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Decreto-Legge 9 settembre 2005, n.182
Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.
(GU n. 212 del 12-9-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi a
sostegno del comparto agricolo, con particolare riferimento alle problematiche
del settore vitivinicolo, e per contrastare i fenomeni speculativi sui prezzi al
consumo, nonche' misure di potenziamento dell'operativita' dell'AGEA per
l'attuazione della politica agricola comune e per l'utilizzazione dei prodotti
ritirati dal mercato;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare l'operativita'
dell'Ente irriguo Umbro-Toscano e di garantire le celebrazioni del 60°
anniversario della fondazione della F.A.O.;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
settembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, degli affari esteri, delle attivita' produttive, per gli affari
regionali e per le politiche comunitarie;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Interventi urgenti nel settore vitivinicolo
1. Ai produttori di uva da vino che conferiscono ai trasformatori il
prodotto in attuazione di accordi con essi, sottoscritti dal Ministro delle
politiche agricole e forestali e dal Presidente della Giunta regionale
interessata, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del
6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE
agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.
2. Per far fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola oggetto
degli accordi di cui al comma 1, l'AGEA e' autorizzata ad acquisire sul mercato
un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri, limiti e
modalita' per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2,
limitatamente all'anno 2005.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nella misura massima di
80,4 milioni di euro per il comma 1 e di 9,6 milioni di euro per il comma 2, per
l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del
limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata
legge n. 311 del 2004 e' ridotto di 120 milioni di euro.».
Art. 2.
Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei prezzi nelle filiere
agroalimentari
1. Sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle
finanze, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, avvalendosi anche dei
dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle
politiche agricole e forestali e del Ministero delle attivita' produttive,
effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive
agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei
prezzi. Gli esiti di tale attivita' istruttoria sono utilizzabili anche ai fini
della programmazione della revisione degli studi di settore prevista
dall'articolo 1, comma 399, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
Art. 3.
Attuazione della politica agricola comune
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'AGEA,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il
Registro nazionale titoli, nel quale, in relazione ai dati risultanti dal
fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, sono inscritti, per ciascun agricoltore
intestatario, i relativi titoli di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio, del 29 settembre 2003, identificati univocamente e distinti per
tipologia e valore.
2. Il Registro di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti dall'articolo
21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo 7 del regolamento (CE) n.
796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.
3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 46 del
regolamento (CE) n. 1782/2003 e secondo le modalita' riportate nell'articolo 10
del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004, sono registrati
nel Registro di cui al comma 1.
4. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi relativi
ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA entro il trentesimo giorno
precedente la scadenza del termine previsto per ciascun anno per la
comunicazione dei titoli definitivi, non producono effetti sui risultati delle
operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei
confronti degli agricoltori estranei ai procedimenti nei quali le suddette
decisioni sono state emesse.
5. Le decisioni di cui al comma 4 sono eseguite, ai sensi del regolamento (CE)
n. 1782/2003, in relazione alle domande presentate, a valere sul massimale
nazionale previsto all'allegato VIII del medesimo regolamento.
Art. 4.
Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il
comma 10, e' inserito il seguente:
«10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce
una societa' a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica
maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle
predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo
del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una
procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
Art. 5.
Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati
1. L'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 3149/92
della Commissione, del 29 ottobre 1992, e successive modificazioni, e'
autorizzata a realizzare, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio
destinate allo scopo, programmi di fornitura di prodotti agricoli, per finalita'
di utilita' sociale, ai cittadini indigenti ed a organizzazioni senza fini di
lucro aventi finalita' assistenziali, attraverso l'utilizzazione delle
produzioni ritirate dal mercato.
2. All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 febbraio 2005,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con possibilita' di destinare le
produzioni ritirate a finalita' di utilita' sociale».
3. All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le predette
istituzioni pubbliche, nonche' le organizzazioni senza fini di lucro aventi
finalita' assistenziali possono altresi' acquistare direttamente dall'AGEA le
produzioni agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA e'
autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la
cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette.». 4. L'Ispettorato
centrale repressione frodi, il Corpo forestale dello Stato ed il Comando
carabinieri politiche agricole vigilano sull'attuazione del presente articolo.
Art. 6.
Ente irriguo Umbro-Toscano
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e
successive modificazioni, le parole: «e' prorogato di quattro anni» sono
sostituite dalle seguenti: «e' prorogato di cinque anni».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro
per l'anno 2005 ed a 232.406 euro per l'anno 2006, si provvede, per l'anno 2005,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita'
di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, per l'anno
2006, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno,
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e
l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo
italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e'
autorizzato ad utilizzare i fondi disponibili per le attivita' connesse alle
celebrazioni del 60° anniversario della fondazione della F.A.O. A tali fondi non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti
finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del fondo di cui al
comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 e' ridotta di euro
2.276.000.
Art. 8.
Modalita' di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche
1. I maggiori compiti attribuiti all'AGEA dall'articolo 3 ed alle
amministrazioni preposte ai controlli ed alle attivita' di vigilanza di cui
all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 4, vengono svolti con le
risorse umane e strumentali gia' assegnate a legislazione vigente alle predette
amministrazioni.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Fini, Ministro degli affari esteri
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli