 8 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.
L'agricoltore deve aver acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte
di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento,
con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attivita' agricola entro
un anno dalla scadenza del contratto di affitto.
Se si verifica questa eventualita' l'agricoltore puo' richiedere titoli alle
seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni
di cui al citato art. 22, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 795/2004;
b) deve rendere o aver reso disponibile all'AGEA la documentazione attestante
l'acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di
riferimento;
i contratti di acquisto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e
registrati entro i termini di legge senza penalita' per ritardata registrazione;
i contratti di acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per i quali era
stato stipulato un contratto preliminare in sede notarile entro il 15 maggio
2004, ovvero era stato stipulato un contratto preliminare entro il 15 maggio
2004, registrato entro i termini di legge senza penalita', sono comunque
ritenuti ammissibili; i contratti di acquisto stipulati entro il 15 maggio 2004,
ma registrati oltre i termini di legge, non sono ammissibili ai fini
dell'accesso alla riserva nazionale.
c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della
presente circolare e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il
corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non e'
ammessa la richiesta
per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;
L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilita'.
L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore piu'
alto tra la media triennale degli importi di riferimento generati nel periodo di
riferimento sui terreni acquistati e la media regionale di cui all'art. 2 del
decreto ministeriale D/118/2005,
eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di
cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.
B.5. Riconversione della produzione.
B.5.1. Agricoltore che ha presso parte a programmi nazionali di riorientamento.
La fattispecie e' regolamentata dall'art. 23 del regolamento (CE) n. 795/2004,
dall'art. 2, comma 4, lettera d), del decreto ministeriale D/118/2005 e
dall'art. 9 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.
L'agricoltore deve aver preso parte a programmi nazionali di riorientamento
della produzione nel corso del periodo di riferimento e comunque entro il 15
maggio 2004, a seguito dei quali il numero di ettari ammissibili detenuti alla
data di presentazione della domanda
di accesso alla riserva e' superiore al numero medio di ettari ammissibili
relativi al triennio di riferimento, in base al quale sono stati calcolati i
titoli.
Se si verifica il presupposto sopra indicato, l'agricoltore puo' richiedere
l'accesso alla riserva nazionale alle seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni
di cui al citato art. 23 del regolamento (CE) n. 795/2004, specificando che le
superfici di cui al successivo punto c) sono divenute ammissibili, ai sensi del
paragrafo 3.2 della presente
circolare, a seguito dell'attuazione del programma di riconversione;
b) deve rendere o aver reso disponibile all'AGEA la domanda di adesione ai
programmi nazionali o regionali di riconversione con relativa copia del
provvedimento di ammissione ai benefici;
c) deve indicare tutte le superfici oggetto di riconversione nel periodo di
riferimento e che non devono aver percepito premi nel periodo di riferimento
stesso, divenute ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente
circolare; il corrispondente numero di
ettari equivale al numero di titoli richiesti; non e' ammessa la richiesta per
superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;
L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilita'.
L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore piu'
alto tra la media triennale degli importi di riferimento generati nel periodo
1997-1999 sui terreni oggetto del riorientamento e la media regionale di cui
all'art. 2 del decreto ministeriale
D/118/2005 eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali
nazionali di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 118/2005.
B.5.2. Agricoltore che ha abbandonato la produzione latte.
La fattispecie e' disciplinata dall'art. 23, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 795/2004 e dall'art. 9 del decreto dirigenziale D/137 del 7 aprile 2005.
L'agricoltore deve aver abbandonato la produzione di latte durante il periodo di
riferimento 2000, 2001, 2002 e comunque entro il 15 maggio 2004, e deve essere
passato ad altra produzione in uno dei settori oggetto di disaccoppiamento.
Se si verifica il presupposto sopra indicato, l'agricoltore puo' richiedere
l'accesso alla riserva nazionale alle seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni
di cui al citato art. 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004;
b) deve produrre copia della documentazione attestante l'abbandono della
produzione lattiera;
L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilita'.
L'Organismo di coordinamento calcola l'importo di riferimento basato sul
quantitativo di riferimento individuale di inizio periodo dell'agricoltore
nell'anno in cui e' avvenuto l'abbandono, moltiplicato per l'importo previsto
per l'anno civile 2004 di cui al
paragrafo 2 dell'art. 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Per le fattispecie di cui ai precedenti punti B.5.1. e B.5.2., l'importo di
riferimento ottenuto con le modalita' sopra descritte sara' ripartito, secondo
le seguenti priorita':
a) sul numero di ettari ammissibili dichiarati al punto B.5.1., lettera c),
generando titoli ordinari da riserva;
b) sui titoli ordinari gia' in possesso dell'agricoltore richiedente;
c) in caso di assenza di terra richiesta o di titoli gia' in possesso del
richiedente o nel caso in cui il valore dei titoli ordinari superasse il valore
dei 5.000 euro per ettaro, verranno assegnati titoli speciali da riserva del
valore unitario non
superiore a 5.000 euro.
Il valore dei titoli sara' eventualmente ridotto per il rispetto dei massimali
nazionali di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 118/2005.
B.6. Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie. La fattispecie e'
regolamentata dall'art. 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004 e dall'art. 9
del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.
L'agricoltore che ha risolto un contenzioso con l'amministrazione relativo al
periodo di riferimento, che permetta di considerare un numero piu' elevato di
capi e di superfici, puo' richiedere titoli alle seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni
di cui al citato art. 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004;
b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore il provvedimento
amministrativo ovvero della decisione giudiziaria che descriva le superfici e o
i capi relativi al periodo di riferimento che sono da considerarsi ammissibili
al premio nel periodo di riferimento.La richiesta di accesso alla riserva per i
casi di risoluzione di contenzioso, non e' soggetta a scadenza e puo' essere
presentata in qualsiasi momento all'AGEA (organismo pagatore competente per il
periodo di riferimento).
L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sulla media
triennale degli importi di riferimento generati sui terreni e dai capi di cui
alla lettera b) del presente paragrafo, eventualmente ridotti nell'importo per
il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del regolamento (CE)
n. 118/2005.
I titoli calcolati ed assegnati avranno valore a partire dalla campagna
immediatamente successiva alla data di assegnazione; tuttavia se la data di
assegnazione e' anteriore alla data di fissazione definitiva dei titoli e
l'agricoltore ha sufficiente
superficie ammissibile dichiarata nella domanda di pagamento unica, i titoli
possono essere utilizzati fin dalla campagna di assegnazione. C. Agricoltori con
superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo.
La fattispecie e' disciplinata nell'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1782/2003, dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 795/2004, dall'art. 2 del
decreto ministeriale D/118/2005 e dall'art. 2 del decreto dirigenziale n. 137
del 7 aprile 2005.
L'agricoltore deve aver avuto nel periodo di riferimento delle superfici oggi
ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) 1782/2003,
sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma
di pubblico
intervento.
Come specificato nel decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005, i programmi
di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari,
nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani
di sviluppo rurale (PSR) e i
programmi operativi regionali (POR), che:
a) abbiano come finalita' la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale;
b) determinino, rispetto al periodo di riferimento, un aumento delle superfici
ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e condotte dai beneficiari interessati
dai programmi stessi.
Si specifica che il programma di ristrutturazione e/o sviluppo deve avere
impedito all'agricoltore che invoca questa causa l'utilizzo di tali superfici
per la richiesta di premi comunitari nel periodo di riferimento.
Non e' consentito richiedere titoli a valere sulla riserva, sulla base del
presente articolo, agli agricoltori che abbiano gia' indicato i programmi di
ristrutturazione e/o sviluppo come causa di forza maggiore o circostanza
eccezionale per escludere dal calcolo
dei titoli uno o piu' anni del periodo di riferimento in applicazione dell'art.
40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nonche' del decreto ministeriale n. 1628
del 3 agosto 2004.
Se sussistono i presupposti sopra descritti l'agricoltore puo' richiedere
l'accesso alla riserva nazionale alle presenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni
di cui all'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
b) deve rendere o aver reso disponibile all'AGEA la documentazione che descriva
il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda
di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di
ammissione;
c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della
presente circolare, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera b) e
per le quali non sono stati richiesti premi nel periodo di riferimento; il
corrispondente numero
di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non e' ammessa la richiesta
per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.
L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilita'.
L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sulla media
regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale D/118 del 24 marzo 2005,
eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di
cui all'allegato V del
regolamento (CE) n. 118/2005. D. Agricoltori che dichiarano un numero di ettari
inferiore.
La fattispecie e' disciplinata nell'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1782/2003, dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 795/2004, dall'art. 2,
paragrafo 3, del decreto ministeriale D/118/2004 e dall'art. 4 del decreto
dirigenziale n. 137 del 7 aprile
2005.
L'agricoltore deve avere oggi delle superfici potenzialmente ammissibili, ai
sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) 1782/2003, per l'utilizzo dei
titoli ordinari assegnati, sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o
sviluppo connessi con una forma di
pubblico intervento.
Come specificato nel decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005, i programmi
di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari,
nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici ivi compresi i piani di
sviluppo rurale (PSR) e i
programmi operativi regionali (POR), che:
a) abbiano come finalita' la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale;
b) determinino oggi, rispetto al periodo di riferimento, una diminuzione delle
superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e condotte dai beneficiari
interessati dai programmi stessi.
Gli ettari di superficie ammissibile dichiarata nella domanda unica devono
essere inferiori al numero di ettari necessari per l'utilizzo dei titoli
ordinari assegnati e tale insufficienza di superficie deve essere causata
dall'adesione ai programmi sopra descritti.
Se sussistono i presupposti sopra descritti, l'agricoltore puo' richiedere
l'accesso alla riserva nazionale alle presenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni
di cui all'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e di trovarsi
oggi nella disponibilita' di una superficie di riferimento inferiore;
b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore la documentazione
che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia
dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale
provvedimento di ammissione;
c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della
presente circolare, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera b) e
che erano state dichiarate nel periodo di riferimento e che oggi non possono
essere richieste a
premio;
d) deve indicare tutte le superfici oggi ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2
della presente circolare il corrispondente numero di ettari equivale al numero
di titoli richiesti; non e' ammessa la richiesta per superfici ammissibili
totali inferiori a un ettaro; il numero di ettari indicati al precedente punto
d) non puo' essere inferiore alla differenza tra il numero di ettari del periodo
di riferimento, di cui all'art. 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ed il
numero di ettari oggi disponibili di cui al precedente punto c). Per chiarire
con un esempio:
se la superficie ammissibile del triennio di riferimento era pari ad ettari 100
e le superfici ammissibili oggi disponibili perche' coinvolte in un programma di
ristrutturazione sono pari a 20 ettari, la superficie di cui al precedente punto
d), per la quale si
richiede l'accesso alla riserva nazionale, non puo' essere inferiore a 80
ettari.
La differenza di cui sopra non puo' essere inferiore al 50% degli ettari
relativi ai titoli provvisori assegnati.
L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilita'.
Tutti i titoli in possesso del richiedente vengono restituiti alla riserva
nazionale; l'Organismo di coordinamento assegna titoli per ettaro da riserva in
numero pari alla superficie ammissibile dichiarata alla precedente lettera d),
con un importo unitario pari
all'importo di riferimento restituito alla riserva suddiviso per il
summenzionato numero di ettari di superficie ammissibile, eventualmente ridotti
nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del
regolamento (CE) n. 118/2005.
E. Allineamento alle medie regionali.
La fattispecie e' disciplinata nell'art. 42, paragrafo 6, del regolamento (CE)
n. 1782/2003, dall'art. 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 795/2004 e
dall'art. 3 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.
L'agricoltore deve possedere titoli all'aiuto e richiedere altri titoli alla
riserva nazionale in virtu' delle casistiche riportate al paragrafo 4, lettera A
o al paragrafo 4, lettera C della presente circolare.
Il valore dei titoli gia' posseduti deve essere inferiore al valore dei titoli a
lui assegnati sulla base della media regionale. L'agricoltore che si trova in
questa fattispecie, puo' richiedere l'innalzamento del valore dei titoli gia'
posseduti alla media
regionale dei titoli a lui assegnati dalla riserva nazionale, alle seguenti
condizioni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni
di cui alla lettera A del paragrafo 4 della presente circolare, ovvero nelle
condizioni di cui alla lettera C del paragrafo 4 della presente circolare;
b) deve dichiarare tutti i titoli di cui richiede la valorizzazione alla media
regionale;
c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della
presente circolare relative all'utilizzo dei titoli di cui alla lettera b) e non
utilizzate per la richiesta di titoli di cui ai paragrafi 4, lettere A e C della
presente circolare;
L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilita'.
L'Organismo di coordinamento innalza il valore dei titoli di cui alla lettera b)
del presente paragrafo, alla media regionale delle zone in cui ricadono le
superfici di cui alla precedente lettera c), eventualmente ridotte per il
rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del regolamento (CE) n.
118/2005.
F. Circostanze eccezionali.
La fattispecie e' disciplinata nell'art. 40, paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1782/2003, dall'art. 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 795/2004,
dall'art. 5 del decreto ministeriale D/118/2005 e dall'art. 11 del decreto
dirigenziale n. 137 del
7 aprile 2005.
L'agricoltore deve essere stato soggetto a impegni agroambientali nell'ambito
dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CE) n. 1257/1999, che hanno coperto sia il
periodo di riferimento 2000-2002 sia il triennio precedente 1997-1999.
L'impegno agroambientale deve aver causato l'impossibilita' oggettiva della
coltivazione di colture a premio nel periodo sopra menzionato, ovvero
l'impossibilita' di considerare le coltivazioni effettuate nel periodo come
corrispondenti alla realta' aziendale e la conseguente eliminazione dai dati di
riferimento utilizzati nel calcolo dei titoli all'aiuto.
Se sussistono i presupposti sopra descritti l'agricoltore puo' richiedere
l'accesso alla riserva nazionale alle presenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni
di cui all'art. 40, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n.
1782/2003 e deve fornire i documenti previsti nella circolare AGEA.ACIU.2004.491
del 5 ottobre 2004 per i casi di vincolo agroambientale interagente con la
produttivita' aziendale del triennio di riferimento o del triennio precedente;
b) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2
della presente circolare, che erano oggetto dell'impegno agroambientale di cui
alla precedente lettera a);
c) non deve possedere titoli ordinari o di ritiro derivanti dalla propria
attivita' agricola nel periodo 2000-2002 o 1997-1999.
Non e' consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili
inferiori ad un ettaro.
L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilita'.
L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sulla media
regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale D/118 del 24 marzo 2005,
eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di
cui all'allegato V del
regolamento (CE) n. 118/2005.
5. Vincoli dei titoli da riserva.
Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i titoli
da riserva non possono essere trasferiti, tranne che in caso di successione
effettiva o anticipata, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro
attribuzione e se non utilizzati in ciascun anno del predetto quinquennio,
riconfluiscono immediatamente nella riserva nazionale.
I casi che concretizzano il vincolo sopra descritto sono:
a) i casi previsti al paragrafo 4, dalla lettera A alla lettera D, della
presente circolare;
b) il caso di cui al paragrafo 4, lettera E, della presente circolare, se il
valore dei titoli per i quali si e' richiesto l'innalzamento alla media
regionale e' stato accresciuto di oltre il 20%;
c) il caso di cui all'art. 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003
relativo agli agricoltori che hanno iniziato l'attivita' agricola durante il
periodo di riferimento.
I casi che non concretizzano il vincolo sopra descritto sono:
d) il caso di innalzamento del valore dei titoli gia' posseduti, previsto al
paragrafo 4, lettera B.2, lettera b, della presente circolare, nel caso tale
aumento di valore sia inferiore o uguale al 20% del valore dei titoli da
aumentati;
e) il caso di cui al paragrafo 4, lettera E, della presente circolare, se il
valore dei titoli per i quali si e' richiesto l'innalzamento alla media
regionale e' stato accresciuto di un importo uguale o inferiore al 20% del
valore dei titoli aumentati;
f) il caso di cui al paragrafo 4, lettera F, della presente circolare.
6. Definizione del valore dei titoli.
Ai sensi dell'art. 42, paragrafi 1, 2 e 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il valore definitivo dei titoli e' calcolato secondo la procedura di cui all'art. 12 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.
7. Modalita' di presentazione della richiesta di accesso alla riserva nazionale
e della documentazione giustificativa.
Come e' evidenziato al precedente paragrafo 3.1, possono richiedere di accedere
alla riserva nazionale tutti gli agricoltori che rispettano le condizioni
previste nella presente circolare e che abbiano manifestato l'intenzione di
accedere alla riserva nazionale nella domanda unica di pagamento sottoscritta
entro il 16 maggio 2005, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 del
regolamento (CE) n. 796/2004.
Nell'allegato alla domanda unica, conforme al modello fac-simile allegato alla
presente circolare (allegato 1), dedicato alla riserva nazionale, devono essere
indicate le fattispecie normative e le superfici per le quali si richiede
l'accesso alla riserva, nonche' gli estremi della domanda unica di riferimento.
L'allegato dedicato alla riserva nazionale, corredato della documentazione
giustificativa delle fattispecie invocate, definite nella presente circolare,
deve pervenire all'AGEA entro il 15 giugno 2005.
Conformemente a quanto previsto per la domanda unica, l'allegato e la
documentazione per l'accesso alla riserva nazionale devono essere presentate
all'AGEA, da parte dei soggetti che hanno presentato domanda unica all'AGEA
stessa, persone fisiche o giuridiche, che, sulla base della regione di residenza
(per le persone fisiche) ovvero della sede legale (persone giuridiche),
risiedano in una delle seguenti regioni d'Italia:
Valle d'Aosta;
Liguria;
Provincia autonoma di Trento;
Provincia autonoma di Bolzano;
Friuli-Venezia Giulia;
Marche;
Umbria;
Lazio;
Abruzzo;
Molise;
Campania;
Puglia;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA devono rivolgersi allo
stesso CAA al quale hanno presentato la domanda unica. Il CAA usufruisce delle
procedure informatiche disponibili all'uopo presso il portale SIAN (www.sian.it)
e ha l'obbligo di archiviare i documenti cartacei presso propri locali
appositamente predisposti a tale fine.
Gli agricoltori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica
necessaria alla compilazione del modulo di richiesta di accesso alla riserva
nazionale, che avra' l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso propri
locali appositamente predisposti a
tale fine.
Per gli agricoltori che non hanno conferito mandato ad un CAA, l'amministrazione
ha predisposto sul portale SIAN, una funzione ad uso dell'amministrazione e
degli enti regionali, ad esclusione delle regioni dotate di Organismo pagatore,
per la stampa di un modello di
richiesta di accesso alla riserva nazionale e delle relative note esplicative.
Gli agricoltori che hanno ricevuto la comunicazione dei titoli provvisori
potranno scaricare direttamente dal portale SIAN www.sian.it, un modello di
richiesta di accesso alla riserva nazionale corredato di numero identificativo
(bar-code), dei dati anagrafici e dell'elenco delle superfici aziendali
ammissibili per l'accesso alla riserva nazionale cosi' come risultanti dal
fascicolo aziendale costituito o aggiornato in precedenza, inserendo il numero
di protocollo della suddetta comunicazione. Il modello corredato dei dati
anagrafici e del numero identificativo (bar-code) potra' essere scaricato al
massimo tre volte. Il modulo di accesso alla riserva nazionale, compilato in
ogni sua parte e completo della documentazione giustificativa, deve pervenire
all'AGEA in via Torino n. 45 - 00184 Roma, entro le ore 17 del 15 giugno 2005
nelle modalita' sottoindicate, direttamente o tramite terzi, mediante
raccomandata senza avviso di ricevimento. Sulla busta deve essere indicato
l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:
AGEA
Regime di pagamento unico (regolamento n. 1782/2003).
Domanda unica di pagamento 2005 - Allegato.
Richiesta di accesso alla riserva nazionale.
Via Torino n. 45 - 00184 Roma.
I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato
al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:
Nome;
Cognome/ragione sociale;
Indirizzo;
C.a.p., comune (prov.);
Regime di pagamento unico (regolamento n. 1782/2003).
Domanda unica di pagamento 2005.
Allegato - Richiesta di accesso alla riserva nazionale.
La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in
stampatello e non puo' contenere piu' di un modello di domanda.
La normativa comunitaria vigente prevede che l'agricoltore debba presentare una
sola richiesta di accesso alla riserva nazionale di cui al regolamento 1782/2003
secondo quanto stabilito dall'art. 11 del regolamento CE n. 796/2004.
Roma, 13 maggio 2005
Il titolare dell'Ufficio monocratico: Gulinelli